Ordinanza cautelare 6 ottobre 2023
Sentenza 17 maggio 2024
Ordinanza cautelare 28 febbraio 2025
Rigetto
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 15/07/2025, n. 6195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6195 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06195/2025REG.PROV.COLL.
N. 00935/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 935 del 2025, proposto da
EL AR, OT NA, OT IA, HA ME IA AN, HA ME Jorge Roman, in qualità di legale rappresentante della Travelservice soc. coop., RE IV, ET NC, KA soc. coop., in persona del legale rappresentante pro tempore , CH VI, Associazione Imprenditori Mobilità Sostenibile - MS, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’avvocato Pietro Troianiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nicotera (VV), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Antonella Smiriglia Fava, con domicilio eletto presso il suo studio in Reggio Calabria, via Gebbione, 9-G;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 01850/2024, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Nicotera;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 giugno 2025 il Cons. Alberto Urso e preso atto del deposito della richiesta di passaggio in decisione senza la preventiva discussione, ai sensi del Protocollo d’intesa del 10 gennaio 2023, da parte degli avvocati Troianiello e Smiriglia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Agli odierni appellanti EL AR, OT NA, OT IA, HA ME IA AN, RE IV, ET NC e CH VI (già ricorrenti in primo grado), titolari di autorizzazioni per noleggio con conducente (cd. “N.C.C.”) rilasciate dal Comune di Nicotera - alcune delle quali conferite presso le società in epigrafe, pure appellanti e già ricorrenti - con distinti e analoghi provvedimenti del 15 febbraio 2024 il medesimo Comune revocava le dette rispettive autorizzazioni in ragione della dedotta violazione dell’obbligo di tenuta e compilazione del foglio elettronico, della mancata iscrizione al ruolo dei conducenti Regione Calabria, nonché della violazione delle prescrizioni di cui all’art. 25 Regolamento comunale N.C.C., richiamante le prescrizioni in tema di svolgimento del servizio di cui all’art. 3 l. n. 21 del 1992.
Deducevano i ricorrenti, in sintesi: violazione del termine perentorio di chiusura del procedimento sanzionatorio, con conseguente decadenza dall’esercizio del relativo potere; contrarietà dei provvedimenti al Regolamento comunale in ordine alla revoca della autorizzazioni N.C.C., non essendo prevista fra le cause di revoca la contestata mancata compilazione del foglio elettronico; illegittimità della motivazione basata sulla mancata iscrizione al ruolo dei conducenti della Regione Calabria, in realtà non richiesta dalla legge e violativa del provvedimento AGCM del 4 agosto 2010; parimenti illegittima era da ritenersi la motivazione incentrata sulla mancata iscrizione alla CCIAA di Catanzaro, non avvenuta proprio perché il Comune aveva avviato il procedimento di revoca qui controverso; il Regolamento comunale non prevede la revoca dell’autorizzazione per violazione degli obblighi di ricovero in autorimessa in loco , né per la prestazione del servizio al di fuori del territorio comunale; un vincolo di tal fatta (cd. “territorialità”) sarebbe contrario all’art. 49 TFUE e darebbe inoltre luogo a una disparità di trattamento “alla rovescia”.
I ricorrenti avanzavano anche domanda risarcimento del danno per perdite subite e sviamento della clientela.
2. Il Tribunale amministrativo adito, nella resistenza del Comune di Nicotera e con intervento ad adiuvandum dell’Associazione Imprenditori Mobilità Sostenibile - MS, respingeva il ricorso.
Riteneva il giudice di primo grado, per quanto di rilievo, che la revoca dell’autorizzazione N.C.C. non costituisce un provvedimento sanzionatorio in senso stretto rientrante nell’ambito della l. n. 689 del 1981 e nell’applicazione dei relativi termini, bensì un provvedimento vincolato di ritiro conseguente alle violazioni commesse (cd. “revoca-sanzione” o “revoca-decadenza”). Al riguardo, l’art. 20 del pertinente Regolamento del Comune di Nicotera stabilisce i casi in cui lo stesso provvede alla revoca, e nella specie il Comune non aveva consumato il potere di “revoca-sanzione” di cui è titolare, considerato che il termine indicato nella comunicazione di avvio del procedimento non ha di suo natura perentoria.
Al contempo, il Tar riteneva che la revoca fosse nella specie “plurimotivata”, sicché non valeva di suo la mancata previsione regolamentare di una delle ragioni motivazionali spese dall’amministrazione ( i.e. , la mancata compilazione del foglio elettronico) a inficiare il provvedimento; che la l.r. n. 39 del 2023 effettivamente prevede il registro dei conducenti, tenuto dalla CCIAA, e il pertinente Regolamento comunale prescrive l’iscrizione al ruolo coincidente col detto registro; nella specie, i ricorrenti avevano attivato l’iscrizione ben dopo aver ricevuto le autorizzazioni, sicché era in sé legittimo il provvedimento di revoca adottato dal Comune; né rilevava il richiamato provvedimento del 4 agosto 2010 dell’AGCM, relativo al diverso caso in cui una legge regionale prevedeva un requisito indispensabile per il rilascio di autorizzazione N.C.C. coincidente con l’iscrizione a un ruolo provinciale e il superamento di un esame sulla conoscenza geografica e toponomastica del territorio provinciale di destinazione; né del resto i ricorrenti avevano fornito dimostrazione del possesso dei requisiti per ottenere l’iscrizione come previsti dall’art. 5 l.r. n. 37 del 2023 o della pretesa responsabilità della CCIAA in ordine all’impossibilità di eseguire la detta iscrizione; che il Regolamento comunale richiede fra i requisiti la disponibilità di autorimessa in loco , e al contempo è prevista anche la revoca per perdita dei requisiti; ciò in un contesto in cui, in ogni caso, l’atto (plurimotivato) era già sorretto da autonome (sufficienti) ragioni motivazionali; la dichiarazione del comodante di non aver mai visto ricoverate in loco le autovetture dei ricorrenti ben valeva a fondare la decisione di revoca, a fronte dell’inattendibilità dell’indicazione della rimessa da parte degli stessi ricorrenti; ben sussisteva in capo ai concessionari N.C.C. il cd. “vincolo di territorialità”, né rilevavano al riguardo i denunciati profili di violazione del diritto eurounitario, atteso che non viene in rilievo nella specie un contingentamento delle licenze, bensì un (legittimo) vincolo di territorialità, la cui violazione è del resto ben perseguibile mediante “revoca”, senza che ciò implichi alcuna discriminazione fra gli operatori; che alcun risarcimento del danno era dovuto dall’amministrazione a fronte dell’infondatezza delle domande caducatorie.
3. Avverso la sentenza hanno proposto appello i ricorrenti di primo grado, unitamente all’MS (che partecipa all’appello, qualificandosi come interventore ad adiuvandum ), deducendo:
I) violazione dell’art. 2 l. n. 241 del 1990; violazione degli artt. 24 e 97 Cost. e del principio della certezza del diritto; eccesso di potere; estinzione dei procedimenti; violazione del termine perentorio per concludere i procedimenti sanzionatori; decadenza dal potere di adottare sanzioni;
II) violazione dell’art. 20 Regolamento comunale N.C.C.; insussistenza della violazione contestata; inapplicabilità della normativa sulla quale si fondano i provvedimenti di revoca;
III) violazione dell’art. 6 l. n. 21 del 1992; insussistenza della violazione contestata; eccesso di potere; illogicità manifesta;
IV) violazione dell’art. 20 Regolamento comunale N.C.C.; insussistenza della violazione contestata; eccesso di potere; difetto di istruttoria; travisamento dei fatti; illogicità manifesta;
V) domanda di risarcimento del danno.
4. Resiste al gravame il Comune di Nicotera, chiedendone la reiezione.
5. All’udienza pubblica del 19 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Può prescindersi dall’esame dell’eccezione di tardività della memoria difensiva del Comune sollevata dall’appellante, stante la non rilevanza in sé della detta memoria ai fini del decidere, considerato che la stessa riguarda profili e questioni già trattate dalle parti e rimesse comunque all’autonomo apprezzamento e valutazione del Collegio.
2. Col primo motivo di gravame, gli appellanti si dolgono dell’errore che il giudice di primo grado avrebbe commesso nel non rilevare la decadenza dal potere di comminare le revoche delle licenze in cui il Comune sarebbe incorso a seguito dell’estinzione dei relativi procedimenti sanzionatori senza l’adozione di alcuna (tempestiva) sanzione.
Segnatamente, il Comune di Nicotera aveva comunicato l’avvio dei procedimenti sanzionatori con note dell’8 e 31 agosto 2023, e il relativo procedimento avrebbe dovuto concludersi entro i successivi 30 giorni; i corrispondenti procedimenti si erano tuttavia estinti senza l’adozione di alcuna sanzione, essendo il Comune decaduto dal potere sanzionatorio a fronte della violazione del termine perentorio previsto per l’adozione dei provvedimenti conclusivi.
Nella specie, si sarebbe in presenza di sanzioni in senso stretto della tipologia interdittiva, con finalità afflittiva verso il responsabile: di qui la natura perentoria del termine per la conclusione del procedimento, a prescindere da un’espressa qualificazione in tal senso nella legge o nella pertinente regolamentazione.
Alla luce di ciò, parte appellante invoca l’intervenuta decadenza del Comune dall’esercizio del potere sanzionatorio, a fronte di provvedimenti di revoca notificati solo il 21 febbraio 2024.
Peraltro, nella specie i provvedimenti di originaria autorizzazione erano stati rilasciati anteriormente all’ingresso in vigore del Regolamento CCIAA che prevede l’iscrizione al ruolo dei conducenti.
2.1. Il motivo non è condivisibile.
2.1.1. Occorre premettere che i provvedimenti impugnati “ dichiara [vano] la decadenza ” “ e pertanto […] revoca [vano]” le autorizzazioni in ragione di tre distinti motivi, e cioè la violazione dell’art. 25 del pertinente Regolamento comunale per il servizio N.C.C., la violazione dell’obbligo di compilazione e della tenuta del foglio di servizio, nonché la mancata iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti abilitati ad autoservizi pubblici non di linea della Regione Calabria.
Come correttamente osservato dal giudice di primo grado, si tratta nella specie non già di provvedimenti sanzionatori stricto sensu , bensì di atti di “revoca-decadenza” o “revoca-sanzione”, così definiti dalla giurisprudenza per distinguerli dalla revoca in senso proprio, di cui all’art. 21- quinquies l. n. 241 del 1990, nella misura in cui correlata sostanzialmente a valutazioni di opportunità da parte dell’amministrazione (cfr. Cons. Stato, V, 26 maggio 2023, n. 5215 , 5214 e 5213, che richiamano Id., 13 luglio 2010, n. 4534; in tal senso va letta anche Cons. Stato, V, 17 luglio 2024, n. 6421 ove si fa riferimento alla “ revoca con natura decadenziale, e dunque sanzionatoria ”, subito dopo affermando che la stessa si pone dunque “ di fuori dell’ambito di applicazione dell’art. 21- quinquies della legge n. 241 del 1990 ”).
In relazione a tali provvedimenti di “revoca-decadenza”, a ben vedere, l’amministrazione si limita a verificare la permanenza dei requisiti per il rilascio del provvedimento ampliativo in capo all’interessato, ovvero la sussistenza di suoi inadempimenti agli obblighi inerenti all’esercizio dell’attività tali da pregiudicarne la prosecuzione.
In particolare, venendo in rilievo nella specie un rapporto di durata, che si protrae nel tempo, l’amministrazione può sempre verificare la sussistenza dei suoi presupposti fondamentali, così come il corretto espletamento dell’attività da parte dell’interessato: in mancanza dell’uno o dell’altro requisito verranno meno le ragioni fondanti il titolo abilitativo, e così si avrà una fattispecie di “decadenza” dello stesso, appunto, e (solo) lato sensu di sua revoca “sanzione”, laddove conseguente agli inadempimenti dell’interessato.
