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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 06/03/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 160/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice sul ricorso congiunto depositato in data 11/1/2024 da
, (C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 C.F._1
Viale Vittorio Veneto n. 110 sc. A Int. 2, elettivamente domiciliata in Floridia, Corso Giuseppe di
Vittorio 31, presso lo studio dell'avv. Finocchiaro Teresa, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
, (C.F. ), nato ad [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
Siracusa in Via Stefano Filippo Neri n. 12, elettivamente domiciliato in Floridia, Corso Giuseppe di
Vittorio n. 31, presso lo studio dell'avv. Finocchiaro Teresa, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso, depositato in data 11/01/2024, le parti hanno congiuntamente chiesto l'approvazione della regolamentazione inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore nato a [...], in data [...], riconosciuto da entrambi i genitori, nonché al Persona_1
diritto e dovere di mantenerlo.
In particolare, le parti ricorrenti hanno riferito di aver raggiunto un accordo sull'affidamento e sul mantenimento del figlio minore, chiedendo concordemente la ratifica delle pattuizioni di seguito indicate:
“- Affidare il minore ad entrambi i genitori, con collocazione esclusiva presso la Persona_1
dimora della madre, sita in Solarino, viale Vittorio Veneto n. 110, scala A, int. 2; - Disporre il diritto di vista del padre al figlio , previo accordo con la madre avuto riguardo Per_1
alla tenera età del figlio;
- Stabilire a carico del padre ed a favore del minore un contributo Parte_2 Persona_1 mensile pari ad € 150,00 da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese alla madre , Parte_1
somma da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie
e mediche relative al minore.
- Disporre che il padre, in caso di trasferimento all'estero, comunichi tempestivamente alla madre del minore il nuovo domicilio.” Per_1
Con decreto presidenziale del 24/1/2024 è stata fissata udienza del 6/6/2024, per la comparizione delle parti invitando le stesse ad integrare eventuali carenze del ricorso sotto il profilo delle indicazioni di cui all'art. 473 bis 12, primo comma, lett. a), b) c) ed e) secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con note depositate in data 28/5/2024, le parti hanno integrato il ricorso depositato, in ordine alle rispettive condizioni economiche.
All'udienza suindicata - attesa l'assenza di le parti hanno chiesto un rinvio d'udienza Parte_2
impegnandosi a depositare dichiarazione con rinuncia alla comparizione personale sottoscritta dalle parti – il Giudice ha fissato udienza del 29/10/2024 successivamente rinviata in data 17/2/2025.
Alla predetta udienza, il Giudice – lette le note scritte depositate dalle parti – ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
È stata data comunicazione del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, il quale non si è opposto all'accoglimento della domanda congiuntamente avanzata dalle parti (visto del
1/2/2024).
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire al figlio minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale del minore, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento presso la madre, nonché dai tempi e dalla modalità di esercizio del diritto di visita del padre, in considerazione dell'età del medesimo.
Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione. L'istanza come sopra avanzata può, dunque, trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il
Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Nulla sulle spese, data la natura congiunta del ricorso.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti indicate in epigrafe, provvede in conformità all'accordo sopra riportato.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 19/2/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice sul ricorso congiunto depositato in data 11/1/2024 da
, (C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 C.F._1
Viale Vittorio Veneto n. 110 sc. A Int. 2, elettivamente domiciliata in Floridia, Corso Giuseppe di
Vittorio 31, presso lo studio dell'avv. Finocchiaro Teresa, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
, (C.F. ), nato ad [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
Siracusa in Via Stefano Filippo Neri n. 12, elettivamente domiciliato in Floridia, Corso Giuseppe di
Vittorio n. 31, presso lo studio dell'avv. Finocchiaro Teresa, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso, depositato in data 11/01/2024, le parti hanno congiuntamente chiesto l'approvazione della regolamentazione inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore nato a [...], in data [...], riconosciuto da entrambi i genitori, nonché al Persona_1
diritto e dovere di mantenerlo.
In particolare, le parti ricorrenti hanno riferito di aver raggiunto un accordo sull'affidamento e sul mantenimento del figlio minore, chiedendo concordemente la ratifica delle pattuizioni di seguito indicate:
“- Affidare il minore ad entrambi i genitori, con collocazione esclusiva presso la Persona_1
dimora della madre, sita in Solarino, viale Vittorio Veneto n. 110, scala A, int. 2; - Disporre il diritto di vista del padre al figlio , previo accordo con la madre avuto riguardo Per_1
alla tenera età del figlio;
- Stabilire a carico del padre ed a favore del minore un contributo Parte_2 Persona_1 mensile pari ad € 150,00 da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese alla madre , Parte_1
somma da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie
e mediche relative al minore.
- Disporre che il padre, in caso di trasferimento all'estero, comunichi tempestivamente alla madre del minore il nuovo domicilio.” Per_1
Con decreto presidenziale del 24/1/2024 è stata fissata udienza del 6/6/2024, per la comparizione delle parti invitando le stesse ad integrare eventuali carenze del ricorso sotto il profilo delle indicazioni di cui all'art. 473 bis 12, primo comma, lett. a), b) c) ed e) secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con note depositate in data 28/5/2024, le parti hanno integrato il ricorso depositato, in ordine alle rispettive condizioni economiche.
All'udienza suindicata - attesa l'assenza di le parti hanno chiesto un rinvio d'udienza Parte_2
impegnandosi a depositare dichiarazione con rinuncia alla comparizione personale sottoscritta dalle parti – il Giudice ha fissato udienza del 29/10/2024 successivamente rinviata in data 17/2/2025.
Alla predetta udienza, il Giudice – lette le note scritte depositate dalle parti – ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
È stata data comunicazione del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, il quale non si è opposto all'accoglimento della domanda congiuntamente avanzata dalle parti (visto del
1/2/2024).
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire al figlio minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale del minore, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento presso la madre, nonché dai tempi e dalla modalità di esercizio del diritto di visita del padre, in considerazione dell'età del medesimo.
Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione. L'istanza come sopra avanzata può, dunque, trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il
Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Nulla sulle spese, data la natura congiunta del ricorso.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti indicate in epigrafe, provvede in conformità all'accordo sopra riportato.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 19/2/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone