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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 31/05/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I BENEVENTO II SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1276 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, riservata in decisione con ordinanza dell'8.11.2024 resa ex art. 127 ter cpc e vertente
TRA in persona del suo legale rappresentante p.t., Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. SAUCHELLA GIUSEPPE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in virtù di mandato in calce alla copia notificata del decreto ingiuntivo;
opponente
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa dagli Avv. LAGHEZZA GIUSEPPE e CASSATELLA
ANTONIO, che la rappresentano e difendono, in virtù di mandato in calce al ricorso monitorio;
opposta
FATTO
Con il decreto ingiuntivo n. 243/2021 (emesso provvisoriamente esecutivo)
ingiungeva alla il pagamento Controparte_1 Parte_1 della somma complessiva di € 106.753,40, a saldo delle somme dovute (quantificate in complessivi € 525.288,76) in virtù del contratto sottoscritto tra le parti, delle fatture elettroniche e dei DDT allegati al ricorso monitorio, nonché del sollecito di pagamento
(pure allegato).
1 Con atto di citazione regolarmente notificato, la i Parte_1
opponeva al citato decreto ingiuntivo precisando che il contratto sottoscritto con l'odierna controparte era relativo al confezionamento di n. 40.000 maglie polo a manica corta per gli operatori della Polizia di Stato, del cui appalto l'opponente era risultata aggiudicataria giusta contratto n. prot. 29781 del 22.04.2020 per un importo complessivo pari ad € 1.385.920,00 e che non solo la aveva di Parte_1
volta in volta specificamente contestato diverse forniture sia per il ritardo nelle consegne che per i difetti riscontrati sui capi consegnati, ma anche il Ministero dell'Interno aveva risolto il contratto con l'opponente a seguito dell'esito negativo del collaudo (come da nota Prot. 0056852 del 13.10.2020, allegato sub 12); l'opponente – quindi – spiegava domanda riconvenzionale al fine di vedersi risarcire i danni subiti che quantificava in complessivi € 1.437.726,40 (di cui € 1.385.920,00 pari al corrispettivo del contratto n. 29781 del 22.04.2020 risolto dalla stazione appaltante, €
47.606,40 per il costo del personale per riparazioni effettuate direttamente dalla società opponente e controllo sui capi ed € 4.200,00 per le penali contrattuali per il ritardo pari ad € 200,00 per 21 giorni).
Alla luce delle numerose comunicazioni di contestazioni (con allegati rilievi fotografici) e della citata nota Prot. 0056852 del 13.10.2020, con decreto del 30.3.2021 il precedente G.I. sospendeva inaudita altera parte l'esecutività del decreto ingiuntivo n. 243/2021.
Il 28.4.2021 si costituiva in giudizio la Controparte_1
contestando fermamente l'avversa opposizione ed – in particolare –
[...]
documentando di aver reso riparati tutti i capi contestati, ricevendo poi i pagamenti del
17.7.2020, del 29.7.2020, del 10.8.2020, del 14.9.2020 e del 16.10.2020 (cfr. allegati sub 2), evidenziando che la nota del Ministero del 13.10.2020 non conteneva alcuna risoluzione contrattuale, ma chiedeva semplicemente la risoluzione dei problemi entro
50 gg e che dopo la citata data l'opponente non contestava alcunchè a parte opposta, ma – anzi – provvedeva a bonificare ulteriori € 50.000,00 in data 16.10.2020, ragion per cui chiedeva la riconcessione della provvisoria esecutività.
Con ordinanza del 28.6.2021 il precedente G.I. confermava la sospensione, evidenziando che i pagamenti erano proseguiti fino a ridosso della nota del Ministero, quindi assegnava i termini istruttori.
2 All'udienza successiva, la sottoscritta (nelle more subentrata nel ruolo) in accoglimento dell'istanza di parte opposta – condivisa da parte opponente – sospendeva ex art. 295 c.p.c. il presente giudizio in attesa della definizione dell'ATP
(intrapresa nelle more dall'odierna opponente nei confronti del Ministero per la medesima fornitura), nonché dell'eventuale giudizio di merito successivo.
