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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/04/2025, n. 2783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2783 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
n.r.g. 1075/2024
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott. Federico Bile all'udienza del 10 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella controversia iscritta al n.r.g. 1075/2024 vertente
TRA BU PA, nato a S. Giorgio a [...] ( NA ) il 20.10.1955, res.te in S. Giorgio
a Cremano via San Martino 106 C.F. [...], rapp.to e difeso per procura a margine del ricorso dall'avv. Vito Consales elett.te dom.to presso il suo studio n Portici c.so Garibaldi 217 (comunicazioni al FAX n. 081/3185605 ed alla pec: vitoconsales@avvocatinapoli.legalmail.it; )
- ricorrente -
E INAIL, in persona del l.r.p.t., con sede legale in Roma alla via IV Novembre n. 144 c.a.p.
00187 (p. iva 00968951004 cod. fiscale 01165400589) e Sede territoriale in Napoli, alla via
Nuova Poggioreale angolo via S. Lazzaro snc, in persona del Direttore Regionale pro- tempore della Campania, rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Maria Liguori, giusta procura generale alle liti del 18.6.14, conferita per atto Notaio Alfredo Limosani, recante Rep. n. 17705, Racc. n. 8545, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Castellammare di Stabia il 18.6.14 al n. 4058 serie 1T, il quale elettivamente domiciliato in Napoli, via Nuova
Poggioreale, angolo via San Lazzaro (comunicazioni alla pec: c.liguori@postacert.inail.it;)
- resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 17.1.2024 il ricorrente indicato in epigrafe rappresentava:
- di essere stato un dipendente di varie aziende, da ultimo della Ditta Maraniello Giordano
Bruno dal mese di agosto 2007 sino a fine 2022 con contratto di lavoro per autisti, qualifica operaio , livello qualifica di operaio, livello C 3 e mansioni di autista di autotreno ovvero di soggetto tenuto a guidare il veicolo, nel caso di specie limousine NCC, auto di lusso e bus destinato al trasporto persone e turisti, con prudenza, attenzione ed efficienza, garantendo l'incolumità propria e altrui e effettuando mansioni di transfer ed accompagnamento di tutti coloro che avevano necessità di noleggio veicolo con autista
- di aver svolto mansioni di autista fin dal 1983 con una propria ditta individuale prima e presso altre aziende, con mansioni di autista e conducente anche di mezzi pesanti ed industriali sino all'assunzione presso la Ditta Maraniello Giordano Bruno, dove è stato adibito a mansioni di autista di limousine, auto di lusso e bus per il trasporto di persone;
- di aver lavorato come autista 6 giorni a settimana, dal lunedì alla domenica, con un giorno di riposo con un orario di lavoro pari ad 8 ore giornaliere con orari variabili e con giorno di riposo variabile secondo le disponibilità e necessità tra le 6 e le 21 di ciascuno dei sei giorni;
- di essere stato adibito al trasporto di persone;
- che in data 13.3.2023 ha inoltrato domanda all'I.N.A.I.L. finalizzata all'accertamento delle proprie patologie quale malattia professionale dipendenti dalle mansioni cui è stato adibito;
- che l'INAIL con provvedimento del 22.6.2023, aveva respinto la domanda per mancanza del nesso di causalità;
- di aver proposto opposizione ex art. 104 DPR 1124/1965 in data 20.1.2023;
- che le sue condizioni di salute e le patologie da lui sofferte (ampiamente descritte nel ricorso) sono dipendenti dal lavoro svolto e, quindi, costituiscono malattia professionale;
- che tenuto conto anche del considerevole numero di anni in cui ha svolto le mansioni sopra descritte il provvedimento di reiezione della domanda trasmesso dall'INAIL appare del tutto illegittimo.
Sulla base di tali premesse ha convenuto in giudizio l'INAIL rassegnando le seguenti conclusioni:
“1 Preliminarmente procedere alla nomina di un consulente tecnico che proceda d'ufficio, nella persona di un medico legale, per l'accertamento e la valutazione delle patologie sofferte dal ricorrente e l'accertamento della percentuale di danno biologico, da determinarsi nella misura del 15% o in quella maggiore o minore misura che l'On. Giudice adito, anche con l'ausilio del consulente, riterrà di giustizia;
2) Conseguentemente riconoscere il nesso causale tra le mansioni del ricorrente e le patologie riscontrate;
3) Per l'effetto riconoscere le stesse patologie sofferte dal ricorrente, nella misura di danno biologico determinato come sopra, quali patologie inquadrabili nella malattia professionale;
4) Condannarsi pertanto l'INAIL alla corresponsione di tutti gli emolumenti conseguenti il su indicato riconoscimento ivi compresi interessi dalla domanda e danno da svalutazione monetaria;
5) Voglia l'On. Giudice adito condannare parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio in favore del sottoscritto Procuratore antistatario”.
Con memoria depositata in data 6.4.2024 (per la prima udienza fissata per il 20.6.2024) si costituiva tempestivamente l'INAIL chiedendo il rigetto delle domande difendendosi con varie argomentazioni in punto di fatto e di diritto.
All'udienza cartolare del 20.6.2024 il giudice conferiva l'incarico peritale al c.t.u. dott. Antonio SI il quale depositava la perizia in data 2.1.2025.
Si perveniva all'odierna udienza svolta in presenza delle parti ed all'esito della discussione orale svolta il giudice decideva la causa dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
All'esito delle operazioni peritali, relativamente alle patologie riscontrate
“(spondilodiscoartrosi cervicolombare con compressione midollare a vari livelli”) il c.t.u. nominato, dr. SI, ha così relazionato: “Come emerge dal ricorso giudiziario e dal racconto anamnestico, è richiesto, nel caso in esame, il riconoscimento di una spondilodiscoartrosi cervico-lombare con compressione midollare a vari livelli come malattia professionale, correlata a fattori occupazionali, particolarmente l'esposizione a sollecitazioni meccaniche di natura vibratoria.
È disponibile agli atti, in proposito, di data antecedente a quella di presentazione della domanda amministrativa (22.06.2023), una relazione di indagine strumentale (RM del rachide in toto) che documenta l'infermità denunziata ed una relazione ortopedica, datata 05.07.2023, in cui la Dott.ssa Ruggiero conferma la sussistenza della patologia a livello lombare.
Per quanto concerne il “rischio vibrazioni”, il Decreto del Ministero del lavoro e della Previdenza sociale n. 81 del 09.04.2008, Capo III, titolo VIII, ha previsto “le lavorazioni svolte in modo non occasionale … che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero”. La trasmissione delle vibrazioni al corpo umano attraverso apparecchiature o mezzi vibranti, costituisce, notoriamente, una fonte di rischio per la salute dei lavoratori tra cui rientrano gli addetti alla guida di mezzi di movimentazione e di materiale.
L'energia vibratoria, infatti, può produrre effetti lesivi su tutto il corpo ed il settore maggiormente esposto è proprio quello rachideo, specie il tratto lombare e le corrispondenti cerniere col tratto dorsale e quello sacrale.
I principali effetti sulla salute dei lavoratori correlati a questo fattore di rischio sono notoriamente lombalgie, discopatie, ernie discali, sciatalgie.
Le continue sollecitazioni, infatti, agiscono sui dischi intervertebrali provocandone una lenta
e persistente sofferenza attraverso fenomeni di disidratazione dapprima, di fissurazione poi.
Questi eventi patologici determinano, inevitabilmente, una progressiva riduzione della funzione ammortizzante dei dischi e, quindi, la trasmissione di anomali sollecitazioni ai bordi delle limitanti dei corpi vertebrali, innescando anche la genesi di fenomeni osteofitosici.
Ne consegue, innescatosi il suddetto meccanismo patogenetico, una progressiva riduzione dei movimenti della colonna e, successivamente, sofferenza delle strutture nervose con conseguente sintomatologia sensitivo-motoria nei distretti interessati.
Non può essere ignorato, quindi, con riferimento al nesso di causalità, il rapporto tra infermità accertata e noxa lavorativa: in tale contesto, il meccanismo vibratorio rappresenta,
a parere del C.T.U., un valido agente concausale nel provocare ed aggravare la patologia osteoarticolare accertata.
Sebbene quest'ultima sia usualmente annoverata tra le patologie cronico-degenerative ad eziologia multifattoriale (età, sesso, fattori costituzionali, psico-sociali, iatrogeni, etc.), vanno opportunamente considerati, tenuto conto dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente, oltre quelli già citati, anche altri fattori morbigeni per il rachide, quali: posizione assisa prolungata, posture scorrette, torsioni frequenti del tronco, nonché sconnessioni del manto stradale, tutti artefici di squilibri e sovraccarichi biomeccanici”.
Con più specifico riferimento alla sussistenza del nesso di causalità tra le patologie sopra indicate e le mansioni di autista svolte dal UO nel considerevole arco temporale indicato in ricorso, il CTU SI ha così risposto ai quesiti a lui posti in sede di conferimento dell'incarico: - valutazione dell'efficienza qualitativa dell'agente causale: sussistente, stante la descritta condizione lavorativa che ha comportato esposizione alle sollecitazioni e vibrazioni derivanti dai motori degli automezzi, alle sconnessioni del manto stradale, alla posizione assisa prolungata ed alle posture scorrette, tutti fattori artefici di squilibri e sovraccarichi biomeccanici;
- valutazione dell'efficienza quantitativa dell'agente causale: sussistente, considerato il lungo periodo lavorativo;
- valutazione del criterio topografico: sussistente, come descritto in precedenza, l'energia vibratoria può provocare lesioni progressivamente degenerative alla colonna;
- valutazione di altri agenti concausali: non risultano, per evidenza anamnestica, documentale e clinica, cause extra- lavorative, in particolare, fattori dismorfici e/o eventi traumatici.”
Il CTU SI, pertanto, svolgeva le seguenti considerazioni finali: “alla luce di quanto esposto, concludendo, si può affermare che l'attività esercitata dall'istante debba ritenersi, con elevata probabilità, un fattore concausale valido nello sviluppo della patologia rachidea riscontrata, ascrivibile nelle MP da insulto biomeccanico” ed ha conseguentemente concluso il proprio elaborato peritale rispondendo ai quesiti posti nel seguente modo:
“BU PA è affetto dalla malattia (spondilodiscoartrosi cervicolombare con compressione midollare a vari livelli) denunciata in data 13.03.2023; - essa è da attribuire a causa efficiente e preponderante di servizio, rappresentata dalle
“vibrazioni trasmesse al corpo intero”; - la suddetta infermità è da ritenersi non tabellata, sebbene le attuali tabelle di legge, inserendo di fatto le patologie vertebrali (annesse al D.L.
09.04.2008), indicherebbero una presunzione legale per i soggetti esposti in maniera non occasionale a fattori di rischio a carico del rachide;
- per la valutazione del danno, applicando le tabelle annesse al DL 38/2000, è ritenuta equa, riferendosi ai codici 212 e
213, una valutazione in misura del 10% (dieci percento); - trattandosi di malattia preesistente, come strumentalmente documentato, può individuarsi una decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa”.
Alla luce delle considerazioni che precedono la domanda può essere accolta con la decorrenza indicata poiché le conclusioni cui è pervenuto il consulente sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere medico scientifico per cui meritano di essere condivise.
Del resto appare sintomatico che le argomentazioni svolte dal C.T.U. non sono state in alcun modo contestate dalla parte convenuta.
La domanda deve, quindi, essere, nei limiti in cui appresso si dirà, accolta.
La valutazione di cui sopra comporta, infatti, l'accoglimento della domanda di indennizzo in conto capitale nella misura del 10% (la patologia riconosciuta ha determinato, come detto, una riduzione della capacità lavorativa in misura pari al 10%).
Va rilevato che, essendo la malattia de quo denunciata successivamente al 25.7.2000, data di entrata in vigore del D. Leg. N° 38 del 23.2.2000, è al regime introdotto da detta norma che occorre far riferimento.
Come è noto la legge in questione, innovando al regime previsto dal T.U. n° 1124/1965, all'art. 13 ha previsto l'indennizzabilità del danno biologico di origine lavorativa, inteso come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”.
A fronte di ciò in luogo della rendita per inabilità permanente di cui all'art. 66 comma primo n°2 del già citato T.U., l'art.13 comma II D.L.gsl. n° 38/2000 prevede che nessun indennizzo sia concesso per i gradi di menomazione inferiori al 6% ricadendo essi in una sorta di franchigia;
che sia erogato un indennizzo in capitale del solo danno biologico per gradi di menomazione pari o superiori al 6% ed inferiori al 16%; che sia erogato un indennizzo in rendita per gradi di menomazione pari o superiori al 16% di cui una quota per danno biologico ed un'ulteriore quota aggiuntiva per conseguenze patrimoniali delle menomazioni.
Le relative valutazioni sono previste in base ad un sistema tabellare, anch'esso innovato.
Ciò vale, come già detto, in materia di invalidità permanente, ove effettivamente la disciplina introdotta innova radicalmente.
Appare, tuttavia, evidente che, in base dalle conclusioni cui è pervenuto il consulente, la domanda può trovare un accoglimento solo parziale.
Appare evidente che, in base alle conclusioni cui è pervenuto il consulente, non può che accogliersi parzialmente la domanda formulata (il ricorrente aveva richiesto l'accertamento della percentuale di danno biologico, da determinarsi nella misura del 15% ) e, conseguentemente, l'INAIL deve essere condannata a corrispondere alla parte ricorrente un indennizzo in conto capitale da infortunio professionale nella misura del 10% a partire dal
13.3.2023, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi a decorrere dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto. L'INAIL va, altresì, condannata al pagamento di metà (la domanda viene accolta solo parzialmente) delle spese processuali che vengono liquidate nella misura indicata nella parte dispositiva ed al pagamento delle spese di C.T.U. per intero
P.Q.M.
a) condanna l'INAIL a corrispondere al ricorrente UO PA l'indennizzo in conto capitale per malattia professionale nella misura del 10% dalla data della domanda amministrativa del 13.3.2023 oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi a decorrere dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto;
b) condanna l'INAIL al pagamento di metà delle spese processuali che liquida, in tale misura ridotta, in complessivi euro 1.400/00, per compensi professionali di avvocato oltre IVA e
CPA, con attribuzione;
c) condanna l'INAIL al pagamento delle spese di C.T.U. per intero
Così deciso, in Napoli, addì 10.4.2025
Il Tribunale Giudice Unico del lavoro
Il Giudice dr. Federico Bile
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott. Federico Bile all'udienza del 10 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella controversia iscritta al n.r.g. 1075/2024 vertente
TRA BU PA, nato a S. Giorgio a [...] ( NA ) il 20.10.1955, res.te in S. Giorgio
a Cremano via San Martino 106 C.F. [...], rapp.to e difeso per procura a margine del ricorso dall'avv. Vito Consales elett.te dom.to presso il suo studio n Portici c.so Garibaldi 217 (comunicazioni al FAX n. 081/3185605 ed alla pec: vitoconsales@avvocatinapoli.legalmail.it; )
- ricorrente -
E INAIL, in persona del l.r.p.t., con sede legale in Roma alla via IV Novembre n. 144 c.a.p.
00187 (p. iva 00968951004 cod. fiscale 01165400589) e Sede territoriale in Napoli, alla via
Nuova Poggioreale angolo via S. Lazzaro snc, in persona del Direttore Regionale pro- tempore della Campania, rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Maria Liguori, giusta procura generale alle liti del 18.6.14, conferita per atto Notaio Alfredo Limosani, recante Rep. n. 17705, Racc. n. 8545, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Castellammare di Stabia il 18.6.14 al n. 4058 serie 1T, il quale elettivamente domiciliato in Napoli, via Nuova
Poggioreale, angolo via San Lazzaro (comunicazioni alla pec: c.liguori@postacert.inail.it;)
- resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 17.1.2024 il ricorrente indicato in epigrafe rappresentava:
- di essere stato un dipendente di varie aziende, da ultimo della Ditta Maraniello Giordano
Bruno dal mese di agosto 2007 sino a fine 2022 con contratto di lavoro per autisti, qualifica operaio , livello qualifica di operaio, livello C 3 e mansioni di autista di autotreno ovvero di soggetto tenuto a guidare il veicolo, nel caso di specie limousine NCC, auto di lusso e bus destinato al trasporto persone e turisti, con prudenza, attenzione ed efficienza, garantendo l'incolumità propria e altrui e effettuando mansioni di transfer ed accompagnamento di tutti coloro che avevano necessità di noleggio veicolo con autista
- di aver svolto mansioni di autista fin dal 1983 con una propria ditta individuale prima e presso altre aziende, con mansioni di autista e conducente anche di mezzi pesanti ed industriali sino all'assunzione presso la Ditta Maraniello Giordano Bruno, dove è stato adibito a mansioni di autista di limousine, auto di lusso e bus per il trasporto di persone;
- di aver lavorato come autista 6 giorni a settimana, dal lunedì alla domenica, con un giorno di riposo con un orario di lavoro pari ad 8 ore giornaliere con orari variabili e con giorno di riposo variabile secondo le disponibilità e necessità tra le 6 e le 21 di ciascuno dei sei giorni;
- di essere stato adibito al trasporto di persone;
- che in data 13.3.2023 ha inoltrato domanda all'I.N.A.I.L. finalizzata all'accertamento delle proprie patologie quale malattia professionale dipendenti dalle mansioni cui è stato adibito;
- che l'INAIL con provvedimento del 22.6.2023, aveva respinto la domanda per mancanza del nesso di causalità;
- di aver proposto opposizione ex art. 104 DPR 1124/1965 in data 20.1.2023;
- che le sue condizioni di salute e le patologie da lui sofferte (ampiamente descritte nel ricorso) sono dipendenti dal lavoro svolto e, quindi, costituiscono malattia professionale;
- che tenuto conto anche del considerevole numero di anni in cui ha svolto le mansioni sopra descritte il provvedimento di reiezione della domanda trasmesso dall'INAIL appare del tutto illegittimo.
Sulla base di tali premesse ha convenuto in giudizio l'INAIL rassegnando le seguenti conclusioni:
“1 Preliminarmente procedere alla nomina di un consulente tecnico che proceda d'ufficio, nella persona di un medico legale, per l'accertamento e la valutazione delle patologie sofferte dal ricorrente e l'accertamento della percentuale di danno biologico, da determinarsi nella misura del 15% o in quella maggiore o minore misura che l'On. Giudice adito, anche con l'ausilio del consulente, riterrà di giustizia;
2) Conseguentemente riconoscere il nesso causale tra le mansioni del ricorrente e le patologie riscontrate;
3) Per l'effetto riconoscere le stesse patologie sofferte dal ricorrente, nella misura di danno biologico determinato come sopra, quali patologie inquadrabili nella malattia professionale;
4) Condannarsi pertanto l'INAIL alla corresponsione di tutti gli emolumenti conseguenti il su indicato riconoscimento ivi compresi interessi dalla domanda e danno da svalutazione monetaria;
5) Voglia l'On. Giudice adito condannare parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio in favore del sottoscritto Procuratore antistatario”.
Con memoria depositata in data 6.4.2024 (per la prima udienza fissata per il 20.6.2024) si costituiva tempestivamente l'INAIL chiedendo il rigetto delle domande difendendosi con varie argomentazioni in punto di fatto e di diritto.
All'udienza cartolare del 20.6.2024 il giudice conferiva l'incarico peritale al c.t.u. dott. Antonio SI il quale depositava la perizia in data 2.1.2025.
Si perveniva all'odierna udienza svolta in presenza delle parti ed all'esito della discussione orale svolta il giudice decideva la causa dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
All'esito delle operazioni peritali, relativamente alle patologie riscontrate
“(spondilodiscoartrosi cervicolombare con compressione midollare a vari livelli”) il c.t.u. nominato, dr. SI, ha così relazionato: “Come emerge dal ricorso giudiziario e dal racconto anamnestico, è richiesto, nel caso in esame, il riconoscimento di una spondilodiscoartrosi cervico-lombare con compressione midollare a vari livelli come malattia professionale, correlata a fattori occupazionali, particolarmente l'esposizione a sollecitazioni meccaniche di natura vibratoria.
È disponibile agli atti, in proposito, di data antecedente a quella di presentazione della domanda amministrativa (22.06.2023), una relazione di indagine strumentale (RM del rachide in toto) che documenta l'infermità denunziata ed una relazione ortopedica, datata 05.07.2023, in cui la Dott.ssa Ruggiero conferma la sussistenza della patologia a livello lombare.
Per quanto concerne il “rischio vibrazioni”, il Decreto del Ministero del lavoro e della Previdenza sociale n. 81 del 09.04.2008, Capo III, titolo VIII, ha previsto “le lavorazioni svolte in modo non occasionale … che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero”. La trasmissione delle vibrazioni al corpo umano attraverso apparecchiature o mezzi vibranti, costituisce, notoriamente, una fonte di rischio per la salute dei lavoratori tra cui rientrano gli addetti alla guida di mezzi di movimentazione e di materiale.
L'energia vibratoria, infatti, può produrre effetti lesivi su tutto il corpo ed il settore maggiormente esposto è proprio quello rachideo, specie il tratto lombare e le corrispondenti cerniere col tratto dorsale e quello sacrale.
I principali effetti sulla salute dei lavoratori correlati a questo fattore di rischio sono notoriamente lombalgie, discopatie, ernie discali, sciatalgie.
Le continue sollecitazioni, infatti, agiscono sui dischi intervertebrali provocandone una lenta
e persistente sofferenza attraverso fenomeni di disidratazione dapprima, di fissurazione poi.
Questi eventi patologici determinano, inevitabilmente, una progressiva riduzione della funzione ammortizzante dei dischi e, quindi, la trasmissione di anomali sollecitazioni ai bordi delle limitanti dei corpi vertebrali, innescando anche la genesi di fenomeni osteofitosici.
Ne consegue, innescatosi il suddetto meccanismo patogenetico, una progressiva riduzione dei movimenti della colonna e, successivamente, sofferenza delle strutture nervose con conseguente sintomatologia sensitivo-motoria nei distretti interessati.
Non può essere ignorato, quindi, con riferimento al nesso di causalità, il rapporto tra infermità accertata e noxa lavorativa: in tale contesto, il meccanismo vibratorio rappresenta,
a parere del C.T.U., un valido agente concausale nel provocare ed aggravare la patologia osteoarticolare accertata.
Sebbene quest'ultima sia usualmente annoverata tra le patologie cronico-degenerative ad eziologia multifattoriale (età, sesso, fattori costituzionali, psico-sociali, iatrogeni, etc.), vanno opportunamente considerati, tenuto conto dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente, oltre quelli già citati, anche altri fattori morbigeni per il rachide, quali: posizione assisa prolungata, posture scorrette, torsioni frequenti del tronco, nonché sconnessioni del manto stradale, tutti artefici di squilibri e sovraccarichi biomeccanici”.
Con più specifico riferimento alla sussistenza del nesso di causalità tra le patologie sopra indicate e le mansioni di autista svolte dal UO nel considerevole arco temporale indicato in ricorso, il CTU SI ha così risposto ai quesiti a lui posti in sede di conferimento dell'incarico: - valutazione dell'efficienza qualitativa dell'agente causale: sussistente, stante la descritta condizione lavorativa che ha comportato esposizione alle sollecitazioni e vibrazioni derivanti dai motori degli automezzi, alle sconnessioni del manto stradale, alla posizione assisa prolungata ed alle posture scorrette, tutti fattori artefici di squilibri e sovraccarichi biomeccanici;
- valutazione dell'efficienza quantitativa dell'agente causale: sussistente, considerato il lungo periodo lavorativo;
- valutazione del criterio topografico: sussistente, come descritto in precedenza, l'energia vibratoria può provocare lesioni progressivamente degenerative alla colonna;
- valutazione di altri agenti concausali: non risultano, per evidenza anamnestica, documentale e clinica, cause extra- lavorative, in particolare, fattori dismorfici e/o eventi traumatici.”
Il CTU SI, pertanto, svolgeva le seguenti considerazioni finali: “alla luce di quanto esposto, concludendo, si può affermare che l'attività esercitata dall'istante debba ritenersi, con elevata probabilità, un fattore concausale valido nello sviluppo della patologia rachidea riscontrata, ascrivibile nelle MP da insulto biomeccanico” ed ha conseguentemente concluso il proprio elaborato peritale rispondendo ai quesiti posti nel seguente modo:
“BU PA è affetto dalla malattia (spondilodiscoartrosi cervicolombare con compressione midollare a vari livelli) denunciata in data 13.03.2023; - essa è da attribuire a causa efficiente e preponderante di servizio, rappresentata dalle
“vibrazioni trasmesse al corpo intero”; - la suddetta infermità è da ritenersi non tabellata, sebbene le attuali tabelle di legge, inserendo di fatto le patologie vertebrali (annesse al D.L.
09.04.2008), indicherebbero una presunzione legale per i soggetti esposti in maniera non occasionale a fattori di rischio a carico del rachide;
- per la valutazione del danno, applicando le tabelle annesse al DL 38/2000, è ritenuta equa, riferendosi ai codici 212 e
213, una valutazione in misura del 10% (dieci percento); - trattandosi di malattia preesistente, come strumentalmente documentato, può individuarsi una decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa”.
Alla luce delle considerazioni che precedono la domanda può essere accolta con la decorrenza indicata poiché le conclusioni cui è pervenuto il consulente sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere medico scientifico per cui meritano di essere condivise.
Del resto appare sintomatico che le argomentazioni svolte dal C.T.U. non sono state in alcun modo contestate dalla parte convenuta.
La domanda deve, quindi, essere, nei limiti in cui appresso si dirà, accolta.
La valutazione di cui sopra comporta, infatti, l'accoglimento della domanda di indennizzo in conto capitale nella misura del 10% (la patologia riconosciuta ha determinato, come detto, una riduzione della capacità lavorativa in misura pari al 10%).
Va rilevato che, essendo la malattia de quo denunciata successivamente al 25.7.2000, data di entrata in vigore del D. Leg. N° 38 del 23.2.2000, è al regime introdotto da detta norma che occorre far riferimento.
Come è noto la legge in questione, innovando al regime previsto dal T.U. n° 1124/1965, all'art. 13 ha previsto l'indennizzabilità del danno biologico di origine lavorativa, inteso come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”.
A fronte di ciò in luogo della rendita per inabilità permanente di cui all'art. 66 comma primo n°2 del già citato T.U., l'art.13 comma II D.L.gsl. n° 38/2000 prevede che nessun indennizzo sia concesso per i gradi di menomazione inferiori al 6% ricadendo essi in una sorta di franchigia;
che sia erogato un indennizzo in capitale del solo danno biologico per gradi di menomazione pari o superiori al 6% ed inferiori al 16%; che sia erogato un indennizzo in rendita per gradi di menomazione pari o superiori al 16% di cui una quota per danno biologico ed un'ulteriore quota aggiuntiva per conseguenze patrimoniali delle menomazioni.
Le relative valutazioni sono previste in base ad un sistema tabellare, anch'esso innovato.
Ciò vale, come già detto, in materia di invalidità permanente, ove effettivamente la disciplina introdotta innova radicalmente.
Appare, tuttavia, evidente che, in base dalle conclusioni cui è pervenuto il consulente, la domanda può trovare un accoglimento solo parziale.
Appare evidente che, in base alle conclusioni cui è pervenuto il consulente, non può che accogliersi parzialmente la domanda formulata (il ricorrente aveva richiesto l'accertamento della percentuale di danno biologico, da determinarsi nella misura del 15% ) e, conseguentemente, l'INAIL deve essere condannata a corrispondere alla parte ricorrente un indennizzo in conto capitale da infortunio professionale nella misura del 10% a partire dal
13.3.2023, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi a decorrere dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto. L'INAIL va, altresì, condannata al pagamento di metà (la domanda viene accolta solo parzialmente) delle spese processuali che vengono liquidate nella misura indicata nella parte dispositiva ed al pagamento delle spese di C.T.U. per intero
P.Q.M.
a) condanna l'INAIL a corrispondere al ricorrente UO PA l'indennizzo in conto capitale per malattia professionale nella misura del 10% dalla data della domanda amministrativa del 13.3.2023 oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi a decorrere dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto;
b) condanna l'INAIL al pagamento di metà delle spese processuali che liquida, in tale misura ridotta, in complessivi euro 1.400/00, per compensi professionali di avvocato oltre IVA e
CPA, con attribuzione;
c) condanna l'INAIL al pagamento delle spese di C.T.U. per intero
Così deciso, in Napoli, addì 10.4.2025
Il Tribunale Giudice Unico del lavoro
Il Giudice dr. Federico Bile