Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 28/05/2025, n. 1868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1868 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 01868/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00721/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 721 del 2019, proposto da E-Distribuzione S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola Tassoni e Alessandro La Forgia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luigi Giuliano in Milano, via Chiossetto 2;
contro
Arera - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato e domiciliata ex lege presso la sede della stessa in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti
di CU S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Luisa De Margheriti e Rocco Massaro, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Domenico Barboni in Milano, via Lamarmora, 36;
della Regione Sicilia, del Comune di TA, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della Delibera ARERA 15.01.2019, n. 3/2019/E/eel, avente ad oggetto “Esecuzione della sentenza del TAR Lombardia, Sezione II, 1889/2018, relativa alla deliberazione dell’Autorità 258/2017/E/eel” , pubblicata sul sito internet ARERA in data 18.01.2019, nonché, in ogni caso, per l’ottemperanza alla sentenza del T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1889 del 30.07.2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Arera – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e di CU S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 aprile 2025 la dott.ssa Silvia Torraca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società E-Distribuzione S.p.A. ha proposto ricorso avverso la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, oggi Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, del 15 gennaio 2019, 3/2019/E/eel.
2. Questi i fatti di causa:
- CU S.r.l. ha presentato all’Autorità un reclamo, ai sensi della deliberazione 18 maggio 2012, 188/2012/E/com, contestando a E-Distribuzione il mancato avvio dei lavori di connessione alla rete di distribuzione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, con riferimento alla pratica di connessione 107082875.
- in particolare, CU s.r.l., titolare della pratica per la connessione alla rete di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 243 kW, da realizzare nel Comune di TA (AG), in data 17 giugno 2016 comunicava al gestore la conclusione dell’ iter autorizzativo dell’impianto di rete per la connessione, allegando i seguenti documenti: a) l’autorizzazione all’esecuzione dello scavo su strada pubblica (giusta Determina Dirigenziale 333 del 13/05/2016 del Dipartimento LL.PP. del Comune di TA); b) l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’elettrodotto, ottenuta ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del d.lgs. n. 28/11, a seguito di presentazione della dichiarazione di P.A.S. al Comune di TA in data 17 maggio 2016;
- in data 22 aprile 2016 CU aveva già provveduto a trasmettere al gestore la dichiarazione di fine opere strettamente necessarie alla connessione di cui all’art. 7, comma 10, del “Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione (Testo integrato delle connessioni attive – TICA)” , di cui all’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt/99/08 (di seguito, per brevità, TICA). Conseguentemente, in data 26 luglio 2016 la reclamante sollecitava il gestore ad avviare i lavori di realizzazione della connessione;
- il gestore, tuttavia, in data 4 luglio 2016 chiedeva al Genio Civile di RI un parere in merito all’abilitazione ottenuta da CU ai sensi del d.lgs. n. 28/11, evidenziando la mancanza del parere ex R.D. 11/12/1933, n. 1775 dell’Assessorato Regionale all’Energia e ai Servizi di Pubblica Utilità;
- con nota del 14 luglio 2016 l’U.O. 10 Impianti Elettrici del servizio provinciale del Genio Civile di RI riscontrava la suddetta richiesta, comunicando come agli atti non risultasse alcuna istanza presentata da CU ai sensi del R.D. n. 1775/33 per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di linea elettrica a servizio di un impianto di produzione da fonte rinnovabile;
