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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 07/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N.2033/2024
VERBALE DI UDIENZA del 07/01/2025
Sono presenti:
Per il ricorrente, l'avv. DELEO MILENA, che si riporta al ricorso, insistendo per l'integrale accoglimento e chiede che la causa venga trattenuta in decisione.
Per parte resistente, l'Avv. Concetta Loredana Alvaro, per delega dell'Avv.
Massimiliano Minicucci, la quale si riporta alla memoria e insiste nelle conclusioni ivi rassegnate.
IL GIUDICE
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate la parti presenti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del lavoro, in persona del GOT, Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, nel procedimento iscritto al N. 2033 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA (C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Milena Deleo, giusta procura in atti;
ricorrente
E
(C.F. Controparte_1
) in persona del suo Presidente pro-tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dagli Avvocati Avv. MASSIMILIANO MINICUCCI (C.F.:
e Avv Dario Cosimo Adornato, per procura generale C.F._2
alle liti Repertorio n.37875 Raccolta n.7313 del 22.3.2024 Notaio Persona_1
in Fiumicino
resistente
All'udienza del 7 gennaio 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dando lettura dei motivi alle ore 12,15 assenti i procuratori delle parti, la seguente
SENTENZA
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda, introdotta con il ricorso depositato in data 19.07.2024, è rivolta a ottenere il pagamento degli assegni per il nucleo familiare per l'anno 2021. La ricorrente deduceva di aver inoltrato, in data 17.03.2022, domanda amministrativa n. 2022920504437 2, per ottenere la disoccupazione agricola per l'anno 2021, avendo svolto attività di lavoro subordinato nel settore agricoltura per 153 gg, oltre che gli assegni del nucleo familiare. In data 09.02.2023, l' CP_1
le comunicava l'accoglimento della disoccupazione agricola, per un importo complessivo pari ad euro 2.007,76, ma non degli assegni del nucleo familiare, composto da 4 figli minori e dal coniuge e ciò in ragione dell'asserita circostanza che il reddito da lavoro dipendente risultava inferiore al 70%. In data 23.05.2023, l'odierna ricorrente, proponeva istanza di riesame, rimasta inevasa. Argomentata la sussistenza dei requisiti reddituali previsti dalla legge, adiva il Tribunale di Palmi, al fine di sentire accogliere la domanda con condanna dell' a erogare la prestazione. CP_1
L' regolarmente intimato, si costituiva in giudizio, eccependo la CP_1
decadenza per la proposizione dell'azione giudiziaria, stabilita in un anno dall'art. 47 D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639, come modificato dall'art. 4 D.L. 19 settembre 1992 n. 384, la quale decorre, in mancanza di una decisione tempestiva da parte dell' dall'esaurimento dell'iter amministrativo CP_1
(trecento giorni dal deposito della domanda presso l' ; una volta CP_1
intervenuta la decadenza, la comunicazione della decisione tardiva sul ricorso amministrativo non riapre il termine per la proposizione dell'azione giudiziaria. Nel merito, deduceva che non si dovevano prendere in considerazione i redditi relativi allo stesso anno della prestazione (2021) (e, tra l'altro, occorreva una corretta valutazione della componente autonoma del coniuge) ma quelli relativi ai due anni precedenti (esempio: 2019 in relazione al primo semestre 2021 e 2020 in relazione al secondo semestre 2021). Pertanto, concludeva chiedendo il rigetto del ricorso per intervenuta decadenza e, in subordine, rigettarlo nel merito. Spese come per legge.
All'udienza odierna, acquisiti i documenti depositati, la causa è decisa.
Relativamente all'eccepita decadenza. A tale riguardo va preso in considerazione l'orientamento della Suprema Corte, secondo il quale "posto che l'assegno per il nucleo familiare costituisce una prestazione a carico della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, ad esso si applica il termine di decadenza annuale di cui all'art. 47, comma terzo, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'art. 4 del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438; tale termine decorre, in base a quanto disposto dal secondo comma del medesimo art. 47, alternativamente, o dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione" (cfr., Cass. sez. Lav., n. 12073/2003).
Dalla documentazione versata in atti da parte ricorrente, l'azione proposta è nei termini, in quanto la ricorrente ha provveduto ad inoltrare Ricorso
Amministrativo al competente Comitato Provinciale Pertanto, CP_1
l'eccezione non trova fondamento e va rigettata.