In tale contesto, non viene dunque in rilievo una fattispecie sanzionatoria in senso stretto, proprio perché il provvedimento adottato non ha finalità punitiva, afflittiva o preventiva stricto sensu , bensì semplicemente rimediale - all’interno di un rapporto di durata, di natura pubblicistica, subordinato a certi presupposti e conformato secondo certe regole e obblighi - a fronte del venir meno dei requisiti per il rilascio del titolo, ovvero alla tenuta di comportamenti incompatibili con lo stesso.
Di qui l’applicazione dell’ordinaria disciplina temporale prevista per il procedimento amministrativo, distinta di suo da quella relativa ai provvedimenti sanzionatori veri e propri, con regime di perentorietà ed effetti diretti sulla validità del provvedimento.
Per tali ragioni la doglianza non è condivisibile.
3. Per il resto l’appello è infondato.
Come correttamente osservato dal giudice di primo grado, e invero non contestato dagli appellanti, ciascuno dei provvedimenti di revoca impugnati costituisce un atto plurimotivato, in quanto fondato sulle tre suddette diverse motivazioni, ognuna sufficiente di suo a sorreggere il dispositivo provvedimentale.
Per questo, sarà sufficiente il rigetto delle doglianze formulate dagli appellanti in relazione ad una delle (distinte e autosufficienti) ragioni motivazionali del provvedimento per confermarne la legittimità, e dunque pervenire al rigetto dell’appello.
Può muoversi al riguardo dall’esame del quarto motivo di gravame, che attiene alla motivazione provvedimentale relativa proprio agli inadempimenti e violazioni contestate agli appellanti.
3.1. Con tale motivo di gravame gli appellanti si dolgono dell’errore che il giudice avrebbe commesso nel respinge la censura con cui avevano dedotto in primo grado di non aver commesso alcuna violazione che comportasse la revoca delle autorizzazioni.
Nella specie, la causa della revoca è stata indicata nella violazione dell’art. 25 Regol. N.C.C., che si richiama all’art. 3 l. n. 21 del 1992 sulle modalità di prestazione del servizio, anche in funzione dell’utilizzo di sede e rimessa in loco .
Tuttavia la violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 25 non può essere sanzionata con revoca dell’autorizzazione, non essendo ciò previsto dal pertinente art. 20 del Regolamento.
Né gioverebbe, al riguardo, il richiamo all’art. 8, comma 1, lett. g) , Regol. N.C.C., concernente la diversa ipotesi della disponibilità dell’autorimessa.
A ciò si aggiunga che l’accertamento su cui si basa la determinazione del Comune coincide con l’acquisizione da parte della polizia locale di una dichiarazione generica e priva di ogni riferimento temporale da parte del comodante, inidonea a dimostrare di per sé una violazione delle prescrizioni di cui all’art. 3 l. n. 21 del 1992.
Di qui la carenza istruttoria da cui il provvedimento sarebbe affetto, confermata dal mancato invio da parte dell’ente locale del sottostante parere del legale dell’ente, non fornito agli interessati in sede d’accesso.
A ciò si aggiunga che l’accertamento eseguito dalla polizia locale non riguarderebbe tutte le vetture associate alle autorizzazioni in rilievo; né, ancora, vi sarebbe la prova che la prestazione del servizio al di fuori del territorio comunale abbia comportato la sottrazione dello stesso all’utenza del Comune autorizzante.
Competeva dunque al Comune l’onere di provare la suddetta “sottrazione” del servizio, e tale prova non è stata fornita.
Allo stesso modo, la normativa primaria non prevede alcuna sanzione in caso di svolgimento extra-territoriale del servizio, tanto più alla luce dei principi all’uopo affermati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 56 del 2020.
Inoltre, ai sensi dell’art. 53 l. n. 234 del 2012, le disposizioni della legge n. 21 del 1992 e n. 12 del 2019, nonché quelle regionali che prevedono il cd. “vincolo di territorialità” non sarebbero applicabili agli appellanti, in quanto cittadini o imprese italiane operanti con utilizzazione di licenze in proprio o a seguito di conferimento; diversamente, si avrebbe appunto una discriminazione in danno dei professionisti e imprese domestiche, a fronte dell’applicazione nel mercato comune dei principi di cui all’art. 49 TFUE.
Né del resto il cd. “vincolo di territorialità” vale a tutelare nella specie, in misura proporzionata, un qualche effettivo interesse pubblico idoneo a giustificare una limitazione alla libertà di stabilimento.
In tale contesto, parte appellante chiede anche di sollevare questione di legittimità costituzionale sugli artt. 3 e 11 l. n. 21 del 1992 e correlata disciplina regionale, nonché dell’art. 25 Regol. comunale N.C.C. per violazione dell’art. 3 Cost.
A tal fine gli appellanti invocano anche le più recenti sentenze n. 36 e 137 del 2024 della Corte costituzionale, in rapporto alla sentenza dell’8 giugno 2023, causa C-50/21 della Cgue in relazione all’ipotesi dell’autorizzazione “locale” richiesta in via aggiuntiva a quella “nazionale”.
Anche a tal fine, parte appellante domanda il rinvio pregiudiziale alla Cgue sulla compatibilità dei vincoli di territorialità con le previsioni di cui agli artt. 49 e 56 TFUE.
3.2. Il motivo non è condivisibile.
3.2.1. Occorre premettere che l’art. 25 del Regolamento comunale per il servizio N.C.C., sulla cui violazione il Comune ha (anche) fondato la revoca dell’autorizzazione, prevede che “ 1. Il Servizio di noleggio con conducente si rivolge all’utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio (art. 3, comma 1, L. 21/92) […]
3. Lo stazionamento dei mezzi avviene all’interno delle rimesse (art. 3 L. 21/92).
4. Le prenotazioni di trasporto sono effettuate presso le rispettive rimesse (art. 11, comma 4, L. 21/92) […]”.
La previsione costituisce declinazione del cd. “vincolo di territorialità”, che trova fondamento nella ratio del servizio di N.C.C. e nella relativa disciplina primaria, di cui alla legge n. 21 del 1992, ed è previsione strettamente correlata a quella, precedente, di cui all’art. 8, lett. g) , del Regolamento, a tenore della quale “ L’esercizio del servizio di N.C.C. è subordinato al possesso ”, fra l’altro, del “ requisit [o]” di “ avere la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa, presso la quale i veicoli sostano e sono a disposizione dell’utenza ”.
