Ordinanza collegiale 6 maggio 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 13/06/2025, n. 1299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1299 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 01299/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00443/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 443 del 2025, proposto da Avantgarden s.r.l., in persona del legale rappresentante CI EL, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Troja, Francesca Russo e Michele Cimino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana - Dipartimento Ambiente, in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;
nei confronti
Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Valentina Bellomo, dom.to presso gli uffici dell’Avvocatura Comunale, sita in Palermo, in Piazza Marina n.39 (Palazzo Rostagno);
per l'annullamento
della nota prot. n.6177 del 3.2.2025 con cui l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente - STA di Palermo ha notificato in data 3.2.2025 il D.D.G. 78 del 24.1.2025 avente ad oggetto la decadenza della CDM n.1/2008;
nonché ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Palermo e di Regione Sicilia - Assessorato del Territorio e dell'Ambiente e di Regione Sicilia - Assessorato del Territorio e dell'Ambiente - Dipartimento Ambiente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025 il dott. Francesco Mulieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la società ricorrente espone che:
- in data 7.2.2008 sottoscriveva con l’Assessorato regionale Territorio e Ambiente la concessione demaniale marittima n. 1/2008, avente ad oggetto un’area demaniale marittima ubicata in località Addaura del Comune di Palermo, della superficie di mq 280, allo scopo di realizzare una struttura per fitness all’aria aperta e per lo svolgimento di attività nautiche e relativi corsi di formazione, per la durata di anni sei a decorrere dal 1 gennaio 2008, poi successivamente prorogata fino al 31.12.2023;
- in data 14.04.2023, a seguito di sottoscrizione di contratto di affitto di ramo d’azienda con la società Quattro C. s.r.l., inoltrava un’istanza ex art. 45 bis C.N. per l’affidamento a terzi della gestione dei servizi di somministrazione di alimenti e bevande connessi alla suddetta CDM, che veniva riscontrata positivamente dall’ARTA - STA di Palermo;
- in data 18.04.2024, inoltrava nuova istanza ex art. 45 bis C.N. per la suddetta CDM, che veniva però respinta dall’ARTA - STA di Palermo con atto prot. n. 39557 del 5.06.2024;
- in data 8.8.2024, a seguito di un controllo operato dal Comune di Palermo (che segnalava talune inadempienze del concessionario), l’ARTA notificava comunicazione di avvio del procedimento di decadenza a cui l’odierna ricorrente dava riscontro con la produzione di proprie controdeduzioni;
- in data 3.02.2025 è stato comunicato il D.D.G. 78 del 24.1.2025 avente con il quale è stata disposta la decadenza della CDM n.1/2008.
Di detto atto la ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva, articolando i seguenti motivi che possono essere così sintetizzati:
1) l’Assessorato intimato avrebbe pretermesso le garanzie procedimentali della ricorrente, omettendo di riscontrare le memorie ex art. 10 della L.241/1990 e di notificarle il preavviso di rigetto ex art. 10 bis della L. 241/1990;
2) nel caso di specie tutte le irregolarità riscontrate sarebbero venute meno e, in merito alla sostituzione nella gestione dei servizi di somministrazione di alimenti e bevande ad opera di un soggetto non autorizzato, la situazione prospettata non sarebbe affatto chiara, soprattutto alla luce della precedente autorizzazione (sia pure per il periodo di prevista vigenza della concessione sino al 31 dicembre 2023) e del tenore letterale del successivo diniego, che avrebbe comunque ingenerato un affidamento meritevole di tutela.
2. - Si è costituito l’Assessorato regionale Territorio e Ambiente, depositando documenti nonché una memoria con la quale ha chiesto che il ricorso sia rigettato in quanto infondato.
Si è altresì costituito, con memoria di forma, il Comune di Palermo.
