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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 09/07/2025, n. 1827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1827 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, alla pubblica udienza svolta in data 9 luglio 2025 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa n. 5730/2024 r.g. e vertente tra
(c.f. ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. Guido Parte_1 C.F._1
Marone;
e
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, resistente contumace.
Oggetto: Carta Elettronica del docente ex art. 1, comma 121, l. n. 107/2015.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 31.10.2024 esponeva di essere docente precario Parte_1 in servizio presso l'Istituto Comprensivo Statale “Giudice Rosario Livatino” di Roccalumera (ME)
e di aver maturato anzianità di servizio pre-ruolo in quanto reiteratamente destinataria di incarichi a tempo determinato alle dipendenze dell'Amministrazione scolastica in scorrimento delle graduatorie di circolo e di istituto e, successivamente, delle graduatorie provinciali per le supplenze.
Lamentava che, pur avendo svolto funzioni pienamente equiparabili al docente stabilmente assunto, non aveva mai ottenuto la cd. Carta docenti in relazione ai periodi di lavoro svolti in forma precaria nell'espletamento degli incarichi di supplenza ottenuti, così articolati: nell'a.s. 2021/2022 presso l'Istituto Comprensivo Statale “Foscolo” di Taormina (ME), per un posto sostegno minorati psicofisici;
nell'a.s. 2022/2023 presso l'Istituto Comprensivo Statale “Giudice Rosario Livatino” di
Roccalumera (ME), per un posto sostegno minorati psicofisici;
nell'a.s. 2023/2024 presso l'Istituto Comprensivo Statale “Giudice Rosario Livatino” di Roccalumera (ME), per un posto sostegno minorati psicofisici;
nell'a.s. 2024/2025 presso l'Istituto Comprensivo Statale “Giudice Rosario
Livatino” di Roccalumera (ME), per un posto sostegno minorati psicofisici.
Eccepiva l'illegittimità delle disposizioni disciplinanti l'erogazione della “carta del docente”, che creavano una ingiustificata disparità di trattamento tra i docenti di ruolo, fruitori del beneficio, ed i docenti precari, esclusi dal medesimo, nonostante svolgessero le medesime prestazioni professionali e avessero medesimi obblighi di aggiornamento e di formazione, ex art. 1, commi 121
e ss. L. 107/2015, artt. 3, 35 e 97 Cost., artt. 1175, 1176 e 1375 c.c., art. 1218 c.c., art. 10 Carta
Sociale Europea, art. 25 D.lgs. 81/2015, art. 282 D.lgs. 207/1994, art. 28 CCNL Comparto Scuola del 04.08.1995, artt. 29, 63 e 64 CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007, art. 24 CCNL Comparto
Istruzione e Ricerca del 19.04.2018, art. 2 CCNI sulla formazione per il triennio 2019/2022.
Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarato il diritto di quale docente precario Parte_1 siccome destinatario di incarichi di supplenza annuale, per gli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024 e 2024/2025, ad ottenere la cd. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107, con conseguente accredito dell'importo pari ad € 500,00 per ciascuna annualità di servizio;
per l'effetto, che venisse condannata l'Amministrazione resistente ad erogare le somme di cui all'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 per ciascuna annualità effettivamente svolta con contratti a tempo determinato, per un importo complessivo pari ad € 2.000,00, mediante rilascio della Carta elettronica con le modalità previste per il personale docente di ruolo ovvero con modalità e funzionalità analoghe, e relativo accredito delle suddette somme;
che venisse dichiarata la nullità e/o che venisse annullato o comunque disapplicato ex art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001
n. 165 qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi: a) il DPCM 23 settembre 2015, recante «Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
b) la nota dirigenziale della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, prot. n. .AOODGRUF.0015219 del 15 ottobre 2015, recante CP_2 indicazioni operative;
c) la nota dirigenziale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. AOODIPT.000035 del 7 gennaio 2016, recante indicazioni per la CP_2 definizione del piano triennale per la formazione del personale;
d) il DPCM 29 novembre 2016, recante «Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
e)
2 qualsiasi ulteriore atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente. Con condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento dei diritti, degli onorari, delle spese di giudizio, oltre iva e cpa come per legge, con distrazione nei confronti del procuratore antistatario.
2. In data odierna in esito alla discussione orale la causa veniva decisa richiamando ex art. 118 disp.
Att. c.p.c. precedenti di questo Tribunale (sent. n. 2047/2023 e n. 1811/2024).
3. Preliminarmente va dichiarata la contumacia del che Controparte_1 sebbene regolarmente citato non si è costituito in giudizio.
4. Con riguardo al merito, si premette che l'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_3 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 specifica che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare Controparte_4 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per
l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”.
Il D.P.C.M. del 28.11.2016, sostitutivo del precedente D.P.C.M. 23.9.2015, nel dare attuazione a quanto stabilito dalle superiori disposizioni, ha statuito, all'art. 2, che “Il valore nominale di ciascuna
Carta è pari all'importo di 500 euro annui. La Carta è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali. L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il
attraverso i quali è possibile utilizzare la Carta secondo Controparte_3
3 quanto stabilito dall'articolo 7. L'applicazione prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7”, e, all'art. 3, per quanto di interesse, che “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni,
i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio”.
L'art. 15, c. 1, D.L. n. 69/2023, conv. dalla legge n. 103/2023, ha infine precisato che “La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Il legislatore, ad eccezione di tale ultima precisazione in riferimento all'anno 2023, ha dunque escluso che i docenti non di ruolo e con contratto a tempo determinato possano accedere alla c.d.
“carta docente”, a differenza dei colleghi a tempo indeterminato, anche part-time, compresi quelli in formazione e prova, quelli dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 d.lgs. n.
297/1994, quelli in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, ovvero quelli delle scuole all'estero e delle scuole militari.
Invero già il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, ha evidenziato che tale sistema di formazione "a doppia trazione" (quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico), “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35
e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per
4 conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per
l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale
e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso…”.
Il Consiglio di Stato ha comunque ritenuto possibile un'interpretazione in chiave costituzionalmente orientata della normativa di cui all'art. 1, commi 121 ss., l. 107/2015, evidenziando che, in mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al d.lgs. n. 165/2001, sottraendo esplicitamente la materia della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di categoria e riservandola in via esclusiva alla legge statale, non risulta corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 ss., l. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in particolare, sugli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007.
Il primo dispone infatti che “La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio…”. Il successivo prosegue, specificando che “La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Secondo il Giudice Amministrativo, considerato che tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, ha diritto a partecipare ad attività di formazione e di aggiornamento professionale ed ha diritto a strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio, rientrando tra tali strumenti anche la Carta del docente, sono destinatari di quest'ultima anche i docenti a tempo determinato.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con ordinanza del 18.05.2022, nella causa C-450/21, ha inoltre dichiarato la norma che preclude l'accesso alla “carta docente” al personale a tempo determinato incompatibile con l'ordinamento europeo, disponendo che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro
a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato Controparte_3 di tale il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di CP_3 sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di
5 riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La CGUE ha precisato, tuttavia, che il principio di non discriminazione, di cui la clausola 4 costituisce un'espressione specifica, richiede che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia oggettivamente giustificato;
il principio è stato cioè attuato e concretizzato dall'accordo quadro soltanto riguardo alle differenze di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato che si trovino in situazioni comparabili, da valutare sulla base di un insieme di fattori quali “la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”.
Da ultimo la Cassazione, con la richiamata pronuncia (n. 29961/2023), seguendo il ragionamento già tracciato dalla CGUE, ha statuito che il giudizio di sovrapponibilità dei contratti a termine dei docenti precari rispetto ai servizi di ruolo, ai fini del riconoscimento anche in favore dei primi del beneficio della carta del docente, deve essere condotto tenendo conto della particolare connessione temporale operata dal legislatore tra il sostegno alla formazione e la didattica.
Nell'esercizio della discrezionalità normativa, infatti, il legislatore ha tarato l'importo di 500 euro su base annua e per anno scolastico (cfr. art. 1, comma 121, l. n. 107/2015) coordinandosi pienamente con i tempi della programmazione didattico-educativa, che il singolo docente è tenuto ad individuare annualmente sulla scorta degli indirizzi del collegio dei docenti. Sul piano sistematico il riferimento annuale è stato poi confermato dall'art. 15 d.l. n. 69/2023 con cui il beneficio è stato esteso “per l'anno 2023” ai “docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”).
