Ordinanza cautelare 10 novembre 2023
Accoglimento
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 03/09/2025, n. 7188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7188 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07188/2025REG.PROV.COLL.
N. 08007/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8007 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Vincenzo Tallarico e con domicilio digitale come da PEC dei Registri di giustizia,
contro
la Questura di Padova, in persona del Questore pro tempore e il Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
per la riforma
della sentenza in forma semplificata ex articolo 60 c.p.a. del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione III, 13 febbraio 2023, n. 206, resa tra le parti, non notificata e concernente la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione dalla Questura di Padova e del Ministero dell’interno;
Vista l’ordinanza cautelare del 10 novembre 2023, n. 4515;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 17 luglio 2025, il consigliere Luca Di Raimondo e dato atto della presenza, ai sensi di legge, degli avvocati delle parti come da verbale dell’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del presente giudizio è la verifica della legittimità del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo già rilasciato all’appellante.
2. Con appello notificato il 13 settembre 2023 e depositato il 6 ottobre successivo, il signor -OMISSIS-, ha impugnato, chiedendone la riforma previa istanza cautelare, la sentenza 13 febbraio 2023, n. 206, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione III ha respinto il ricorso da lui proposto per l’annullamento “ - del provvedimento emanato dal Questore di Padova n° -OMISSIS- del 18 ottobre 2022, notificato in data 15 novembre 2022, che ha decretato la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque collegato a quello impugnato ”.
3. Deduce l’appellante:
- di essere cittadino -OMISSIS- regolarmente soggiornante sul territorio nazionale in forza di permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo fin dal 2012;
- di aver ricevuto il 3 agosto 2023 dalla Questura di Padova comunicazione di avvio del procedimento di revoca del predetto titolo abilitativo, ai sensi dell’articolo 9, comma 7, lett. d ), del decreto legislativo 5 luglio 1998, n. 286, poiché, all’esito di un controllo dell’Ufficio Polizia di Frontiera Area di Venezia, era risultata la sua assenza dal territorio nazionale dal -OMISSIS- al -OMISSIS-, data del controllo, ovvero per un periodo superiore a dodici mesi consecutivi, che comporta la revoca prevista dalla legge;
- di aver partecipato al procedimento, producendo osservazioni il 6 luglio 2022 e il 15 settembre 2022, con le quali aveva giustificato il periodo di assenza contestato, richiamando le limitazioni agli spostamenti da e per l’Italia in ragione della pandemia da Covid-19 e la necessità di assistere il padre ricoverato e poi soggetto ad un lungo periodo di degenza di recupero per il periodo -OMISSIS-;
- di aver impugnato dinanzi al Tar Veneto la revoca, motivata dall’insufficienza delle ragioni addotte per giustificare l’assenza dal territorio nazionale.
4. L’appellante affida il gravame a due motivi di doglianza, con i quali riproponendo, anche in chiave critica della sentenza impugnata, le doglianze dedotte in primo grado, lamenta:
“ Violazione e falsa applicazione di legge – Violazione a falsa applicazione dell’art. 9, co. 7, lett. d), d.lgs. 286/98 – Violazione dell’art. 3 l. 241/90 - Difetto di istruttoria – Eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti – Difetto di motivazione - ”: l’appellante deduce che il provvedimento impugnato in prime cure sarebbe il risultato di un’istruttoria lacunosa, che non avrebbe tenuto conto delle ragioni addotte dall’interessato per giustificare la sua assenza dal territorio nazionale per un periodo successivo a quello consentito secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme applicabili;
“ Error in iudicando della sentenza per intrinseca illogicità della motivazione ”: da un concorrente angolo prospettico, la decisione impugnata sarebbe da riformare perché il primo giudice non avrebbe adeguatamente valorizzato la circostanza che l’interessato si è dovuto occupare della salute del padre, il cui nominativo è indicato nel passaporto e nel certificato di nascita dell’odierno appellante, laddove il Tar si sarebbe limitato ad osservare che “ non è stato fornito alcun documento utile a dimostrare che non vi fossero altri familiari in condizioni di prestare la propria assistenza ”.
5. Le Amministrazioni appellate si sono costituite in giudizio con atto di stile depositato il 9 novembre 2023 e, con ordinanza cautelare in pari data, n. 4515, è stata respinta la domanda di sospensione degli effetti della sentenza impugnata per carenza del requisito del periculum .
6. Il 5 dicembre 2024, l’appellante ha depositato dichiarazione di interesse alla decisione e all’udienza del 17 luglio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione, senza che le parti abbiano prodotto ulteriori difese.
7. Il gravame merita accoglimento nei sensi e nei limiti che seguono, dovendosi preliminarmente disporre lo stralcio della documentazione tardivamente depositata il 15 luglio 2025 da parte delle Amministrazioni appellate.
