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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/05/2025, n. 1771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1771 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice dr.ssa Valentina
Gigante, lette le note scritte, pronuncia, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.
127 ter e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6110/2018 r.g.a.c. e vertente
TRA
, (c.f.: ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Antonietta Venosa, con quest'ultima elettivamente domiciliato in
Marcianise (CE) alla Via Legnano, 30;
Opponente
E
, (c.f.: ), rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._2 procura in atti, dagli avv.ti Nicola Croce e Laura D'Anna, con questi ultimi elettivamente domiciliato in Marcianise (CE) alla via Piave,10;
Opposto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 4.07.18, ha proposto opposizione Parte_1 avverso il d.i. n. 1339/18, reso dall'intestato Tribunale in data 7.06.18, col quale era stato condannato al pagamento, in favore di , di euro 7.200,00 per canoni Controparte_1
insoluti, relativi alle mensilità di marzo e aprile 2016, ottobre, novembre e dicembre 2017
e gennaio 2018, dovuti in virtù del contratto di locazione relativo all'immobile sito in
Marcianise alla via Bachelet, I° Traversa, adibito a bar.
1 A sostegno dell'opposizione proposta, ha rappresentato: Parte_1
1) di aver versato con ritardo, a causa di momentanee difficoltà economiche, i canoni di locazione relativi ai mesi di marzo e aprile 2016;
2) che tali canoni sono stati corrisposti presso l'abitazione del locatore all'Avv. Maria
Laurenza, coniuge del primo, che non ha rilasciato alcuna ricevuta, anche in ragione del rapporto di fiducia oramai instauratosi;
3) di avere invece interrotto i pagamenti dei canoni dal mese di ottobre 2017 al mese di gennaio 2018, in quanto il locatore si era reso a sua volta inadempiente al proprio obbligo di eseguire alcune riparazioni straordinarie;
4) che, infatti, dall'inizio del 2017, nei locali si sono presentate muffe sulle pareti e sul soffitto dovute ad infiltrazioni di acqua;
5) che, in seguito al nubifragio verificatosi nel mese di settembre 2017, la situazione è peggiorata al punto che si è reso necessario utilizzare dei contenitori per raccogliere l'acqua che cadeva dal soffitto;
di essere stato poi costretto, all'inizio del mese di dicembre,
a lasciare il locale divenuto inagibile e inidoneo allo svolgimento dell'attività commerciale;
6) di aver più volte informato il locatore della situazione descritta;
7) di aver dovuto sostenere spese non preventivate per il trasloco dell'attività, per l'allestimento di altri locali e per l'acquisto di nuova attrezzatura, atteso che i beni siti nell'immobile oggetto di locazione erano stati seriamente danneggiati dall'umidità;
8) di voler quindi eccepire l'inadempimento del locatore e di voler ottenere una pronuncia di risoluzione del contratto, con efficacia dall'inizio dell'anno 2017;
9) che, nonostante la grave inadempienza del locatore, quest'ultimo gli aveva notificato un'istanza di sfratto per morosità; di non essere comparso all'udienza fissata per il 22.1.18, avendo già rilasciato i locali un mese prima e consegnato le chiavi solo in data 20.1.18, stante la difficoltà di reperire il locatore;
10) che il locatore va altresì condannato alla restituzione dei canoni indebitamente percepiti dal mese di gennaio 2017, pari ad euro 10.800,00, al risarcimento di tutti i danni subiti nel sostenere gli urgenti costi di trasloco oltreché dei danni arrecati ai beni aziendali, nonché al pagamento della indennità di avviamento.
