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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 13/08/2025, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di RE, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 266/2022
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 266/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 3 marzo 2022 e posta in decisione all'udienza collegiale del 19 marzo 2025
d a
OGGETTO:
(C.F. ), in persona dei Controparte_1 C.F._1
Azione revocatoria genitori esercenti la responabilità genitoriale e Persona_1 ordinaria ex art. 2901
, rappresentata e difesa dall'Avv. MIDOLO EMILIO Controparte_2
c.c. del Foro di RE, procuratore domiciliatario come da procura agli atti.
CODICE: APPELLANTE
P.IVA_1 c o n t r o
(C.F. ), Controparte_3 C.F._2
(C.F. , Controparte_4 C.F._3
(C.F. ) CP_5 C.F._4
APPELLATI CONTUMACI
e c o n t r o
Controparte_6
(C.F. , con sede in RE (BS) - via Reverberi
[...] P.IVA_2
n. 1 / angolo via Oberdan, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. PALERMO AN CESARE del Foro di RE, procuratore domiciliatario come da procura agli atti.
APPELLATA
e c o n t r o
(C.F. , con sede in Controparte_7 P.IVA_3
Vestone (BS) - via Molino n. 4, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti VANZO
IO, VANZO AN e VANZO IT, tutti del Foro di
RE, procuratori domiciliatari come da procura agli atti.
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di RE n. 197/2022, pubblicata l'1 febbraio 2022.
CONCLUSIONI
Con
Controparte_1
“Adversis reiectis, previe le declaratorie e gli accertamenti tutti del caso, voglia l'adita Corte d'Appello di RE:
In via istruttoria: laddove ritenuto del caso, previa revoca in parte qua dell'ordinanza resa dal Giudice del primo grado in data 27.07.18, ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. “Vero che, nella prima decade dell'aprile 2015, il dott.
[...]
su espresso incarico della società Tes_1 Parte_1
illustrava al direttore della BC di RE, filiale di PA Franciacorta della il “Progetto di ristrutturazione delle esposizioni bancarie” della CP_6
debitrice principale (doc. 1 di parte attrice, che si Parte_1
rammostra al teste)”;
2. “Vero che il medesimo “Progetto” veniva poi presentato a tutti i 5 istituti di credito interessati, precisamente a BC di RE, , Controparte_7
BC di Pompiano e Franciacorta, Banco Popolare e Banca Popolare di
Bergamo, nel corso di una riunione collegiale del 20.04.15 alla presenza di tutti i rappresentanti delle Banche e, per la società dei Parte_1
signori (amministratore unico), (socio), Parte_1 Parte_2
(direttore tecnico) e ”; CP_8 Controparte_2
3. “Vero che, in tale occasione, il “Progetto” otteneva una preliminare approvazione da parte di tutti rappresentanti delle banche coinvolte, compresa l'odierna attrice”;
4. “Vero che la riunione si concludeva con l'assunzione, da parte della
Società debitrice, dell'impegno di consegnare entro la data del 19.09.15 la perizia di stima su tutti gli immobili, mentre i rappresentanti delle banche si assumevano l'impegno di sentire le rispettive direzioni e dare definitiva risposta in ordine alla definitiva approvazione del piano di ristrutturazione al consulente della Società”;
5. “Vero che Società provvedeva regolarmente alla consegna della perizia di stima immobiliare a tutti gli istituti entro la data convenuta, ricevendo nel mentre la disponibilità da parte della Direzione della Banca Popolare di
Bergamo non solo all'accettazione del piano, ma anche al finanziamento della Società, in misura pari al 15% dei debiti risultanti da bilancio, senza attendere la collaborazione degli altri istituti coinvolti, per un importo complessivo di € 500.000,00”;
6. “Vero che il Dott. tentava inutilmente di avere una Testimone_1
risposta dalla BC di RE (doc. 2 dei convenuti, che si rammostra al teste) e che la società provvedeva regolarmente alla consegna della perizia di stima immobiliare a tutti gli istituti entro il termine sopra indicato”;
7. “Vero che, ciò nonostante, la BC RE provvedeva, in data 13.05.15,
a depositare ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti della Società e dei garanti, ovviamente senza dare alcun avviso nè alla Società con cui erano in corso le trattative, né ai garanti”.
Si indicano a testi, su tutti i capitoli di prova, i signori: dott.
[...]
residente in [...]; notaio Dott. Tes_1
con sede in LE (BS), via Cesare Abba, 29; Persona_2
dott.ssa con studio in RE, via Oberdan, 10, ing. Persona_3 [...]
res. in PA FC (BS), via dei Mille n. 16/A; dott.ssa CP_8 [...]
res. in Passirano (BS), piazza Europa n. 13; arch. Pt_2 Controparte_2
res. in PA FC (BS), via Marconi n. 10; il sig. Testimone_2
direttore della filiale di LE (BS) in via Martiri della Libertà n. 27 della Banca Popolare di Bergamo. Sempre previa revoca in parte qua dell'ordinanza resa da questo Giudice in data 27.07.18, si chiede disporsi CTU anche contabile - tenuto conto che
l'intero il credito vantato da BTL è stato azionato nei confronti del qui convenuto e dei sigg. e quali “garanti” della CP_8 Controparte_2
dipoi fallita - in merito alla consistenza patrimoniale Parte_1
della debitrice principale, poi fallita, e degli altri Parte_1
fideiussori di BTL sigg.ri e , alla relativa Controparte_2 CP_8
capienza in ordine ai crediti vantati della parte in causa, il tutto anche sulla scorta della documentazione versata in atti in merito alla procedura esecutiva instaurata nei confronti del convenuto, alle due procedure di
Liquidazione del Patrimonio aventi nn. 32/17 e 62/17 Trib. RE instaurate nei confronti di e di (Liquidatore CP_8 Controparte_2
Dott. e alle avvenute iscrizioni di ipoteche giudiziali e al Persona_4
loro grado da parte di BTL sui beni della fallita e dei garanti.
Si chiede inoltre che questa Corte ordini ex art. 210 c.p.c. alla curatela del
l'esibizione di copia del verbale di formazione Parte_3
dello stato passivo del fallimento reso esecutivo, anche riferito ad eventuali domande tardive di crediti, al fine di verificare l'avvenuta ammissione al passivo della banca attrice, l'ammontare e la natura dei relativi crediti ammessi al passivo, nonché copia degli eventuali progetti di riparto, se ed in quanto depositati medio tempore.”
Nel merito: in accoglimento dei formulati motivi di gravame, riformarsi
l'appellata sentenza n. 197/22 del Tribunale di RE mandando assolto la convenuta appellante da ogni azione e domanda proposta dalle Parti appellate;
con ogni consequenziale provvedimento in ordine alle spese legali, anche del primo grado, delle quali si chiede la rifusione.”.
Controparte_6
“disattesa ogni contraria istanza, per le ragioni sopra esposte, in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello, per violazione del disposto dell'art. 342 c.p.c. e, comunque, dell'art. 348 bis
c.p.c.; nel merito, accertata e dichiarata l'infondatezza delle avversarie doglianze, respingere le domande di parte appellante e, per l'effetto, Controparte_1
confermare la sentenza del Tribunale di RE n. 197 / 2022, pubblicata il
1° febbraio 2022, a definizione della causa iscritta al n. di RG 16897/2016; in ogni caso, spese e compensi di causa integralmente rifusi.”.
Controparte_9
“- In via preliminare e/o pregiudiziale, accertata l'insussistenza dei requisiti di specificità dell'appello, dichiarare inammissibile la presente impugnazione ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di RE pubblicata in data 01.02.2022 n. 197/2022
Ord. – RG n. 16897/2016, rep. 572/2022 del 01.02.2022;
- In via preliminare e/o pregiudiziale, accertata l'insussistenza di ragionevoli probabilità di accoglimento dell'appello, dichiarare inammissibile la presente impugnazione ai sensi dell'art. 348bis e 348 ter
c.p.c.; per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di RE pubblicata in data 01.02.2022 n. 197/2022 Ord. – RG n. 16897/2016, rep.
572/2022 del 01.02.2022;
- In via principale nel merito, per tutti i sopra esposti motivi, accertata
l'inammissibilità e/o infondatezza di tutti i motivi di appello e di tutte le domande dell'appellante, rigettare l'appello e tutte le domande proposte dalla sig.ra ; per l'effetto, confermare la sentenza del Controparte_1
Tribunale di RE pubblicata in data 01.02.2022 n. 197/2022 Ord. – RG
n. 16897/2016, rep. 572/2022;
- In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie e di riforma anche parziale della Sentenza appellata, si ripropongono le domande proposte nel giudizio di primo grado:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis,
- In via principale nel merito, accertati i presupposti di cui all'art. 2901 c.c. così come descritti in narrativa, revocare e dichiarare inefficace e/o inopponibile nei confronti della (C.F. Controparte_7
– P.IVA ) con sede legale in Vestone (BS), Via P.IVA_3 P.IVA_4
Molino n. 4, in persona del suo Presidente del Consiglio d'Amministrazione
e legale rappresentante pro tempore Sig. Rag. l'atto CP0 pubblico di donazione a rogito notaio dr. in data Persona_2
14.05.2015 (Rep. 93006 – Racc. 16172) stipulato tra il sig. Parte_1
e le nipoti minorenni e , trascritto a RE il CP_5 Controparte_1
14.05.2015 ai nn. R.G. 15985 e R.P. 10565, con il quale il sig. Pt_1
ha donato alle nipoti minorenni la sua quota, pari ad 1/2, del diritto
[...]
di proprietà dei beni di seguito indicati: in Comune di PA Franciacorta, unità immobiliare in Via Marconi n.
