Rigetto
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 17/07/2025, n. 6302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6302 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06302/2025REG.PROV.COLL.
N. 06865/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6865 del 2023, proposto dalle società -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati Pier Luigi Portaluri, Giorgio Portaluri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, -OMISSIS- non costituiti in giudizio;
la società -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Bartolo Ravenna, Gianluca Mari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
A.S.L. EC - Azienda Sanitaria Locale di EC, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Micolani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) n. 00680/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e della A.S.L. EC - Azienda Sanitaria Locale di EC;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2025 il Cons. Giovanni Pescatore e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società -OMISSIS- (di seguito “-OMISSIS-”) - centro medico biologico privato, non accreditato ma già abilitato a fornire prestazione sanitarie di primo livello nel campo della procreazione medicalmente assistita (P.M.A.) - ha agito in primo grado avverso gli atti amministrativi che le hanno negato l’autorizzazione all’erogazione, nel medesimo ambito sanitario, di prestazioni sanitarie di secondo livello.
2. L’iter ha avuto inizio con l’istanza del 19 marzo 2019 rivolta al Comune di -OMISSIS-e da questi trasmessa in data 21 marzo 2019 alla Regione Puglia, ed è proseguito con:
-- il rilascio di parere negativo da parte della Regione in data 6 marzo 2020, motivato dal fatto che il fabbisogno di centri di P.M.A. risultava già pienamente soddisfatto dalla presenza di due centri nell’ambito territoriale di competenza dell’A.S.L. EC;
-- la richiesta di revoca in autotutela del suddetto parere, inoltrata dalla società in data 14 aprile 2020 e motivata da rilievi sulla erroneità del calcolo del fabbisogno;
-- la conferma del parere negativo a mezzo della nota regionale in data 23 aprile 2020, con la quale la società veniva anche informata del fatto che, al fine di concorrere al fabbisogno residuo di un centro di P.M.A. di II livello nell’ambito territoriale dell’A.S.L. EC, a partire dal 27 marzo 2020 (data di pubblicazione della D.G.R. n. 276 del 2 marzo 2020 sul B.U.R.P.) avrebbe dovuto presentare una nuova istanza al Comune di -OMISSIS-;
-- l’inoltro di una nuova istanza in data 12 maggio 2020;
-- il parere negativo dell’A.S.L. EC espresso con nota prot. 164269 del 4 novembre 2021;
-- il rilascio, in data 19 novembre 2021, del parere regionale favorevole alla richiesta presentata dalla società controinteressata “-OMISSIS-”, sita in-OMISSIS-, dal che conseguiva l’ulteriore parere negativo emanato nei confronti della -OMISSIS-, motivato proprio sulla base del fatto che, tramite l’accoglimento di detta richiesta avanzata da altro operatore, si era giunti al pieno soddisfacimento del fabbisogno regionale di centri di P.M.A nel territorio di competenza dell’A.S.L. EC;
-- la conclusiva determina n. 1101 del 2 dicembre 2021 con la quale il Comune di -OMISSIS-definiva negativamente il procedimento avviato della -OMISSIS-.
3. In primo grado quest’ultima ha denunciato:
a) plurimi profili di violazione di legge – sviluppando argomenti a favore di una interpretazione estensiva dell’art. 8 ter del D.lgs. n. 502/1992 (anche alla luce del “Decreto Liberalizzazioni” n. 1/2012), tale da appalesare l’illegittimità di qualunque limite (da rinvenirsi nel criterio del fabbisogno assistenziale regionale o in qualsiasi altra condizione normativamente imposta) al rilascio di autorizzazioni per l’esercizio di prestazioni sanitarie private e all’ingresso nel mercato di nuovi operatori economici;
b) plurimi profili di eccesso di potere – argomentati principalmente su asseriti errori nella stima dei bacini di utenza e sul fatto che la divisione in due zone del territorio salentino, correlata al fabbisogno di centri di P.M.A. anche in base alla densità demografica delle rispettive aree, non essendo espressamente prevista per legge si configurerebbe come criterio del tutto arbitrariamente applicato da parte del direttore generale dell’A.S.L. EC;
c) ulteriori doglianze di eccesso di potere per difetto di istruttoria e sviamento di potere - formulate con motivi aggiunti depositati in data 22 luglio 2022 e argomentate in relazione ai fatti inerenti al procedimento penale di cui si è avuta conoscenza nel corso del giudizio amministrativo di primo grado e che vede imputati per i reati di cui agli artt. 110, 318 e 321 c.p. l’assessore al Welfare della Regione Puglia, il direttore generale dell’A.S.L. EC e il medico coordinatore della società “-OMISSIS-”.
4. Con la sentenza qui impugnata n. 680 del 2023 il TAR Puglia - Bari ha accolto il ricorso prendendo le mosse dall’ordinanza di accoglimento dell’appello cautelare n. 4076/2022 pronunciata da questa Sezione e, quindi, principiando dall’analisi delle assorbenti censure enucleate nei motivi aggiunti, centrate sulla figura sintomatica del vizio istruttorio desunto dalle emergenze processuali sviluppatesi in sede penale.
4.1. A questo proposito il TAR ha osservato che alla luce dei documenti versati in atti relativi alla vicenda penale che vedeva coinvolti l’assessore al Welfare della Regione Puglia e il direttore generale dell’A.S.L. EC e, in particolare, dalla trascrizione delle intercettazioni e dalla richiesta di rinvio a giudizio disposta dal G.I.P., emergeva come “la scelta del rilascio dell’autorizzazione all’erogazione di prestazioni sanitarie di II livello nei confronti del Centro medico “-OMISSIS-” avrebbe potuto essere condotta, da parte della Amministrazioni resistenti, sulla base di una più imparziale valutazione nella scelta degli interessati che tenesse conto: a) dei requisiti oggettivi concretamente vantati dai rispettivi concorrenti; b) della reale ed effettiva esigenza di collocazione territoriale di un centro di P.M.A. di II livello nella città di-OMISSIS-” .
4.2. Nel seguito della motivazione, il primo giudice ha aggiunto che:
-- “un’istruttoria condizionata (anche solo potenzialmente) da interessi personalistici non è idonea a fondare un adeguato e legittimo convincimento in capo alla P.A. in relazione alla scelta del privato che meglio sarebbe in grado di soddisfare l’interesse pubblico tutelato dalla normativa sanitaria nazionale e regionale. Ciò può essere affermato tanto più quando, come nella vicenda in esame, gli organi e dirigenti pubblici sottoposti a procedimento e a processo penale siano coloro che, poiché competenti per legge, concretamente appaiano aver assunto un ruolo oggettivamente determinante nell’adozione di pareri e provvedimenti volti ad agevolare uno specifico concorrente, contraddicendo in questo modo la ratio dell’azione amministrativa, finalizzata al perseguimento dell’interesse pubblico in un’ottica di rispetto dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento (cfr. art. 97, secondo comma, Cost.)” ;
-- “Ad abundantiam, è necessario rilevare come i provvedimenti oggi gravati siano viziati sotto l’ulteriore profilo della violazione dell’art. 6 bis L. 241/1990, norma che prevede la regola di condotta dell’astensione del pubblico ufficiale in caso di conflitto di interesse. È ben noto, infatti, come l’atto amministrativo che sia stato adottato in spregio ad una situazione conflittuale e, pertanto, in violazione del precetto normativo di cui all’art. 6 bis summenzionato, si palesi di per sé illegittimo per violazione di legge. Oltretutto, l’esistenza del conflitto d’interessi potrebbe essere riferita non necessariamente al solo provvedimento finale, ma anche ad un atto presupposto ad esso; può invero trattarsi anche di un atto istruttorio o comunque endoprocedimentale suscettibile di incidere sul regime di validità del provvedimento conclusivo del procedimento” ;
-- “Tale conflitto, in questo caso, emerge anche solo dalla preliminare circostanza per cui l’immobile sede della “-OMISSIS-”, sita a-OMISSIS- e centro operativo della società “-OMISSIS-”, risulti essere di proprietà dello stesso assessore, il quale per l’esercizio delle sue funzioni istituzionali nel campo sanitario avrebbe dovuto, a monte, astenersi “a vista” da qualsivoglia ingerenza nel procedimento volto a selezionare il centro medico più idoneo per le prestazioni di P.M.A., vedendo i propri interessi patrimoniali comunque oggettivamente coinvolti da decisioni eventualmente favorevoli adottabili (ed in concreto adottate) nei confronti di un soggetto al medesimo legato da vincoli di natura negoziale” ;
-- “Da ultimo, anche la determinazione 2.12.2021 n. 1101, con cui il Comune di -OMISSIS-ha concluso negativamente il procedimento sull’istanza del 12.5.2020 di -OMISSIS-, risulta conseguentemente inficiata dal medesimo vizio di istruttoria che avvince i pareri emanati dalla Regione Puglia e dall’A.S.L. EC, risultando, pertanto, parimenti illegittima per ovvie considerazioni di illegittimità derivata” .