È noto che ai lavoratori e ai pensionati in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del D.L. 13 marzo 1988, n.69 (conv. in L. n. 153 del 13 maggio 1988), che ha modificato il DPR 795/1955, spetta la corresponsione degli assegni per il nucleo familiare;
esso è finalizzato ad assicurare una tutela in favore di quelle famiglie che mostrano di essere effettivamente bisognose sul piano economico, ed è attribuito in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, tenendo altresì conto dell'eventuale esistenza di soggetti colpiti da infermità o difetti fisici o mentali e che ,pertanto, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. I requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta sono, ai sensi del predetto art. 2 della legge n. 153 del 1988, l'esistenza di un nucleo familiare ed il rispetto dei limiti di reddito prefissati dalle tabelle emanate con decreto ministeriale. In particolare, è necessario che il reddito del nucleo familiare, costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili ad imposta, conseguito dai suoi componenti nell'anno precedente alla richiesta (e cioè, nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno, rispetto alla corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo), derivi almeno per il 70% da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale collegata a lavoro dipendente;
la norma citata prevede, inoltre, che l'assegno non sia compatibile con altro assegno o trattamento di famiglia, percepito dai componenti del nucleo familiare. La prestazione economica in esame, inoltre, è prevista in importi decrescenti per scaglioni crescenti in corrispondenza di soglie di esclusione, diverse a seconda della composizione del nucleo familiare (numero dei componenti, presenza di entrambi i coniugi o di uno solo, presenza di figli o di soggetti inabili …) e calcolate in base a tabelle predeterminate.
Dagli atti di causa (cfr. documentazione fiscale prodotta dalla ricorrente), risulta che la sig.ra ha prodotto un reddito pari a € 9.911,00, mentre il Pt_1
coniuge ha percepito un reddito per fabbricati e fondiario, Controparte_2
paro a € 41,00. È evidente, allora, che il reddito familiare è composto in misura assolutamente prevalente da quello proveniente da lavoro dipendente.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza con distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
1) In accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di a Parte_1
percepire gli Assegni al Nucleo Familiare per la disoccupazione agricola per l'anno 2021, tenendo conto della composizione della famiglia, 4 figli minori e il coniuge e, per l'effetto, condanna l' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, al pagamento di quanto dovuto a tale titolo nella misura di legge, oltre interessi legali decorrenti dal 121° giorno dalla domanda amministrativa sino al soddisfo;
2) condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in favore di CP_1
parte ricorrente nella misura di € 1700,00 esclusa la fase istruttoria e con riduzione del 30% (art. 4 comma 4 DM 55 del 2014 e succ. modifiche), oltre spese generali, CPA, IVA se dovuta, da distrarsi in favore dell'avvocato, dichiaratosi anticipante.
Palmi, 7 gennaio 2025
IL GOP
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo
Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N.2033/2024
VERBALE DI UDIENZA del 07/01/2025
Sono presenti:
Per il ricorrente, l'avv. DELEO MILENA, che si riporta al ricorso, insistendo per l'integrale accoglimento e chiede che la causa venga trattenuta in decisione.
Per parte resistente, l'Avv. Concetta Loredana Alvaro, per delega dell'Avv.
Massimiliano Minicucci, la quale si riporta alla memoria e insiste nelle conclusioni ivi rassegnate.
IL GIUDICE
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate la parti presenti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del lavoro, in persona del GOT, Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, nel procedimento iscritto al N. 2033 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA (C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Milena Deleo, giusta procura in atti;
ricorrente
E
(C.F. Controparte_1
) in persona del suo Presidente pro-tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dagli Avvocati Avv. MASSIMILIANO MINICUCCI (C.F.:
e Avv Dario Cosimo Adornato, per procura generale C.F._2
alle liti Repertorio n.37875 Raccolta n.7313 del 22.3.2024 Notaio Persona_1
in Fiumicino
resistente
All'udienza del 7 gennaio 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dando lettura dei motivi alle ore 12,15 assenti i procuratori delle parti, la seguente
SENTENZA
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda, introdotta con il ricorso depositato in data 19.07.2024, è rivolta a ottenere il pagamento degli assegni per il nucleo familiare per l'anno 2021. La ricorrente deduceva di aver inoltrato, in data 17.03.2022, domanda amministrativa n. 2022920504437 2, per ottenere la disoccupazione agricola per l'anno 2021, avendo svolto attività di lavoro subordinato nel settore agricoltura per 153 gg, oltre che gli assegni del nucleo familiare. In data 09.02.2023, l' CP_1
le comunicava l'accoglimento della disoccupazione agricola, per un importo complessivo pari ad euro 2.007,76, ma non degli assegni del nucleo familiare, composto da 4 figli minori e dal coniuge e ciò in ragione dell'asserita circostanza che il reddito da lavoro dipendente risultava inferiore al 70%. In data 23.05.2023, l'odierna ricorrente, proponeva istanza di riesame, rimasta inevasa. Argomentata la sussistenza dei requisiti reddituali previsti dalla legge, adiva il Tribunale di Palmi, al fine di sentire accogliere la domanda con condanna dell' a erogare la prestazione. CP_1
L' regolarmente intimato, si costituiva in giudizio, eccependo la CP_1
decadenza per la proposizione dell'azione giudiziaria, stabilita in un anno dall'art. 47 D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639, come modificato dall'art. 4 D.L. 19 settembre 1992 n. 384, la quale decorre, in mancanza di una decisione tempestiva da parte dell' dall'esaurimento dell'iter amministrativo CP_1
(trecento giorni dal deposito della domanda presso l' ; una volta CP_1
intervenuta la decadenza, la comunicazione della decisione tardiva sul ricorso amministrativo non riapre il termine per la proposizione dell'azione giudiziaria. Nel merito, deduceva che non si dovevano prendere in considerazione i redditi relativi allo stesso anno della prestazione (2021) (e, tra l'altro, occorreva una corretta valutazione della componente autonoma del coniuge) ma quelli relativi ai due anni precedenti (esempio: 2019 in relazione al primo semestre 2021 e 2020 in relazione al secondo semestre 2021). Pertanto, concludeva chiedendo il rigetto del ricorso per intervenuta decadenza e, in subordine, rigettarlo nel merito. Spese come per legge.