In tale contesto, il provvedimento di revoca è motivato in ragione dei “ rilievi ispettivi relativi ai sopralluoghi effettuati nelle autorimesse NCC, ubicate nel territorio di competenza ” eseguiti dalla polizia locale, a loro volta conseguenti alla richiesta formulata dalla CCIAA territorialmente competente circa un “ accertamento sull’effettiva operatività delle autorimesse per il servizio di noleggio con conducente ”.
La suddetta nota di polizia dava conto al riguardo che i verbalizzanti si erano recati presso i luoghi indicati quali autorimesse dagli odierni appellanti e ivi avevano constatato che “ erano sostate solo autovetture e pullman di proprietà [della] ditta ” del medesimo proprietario del terreno.
Lo stesso proprietario del terreno dava conto poi “ di aver stipulato contratto di comodato gratuito posto auto in autorimessa con ” gli appellanti, per le corrispondenti vetture, e che tuttavia “ Non [aveva] mai visto le predette autovetture nell’area della [propria] autorimessa ”.
È dunque evidente come la motivazione del provvedimento attenga al mancato utilizzo dell’autorimessa in loco , e dunque all’assenza di una rimessa effettivamente utilizzata sul territorio dagli interessati: il che coincide appunto con la violazione del suddetto vincolo di territorialità vigente in capo ai titolari di autorizzazione N.C.C.
3.2.2. Tanto premesso in fatto, va osservato che la costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha posto in risalto come il regime di cui alla legge n. 21 del 1992, e in particolare degli artt. 3 e 11, comporta che “ l’attività di NCC abbia un collegamento stabile con la rimessa situata nel Comune di appartenenza ove va posta la sede operativa: ivi deve avvenire l’inizio del servizio (o il prelevamento del cliente), ivi sono raccolte le prenotazioni sia pure con mezzi tecnologici ” (Cons. Stato, V, 21 settembre 2020, n. 5481).
In tale contesto “ Tenuto conto di quanto disposto dagli artt. 3 e 11 della legge n. 21 del 1992, nonché di quanto argomentato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 56 del 26 marzo 2020, in merito al collegamento stabile con il territorio e la comunità di riferimento, questa Sezione si è ripetutamente pronunciata nel senso che il servizio ha necessariamente una dimensione locale (sebbene estesa alla provincia piuttosto che limitata allo stretto ambito comunale), che è possibile non fare rientro in rimessa tra un viaggio e l’altro, per elementari ragioni di proporzionalità e ragionevolezza (nonché per espressa previsione legislativa), ma che deve essere conservato un ‘vincolo territoriale’ con la comunità di riferimento, senza poter soddisfare indistintamente richieste di prestazioni di trasporto su tutto il territorio nazionale (cfr., tra le altre, Cons. Stato, V, n. 1703/2021, dove, ribadendo quanto già affermato dalla sentenza n. 5481/2020, si precisa che, a ritenere il contrario, tali prestazioni ‘ finirebbero per concentrarsi laddove la domanda dell’utenza è maggiore e non soddisfatta dal solo servizio taxi, del quale sarebbe surrogato, senza però subire tutte le limitazioni delle quali quest’ultimo è gravato ’) e quindi senza poter omettere il ritorno nella sede di servizio (cfr., tra le altre, Cons. Stato, V, n.3381/22, dove si precisa che « accanto ai necessari requisiti organizzativi di ‘sede operativa’ e ‘rimessa’ (entrambi da collocare nel territorio del comune che rilascia l’autorizzazione, sebbene con i temperamenti di altre rimesse da poter eleggere nel territorio provinciale, quali ‘fattori spia’ di tale dimensionamento territoriale) permangono in qualche modo anche i requisiti funzionali relativi all’esigenza di prestare il proprio servizio di noleggio prevalentemente all’interno del territorio comunale di riferimento (pur con i temperamenti indicati dalla stessa Corte costituzionale) ») ” (Cons. Stato, V, 6 novembre 2023, n. 9567).
Se ne ricava la chiara e permanente sussistenza, nell’impianto normativo vigente, del cd. “vincolo di territorialità”, espresso anzitutto in termini strutturali e organizzativi, a fronte della necessità di una sede operativa e rimessa nel territorio del Comune autorizzante (art. 3, comma 3, e art. 8, comma 3, l. n. 21 del 1992), presso la quale devono essere effettuate ex art. 11, comma 4, l. n. 21 del 1992 le prenotazioni, anche mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici (oltreché, in origine, l’inizio e termine di ogni servizio, salvo quanto infra , alla luce di Corte cost. n. 56 del 2020), e poi anche in termini funzionali , quale necessità cioè che il servizio sia prevalentemente prestato all’interno e a beneficio del territorio comunale di riferimento.
Né assume rilievo contrario il disposto dell’art. 11, comma 4, terzo periodo, l. n. 21 del 1992 (« Il prelevamento e l’arrivo a destinazione dell’utente possono avvenire anche al di fuori della provincia o dell’area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione »), che si limita a prevedere il regime di “prelevamento” e “arrivo a destinazione” dell’utente, fermo restando il vincolo territoriale in relazione alla sede e rimessa, e alla prestazione in funzione della comunità territoriale (su cui cfr. anche i citati artt. 3, comma 1 e 3, nonché art. 11, comma 4, primo periodo; cfr. al riguardo anche infra ).
Il che parimenti vale per il comma 3 dell’art. 11 che, nel prevedere che « Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercìto il servizio di taxi », e « In detti comuni i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente possono sostare, a disposizione dell’utenza, esclusivamente all’interno della rimessa » non oblitera perciò il vincolo di territorialità, né in relazione alla dotazione di sede e rimessa in loco (art. 3, comma 3, cit.), né tanto meno allo svolgimento del servizio in favore della comunità territoriale, nei sensi suindicati.
In tale prospettiva, “ L’accertamento compiuto in merito al mancato svolgimento del servizio in via prevalente a favore della comunità locale è determinante anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 56 del 2020, che ha confermato che il servizio di NCC ha vocazione locale e ‘ mira a soddisfare, in via complementare e integrativa, le esigenze di trasporto delle singole comunità, alla cui tutela è preposto il Comune che rilascia l’autorizzazione ’ (Corte cost. 26 marzo 2020 n. 56).
Ai sensi dell’art. 3 della legge n- 21 del 1992 il servizio di NCC si rivolge infatti a una ‘utenza specifica’, che ‘avanza, presso la sede o la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio anche mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici’ (comma 1), la sede operativa del vettore e almeno una rimessa ‘ devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione ’ (comma 3).
L’art. 11 della legge n. 21 del 1992 impone ai titolari delle autorizzazioni NCC di ricevere nuove prenotazioni presso la rimessa o la sede e di iniziare e terminare ogni singolo servizio presso le rimesse medesime, nonché di compilare e tenere un ‘ foglio di servizio in formato elettronico» riportante i dati del servizio svolto ’.
In tale contesto normativo la Corte costituzionale, nel dichiarare costituzionalmente illegittimo l’obbligo di iniziare e terminare ogni singolo servizio di NCC presso le rimesse, con ritorno alle stesse, in quanto ‘aggravio organizzativo e gestionale irragionevole’, ha confermato la configurazione del servizio in funzione prevalentemente locale ” (Cons. Stato, V, 28 maggio 2024, n. 4748).
Di qui l’infondatezza anche del richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 56 del 2020 (oltreché delle successive ordinanza n. 35 e sentenza n. 36 del 2024, che non si soffermano specificamente sul profilo della territorialità, ciò che vale anche per la successiva sentenza n. 137 del 2024) per sostenere l’espunzione dall’ordinamento del vincolo di territorialità nella organizzazione e prestazione del servizio di N.C.C. (cfr., al riguardo, anche Cons. Stato, V, 12 maggio 2023, n. 4795, ove si pone in risalto che “ La Corte costituzionale, con sentenza n. 56 del 26 marzo 2020, è così intervenuta sul tema delle autorizzazioni di NCC affermando in estrema sintesi che: a) il servizio di noleggio con conducente (NCC) conserva la sua dimensione locale, sebbene di livello anche provinciale e non solo strettamente comunale; b) di qui la possibilità, riconosciuta dal legislatore del 2018, di eleggere anche altre rimesse in ambito provinciale oltre a quella (principale) sita nel comune che ha rilasciato il titolo; c) di qui ancora la possibilità di non dover fare necessariamente rientro nella sede di servizio o di rimessa ‘ogni volta’, ossia tra un viaggio e l’altro che siano caratterizzati da una certa contiguità temporale. Ciò per elementari ragioni di ragionevolezza e di proporzionalità; d) ciò non vuol dire tuttavia che non debba comunque essere preservato un certo ‘vincolo territoriale’ con la comunità di riferimento ossia con la collettività del comune che ha rilasciato in concreto l’autorizzazione. Dunque il rientro nella sede di servizio e di rimessa, pur dopo una serie di viaggi tra loro in qualche misura ‘collegati’, non può di certo essere del tutto omessa […] ; e) pertanto giova ribadire che: accanto ai necessari requisiti organizzativi di ‘sede operativa’ e ‘rimessa’ (entrambi da collocare nel territorio del comune che rilascia l’autorizzazione, sebbene con i temperamenti di altre rimesse da poter eleggere nel territorio provinciale, quali ‘fattori spia’ di tale dimensionamento territoriale) permangono in qualche modo anche i requisiti funzionali relativi all’esigenza di prestare il proprio servizio di noleggio prevalentemente all’interno del territorio comunale di riferimento (pur con i temperamenti indicati dalla stessa Corte costituzionale). Si vedano sul punto anche le conclusioni di questa stessa sezione con sentenza n. 1703 del 1° marzo 2021 […]”).
3.2.3. Analoghe considerazioni valgono in ordine alla dedotta contrarietà del vincolo territoriale rispetto alla libertà di stabilimento sancita dal TFUE.
Anche su tale profilo questa Sezione si è già soffermata ponendo in risalto, da un lato, come “ vada esclusa ‘ l’incidenza della disciplina nazionale concernente il NCC sui principi di matrice eurounitaria invocati dal ricorrente […] rilevando che « la Corte di Giustizia europea (sez. III), con decisione 13.2.2014 (c-162/12 e 163/12), ha statuito, in via di pregiudizialità, che dette controversie sono irricevibili, atteso che l’art. 49 Tfue (concorrenza) [e, in specie, libertà di stabilimento] non è applicabile ad attività, come quelle di specie, che non presentano alcun collegamento con una situazione prevista dal diritto comunitario, rappresentando, invece, una questione interna dello Stato in punto di modalità di concessione delle autorizzazioni» (cfr. Cons. di Stato, V, 26 aprile 2018, n. 2539) ” (Cons. Stato, V, 1 marzo 2021, n. 1703 e richiami ivi ; il passaggio è ripreso espressamente anche da Cons. Stato, n. 4795 del 2023, cit., nonché da Id., V, 11 luglio 2022, n. 5756, che sviluppa l’argomento).
Dall’altro che, anche a voler considerare “ le esigenze legate alla libertà di stabilimento (art. 49 TFUE) ed alla libera prestazione di servizi (art. 56 TFUE), e dunque a voler considerare se la contestata normativa interna (legge n. 21 del 1992) risulti sostanzialmente conforme a principi di non discriminazione e proporzionalità nonché dettata da motivi imperativi di interesse generale ”, questa Sezione ha escluso comunque profili di disallineamento o criticità, osservando che (cfr. Cons. Stato, n. 5756 del 2022, cit.; Id., n. 4795 del 2023, cit.):
“ 3.1. In primo luogo, come affermato dalla Corte costituzionale nella citata sentenza n. 56 del 2020 il meccanismo contemplato dalla legge n. 21 del 1992 non costituisce una ‘ discriminatoria restrizione della concorrenza ’ ma, piuttosto, un ‘ limite intrinseco alla stessa natura del servizio ’. I requisiti richiesti (sede e rimessa territorialmente circoscritti) costituiscono in altre parole ‘misure indistintamente applicabili’ inidonee, in quanto tali, a porre in essere qualsivoglia discriminazione dal momento che l’accesso a simili attività è consentito alle medesime condizioni richieste dall’ordinamento italiano nei confronti dei propri cittadini (cfr. art. 49 TFUE). Del resto, questa stessa sezione ha già avuto modo di affermare che ‘ l’attività di N.C.C. non è un’attività liberalizzata, ma soggetta ad autorizzazione ’ (cfr. Cons. Stato, sez. V, 1° marzo 2021, n. 1703; 21 settembre 2020, n. 4581). Autorizzazione che viene rilasciata al ricorrere di determinati requisiti che non hanno natura ‘soggettiva’ (es. precedenti penali, capacità finanziaria, competenze professionali, e per i quali troverebbe pacificamente applicazione il principio del c.d. home country control) ma piuttosto ‘oggettiva’ in quanto legati a determinati standard di tipo organizzativo (‘sede operativa’ e ‘rimessa’ entrambi da collocare nel territorio del comune che rilascia l’autorizzazione quali ‘fattori spia’ di tale dimensionamento territoriale) e di tipo funzionale (relativi all’esigenza di prestare il servizio di noleggio prevalentemente all’interno del territorio provinciale di riferimento). Ancora questa stessa sezione ha avuto al riguardo modo di affermare che:
a) ‘ […] non si è in presenza, nel caso concreto, di un requisito discriminatorio e restrittivo della concorrenza fondato, direttamente o indirettamente, sulla cittadinanza o, per quanto riguarda le società, sull’ubicazione della sede legale, atteso che, chiunque, può essere autorizzato a svolgere il servizio di NCC.
La necessità dell’ubicazione della rimessa in ambito comunale non attiene a un requisito soggettivo dell’operatore economico, ma costituisce un requisito oggettivo e intrinseco dell’attività da svolgere, pienamente giustificato dalle finalità pubbliche che l’istituzione del servizio mira a soddisfare ’ (Cons. Stato, sez. V, 23 giugno 2016, n. 2806);
b) ‘ Contrariamente a quanto assume l’appellante, non si è in presenza di un requisito discriminatorio o restrittivo della concorrenza su base soggettiva (id est: attinente all’operatore economico), ma di un requisito oggettivo e intrinseco dell’attività da svolgere (inerendo alle modalità, conformate dal legislatore, del suo esercizio), giustificato dalle finalità pubbliche che il servizio di noleggio con conducente mira a soddisfare ’ (Cons. Stato, sez. V, 1° marzo 2021, n. 1703).
3.2. Quanto alla sussistenza di motivi imperativi di interesse generale (idonei in quanto tali a giustificare simili misure autorizzatorie indistintamente applicabili), soccorre anche in questo caso la citata sentenza della Corte costituzionale n. 56 del 2020 nella parte in cui evidenzia le principali finalità della legge n. 21 del 1992, quelle ossia di:
3.2.1. Raggiungere un ‘ punto di equilibrio tra il libero esercizio dell’attività di NCC… e l’attività di trasporto esercitata dai titolari di licenze per taxi ’ (punto 5.4.);
3.2.2. Evitare interferenze tra queste due attività (NCC e taxi) anche ‘tramite il contrasto dei diffusi comportamenti abusivi presenti nel settore’ (punto 5.4.);
3.2.3. Conservare la ‘dimensione locale’, sebbene di livello anche provinciale e non solo strettamente comunale, del servizio di NCC (c.d. vincolo territoriale con la comunità di riferimento ossia con la collettività del comune che ha rilasciato in concreto l’autorizzazione). Così la Consulta: ‘ Il legislatore statale, nell’esercizio della sua discrezionalità, ha così individuato nel territorio provinciale la dimensione organizzativa ottimale del servizio di N.C.C. ’. Si veda al riguardo la giurisprudenza di questa stessa sezione secondo cui tale servizio deve essere ‘ svolto, almeno tendenzialmente, a favore della comunità locale di cui il Comune è ente esponenziale ’ (cfr., sul punto: Cons. Stato, sez. V, 8 novembre 2017, n. 5154). Ed ancora come ‘ il collegamento dell’attività di N.C.C. con una certa comunità della quale è ente esponenziale il Comune che rilascia l’autorizzazione all’esercizio … costituisca tuttora elemento ineludibile dell’attività di N.C.C. ’ (Cons. Stato, sez. V, 1° marzo 2021, n. 1703).
3.3. Quanto infine al rispetto dei principi di adeguatezza e di proporzionalità, anche di questo si trova ampia traccia nella predetta sentenza della Corte costituzionale n. 56 del 2020 nella parte in cui:
3.3.1. Ha evidenziato che il legislatore del 2018 ha introdotto notevoli ‘elementi di flessibilità’, primo fra tutti quello di estendere all’ambito provinciale, e non solo comunale, l’ambito di operatività di siffatti operatori di NCC i quali possono eleggere anche altre rimesse se ricadenti nella stessa provincia del comune che ha rilasciato la licenza (nel senso della ‘maggiore flessibilità’ normativa acquisita dal 2018 si veda altresì Cons. Stato, sez. V, 1° marzo 2021, n. 1703);
3.3.2. Ha sanzionato, con apposita declaratoria di incostituzionalità, quelle parti della disciplina interna che ancora conservavano aspetti di eccessiva rigidità e di inutile aggravio organizzativo e gestionale nei confronti degli operatori stessi (cfr. art. 11, comma 4, nella parte in cui si imponeva il necessario rientro ‘a vuoto’ nella sede di servizio o di rimessa ‘ogni volta’, ossia tra un viaggio e l’altro anche nell’ipotesi in cui ci fosse una certa contiguità temporale);
3.4. Discende da quanto detto la conformità della normativa interna, in ogni caso, rispetto a quella di matrice eurounitaria e dunque l’assenza dei presupposti […] onde giungere alla sua disapplicazione ” (cfr. peraltro anche, di recente, Cons. Stato, V, 10 marzo 2025, n. 1957).
Né, ancora, è predicabile una violazione dell’art. 53 l. n. 234 del 2012 con irragionevolezza della disciplina che pone il vincolo di territorialità deducendo la possibilità che esercenti attività di N.C.C. provenienti da altro Stato membro possano liberamente stabilirsi sul territorio: al di là di quanto suesposto in ordine alla non diretta rilevanza, in relazione alla libertà di stabilimento ex art. 49 TFUE, del regime qui in rilievo, resta il fatto che, come pure già posto in risalto, le dotazioni necessarie alla prestazione del servizio ( i.e. , sede operativa e rimessa in loco ), così come le relative modalità di espletamento (nel rispetto, cioè, della territorialità ), hanno portato oggettivo, sono “indistintamente applicabili” e insite nell’attività (soggetta ad autorizzazione, non già “liberalizzata”) in capo a qualsivoglia operatore (cfr. ancora Cons. Stato, n. 5756 del 2022, cit.; di recente, Id., 23 aprile 2025, n. 3516 e 3515).
3.2.4. Nel caso di specie, come già posto in risalto, la revoca è stata disposta proprio per violazione del vincolo di territorialità nei termini suindicati, posti in risalto dal provvedimento con richiamo al regime di cui all’art. 25 Regol. N.C.C. e, in via istruttoria, ai suddetti accertamenti eseguiti dalla polizia locale in ordine all’uso dell’autorimessa, ben espressivo in sé dell’effettivo rispetto del suddetto vincolo.
Né è fondata, al riguardo, la censura incentrata sulla mancata previsione regolamentare di una causa escludente configurata in tali termini.
L’art. 20, comma 1, lett. b) del Regolamento prevede infatti la revoca dell’autorizzazione “ quando in capo al titolare dell’autorizzazione vengano a mancare i requisiti per l’esercizio della professione noleggiatore con conducente di cui all’art. 8 del presente regolamento ”.
Come già osservato, fra tali requisiti è previsto anche, alla lett. g) , quello di avere la disponibilità nel territorio comunale “ di una rimessa, presso la quale i veicoli sostano e sono a disposizione dell’utenza ”.
Il che costituisce, insieme, la componente organizzativa e funzionale del cd. “vincolo di territorialità” la cui violazione ben rappresenta una valida ragione di revoca del titolo a tenore del Regolamento comunale.
Oltre a quanto già osservato, infatti, sulla doppia declinazione dell’unitario vincolo territoriale, nella specie è lo stesso tenore testuale dell’art. 8, lett. g) , a dare evidenza del fatto che, quale presupposto dell’attività di N.C.C., vi sia la disponibilità dell’autorimessa, e che presso la stessa i veicoli “ sostano e sono a disposizione dell’utenza ”: per questo, la constatata carenza di tale ultimo presupposto ( i.e. , il sostare i veicoli ed essere a disposizione dell’utenza presso l’autorimessa, in funzione del vincolo di territorialità, appunto) ben configura una violazione idonea a legittimare la revoca dell’autorizzazione.
Allo stesso modo, prive di fondamento sono le censure inerenti al dedotto vizio istruttorio che affliggerebbe il provvedimento, in relazione al quale invece, come già posto in risalto nell’esame delle precedenti doglianze, l’istruttoria comunale risulta adeguata e sufficiente a fondare la valutazione dell’amministrazione inerente alle violazioni poste a fondamento della revoca.
In particolare, il provvedimento si richiama ai rilievi ispettivi relativi ai sopralluoghi della polizia locale, che danno conto dell’accertamento circa il mancato utilizzo del luogo previsto quale autorimessa, con situazione duratura (oltreché constatazione “istantanea” eseguita ai verbalizzanti all’accesso in loco ) come descritta dal comodante.
Né del resto parte appellante, a fronte delle chiare, motivate e circostanziate statuizioni e rilievi istruttori dell’amministrazione, ha fornito alcuna adeguata prova dell’erroneità in fatto del provvedimento o evidenza circa lo svolgimento dell’attività e l’utilizzo dell’autorimessa in loco .
In tale contesto, alcun rilievo può avere evidentemente, in senso contrario, la dedotta mancata trasmissione del parere reso sulla fattispecie dal legale dell’ente.
Anche il riferimento al fatto che gli accertamenti eseguiti non riguarderebbero tutte le targhe facenti capo agli appellanti è in sé apodittico e non conducente, in un contesto in cui del resto il verbale della polizia locale riguarda le targhe coincidenti - sulla base di quanto indicato nei provvedimenti di revoca, in sé non contestati in parte qua - con quelle delle vetture degli appellanti da ultimo beneficiarie dell’autorizzazione N.C.C.
Allo stesso modo, alcuna ulteriore prova di distrazione del servizio in danno dell’utenza è di suo necessaria a fronte degli elementi istruttori acquisiti dall’amministrazione nei sensi suesposti.
Per tali ragioni, il motivo non risulta condivisibile, e come anticipato il che è sufficiente alla conferma dei (plurimotivati) provvedimenti gravati, e per essi della sentenza di primo grado.
4. A ciò si aggiunga per completezza - fermo il carattere assorbente del rigetto del motivo appena esaminato - che anche il terzo motivo di gravame non è condivisibile.
Con tale motivo parte appellante si duole del rigetto della censura con cui aveva dedotto in primo grado l’illegittimità della (distinta) ragione motivazionale posta a fondamento del provvedimento coincidente con la mancata iscrizione al ruolo dei conducenti istituito presso la locale CCIAA in forza del corrispondente regolamento n. 14 del 2018.