3. - Alla camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025, il difensore di parte ricorrente, presente come specificato nel verbale, ha insistito per l’accoglimento dell’istanza cautelare; la causa è stata posta in decisione, previo avviso ex art. 73 co. 3 c.p.a., da parte del Presidente del Collegio in ordine a possibili profili di improcedibilità del ricorso tenuto conto che la concessione è già scaduta, e alla possibilità di immediata definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
4. - Dopo il passaggio in decisione della causa, in data 11 aprile 2025, la ricorrente ha depositato un atto con il quale ha chiesto la cessazione della materia del contendere “ essendo pervenuta da parte dell’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Sicilia, con nota prot. n. 22989 del 10.4.2025, la revoca in autotutela del D.D.G. 78 del 24.1.2025 ”;
5. - Alla luce della predetta richiesta, con ordinanza n. 968/2025 sono stati rilevati, ai sensi dell’art. art. 73 co. 3 c.p.a., possibili profili di improcedibilità del ricorso tenuto conto che la concessione dichiarata decaduta dall’amministrazione è stata successivamente prorogata fino al 31 dicembre 2023 e che, oltre tale data, le concessioni cessano di produrre effetti, dovendosi disapplicare le ulteriori proroghe previste dalla legge per contrasto con le norme dell’Unione Europea.
6. - La ricorrente ha depositato una memoria, evidenziando che la revoca disposta con la n. prot. 22989 del 10.4.2025 sul precedente atto oggetto d’impugnazione, ha soddisfatto l’interesse di parte ricorrente, volto all’eradicazione del provvedimento impugnato, essendosi l'amministrazione rideterminata, e avendo disposto il ritiro dell'atto impugnato attraverso una successiva attività integralmente satisfattiva dell'interesse azionato nel presente giudizio, volto alla rimozione degli effetti lesivi derivanti dal provvedimento sub iudice, e concludendo per l’accoglimento della “ domanda di cessata materia del contendere ex art. 34 comma 5 del c.p.a. …Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio ”.
Anche l’Assessorato resistente ha depositato una memoria con la quale ha dedotto che la vicenda dedotta in giudizio si inquadra nella disciplina delineata dalla Legge n. 118/2022, che, all’art. 3, ha previsto la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime in essere fino al 31 dicembre 2024, ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2025 con D.L. n. 198/2022, convertito con Legge n. 14/2023; si tratterebbe, secondo la difesa erariale, di una proroga tecnica (che differisce dalle proroghe automatiche e generalizzate, in quanto consiste in un differimento del termine di efficacia della concessione, funzionale allo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica) non suscettibile di disapplicazione, poiché non si pone in contrasto con il diritto comunitario.
7. - Ritiene preliminarmente il Collegio che il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. e adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione delle istanze cautelari, sussistendone tutti i presupposti; possibilità, questa, espressamente indicata in udienza dal Presidente del Collegio.
8. - Rileva il Collegio che la concessione dichiarata decaduta dall’amministrazione è stata successivamente prorogata fino al 31 dicembre 2023. Ne consegue che, essendo detta concessione scaduta, la ricorrente non ricaverebbe alcuna utilità dalla rimozione del provvedimento di decadenza impugnato.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse con la precisazione che, oltre la data del 31 dicembre 2023, la concessione in parola ha cessato comunque di produrre effetti, dovendosi disapplicare per contrasto con le norme dell’ordinamento dell’Unione Europea le ulteriori proroghe previste dall’articolo 12, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 (fino al 31 dicembre 2024) e dall’articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1.1, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 2024, n. 166 (fino al 30 settembre 2027).
Tale conclusione è in linea con la copiosa giurisprudenza in materia secondo la quale “come statuito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia (anche con la recente sentenza del 20 aprile 2023, resa nella causa C-348-22), gli obblighi contenuti nella direttiva 2006/123 (c.d. Direttiva Bolkenstein) devono ritenersi enunciati in modo incondizionato e sufficientemente preciso sicché gli stessi sono immediatamente produttivi di effetti diretti. Come a più riprese statuito dalla Corte di Giustizia, risulta dallo stesso tenore letterale dell’art. 12, paragrafo 1, della direttiva 2006/123 che, qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali, gli Stati membri devono applicare una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e trasparenza e preveda, in particolare, un’adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento. Ne consegue che l’obbligo di disapplicare le disposizioni nazionali non conformi al diritto comunitario (nella specie, tutte le disposizioni nazionali che hanno introdotto e continuano ad introdurre, con una sistematica violazione del diritto dell’Unione, le proroghe delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative) incombe non solo sui giudici, ma anche sulle autorità amministrative ivi comprese quelle comunali (cfr. Corte di Giustizia 20 aprile 2023, resa nella causa C-348-22; Cons. Stato, sez. VII, 20 maggio 2024, n. 4481; id., 20 maggio 2024, nn. 4479 e 4480; Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2018, n. 9)” (Cons. Stato, Sez. VII, 04/04/2025 n. 2907; in termini T.A.R. Liguria, Sez. I, 19 febbraio 2025, n. 183; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 24 febbraio 2025, n. 268; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 16/04/2025 n. 124).
Anche nel caso in esame, non può dubitarsi dell’applicabilità alla fattispecie in esame della direttiva n. 2006/123/CE (c.d. Bolkestein) – peraltro self executing (cfr. C.d.S., Sez. V, 19 novembre 2024, n. 9266; Sez. VII, 9 maggio 2024, n. 4163) – recepita dall’ordinamento interno, con il d.lgs. n. 53/2010 di talché la concessione in questione, sia nel momento dell’adozione del provvedimento impugnato (D.D.G. 78 del 24.1.2025 avente con il quale è stata disposta la decadenza della CDM n.1/2008) che in quello di revoca (disposta con la n. prot. 22989 del 10.4.2025) sul precedente atto oggetto d’impugnazione, era definitivamente scaduta e tale lo è, ovviamente, anche ora.
Né possono giovare le considerazioni difensive svolte dalla difesa dell’Amministrazione regionale in ordine all’asserito carattere tecnico della proroga del provvedimento di concessione per cui è causa – finalizzata alla “ predisposizione, svolgimento e conclusione delle procedure competitive per l’assegnazione del bene demaniale ” e, pertanto, alla sua insuscettibilità di disapplicazione, “ poiché non si pone in contrasto con il diritto unionale ”.
Ed invero, l’unico atto cui poter eventualmente ricondurre un effetto di “proroga tecnica” in materia risulta essere il D.A. Territorio e Ambiente n. 1784 del 30.12.2023, che ha disposto in via generale la proroga delle CDM sino al 31.12.2024 onde consentire lo svolgimento di siffatte procedura (ancora da bandire), ma che non è stato seguito né dalla indizione di dette procedure né da alcun ulteriore atto di proroga; deve quindi escludersi che sussista alcuna delle condizioni alla ricorrenza delle quali la pronuncia del Consiglio di Stato (n. 4479/2024) invocata dall’Avvocatura dello Stato aveva subordinato la configurabilità della c.d. “proroga tecnica”, e ciò indipendentemente dalla correttezza o meno della conseguenza tratta in termini di insuscettibilità di disapplicazione.
Così ricostruiti i termini essenziali della fattispecie in esame, non sussistono dunque i presupposti nè per procedere allo scrutinio della (asserita) illegittimità del provvedimento di decadenza impugnato - attesa peraltro la mancanza di qualsivoglia prospettazione di tipo risarcitorio ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., considerato che la ricorrente non ha dichiarato, neppure alla camera di consiglio dell’8.04.2025 o negli scritti difensivi successivi, di avere un tale interesse – né per accogliere la “ domanda di cessata materia del contendere ex art. 34 comma 5 del c.p.a. ” da ultimo formulata da parte ricorrente attesa la mancanza del presupposto processuale dell’interesse, presupposto di una qualsiasi pronuncia di merito (per la natura non meramente processuale della pronuncia di cessazione della materia del contendere cfr. Consiglio di Stato , sez. V , 15/04/2025 , n. 3231, secondo il quale “ La pronuncia che statuisce la cessazione della materia del contendere nel giudizio amministrativo è caratterizzata dal contenuto di accertamento nel merito della pretesa avanzata e dalla piena soddisfazione eventualmente arrecata ad opera delle successive determinazioni assunte dalla pubblica amministrazione; tale decisione non ha pertanto valenza meramente processuale, ma contiene l'accertamento relativo al rapporto amministrativo controverso e alla pretesa sostanziale vantata dall'interessato. ”.
9. - Il ricorso deve dunque essere dichiarato, con le precisazioni che precedono, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
10. - Nondimeno sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti costituite le spese di lite, considerato, da un lato, il comportamento tenuto dalla ricorrente in violazione degli obblighi sulla stessa gravanti (dei quali è dato puntuale riscontro nei verbali di accertamento), solo ex post dalla stessa sanata con la remissione in pristino dell’area e conseguente eliminazione degli abusi; dall’altro, che vanno disattese anche le tesi dell’amministrazione regionale in ordine alla portata della proroga delle concessioni demaniali marittime.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nelle camere di consiglio dei giorni 8 aprile 2025, 29 aprile 2025 e 27 maggio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Maria Cappellano, Consigliere
Francesco Mulieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Mulieri | Salvatore Veneziano |
IL SEGRETARIO