CA
Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 30/05/2025, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 760 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 760 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 18.12.2024 e promossa
DA
Avv. BRUNO AIUDI in proprio Viale Kennedy 10 61032 Fano C.F._1
APPELLANTE
CONTRO
con l'Avv. FERRARO MARCO VIALE REGINA CP_1 P.IVA_1
IT 78 OM .
APPELLATO
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Pesaro 504/2022 del 06/07/2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'Avv. Aiudi Bruno ha ottenuto dal Tribunale di Pesaro il decreto n. 162 del 2022 con cui è stato ingiunto ad il pagamento in favore dell'avvocato della somma di €. 11.500,00 oltre CP_1
accessori per prestazioni professionali rese per la difesa tecnica della Notaio Persona_1
convenuto nella causa RG 516/2018 sempre del Tribunale Pesaro.
pagina 1 di 3 ha opposto l'ingiunzione sostenendo, tra gli altri motivi, sia il difetto di legittimazione CP_1
passiva per aver la società agito quale mandataria della Controparte_2
e quindi quale , sia il difetto di legittimazione attiva in
[...] Controparte_3
capo all'Avv. Aiudi. Invero, ha dedotto l'assicurazione, beneficiario della polizza n. IFL0008349 per la copertura della responsabilità civile professionale dei notai stipulata tra il Controparte_4
e è il Notaio e non l'Avvocato e quindi il primo dev'essere tenuto
[...] CP_5 Per_2
indenne delle spese di difesa.
Il Tribunale ha così deciso: accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 163/2022; condanna il sig. Avv. Bruno Aiudi al pagamento delle spese processuali nei confronti della CP_1
che liquida in euro 1.618,00 oltre iva cpa e rimb forf come previsto per legge per comensi
[...]
professionali.
Ha appellato la decisione l'Avv. Bruno Aiudi lamentando l'erroneità del ragionamento del primo giudice sostenendo che quando ha comunicato di aver assunto la gestione della vertenza in CP_1
cui era coinvolto il Notaio, si sarebbe espressamente obbligata nei suoi confronti a pagare le spese di difesa come previamente concordate.
Lamenta l'Avv. Aiudi che solo all'esito del procedimento, conclusosi in senso sfavorevole al Notaio ed agli altri convenuti, avrebbe eccepito l'inoperatività della copertura assicurativa comprese CP_1
pertanto anche le spese del giudizio.
Si è costituito l'appellato, resistendo.
Occorre preliminarmente rilevare che l'appellante ha dato atto all'udienza di precisazione delle conclusioni che l'ente assicurativo ha versato le somme oggetto del decreto opposto.
L'appellato, preso atto dell'intervenuto pagamento delle spese, ha lamentato di non esserne stato informato avendo appreso la notizia solo dalle difese avverse.
La giurisprudenza consolidata (cfr. ex multis Cass. Civ. Ord. 17.01.2023 n. 1257 conforme Cass. Civ.
Ord n. 8034/2020) stabilisce che qualora nel corso del giudizio siano sopravvenute circostanze tali da incidere sulla posizione sostanziale dedotta in causa al punto di incidere sul processo, privando la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla decisione, il giudice anche d'ufficio deve dichiarare la cessazione della materia del contendere risolvendo l'eventuale residuo contrasto sulle spese di lite secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale.
Nel caso di specie è evidente che non v'è più interesse in capo alle parti di disputare sulle somme ingiunte, già pagate, mentre insiste l'appellato nella richiesta di condanna dell'appellante ex art. 96
c.p.c..
pagina 2 di 3 A prescindere dal rigetto della richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., escludendo la temerarietà dell'azione il fatto che, in definitiva, le somme sono state pagate, questa Corte ritiene, ai fini delle spese di giudizio, soccombente l'appellante.
La domanda dell'Avvocato è infatti infondata, per i seguenti motivi: aveva agito in nome e per conto della e dunque quale incaricata per CP_1 Controparte_2
la gestione della polizza e dei relativi indennizzi come indicato nelle comunicazioni tra la stessa e l'Avv. Aiudi, onde al più, la richiesta di ingiunzione di pagamento doveva essere diretta CP_1
alla mandante . Con
Quando ha pagato, ha rilasciato la quietanza il Notaio, segno che la legittimazione all'incasso era Con
in capo a costui.
L'appellante deve quindi essere condannato alle spese del giudizio liquidate in dispositivo.
Non v'è luogo a disporre il raddoppio del contributo unificato (ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R.
115/2002) in quanto esso è previsto come sanzione in caso di rigetto o inammissibilità del gravame. La cessazione della materia del contendere, invece, presuppone che la pretesa di diritto del ricorrente sia stata integralmente soddisfatta, rendendo inutile il proseguimento del processo
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dall'Avv.
Bruno Aiudi nei confronti di , così provvede: CP_1
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l'Avv. Bruno Aiudi al pagamento in favore della della somma di €. 1.618,00 CP_1
oltre iva cpa e rimb forf come previsto per legge per compensi professionali per il primo grado e per l'appello in €. 3.966,00 per compensi oltre 15% cassa ed iva di legge per l'appello.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 20 maggio 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 760 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 18.12.2024 e promossa
DA
Avv. BRUNO AIUDI in proprio Viale Kennedy 10 61032 Fano C.F._1
APPELLANTE
CONTRO
con l'Avv. FERRARO MARCO VIALE REGINA CP_1 P.IVA_1
IT 78 OM .
