Versione
7 febbraio 1992
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11 agosto 2023
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Art. 6. Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea 1. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' istituito il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.
2. E' requisito indispensabile per l'iscrizione nel ruolo il possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dall'ottavo e dal nono comma dell'articolo 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 , come sostituito dall' articolo 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62 , e successivamente modificato dall' articolo 2 della legge 18 marzo 1988,
n. 111 , e dall' articolo 1 della legge 24 marzo 1988, n. 112 .
3. L'iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte di apposita commissione regionale ((, con cadenza almeno mensile,)) che accerta i requisiti di idoneita' all'esercizio del servizio, con particolare riferimento alla conoscenza geografica e toponomastica.
4. Il ruolo e' istituito dalle regioni entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine le regioni costituiscono le commissioni di cui al comma 3 e definiscono i criteri per l'ammissione nel ruolo.
5. L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
6. L'iscrizione nel ruolo e' altresi' necessaria per prestare attivita' di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in qualita' di sostituto del titolare della licenza o dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualita' di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.
7. I soggetti che, al momento dell'istituzione del ruolo, risultino gia' titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono iscritti di diritto nel ruolo.
2. E' requisito indispensabile per l'iscrizione nel ruolo il possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dall'ottavo e dal nono comma dell'articolo 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 , come sostituito dall' articolo 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62 , e successivamente modificato dall' articolo 2 della legge 18 marzo 1988,
n. 111 , e dall' articolo 1 della legge 24 marzo 1988, n. 112 .
3. L'iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte di apposita commissione regionale ((, con cadenza almeno mensile,)) che accerta i requisiti di idoneita' all'esercizio del servizio, con particolare riferimento alla conoscenza geografica e toponomastica.
4. Il ruolo e' istituito dalle regioni entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine le regioni costituiscono le commissioni di cui al comma 3 e definiscono i criteri per l'ammissione nel ruolo.
5. L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
6. L'iscrizione nel ruolo e' altresi' necessaria per prestare attivita' di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in qualita' di sostituto del titolare della licenza o dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualita' di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.
7. I soggetti che, al momento dell'istituzione del ruolo, risultino gia' titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono iscritti di diritto nel ruolo.
Commentari • 10
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 10.607561
[…] A tale ultimo fine, il comma 2 prevede come necessario il possesso del «certificato di abilitazione professionale» previsto inizialmente dall'art. 80 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale) - disposizione richiamata dal citato art. 6 della legge n. 21 del 1992 - e, successivamente, dall'art. 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). […] A giudizio del rimettente, infatti, l'art. 6 della legge quadro n. 21 del 1992, pur demandando alle regioni la definizione dei criteri per l'ammissione nel ruolo dei conducenti, ricollega l'accesso a esso a soli requisiti di affidabilità e professionalità, sicché, […]
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Giurisprudenza • 169
- 1. TAR Latina, sez. II, sentenza 15/02/2024, n. 129Provvedimento: […] -dell'inibitoria (atto n. 2023000377 del 13 luglio 2023) alla SCIA del 15 maggio 2023 per l'iscrizione al ruolo dei titolari di autorizzazione per servizi di noleggio con conducente con autovettura (art. 6 legge 21/1992, art. 16 L.R. Lazio n. 58/1993);Leggi di più...
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