4.3. Da qui la conclusiva statuizione di annullamento degli atti impugnati e l’affermazione del conseguente vincolo conformativo, consistente nell’ordine impartito all’Amministrazione regionale resistente di procedere alla loro integrale revisione.
5. A seguito della pronuncia cautelare n. 4076/2022 di questa Sezione e della pronuncia nel merito del TAR n. 680 del 2023 (oggi gravata), -OMISSIS- ha ottenuto il parere di compatibilità e la conseguente autorizzazione comunale n. 595/2023 alla realizzazione dell’opera di II livello.
6. -OMISSIS-e -OMISSIS- S.r.l.:
-- hanno impugnato i nuovi atti abilitanti -OMISSIS- dinanzi al TAR Bari (ric. RG 777/2023) che, dapprima, con ordinanza n. 302/2023 ha motivatamente respinto l'istanza cautelare e, poi, chiamato a giudicare nel merito, con ordinanza n. 803/2024 ha sospeso il giudizio sino all'esito dell'odierno appello;
-- hanno impugnato la sentenza n. 680/2023.
7. La causa d’appello qui all’esame, nel corso della quale si sono costituiti -OMISSIS- e la A.S.L. EC (quest’ultima senza svolgere deduzioni difensive), è giunta in decisione all’udienza pubblica del 26 giugno 2026.
8. Preliminarmente va ritenuta ammissibile – in applicazione dell’art. 37 c.p.a. – la memoria ex art. 73 c.p.a. depositata dalla parte appellata alle ore 12.59 del giorno 26 maggio 2025.
8.1. Come emerge dalla documentazione versata in atti, il deposito è stato tentato in orario antecedente a quello delle 12.00, ma non ha avuto buon esito a causa della versione obsoleta del modulo di deposito telematico impiegato.
8.2. Nondimeno, tenuto conto della natura dell’impedimento tecnico occorso (determinato dal fatto esterno dell’aggiornamento del dispositivo telematico necessario al deposito degli atti digitali, annunciato con avviso pubblicato sul sito istituzionale del 19 maggio 2025), della circostanza che i moduli aggiornati sono stati resi disponibili il 21 maggio (come si evince dall’avviso sopra richiamato) e dell’ulteriore evenienza che il ritardo nel deposito della memoria si è rivelato di entità irrisoria rispetto alla scadenza ultima delle ore 12.00 del giorno 26 maggio, né ha compromesso in modo sostanziale lo svolgimento del contraddittorio tra le parti, paiono ravvisabili i presupposti applicativi del disposto del già citato art. 37 c.p.a. nella parte in cui fa riferimento alla causa giustificativa del “grave impedimento di fatto” .
9. Sempre in via preliminare vanno esaminate le plurime eccezioni di inammissibilità dell’appello sollevate da -OMISSIS- e argomentate sui seguenti assunti:
9.1. la società -OMISSIS- ha ceduto a -OMISSIS-l’azienda operante nel campo della P.M.A.. Senonché, la cessionaria si è vista negare il subentro nella domanda di autorizzazione proposta dalla prima, e ciò per effetto di un provvedimento regionale impugnato dinanzi al TAR EC, con ricorso R.G. n. 846/22 tuttora pendente: dunque, l’odierno gravame proposto da -OMISSIS-sarebbe inammissibile per difetto di interesse poiché, a monte, è presente un divieto di subentro tuttora efficace, con la conseguenza che alcun vantaggio deriverebbe alla stessa -OMISSIS-dall'accoglimento dell’appello poiché in ogni caso essa non avrebbe alcun titolo né legittimazione ad esercitare l'attività autorizzata con gli atti annullati dalla sentenza qui appellata.
In subordine, -OMISSIS-chiede che il presente giudizio venga sospeso in attesa della definizione di quello pregiudiziale pendente dinanzi al TAR EC avverso il provvedimento di diniego di subentro di -OMISSIS-;
9.2. sarebbe inammissibile anche l’appello proposto dalla -OMISSIS- S.r.l. in quanto questa, avendo ceduto a -OMISSIS-tutto il ramo di azienda relativo alle attività di P.M.A., non ha più alcun rapporto giuridico con i locali in cui dovrebbe esercitarsi l’attività ma, ancor prima, non è più titolare dell’autorizzazione all’esercizio della P.M.A. di I Livello e, quindi, non disporrebbe dei requisiti necessari per l’esercizio dell’attività di II° livello;
9.3. l’istanza di compatibilità proposta da -OMISSIS- (in disparte i profili di illegittimità rilevati dal TAR) sarebbe comunque inammissibile anche ai sensi della delibera di Giunta regionale n.1825/2022 che, tra i requisiti di ammissibilità individua la “conformità urbanistica ed edilizia dell’intervento” , nel caso assente come emerso nell’indagine penale in cui, testualmente, si legge, a pagina 151 dell’ordinanza di custodia cautelare (doc. 2 ns. indice 22/8/2022 di primo grado): “i LOCALI del primo piano del Corpo B, risultano ancora classificati come "CIVILE ABITAZIONE- Cat. A/3’’ e non "immobili ad usi specifici Cat. D", come invece è dato leggere nell’elaborato planimetrico del foglio 20 particella 490 di cui alla pratica (prot. n. LE0220715 del 05/10/2017) presentata dal Geom. -OMISSIS-” .
9.4. La prima eccezione è infondata.
Al di là della controversa portata dell’atto che avrebbe negato a -OMISSIS-il subentro nell’autorizzazione (v. memoria di replica ex art. 73 c.p.a. della parte appellante, p. 3 e ss.), è un fatto che lo stesso atto è stato impugnato con giudizio tuttora pendente innanzi al TAR EC (ricorso R.G. n. 846/2022), il che dimostra la persistenza dell’interesse alla coltivazione di questo giudizio, definibile peraltro in modo del tutto indipendente dal primo, il che motiva anche la reiezione della richiesta di sospensione ai sensi degli artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c..
9.5. E’ infondata anche la seconda eccezione, sia perché ininfluente ai fini del decidere, in quanto la carenza di interesse in capo alla società cedente non eliderebbe comunque l’autonomo e autosufficiente interesse ad agire della cessionaria; e sia perché nel procedimento di primo grado sono stati impugnati atti dei quali è destinataria la società -OMISSIS-, sicché in relazione ad essi – anche ai sensi dell’art. 111 c.p.c. – la società cedente conserva legittimazione e interesse al giudizio.
9.6. Va infine respinta anche la terza eccezione, in quanto argomentata in relazione ad atti estranei al presente contenzioso, a quanto consta non impugnati in relazione ai profili di conformità urbanistica eccepiti da -OMISSIS-, profili, peraltro, ampiamente contestati dalla controparte (v. memoria di replica ex art. 73 c.p.a. della parte appellante, p. 6 e ss.) e comunque non delibabili in questa sede.
10. Con il motivo rubricato sub “0” le appellanti eccepiscono l’improcedibilità del ricorso di primo grado, per omessa impugnazione della determina n. 75/2022, con cui il Comune di-OMISSIS- ha rilasciato l’autorizzazione alla realizzazione del centro PMA di II Livello a -OMISSIS-.
10.1. Il motivo è infondato.
10.2. Va premesso che -OMISSIS-, in possesso della predetta autorizzazione n. 75 fin dal 4 luglio 2022, non l’ha prodotta nel giudizio dinanzi al TAR Bari incardinato con ricorso del 28 marzo 2022 (pur avendone avuto la possibilità, in quanto la causa è stata discussa nel merito all’udienza del 21 marzo 2023), facendone cenno solo in appello, allorquando tutti i provvedimenti relativi al procedimento, compresa l’autorizzazione rilasciata dal Comune di-OMISSIS-, erano già stati annullati dal TAR con la sentenza oggetto di impugnativa.
10.3. Cionondimeno, il ricorso di primo grado e l’epigrafe della sentenza di primo grado fanno riferimento anche alla “determinazione, se ed in quanto esistente, con cui il Comune di-OMISSIS- ha concluso positivamente il procedimento sull'istanza del 26.5.2020 de “-OMISSIS-” per la realizzazione di un centro PMA di II livello” : la parte ricorrente non conosceva gli estremi della determina e quindi non ha potuto indicarli, ma ciò non toglie che l’atto è stato incluso tra quelli oggetto della impugnativa e che, del pari, il dispositivo di sentenza ha esteso l’annullamento anche all’atto in questione, in quanto inserito nella serie consequenziale contestata.
10.4. La rilevanza dell’estensione dell’impugnativa all’atto conclusivo si è peraltro rilevata di carattere niente più che formale, poiché la sostanza della controversia si è concentrata tutta sugli atti presupposti, sicché la determina comunale è stata gravata come atto viziato in via meramente derivata.
10.5. Tanto basta a ritenere la ritualità del ricorso.
11. Con il primo motivo di gravame, contenuto nei punti da 1 a 1.3.2. del ricorso, le appellanti eccepiscono la nullità della sentenza di primo grado ex art. 105 c.p.a. per difetto assoluto di motivazione, deducendo, in sintesi, l’inutilizzabilità, ai fini del decidere, degli atti dell’indagine penale non ancora vagliati nella sede dibattimentale.
11.1. A dire della parte appellata, il motivo sarebbe inammissibile in quanto inedito rispetto alle difese svolte in primo grado.
11.2. Il motivo di appello è certamente ammissibile (diversamente da quanto sostenuto dalla appellata -OMISSIS-), in quanto nel processo amministrativo il divieto di proporre motivi nuovi in appello è riferibile solo al ricorrente originario e non anche ai resistenti, che possono addurre qualunque motivo (salve le preclusioni previste dalla legge) per dimostrare al giudice di secondo grado l'infondatezza della domanda del ricorrente.
11.3. Nondimeno, il motivo è infondato nel merito.
Sul punto è sufficiente menzionare la consolidata giurisprudenza, anche di questo Consiglio, secondo la quale:
a) il divieto di utilizzo delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli per le quali furono disposte, di cui all’art. 270 comma 1 c.p.p., riguarda esclusivamente il processo penale (cfr. Cons. Stato, sez. II, n. 6411/2023 e sez. VI, n. 258/2020) - mentre nel contesto di altri giudizi (di rito civile o amministrativo) l’unico presupposto per l'utilizzo esterno delle intercettazioni è la legittimità delle stesse nell'ambito del procedimento in cui sono state disposte (v. Cass. Sez. Un. nn. 27292/2009, 3271/2013, e 9390/2021), legittimità incontroversa nel caso di specie;
b) nel caso di utilizzo delle prove penali in altro giudizio non può neppure discorrersi di lesione del diritto di difesa della parte nei cui confronti le stesse vengono fatte valere, potendo quest’ultima, nel giudizio in cui vengono utilizzate, contestarne il contenuto, nonché dedurre e produrre mezzi di prova in senso contrario, ivi esse assumendo il valore di elementi indiziari, come tali liberamente valutabili dal giudice ai fini del proprio convincimento sui fatti di causa, sulla base delle regole che disciplinano le prove per presunzioni (cfr. Cass. Civ., sez. I, n. 1948/2016);
c) quanto all’organo giudicante, esso, ai fini della formazione del proprio convincimento, può valutare gli atti delle indagini preliminari e le intercettazioni telefoniche ivi assunte, anche ove sia mancato il vaglio critico del dibattimento, proprio in quanto la parte può sempre contestare nel corso della lite (civile o amministrativa) i fatti acquisiti nel procedimento penale (cfr. Cass. Civ., sez. lav. n. 8603/2017 e n. 2436/2019; sez. III, n. 12901/2024 e n. 30992/2023);
d) in conclusione, in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova - il giudice civile (ma lo stesso vale per il giudice amministrativo ai sensi del già citato art. 64 c.p.a.) può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove atipiche (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile (o amministrativo) e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale (Cass. civ., sez. VI, n. 2947/2023).