- in data 5 settembre 2016, il gestore invitava pertanto CU ad integrare, con il parere del Servizio 10 del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, la documentazione relativa alla comunicazione di conclusione dell’ iter autorizzativo, ai sensi dell’art. 9 del TICA;
- con nota del 13 settembre 2016 CU contestava tale richiesta di integrazione documentale, ritenendo non necessario il suddetto parere;
- in data 16 settembre 2016 E-Distribuzione richiedeva al Comune di TA di ricevere l’autorizzazione P.A.S. con “esplicita autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dei nuovi impianti da realizzare” ;
- con nota in data 3 novembre 2016, il Comune di TA, in risposta al gestore, evidenziava come la P.A.S. di cui all’art. 6 D.Lgs. 28/2011 non prevedesse alcun rilascio di autorizzazione esplicita, precisando, inoltre, di aver verificato che l’intervento di cui alla dichiarazione P.A.S. presentata da CU in data 17 maggio 2016 non contrastava con lo strumento urbanistico vigente e non era soggetto ad autorizzazione paesaggistica semplificata di cui all’Allegato 1 D.P.R. 139/2010;
- in data 23 novembre 2016, E-Distribuzione scriveva nuovamente al Comune di TA, alla Regione Sicilia e al Genio Civile di RI, ribadendo che non risultava acquisito, tra gli altri, il parere dell’Assessorato per l’Energia e i Servizi di Pubblica Utilità previsto dalla direttiva prot. n. 37564 del 23/10/14 pubblicata sulla G.U.R.S. N. 47 del 07/11/2014, vale a dire la Circolare del 23 ottobre 2014 dell’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- alla luce del quadro normativo e fattuale descritto, la reclamante CU contestava il mancato avvio, da parte del gestore di rete, dei lavori di realizzazione delle opere dell’impianto di rete funzionali alla connessione e all’attivazione del relativo impianto, sebbene l’attività di costruzione dovesse ritenersi assentita ai sensi dell’art. 6 D.Lgs 28/2011, atteso che il Comune di TA (unica autorità responsabile in relazione al procedimento de quo ), con nota del 3 novembre 2016, aveva confermato il positivo esito della P.A.S. Quanto alla nota del Genio Civile di RI del 14 luglio 2016, la reclamante precisava che la Circolare del 23 ottobre 2014 dell’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – secondo cui “l’applicazione della P.A.S. non prescinde dalle norme di cui al R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775” e che “pertanto gli eventuali titoli abilitativi rilasciati a seguito di P.A.S. devono specificatamente contenere gli estremi del parere reso dal Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, servizio 10” (paragrafo 2, punto E) - non costituiva una disposizione vincolante di natura normativa, e non poteva, quindi, porsi in contrasto con le disposizioni contenute nel D.Lgs. 28/2011 e nel D.P.R.S. n. 48/12 di recepimento nell’ordinamento regionale del predetto decreto legislativo;
- per converso, il gestore sosteneva che nella Regione Sicilia sarebbe stato ancora applicabile il R.D. n. 1775/33 e che, pertanto, per dare inizio ai lavori di realizzazione dell’impianto di rete, il reclamante avrebbe dovuto ottenere il parere del Genio Civile, sulla base del paragrafo 2, punto E), della richiamata Circolare. Sempre secondo il gestore, il Comune di TA avrebbe dovuto attivare la conferenza dei servizi prevista dall’art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 28/11, con conseguente impossibilità, per il gestore medesimo, di procedere all’avvio dei lavori di realizzazione dell’impianto di rete per connettere l’impianto fotovoltaico della reclamante, “stante la mancanza del necessario parere del Genio Civile competente” ;
- con deliberazione 258/2017/E/eel l’Autorità, nel risolvere la controversia, accoglieva il reclamo di CU nei confronti del gestore in relazione al mancato avvio dei lavori per la connessione alla rete di distribuzione elettrica dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;
