Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/06/2025, n. 2472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2472 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente rel.
2. dr.Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
All'esito di trattazione scritta riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'udienza del 29.05.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2990/2024 del ruolo generale lavoro
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...]a Parte_1
Cremano alla via Gramsci n. 2, c.f. rappresentata e difesa – in CodiceFiscale_1 virtù di procura in calce al presente atto – dall'avvocato Vittorio Visone (codice fiscale
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in San Giorgio CodiceFiscale_2
a Cremano, alla Piazza Bernardo Tanucci n. 32. Ai fini delle comunicazioni di cui agli artt. 133 e 134 c.p.c. si rileva che il numero di telefax è 081.858.79.16 e l'indirizzo di P.E.C. è Email_1
appellante
CONTRO
, in persona del sindaco pro tempore, con sede legale Controparte_1 in San Giorgio a Cremano alla Piazza Carlo di Borbone n. 10, indirizzo pec: elecompost.itrappresentato e difeso dall'avvocato Adele Email_2 Email_3
Carlino ed elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale sita in San Giorgio a Cremano alla Piazza Carlo di Borbone n. 10, indirizzo pec:
Email_4
1
, in proprio e nella qualità di legale Controparte_2 rappresentante della , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 signor , nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_4 [...]
, residente in [...], con sede legale in Casagiove C.F._3 alla via Milano n.55 e sede operativa in San Giorgio a Cremano alla via Giovanni Papini n. 8, indirizzo PEC: Email_5
contumace appellato
OGGETTO: appello parziale avverso la sentenza n. 1613/2024, resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il giorno 01/06/2024, pubblicata in pari data nel giudizio recante n. 603/2021, non notificata.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso rituale depositato presso questa Corte parte ricorrente in epigrafe ha proposto appello parziale contro la sentenza n. 1613/2024 pubblicata il 01/06/2024 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con la quale il primo giudice accoglieva integralmente il ricorso, compensava le spese tra la ricorrente e il Controparte_1
e condannava la soc. coop. al pagamento delle spese di lite che
[...] CP_2 liquidava in euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, con attribuzione.
L'appellante ha contestato il mancato riconoscimento delle spese di lite nei confronti del con violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. CP_1
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'impugnazione.
Non si è costituita la soc. coop. pur regolarmente citata. CP_2
Disposta la trattazione scritta a mente dell'art.127 ter c.p.c., la Corte – acquisite le note delle parti - all'odierna udienza ha riservato la causa in decisione.
La questione controversa in questo grado attiene alla compensazione delle spese ed è riconducibile alla previsione dell'art. 92, co. II, c.p.c. applicabile ratione temporis a partire dal 10.12.2014 (e ciò in virtù dell'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162 del 2014, norma che, per espressa previsione dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge citato, si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della relativa legge di conversione, avvenuta l'11 novembre 2014) secondo cui la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, in deroga al principio cardine della soccombenza, è possibile solo in caso di reciproca soccombenza o assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. 2 Con riguardo alle altre ipotesi in cui è consentita la compensazione, rileva il collegio nelle more del giudizio, la Corte Costituzionale, con sent. n. 77 del 7 marzo 2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del Codice di procedura civile, nel testo modificato dal citato art. 13, comma 1, del decreto- legge 12 settembre 2014, n. 132, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Nella parte motiva il giudice delle leggi ha affermato... che contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata.
La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti.…Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
L'obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, vuoi nelle due ipotesi nominate, vuoi ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, discende dalla generale prescrizione dell'art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati…”.
Invero “Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (v. C. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4696 del 18/02/2019 - Rv. 652795 – 01).
La parte lamenta che nel caso di specie non si rinvengono le analoghe gravi ed eccezionali ragioni, così come delineate dalla Corte costituzionale, non rientrando in tale ambito la “particolare complessità della vicenda trattata” ovvero “un mutamento giurisprudenziale”, come affermato dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Il rilevo non appare fondato, risultando adeguata la motivazione: “Le spese di lite sono integralmente compensate tra il e il ricorrente, tenuto conto della Controparte_1
3 particolare complessità della vicenda trattata e della sussistenza di un mutamento giurisprudenziale”.
A fronte di un giudizio instaurato il 2.2.2021, il giudice di prime cure in sede di decisione ha dichiarato di dover mutare il proprio orientamento alla luce delle condivisibili argomentazioni espresse dalla Corte d'Appello di Napoli in riforma di sentenze relative a fattispecie analoghe alla presente e utilizzate anche da altri magistrati della Sezione che in questa sede si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e che, tra tutte le pronunce che cita, quella che ha realmente mutato l'orientamento è la n. 1851/2022, resa nel giudizio recante rg. 1596/2021 Rel. Dr.ssa Maria Vittoria Papa, sentenza, dunque, intervenuta in corso di causa).
Si tratta di motivazione del tutto condivisibile in quanto riflette la serena valutazione della emissione di una pronuncia diversa da quella che poteva dirsi “prevedibile” in ragione dei precedenti responsi dello stesso giudicante.
Ed allora appare evidente la ricorrenza o, meglio, la integrazione delle “gravi ed eccezionali ragioni“ che la normativa di rito pone a base della decisione di compensazione;
compensazione che, si ricorda, per pacifico orientamento di legittimità soffre di un solo limite, il travalicamento dei “minimi” tariffari ed è, poi, affidata nella sua entità/percentuale all'apprezzamento discrezionale del giudicante
Appare, dunque, ravvisabile un contrasto sulle specifiche questioni oggetto di giudizio nonché l'invocato mutamento giurisprudenziale.
Del pari non può non rilevarsi l'esistenza di contrasti anche all'interno di questa Corte sull'argomento per cui è causa.
Il gravame va, dunque respinto.
Le spese del grado si compensano per le analoghe ragioni che hanno determinato la statuizione di compensazione in primo grado.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al co. I quater dell'art. 13 T.U. approvato con D.P.R. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1 co.17 L.24.12.2012 n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; compensa le spese del grado.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al co. I quater dell'art. 13 T.U. approvato con D.P.R. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1 co.17 L.24.12.2012 n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Il Presidente est.
(dr. Anna Carla Catalano)
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