11.4. Può quindi conclusivamente affermarsi che la documentazione inerente un procedimento penale (comprendente le risultanze delle intercettazioni telefoniche condotte dagli uffici della Procura della Repubblica) può essere utilizzata nel processo amministrativo, ispirato, come noto, al principio di atipicità dei mezzi istruttori (art. 64 c.p.a.), con il solo limite di pertinenza e credibilità, stante l’assenza di alcuna preclusione in ordine al suo utilizzo ai fini istruttori. E per prove non ci si riferisce soltanto a quelle acquisite in sede dibattimentale, ma anche alle emergenze processuali relative alle indagini preliminari, nonché ai dati istruttori ricavabili dall’ordinanza di custodia cautelare, dall’avviso di conclusione indagini, dalla richiesta di rinvio a giudizio e dal decreto di rinvio a giudizio.
11.5. Ciò posto, non corrisponde al vero che le emergenze processuali penali non sarebbero state correttamente introdotte in giudizio dalla ricorrente -OMISSIS-. Quest’ultima, infatti, sin dal ricorso introduttivo aveva stigmatizzato una sequenza di anomalie verificatesi nel corso delle procedure di rilascio delle autorizzazioni, affidando detti rilievi ad una complessa censura di difetto istruttorio e motivazionale, sviluppata poi con i motivi aggiunti (p. 6 e ss.) sulla scia dell’inchiesta giudiziaria e sulla base degli elementi conoscitivi da questa emergenti, poi confermati dagli atti d’indagine via via acquisiti e prodotti in giudizio.
11.6. La censura prospettata nei motivi aggiunti ha quindi inteso far valere un vizio di sviamento del potere centrato proprio sui fatti oggetto dell’inchiesta penale, secondo una dinamica che induce a ritenere che la funzione integrativa del thema decidendum affidata ai motivi aggiunti si sia realizzata in modo conforme al disposto dell’art. 43 c.p.a..
11.7. Per le stesse ragioni va quindi respinto anche il motivo di gravame di cui al punto 3 dell’appello, con il quale le appellanti censurano la sentenza del TAR per omessa pronuncia sull’inammissibilità dei motivi aggiunti notificati nel primo grado di giudizio, a seguito dell’arresto del sig. -OMISSIS-e della discovery degli atti di indagine penale.
11.8. Come si è esposto e come agevolmente può desumersi dalla lettura unitaria e collegata del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, in questi ultimi, -OMISSIS-, sulla base dei fatti sopravvenuti, cui la stampa nazionale aveva nelle more dato risalto, ha di fatto integrato le censure già articolate nel ricorso introduttivo e, in particolare, quella di difetto istruttorio e motivazionale nonché di eccesso di potere, per travisamento dei fatti e sviamento.