10, costituita dal fabbricato da terra a cielo su tre piani (fuori terra), edificato sulla porzione di terreno già censita al C.T.R. di detto Comune al foglio 4, particella 12, ha. 0.10.10, con adiacente corte di pertinenza già censita al C.T.R. medesimo al foglio 4, particella 13, ha. 0.04.90, dandosi atto che dette porzioni di terreno sono state fuse nell'unica particella 12, ha.
0.15.00, mediante il tipo mappale registrato all'U.T.E. di RE il
16.03.2015 n. 63192.1/2015 (n. BS0063192 di prot.); il tutto confinante a corpo con mapp. 9, 61, 349, 65, 15 e 14, salvo diversi e come in fatto.
Detto fabbricato, composto da due abitazioni, un'autorimessa e piscina esclusiva, giusta denuncia di accatastamento registrata all'U.T.E. di RE il 16.09.1991 n. 12503.1/1991 e successiva denuncia di variazione registrata all' U.T.E. medesimo il 19.03.2015 n. 29426.1/2015 (n. BS0065164 di prot.), risulta attualmente censito al N.C.E.U. di detto Comune, sezione NCT, al foglio 4, particelle: -12/1, Via G. Marconi n. 10, p. T-S1-1-2, cat. A/2, cl. 4, vani 20, r.c. € 1.652,66; - 12/2, Via G. Marconi n. 10, p. T-1, cat. A/2, cl. 4, vani 4,5, r.c. € 371,85; - 12/3, Via G. Marconi n. 10, p. T, cat. C/6, cl. 3, mq.
34, r.c. 77,26; - 12/4, corte, costituente bene comune non censibile ai subalterni 1e 2; - 12/5, corte e androne al piano terra, costituenti beni comuni non censibili ai subalterni 1, 2 e 3; - 12/7, Via G. Marconi n. 10, p.
T, cat. D/6, r.c. € 430,00. - Con ordine al Conservatore dei RR.II. di provvedere alla trascrizione e/o annotazione ai sensi di legge dell'emananda
Sentenza. - In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
- In via istruttoria, rigettare la istanze istruttorie ex adverso proposte in quanto inammissibili e superflue e, comunque, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa;
accertata la tardività delle domande di parte appellante in ordine al capitolo testimoniale n. 5, all'indicazione del testimone sig.
e alla richiesta di ammissione di CTU, anche contabile, Testimone_2
dichiarare inammissibili dette istanze istruttorie, in quanto nuove in appello;
- nella denegata ipotesi venisse dichiarata ammissibile in tutto o in parte la prova testimoniale avversaria, si chiede di essere ammessi anche a prova contraria indicando quale testimone il Sig. sui Controparte_11
sottosegnati capitoli: 1) Vero che nell'aprile/maggio 2015 vi è stato un incontro con la durante il quale la società Controparte_12
debitrice si è limitata alla illustrazione di un progetto di ristrutturazione del proprio debito, e che ha omesso qualsivoglia adesione o Controparte_7
accettazione del progetto.
- Con vittoria di spese e competenze professionali ex D.M. n. 55/2014 e successive modifiche”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_4
conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di RE,
[...]
(in persona della madre Parte_1 Controparte_4 CP_5
quale esercente in via esclusiva la responsabilità CP3
genitoriale) e (in persona del curatore speciale Controparte_1 CP4
, al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 cod.
[...]
civ. dell'atto di donazione, a rogito Notaio dr. (Rep. 93006 Persona_2
- Racc. 16172), stipulato il 14 maggio 2015 e trascritto in pari data ai nn.
15985/10565, a mezzo del quale e Parte_1 Controparte_4
coniugi in regime di separazione dei beni, avevano donato alle nipoti minorenni e le proprie quote indivise, uguali CP_5 Controparte_1
tra loro, degli immobili di seguito indicati (N.C.E.U. del Comune di PA
Franciacorta, sezione NCT, foglio 4, particelle):
-12 sub. 1, Via G. Marconi n. 10, p. T-S1-1-2, cat. A/2, cl. 4, vani 20, r.c. €
1.652,66;
- 12 sub. 2, Via G. Marconi n. 10, p. T-1, cat. A/2, cl. 4, vani 4,5, r.c. € 371,85;
- 12 sub. 3, Via G. Marconi n. 10, p. T, cat. C/6, cl. 3, mq. 34, r.c. 77,26; - 12 sub. 4, corte, costituente bene comune non censibile ai subalterni 1 e 2;
- 12 sub. 5, corte e androne al piano terra, costituenti beni comuni non censibili ai subalterni 1, 2 e 3;
- 12 sub. 7, Via G. Marconi n. 10, p. T, cat. D/6, r.c. € 430,00.
In forza di detto atto, i donanti si erano altresì riservati, in relazione ai beni di cui ai sub. nn. 1 e 3, il diritto di abitazione vitalizio, con diritto di reciproco accrescimento.
A sostegno della pretesa azionata, la Banca attrice allegava:
- il proprio credito per € 135.142,34, oltre spese ed interessi, portato dal decreto ingiuntivo n. 3593/2015 (dichiarato definitivamente esecutivo, ex art. 647 c.p.c., in data 21.08.2015), emesso, tra gli altri, nei confronti dei donanti e in forza di fideiussioni omnibus sino Parte_1 Controparte_4 all'ammontare di € 202.500,00 da loro rilasciate, in favore della
[...]
in data 8 gennaio 2015; Parte_1
- l'anteriorità del proprio credito rispetto all'atto dispositivo;
- la lesione del proprio interesse creditorio ex art. 2740 cod. civ.;
- la scientia damni dei disponenti, dimostrata dal fatto che i beni donati erano gli unici liberi da ipoteche e che la famiglia faceva parte della Pt_1
compagine sociale della e, dunque, conosceva lo stato Parte_1 di dissesto finanziario della società all'epoca degli atti dispositivi (società poi fallita in data 23 dicembre 2015).
Si costituivano in giudizio e Parte_1 Controparte_4
contestando la fondatezza della domanda di controparte e chiedendone il rigetto.
In particolare, contestavano la sussistenza dell'eventus damni, potendo i restanti beni immobili soddisfare pienamente le ragioni dei creditori, e della scientia damni, fermo che all'epoca erano impegnati nella ristrutturazione del debito, che la donazione era stata decisa molto prima del suddetto decreto ingiuntivo e che, comunque, il patrimonio residuo era capiente.
In data 10 marzo 2017, interveniva Controparte_7
volontariamente nel giudizio, aderendo alle richieste formulate da
[...]
RE e chiedendo l'estensione, anche a proprio Controparte_6 beneficio, dell'inefficacia dell'atto dispositivo oggetto di azione revocatoria. allegava che il proprio credito era fondato su: Controparte_7
- decreto ingiuntivo n. 6721/2015 (divenuto definitivo per l'estinzione della causa di opposizione), per l'importo di € 127.434,50, oltre interessi e spese, emesso in forza di fideiussione omnibus sino all'ammontare di € 300.000,00, rilasciata in data 8 ottobre 2009 da a garanzia delle Parte_1
obbligazioni contratte verso dalla Controparte_7 Parte_1
(già titolare del rapporto di conto corrente n. 239, che beneficiava di un'apertura di credito per € 30.000,00 e fido promiscuo sbf anticipo fatture
Italia per € 100.000,00);
- decreto ingiuntivo n. 6840/2015 (dichiarato definitivamente esecutivo, ex art. 647 c.p.c., in data 08.02.2016), per l'importo di € 9.912,23, oltre interessi e spese, emesso in relazione allo scoperto del conto corrente n. 250-7, acceso da presso il 28 novembre 2005, conto che Parte_1 Controparte_7 beneficiava di un'apertura di credito per € 10.000,00;
- decreto ingiuntivo n. 6859/2015 (dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.c.) per € 28.923,43, oltre interessi e spese, emesso in forza di fideiussione omnibus sino all'ammontare di € 24.000,00 (elevata, l'1 dicembre 2009, sino alla concorrenza di € 48.000,00), rilasciata il 10 febbraio
2006 da a garanzia delle obbligazioni contratte verso la Parte_1
da il quale, in data 9 febbraio 2006, aveva acceso, presso CP_6 CP_8
la filiale di LE di il conto corrente n. 1170-6, con Controparte_7
apertura di credito e fido promiscuo per € 20.000,00;
- decreto ingiuntivo n. 6833/2015 (dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.c.) per € 13.503,93, oltre interessi e spese, emesso in forza di fideiussione omnibus sino all'ammontare di € 60.000,00, rilasciata il 10 febbraio 2006 da a garanzia delle obbligazioni contratte Parte_1
verso la Banca da la quale aveva ottenuto un prestito Parte_2 chirografario per € 50.000,00.
