Improcedibile
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 15/04/2025, n. 3231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3231 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03231/2025REG.PROV.COLL.
N. 06234/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6234 del 2023, proposto da
-OMISSIS- s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Gabriele Rapali, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Barbara Aquilani in Roma, viale delle Milizie, 38;
contro
Comune di Latina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Paolo Cavalcanti, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, Sez. I, n. 1045 del 2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Latina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2024 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti gli avvocati Barbara Aquilani, su delega dell'avv. Gabriele Rapali, e Anna Caterina Egeo in sostituzione dell'avv. Cavalcanti Francesco Paolo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.-La -OMISSIS- s.p.a. ha interposto appello nei confronti della sentenza 24 dicembre 2022, n. 1045 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, Sez. I, che ha respinto il suo ricorso avverso il provvedimento in data 11 novembre 2016 con cui il dirigente del Servizio politiche di gestione e assetto del territorio del Comune di Latina ha dichiarato improcedibile l’istanza presentata in data 28 aprile 2025, a mente della l.r. Lazio n. 33 del 1999, ai fini dell’autorizzazione all’apertura di una grande struttura di vendita in località -OMISSIS-).
Il provvedimento di improcedibilità è conseguente al sequestro preventivo, in data 22 luglio 2016, del sito destinato ad accogliere la struttura, con conseguente interdizione delle attività, disposto dal Gip del Tribunale di Latina nei confronti del legale rappresentante della -OMISSIS- s.p.a.
Con il ricorso in primo grado la -OMISSIS- s.p.a. ha impugnato il provvedimento di improcedibilità, deducendone l’illegittimità per violazione di legge (art. 10- bis della legge n. 241 del 1990, nonché artt. 28 e 29 della l.r. Lazio n. 33 del 1999), incompetenza del dirigente comunale, nonché per eccesso di potere sotto plurimi profili sintomatici.
La sentenza ha respinto il ricorso nella considerazione che « il sequestro penale ha costituito fatto sopravvenuto tutt’altro che ininfluente, sottraendo l’area e la struttura sovrastante alla disponibilità della ricorrente, alla quale era quindi preclusa la possibilità di effettuazione dei lavori di messa in sicurezza della viabilità, come concordati con l’Amministrazione e costituenti condizione espressamente prevista dalla conferenza di servizi al fine del rilascio dell’autorizzazione […] ».
2. – Con il ricorso in appello la -OMISSIS- s.p.a. ha criticato la sentenza di primo grado, nell’assunto della insussistenza dei presupposti per la declaratoria di improcedibilità del rilascio dell’autorizzazione all’apertura di una grande struttura di vendita, anche in ragione della sopravvenuta revoca del sequestro penale.
3. - Si è costituito in resistenza il Comune di Latina, chiedendo la reiezione del ricorso in appello.
4.- Con memoria in data 28 novembre 2024 l’appellante ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, in considerazione dell’intervenuta adozione della nota dirigenziale in data 11 ottobre 2024, con la quale il Comune di Latina, tenuto conto della revoca del sequestro penale disposto con sentenza del Tribunale di Latina in data 15 settembre 2021, nonché della sentenza del Tribunale amministrativo regionale, sezione staccata di Latina, n. 264 del 2023 che ha affermato la legittimità edilizia dell’intero complesso immobiliare, ha indetto la conferenza di servizi decisoria semplificata, in modalità asincrona, per la conferma dei pareri già espressi all’apertura della grande struttura di vendita. L’indizione di tale conferenza, per l’appellante, supera infatti il provvedimento di improcedibilità gravato in primo grado, comportando la riattivazione del procedimento finalizzato al rilascio dell’autorizzazione amministrativa
5. - All’udienza pubblica del 12 novembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. – Alla luce della dichiarazione dell’appellante -OMISSIS- s.p.a. non occorre procedere alla disamina del merito del ricorso. Il Collegio ritiene peraltro di adottare, piuttosto che la declaratoria di cessazione della materia del contendere, una declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse. La pronuncia che statuisce sulla cessazione della materia del contendere nel giudizio amministrativo è infatti caratterizzata dal contenuto di accertamento nel merito della pretesa avanzata e dalla piena soddisfazione arrecata ad opera della successiva determinazione assunta dall’amministrazione (Cons. Stato, V, 17 settembre 2024, n. 7606; III, 22 ottobre 2024, n. 8439). Allo stato, in assenza anche di specifiche allegazioni da parte dell’amministrazione, non è possibile per il Collegio evincere con certezza se la riattivazione del procedimento dichiarato improcedibile sia in grado di soddisfare l’interesse pretensivo dell’appellante (con riguardo alla conferma dei pareri prodromici all’autorizzazione), che peraltro certamente non può più trarre un’utilità concreta dall’ipotetico accoglimento del ricorso.
Sussistono, in ragione della peculiarità dell’esito della controversia, le ragioni previste dalla legge per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Diego Sabatino, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Stefano Fantini, Consigliere, Estensore
Giorgio Manca, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Fantini | Diego Sabatino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.