All'udienza odierna, acquisiti i documenti depositati, la causa è decisa.
Relativamente all'eccepita decadenza. A tale riguardo va preso in considerazione l'orientamento della Suprema Corte, secondo il quale "posto che l'assegno per il nucleo familiare costituisce una prestazione a carico della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, ad esso si applica il termine di decadenza annuale di cui all'art. 47, comma terzo, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'art. 4 del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438; tale termine decorre, in base a quanto disposto dal secondo comma del medesimo art. 47, alternativamente, o dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione" (cfr., Cass. sez. Lav., n. 12073/2003).
Dalla documentazione versata in atti da parte ricorrente, l'azione proposta è nei termini, in quanto la ricorrente ha provveduto ad inoltrare Ricorso
Amministrativo al competente Comitato Provinciale Pertanto, CP_1
l'eccezione non trova fondamento e va rigettata.
È noto che ai lavoratori e ai pensionati in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del D.L. 13 marzo 1988, n.69 (conv. in L. n. 153 del 13 maggio 1988), che ha modificato il DPR 795/1955, spetta la corresponsione degli assegni per il nucleo familiare;
esso è finalizzato ad assicurare una tutela in favore di quelle famiglie che mostrano di essere effettivamente bisognose sul piano economico, ed è attribuito in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, tenendo altresì conto dell'eventuale esistenza di soggetti colpiti da infermità o difetti fisici o mentali e che ,pertanto, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. I requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta sono, ai sensi del predetto art. 2 della legge n. 153 del 1988, l'esistenza di un nucleo familiare ed il rispetto dei limiti di reddito prefissati dalle tabelle emanate con decreto ministeriale. In particolare, è necessario che il reddito del nucleo familiare, costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili ad imposta, conseguito dai suoi componenti nell'anno precedente alla richiesta (e cioè, nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno, rispetto alla corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo), derivi almeno per il 70% da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale collegata a lavoro dipendente;
la norma citata prevede, inoltre, che l'assegno non sia compatibile con altro assegno o trattamento di famiglia, percepito dai componenti del nucleo familiare. La prestazione economica in esame, inoltre, è prevista in importi decrescenti per scaglioni crescenti in corrispondenza di soglie di esclusione, diverse a seconda della composizione del nucleo familiare (numero dei componenti, presenza di entrambi i coniugi o di uno solo, presenza di figli o di soggetti inabili …) e calcolate in base a tabelle predeterminate.
Dagli atti di causa (cfr. documentazione fiscale prodotta dalla ricorrente), risulta che la sig.ra ha prodotto un reddito pari a € 9.911,00, mentre il Pt_1
coniuge ha percepito un reddito per fabbricati e fondiario, Controparte_2
paro a € 41,00. È evidente, allora, che il reddito familiare è composto in misura assolutamente prevalente da quello proveniente da lavoro dipendente.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza con distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
1) In accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di a Parte_1
percepire gli Assegni al Nucleo Familiare per la disoccupazione agricola per l'anno 2021, tenendo conto della composizione della famiglia, 4 figli minori e il coniuge e, per l'effetto, condanna l' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, al pagamento di quanto dovuto a tale titolo nella misura di legge, oltre interessi legali decorrenti dal 121° giorno dalla domanda amministrativa sino al soddisfo;
2) condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in favore di CP_1
parte ricorrente nella misura di € 1700,00 esclusa la fase istruttoria e con riduzione del 30% (art. 4 comma 4 DM 55 del 2014 e succ. modifiche), oltre spese generali, CPA, IVA se dovuta, da distrarsi in favore dell'avvocato, dichiaratosi anticipante.
Palmi, 7 gennaio 2025
IL GOP
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo