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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/10/2025, n. 2666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2666 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13619/2024 del Registro Generale e promossa da con l'avv. DI LOLLO CAPURSO ANTONIO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con il funzionario avv. TANZARELLA ROSA Controparte_1
Resistente
Oggetto: Risarcimento danni: altre ipotesi
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'udienza di discussione del 28/10/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni a norma dell'art. 127 ter c.p.c.; le parti hanno depositato le note nel termine perentorio stabilito, coincidente con il giorno di udienza.
La parte ricorrente – dopo aver premesso che L'istante ha lavorato presso l'Istituzione scolastica come di seguito indicato: A) anno scolastico 2021/22 dal 02.12.2021 al 30.6.2022. presso l'Istituto
Comprensivo Alessano di Alessano, Contratto 2021/22; B) anno scolastico 2022/23 dal 07.11.2022 al
30.6.2023 presso l'Istituto G. Falcone di Copertino, Contratto 2022/23; C) anno scolastico 2023/24 dal
02.11.2023. al 30.6.2024. presso l'Istituto Don Bosco di Cutrofiano, Contratto 2023/24; D) anno scolastico 2024/25 dal 18.9.2024. al 30.6.2025 presso l'Istituto Don Tonino Bello di Tricase, Contratto
2024/25 - ha chiesto: A) Accertare che la ricorrente ha lavorato come insegnante con contratti a tempo determinato nei tempi e presso le scuole in narrativa;
B) riconoscere in favore dell'istante il beneficio della Carta Elettronica istituita dalla L. n.107/2015 dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico richiamato in premessa e, per l'effetto C) condannare il e CP_2
l' : 1) ove al momento della pronunzia giudiziale, il ricorrente sia ancora interno al CP_3 sistema delle docenze scolastiche, all'adempimento in forma specifica del relativo bonus economico previsto dalla c.d. Carta Elettronica, secondo il sistema proprio di essa oltre interessi e rivalutazione ex art. 22 comma 36 della Legge 724/94; 2) ove al momento della pronunzia giudiziale, il ricorrente sia fuoriuscito dal sistema delle docenze scolastiche, al risarcimento del danno in misura equitativa, con il pagamento, per equivalente, del valore complessivo corrispondente ad € 500,00. Cont Il ha chiesto: - rigettare, nel merito, le domande proposte nel ricorso ex adverso, in quanto inammissibili ed infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esplicati;
- dichiarare, comunque,
l'intervenuta prescrizione dei diritti vantati dalla ricorrente, nei limiti prescrizionali quinquennali.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
1 Sulla questione è intervenuta la Cassazione con sentenza n. 29961 del 27.10.2023, enunciando i seguenti principi di diritto a norma dell'art. 363-bis c.p.c.: 1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Con la sentenza n. 268/24 del 3.7.2025, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha poi stabilito che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”.
2 Ne consegue che il beneficio richiesto deve essere riconosciuto anche in relazione ad anni per i quali risultino solo supplenze di breve durata (e non quindi limitato ai soli anni in cui risultino Cont incarichi annuali o fino al termine delle attività didattiche), non essendo state dedotte dal , né tantomeno dimostrate, ragioni oggettive che giustifichino una diversità di trattamento.
Non vi è prova che, al momento della pronuncia, il ricorrente sia fuoriuscito dal sistema delle docenze scolastiche e, anzi, dalla documentazione allegata alle note scritte risulta che in data
08.09.2025 è stato assunto con contratto a tempo indeterminato (sia pure in prova).
Ne consegue il diritto del ricorrente all'adempimento in forma specifica, “mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame” (Cass. 29961/23, par. 16.3), oltre interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attuazione.
L'eccezione di prescrizione è infondata, in quanto il termine di cinque anni iniziava a decorrere dal 02.12.2021 (data di conferimento del primo incarico di supplenza) e non è ancora trascorso.
Le spese di lite devono essere poste a carico del resistente, secondo soccombenza. CP_1
Nella liquidazione si è tenuto conto della totale assenza di attività istruttoria e del fatto che, in base all'art. 4 co. 5 lett. c) DM 55/2014, la fase istruttoria “rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta” (cfr. Cass. 1196/2022; conforme, Cass. 4384/2024).
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto Cont depositato in data 13/11/2024 da ei confronti del , così provvede: Parte_1
1. Accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui per ciascuno degli anni scolastici 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. Cont 107/2015. 2. Per l'effetto, condanna il all'attribuzione in suo favore della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame, oltre interessi o rivalutazione. Cont 3. Condanna il al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1030,00 per compensi oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, lì 28/10/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
3
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13619/2024 del Registro Generale e promossa da con l'avv. DI LOLLO CAPURSO ANTONIO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con il funzionario avv. TANZARELLA ROSA Controparte_1
Resistente
Oggetto: Risarcimento danni: altre ipotesi
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'udienza di discussione del 28/10/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni a norma dell'art. 127 ter c.p.c.; le parti hanno depositato le note nel termine perentorio stabilito, coincidente con il giorno di udienza.
La parte ricorrente – dopo aver premesso che L'istante ha lavorato presso l'Istituzione scolastica come di seguito indicato: A) anno scolastico 2021/22 dal 02.12.2021 al 30.6.2022. presso l'Istituto
Comprensivo Alessano di Alessano, Contratto 2021/22; B) anno scolastico 2022/23 dal 07.11.2022 al
30.6.2023 presso l'Istituto G. Falcone di Copertino, Contratto 2022/23; C) anno scolastico 2023/24 dal
02.11.2023. al 30.6.2024. presso l'Istituto Don Bosco di Cutrofiano, Contratto 2023/24; D) anno scolastico 2024/25 dal 18.9.2024. al 30.6.2025 presso l'Istituto Don Tonino Bello di Tricase, Contratto
2024/25 - ha chiesto: A) Accertare che la ricorrente ha lavorato come insegnante con contratti a tempo determinato nei tempi e presso le scuole in narrativa;
B) riconoscere in favore dell'istante il beneficio della Carta Elettronica istituita dalla L. n.107/2015 dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico richiamato in premessa e, per l'effetto C) condannare il e CP_2
l' : 1) ove al momento della pronunzia giudiziale, il ricorrente sia ancora interno al CP_3 sistema delle docenze scolastiche, all'adempimento in forma specifica del relativo bonus economico previsto dalla c.d. Carta Elettronica, secondo il sistema proprio di essa oltre interessi e rivalutazione ex art. 22 comma 36 della Legge 724/94; 2) ove al momento della pronunzia giudiziale, il ricorrente sia fuoriuscito dal sistema delle docenze scolastiche, al risarcimento del danno in misura equitativa, con il pagamento, per equivalente, del valore complessivo corrispondente ad € 500,00. Cont Il ha chiesto: - rigettare, nel merito, le domande proposte nel ricorso ex adverso, in quanto inammissibili ed infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esplicati;
- dichiarare, comunque,
l'intervenuta prescrizione dei diritti vantati dalla ricorrente, nei limiti prescrizionali quinquennali.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
1 Sulla questione è intervenuta la Cassazione con sentenza n. 29961 del 27.10.2023, enunciando i seguenti principi di diritto a norma dell'art. 363-bis c.p.c.: 1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Con la sentenza n. 268/24 del 3.7.2025, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha poi stabilito che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”.
2 Ne consegue che il beneficio richiesto deve essere riconosciuto anche in relazione ad anni per i quali risultino solo supplenze di breve durata (e non quindi limitato ai soli anni in cui risultino Cont incarichi annuali o fino al termine delle attività didattiche), non essendo state dedotte dal , né tantomeno dimostrate, ragioni oggettive che giustifichino una diversità di trattamento.
Non vi è prova che, al momento della pronuncia, il ricorrente sia fuoriuscito dal sistema delle docenze scolastiche e, anzi, dalla documentazione allegata alle note scritte risulta che in data
08.09.2025 è stato assunto con contratto a tempo indeterminato (sia pure in prova).
Ne consegue il diritto del ricorrente all'adempimento in forma specifica, “mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame” (Cass. 29961/23, par. 16.3), oltre interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attuazione.
L'eccezione di prescrizione è infondata, in quanto il termine di cinque anni iniziava a decorrere dal 02.12.2021 (data di conferimento del primo incarico di supplenza) e non è ancora trascorso.
Le spese di lite devono essere poste a carico del resistente, secondo soccombenza. CP_1
Nella liquidazione si è tenuto conto della totale assenza di attività istruttoria e del fatto che, in base all'art. 4 co. 5 lett. c) DM 55/2014, la fase istruttoria “rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta” (cfr. Cass. 1196/2022; conforme, Cass. 4384/2024).
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto Cont depositato in data 13/11/2024 da ei confronti del , così provvede: Parte_1
1. Accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui per ciascuno degli anni scolastici 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. Cont 107/2015. 2. Per l'effetto, condanna il all'attribuzione in suo favore della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame, oltre interessi o rivalutazione. Cont 3. Condanna il al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1030,00 per compensi oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, lì 28/10/2025
Il Giudice
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