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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 02/04/2025, n. 842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 842 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16494/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Zucconi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 16494/2023 promossa da:
nato il [...], a [...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. DE PAOLA BETTY ed C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA MARSALA 31 BOLOGNA ATTORE/I
contro
, nato il [...], a [...], P_
, rappresentato e difeso dall'avv. ed elettivamente CodiceFiscale_2 domiciliato in CONVENUTO/I
, nato il [...], a [...], Controparte_2
, rappresentato e difeso dall'avv. CAVAZZANA LORENZINA CodiceFiscale_3 ed elettivamente domiciliato in VIA GARIBALDI N. 32 MINERBIO CONVENUTO/I
, nato il [...], a [...], Controparte_3
, rappresentato e difeso dall'avv. LE PERA ANNA ed CodiceFiscale_4 elettivamente domiciliato in VIA DELLE FONTI N. 4 BOLOGNA CONVENUTO/I
, nato il [...], a [...], Controparte_4
, rappresentato e difeso dall'avv. ZUFFI MARIANGELA ed CodiceFiscale_5 elettivamente domiciliato in VIA CANALETTO N. 1/B 40061 MINERBIO CONVENUTO/I
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti hanno concluso come da verbale. All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno 2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma17, della legge 69/09, con omissione dello «svolgimento del processo»
(salvo richiamarlo dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi).
Va ulteriormente ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati.
Si osserva inoltre che per consolidata giurisprudenza della S.C. il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att.
c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata (si veda Cass. civile , sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145 per cui la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art. 115 e
116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito).
Ciò detto pertanto, le questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
pagina 2 di 6 L'attrice, beneficianda di amministrazione di sostegno, ha proposto domanda di alimenti nei confronti del coniuge e, in via subordinata, dei tre figli P_
, e , chiedendo la corresponsione di Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3 un assegno alimentare mensile quantificato in € 500,00 complessivi.
In via preliminare, va rilevato che, come stabilito da Tribunale di Sassari sentenza n.
8/2023, l'elencazione dei soggetti obbligati contenuta nell'art. 433 c.c. è tassativa e progressiva, nel senso che il primo soggetto in grado di adempiere esclude gli altri, secondo un ordine che riflette l'intensità decrescente del vincolo di parentela o affinità.
Nel merito, ai sensi dell'art. 438 c.c., il diritto agli alimenti presuppone che il richiedente versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. Come chiarito dalla Cassazione con ordinanza n. 10033/2023,
l'onere probatorio richiede la dimostrazione dell'impossibilità di provvedere al proprio sostentamento per incapacità fisica o per circostanze comunque non imputabili.
Presupposto per il riconoscimento del diritto agli alimenti è pertanto lo stato di bisogno del beneficiario che si realizza quando questi non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento (art. 438 c.c.).
Gli alimenti devono essere determinati in proporzione dello stato di bisogno del richiedente e delle condizioni economiche dell'onerato, dovendo essere la loro misura circoscritta a quanto necessario per la vita dell'alimentando "avuto però riguardo alla sua posizione sociale" (art. 438 c.c.).
Nel caso di specie, lo stato di bisogno dell'attrice risulta documentato e parimenti non contestato dalle parti costituite.
Così come è circostanza pacifica l'impossibilità, per l'attrice, di procurarsi altrimenti quanto le serve per il proprio mantenimento.
Il principio è parimenti condiviso anche dalla dottrina che individua il fondamento dell'obbligo alimentare nella solidarietà familiare, intesa come risposta ad esigenze di aiuto e di soccorso tra i vari componenti la famiglia.
Ulteriormente merita precisare che nel concetto di "alimenti" non rientrano solo il vitto e l'alloggio, bensì tutto ciò che è necessario per la sopravvivenza e, quindi, anche un'assistenza continua;
con la precisazione che gli obbligati ex art. 433 c.c.
pagina 3 di 6 possono ricoverare il malato presso una casa di cura, la cui retta mensile è superiore all'importo della pensione minima e dell'assegno di accompagnamento, integrando personalmente l'assistenza fornita dalla casa di cura, tanto che l'art. 443
c.c. stabilisce che gli alimenti possono essere prestati o versando un assegno alimentare oppure in natura accogliendo e mantenendo nella propria casa colui che vi ha diritto.
Nel caso di specie nessuno dei congiunti ha dichiarato di volere mantenere nella propria dimora la madre invalida.
Posto quanto sopra, essendo stata accertata la sola disponibilità in capo all'alimentanda della unica pensione, che nella specie non può ritenersi sufficiente a soddisfare le di lei necessità di vita con riferimento alla misura certa corrispondente alla retta mensile della casa di riposo.
Come detto la misura degli alimenti deve essere proporzionale al bisogno di chi ne beneficia, e tale da non superare quanto necessario per la vita dell'alimentanda, avuto riguardo alla sua posizione sociale.
Per determinare, quindi, l'entità dell'assegno periodico da porre a carico degli obbligati devono essere valutati i redditi e le disponibilità dei medesimi.
Emerge dalla lettura delle produzioni quanto di seguito:
coniuge della sig.ra ha prodotto un'attestazione P_ Parte_1
ISEE rilasciata il 25/09/2024 - in atti - con un indicatore della situazione economica pari ad € 63.788,80=;
figlia della sig.ra ha prodotto un'attestazione ISEE Controparte_3 Parte_1 rilasciata il 26/09/2024 - in atti - con un indicatore della situazione economica pari ad € 32.438,32=;
figlio della sig.ra ha prodotto un'attestazione Controparte_2 Parte_1
ISEE rilasciata il 26/09/2024 - in atti - con un indicatore della situazione economica pari ad € 55.145,20=;
figlia della sig.ra ha prodotto un'attestazione Controparte_4 Parte_1
ISEE rilasciata il 20/02/2024 - in atti - con un indicatore della situazione economica pari ad € 2.882,80=.