In proposito, gli appellanti deducono che la normativa nazionale non richiederebbe la suddetta iscrizione, né alcunché prevedrebbe al riguardo la normativa regionale.
In proposito, varrebbe a confortare l’assunto degli appellanti anche il provvedimento AGCM del 4 agosto 2010, ben pertinente rispetto alla fattispecie qui in rilievo, e analoghe indicazioni proverrebbero dalla giurisprudenza costituzionale riguardo all’illegittimità di barriere ingiustificate allo svolgimento del servizio N.C.C.
In tale prospettiva, giacché in forza della normativa eurounitaria sarebbe sufficiente ai fini dell’esercizio dell’attività di N.C.C. la sola iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all’art. 6 l. n. 21 del 1992 (soddisfatto da tutti gli appellanti) presso una qualsiasi CCIAA, dovrebbero ritenersi nella specie illegittimi i provvedimenti di revoca basati sul suddetto ulteriore requisito, limitativo della concorrenza.
Ciò tanto più se si considera che gli appellanti, già in possesso del requisito di legge nei termini suindicati, hanno anche presentato domanda d’iscrizione presso la CCIAA locale, né tali domande possono essere ritenute tardive o venire sottoposte ad altri vincoli, sussistendo in realtà un diritto degli istanti a ottenere l’iscrizione presso la CCIAA locale di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia in quanto iscritti al ruolo di conducenti di altra CCIAA.
D’altra parte, i suddetti procedimenti finalizzati all’iscrizione si sono interrotti e non sono andati a buon fine presso la CCIAA sol perché nelle more il Comune ha disposto la revoca delle autorizzazioni in capo agli interessati.
4.1. Come anticipato, neanche tale motivo è condivisibile.
4.1.1. Al riguardo, l’art. 6 l.n. 21 del 1992, come modificato dalla l. n. 136 del 2023, prevede che « 1. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.
[…]
3. L’iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte di apposita commissione regionale, con cadenza almeno mensile, che accerta i requisiti di idoneità all’esercizio del servizio, con particolare riferimento alla conoscenza geografica e toponomastica.
4. Il ruolo è istituito dalle regioni entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine le regioni costituiscono le commissioni di cui al comma 3 e definiscono i criteri per l’ammissione nel ruolo ».
Coerente con tale impianto è la previsione di cui all’art. 5 l.r. n. 37 del 2023, a tenore del quale « 1. Il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea è tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) territorialmente competente.
2. L’iscrizione al ruolo di cui al comma 1 costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.
3. L’iscrizione nel ruolo di cui al comma 1 è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare della licenza o dell’autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.
4. La CCIAA territorialmente competente rilascia agli aventi titolo apposito documento attestante l’iscrizione nel ruolo ».
Nella specie, il ruolo previsto dalla legge regionale su base territoriale coincidente con ciascuna CCIAA rappresenta nient’altro che l’attuazione e declinazione di quanto prescritto dall’art. 6, comma 1, l. n. 21 del 1992, chiaramente inerente a ruoli su base locale (e con relativa sostanziale configurazione) come reso evidente peraltro anche dalle presupposte conoscenze geografiche e toponomastiche, evidentemente di ordine locale (art. 6, comma 3).
La motivazione provvedimentale incentrata sulla mancanza del requisito coincidente con l’iscrizione presso la competente CCIAA non è dunque di suo illegittima (cfr., similmente, Cons. Stato, n. 1957 del 2025, cit.).
Né è pertinente, in diverso senso, il richiamo al provvedimento AGCM del 4 agosto 2010, relativo alla diversa ipotesi di prescritta iscrizione a ruolo provinciale, riconoscendo per converso la stessa AGCM la legittimità dell’iscrizione a ruolo di cui all’art. 6 l. n. 21 del 1992, del quale quello qui invocato dal Comune (di cui all’art. 5 l.r. n. 37 del 2023) costituisce espressione, nei termini suesposti.
Per le stesse ragioni, non assumono rilievo i riferimenti al divieto di ostacoli allo svolgimento del servizio, venendo qui in rilievo appunto un presupposto legale di suo non illegittimo né irragionevole, coincidente con l’iscrizione al ruolo camerale territorialmente competente.
Né il fatto di essere iscritti presso altro ruolo, afferente ad altra CCIAA, può valere a ritenere ipso facto integrato il requisito rispetto alla CCIAA di riferimento; in tale contesto, anche il richiamo all’art. 6 del regolamento camerale evocato dagli appellanti (“ iscrizione di diritto ”) non vale sic et simpliciter all’integrazione del requisito, difettando comunque la suddetta iscrizione (che, in base alla disposizione, richiede comunque altri presupposti, in specie il trasferimento della residenza o domicilio professionale in loco ), né tanto meno oblitera la possibilità di accertare la sussistenza dei requisiti di ordine sostanziale per lo svolgimento dell’attività, comunque occorrenti per la stessa, come osservato in relazione al quarto motivo di appello.
Di qui il rigetto anche di tale motivo di doglianza, con (ulteriore) assorbimento del secondo, relativo alla (terza) distinta ragione posta a fondamento del provvedimento, di suo non rilevante una volta confermata la legittimità delle altre, nei termini suindicati.
5. In conclusione, per le suesposte ragioni, l’appello va respinto.
5.1. Il rigetto del gravame in relazione alle domande caducatorie implica, in via assorbente, la reiezione della richiesta di risarcimento del danno - di cui al quinto motivo di gravame - stante il difetto della dedotta condotta illecita dell’amministrazione in relazione ai provvedimenti impugnati.
5.2. Le spese di lite sono poste a carico di parte appellante, secondo criterio di soccombenza, e liquidate nella misura di cui in dispositivo in favore dell’amministrazione costituita.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge;
Condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite, che liquida nella misura di complessivi € 5.000,00, oltre accessori di legge, in favore dell’amministrazione costituita.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Diego Sabatino, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Stefano Fantini, Consigliere
Alberto Urso, Consigliere, Estensore
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alberto Urso | Diego Sabatino |
IL SEGRETARIO