Alla luce delle esposte ragioni, l'opponente ha concluso chiedendo: “In via principale dichiarare, la nullità e l'inefficacia, del decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo, che nulla è dovuto all'ingiungente convenuto, in subordine annullare o revocare il decreto ingiuntivo opposto, per i motivi di cui alla superiore parte
2 espositiva tanto in fatto e quanto in diritto;
in via riconvenzionale, accertare il grave inadempimento del sign. e dichiarare risolto il contratto di locazione Controparte_2
stipulato tra i e;
Conseguentemente condannare il Parte_1 Controparte_1
, a pagare in favore del , la somma di euro Controparte_1 Parte_1
10.800,00 corrispondente all'importo dei canoni indebitamente percepiti dal , CP_1
da gennaio ad settembre 2017, oltre al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti, patiti dall'opposto, di cui alla causale in narrativa, nonché al pagamento dell'indennità di avviamento commerciale, nella misura che sarà tenuta di giustizia, previa CTU
TECNICA, il tutto nei limiti di euro 20.000,00. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionale di causa oltre spese generali iva e cpa come per legge con attribuzione al procuratore anticipatario”.
Si è costituito , il quale, contestando i fatti addotti dall'opponente, ha Controparte_1
chiesto, previa concessione della provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c., rigettarsi l'opposizione giacché infondata in fatto e in diritto.
Con ordinanza del 4.1.19, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5.12.18, il Giudice che ha preceduto la scrivente nella trattazione del fascicolo ha accolto la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e ha disposto il mutamento del rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c., assegnando termini perentori per il deposito delle memorie integrative nonché termine per l'instaurazione della mediazione ex art. 5
d.lgs 28/2010.
Con memoria integrativa tempestivamente depositata, parte opponente ha sostanzialmente reiterato le richieste già rassegnate, asserendo inoltre di aver sostenuto spese per l'acquisto e l'installazione della tettoia, della recinzione esterna e delle porte blindate, per un importo di euro 3.000,00 mai rimborsato. Ha inoltre proposto, in via subordinata, domanda riconvenzionale di riduzione dei canoni per la ridotta utilizzabilità del bene locato.
Con memoria integrativa tempestivamente depositata, parte opposta ha insistito per il rigetto dell'opposizione giacché infondata.
All'udienza del 12.12.19, il Giudice, rilevato il mancato esperimento della procedura di mediazione con riguardo alla domanda monitoria, nonché l'assenza della parte personalmente in sede di mediazione attivata per la domanda riconvenzionale, ha ritenuto la causa matura per la decisione, rinviando all'udienza del 14.10.20 per la discussione.
A seguito di una serie di rinvii disposti per esigenze del ruolo, con provvedimento del
10.2.24, la scrivente, medio tempore subentrata sul ruolo, rilevato che dal tenore dell'atto di opposizione e del ricorso per decreto ingiuntivo emergeva che l'odierno opposto avesse
3 previamente attivato un procedimento di sfratto per morosità conclusosi, stante l'assenza dell'odierno opponente, con ordinanza di convalida, e ritenuto che l'ordinanza di convalida dello sfratto per morosità abbia efficacia di cosa giudicata sostanziale con preclusione di ogni questione in merito alla risoluzione del contratto, ha invitato invitare le parti, ai sensi dell'art. 101 c.p.c., ad interloquire in ordine all'efficacia del menzionato provvedimento di convalida.
Alla successiva udienza del 16.5.24, le parti si sono riportate alle rispettive note. In particolare, il difensore di parte opposta ha dato atto dell'intervenuto provvedimento di convalida -r.g. n. 373/2019, cron. 1299/2018-, del 22.1.18; la scrivente, preso atto di quanto dedotto, ha onerato le parti di provvedere al deposito telematico dell'anzidetto provvedimento.
Con successivo provvedimento del 7.10.24, la scrivente ha respinto le istanze istruttorie formulate, rinviando per la discussione all'udienza del 24.4.25, in trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, la domanda principale -sottesa alla pretesa monitoria- va dichiarata improcedibile, in quanto non risulta che parte opposta, sia pur invitata con provvedimento del 7.01.19, abbia attivato il procedimento di mediazione.
Al riguardo, si rammenta succintamente che l'art. 5 d.lgs 28/2010 impone a chi intende esercitare in giudizio un'azione -ex plurimis- in materia locatizia l'esperimento, pena l'improcedibilità della domanda, della mediazione.
Con particolare riguardo ai procedimenti aventi ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di promuovere la procedura di mediazione grava sulla parte opposta, sicché, ove quest'ultima non si attivi nei modi legge, alla pronuncia di improcedibilità della domanda introdotta con ricorso monitorio conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo (cfr.
Cass. civ. SS.UU. n.19596/2020; Cass. civ. Sez. III n.159/2021).
A nulla può rilevare la circostanza che il precedente giurisprudenziale pocanzi citato sia intervenuto successivamente all'instaurazione del giudizio. Secondo un'oramai consolidata giurisprudenza di legittimità, qui senz'altro condivisa, la stessa sussistenza di un intervento regolatore delle Sezioni Unite, derivante da un preesistente contrasto di orientamenti in ordine alle norme regolatrici del processo, induce ad escludere la sussistenza di un errore scusabile ai fini della rimessione in termini (Cass. civ. n.
14214/2013; n. 27806/2011). Ed infatti, “il mutamento di una precedente interpretazione
4 giurisprudenziale, non preceduto da un orientamento univoco, non dà luogo ad una fattispecie di overruling, postulando essa un rivolgimento ermeneutico avente carattere, se non proprio repentino, quanto meno inatteso, o comunque privo di preventivi segnali anticipatori del suo manifestarsi, quali possono essere quelli di un, sia pur larvato, dibattito dottrinale o di un qualche significativo intervento della giurisprudenza sul tema” (Cass. civ. n. 11659/2023; Cass. Sez. Un. n. 2907/2014). Ebbene, nel caso di specie, sussistevano senz'altro segnali anticipatori di un mutamento giurisprudenziale, stante il dissenso manifestato dalla giurisprudenza di merito e dalla dottrina in ordine alla conclusione raggiunta dalla Corte di cassazione nella precedente pronuncia n. 24629/2015 (secondo cui, invece, l'obbligo di attivare la mediazione ricadeva sull'opponente).
Né detto onere può ritenersi assolto dalla mediazione instaurata da parte opponente.
Secondo quanto è dato evincere dal contenuto del verbale di mediazione n. 09/130- CP_3
la domanda di mediazione presentata da verteva sulla risoluzione del Parte_1
contratto di locazione commerciale per inadempimento del locatore, sulla richiesta di indennità di avviamento commerciale e di risarcimento dei danni ai locali oggetto della locazione;
infatti, nel predetto verbale -nella parte relativa alla seduta del 21.5.19-, si legge:
“il mediatore, preso atto della volontà manifestata dalle parti di proseguire il tentativo di mediazione, ha ascoltato le parti presenti sui fatti oggetto della mediazione e non ha provveduto alla formulazione della proposta;
che si è svolta ampia discussione sull'oggetto della mediazione”. Appare dunque chiaro che, in quella sede, almeno secondo quanto risulta dal verbale, la discussione tra le odierne parti ha riguardato esclusivamente l'inadempimento del locatore -che giustificherebbe, a dire dell'opponente, la risoluzione del contratto, la corresponsione dell'indennità di avviamento e il risarcimento dei danni- e non già l'inadempimento del conduttore, posto a fondamento della pretesa monitoria.
Per quanto di ragione, il decreto ingiuntivo opposto va revocato, con assorbimento di ogni restante eccezione.
Venendo quindi alle domande riconvenzionali, si osserva innanzitutto che, secondo un orientamento della giurisprudenza di legittimità qui condiviso, la dichiarazione di improcedibilità della domanda principale non determina un assorbimento di quella riconvenzionale che, atteso il suo carattere autonomo, deve essere esaminata (arg., ex plurimis, Cass. civ. n. 1666/2004).
Ebbene, preliminarmente, va dichiarata inammissibile, giacché tardiva, la domanda di riduzione dei canoni formulata dall'opponente solo in occasione del deposito della propria memoria integrativa.
5 Per quanto concerne le restanti domande riconvenzionali formulate dall'opponente, le stesse vanno innanzitutto dichiarate procedibili, dovendosi sul punto disattendere quanto rilevato dal Giudice precedente assegnatario del fascicolo con ordinanza resa all'udienza del 12.12.19. Dal verbale di mediazione in atti, risulta difatti presente, in nome e per conto di , la sig.ra munita di apposita delega, nonché il Parte_1 Parte_2
difensore del primo, Avv. Venosa. Deve dunque ritenersi avverata la condizioni di procedibilità, atteso che, nella mediazione obbligatoria, le parti ben possono farsi sostituire da un rappresentante sostanziale dotato di apposita procura, anche coincidente con lo stesso difensore che le assiste (cfr. Cass. civ. n. 8473/2019). A tutto voler concedere, non ci si può esimere dall'evidenziare che, secondo un recente intervento chiarificatore della
Suprema Corte a Sezioni unite, qui senz'altro condiviso, la mediazione obbligatoria opera solo con riguardo all'atto introduttivo del giudizio e non può estendersi alla domanda riconvenzionale (così, Cass. Sez. un. n. 3452/2024).
Siffatte domande non meritano tuttavia accoglimento, risultando in parte inammissibili in parte infondate.
Quanto alla domanda di risoluzione per inadempimento, la stessa, con assorbimento di ogni annessa richiesta, va dichiarata inammissibile. Occorre infatti rilevare l'esistenza del giudicato esterno, formatosi in ragione dell'intervenuto provvedimento di convalida dello sfratto per morosità azionato dal locatore, (cfr. provvedimento di convalida del 22.1.18, reso dall'intestato Tribunale nel giudizio n. 373/2018 r.g.a.c.; deposito parte opposta del
20.5.24) e senz'altro rilevabile d'ufficio, qualora, come nel caso che occupa, l'esistenza del provvedimento sia emersa dagli atti di causa (cfr., per tutte, Cass. civ. n. 17261/2013).
L'ordinanza di convalida dello sfratto per morosità, infatti, pur non precludendo al locatore di instaurare un separato giudizio per il pagamento dei canoni e al conduttore di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo di pagamento, ha efficacia di cosa giudicata sostanziale con preclusione di ogni questione in merito alla risoluzione del contratto e al possesso di fatto della cosa locata (cfr. ex plurimis, Cass. civ. nn. 4292/1976, 12994/2013).
In ragione dell'intervenuto giudicato formatosi sulla risoluzione del rapporto per inadempimento del conduttore, non può conseguentemente trovare accoglimento la domanda riconvenzionale di pagamento dell'indennità di avviamento, come noto dovuta allorquando la cessazione del rapporto non sia dipesa dall'inadempimento del conduttore
(art. 34 l. 392/78).
Da ultimo, va respinta la domanda di risarcimento, non avendo l'istante specificamente dedotto e quantificato, se non in maniera del tutto vaga e generica, i danni asseritamente
6 patiti. Si osserva infatti che “nei giudizi risarcitori la domanda deve descrivere in modo concreto i pregiudizi dei quali si chiede il ristoro, senza limitarsi a formule generiche, come la richiesta di risarcimento dei 'danni subiti e subendi', perché tali domande, quando non nulle ex art. 164 cod. proc. civ., non obbligano il giudice a provvedere sul risarcimento di danni che siano concretamente descritti solo in corso di causa” (ex plurimis, Cass. civ.
13328/2015).
Stante la reciproca soccombenza delle parti, spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del Giudice dr.ssa Valentina
Gigante, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara improcedibile la domanda principale e per l'effetto revoca il D.I. n.
1339/2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
2) dichiara inammissibili le domande riconvenzionali di risoluzione per inadempimento e di riduzione dei canoni;
3) rigetta le restanti domande riconvenzionali;
4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 27 maggio 2025
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Gigante
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice dr.ssa Valentina
Gigante, lette le note scritte, pronuncia, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.
127 ter e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6110/2018 r.g.a.c. e vertente
TRA
, (c.f.: ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Antonietta Venosa, con quest'ultima elettivamente domiciliato in
Marcianise (CE) alla Via Legnano, 30;
Opponente
E
, (c.f.: ), rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._2 procura in atti, dagli avv.ti Nicola Croce e Laura D'Anna, con questi ultimi elettivamente domiciliato in Marcianise (CE) alla via Piave,10;
Opposto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 4.07.18, ha proposto opposizione Parte_1 avverso il d.i. n. 1339/18, reso dall'intestato Tribunale in data 7.06.18, col quale era stato condannato al pagamento, in favore di , di euro 7.200,00 per canoni Controparte_1
insoluti, relativi alle mensilità di marzo e aprile 2016, ottobre, novembre e dicembre 2017
e gennaio 2018, dovuti in virtù del contratto di locazione relativo all'immobile sito in
Marcianise alla via Bachelet, I° Traversa, adibito a bar.
1 A sostegno dell'opposizione proposta, ha rappresentato: Parte_1
1) di aver versato con ritardo, a causa di momentanee difficoltà economiche, i canoni di locazione relativi ai mesi di marzo e aprile 2016;
2) che tali canoni sono stati corrisposti presso l'abitazione del locatore all'Avv. Maria
Laurenza, coniuge del primo, che non ha rilasciato alcuna ricevuta, anche in ragione del rapporto di fiducia oramai instauratosi;
3) di avere invece interrotto i pagamenti dei canoni dal mese di ottobre 2017 al mese di gennaio 2018, in quanto il locatore si era reso a sua volta inadempiente al proprio obbligo di eseguire alcune riparazioni straordinarie;
4) che, infatti, dall'inizio del 2017, nei locali si sono presentate muffe sulle pareti e sul soffitto dovute ad infiltrazioni di acqua;
5) che, in seguito al nubifragio verificatosi nel mese di settembre 2017, la situazione è peggiorata al punto che si è reso necessario utilizzare dei contenitori per raccogliere l'acqua che cadeva dal soffitto;
di essere stato poi costretto, all'inizio del mese di dicembre,
a lasciare il locale divenuto inagibile e inidoneo allo svolgimento dell'attività commerciale;
6) di aver più volte informato il locatore della situazione descritta;
7) di aver dovuto sostenere spese non preventivate per il trasloco dell'attività, per l'allestimento di altri locali e per l'acquisto di nuova attrezzatura, atteso che i beni siti nell'immobile oggetto di locazione erano stati seriamente danneggiati dall'umidità;
8) di voler quindi eccepire l'inadempimento del locatore e di voler ottenere una pronuncia di risoluzione del contratto, con efficacia dall'inizio dell'anno 2017;
9) che, nonostante la grave inadempienza del locatore, quest'ultimo gli aveva notificato un'istanza di sfratto per morosità; di non essere comparso all'udienza fissata per il 22.1.18, avendo già rilasciato i locali un mese prima e consegnato le chiavi solo in data 20.1.18, stante la difficoltà di reperire il locatore;
10) che il locatore va altresì condannato alla restituzione dei canoni indebitamente percepiti dal mese di gennaio 2017, pari ad euro 10.800,00, al risarcimento di tutti i danni subiti nel sostenere gli urgenti costi di trasloco oltreché dei danni arrecati ai beni aziendali, nonché al pagamento della indennità di avviamento.
Alla luce delle esposte ragioni, l'opponente ha concluso chiedendo: “In via principale dichiarare, la nullità e l'inefficacia, del decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo, che nulla è dovuto all'ingiungente convenuto, in subordine annullare o revocare il decreto ingiuntivo opposto, per i motivi di cui alla superiore parte
2 espositiva tanto in fatto e quanto in diritto;
in via riconvenzionale, accertare il grave inadempimento del sign. e dichiarare risolto il contratto di locazione Controparte_2
stipulato tra i e;
Conseguentemente condannare il Parte_1 Controparte_1
, a pagare in favore del , la somma di euro Controparte_1 Parte_1
10.800,00 corrispondente all'importo dei canoni indebitamente percepiti dal , CP_1
da gennaio ad settembre 2017, oltre al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti, patiti dall'opposto, di cui alla causale in narrativa, nonché al pagamento dell'indennità di avviamento commerciale, nella misura che sarà tenuta di giustizia, previa CTU
TECNICA, il tutto nei limiti di euro 20.000,00. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionale di causa oltre spese generali iva e cpa come per legge con attribuzione al procuratore anticipatario”.
Si è costituito , il quale, contestando i fatti addotti dall'opponente, ha Controparte_1
chiesto, previa concessione della provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c., rigettarsi l'opposizione giacché infondata in fatto e in diritto.
Con ordinanza del 4.1.19, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5.12.18, il Giudice che ha preceduto la scrivente nella trattazione del fascicolo ha accolto la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e ha disposto il mutamento del rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c., assegnando termini perentori per il deposito delle memorie integrative nonché termine per l'instaurazione della mediazione ex art. 5
d.lgs 28/2010.
Con memoria integrativa tempestivamente depositata, parte opponente ha sostanzialmente reiterato le richieste già rassegnate, asserendo inoltre di aver sostenuto spese per l'acquisto e l'installazione della tettoia, della recinzione esterna e delle porte blindate, per un importo di euro 3.000,00 mai rimborsato. Ha inoltre proposto, in via subordinata, domanda riconvenzionale di riduzione dei canoni per la ridotta utilizzabilità del bene locato.
Con memoria integrativa tempestivamente depositata, parte opposta ha insistito per il rigetto dell'opposizione giacché infondata.
All'udienza del 12.12.19, il Giudice, rilevato il mancato esperimento della procedura di mediazione con riguardo alla domanda monitoria, nonché l'assenza della parte personalmente in sede di mediazione attivata per la domanda riconvenzionale, ha ritenuto la causa matura per la decisione, rinviando all'udienza del 14.10.20 per la discussione.
A seguito di una serie di rinvii disposti per esigenze del ruolo, con provvedimento del
10.2.24, la scrivente, medio tempore subentrata sul ruolo, rilevato che dal tenore dell'atto di opposizione e del ricorso per decreto ingiuntivo emergeva che l'odierno opposto avesse
3 previamente attivato un procedimento di sfratto per morosità conclusosi, stante l'assenza dell'odierno opponente, con ordinanza di convalida, e ritenuto che l'ordinanza di convalida dello sfratto per morosità abbia efficacia di cosa giudicata sostanziale con preclusione di ogni questione in merito alla risoluzione del contratto, ha invitato invitare le parti, ai sensi dell'art. 101 c.p.c., ad interloquire in ordine all'efficacia del menzionato provvedimento di convalida.
Alla successiva udienza del 16.5.24, le parti si sono riportate alle rispettive note. In particolare, il difensore di parte opposta ha dato atto dell'intervenuto provvedimento di convalida -r.g. n. 373/2019, cron. 1299/2018-, del 22.1.18; la scrivente, preso atto di quanto dedotto, ha onerato le parti di provvedere al deposito telematico dell'anzidetto provvedimento.
Con successivo provvedimento del 7.10.24, la scrivente ha respinto le istanze istruttorie formulate, rinviando per la discussione all'udienza del 24.4.25, in trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, la domanda principale -sottesa alla pretesa monitoria- va dichiarata improcedibile, in quanto non risulta che parte opposta, sia pur invitata con provvedimento del 7.01.19, abbia attivato il procedimento di mediazione.
Al riguardo, si rammenta succintamente che l'art. 5 d.lgs 28/2010 impone a chi intende esercitare in giudizio un'azione -ex plurimis- in materia locatizia l'esperimento, pena l'improcedibilità della domanda, della mediazione.
Con particolare riguardo ai procedimenti aventi ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di promuovere la procedura di mediazione grava sulla parte opposta, sicché, ove quest'ultima non si attivi nei modi legge, alla pronuncia di improcedibilità della domanda introdotta con ricorso monitorio conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo (cfr.
Cass. civ. SS.UU. n.19596/2020; Cass. civ. Sez. III n.159/2021).
A nulla può rilevare la circostanza che il precedente giurisprudenziale pocanzi citato sia intervenuto successivamente all'instaurazione del giudizio. Secondo un'oramai consolidata giurisprudenza di legittimità, qui senz'altro condivisa, la stessa sussistenza di un intervento regolatore delle Sezioni Unite, derivante da un preesistente contrasto di orientamenti in ordine alle norme regolatrici del processo, induce ad escludere la sussistenza di un errore scusabile ai fini della rimessione in termini (Cass. civ. n.
14214/2013; n. 27806/2011). Ed infatti, “il mutamento di una precedente interpretazione
4 giurisprudenziale, non preceduto da un orientamento univoco, non dà luogo ad una fattispecie di overruling, postulando essa un rivolgimento ermeneutico avente carattere, se non proprio repentino, quanto meno inatteso, o comunque privo di preventivi segnali anticipatori del suo manifestarsi, quali possono essere quelli di un, sia pur larvato, dibattito dottrinale o di un qualche significativo intervento della giurisprudenza sul tema” (Cass. civ. n. 11659/2023; Cass. Sez. Un. n. 2907/2014). Ebbene, nel caso di specie, sussistevano senz'altro segnali anticipatori di un mutamento giurisprudenziale, stante il dissenso manifestato dalla giurisprudenza di merito e dalla dottrina in ordine alla conclusione raggiunta dalla Corte di cassazione nella precedente pronuncia n. 24629/2015 (secondo cui, invece, l'obbligo di attivare la mediazione ricadeva sull'opponente).
Né detto onere può ritenersi assolto dalla mediazione instaurata da parte opponente.
Secondo quanto è dato evincere dal contenuto del verbale di mediazione n. 09/130- CP_3
la domanda di mediazione presentata da verteva sulla risoluzione del Parte_1
contratto di locazione commerciale per inadempimento del locatore, sulla richiesta di indennità di avviamento commerciale e di risarcimento dei danni ai locali oggetto della locazione;
infatti, nel predetto verbale -nella parte relativa alla seduta del 21.5.19-, si legge:
“il mediatore, preso atto della volontà manifestata dalle parti di proseguire il tentativo di mediazione, ha ascoltato le parti presenti sui fatti oggetto della mediazione e non ha provveduto alla formulazione della proposta;
che si è svolta ampia discussione sull'oggetto della mediazione”. Appare dunque chiaro che, in quella sede, almeno secondo quanto risulta dal verbale, la discussione tra le odierne parti ha riguardato esclusivamente l'inadempimento del locatore -che giustificherebbe, a dire dell'opponente, la risoluzione del contratto, la corresponsione dell'indennità di avviamento e il risarcimento dei danni- e non già l'inadempimento del conduttore, posto a fondamento della pretesa monitoria.
Per quanto di ragione, il decreto ingiuntivo opposto va revocato, con assorbimento di ogni restante eccezione.
Venendo quindi alle domande riconvenzionali, si osserva innanzitutto che, secondo un orientamento della giurisprudenza di legittimità qui condiviso, la dichiarazione di improcedibilità della domanda principale non determina un assorbimento di quella riconvenzionale che, atteso il suo carattere autonomo, deve essere esaminata (arg., ex plurimis, Cass. civ. n. 1666/2004).
Ebbene, preliminarmente, va dichiarata inammissibile, giacché tardiva, la domanda di riduzione dei canoni formulata dall'opponente solo in occasione del deposito della propria memoria integrativa.
5 Per quanto concerne le restanti domande riconvenzionali formulate dall'opponente, le stesse vanno innanzitutto dichiarate procedibili, dovendosi sul punto disattendere quanto rilevato dal Giudice precedente assegnatario del fascicolo con ordinanza resa all'udienza del 12.12.19. Dal verbale di mediazione in atti, risulta difatti presente, in nome e per conto di , la sig.ra munita di apposita delega, nonché il Parte_1 Parte_2
difensore del primo, Avv. Venosa. Deve dunque ritenersi avverata la condizioni di procedibilità, atteso che, nella mediazione obbligatoria, le parti ben possono farsi sostituire da un rappresentante sostanziale dotato di apposita procura, anche coincidente con lo stesso difensore che le assiste (cfr. Cass. civ. n. 8473/2019). A tutto voler concedere, non ci si può esimere dall'evidenziare che, secondo un recente intervento chiarificatore della
Suprema Corte a Sezioni unite, qui senz'altro condiviso, la mediazione obbligatoria opera solo con riguardo all'atto introduttivo del giudizio e non può estendersi alla domanda riconvenzionale (così, Cass. Sez. un. n. 3452/2024).
Siffatte domande non meritano tuttavia accoglimento, risultando in parte inammissibili in parte infondate.
Quanto alla domanda di risoluzione per inadempimento, la stessa, con assorbimento di ogni annessa richiesta, va dichiarata inammissibile. Occorre infatti rilevare l'esistenza del giudicato esterno, formatosi in ragione dell'intervenuto provvedimento di convalida dello sfratto per morosità azionato dal locatore, (cfr. provvedimento di convalida del 22.1.18, reso dall'intestato Tribunale nel giudizio n. 373/2018 r.g.a.c.; deposito parte opposta del
20.5.24) e senz'altro rilevabile d'ufficio, qualora, come nel caso che occupa, l'esistenza del provvedimento sia emersa dagli atti di causa (cfr., per tutte, Cass. civ. n. 17261/2013).
L'ordinanza di convalida dello sfratto per morosità, infatti, pur non precludendo al locatore di instaurare un separato giudizio per il pagamento dei canoni e al conduttore di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo di pagamento, ha efficacia di cosa giudicata sostanziale con preclusione di ogni questione in merito alla risoluzione del contratto e al possesso di fatto della cosa locata (cfr. ex plurimis, Cass. civ. nn. 4292/1976, 12994/2013).
In ragione dell'intervenuto giudicato formatosi sulla risoluzione del rapporto per inadempimento del conduttore, non può conseguentemente trovare accoglimento la domanda riconvenzionale di pagamento dell'indennità di avviamento, come noto dovuta allorquando la cessazione del rapporto non sia dipesa dall'inadempimento del conduttore
(art. 34 l. 392/78).
Da ultimo, va respinta la domanda di risarcimento, non avendo l'istante specificamente dedotto e quantificato, se non in maniera del tutto vaga e generica, i danni asseritamente
6 patiti. Si osserva infatti che “nei giudizi risarcitori la domanda deve descrivere in modo concreto i pregiudizi dei quali si chiede il ristoro, senza limitarsi a formule generiche, come la richiesta di risarcimento dei 'danni subiti e subendi', perché tali domande, quando non nulle ex art. 164 cod. proc. civ., non obbligano il giudice a provvedere sul risarcimento di danni che siano concretamente descritti solo in corso di causa” (ex plurimis, Cass. civ.
13328/2015).
Stante la reciproca soccombenza delle parti, spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del Giudice dr.ssa Valentina
Gigante, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara improcedibile la domanda principale e per l'effetto revoca il D.I. n.
1339/2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
2) dichiara inammissibili le domande riconvenzionali di risoluzione per inadempimento e di riduzione dei canoni;
3) rigetta le restanti domande riconvenzionali;
4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 27 maggio 2025
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Gigante
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