Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 19/03/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
n. 377/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI VI
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 377/2025 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] Stradella Campagnavecchia n. 533 professione: socia e amministratrice della società CP_1 reddito: euro 18.140,00 netti nell'anno d'imposta 2023
e
2) Parte_2 nato ad [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente TT ES (RO) Stradella Campagnavecchia n. 533 professione: socio e amministratore della società CP_1 reddito: euro 39.394,00 netti nell'anno d'imposta 2023
entrambi con l'Avv. Caterina Cretì presso cui hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a EG (PD) il 21-6-2013 (anno 2013, Numero 3, Parte II, Serie C, Ufficio 1)
in regime patrimoniale di separazione dei beni
1
CONCLUSIONI Per i ricorrenti:
1) autorizzare i coniugi a vivere separati;
2) affidare la figlia , ad entrambi i genitori che provvederanno congiuntamente Per_1 al suo mantenimento ed alla sua istruzione. vivrà con la madre presso Per_1
l'abitazione familiare, ove avrà la residenza anagrafica;
3) starà con il padre dal martedì mattina alle 7 al giovedì mattina alle 7. In Per_1 ordine ai fine settimana starà con il padre a fine settimane alternate dal venerdì sera alle 19,00 al lunedì mattina alle 7. In ordine alle vacanze di Natale LA le trascorrerà nel seguente modo ad anni alterni:
- con un genitore dal 24 dicembre al 30 dicembre;
- con l'altro genitore dal 31 dicembre al 06 gennaio compreso. Il genitore che deve stare con dal 31 dicembre al 06 gennaio comunque Per_1 trascorrerà con la figlia il giorno di Santo Stefano. In ordine alle vacanze estive i genitori concorderanno il periodo da trascorrere con entro il 31 maggio di ogni anno. Per_1
4) il padre contribuirà al mantenimento della figlia corrispondendo alla moglie, l'importo di € 100,00 = mensili oltre a rivalutazione ISTAT annuale. La somma verrà versata entro il 30 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla GN il cui IBAN è Parte_1
[...]; 5) ciascun coniuge inoltre rimborserà all'altro (entro 15 giorni dal relativo esborso supportato da fatture e/o scontrini) il 50% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche ed extrascolastiche/ludiche sostenute in favore della figlia, di seguito riportate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento: d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa
2 - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze, campi estivi. 6) la GN percepirà il 100% dell'assegno unico ed universale per Parte_1
i figli a carico;
7) i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente ad ogni pretesa in punto contributo al mantenimento, dichiarando di non avere più nulla a pretendere l'una/o dell'altro/a tale titolo;
8) i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto personale e della carta d'identità valida per l'espatrio, non frapponendo ostacoli a che ciascuno di essi possa recarsi all'estero, impegnandosi a porre in essere quanto necessario al rilascio della carta d'identità, del passaporto e di documento equipollente valido per l'espatrio a favore della figlia . Per_1
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29-1-2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento della figlia non siano Per_1 in contrasto con l'interesse morale e materiale della stessa, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
Spese di lite compensate.
p.q.m.
3 definitivamente decidendo nel procedimento n. 377/2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
i quali hanno contratto matrimonio a EG (PD) il 21-6- Parte_2
2013, e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di EG (PD), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso a GO, il 19 marzo 2025
Il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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