A sostegno della pretesa azionata, allegava la preesistenza Controparte_7
del credito rispetto alla donazione e la scientia damni dei disponenti, evincibile dal fatto che i beni donati erano gli unici liberi da iscrizioni pregiudizievoli e che la famiglia faceva parte della compagine Pt_1
sociale della società Parte_1
In data 5 giugno 2017, il interveniva Controparte_15
volontariamente nel giudizio, allegando di essere creditore di CP_4
per € 175.750,00, e di per € 38.500,00. Chiedeva,
[...] Parte_1 pertanto, la revoca dell'atto dispositivo in questione, ai sensi dell'art 2901 cod. civ..
e rimanevano entrambe contumaci. CP_5 Controparte_1
Con ordinanza, datata 4 dicembre 2017, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16 novembre 2017, il Tribunale, lette le memorie ex art. 183,
VI comma, c.p.c., depositate dalle parti, rilevato che i convenuti avevano contestato la sussistenza del presupposto dell'eventus damni in virtù della propria asserita capienza patrimoniale rispetto alle ragioni di credito azionate e ritenuta l'opportunità di esperire c.t.u., finalizzata a verificare la consistenza del patrimonio di e conferiva incarico Parte_1 Controparte_4
di consulenza tecnica, assegnando il seguente quesito: “Accerti il c.t.u., esaminati gli atti ed i documenti di causa, il valore di mercato dei beni immobili di titolarità di e al momento Parte_1 Controparte_4
dell'atto dispositivo impugnato (14.05.2015) ed al momento della domanda, evidenziando per ogni bene l'esistenza di eventuali trascrizioni/iscrizioni pregiudizievoli.”.
Il C.t.U. nominato depositava la propria relazione in data 11 ottobre 2018.
All'udienza del 25 ottobre 2018, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni in data 12 marzo 2020.
La predetta udienza veniva successivamente differita all'udienza del 14 maggio 2020, nella quale il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con comparsa conclusionale, depositata in data 13 luglio 2020, i Sig.ri e formulavano, quale eccezione pregiudiziale rilevabile Pt_1 CP_4
d'ufficio, l'omessa rituale evocazione in giudizio della minore CP
. Asserivano, infatti, che il curatore speciale ex art. 320 cod. civ.,
[...] alla luce del provvedimento autorizzativo del Giudice Controparte_14
tutelare, avrebbe avuto solamente poteri di rappresentanza negoziale e non anche di rappresentanza processuale, con conseguente nullità dell'intero rapporto processuale per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa.
Le altre parti, nelle proprie difese successive, contestavano la predetta eccezione, richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, sent. n. 5073 del 16.10.1985, per cui “Il curatore speciale, che venga nominato dal Giudice Tutelare, in applicazione dell'art. 320, secondo comma, cod. civ., in situazione di conflitto di interessi fra il minore ed il genitore esercente la patria potestà, ha funzioni di contenuto identico a quelle del genitore sostituito, e, quindi, sia pure nei limiti del particolare affare che ne ha imposto la nomina, rappresenta il minore anche sotto il profilo processuale.”.
Il Giudice istruttore, con ordinanza in data 28 settembre 2020, accoglieva l'eccezione dei convenuti. Disponeva, quindi, l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , da convenire in giudizio Controparte_1
nella persona dei genitori, e rinviava all'udienza del 18 febbraio 2021.
L'attrice BC di RE provvedeva ad integrare il contraddittorio e la minore si costituiva ritualmente in giudizio, in persona dei Controparte_1
genitori, esercenti la responsabilità genitoriale.
eccepiva, in via preliminare, la prescrizione dell'azione Controparte_1 revocatoria proposta nei suoi confronti, poiché l'atto di integrazione del contraddittorio le era stato notificato in data 19 ottobre 2020 e, quindi, successivamente al decorso del termine di prescrizione quinquennale dall'atto dispositivo;
asseriva, altresì, che la notifica della citazione nei confronti dei donanti non poteva ritenersi idonea a dispiegare il proprio effetto interruttivo anche nei suoi confronti, quale litisconsorte necessario pretermesso.
I creditori, contestavano la predetta eccezione preliminare.
All'udienza del 18 febbraio 2021, il Tribunale concedeva i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. e fissava nuova udienza in data 13 maggio
2021. Alla predetta udienza, preso atto del deposito delle memorie istruttorie, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava, per la precisazione delle conclusioni, l'udienza del 23 settembre 2021.
Alla predetta udienza, il giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con sentenza n. 197/2022, pubblicata l'1 febbraio 2022, il Tribunale di
RE dichiarava inefficace, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., nei confronti di e del Parte_4 [...]
l'atto di donazione con il quale e Controparte_15 Parte_1
avevano donato alle nipoti minori e Controparte_4 CP_5 CP
i beni immobili sopra indicati;
dichiarava inefficace, ai sensi dell'art.
[...]
2901 cod. civ., nei confronti di lo stesso atto di Controparte_7
donazione, limitatamente alla parte in cui aveva donato alle Parte_1
nipoti minorenni la propria quota, pari ad 1/2, del diritto di proprietà dei beni in questione;
ordinava al competente conservatore dei registri immobiliari di annotare la sentenza;
condannava e Parte_1 Controparte_4
alla rifusione delle spese di lite a favore delle controparti, Controparte_1
ponendo altresì a loro carico le spese dell'espletata c.t.u..
Il Tribunale, in particolare:
- accertava l'anteriorità, rispetto alla donazione, dei crediti per i quali le parti avevano agito in revocatoria e, quanto alla posizione del , CP5
ammetteva che anche il credito litigioso - non pretestuoso - fosse idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria;
- dichiarava infondata l'eccezione di prescrizione delle azioni revocatorie, sollevata da , rilevando infatti che, attesa la notifica ai Controparte_1 convenuti dell'atto di citazione, avvenuta il 7.10.2016, e dunque entro 5 anni dalla data dell'atto revocando, e considerata la successiva integrazione del contraddittorio ad opera di BC, non sussistevano ragioni per discostarsi dall'orientamento univoco della Corte di cassazione che, in ipotesi di litisconsorzio necessario – quale quello che sussiste tra debitore e terzo acquirente, convenuti in giudizio dal creditore (Cass. civ., n. 11005/02) –, riconosce all'atto di integrazione del contraddittorio previsto dal secondo comma dell'art. 102 c.p.c. non solo effetti processuali, ma anche sostanziali,
“nel senso che sana l'atto introduttivo viziato da nullità per la mancata chiamata in giudizio di tutte le parti necessarie ma è altresì idonea ad interrompere prescrizioni e ad impedire decadenze di tipo sostanziale nei confronti anche delle parti necessarie originariamente pretermesse” (Cass. civ., SS.UU., n. 9523/10);
- accertava la sussistenza dell'eventus damni, rilevando che la C.T.U. aveva appurato che l'atto dispositivo in questione aveva avuto ad oggetto gli immobili di maggior pregio tra quelli rientranti nel patrimonio dei coniugi, in quel momento i soli liberi da ipoteche, tra l'altro con riserva di diritto di abitazione vitalizio con diritto di reciproco accrescimento, così rendendo più incerta o difficile la soddisfazione delle ragioni creditorie, in particolare considerando le plurime e gravose iscrizioni pregiudizievoli gravanti sul patrimonio residuo;
- parimenti, accertava la sussistenza della scientia damni, comprovata dalle seguenti circostanze: gli immobili donati erano quelli di maggior pregio tra quelli di proprietà dei convenuti, i soli liberi da ipoteche;
tali beni erano stati oggetto non di compravendita o permuta, ma di donazione, peraltro effettuata a favore delle nipoti minorenni;
con il medesimo atto i coniugi si erano riservati il diritto di abitazione vitalizio, impignorabile;
il tutto avveniva nel periodo più problematico per la società di famiglia, che in quei mesi era in trattativa con le banche per una ristrutturazione del credito e, il medesimo anno, avrebbe tentato la via del concordato preventivo, per poi fallire il 23 dicembre 2015. Riteneva, inoltre, non condivisibile la tesi dei convenuti, che sostenevano di aver effettuato la donazione contando sulla capienza del proprio patrimonio residuo, in forza di perizie di parte: ribadiva, infatti, che, anche a voler considerare attendibili le stime di tali perizie, per configurare l'eventus damni è sufficiente che l'atto abbia determinato una maggior incertezza nella soddisfazione dei creditori e non poteva dubitarsi che i debitori, nel donare alle nipoti immobili dell'importanza di quelli in questione, si fossero rappresentati quantomeno tale maggior rischio. Per tutte queste ragioni accoglieva le domande avanzate dei creditori.
Proponeva appello , in persona dei genitori e legali Controparte_1
rappresentanti pro tempore e chiedendo la Persona_1 Controparte_2
riforma della sentenza, affidandosi a due motivi.
Si costituiva Parte_4 chiedendo, in via pregiudiziale, che fosse dichiarata l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., nel merito, il rigetto dell'appello avversario.
Si costituiva chiedendo, in via pregiudiziale, che Controparte_7
fosse dichiarata l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., nel merito, il rigetto dell'appello avversario.
Si costituiva il chiedendo, in via Controparte_15 pregiudiziale, che fosse dichiarata l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., nel merito, il rigetto dell'appello avversario.
All'udienza del 29 giugno 2022, celebratasi in modalità cartolari, la Corte rinviava la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 22 gennaio 2025.
A tale udienza, i difensori dell'appellante e del Controparte_15
dichiaravano che la curatela da una parte e e
[...] Parte_1 [...] dall'altra avevano raggiunto “un'intesa e definito CP_4
stragiudizialmente ogni e qualsiasi questione controversa, anche con riguardo al presente giudizio di appello”, per cui chiedevano che la Corte dichiarasse la cessazione della materia del contendere, a spese compensate, con riguardo al rapporto processuale tra gli appellanti e la curatela del
Controparte_15
La Corte poneva, quindi, la causa in decisione limitatamente ai rapporti tra l'appellante e il e rinviava, per la Controparte_15
precisazione delle conclusioni tra l'appellante e le restanti parti, all'udienza del 19 marzo 2025.
Con sentenza non definitiva n. 215/2025, pubblicata in data 3 marzo 2025, la
Corte dichiarava la cessazione della materia del contendere, a spese compensate, limitatamente ai rapporti tra l'appellante e il Controparte_15 disponendo la prosecuzione della causa tra l'appellante e le
[...]
restanti parti, con rinvio, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza già fissata.
All'udienza del 19 marzo 2025, le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe trascritte e la Corte tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata da Parte_4
e
[...] Controparte_7
Ritiene, infatti, la Corte che parte appellante abbia illustrato in maniera sufficientemente compiuta le censure mosse alla sentenza impugnata.
L'eccezione va, pertanto, disattesa.
Con il primo motivo d'appello l'appellante censura il capo della sentenza con cui il Tribunale ha respinto l'eccezione di prescrizione dell'azione revocatoria.
Deduce, infatti, di essere stata in origine erroneamente citata nella persona del curatore speciale, e, solo successivamente al decorso Controparte_14
del termine di prescrizione quinquennale dell'azione revocatoria, regolarmente evocata in giudizio nella persona dei genitori;
in tal modo, dal momento che l'atto dispositivo è stato stipulato il 14 maggio 2015 e trascritto in pari data, sarebbe spirato il termine di prescrizione quinquennale, previsto dall'art. 2903 cod. civ..
Lamenta che la sentenza impugnata avrebbe leso i principi di certezza del diritto, di tutela dei terzi e dei creditori, perché:
- in difetto di qualsiasi previsione normativa, avrebbe preteso di estendere all'azione revocatoria una disciplina di cui agli artt. 1294, 1310, 2055 c.c. e art. 39 L392/78;
- la sanatoria retroattiva ex art. 164 c.p.c. di un atto nullo (nel caso di specie, la citazione) non potrebbe essere interpretata quale fonte di un principio generale di sanatoria retroattiva anche dell'atto di integrazione del contraddittorio relativo ad un soggetto litisconsorte necessario pretermesso. Con il secondo motivo censura il capo della sentenza che ha accertato la sussistenza della scientia damni in capo ai donanti.
In particolare, il Tribunale avrebbe erroneamente desunto dal “particolare pregio degli immobili e dalle modalità di alienazione – una donazione in favore di nipoti minorenni – la necessaria consapevolezza di mettere a rischio le ragioni dei creditori”, mentre all'epoca in cui l'atto revocato fu compiuto i coniugi - non solo non avrebbero avuto la Pt_1 CP_4
consapevolezza del pregiudizio ma, anzi, avrebbero ragionevolmente confidato nella legittimità della donazione, ritenendo sufficiente la capienza del loro residuo patrimonio, sulla base di tre perizie di stima degli immobili, una delle quali redatta da un esperto indicato dalla (l'appellante non CP_6
indica quale specifico Istituto di credito).
Deduce che la fattispecie in esame non sarebbe assimilabile a quelle in cui il debitore si spoglia di tutti i suoi beni o dell'unico bene aggredibile, né sarebbe possibile imputare ai debitori disponenti il decremento del mercato immobiliare o eventuali errori valutativi commessi dai periti a loro tempo incaricati.
Secondo l'appellante, quindi, nel caso di specie, all'epoca dell'atto dispositivo, non sarebbe sussistita in capo ai donanti la c.d.d scientia damni
e, pertanto, che la donazione non sarebbe revocabile ai sensi dell'art. 2901 cod. civ..
Il primo motivo è infondato.
Ritiene la Corte che non sussistano ragioni per discostarsi dall'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 9523 del 22 aprile 2010, che ha affermato il seguente principio di diritto: “Nel caso di litisconsorzio necessario, l'integrazione del contraddittorio prevista dal secondo comma dell'art. 102 c.p.c. ha effetti di ordine sia processuale che sostanziale, nel senso che sana l'atto introduttivo viziato da nullità per la mancata chiamata in giudizio di tutte le parti necessarie ma è altresì idonea ad interrompere prescrizioni e ad impedire decadenze di tipo sostanziale nei confronti anche delle parti necessarie originariamente pretermesse.”.
Si evidenzia, inoltre, che numerose sentenze successive hanno confermato l'applicazione del principio in questione anche in tema di azione revocatoria ordinaria. Ed in particolare le sentenze della Suprema Corte n. 23068 del
07/11/2011 e n. 6390 del 06/03/2020 hanno affermato il seguente principio:
“In un giudizio introdotto con azione revocatoria, ex art. 2901 c.c., sussiste un rapporto di litisconsorzio necessario tra il debitore e il terzo acquirente, convenuti in giudizio dal creditore, e pertanto, qualora la citazione introduttiva sia stata validamente notificata ad uno soltanto dei litisconsorti necessari, la valida notifica del primo atto introduttivo è idonea ad interrompere la prescrizione nei confronti di tutti i litisconsorti necessari e fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio stesso.”.
Il secondo motivo è parimenti infondato.
Va preliminarmente osservato che il capo della sentenza con cui il Tribunale ha ritenuto sussistenti l'anteriorità del credito delle appellate all'atto dispositivo e l'eventus damni non sono stati oggetto di censura.
Ciò posto, quando l'atto dispositivo - a titolo gratuito - sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente, quanto all'elemento soggettivo, la mera consapevolezza in capo al debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), senza che rilevi l'intenzione del debitore stesso di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, di tale pregiudizio (cfr., ex multibus,
Cass. 15/10/2021, n. 28423).
Va a questo punto osservato che non sono state contestate le seguenti circostanze valorizzate dal Tribunale al fine di ritenere sussistente la scientia damni, vale a dire che gli immobili donati erano quelli “di maggior pregio, tra quelli di proprietà dei convenuti”; che “gli stessi sono stati valutati nel complesso € 1.390.000,00 e, al 14.5.2015, erano i soli liberi da ipoteche”.
Neppure è stata oggetto di censura il capo della sentenza che ha considerato la tipologia dell'atto, “non una compravendita o una permuta, ma una donazione, peraltro effettuata a favore delle nipoti minorenni” e con la quale i donanti “si erano riservati il diritto di abitazione vitalizio, come noto impignorabile, sull'immobile di maggior valore”. Allo stesso modo non è stato censurato il capo della sentenza che ha accertato che la donazione oggetto di causa è stata disposta “nel periodo più problematico per la società di famiglia che in quei mesi era in trattativa con le banche per una ristrutturazione del credito e, il medesimo anno, tenterà la via del concordato preventivo per poi fallire il 23.12.2015”. A tutto ciò, si aggiunga che la donazione è del 14 maggio 2015, ossia il giorno successivo al deposito, da parte di BC, di ricorso per decreto ingiuntivo e il giorno precedente all'emissione del relativo decreto da parte del Tribunale di
RE (n. 3593/2015, cfr. doc. n. 3 fascicolo BC).
A giudizio della Corte si tratta di circostanze che, tenuto conto degli esiti della CTU - non specificatamente contestati -, sono sufficienti per dimostrare la consapevolezza dei donanti di compromettere o rendere maggiormente difficoltosa la soddisfazione dei crediti delle appellate.
E' evidente, infatti, che, considerata la posizione debitoria fortemente compromessa di - successivamente fallita -, e Parte_1
considerate altresì le fideiussioni prestate a suo favore da parte dei donanti, il solo fatto che gli immobili donati fossero quelli di maggior valore e gli unici liberi da ipoteche dimostra che la necessaria consapevolezza, in capo ai donanti, delle conseguenze pregiudizievoli, per i creditori, della donazione disposta a favore delle nipoti.
Non è, quindi, necessario esaminare il contenuto delle tre perizie di parte - allegate ai documenti 5, 6 e 8 di parte convenuta e riprodotte con l'atto di appello – peraltro nemmeno illustrato con l'atto introduttivo.
Ed infatti da un lato dall'esame di tali perizie non si rinviene l'indicazione che gli immobili in questione avessero iscrizioni pregiudizievoli e dall'altro la sola circostanza che gli immobili donati fossero gli unici liberi da ipoteche, circostanza certamente conosciuta dai donanti, dimostra inequivocabilmente la sussistenza dell'elemento soggettivo di cui all'art. 2901 c.c. nel senso sopra chiarito.
L'appello va, quindi, rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, solo tra le parti costituite, come in dispositivo, in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd. (scaglione da €
52.001,00 sino ad € 260.000,00) ad eccezione della fase istruttoria/trattazione, per la quale si applicano i valori minimi, tenuto conto dell'attività concretamente svolta.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di RE – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello, proposto da (in persona dei genitori e Controparte_1
legali rappresentanti e , avverso la sentenza Persona_1 Controparte_2
del Tribunale di RE n. 197/2022, pubblicata l'1 febbraio 2022;
2) condanna , in persona dei genitori e legali rappresentanti Controparte_1
e alla rifusione delle spese di lite del Persona_1 Controparte_2
presente grado di giudizio in favore delle parti costituite
[...]
e che si Parte_4 Controparte_7
liquidano, per ciascun istituto di credito, in € 2.977,00 per la fase di studio, €
1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase istruttoria ed €
5.103,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario nella misura del
15%, Iva e Cpa;
Sussistono infine i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in RE nella camera di consiglio del 23 luglio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Michele Stagno Giuseppe Magnoli
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di RE, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 266/2022
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 266/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 3 marzo 2022 e posta in decisione all'udienza collegiale del 19 marzo 2025
d a
OGGETTO:
(C.F. ), in persona dei Controparte_1 C.F._1
Azione revocatoria genitori esercenti la responabilità genitoriale e Persona_1 ordinaria ex art. 2901
, rappresentata e difesa dall'Avv. MIDOLO EMILIO Controparte_2
c.c. del Foro di RE, procuratore domiciliatario come da procura agli atti.
CODICE: APPELLANTE
P.IVA_1 c o n t r o
(C.F. ), Controparte_3 C.F._2
(C.F. , Controparte_4 C.F._3
(C.F. ) CP_5 C.F._4
APPELLATI CONTUMACI
e c o n t r o
Controparte_6
(C.F. , con sede in RE (BS) - via Reverberi
[...] P.IVA_2
n. 1 / angolo via Oberdan, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. PALERMO AN CESARE del Foro di RE, procuratore domiciliatario come da procura agli atti.
APPELLATA
e c o n t r o
(C.F. , con sede in Controparte_7 P.IVA_3
Vestone (BS) - via Molino n. 4, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti VANZO
IO, VANZO AN e VANZO IT, tutti del Foro di
RE, procuratori domiciliatari come da procura agli atti.
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di RE n. 197/2022, pubblicata l'1 febbraio 2022.
CONCLUSIONI
Con
Controparte_1
“Adversis reiectis, previe le declaratorie e gli accertamenti tutti del caso, voglia l'adita Corte d'Appello di RE:
In via istruttoria: laddove ritenuto del caso, previa revoca in parte qua dell'ordinanza resa dal Giudice del primo grado in data 27.07.18, ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. “Vero che, nella prima decade dell'aprile 2015, il dott.
[...]
su espresso incarico della società Tes_1 Parte_1
illustrava al direttore della BC di RE, filiale di PA Franciacorta della il “Progetto di ristrutturazione delle esposizioni bancarie” della CP_6
debitrice principale (doc. 1 di parte attrice, che si Parte_1
rammostra al teste)”;
2. “Vero che il medesimo “Progetto” veniva poi presentato a tutti i 5 istituti di credito interessati, precisamente a BC di RE, , Controparte_7
BC di Pompiano e Franciacorta, Banco Popolare e Banca Popolare di
Bergamo, nel corso di una riunione collegiale del 20.04.15 alla presenza di tutti i rappresentanti delle Banche e, per la società dei Parte_1
signori (amministratore unico), (socio), Parte_1 Parte_2
(direttore tecnico) e ”; CP_8 Controparte_2
3. “Vero che, in tale occasione, il “Progetto” otteneva una preliminare approvazione da parte di tutti rappresentanti delle banche coinvolte, compresa l'odierna attrice”;
4. “Vero che la riunione si concludeva con l'assunzione, da parte della
Società debitrice, dell'impegno di consegnare entro la data del 19.09.15 la perizia di stima su tutti gli immobili, mentre i rappresentanti delle banche si assumevano l'impegno di sentire le rispettive direzioni e dare definitiva risposta in ordine alla definitiva approvazione del piano di ristrutturazione al consulente della Società”;
5. “Vero che Società provvedeva regolarmente alla consegna della perizia di stima immobiliare a tutti gli istituti entro la data convenuta, ricevendo nel mentre la disponibilità da parte della Direzione della Banca Popolare di
Bergamo non solo all'accettazione del piano, ma anche al finanziamento della Società, in misura pari al 15% dei debiti risultanti da bilancio, senza attendere la collaborazione degli altri istituti coinvolti, per un importo complessivo di € 500.000,00”;
6. “Vero che il Dott. tentava inutilmente di avere una Testimone_1
risposta dalla BC di RE (doc. 2 dei convenuti, che si rammostra al teste) e che la società provvedeva regolarmente alla consegna della perizia di stima immobiliare a tutti gli istituti entro il termine sopra indicato”;
7. “Vero che, ciò nonostante, la BC RE provvedeva, in data 13.05.15,
a depositare ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti della Società e dei garanti, ovviamente senza dare alcun avviso nè alla Società con cui erano in corso le trattative, né ai garanti”.
Si indicano a testi, su tutti i capitoli di prova, i signori: dott.
[...]
residente in [...]; notaio Dott. Tes_1
con sede in LE (BS), via Cesare Abba, 29; Persona_2
dott.ssa con studio in RE, via Oberdan, 10, ing. Persona_3 [...]
res. in PA FC (BS), via dei Mille n. 16/A; dott.ssa CP_8 [...]
res. in Passirano (BS), piazza Europa n. 13; arch. Pt_2 Controparte_2
res. in PA FC (BS), via Marconi n. 10; il sig. Testimone_2
direttore della filiale di LE (BS) in via Martiri della Libertà n. 27 della Banca Popolare di Bergamo. Sempre previa revoca in parte qua dell'ordinanza resa da questo Giudice in data 27.07.18, si chiede disporsi CTU anche contabile - tenuto conto che
l'intero il credito vantato da BTL è stato azionato nei confronti del qui convenuto e dei sigg. e quali “garanti” della CP_8 Controparte_2
dipoi fallita - in merito alla consistenza patrimoniale Parte_1
della debitrice principale, poi fallita, e degli altri Parte_1
fideiussori di BTL sigg.ri e , alla relativa Controparte_2 CP_8
capienza in ordine ai crediti vantati della parte in causa, il tutto anche sulla scorta della documentazione versata in atti in merito alla procedura esecutiva instaurata nei confronti del convenuto, alle due procedure di
Liquidazione del Patrimonio aventi nn. 32/17 e 62/17 Trib. RE instaurate nei confronti di e di (Liquidatore CP_8 Controparte_2
Dott. e alle avvenute iscrizioni di ipoteche giudiziali e al Persona_4
loro grado da parte di BTL sui beni della fallita e dei garanti.
Si chiede inoltre che questa Corte ordini ex art. 210 c.p.c. alla curatela del
l'esibizione di copia del verbale di formazione Parte_3
dello stato passivo del fallimento reso esecutivo, anche riferito ad eventuali domande tardive di crediti, al fine di verificare l'avvenuta ammissione al passivo della banca attrice, l'ammontare e la natura dei relativi crediti ammessi al passivo, nonché copia degli eventuali progetti di riparto, se ed in quanto depositati medio tempore.”
Nel merito: in accoglimento dei formulati motivi di gravame, riformarsi
l'appellata sentenza n. 197/22 del Tribunale di RE mandando assolto la convenuta appellante da ogni azione e domanda proposta dalle Parti appellate;
con ogni consequenziale provvedimento in ordine alle spese legali, anche del primo grado, delle quali si chiede la rifusione.”.
Controparte_6
“disattesa ogni contraria istanza, per le ragioni sopra esposte, in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello, per violazione del disposto dell'art. 342 c.p.c. e, comunque, dell'art. 348 bis
c.p.c.; nel merito, accertata e dichiarata l'infondatezza delle avversarie doglianze, respingere le domande di parte appellante e, per l'effetto, Controparte_1
confermare la sentenza del Tribunale di RE n. 197 / 2022, pubblicata il
1° febbraio 2022, a definizione della causa iscritta al n. di RG 16897/2016; in ogni caso, spese e compensi di causa integralmente rifusi.”.
Controparte_9
“- In via preliminare e/o pregiudiziale, accertata l'insussistenza dei requisiti di specificità dell'appello, dichiarare inammissibile la presente impugnazione ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di RE pubblicata in data 01.02.2022 n. 197/2022
Ord. – RG n. 16897/2016, rep. 572/2022 del 01.02.2022;
- In via preliminare e/o pregiudiziale, accertata l'insussistenza di ragionevoli probabilità di accoglimento dell'appello, dichiarare inammissibile la presente impugnazione ai sensi dell'art. 348bis e 348 ter
c.p.c.; per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di RE pubblicata in data 01.02.2022 n. 197/2022 Ord. – RG n. 16897/2016, rep.
572/2022 del 01.02.2022;
- In via principale nel merito, per tutti i sopra esposti motivi, accertata
l'inammissibilità e/o infondatezza di tutti i motivi di appello e di tutte le domande dell'appellante, rigettare l'appello e tutte le domande proposte dalla sig.ra ; per l'effetto, confermare la sentenza del Controparte_1
Tribunale di RE pubblicata in data 01.02.2022 n. 197/2022 Ord. – RG
n. 16897/2016, rep. 572/2022;
- In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie e di riforma anche parziale della Sentenza appellata, si ripropongono le domande proposte nel giudizio di primo grado:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis,
- In via principale nel merito, accertati i presupposti di cui all'art. 2901 c.c. così come descritti in narrativa, revocare e dichiarare inefficace e/o inopponibile nei confronti della (C.F. Controparte_7
– P.IVA ) con sede legale in Vestone (BS), Via P.IVA_3 P.IVA_4
Molino n. 4, in persona del suo Presidente del Consiglio d'Amministrazione
e legale rappresentante pro tempore Sig. Rag. l'atto CP0 pubblico di donazione a rogito notaio dr. in data Persona_2
14.05.2015 (Rep. 93006 – Racc. 16172) stipulato tra il sig. Parte_1
e le nipoti minorenni e , trascritto a RE il CP_5 Controparte_1
14.05.2015 ai nn. R.G. 15985 e R.P. 10565, con il quale il sig. Pt_1
ha donato alle nipoti minorenni la sua quota, pari ad 1/2, del diritto
[...]
di proprietà dei beni di seguito indicati: in Comune di PA Franciacorta, unità immobiliare in Via Marconi n.
10, costituita dal fabbricato da terra a cielo su tre piani (fuori terra), edificato sulla porzione di terreno già censita al C.T.R. di detto Comune al foglio 4, particella 12, ha. 0.10.10, con adiacente corte di pertinenza già censita al C.T.R. medesimo al foglio 4, particella 13, ha. 0.04.90, dandosi atto che dette porzioni di terreno sono state fuse nell'unica particella 12, ha.
0.15.00, mediante il tipo mappale registrato all'U.T.E. di RE il
16.03.2015 n. 63192.1/2015 (n. BS0063192 di prot.); il tutto confinante a corpo con mapp. 9, 61, 349, 65, 15 e 14, salvo diversi e come in fatto.
Detto fabbricato, composto da due abitazioni, un'autorimessa e piscina esclusiva, giusta denuncia di accatastamento registrata all'U.T.E. di RE il 16.09.1991 n. 12503.1/1991 e successiva denuncia di variazione registrata all' U.T.E. medesimo il 19.03.2015 n. 29426.1/2015 (n. BS0065164 di prot.), risulta attualmente censito al N.C.E.U. di detto Comune, sezione NCT, al foglio 4, particelle: -12/1, Via G. Marconi n. 10, p. T-S1-1-2, cat. A/2, cl. 4, vani 20, r.c. € 1.652,66; - 12/2, Via G. Marconi n. 10, p. T-1, cat. A/2, cl. 4, vani 4,5, r.c. € 371,85; - 12/3, Via G. Marconi n. 10, p. T, cat. C/6, cl. 3, mq.
34, r.c. 77,26; - 12/4, corte, costituente bene comune non censibile ai subalterni 1e 2; - 12/5, corte e androne al piano terra, costituenti beni comuni non censibili ai subalterni 1, 2 e 3; - 12/7, Via G. Marconi n. 10, p.
T, cat. D/6, r.c. € 430,00. - Con ordine al Conservatore dei RR.II. di provvedere alla trascrizione e/o annotazione ai sensi di legge dell'emananda
Sentenza. - In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
- In via istruttoria, rigettare la istanze istruttorie ex adverso proposte in quanto inammissibili e superflue e, comunque, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa;
accertata la tardività delle domande di parte appellante in ordine al capitolo testimoniale n. 5, all'indicazione del testimone sig.
e alla richiesta di ammissione di CTU, anche contabile, Testimone_2
dichiarare inammissibili dette istanze istruttorie, in quanto nuove in appello;
- nella denegata ipotesi venisse dichiarata ammissibile in tutto o in parte la prova testimoniale avversaria, si chiede di essere ammessi anche a prova contraria indicando quale testimone il Sig. sui Controparte_11
sottosegnati capitoli: 1) Vero che nell'aprile/maggio 2015 vi è stato un incontro con la durante il quale la società Controparte_12
debitrice si è limitata alla illustrazione di un progetto di ristrutturazione del proprio debito, e che ha omesso qualsivoglia adesione o Controparte_7
accettazione del progetto.
- Con vittoria di spese e competenze professionali ex D.M. n. 55/2014 e successive modifiche”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_4
conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di RE,
[...]
(in persona della madre Parte_1 Controparte_4 CP_5
quale esercente in via esclusiva la responsabilità CP3
genitoriale) e (in persona del curatore speciale Controparte_1 CP4
, al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 cod.
[...]
civ. dell'atto di donazione, a rogito Notaio dr. (Rep. 93006 Persona_2
- Racc. 16172), stipulato il 14 maggio 2015 e trascritto in pari data ai nn.
15985/10565, a mezzo del quale e Parte_1 Controparte_4
coniugi in regime di separazione dei beni, avevano donato alle nipoti minorenni e le proprie quote indivise, uguali CP_5 Controparte_1
tra loro, degli immobili di seguito indicati (N.C.E.U. del Comune di PA
Franciacorta, sezione NCT, foglio 4, particelle):
-12 sub. 1, Via G. Marconi n. 10, p. T-S1-1-2, cat. A/2, cl. 4, vani 20, r.c. €
1.652,66;
- 12 sub. 2, Via G. Marconi n. 10, p. T-1, cat. A/2, cl. 4, vani 4,5, r.c. € 371,85;
- 12 sub. 3, Via G. Marconi n. 10, p. T, cat. C/6, cl. 3, mq. 34, r.c. 77,26; - 12 sub. 4, corte, costituente bene comune non censibile ai subalterni 1 e 2;
- 12 sub. 5, corte e androne al piano terra, costituenti beni comuni non censibili ai subalterni 1, 2 e 3;
- 12 sub. 7, Via G. Marconi n. 10, p. T, cat. D/6, r.c. € 430,00.
In forza di detto atto, i donanti si erano altresì riservati, in relazione ai beni di cui ai sub. nn. 1 e 3, il diritto di abitazione vitalizio, con diritto di reciproco accrescimento.
A sostegno della pretesa azionata, la Banca attrice allegava:
- il proprio credito per € 135.142,34, oltre spese ed interessi, portato dal decreto ingiuntivo n. 3593/2015 (dichiarato definitivamente esecutivo, ex art. 647 c.p.c., in data 21.08.2015), emesso, tra gli altri, nei confronti dei donanti e in forza di fideiussioni omnibus sino Parte_1 Controparte_4 all'ammontare di € 202.500,00 da loro rilasciate, in favore della
[...]
in data 8 gennaio 2015; Parte_1
- l'anteriorità del proprio credito rispetto all'atto dispositivo;
- la lesione del proprio interesse creditorio ex art. 2740 cod. civ.;
- la scientia damni dei disponenti, dimostrata dal fatto che i beni donati erano gli unici liberi da ipoteche e che la famiglia faceva parte della Pt_1
compagine sociale della e, dunque, conosceva lo stato Parte_1 di dissesto finanziario della società all'epoca degli atti dispositivi (società poi fallita in data 23 dicembre 2015).
Si costituivano in giudizio e Parte_1 Controparte_4
contestando la fondatezza della domanda di controparte e chiedendone il rigetto.
In particolare, contestavano la sussistenza dell'eventus damni, potendo i restanti beni immobili soddisfare pienamente le ragioni dei creditori, e della scientia damni, fermo che all'epoca erano impegnati nella ristrutturazione del debito, che la donazione era stata decisa molto prima del suddetto decreto ingiuntivo e che, comunque, il patrimonio residuo era capiente.
In data 10 marzo 2017, interveniva Controparte_7
volontariamente nel giudizio, aderendo alle richieste formulate da
[...]
RE e chiedendo l'estensione, anche a proprio Controparte_6 beneficio, dell'inefficacia dell'atto dispositivo oggetto di azione revocatoria. allegava che il proprio credito era fondato su: Controparte_7
- decreto ingiuntivo n. 6721/2015 (divenuto definitivo per l'estinzione della causa di opposizione), per l'importo di € 127.434,50, oltre interessi e spese, emesso in forza di fideiussione omnibus sino all'ammontare di € 300.000,00, rilasciata in data 8 ottobre 2009 da a garanzia delle Parte_1
obbligazioni contratte verso dalla Controparte_7 Parte_1
(già titolare del rapporto di conto corrente n. 239, che beneficiava di un'apertura di credito per € 30.000,00 e fido promiscuo sbf anticipo fatture
Italia per € 100.000,00);
- decreto ingiuntivo n. 6840/2015 (dichiarato definitivamente esecutivo, ex art. 647 c.p.c., in data 08.02.2016), per l'importo di € 9.912,23, oltre interessi e spese, emesso in relazione allo scoperto del conto corrente n. 250-7, acceso da presso il 28 novembre 2005, conto che Parte_1 Controparte_7 beneficiava di un'apertura di credito per € 10.000,00;
- decreto ingiuntivo n. 6859/2015 (dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.c.) per € 28.923,43, oltre interessi e spese, emesso in forza di fideiussione omnibus sino all'ammontare di € 24.000,00 (elevata, l'1 dicembre 2009, sino alla concorrenza di € 48.000,00), rilasciata il 10 febbraio
2006 da a garanzia delle obbligazioni contratte verso la Parte_1
da il quale, in data 9 febbraio 2006, aveva acceso, presso CP_6 CP_8
la filiale di LE di il conto corrente n. 1170-6, con Controparte_7
apertura di credito e fido promiscuo per € 20.000,00;
- decreto ingiuntivo n. 6833/2015 (dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.c.) per € 13.503,93, oltre interessi e spese, emesso in forza di fideiussione omnibus sino all'ammontare di € 60.000,00, rilasciata il 10 febbraio 2006 da a garanzia delle obbligazioni contratte Parte_1
verso la Banca da la quale aveva ottenuto un prestito Parte_2 chirografario per € 50.000,00.
A sostegno della pretesa azionata, allegava la preesistenza Controparte_7
del credito rispetto alla donazione e la scientia damni dei disponenti, evincibile dal fatto che i beni donati erano gli unici liberi da iscrizioni pregiudizievoli e che la famiglia faceva parte della compagine Pt_1
sociale della società Parte_1
In data 5 giugno 2017, il interveniva Controparte_15
volontariamente nel giudizio, allegando di essere creditore di CP_4
per € 175.750,00, e di per € 38.500,00. Chiedeva,
[...] Parte_1 pertanto, la revoca dell'atto dispositivo in questione, ai sensi dell'art 2901 cod. civ..
e rimanevano entrambe contumaci. CP_5 Controparte_1
Con ordinanza, datata 4 dicembre 2017, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16 novembre 2017, il Tribunale, lette le memorie ex art. 183,
VI comma, c.p.c., depositate dalle parti, rilevato che i convenuti avevano contestato la sussistenza del presupposto dell'eventus damni in virtù della propria asserita capienza patrimoniale rispetto alle ragioni di credito azionate e ritenuta l'opportunità di esperire c.t.u., finalizzata a verificare la consistenza del patrimonio di e conferiva incarico Parte_1 Controparte_4
di consulenza tecnica, assegnando il seguente quesito: “Accerti il c.t.u., esaminati gli atti ed i documenti di causa, il valore di mercato dei beni immobili di titolarità di e al momento Parte_1 Controparte_4
dell'atto dispositivo impugnato (14.05.2015) ed al momento della domanda, evidenziando per ogni bene l'esistenza di eventuali trascrizioni/iscrizioni pregiudizievoli.”.
Il C.t.U. nominato depositava la propria relazione in data 11 ottobre 2018.
All'udienza del 25 ottobre 2018, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni in data 12 marzo 2020.
La predetta udienza veniva successivamente differita all'udienza del 14 maggio 2020, nella quale il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con comparsa conclusionale, depositata in data 13 luglio 2020, i Sig.ri e formulavano, quale eccezione pregiudiziale rilevabile Pt_1 CP_4
d'ufficio, l'omessa rituale evocazione in giudizio della minore CP
. Asserivano, infatti, che il curatore speciale ex art. 320 cod. civ.,
[...] alla luce del provvedimento autorizzativo del Giudice Controparte_14
tutelare, avrebbe avuto solamente poteri di rappresentanza negoziale e non anche di rappresentanza processuale, con conseguente nullità dell'intero rapporto processuale per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa.
Le altre parti, nelle proprie difese successive, contestavano la predetta eccezione, richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, sent. n. 5073 del 16.10.1985, per cui “Il curatore speciale, che venga nominato dal Giudice Tutelare, in applicazione dell'art. 320, secondo comma, cod. civ., in situazione di conflitto di interessi fra il minore ed il genitore esercente la patria potestà, ha funzioni di contenuto identico a quelle del genitore sostituito, e, quindi, sia pure nei limiti del particolare affare che ne ha imposto la nomina, rappresenta il minore anche sotto il profilo processuale.”.
Il Giudice istruttore, con ordinanza in data 28 settembre 2020, accoglieva l'eccezione dei convenuti. Disponeva, quindi, l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , da convenire in giudizio Controparte_1
nella persona dei genitori, e rinviava all'udienza del 18 febbraio 2021.
L'attrice BC di RE provvedeva ad integrare il contraddittorio e la minore si costituiva ritualmente in giudizio, in persona dei Controparte_1
genitori, esercenti la responsabilità genitoriale.
eccepiva, in via preliminare, la prescrizione dell'azione Controparte_1 revocatoria proposta nei suoi confronti, poiché l'atto di integrazione del contraddittorio le era stato notificato in data 19 ottobre 2020 e, quindi, successivamente al decorso del termine di prescrizione quinquennale dall'atto dispositivo;
asseriva, altresì, che la notifica della citazione nei confronti dei donanti non poteva ritenersi idonea a dispiegare il proprio effetto interruttivo anche nei suoi confronti, quale litisconsorte necessario pretermesso.
I creditori, contestavano la predetta eccezione preliminare.
All'udienza del 18 febbraio 2021, il Tribunale concedeva i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. e fissava nuova udienza in data 13 maggio
2021. Alla predetta udienza, preso atto del deposito delle memorie istruttorie, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava, per la precisazione delle conclusioni, l'udienza del 23 settembre 2021.
Alla predetta udienza, il giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con sentenza n. 197/2022, pubblicata l'1 febbraio 2022, il Tribunale di
RE dichiarava inefficace, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., nei confronti di e del Parte_4 [...]
l'atto di donazione con il quale e Controparte_15 Parte_1
avevano donato alle nipoti minori e Controparte_4 CP_5 CP
i beni immobili sopra indicati;
dichiarava inefficace, ai sensi dell'art.
[...]
2901 cod. civ., nei confronti di lo stesso atto di Controparte_7
donazione, limitatamente alla parte in cui aveva donato alle Parte_1
nipoti minorenni la propria quota, pari ad 1/2, del diritto di proprietà dei beni in questione;
ordinava al competente conservatore dei registri immobiliari di annotare la sentenza;
condannava e Parte_1 Controparte_4
alla rifusione delle spese di lite a favore delle controparti, Controparte_1
ponendo altresì a loro carico le spese dell'espletata c.t.u..
Il Tribunale, in particolare:
- accertava l'anteriorità, rispetto alla donazione, dei crediti per i quali le parti avevano agito in revocatoria e, quanto alla posizione del , CP5
ammetteva che anche il credito litigioso - non pretestuoso - fosse idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria;
- dichiarava infondata l'eccezione di prescrizione delle azioni revocatorie, sollevata da , rilevando infatti che, attesa la notifica ai Controparte_1 convenuti dell'atto di citazione, avvenuta il 7.10.2016, e dunque entro 5 anni dalla data dell'atto revocando, e considerata la successiva integrazione del contraddittorio ad opera di BC, non sussistevano ragioni per discostarsi dall'orientamento univoco della Corte di cassazione che, in ipotesi di litisconsorzio necessario – quale quello che sussiste tra debitore e terzo acquirente, convenuti in giudizio dal creditore (Cass. civ., n. 11005/02) –, riconosce all'atto di integrazione del contraddittorio previsto dal secondo comma dell'art. 102 c.p.c. non solo effetti processuali, ma anche sostanziali,
“nel senso che sana l'atto introduttivo viziato da nullità per la mancata chiamata in giudizio di tutte le parti necessarie ma è altresì idonea ad interrompere prescrizioni e ad impedire decadenze di tipo sostanziale nei confronti anche delle parti necessarie originariamente pretermesse” (Cass. civ., SS.UU., n. 9523/10);
- accertava la sussistenza dell'eventus damni, rilevando che la C.T.U. aveva appurato che l'atto dispositivo in questione aveva avuto ad oggetto gli immobili di maggior pregio tra quelli rientranti nel patrimonio dei coniugi, in quel momento i soli liberi da ipoteche, tra l'altro con riserva di diritto di abitazione vitalizio con diritto di reciproco accrescimento, così rendendo più incerta o difficile la soddisfazione delle ragioni creditorie, in particolare considerando le plurime e gravose iscrizioni pregiudizievoli gravanti sul patrimonio residuo;
- parimenti, accertava la sussistenza della scientia damni, comprovata dalle seguenti circostanze: gli immobili donati erano quelli di maggior pregio tra quelli di proprietà dei convenuti, i soli liberi da ipoteche;
tali beni erano stati oggetto non di compravendita o permuta, ma di donazione, peraltro effettuata a favore delle nipoti minorenni;
con il medesimo atto i coniugi si erano riservati il diritto di abitazione vitalizio, impignorabile;
il tutto avveniva nel periodo più problematico per la società di famiglia, che in quei mesi era in trattativa con le banche per una ristrutturazione del credito e, il medesimo anno, avrebbe tentato la via del concordato preventivo, per poi fallire il 23 dicembre 2015. Riteneva, inoltre, non condivisibile la tesi dei convenuti, che sostenevano di aver effettuato la donazione contando sulla capienza del proprio patrimonio residuo, in forza di perizie di parte: ribadiva, infatti, che, anche a voler considerare attendibili le stime di tali perizie, per configurare l'eventus damni è sufficiente che l'atto abbia determinato una maggior incertezza nella soddisfazione dei creditori e non poteva dubitarsi che i debitori, nel donare alle nipoti immobili dell'importanza di quelli in questione, si fossero rappresentati quantomeno tale maggior rischio. Per tutte queste ragioni accoglieva le domande avanzate dei creditori.
Proponeva appello , in persona dei genitori e legali Controparte_1
rappresentanti pro tempore e chiedendo la Persona_1 Controparte_2
riforma della sentenza, affidandosi a due motivi.
Si costituiva Parte_4 chiedendo, in via pregiudiziale, che fosse dichiarata l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., nel merito, il rigetto dell'appello avversario.
Si costituiva chiedendo, in via pregiudiziale, che Controparte_7
fosse dichiarata l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., nel merito, il rigetto dell'appello avversario.
Si costituiva il chiedendo, in via Controparte_15 pregiudiziale, che fosse dichiarata l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., nel merito, il rigetto dell'appello avversario.
All'udienza del 29 giugno 2022, celebratasi in modalità cartolari, la Corte rinviava la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 22 gennaio 2025.
A tale udienza, i difensori dell'appellante e del Controparte_15
dichiaravano che la curatela da una parte e e
[...] Parte_1 [...] dall'altra avevano raggiunto “un'intesa e definito CP_4
stragiudizialmente ogni e qualsiasi questione controversa, anche con riguardo al presente giudizio di appello”, per cui chiedevano che la Corte dichiarasse la cessazione della materia del contendere, a spese compensate, con riguardo al rapporto processuale tra gli appellanti e la curatela del
Controparte_15
La Corte poneva, quindi, la causa in decisione limitatamente ai rapporti tra l'appellante e il e rinviava, per la Controparte_15
precisazione delle conclusioni tra l'appellante e le restanti parti, all'udienza del 19 marzo 2025.
Con sentenza non definitiva n. 215/2025, pubblicata in data 3 marzo 2025, la
Corte dichiarava la cessazione della materia del contendere, a spese compensate, limitatamente ai rapporti tra l'appellante e il Controparte_15 disponendo la prosecuzione della causa tra l'appellante e le
[...]
restanti parti, con rinvio, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza già fissata.
All'udienza del 19 marzo 2025, le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe trascritte e la Corte tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata da Parte_4
e
[...] Controparte_7
Ritiene, infatti, la Corte che parte appellante abbia illustrato in maniera sufficientemente compiuta le censure mosse alla sentenza impugnata.
L'eccezione va, pertanto, disattesa.
Con il primo motivo d'appello l'appellante censura il capo della sentenza con cui il Tribunale ha respinto l'eccezione di prescrizione dell'azione revocatoria.
Deduce, infatti, di essere stata in origine erroneamente citata nella persona del curatore speciale, e, solo successivamente al decorso Controparte_14
del termine di prescrizione quinquennale dell'azione revocatoria, regolarmente evocata in giudizio nella persona dei genitori;
in tal modo, dal momento che l'atto dispositivo è stato stipulato il 14 maggio 2015 e trascritto in pari data, sarebbe spirato il termine di prescrizione quinquennale, previsto dall'art. 2903 cod. civ..
Lamenta che la sentenza impugnata avrebbe leso i principi di certezza del diritto, di tutela dei terzi e dei creditori, perché:
- in difetto di qualsiasi previsione normativa, avrebbe preteso di estendere all'azione revocatoria una disciplina di cui agli artt. 1294, 1310, 2055 c.c. e art. 39 L392/78;
- la sanatoria retroattiva ex art. 164 c.p.c. di un atto nullo (nel caso di specie, la citazione) non potrebbe essere interpretata quale fonte di un principio generale di sanatoria retroattiva anche dell'atto di integrazione del contraddittorio relativo ad un soggetto litisconsorte necessario pretermesso. Con il secondo motivo censura il capo della sentenza che ha accertato la sussistenza della scientia damni in capo ai donanti.
In particolare, il Tribunale avrebbe erroneamente desunto dal “particolare pregio degli immobili e dalle modalità di alienazione – una donazione in favore di nipoti minorenni – la necessaria consapevolezza di mettere a rischio le ragioni dei creditori”, mentre all'epoca in cui l'atto revocato fu compiuto i coniugi - non solo non avrebbero avuto la Pt_1 CP_4
consapevolezza del pregiudizio ma, anzi, avrebbero ragionevolmente confidato nella legittimità della donazione, ritenendo sufficiente la capienza del loro residuo patrimonio, sulla base di tre perizie di stima degli immobili, una delle quali redatta da un esperto indicato dalla (l'appellante non CP_6
indica quale specifico Istituto di credito).
Deduce che la fattispecie in esame non sarebbe assimilabile a quelle in cui il debitore si spoglia di tutti i suoi beni o dell'unico bene aggredibile, né sarebbe possibile imputare ai debitori disponenti il decremento del mercato immobiliare o eventuali errori valutativi commessi dai periti a loro tempo incaricati.
Secondo l'appellante, quindi, nel caso di specie, all'epoca dell'atto dispositivo, non sarebbe sussistita in capo ai donanti la c.d.d scientia damni
e, pertanto, che la donazione non sarebbe revocabile ai sensi dell'art. 2901 cod. civ..
Il primo motivo è infondato.
Ritiene la Corte che non sussistano ragioni per discostarsi dall'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 9523 del 22 aprile 2010, che ha affermato il seguente principio di diritto: “Nel caso di litisconsorzio necessario, l'integrazione del contraddittorio prevista dal secondo comma dell'art. 102 c.p.c. ha effetti di ordine sia processuale che sostanziale, nel senso che sana l'atto introduttivo viziato da nullità per la mancata chiamata in giudizio di tutte le parti necessarie ma è altresì idonea ad interrompere prescrizioni e ad impedire decadenze di tipo sostanziale nei confronti anche delle parti necessarie originariamente pretermesse.”.
Si evidenzia, inoltre, che numerose sentenze successive hanno confermato l'applicazione del principio in questione anche in tema di azione revocatoria ordinaria. Ed in particolare le sentenze della Suprema Corte n. 23068 del
07/11/2011 e n. 6390 del 06/03/2020 hanno affermato il seguente principio:
“In un giudizio introdotto con azione revocatoria, ex art. 2901 c.c., sussiste un rapporto di litisconsorzio necessario tra il debitore e il terzo acquirente, convenuti in giudizio dal creditore, e pertanto, qualora la citazione introduttiva sia stata validamente notificata ad uno soltanto dei litisconsorti necessari, la valida notifica del primo atto introduttivo è idonea ad interrompere la prescrizione nei confronti di tutti i litisconsorti necessari e fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio stesso.”.
Il secondo motivo è parimenti infondato.
Va preliminarmente osservato che il capo della sentenza con cui il Tribunale ha ritenuto sussistenti l'anteriorità del credito delle appellate all'atto dispositivo e l'eventus damni non sono stati oggetto di censura.
Ciò posto, quando l'atto dispositivo - a titolo gratuito - sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente, quanto all'elemento soggettivo, la mera consapevolezza in capo al debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), senza che rilevi l'intenzione del debitore stesso di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, di tale pregiudizio (cfr., ex multibus,
Cass. 15/10/2021, n. 28423).
Va a questo punto osservato che non sono state contestate le seguenti circostanze valorizzate dal Tribunale al fine di ritenere sussistente la scientia damni, vale a dire che gli immobili donati erano quelli “di maggior pregio, tra quelli di proprietà dei convenuti”; che “gli stessi sono stati valutati nel complesso € 1.390.000,00 e, al 14.5.2015, erano i soli liberi da ipoteche”.
Neppure è stata oggetto di censura il capo della sentenza che ha considerato la tipologia dell'atto, “non una compravendita o una permuta, ma una donazione, peraltro effettuata a favore delle nipoti minorenni” e con la quale i donanti “si erano riservati il diritto di abitazione vitalizio, come noto impignorabile, sull'immobile di maggior valore”. Allo stesso modo non è stato censurato il capo della sentenza che ha accertato che la donazione oggetto di causa è stata disposta “nel periodo più problematico per la società di famiglia che in quei mesi era in trattativa con le banche per una ristrutturazione del credito e, il medesimo anno, tenterà la via del concordato preventivo per poi fallire il 23.12.2015”. A tutto ciò, si aggiunga che la donazione è del 14 maggio 2015, ossia il giorno successivo al deposito, da parte di BC, di ricorso per decreto ingiuntivo e il giorno precedente all'emissione del relativo decreto da parte del Tribunale di
RE (n. 3593/2015, cfr. doc. n. 3 fascicolo BC).
A giudizio della Corte si tratta di circostanze che, tenuto conto degli esiti della CTU - non specificatamente contestati -, sono sufficienti per dimostrare la consapevolezza dei donanti di compromettere o rendere maggiormente difficoltosa la soddisfazione dei crediti delle appellate.
E' evidente, infatti, che, considerata la posizione debitoria fortemente compromessa di - successivamente fallita -, e Parte_1
considerate altresì le fideiussioni prestate a suo favore da parte dei donanti, il solo fatto che gli immobili donati fossero quelli di maggior valore e gli unici liberi da ipoteche dimostra che la necessaria consapevolezza, in capo ai donanti, delle conseguenze pregiudizievoli, per i creditori, della donazione disposta a favore delle nipoti.
Non è, quindi, necessario esaminare il contenuto delle tre perizie di parte - allegate ai documenti 5, 6 e 8 di parte convenuta e riprodotte con l'atto di appello – peraltro nemmeno illustrato con l'atto introduttivo.
Ed infatti da un lato dall'esame di tali perizie non si rinviene l'indicazione che gli immobili in questione avessero iscrizioni pregiudizievoli e dall'altro la sola circostanza che gli immobili donati fossero gli unici liberi da ipoteche, circostanza certamente conosciuta dai donanti, dimostra inequivocabilmente la sussistenza dell'elemento soggettivo di cui all'art. 2901 c.c. nel senso sopra chiarito.
L'appello va, quindi, rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, solo tra le parti costituite, come in dispositivo, in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd. (scaglione da €
52.001,00 sino ad € 260.000,00) ad eccezione della fase istruttoria/trattazione, per la quale si applicano i valori minimi, tenuto conto dell'attività concretamente svolta.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di RE – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello, proposto da (in persona dei genitori e Controparte_1
legali rappresentanti e , avverso la sentenza Persona_1 Controparte_2
del Tribunale di RE n. 197/2022, pubblicata l'1 febbraio 2022;
2) condanna , in persona dei genitori e legali rappresentanti Controparte_1
e alla rifusione delle spese di lite del Persona_1 Controparte_2
presente grado di giudizio in favore delle parti costituite
[...]
e che si Parte_4 Controparte_7
liquidano, per ciascun istituto di credito, in € 2.977,00 per la fase di studio, €
1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase istruttoria ed €
5.103,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario nella misura del
15%, Iva e Cpa;
Sussistono infine i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in RE nella camera di consiglio del 23 luglio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Michele Stagno Giuseppe Magnoli