- avverso tale deliberazione E-Distribuzione proponeva ricorso dinanzi al T.A.R. Lombardia, Milano, il quale, con sentenza n. 1889 del 2018, accoglieva il ricorso del gestore e, per l’effetto, annullava la deliberazione 258/2017/E/eel, così statuendo: “Il ricorso è fondato nella parte in cui contesta la perplessità della motivazione dell’atto per aver escluso a priori l’applicabilità dell’art. 108 del Regio Decreto 1775/1933… Dall’esame degli atti risulta che il provvedimento impugnato nega in radice l’applicabilità dell’autorizzazione regionale prevista dall’art. 108 del Regio Decreto 1775/1933 in quanto “nella fattispecie l’elettrodotto da realizzarsi è di tensione pari a 20.000 V, e, quindi, non sarebbe, comunque, neppure in ipotesi, riconducibile entro l’ambito applicativo del sopracitato articolo 108 del Regio Decreto nel quale rientrano, sì, le linee di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica aventi tensione superiore e inferiore a 5.000 V, ma solo per quest’ultime è espressamente richiesto il parere del Genio Civile”. In realtà l’articolo 108 del Regio Decreto 1775/1933, prevede che: “Le linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica aventi tensione non inferiore a 5000 volta sono autorizzate dal Ministro dei lavori pubblici. Il Ministro dei lavori pubblici può subordinare l’autorizzazione alla osservanza di speciali obblighi per la tutela degli interessi generali connessi alla trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica. Spetta al prefetto, sentito l’ufficio del Genio civile, di autorizzare l’impianto di linee di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica di tensione inferiore a quella suindicata”. A sua volta l’art.111 prevede che “Le domande di autorizzazione per costruzione di nuove linee o per varianti a quelle esistenti, corredate dal piano tecnico delle opere da costruire, sono presentate al prefetto o al Ministro dei lavori pubblici, secondo la rispettiva competenza, per tramite dell'ufficio del genio civile, il quale, ove non abbiano già provveduto i richiedenti, ne dà notizia alle autorità di cui all'art.120 ed al pubblico mediante avviso nel foglio degli annunzi legali della provincia”. Risulta quindi chiaro che non solo la norma è almeno astrattamente applicabile agli impianti di tensione pari a 20.000 V, ma anche l’intervento del Genio civile è necessario sia sopra che sotto la tensione di 5.000 V, sia pur in forme diverse: quale destinatario dell’istanza e dell’istruttoria sulla medesima sopra i 5000 V; quale organo destinato ad esprimere anche il parere sotto tale valore. Ne consegue che l’atto va annullato per perplessità della motivazione con conseguente obbligo dell’ARERA di ripronunciarsi valutando come astrattamente applicabile alla fattispecie l’autorizzazione prevista dalla suddetta norma” ;
- con deliberazione del 15 gennaio 2019 3/2019/E/EEL, l’Autorità “in esecuzione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, sezione II, 30 luglio 2018, 1889”, deliberava di accogliere il reclamo presentato da CU s.r.l. nei confronti di E-Distribuzione S.p.A. di cui alla pratica di connessione 107082875, prescrivendo, per l’effetto, a quest’ultima di dare avvio ai lavori di realizzazione dell’impianto di rete. In particolare, nel considerare come astrattamente applicabile il richiamato art. 108, ARERA evidenziava come la P.A.S. di cui si era avvalsa CU al fine di realizzare l’impianto fotovoltaico e le opere necessarie alla sua connessione alla rete elettrica costituisse una procedura unica semplificata per la realizzazione ed attivazione degli impianti in questione, istituita al fine di favorire il massimo sviluppo delle fonti rinnovabili e il conseguimento degli obiettivi nazionali indicati all’art. 3 D.Lgs. 28/2011, con un’unica amministrazione responsabile – vale a dire il Comune territorialmente competente – incaricata di valutare eventuali elementi di contrarietà ai lavori e di acquisire gli atti di assenso di competenza di altre amministrazioni, non allegati alla dichiarazione inviata dal produttore. Alla luce di ciò, la realizzazione del suddetto intervento da parte di CU doveva ritenersi assentita ai sensi dell’art. 6, comma 4, D.Lgs. 28/2011, poiché il Comune di TA, pur a fronte della astratta applicabilità della citata disposizione, non aveva ritenuto di dover esercitare i propri poteri istruttori mediante l’indizione di una conferenza di servizi o l’acquisizione d’ufficio del documento asseritamente mancante né aveva adottato alcun atto di inibizione dell’intervento in esame.