Riassunto regolarmente il giudizio, con ordinanza del 28.12.2023 la causa veniva ritenuta direttamente matura per la decisione.
Precisate le conclusioni nelle rispettive note d'udienza, con ordinanza dell'8.11.24 – resa ex art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva riservata in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
DIRITTO
Preliminarmente, considerato che anche in sede di comparsa conclusionale parte opponente ribadiva la propria eccezione di intempestività/ inammissibilità/ improcedibilità dell'atto di riassunzione, occorre richiamare in questa sede le argomentazioni già rese con le ordinanze del 28.12.2023 e dell'8.11.2024: l'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. accolta all'udienza del 31.3.2022 era stata formulata dalla parte opposta, con adesione dell'opponente, che – però – precisava che la sospensione doveva comprendere anche l'eventuale giudizio di merito che avrebbe seguito l'ATP n. 19693/2021. Parte opposta riassumeva il presente il 6.10.2022 allegando la schermata del PCT del fascicolo romano dal quale si evinceva l'avvenuto deposito della CTU già dal 19.8.2022, nonché decreto del Tribunale di Roma del
7.9.2022 che dichiarava già definita l'ATP (cfr. documentazione depositata da parte opposta il 6.10.2022 ed il 25.1.2023); a seguito di opposizione della
[...]
e non avendo l'opposta altra possibilità di accesso al predetto Parte_1
fascicolo, la sottoscritta ammetteva l'istanza ex art. 210 c.p.c. di parte opposta disponendo l'acquisizione dell'ATP, dalla quale si evinceva che la consulenza definitiva era stata depositata solo in data 3.4.2023, mentre alla data del 19.8.2022 quella depositata era solo la consulenza provvisoria, nonostante quanto erroneamente indicato anche dal Tribunale romano. Con ordinanza del 28.12.2023, però, si chiarivano le ragioni per le quali il presente giudizio doveva considerarsi correttamente riassunto evidenziando che a quella data – a distanza di oltre 8 mesi dal deposito della
CTU – ancora non risultava intrapreso il giudizio di merito;
con la citata ordinanza,
3 poi, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 18.7.2024 (rinviata d'ufficio al 10.9.2024).
L'odierna parte opponente decideva di instaurare il giudizio di merito solo in data
5.9.2024 (cfr. documentazione depositata il 9.9.2024 – giorno precedente la citata udienza fissata per la precisazione delle conclusioni), a distanza di 1 anno e 5 mesi dal deposito dell'ATP, ragion per cui – come già rilevato con l'ordinanza dell'8.11.2024:
“come giustamente evidenziato dall'opposta - assecondare la tesi dell'opponente, che decideva di intraprendere il citato giudizio di merito solo dopo ulteriori 8 mesi dall'ordinanza del 28.12.2023 e solo a ridosso dell'udienza già fissata per la precisazione delle conclusioni, vorrebbe dire negare a parte opposta il diritto costituzionalmente tutelato dall'art. 24”.
In quella sede, inoltre, la sottoscritta aveva anche già chiarito di non poter condividere la tesi di parte opponente secondo la quale non sarebbe revocabile ex art. 177 c.p.c. l'ordinanza che dispone la sospensione, trattandosi di provvedimento impugnabile solo a mezzo regolamento necessario di competenza: “per giurisprudenza di legittimità che si condivide, infatti, l'art. 42 cod. proc. civ. estende l'impugnazione con il regolamento di competenza ai provvedimenti, aventi natura intrinsecamente ed estrinsecamente ordinatoria, che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. per la ritenuta esistenza di una causa pregiudiziale, al fine di sottoporre a controllo un provvedimento, di regola non impugnabile con gli stessi mezzi stabiliti per le sentenze, comunque compressivo del diritto alla giurisdizione
(cfr. Cass. n. 19154 del 6.9.20061); nel caso in esame, però, con l'ordinanza del
28.12.2023 non si procedeva alla revoca della precedente ordinanza di sospensione,
4 ma – in assenza di un termine ed alla luce del già lungo lasso di tempo intercorso dal deposito dell'ATP - si riteneva correttamente riassunto il giudizio proprio per tutelare il citato diritto alla giurisdizione”.