APPELLATO
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Pesaro 504/2022 del 06/07/2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'Avv. Aiudi Bruno ha ottenuto dal Tribunale di Pesaro il decreto n. 162 del 2022 con cui è stato ingiunto ad il pagamento in favore dell'avvocato della somma di €. 11.500,00 oltre CP_1
accessori per prestazioni professionali rese per la difesa tecnica della Notaio Persona_1
convenuto nella causa RG 516/2018 sempre del Tribunale Pesaro.
pagina 1 di 3 ha opposto l'ingiunzione sostenendo, tra gli altri motivi, sia il difetto di legittimazione CP_1
passiva per aver la società agito quale mandataria della Controparte_2
e quindi quale , sia il difetto di legittimazione attiva in
[...] Controparte_3
capo all'Avv. Aiudi. Invero, ha dedotto l'assicurazione, beneficiario della polizza n. IFL0008349 per la copertura della responsabilità civile professionale dei notai stipulata tra il Controparte_4
e è il Notaio e non l'Avvocato e quindi il primo dev'essere tenuto
[...] CP_5 Per_2
indenne delle spese di difesa.
Il Tribunale ha così deciso: accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 163/2022; condanna il sig. Avv. Bruno Aiudi al pagamento delle spese processuali nei confronti della CP_1
che liquida in euro 1.618,00 oltre iva cpa e rimb forf come previsto per legge per comensi
[...]
professionali.
Ha appellato la decisione l'Avv. Bruno Aiudi lamentando l'erroneità del ragionamento del primo giudice sostenendo che quando ha comunicato di aver assunto la gestione della vertenza in CP_1
cui era coinvolto il Notaio, si sarebbe espressamente obbligata nei suoi confronti a pagare le spese di difesa come previamente concordate.
Lamenta l'Avv. Aiudi che solo all'esito del procedimento, conclusosi in senso sfavorevole al Notaio ed agli altri convenuti, avrebbe eccepito l'inoperatività della copertura assicurativa comprese CP_1
pertanto anche le spese del giudizio.
Si è costituito l'appellato, resistendo.
Occorre preliminarmente rilevare che l'appellante ha dato atto all'udienza di precisazione delle conclusioni che l'ente assicurativo ha versato le somme oggetto del decreto opposto.
L'appellato, preso atto dell'intervenuto pagamento delle spese, ha lamentato di non esserne stato informato avendo appreso la notizia solo dalle difese avverse.
La giurisprudenza consolidata (cfr. ex multis Cass. Civ. Ord. 17.01.2023 n. 1257 conforme Cass. Civ.
Ord n. 8034/2020) stabilisce che qualora nel corso del giudizio siano sopravvenute circostanze tali da incidere sulla posizione sostanziale dedotta in causa al punto di incidere sul processo, privando la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla decisione, il giudice anche d'ufficio deve dichiarare la cessazione della materia del contendere risolvendo l'eventuale residuo contrasto sulle spese di lite secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale.
Nel caso di specie è evidente che non v'è più interesse in capo alle parti di disputare sulle somme ingiunte, già pagate, mentre insiste l'appellato nella richiesta di condanna dell'appellante ex art. 96
c.p.c..
pagina 2 di 3 A prescindere dal rigetto della richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., escludendo la temerarietà dell'azione il fatto che, in definitiva, le somme sono state pagate, questa Corte ritiene, ai fini delle spese di giudizio, soccombente l'appellante.
La domanda dell'Avvocato è infatti infondata, per i seguenti motivi: aveva agito in nome e per conto della e dunque quale incaricata per CP_1 Controparte_2
la gestione della polizza e dei relativi indennizzi come indicato nelle comunicazioni tra la stessa e l'Avv. Aiudi, onde al più, la richiesta di ingiunzione di pagamento doveva essere diretta CP_1
alla mandante . Con
Quando ha pagato, ha rilasciato la quietanza il Notaio, segno che la legittimazione all'incasso era Con
in capo a costui.
L'appellante deve quindi essere condannato alle spese del giudizio liquidate in dispositivo.
Non v'è luogo a disporre il raddoppio del contributo unificato (ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R.
115/2002) in quanto esso è previsto come sanzione in caso di rigetto o inammissibilità del gravame. La cessazione della materia del contendere, invece, presuppone che la pretesa di diritto del ricorrente sia stata integralmente soddisfatta, rendendo inutile il proseguimento del processo
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dall'Avv.
Bruno Aiudi nei confronti di , così provvede: CP_1
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l'Avv. Bruno Aiudi al pagamento in favore della della somma di €. 1.618,00 CP_1
oltre iva cpa e rimb forf come previsto per legge per compensi professionali per il primo grado e per l'appello in €. 3.966,00 per compensi oltre 15% cassa ed iva di legge per l'appello.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 20 maggio 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
pagina 3 di 3