3. Questi, in sostanza, i prodromi dell'impugnato provvedimento (deliberazione dell’Autorità del 15 gennaio 2019 3/2019/E/EEL), la cui legittimità è stata censurata dalla parte ricorrente per i seguenti motivi: “1) Elusione del giudicato. Nullità della delibera n. 3/2019 ex art. 21-septies l. n. 241/1990; 2) Violazione di legge. Falsa applicazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 28/2011. Travisamento dei presupposti in fatto ed in diritto. Mancata applicazione degli artt. 108 e 111 del R.d. n. 1775/1933, nonché degli artt. 14 e 20 dello Statuto di autonomia della Regione Siciliana, approvato con R.d.l. n. 455/1946, convertito in l. cost. n. 2/1948, e ss.mm.ii., e del d.P.R. n. 878/1950. Eccesso di potere. Carenza istruttoria e, per l’effetto, manifesta illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà della motivazione. Violazione del principio di buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.); 3) Violazione di legge. Mancata e falsa applicazione dell’art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 28/2011. Travisamento dei presupposti. Eccesso di potere. Grave illogicità ed irragionevolezza. Violazione dei principi di efficacia, buon andamento ed effettività dell’azione amministrativa”.
4. Si sono costituite in giudizio CU s.r.l. e l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), deducendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone, pertanto, la reiezione nel merito.
5. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 3 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con il primo motivo di ricorso si assume la nullità del provvedimento impugnato per violazione e/o elusione del giudicato, ai sensi dell’art. 21- septies l. 241/1990, per avere l’ARERA ritenuto non necessarie, ai fini del perfezionamento della PAS, l’acquisizione dell’autorizzazione dell’Assessorato Regionale per l’Energia e i Servizi di Pubblica Utilità e l’istruttoria (con esito positivo) del Genio Civile di RI, ai sensi degli artt. 108 e 111 R.D. 1775/1933: ad avviso della parte ricorrente il presupposto della delibera gravata sarebbe violativo e/o elusivo del giudicato formatosi con la sentenza n. 1189/2018, che ha imposto all’Autorità di ripronunciarsi sul reclamo presentato da CU in ordine al mancato avvio dei lavori per la connessione alla rete di distribuzione elettrica dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, “valutando come astrattamente applicabile alla fattispecie l’autorizzazione prevista” dalle anzidette norme.
2. La censura è fondata.
2.1. Come anticipato nella parte in fatto, con la sentenza n. 1889 del 2018 questo Tribunale ha accolto il ricorso proposto da E-Distribuzione avverso la precedente delibera del 20.04.2017 n. 258/2017/E/eel, con cui l’Autorità aveva escluso l’applicabilità alla fattispecie in esame della disposizione di cui all’art. 108 R.D. 1775/1933, ritenendo pertanto non necessaria, ai fini dell’assenso all’attività di costruzione dell’impianto fotovoltaico oggetto della PAS presentata da CU, l’acquisizione del parere del Genio Civile di RI (cfr. par. 34: “La tesi del gestore in ordine alla applicazione alla fattispecie de qua del Regio Decreto del 1933, oltre a porsi in insanabile contrasto con i provvedimenti dell’ente territorialmente competente, appare, in ogni caso, infondata…nella fattispecie l’elettrodotto da realizzarsi è di tensione pari a 20.000 V e, quindi, non sarebbe, comunque, neppure in ipotesi riconducibile entro l’ambito applicativo del sopracitato articolo 108 del Regio Decreto nel quale rientrano, sì, le linee di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica aventi tensione superiore e inferiore a 5.000 V, ma solo per quest’ultime è espressamente richiesto il parere del Genio Civile” ).
In particolare, E-Distribuzione aveva censurato la predetta delibera per aver ritenuto sufficiente, ai fini della positiva conclusione della PAS, l’assenso prestato dal Comune di TA (erroneamente considerato quale unica autorità competente in relazione alla procedura de qua ), sussistendo, per converso, anche la competenza della Regione Siciliana e, in particolare, la necessità dell’autorizzazione ex art. 108 del Testo Unico delle Acque.
Ebbene, nell’accogliere l’impugnativa avverso l’anzidetta delibera, il T.A.R. ha ritenuto fondato il vizio di perplessità della motivazione di quest’ultima “per aver escluso a priori l’applicabilità dell’art. 108 del Regio Decreto 1775/1933” .
Questo l’ iter logico-argomentativo della sentenza in esame: “il provvedimento impugnato nega in radice l’applicabilità dell’autorizzazione regionale prevista dall’art. 108 del Regio Decreto 1775/1933 in quanto “nella fattispecie l’elettrodotto da realizzarsi è di tensione pari a 20.000 V, e, quindi, non sarebbe, comunque, neppure in ipotesi, riconducibile entro l’ambito applicativo del sopracitato articolo 108 del Regio Decreto nel quale rientrano, sì, le linee di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica aventi tensione superiore e inferiore a 5.000 V, ma solo per quest’ultime è espressamente richiesto il parere del Genio Civile”. In realtà l’articolo 108 del Regio Decreto 1775/1933 prevede che: “Le linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica aventi tensione non inferiore a 5000 volt sono autorizzate dal Ministro dei lavori pubblici. Il Ministro dei lavori pubblici può subordinare l’autorizzazione alla osservanza di speciali obblighi per la tutela degli interessi generali connessi alla trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica. Spetta al prefetto, sentito l’ufficio del Genio civile, di autorizzare l’impianto di linee di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica di tensione inferiore a quella suindicata”. A sua volta l’art. 111 prevede che “Le domande di autorizzazione per costruzione di nuove linee o per varianti a quelle esistenti, corredate dal piano tecnico delle opere da costruire, sono presentate al prefetto o al Ministro dei lavori pubblici, secondo la rispettiva competenza, per tramite dell'ufficio del genio civile, il quale, ove non abbiano già provveduto i richiedenti, ne dà notizia alle autorità di cui all'art.120 ed al pubblico mediante avviso nel foglio degli annunzi legali della provincia”.
Sulla scorta delle anzidette premesse il Tribunale ha, pertanto, concluso che “ Risulta quindi chiaro che non solo la norma è almeno astrattamente applicabile agli impianti di tensione pari a 20.000 V, ma anche l’intervento del Genio civile è necessario sia sopra che sotto la tensione di 5.000 V, sia pur in forme diverse: quale destinatario dell’istanza e dell’istruttoria sulla medesima sopra i 5000 V; quale organo destinato ad esprimere anche il parere sotto tale valore” e, per l’effetto, ha annullato la delibera gravata “per perplessità della motivazione con conseguente obbligo dell’ARERA di ripronunciarsi valutando come astrattamente applicabile alla fattispecie l’autorizzazione prevista dalla suddetta norma” .
2.2. Ora, è evidente che dal predetto dictum giudiziale discendesse l’obbligo in capo all’ARERA di riesaminare il reclamo presentato da CU avverso il mancato avvio dei lavori per la connessione alla rete di distribuzione elettrica dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile oggetto della PAS dalla stessa presentata, alla luce della riconosciuta operatività, nella fattispecie de qua , degli artt. 108 e 111 R.D. 1775/1933 e, dunque, della necessaria acquisizione dell’autorizzazione dell’Assessorato Regionale per l’Energia e i Servizi di Pubblica Utilità, previa istruttoria – trattandosi di impianto di tensione superiore a 5.000 V - del Genio Civile di RI.
2.3. Tale vincolo derivante dal giudicato deve, per converso, ritenersi sostanzialmente eluso dalla delibera qui impugnata.