12. Con un secondo motivo (contenuto nei punti da 1.4 a 1.5 del ricorso) le appellanti puntano a ridimensionare la portata dei fatti oggetto di indagine penale, affermando che la determina regionale di riconoscimento della P.M.A. di secondo livello, rilasciata in favore di -OMISSIS-, sarebbe giunta in un momento successivo alla cessazione del senatore -OMISSIS-dalla carica di assessore regionale, che gli atti dell’inchiesta penale riguarderebbero soltanto le vicende relative alle autorizzazioni di primo livello e non anche i procedimenti relativi al secondo livello; e che comunque l’autorizzazione conseguita risponderebbe a parametri di razionale distribuzione territoriale dei presidi sanitari.
12.1. Sul punto si osserva preliminarmente che la figura dell’eccesso di potere per vizio istruttorio valorizzata nella decisione impugnata è stata correttamente prospettata dal TAR come “spia sintomatica” di un possibile sviamento della funzione amministrativa, senza che ciò abbia implicato alcuna pretesa di accertamento della realità dei fatti storici contestati in sede penale, in osservanza della riserva di giurisdizione esistente in materia in favore del giudice ordinario: il Collegio giudicante non ha fatto altro che vagliare la consistenza del quadro indiziario per la rilevanza riflessa che i fatti contestati potevano assumere nella vicenda amministrativa, quali elementi indicativi di una plausibile anomalia occorsa nel processo decisionale sfociato nel rilascio dell’autorizzazione in favore della parte odierna appellante.
12.2. Da qui anche il proporzionato effetto conformativo dettato dalla pronuncia di primo grado, tradottosi nell’obbligo in capo alla parte pubblica di procedere ad una revisione integrale degli atti impugnati, e non anche nella enunciazione di un predefinito esito di questo rinnovato esercizio dell’azione amministrativa.
12.3. Ciò posto, gli elementi storici che dimostrano la possibile e plausibile interferenza delle vicende oggetto di indagine penale con i procedimenti di rilascio dell’autorizzazione sono plurimi e dettagliatamente riportati nella memoria -OMISSIS- del 26 maggio 2025 (pp. 18 – 27), alla quale, per il relativo riepilogo, si fa qui sintetico rinvio.
12.4. Si tratta di dati certamente apprezzabili in relazione al filtro valutativo della verosimiglianza indiziaria al quale il giudice di primo grado ha correttamente ancorato la propria decisione; e, d’altra parte, lo sforzo delle appellanti di minare la significanza delle risultanze istruttorie dell’indagine penale è affidato a deduzioni puramente assertive di un possibile diverso significato attribuibile a talune delle conversazioni intercettate, ma è ben lungi dal fornire una prova compiuta in grado dissolvere in radice - o minare in misura significativa - quel ragionevole sospetto di sviamento che ha motivatamente sorretto il riscontro giudiziale dell’eccesso di potere e che ha tratto spunto dalla valutazione organica del complessivo compendio istruttorio.
12.5. In questo senso e seguendo la traccia delle deduzioni critiche svolte sul punto nell’atto di appello, è qui sufficiente osservare che è ben vero che il sig. -OMISSIS-ha ricoperto la carica di assessore tra il dicembre 2017 e il settembre 2020, mentre la determina n. 307 recante il parere regionale favorevole per il centro P.M.A. di II livello dell’appellante è del 19 novembre 2021; tuttavia - al di là del fatto che molti atti dell’indagine penale sembrano attestare l’esercizio da parte dell’ex assessore della sua influenza politico-istituzionale anche in epoca successiva alla cessazione dalla carica (si vedano in tal senso la richiesta di rinvio a giudizio e l’intercettazione tra -OMISSIS- del 9 settembre 2020, nonché le intercettazioni ambientali della Guardia di Finanza di Otranto, prodotte come doc. 4, 13, 14 e 15 dell’indice di primo grado 8/2/2023) - è la stessa parte appellante a riconoscere che in una conversazione del 15 maggio 2020 si legge di un “sollecito” rivolto da -OMISSIS-al dott. -OMISSIS-affinché quest’ultimo presentasse istanza per l’autorizzazione alla realizzazione del centro di II livello. Del resto, assai eloquente è il testo dell’intercettazione riportata a p. 20 della memoria di parte appellata del 26 maggio 2025, anche questa interpretabile nel senso (condiviso nell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP) dell’esistenza di una intesa tra il Direttore sanitario della società interessata, l’assessore regionale e il direttore generale dell’ASL circa la localizzazione della struttura di II livello; così come incontestati e altrettanto sintomatici sono il trasferimento di una significativa quota societaria (15%) di -OMISSIS-ai due figli del -OMISSIS-(come da visura camerale sub doc. 14 del 16 maggio 2025), la proprietà in capo allo stesso -OMISSIS-della struttura dove -OMISSIS- (poi -OMISSIS-) ha ottenuto l’autorizzazione ad esercitare l’attività assentita dalla Regione Puglia, i plurimi riferimenti a scambi compensativi (in parte realizzatisi, in parte no) concordati tra i presunti attori del patto corruttivo nelle conversazioni intercettate.