E' allora evidente che il riferimento legislativo del beneficio all'“anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso i docenti precari allorquando il loro lavoro abbia, secondo l'ordinamento scolastico, analoga taratura temporale rispetto al servizio di ruolo svolto su base annuale.
In tal senso, la Corte ha escluso, tra gli altri, che il giudizio comparativo possa essere condotto sulla base del criterio dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico;
trattasi, infatti,
“di norme riguardanti fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: d. lgs. 297 del 1994, art. 489, comma 1, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d.lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per
6 i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'"annualità" di una "didattica”.
Il riferimento è allora all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999 secondo cui “alla copertura delle cattedre
e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo” (comma 1) e “alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche”, ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.
La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque qui chiaramente enunciata;
si tratta, cioè, in entrambi i casi di “supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”.
Rispetto a tali tipologie di incarichi, dunque, risulta ingiustificata la disparità di trattamento rispetto ai docenti assunti in ruolo, ravvisandosi allora la necessità di rimuovere la discriminazione riconoscendo il diritto alla carta docente anche in favore degli assunti con contatti a tempo determinato.
Sulla base di tali considerazioni, la S.C. ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n.
124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_3
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle
7 docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per
i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
6. Nella fattispecie in esame è documentato che la ricorrente ha prestato servizio, Parte_1 negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, in ragione di quattro contratti a tempo determinato conclusi con scadenza 30 giugno, svolgendo attività di docenza, in via continuativa, per l'intera annualità scolastica considerata (cfr. contratti prodotti dalla ricorrente).
Ritiene questo decidente che la Carta possa essere riconosciuta anche per l'anno scolastico in corso al momento del deposito del ricorso, anche in ragione della necessità di evitare una proliferazione di giudizi. Del resto, la Carta docente è uno strumento che va richiesto dal docente a tempo indeterminato a pena di decadenza all'inizio dell'anno scolastico. Ed ancora va aggiunto che la finalità della Carta, che è quella di garantire la continua formazione del docente, non può precludere al docente di usufruire del benefico nel corso dell'anno scolastico, ovvero nel momento in cui l'esigenza formativa è maggiormente avvertita.
Deve dunque affermarsi che la ricorrente ha svolto attività di docenza continuativa Parte_1
e non saltuaria fino al termine delle attività didattiche per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024 e 2024/2025. Ella ha dunque diritto al riconoscimento in proprio favore della c.d.
“carta docente” per le relative annualità.
L'azione de qua deve essere qualificata come un'azione di adempimento in forma specifica, essendo la ricorrente attualmente insegnante interno al sistema delle docenze scolastiche. Deve dunque riconoscersi il suo diritto all'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e con accredito di un valore corrispondente a quello perduto, pari ad euro 2.000,00, oltre interessi
8 legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, senza cumulo con la rivalutazione monetaria in applicazione dell'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994.
7. Il ricorso va dunque accolto e il va condannato a costituire Controparte_1 in favore della ricorrente la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, c. 121, legge n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta delle somme spettanti per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e
2024/2025.
8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex DM n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia e applicando i valori tariffari minimi in considerazione della durata del giudizio.
P.Q.M.
Sentito il procuratore della parte e definitivamente pronunciando così provvede:
- in accoglimento delle domande, dichiara il diritto di a beneficiare della Parte_1
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” di cui all'art. 1, c. 121, legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024
e 2024/2025, e, per l'effetto, condanna il , in persona del Controparte_1
pro tempore, a costituire detta Carta in favore di parte ricorrente, con accredito sulla CP_4 medesima delle somme spettanti per gli anni scolastici indicati per l'importo complessivo di euro
2.000,00 annui, oltre interessi legali, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla maturazione del diritto al soddisfo;
- condanna il , in persona del pro tempore, al Controparte_1 CP_4 pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro in favore di che liquida in € Parte_1
49,00 per rimborso contributo unificato e in euro 1.313,00 per compensi professionali, oltre i.v.a.,
c.p.a. e rimborso spese generali con distrazione ex art. 93 c.p.c..
Messina, lì 9.7.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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