Nella stessa si legge infatti che: “…assumendo come astrattamente applicabile alla fattispecie in esame l’autorizzazione regionale prevista dall’articolo 108 del Regio Decreto 1775/33, essa rientrerebbe tra gli atti di assenso dei quali l’amministrazione comunale è chiamata a valutare la necessità di acquisizione ai fini della conclusione con esito positivo della PAS. Ebbene, per il caso che occupa la presente controversia, pur a fronte della astratta applicabilità della citata disposizione, si prende atto, in primo luogo, che l’amministrazione comunale territorialmente competente (il Comune di TA) non ha ritenuto di munirsi di tale titolo, non avendo esercitato a tal fine i propri
poteri istruttori mediante l’indizione di una conferenza di servizi o l’acquisizione d’ufficio del citato documento (art. 6, comma 5 del decreto legislativo 28/11); l’amministrazione procedente non risulta, inoltre, avere adottato alcun atto di inibizione dell’intervento indicato da CU nella dichiarazione di PAS presentata in data 17 maggio 2016, per cui, per espressa previsione dell’art. 6, comma 4, decreto legislativo 28/11, la realizzazione del suddetto intervento “..deve ritenersi assentita…”…Pertanto, pur a fronte della astratta applicabilità alla fattispecie in esame della citata autorizzazione regionale, come ritenuta nella sentenza 1889/2018, l’intervento indicato dal reclamante nella dichiarazione PAS risulta correttamente assentito, in applicazione della disciplina unica nazionale dettata dall’art. 6 del decreto legislativo 28/11” (par. 32-33-37).
E, invero, pur a fronte della formale enunciazione circa l’astratta applicabilità al caso in esame della disciplina dettata dagli artt. 108 e 111 R.D. 1755/1033, come sancita nella sentenza n. 1889 del 2018, l’Autorità, a ben vedere, ne ha di fatto vanificato la portata, qualificando l’autorizzazione dell’Assessorato Regionale per l’Energia e i Servizi di Pubblica Utilità e l’istruttoria del Genio Civile (ivi previsti) come meri “atti di assenso dei quali l’amministrazione comunale è chiamata a valutare la necessità di acquisizione ai fini della conclusione con esito positivo della PAS” e ritenendo, pertanto, non censurabile la determinazione dell’amministrazione comunale territorialmente competente (il Comune di TA), che “non ha ritenuto di munirsi di tale titolo”.
In tal modo risulta, dunque, eluso il contenuto della sentenza della cui ottemperanza si tratta, la quale – come visto – ha espressamente sancito non soltanto l’astratta necessità dell’acquisizione dell’autorizzazione dell’Assessorato Regionale per l’Energia e i Servizi di Pubblica Utilità, ma anche il necessario coinvolgimento nel procedimento del Genio Civile.
2.4. Al riguardo giova in via generale rammentare che, in caso di una pronuncia di annullamento del giudice amministrativo, il contenuto della sentenza coperto dal vincolo del giudicato è ravvisabile, per un verso, nell'obbligo di rispetto dell'effetto demolitorio - non potendo l'Amministrazione adottare ulteriori atti esecutivi di quello annullato - e, per altro verso, nel dovere di rispettare il dictum della sentenza di cognizione in ordine agli acclarati profili di illegittimità, non essendo evidentemente possibile reiterare, in sede di adozione di un nuovo provvedimento, gli stessi vizi che hanno comportato l'annullamento di quello precedente. Tali vincoli rientrano nel cosiddetto effetto conformativo del giudicato del giudice amministrativo e sono contenuti, oltre che nel dispositivo di annullamento - generalmente limitato all'effetto per l'appunto demolitorio - nella motivazione della sentenza, che evidenzia le ragioni dell'annullamento medesimo e detta il perimetro che l'Amministrazione è tenuta a rispettare in sede di riesercizio del potere, pena la nullità degli atti per violazione o elusione del giudicato (Cons. Stato, Sez. II, 27/10/2023, n. 9292).
Declinando i suddetti principi al caso di specie, deve ritenersi sussistente – per le ragioni sopra illustrate - il denunciato vizio di elusione del giudicato, con conseguente nullità, ai sensi dell’art. 21- septies l. 241/1990, della delibera gravata.
3. In conclusione, previo assorbimento degli ulteriori motivi, il ricorso va accolto e, per l’effetto, deve essere dichiarata la nullità dell’atto impugnato.
4. In considerazione della peculiarità della controversia sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara la nullità dell’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Celeste Cozzi, Presidente
Antonio De Vita, Consigliere
Silvia Torraca, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Torraca | Stefano Celeste Cozzi |
IL SEGRETARIO