Ciò premesso, occorre dichiarare l'inammissibilità della documentazione allegata da parte opponente solo e direttamente con le memorie di replica ex art. 190 c.p.c., non potendosi accogliere l'istanza di rimessione in termini.
Anche se, infatti, come compiutamente documentato dall'opponente ella aveva la disponibilità della citata documentazione solo in data 13.1.2025 (ragion per cui non avrebbe potuto depositarla prima), come è noto ex art. 153, II co. c.p.c., la rimessione in termini è possibile solo allorquando il ritardo non sia imputabile alla parte;
nel caso in esame, invece, il citato ritardo è imputabile all'opponente, giacchè la documentazione che si chiede di acquisire è la comparsa di costituzione e risposta che il Ministero dell'Interno depositava nel giudizio di merito che l'opponente scientemente decideva di intraprendere solo a distanza di un anno e 5 mesi dal deposito della ATP, di talchè il ritardo è direttamente imputabile alla parte che chiede la remissione in termini.
Nel merito, l'opposizione è infondata e, per l'effetto, va rigettata.
Come giustamente evidenziato da parte opposta sin dalla sua costituzione in giudizio, infatti, tutte le contestazioni dedotte e documentate dall'opponente risalgono al luglio
2020; parte opposta deduceva di aver prontamente dato fattivo riscontro a dette contestazioni e la prova della veridicità di detta tesi si rinviene negli atti già depositati da ambo le parti, ragion per cui appariva superflua la prova testimoniale.
Dalla tabella relativa a tempi e quantità delle consegne depositata il 18.10.2021 dalla medesima parte opponente (cfr. allegato 17), infatti, risulta che 4602 pezzi sono stati riparati e consegnati tra il 13 luglio 2020 ed il 2.8.2020, tant'è vero che – come già evidenziato – la medesima opponente spiegava domanda riconvenzionale per vedersi riconoscere anche la penale per il ritardo nella consegna, deducendo (e documentando) che la stessa si sarebbe conclusa il 2.8.2020.
Orbene, come correttamente evidenziato da parte opposta, non risultano contestazioni successive a detta data, ma anzi risultano diversi pagamenti successivi;
sin dalla propria costituzione in giudizio, infatti, parte opposta depositava il proprio estratto conto dal quale risulta un primo pagamento di € 150.000,00 in data 17.7.2020, un
5 secondo il 29.7.2020 di € 50.000, un terzo il 10.8.2020 di € 43.535,56, un quarto il
14.9.2020 di € 30.000,00 ed un quinto il 16.10.2020 di € 50.000,00.
Considerato che – per come dedotto e documentato dalla medesima opponente – le consegne venivano perfezionate il 2.8.2020, non è condivisibile la tesi della
[...]
secondo la quale ella continuava a pagare gli acconti solo perché in Parte_1
mancanza Manifatture minacciava di bloccare le consegne: le consegne erano già CP_1
completate e la liberamente e scientemente continuava a pagare Parte_1
e non contestava più alcunchè – dopo le riparazioni ricevute – proprio perché si riteneva soddisfatta.
Nonostante la nota del Ministero Prot. 0056852 del 13.10.2020 (allegata sub 12 all'atto di opposizione) con la quale l'odierna opponente riceveva contestazioni in ordine al prodotto fornito alla stazione appaltante, inoltre, nessuna contestazione veniva rivolta dalla stessa all'odierna opposta, a riprova del fatto che non riteneva di doverle imputare alcunchè, tant'è vero che – come evidenziato sin dal ricorso monitorio – nessuna risposta ricevevano le due diffide di pagamento inoltrate dalla nel novembre 2020. Non ci si può esimere dall'evidenziare, del resto, Controparte_2
che nella propria perizia allegata al ricorso per ATP depositato dalla
[...]
presso il Tribunale di Roma, era la medesima odierna opponente a Parte_1
rivendicare la regolarità della propria fornitura.