8. Osserva preliminarmente il Collegio che il provvedimento di revoca per cui si controverte e rispetto al quale l’Amministrazione procedente ha ritenuto insufficienti le giustificazioni addotte dall’interessato è stato motivato sulla base di tre rilievi:
i ) “ i collegamenti aerei con -OMISSIS- non sono mai stati completamente bloccati pur essendo soggetti a difficoltà e limitazioni ”;
ii ) “ manca la documentazione attestante il rapporto di parentela con il sig. -OMISSIS-, asseritamente padre dell’interessato ” e non risulta allegata la “ certificazione del periodo di terapia a cui il paziente si sarebbe effettivamente sottoposto ”;
iii ) “ non è stata prodotta alcuna documentazione al fine di comprovare l’attività lavorativa attualmente svolta dall’interessato, mentre dalla consultazione delle banche dati a disposizione di questo Ufficio emerge che non è stata depositata dichiarazione dei redditi relativa al 2021, pur risultando attiva la ditta di cui il medesimo è titolare ”.
Si tratta di un provvedimento plurimotivato, rispetto al quale la costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha stabilito che, “ per sorreggere l’atto in sede giurisdizionale è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni espresse; con la conseguenza che il rigetto delle doglianze svolte contro una di tali ragioni rende superfluo l’esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento ”, sicché “ il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell’atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, indipendentemente dall’ordine con cui i motivi sono articolati nel gravame, in quanto la conservazione dell’atto implica la perdita di interesse del ricorrente all’esame delle altre doglianze” (cfr., di questa Sezione, pareri n. 357/2022 e n. 205/2022, nonché sentenze Sez. VI, 18 luglio 2022, n. 6114 e Sez. V, 14 aprile 2020, n. 2403, 13 settembre 2018, n. 5362, 3 settembre 2003, n. 437 ” (Consiglio di Stato, Sezione I, parere n. 11/2023; in terminis , tra le tante, Consiglio di Stato, Sezione VI, 29 maggio 2024).
9. Così inquadrata la fattispecie nei canoni ermeneutici indicati, rileva la Sezione quanto segue.
10. Quanto al primo rilievo contenuto nella revoca impugnata, la sentenza impugnata resiste alle critiche dell’appellante, avendo il Tar correttamente stabilito che “ non può ritenersi rilevante lo stato emergenziale dovuto all’epidemia di Covid 19, in quanto è notorio che lo stesso non ha precluso, ma solo reso più complicati i collegamenti tra Italia e -OMISSIS- ”.
11. In riferimento alla mancata prova del rapporto di parentela tra l’appellante e il padre di cui l’istante si sarebbe dovuto occupare nel Paese di origine, va rilevato che già in sede di partecipazione procedimentale il signor -OMISSIS- aveva dichiarato che, nel periodo di assenza dall’Italia, era stato costretto ad assistere il padre, prima ricoverato in ospedale e successivamente sottoposto ad un lungo recupero -OMISSIS-, come da certificato medico trasmesso in un secondo tempo (ancorché provvisoriamente sprovvisto di legalizzazione a causa dei tempi fissati per l’adempimento dall’Ambasciata italiana in -OMISSIS-), dal quale si evince che il signor -OMISSIS- è affetto da -OMISSIS- e doveva sottoporsi a -OMISSIS- e “ rivolgersi all’ospedale nel periodo che va dal -OMISSIS- al -OMISSIS- ”.
D’altra parte, rileva il Collegio che un ulteriore indizio del rapporto di parentela, eventualmente da verificare da parte dell’Amministrazione con i mezzi previsti dall’ordinamento, era legato anche all’indicazione della paternità nel passaporto dell’istante e nel suo certificato di nascita.
12. Quanto, infine, alla presunta carenza di documentazione atta a provare l’attività lavorativa attualmente svolta dall’interessato, tenuto conto dell’asserita irreperibilità delle sue dichiarazioni dei redditi, osserva il Collegio che, pur non essendo sul punto dedotto uno specifico mezzo di doglianza in primo grado, il ricorrente ha depositato dinanzi al Tribunale territoriale copia dei relativi modelli inviati, con annessa attestazione di ricezione da parte dell’Agenzia delle entrate.
13. In questa prospettiva, risulta fondato e assorbente il primo motivo di gravame, atteso che la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo risulta emanata in esito ad un’istruttoria carente e con motivazione inadeguata, poiché l’Amministrazione non ha tenuto nel dovuto conto gli elementi forniti dall’interessato e la cui attendibilità dovrà essere verificata in sede di riedizione del potere in conformità alla presente decisione.
14. Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, in conclusione l’appello va accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, va accolto il ricorso in primo grado nei sensi e nei limiti indicati e annullato il provvedimento in quella sede impugnato, fatti salvi gli ulteriori atti.
19. Le spese del doppio grado possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso in primo grado nei sensi e nei limiti indicati e annulla il provvedimento in quella sede impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere, Estensore
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Di Raimondo | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO