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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/03/2025, n. 953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 953 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
03 - Terza Sezione Civile in composizione monocratica e nella persona della giudice on. Liliana Anselmo ha emesso ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
S E N T E N Z A nella causa di 1° grado iscritta il 26.06.2023 al N° R.G.C.A. 7782/2023, promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe BERGAMASCHI Parte_1
CP_
-opponente a - contro
(già , in persona del Responsabile di Controparte_2 CP_3
Direzione General Counsel dott.ssa quale mandataria di Controparte_4 [...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Christian Faggella Controparte_5
Pellegrino ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Silvia FERSINO
-opposta-
OGGETTO: Opposizione a D.I. nr. 1694 del 27.4.2023 emesso dal Tribunale di Firenze
Conclusioni
Per l'opponente: Piaccia al Tribunale di Firenze accogliere la presente opposizione IN VIA
PRELIMINARE che venga dichiarato improcedibile il ricorso relativo al D.I. nr. 1694/2023 per avere ad oggetto una somma rispetto alla quale è stato emesso altro D.I. nr. 3850 del 2022, con conseguente revoca del D.I. nr. 1694/2023; IN VIA PRELIMINARE perché venga dichiarato il difetto di legittimazione ad agire della NEL MERITO dichiarare Controparte_5 nullo o annullabile il D.I. opposto in quanto illegittimamente conteggiati gli interessi da parte della CP_6
e/o comunque non esattamente dovuto il capitale dovuto e conseguente accertamento del saldo dovuto (in dare e/o avere) e con conseguente dichiarazione della non debenza delle somme derivanti da erronea applicazione degli interessi e/o mancanza di prova del credito;
con compensazione delle somme versate in eccesso con l'eventuale residuo debito. IN VIA ISTRUTTORIA rimettere la causa sul ruolo onde esperire la CTU richiesta nell'atto di citazione e non ammessa;
Con vittoria di spese di lite con distrazione delle stesse a favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.. Per parte opposta: IN TESI Rigettare l'opposizione e confermare il D.I.; NEL MERITO In
Via Subordinata nell'ipotesi di revoca del D.I., condannare comunque parte opponente a pagare alla comparente l'importo di euro 19.030,27, oltre successivi interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma di giustizia. Con vittoria di spese di lite.
Concisa Esposizione dei Fatti
In data 19 Settembre 2012 stipulava con la società Consum.it Parte_1
S.p.a. (facente parte del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena S.p.a.) un contratto di prestito personale nr. 4512731 (coobbligata la coniuge ) per la somma di Persona_1 euro 20.000 (per acquisto di un terreno), rispetto al quale maturava un debito di i euro 19.030,27. Pt_1
In data 1.6.2015 diveniva efficace la fusione per incorporazione tra Consum.it s.p.a. e per cui quest'ultima diventava l'esclusiva Controparte_7 titolare del credito vantato da Consum.it s.p.a. nei riguardi di Pt_1
In data 18.12.2018 cedeva pro soluto il Controparte_7 credito a (oggi e tale cessione veniva Controparte_5 Controparte_5 pubblicata su G.U. Parte II^ del 17.01.2019 nr. 7 (contenente l'avviso di cessione di crediti, pro soluto ed in blocco) e comunque detta cessione veniva comunicata a Pt_1 con lettera raccomandata a/r n. 66579999296-8, recante la comunicazione di intervenuta cessione del credito e contestuale diffida ad adempiere, ricevuta da il 2 aprile Pt_1
2019.
Esperiti vari tentativi di recupero di quanto dovuto, Controparte_5 otteneva dal Tribunale di Firenze in data 27.4.2023 il D.I. nr. 1690 per la somma di euro
19.030,27 (di cui euro 3.519,00 per rate scadute e non pagate, euro 12.075,34 per capitale a scadere, euro 3.375,18 a titolo di interessi, euro 60,75 per penale), oltre interessi come da domanda e spese del monitorio, sia nei riguardi di che di e lo Parte_1 Persona_1 notificava a in data 22.5.2023. Pt_1
si opponeva al D.I. deducendo in atto di citazione: a) il Parte_1 mancato esperimento del tentativo di risoluzione stragiudiziale mediante l'istituto della mediazione;
b) di non aver stipulato alcun contratto con Controparte_5
c) che, dopo aver fatto esaminare il contratto ad un esperto, il TAEG applicato è pari al
18,83%, superiore al TAEG contrattuale pari al 14,44%; d) che gli interessi corrispettivi applicati sarebbero “usurari” perché pari al 18,61% e quindi superiore al Tasso soglia del
18,51%; e) che gli interessi moratori sarebbero anch'essi usurari in quanto il TEG è del
27,99% superiore al TUS del 19,61%; f) che il piano di ammortamento non sarebbe
2 esaustivo e quindi occulterebbe una “capitalizzazione composta alla francese” illegittima
(perché prevede una maturazione degli interessi ad un ritmo esponenziale), i cui criteri di calcolo non sarebbero stati dichiarati nel contratto, con conseguente inapplicabilità degli interessi contrattuali ed applicabilità del tasso BOT di cui all'art. 117 TUB;
g) che le spese dell'assicurazione avrebbero dovuto essere ricomprese nel calcolo degli interessi e non previste in aumento percentuale degli interessi;
h) indeterminatezza del TAEG.
quale mandataria di Controparte_2 Controparte_5
si costituiva in giudizio chiedendo la conferma del D.I. opposto e rilevando: a) di
[...] essere legittimata attivamente ad agire per il recupero del debito in virtù delle cessioni via via succedutesi;
b) che le contestazioni svolte da parte opponente erano del tutto generiche, a nulla valendo le considerazioni espresse dal tecnico di parte, essendo mera allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio;
ad ogni modo parte opposta ha proceduto ad esaminare specificamente ogni rilievo di parte opponente, confutandolo;
in particolare, faceva presente che il Tasso soglia di cui al D.M. di riferimento, sulla base del TEGM rilevato per la categoria dei crediti personali nel periodo 1.7.2012 – 30.9.2012, era del 19,425%, mentre il tasso applicato nel contratto per cui è causa è stato pattuito nella misura del 9,23% (con TAN dell'8,45% e interessi di mora nella misura del 15,96%), dunque nettamente inferiore al Tasso soglia.
Parte opposta non formulava alcuna istanza di concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto.
In data 12 gennaio 2024 veniva concluso negativamente il procedimento di mediazione avviato da parte opposta presso l' (n 3656/2023 R.A.). Controparte_8
Alla prima udienza di trattazione del 27.12.2023, parte opposta ha chiesto che il presente procedimento venisse riunito con quello portante il N° di R.G. 13231/2022, sempre promosso da avverso il D.I. nr. 3850/2022, avente ad oggetto Parte_1 lo stesso rapporto creditizio di cui al contratto nr. 4512731; in accoglimento dell'istanza, veniva disposta la trasmissione del fascicolo alla Presidente di Sezione ex art. 274 c.p.c., la quale assegnava a questo giudice (già assegnatario del fascicolo N° R.G. 13231/2022) il presente fascicolo;
non si è poi proceduto alla riunione (anche se i due fascicoli sono stati trattati alle stesse udienze) per i motivi espressi nell'ordinanza del 3.5.2024.
In particolare, emergeva che, a seguito della mancata assegnazione dei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. con il decreto di cui all'art. 171 bis c.p.c., parte opponente aveva depositato il 30.10.2023 soltanto la memoria ex art. 183 sesto comma nr. 1 c.p.c. e che parte opposta aveva depositato il 5.12.2023 una memoria integrativa che ha “titolato” essere la nr. 1, ma che, rispetto alle tempistiche sopra delineate, risulta intempestiva
3 rispetto al primo termine, ma tempestiva quale memoria integrativa ex art. 171 ter nr. 2
c.p.c., per cui le parti non avevano coltivato le loro difese in maniera organica e nel rispetto dei termini di legge.
E' stato così disposto rinvio all'udienza “cartolare” del 17.5.2024 per consentire alle parti di prendere posizione sulla necessità o meno di essere rimesse nei termini per essere assegnatarie dei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c..
Parte opponente, tuttavia, non depositava alcuna nota sostitutiva per l'udienza del
17.5.2024 e parte opposta chiedeva (proprio per tale evenienza) che la causa venisse rinviata ex artt. 181/309 c.p.c..
Con ordinanza esitata all'udienza cartolare del 31.5.2024, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rigettata l'istanza attorea di ammissione della CTU contabile in quanto “esplorativa”.
Le parti hanno rassegnato le loro conclusioni all'udienza del 25.10.2024 e sono stati assegnati termini per il deposito di note conclusionali fino a 20 gg prima dell'udienza
“cartolare” del 21.2.2025 fissata per l'emissione della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Motivi della decisione
Sulla legittimazione attiva di parte opposta
L'eccezione di parte opponente non è fondata.
La società opposta ha fornito la prova sia della fusione per incorporazione che dell'intervenuta cessione pro soluto mediante deposito - già durante la fase monitoria - del contratto di cessione dei rapporti giuridici in blocco intercorso tra Controparte_7
e (divenuta poi , stipulato ai
[...] Controparte_5 Controparte_5 sensi dell'art. 58 del Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia (D. Lgs. n.
385/1993); dell'avvenuta cessione risulta essere stata data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e la stessa è stata anche comunicata all'opponente che ha ricevuto la raccomandata in data 2.4.2019, così assolvendo al proprio onere probatorio, ivi compreso quello relativo all'inclusione del credito azionato nell'alveo del blocco dei crediti acquistato tramite l'opera di cartolarizzazione (Cass. nr. 5857 del 2022, nr. 4277 del 2023).
Peraltro, la pubblicazione su G.U. unitamente considerata ad altri elementi convergenti
(ad es. stato si sofferenza del credito al momento della conclusione del contratto di cessione) costituisce una valida presunzione per ritenere incluso il credito nell'elenco di quelli ceduti in blocco (Cass. civ. nr. 21821 del 2023).
0o0o0
Il D.I. nr. 1690/2023 deve essere revocato, poiché è emerso che parte opposta ha chiesto ed ottenuto per lo stesso importo e per le stesse causali due Decreti Ingiuntivi.
4 In particolare, nel 2022 il ricorso monitorio è stato presentato dal procuratore
Avv. Gabriele ROSSI ed è stato emesso il D.I. nr. 3850 in data 11.10.2022, mentre nel
2023 il ricorso monitorio è stato depositato dall'avv. Gallai di Arezzo ed è stato emesso il
D.I. n. 1694 in data 27.4.2023.
La possibilità per il creditore titolato di munirsi di un secondo titolo esecutivo trova ostacolo in tre limiti derivanti da espliciti princìpi dell'ordinamento, e cioè: a) il principio di consumazione dell'azione ed il divieto del bis in idem, i quali impediscono al creditore di iniziare un secondo giudizio di accertamento dell'esistenza del medesimo credito già dedotto in giudizio;
b) il principio dell'interesse (art. 100 c.p.c.), che non consente l'introduzione di giudizi dai quali il creditore non possa trarre alcun vantaggio giuridico concreto;
c) il principio (desumibile dagli artt. 1175 e 1375 c.c.) che vieta l'abuso del diritto.
Le spese processuali seguono la soccombenza;
si terrà conto dell'agevole attività difensiva svolta da parte opposta in tutte le fasi del processo, per cui verranno applicati i minimi tariffari dello scaglione di riferimento di cui al Dm 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, Terza Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe nel contraddittorio delle parti, in accoglimento dell'opposizione, revoca il D.I. nr. 1694 emesso in data 27.4.2023 dal Tribunale di Firenze.
Condanna parte opposta al rimborso delle spese processuali in favore di parte opponente liquidate in euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre esborsi, rimborso forfettario per spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge.
Si dichiara il procuratore di parte opponente antistatario e si dispone la distrazione delle spese processuali in suo favore.
Firenze, 14 marzo 2025
La giudice on.
Liliana Anselmo
5
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
03 - Terza Sezione Civile in composizione monocratica e nella persona della giudice on. Liliana Anselmo ha emesso ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
S E N T E N Z A nella causa di 1° grado iscritta il 26.06.2023 al N° R.G.C.A. 7782/2023, promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe BERGAMASCHI Parte_1
CP_
-opponente a - contro
(già , in persona del Responsabile di Controparte_2 CP_3
Direzione General Counsel dott.ssa quale mandataria di Controparte_4 [...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Christian Faggella Controparte_5
Pellegrino ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Silvia FERSINO
-opposta-
OGGETTO: Opposizione a D.I. nr. 1694 del 27.4.2023 emesso dal Tribunale di Firenze
Conclusioni
Per l'opponente: Piaccia al Tribunale di Firenze accogliere la presente opposizione IN VIA
PRELIMINARE che venga dichiarato improcedibile il ricorso relativo al D.I. nr. 1694/2023 per avere ad oggetto una somma rispetto alla quale è stato emesso altro D.I. nr. 3850 del 2022, con conseguente revoca del D.I. nr. 1694/2023; IN VIA PRELIMINARE perché venga dichiarato il difetto di legittimazione ad agire della NEL MERITO dichiarare Controparte_5 nullo o annullabile il D.I. opposto in quanto illegittimamente conteggiati gli interessi da parte della CP_6
e/o comunque non esattamente dovuto il capitale dovuto e conseguente accertamento del saldo dovuto (in dare e/o avere) e con conseguente dichiarazione della non debenza delle somme derivanti da erronea applicazione degli interessi e/o mancanza di prova del credito;
con compensazione delle somme versate in eccesso con l'eventuale residuo debito. IN VIA ISTRUTTORIA rimettere la causa sul ruolo onde esperire la CTU richiesta nell'atto di citazione e non ammessa;
Con vittoria di spese di lite con distrazione delle stesse a favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.. Per parte opposta: IN TESI Rigettare l'opposizione e confermare il D.I.; NEL MERITO In
Via Subordinata nell'ipotesi di revoca del D.I., condannare comunque parte opponente a pagare alla comparente l'importo di euro 19.030,27, oltre successivi interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma di giustizia. Con vittoria di spese di lite.
Concisa Esposizione dei Fatti
In data 19 Settembre 2012 stipulava con la società Consum.it Parte_1
S.p.a. (facente parte del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena S.p.a.) un contratto di prestito personale nr. 4512731 (coobbligata la coniuge ) per la somma di Persona_1 euro 20.000 (per acquisto di un terreno), rispetto al quale maturava un debito di i euro 19.030,27. Pt_1
In data 1.6.2015 diveniva efficace la fusione per incorporazione tra Consum.it s.p.a. e per cui quest'ultima diventava l'esclusiva Controparte_7 titolare del credito vantato da Consum.it s.p.a. nei riguardi di Pt_1
In data 18.12.2018 cedeva pro soluto il Controparte_7 credito a (oggi e tale cessione veniva Controparte_5 Controparte_5 pubblicata su G.U. Parte II^ del 17.01.2019 nr. 7 (contenente l'avviso di cessione di crediti, pro soluto ed in blocco) e comunque detta cessione veniva comunicata a Pt_1 con lettera raccomandata a/r n. 66579999296-8, recante la comunicazione di intervenuta cessione del credito e contestuale diffida ad adempiere, ricevuta da il 2 aprile Pt_1
2019.
Esperiti vari tentativi di recupero di quanto dovuto, Controparte_5 otteneva dal Tribunale di Firenze in data 27.4.2023 il D.I. nr. 1690 per la somma di euro
19.030,27 (di cui euro 3.519,00 per rate scadute e non pagate, euro 12.075,34 per capitale a scadere, euro 3.375,18 a titolo di interessi, euro 60,75 per penale), oltre interessi come da domanda e spese del monitorio, sia nei riguardi di che di e lo Parte_1 Persona_1 notificava a in data 22.5.2023. Pt_1
si opponeva al D.I. deducendo in atto di citazione: a) il Parte_1 mancato esperimento del tentativo di risoluzione stragiudiziale mediante l'istituto della mediazione;
b) di non aver stipulato alcun contratto con Controparte_5
c) che, dopo aver fatto esaminare il contratto ad un esperto, il TAEG applicato è pari al
18,83%, superiore al TAEG contrattuale pari al 14,44%; d) che gli interessi corrispettivi applicati sarebbero “usurari” perché pari al 18,61% e quindi superiore al Tasso soglia del
18,51%; e) che gli interessi moratori sarebbero anch'essi usurari in quanto il TEG è del
27,99% superiore al TUS del 19,61%; f) che il piano di ammortamento non sarebbe
2 esaustivo e quindi occulterebbe una “capitalizzazione composta alla francese” illegittima
(perché prevede una maturazione degli interessi ad un ritmo esponenziale), i cui criteri di calcolo non sarebbero stati dichiarati nel contratto, con conseguente inapplicabilità degli interessi contrattuali ed applicabilità del tasso BOT di cui all'art. 117 TUB;
g) che le spese dell'assicurazione avrebbero dovuto essere ricomprese nel calcolo degli interessi e non previste in aumento percentuale degli interessi;
h) indeterminatezza del TAEG.
quale mandataria di Controparte_2 Controparte_5
si costituiva in giudizio chiedendo la conferma del D.I. opposto e rilevando: a) di
[...] essere legittimata attivamente ad agire per il recupero del debito in virtù delle cessioni via via succedutesi;
b) che le contestazioni svolte da parte opponente erano del tutto generiche, a nulla valendo le considerazioni espresse dal tecnico di parte, essendo mera allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio;
ad ogni modo parte opposta ha proceduto ad esaminare specificamente ogni rilievo di parte opponente, confutandolo;
in particolare, faceva presente che il Tasso soglia di cui al D.M. di riferimento, sulla base del TEGM rilevato per la categoria dei crediti personali nel periodo 1.7.2012 – 30.9.2012, era del 19,425%, mentre il tasso applicato nel contratto per cui è causa è stato pattuito nella misura del 9,23% (con TAN dell'8,45% e interessi di mora nella misura del 15,96%), dunque nettamente inferiore al Tasso soglia.
Parte opposta non formulava alcuna istanza di concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto.
In data 12 gennaio 2024 veniva concluso negativamente il procedimento di mediazione avviato da parte opposta presso l' (n 3656/2023 R.A.). Controparte_8
Alla prima udienza di trattazione del 27.12.2023, parte opposta ha chiesto che il presente procedimento venisse riunito con quello portante il N° di R.G. 13231/2022, sempre promosso da avverso il D.I. nr. 3850/2022, avente ad oggetto Parte_1 lo stesso rapporto creditizio di cui al contratto nr. 4512731; in accoglimento dell'istanza, veniva disposta la trasmissione del fascicolo alla Presidente di Sezione ex art. 274 c.p.c., la quale assegnava a questo giudice (già assegnatario del fascicolo N° R.G. 13231/2022) il presente fascicolo;
non si è poi proceduto alla riunione (anche se i due fascicoli sono stati trattati alle stesse udienze) per i motivi espressi nell'ordinanza del 3.5.2024.
In particolare, emergeva che, a seguito della mancata assegnazione dei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. con il decreto di cui all'art. 171 bis c.p.c., parte opponente aveva depositato il 30.10.2023 soltanto la memoria ex art. 183 sesto comma nr. 1 c.p.c. e che parte opposta aveva depositato il 5.12.2023 una memoria integrativa che ha “titolato” essere la nr. 1, ma che, rispetto alle tempistiche sopra delineate, risulta intempestiva
3 rispetto al primo termine, ma tempestiva quale memoria integrativa ex art. 171 ter nr. 2
c.p.c., per cui le parti non avevano coltivato le loro difese in maniera organica e nel rispetto dei termini di legge.
E' stato così disposto rinvio all'udienza “cartolare” del 17.5.2024 per consentire alle parti di prendere posizione sulla necessità o meno di essere rimesse nei termini per essere assegnatarie dei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c..
Parte opponente, tuttavia, non depositava alcuna nota sostitutiva per l'udienza del
17.5.2024 e parte opposta chiedeva (proprio per tale evenienza) che la causa venisse rinviata ex artt. 181/309 c.p.c..
Con ordinanza esitata all'udienza cartolare del 31.5.2024, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rigettata l'istanza attorea di ammissione della CTU contabile in quanto “esplorativa”.
Le parti hanno rassegnato le loro conclusioni all'udienza del 25.10.2024 e sono stati assegnati termini per il deposito di note conclusionali fino a 20 gg prima dell'udienza
“cartolare” del 21.2.2025 fissata per l'emissione della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Motivi della decisione
Sulla legittimazione attiva di parte opposta
L'eccezione di parte opponente non è fondata.
La società opposta ha fornito la prova sia della fusione per incorporazione che dell'intervenuta cessione pro soluto mediante deposito - già durante la fase monitoria - del contratto di cessione dei rapporti giuridici in blocco intercorso tra Controparte_7
e (divenuta poi , stipulato ai
[...] Controparte_5 Controparte_5 sensi dell'art. 58 del Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia (D. Lgs. n.
385/1993); dell'avvenuta cessione risulta essere stata data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e la stessa è stata anche comunicata all'opponente che ha ricevuto la raccomandata in data 2.4.2019, così assolvendo al proprio onere probatorio, ivi compreso quello relativo all'inclusione del credito azionato nell'alveo del blocco dei crediti acquistato tramite l'opera di cartolarizzazione (Cass. nr. 5857 del 2022, nr. 4277 del 2023).
Peraltro, la pubblicazione su G.U. unitamente considerata ad altri elementi convergenti
(ad es. stato si sofferenza del credito al momento della conclusione del contratto di cessione) costituisce una valida presunzione per ritenere incluso il credito nell'elenco di quelli ceduti in blocco (Cass. civ. nr. 21821 del 2023).
0o0o0
Il D.I. nr. 1690/2023 deve essere revocato, poiché è emerso che parte opposta ha chiesto ed ottenuto per lo stesso importo e per le stesse causali due Decreti Ingiuntivi.
4 In particolare, nel 2022 il ricorso monitorio è stato presentato dal procuratore
Avv. Gabriele ROSSI ed è stato emesso il D.I. nr. 3850 in data 11.10.2022, mentre nel
2023 il ricorso monitorio è stato depositato dall'avv. Gallai di Arezzo ed è stato emesso il
D.I. n. 1694 in data 27.4.2023.
La possibilità per il creditore titolato di munirsi di un secondo titolo esecutivo trova ostacolo in tre limiti derivanti da espliciti princìpi dell'ordinamento, e cioè: a) il principio di consumazione dell'azione ed il divieto del bis in idem, i quali impediscono al creditore di iniziare un secondo giudizio di accertamento dell'esistenza del medesimo credito già dedotto in giudizio;
b) il principio dell'interesse (art. 100 c.p.c.), che non consente l'introduzione di giudizi dai quali il creditore non possa trarre alcun vantaggio giuridico concreto;
c) il principio (desumibile dagli artt. 1175 e 1375 c.c.) che vieta l'abuso del diritto.
Le spese processuali seguono la soccombenza;
si terrà conto dell'agevole attività difensiva svolta da parte opposta in tutte le fasi del processo, per cui verranno applicati i minimi tariffari dello scaglione di riferimento di cui al Dm 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, Terza Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe nel contraddittorio delle parti, in accoglimento dell'opposizione, revoca il D.I. nr. 1694 emesso in data 27.4.2023 dal Tribunale di Firenze.
Condanna parte opposta al rimborso delle spese processuali in favore di parte opponente liquidate in euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre esborsi, rimborso forfettario per spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge.
Si dichiara il procuratore di parte opponente antistatario e si dispone la distrazione delle spese processuali in suo favore.
Firenze, 14 marzo 2025
La giudice on.
Liliana Anselmo
5