Nella citata perizia, infatti, era dato innanzitutto leggere che la maggior parte delle contestazioni riguardavano la scelta del tessuto che, ai sensi dell'art. 3 del contratto sottoscritto tra le parti (ed allegato già al ricorso monitorio) era stato consegnato dalla
(ragion per cui trattasi di contestazioni non imputabili Parte_1
all'odierna parte opposta):
“La fornitura di polo maniche corte è stata giudicata non conforme ai parametri tecnici previsti dal capitolato tecnico di riferimento per difformità rispetto ai requisiti di cui al capo 3.1
Al sottoscritto viene richiesto di esporre un parere tecnico in merito a:
- composizione: 100% microfibra di polipropilene: viene contestato un titolo medio della fibra di dtex 1,5;
- resistenza alla trazione in ordito: viene contestato un valore pari a 325 N;
- differenza di colore: viene contesto un valore di deltaE pari a 2,46 unità;
6 - fattore di protezione UV: viene contestato il valore di UPV di 13,2;
- fattore di riflessione solare: viene contestato il valore di pe 0,05;
- difformità emerse durante il controllo organolettico e le prove di vestibilità;
- difformità maglia polo maschile taglia L rispetto al campione ufficiale;
- difformità maglia femminile taglia M rispetto al campione ufficiale (pag. 1 di
Parte perizia allegata da al proprio ricorso per ATP – pag. 121 di allegato depositato da opposta il 30.3.22).
In merito alle difformità rispetto al campione ufficiale (uniche difformità astrattamente imputabili all'odierna parte opposta) il citato perito di parte opponente così argomentava:
“Il campione ufficiale della maglia polo non può essere messo a confronto con la polo prodotta dalla . Risulta infatti evidente, perché agli Parte_2
atti, che, nonostante le numerose richieste ufficiali formulate al Ministero, alla ditta
Parte non è mai stato consegnato il campione ufficiale di riferimento, pertanto, l'unico strumento valido di raffronto a cui fare riferimento è la specifica tecnica del manufatto nella quale i punti contestati non sono menzionati. Per meglio precisare quanto sopra affermato, riporto di seguito le misure indicate nella scheda tecnica confrontate con le
Parte misure delle maglie prodotte da Come si può notare da un'osservazione delle immagini delle polo, mettendo a confronto i capi realizzati da con Parte_1
le indicazioni della scheda tecnica, non emerge nessuna differenza di misurazione. Si desume, pertanto, che la ha rispettato tutti i particolari e le misure di Parte_2 confezione stabilite” (pagg 8 e 9 di citata perizia).
Aggiungasi che, come pure evidenziato da parte opposta, con la citata nota ministeriale non veniva risolto il contratto d'appalto, ma veniva assegnato all'odierna parte opponente il termine di 50 giorni per la fornitura di materiale in sostituzione di quella rifiutata, eppure nulla risulta in atti rispetto al comportamento tenuto in seguito dalla eccezion fatta per il citato deposito del ricorso per ATP. Parte_1
In definitiva, quindi, avendo parte opposta fornito la prova di aver compiutamente adempiuto alle obbligazioni poste a suo carico dal contratto azionato e non essendo stata contestata nel quantum la sua domanda, può dirsi compiutamente provato il suo diritto di vedersi corrispondere le somme indicate nel decreto ingiuntivo opposto a
7 saldo della fornitura eseguita, previa compensazione – però – con le somme dovute in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata.
Come già evidenziato, infatti, oltre ad opporsi al d.i. n. Parte_1
243/2021, spiegava anche domanda riconvenzionale al fine di vedersi risarcire i danni subiti che quantificava in complessivi € 1.437.726,40, di cui € 1.385.920,00 pari al corrispettivo del contratto n. 29781 del 22.04.2020 risolto dalla stazione appaltante, €
47.606,40 per il costo del personale per riparazioni effettuate direttamente dalla società opponente e controllo sui capi ed € 4.200,00 per le penali contrattuali per il ritardo pari ad € 200,00 per 21 giorni.
Alla luce delle argomentazioni rese per rigettare l'opposizione, in primo luogo non può imputarsi all'odierna parte opposta l'eventuale risoluzione del contratto n. 29781 del 22.04.2020, come giustamente evidenziato dall'opposta – infatti – al momento non risulta documentata alcuna risoluzione contrattuale, ma solo l'esito negativo del collaudo.
Alla luce della già citata tabella 17, depositata dalla medesima parte opponente (dalla quale si evinceva l'avvenuta consegna da parte della dei capi Controparte_1
riparati), inoltre, risultava documentalmente smentita la tesi della Parte_1
di aver dovuto provvedere in proprio alle riparazioni ed – in ogni caso – non ci si può esimere dall'evidenziare che non risultava documentato alcun emolumento straordinario per i propri dipendenti.
Merita, però, accoglimento la domanda riconvenzionale relativa alla penale per il ritardo nella consegna.
Nel contratto sottoscritto tra le parti (ed allegato già in sede monitoria), infatti, all'art. 6 era stata prevista la consegna tassativa della fornitura entro il 15.7.2020, mentre l'art. 8 prevedeva una penale di € 200 al giorno per il ritardo.
Nulla specificamente contestava sul punto parte opposta e – del resto – per sua stessa ammissione (e come ampiamente documentato dall'opponente) nel luglio 2020 ci furono diverse contestazioni sulle forniture, alle quali seguivano le riparazioni, che – però – venivano consegnate tra fine luglio ed il 2 agosto (cfr., in particolare, la già citata tabella 17), di talchè deve essere riconosciuta a parte opponente la penale, ma per soli 18 giorni (intercorrenti tra il 16.7.2020 ed il 2.8.2020) pari a complessivi €
8 3.600,00, che – quindi – andranno decurtati dalla somma complessivamente spettante all'odierna parte opposta.
Considerato il limitato accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, si ritengono sussistenti i presupposti per compensare le spese di lite ex art. 92 c.p.c. solo per un sesto, dovendo porre gli altri quinti/sesti a carico di parte opponente soccombente.
P.Q.M.
il Tribunale di Benevento, ogni altra domanda o eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione, ma - in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata - REVOCA il decreto ingiuntivo n. 243/2021 e CONDANNA
Parte al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
di € 103.153,40, oltre interessi come richiesti;
[...]
2) Compensa per un sesto le spese di lite e condanna Parte_1
al rimborso in favore di di della restante Controparte_1 CP_1 parte delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 11.752,5 (pari a 5/6 di €
14.103,00, di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, €
5.670,00 per la trattazione ed € 4.253,00 per la fase decisoria), oltre a IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge.
Benevento, 30/05/2025
Il Giudice
(dott. ssa Ida Moretti)
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'art. 42 cod. proc. civ., là dove estende l'impugnazione con il regolamento di competenza ai provvedimenti, aventi natura intrinsecamente ed estrinsecamente ordinatoria, che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. per la ritenuta esistenza di una causa pregiudiziale, è norma di stretta interpretazione, rispondendo all'esigenza di sottoporre a controllo un provvedimento, di regola non impugnabile con gli stessi mezzi stabiliti per le sentenze, comunque compressivo del diritto alla giurisdizione;
ne consegue che la portata di tale disposizione non può essere estesa fino a ritenere detto rimedio esperibile avverso il diverso provvedimento ordinatorio di revoca dell'ordinanza di sospensione del processo, che, al contrario, nega la necessità della sospensione, per insussistenza della causa pregiudiziale, e non può perciò essere sottoposto alla predetta impugnazione con regolamento di competenza. Inoltre una diversa lettura della norma comporterebbe la possibilità di aggirare ed eludere il termine perentorio di trenta giorni previsto dall'art. 47, comma secondo, cod. proc. civ. per la proposizione dell'istanza di regolamento avverso
l'ordinanza di sospensione. In tal caso pertanto la violazione di una norma processuale da parte del giudice va fatta valere con l'impugnazione nelle forme ordinarie, ove persista l'interesse in relazione agli sviluppi della vicenda giudiziaria