12.6. Né rileva l’argomento per cui l’autorizzazione rilasciata alla parte appellante risponderebbe ad un criterio di obiettiva razionalità, centrato sulla equilibrata distribuzione dei centri di P.M.A. nelle diverse aree (nord e sud) del territorio provinciale e già applicato in precedenti occasioni: come innanzi chiarito, l’effettiva ponderazione di rilevanza di questo parametro valutativo è stata rimessa alle successive determinazioni amministrative preservate dalla clausola di salvezza del dispositivo caducatorio della sentenza qui impugnata, determinazioni che comunque presuppongono la rinnovazione del procedimento e la sua emenda dai vizi che ne hanno invalidato la precedente edizione.
12.7. Per quanto esposto, va conclusivamente respinto il rilievo delle parti appellanti secondo il quale il TAR non avrebbe punto o correttamente verificato la concordanza del proprio apprezzamento con le «emergenze» dell’indagine penale, dandone conto nelle modalità richieste dalla giurisprudenza laddove ammette l’ingresso nel giudizio amministrativo della prova atipica originantesi da altro procedimento giudiziale.
13. Con il motivo di gravame rubricato al punto 2, le appellanti censurano la sentenza di primo grado come viziata da ultrapetizione poiché, tra i profili di ricorso di primo grado, non figurava anche la violazione dell’art. 6 bis legge n. 241/1990, sull’obbligo di astensione del pubblico ufficiale nel caso di conflitto di interesse, alla quale la motivazione della pronuncia ha fatto invece specifico richiamo.
13.1. Il motivo è infondato e, comunque, ininfluente ai fini del decidere, potendosi semplicemente evidenziare che il TAR ha argomentato circa la violazione dell’art. 6 bis in sostanziale continuità logico-argomentativa con le censure che puntavano a stigmatizzare la condotta del -OMISSIS-quale “protagonista occulto”, unitamente ad altri soggetti, del procedimento viziato, ovvero quale autore di un contributo determinante ai fini della concretizzazione della figura sintomatica dell’eccesso di potere per sviamento, censurata da -OMISSIS- fin dal ricorso introduttivo e poi ulteriormente argomentata nei motivi aggiunti.
13.2. La sostanza argomentativa delle motivazioni sviluppate sul punto dal TAR è quindi centrata sul fatto storico dello sviamento – questione del tutto congruente con la censura dedotta dalla parte ricorrente e comunque autonomamente rilevante anche a prescindere dal riferimento al citato art. 6 bis, richiamato in funzione descrittiva dell’anomalo ruolo assunto da uno dei soggetti implicati nella vicenda.
14. Conclusivamente, l’appello va respinto.
15. Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra parte appellante e -OMISSIS-, mentre possono essere compensate nei rapporti con l’A.S.L. EC, stante la sua costituzione meramente formale.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte appellante a rifondere in favore della società -OMISSIS- le spese del presente grado di giudizio che liquida nell’importo omnicomprensivo di € 3000,00 (tremila//00), oltre accessori di legge.
Compensa le spese di lite nei riguardi della A.S.L. EC.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere, Estensore
Ezio Fedullo, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Pescatore | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.