L'indicatore ISEE si presenta come dato oggettivo e ragionevole sul quale fondare la decisione.
pagina 4 di 6 Posto quanto sopra, considerato che è emerso che il coniuge sig. , P_ persona anch'essa anziana, è stato recentemente ricoverato per problemi di salute tanto che non pare opportuno addossare sul medesimo la parte preponderante, in ragione della sua impossibilità a procurarsi mezzi ulteriori di sostentamento.
Appare dunque equo determinare, alla luce delle condizioni economiche come sopra descritte e considerato il fatto che nessuno dei figli ha dimostrato di trovarsi in condizioni tali da non poter reperire mezzi di sostentamento o incapacità lavorative specifiche, le seguenti obbligazioni alimentari:
€ 150,00 a carico di , coniuge P_
€ 180,00 a carico di , figlio Controparte_2
€ 100,00 a carico di , figlia Controparte_3
€ 70,00 a carico di , figlia Controparte_4
Il tutto con decorrenza dalla messa in mora, ovvero dal 12 giugno 2023 con possibilità di dedurre quanto già corrisposto a tale titolo.
Posto quanto sopra non vi è ulteriore necessità di ulteriore istruttoria avendo il giudice a disposizione ogni elemento utile al fine di decidere.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto a carico delle parti convenute in solido tra loro ed in parti uguali.
Dette spese, tenuto conto della entità della causa e delle questioni trattate, possono essere liquidate nella misura media prevista dai parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto della controversia di valore indeterminabile complessità bassa, come meglio specificato in dispositivo.
Il pagamento di dette spese va effettuato in favore dell'Erario essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) In accoglimento della domanda di parte attrice accerta il diritto di percezione di assegno alimentare ex art. 438 c.c., nella misura di € 500,00 mensili, in favore della attrice sig.ra ; Parte_1
2) condanna alla corresponsione, in favore della ricorrente P_ [...] degli alimenti, che vengono liquidati nella somma Parte_1
pagina 5 di 6 complessiva mensile di € 150,00; stabilisce la decorrenza dell'assegno dalla data di costituzione in mora (12.06.2023), possibilità di dedurre quanto già corrisposto a tale titolo;
3) condanna alla corresponsione, in favore della ricorrente Controparte_2
che vengono liquidati nella somma Parte_2 complessiva mensile di € 180,00; stabilisce la decorrenza dell'assegno dalla data di costituzione in mora (12.06.2023), possibilità di dedurre quanto già corrisposto a tale titolo;
4) condanna alla corresponsione, in favore della ricorrente Controparte_3 [...]
che vengono liquidati nella somma Parte_2 complessiva mensile di € 100,00; stabilisce la decorrenza dell'assegno dalla data di costituzione in mora (12.06.2023), possibilità di dedurre quanto già corrisposto a tale titolo;
5) condanna alla corresponsione, in favore della ricorrente Controparte_4
che vengono liquidati nella somma Parte_2 complessiva mensile di € 70,00; stabilisce la decorrenza dell'assegno dalla data di costituzione in mora (12.06.2023), possibilità di dedurre quanto già corrisposto a tale titolo.
6) Condanna tutti i convenuti in solido tra loro ed in parti uguali, al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi € 7.616,00 dispone che il pagamento di dette spese sia effettuato in favore dell'Erario.
Così deciso in Bologna, il giorno 29 Marzo 2025
Il Giudice
Dottoressa Alessia Zucconi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Zucconi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 16494/2023 promossa da:
nato il [...], a [...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. DE PAOLA BETTY ed C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA MARSALA 31 BOLOGNA ATTORE/I
contro
, nato il [...], a [...], P_
, rappresentato e difeso dall'avv. ed elettivamente CodiceFiscale_2 domiciliato in CONVENUTO/I
, nato il [...], a [...], Controparte_2
, rappresentato e difeso dall'avv. CAVAZZANA LORENZINA CodiceFiscale_3 ed elettivamente domiciliato in VIA GARIBALDI N. 32 MINERBIO CONVENUTO/I
, nato il [...], a [...], Controparte_3
, rappresentato e difeso dall'avv. LE PERA ANNA ed CodiceFiscale_4 elettivamente domiciliato in VIA DELLE FONTI N. 4 BOLOGNA CONVENUTO/I
, nato il [...], a [...], Controparte_4
, rappresentato e difeso dall'avv. ZUFFI MARIANGELA ed CodiceFiscale_5 elettivamente domiciliato in VIA CANALETTO N. 1/B 40061 MINERBIO CONVENUTO/I
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti hanno concluso come da verbale. All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno 2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma17, della legge 69/09, con omissione dello «svolgimento del processo»
(salvo richiamarlo dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi).
Va ulteriormente ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati.
Si osserva inoltre che per consolidata giurisprudenza della S.C. il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att.
c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata (si veda Cass. civile , sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145 per cui la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art. 115 e
116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito).
Ciò detto pertanto, le questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
pagina 2 di 6 L'attrice, beneficianda di amministrazione di sostegno, ha proposto domanda di alimenti nei confronti del coniuge e, in via subordinata, dei tre figli P_
, e , chiedendo la corresponsione di Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3 un assegno alimentare mensile quantificato in € 500,00 complessivi.
In via preliminare, va rilevato che, come stabilito da Tribunale di Sassari sentenza n.
8/2023, l'elencazione dei soggetti obbligati contenuta nell'art. 433 c.c. è tassativa e progressiva, nel senso che il primo soggetto in grado di adempiere esclude gli altri, secondo un ordine che riflette l'intensità decrescente del vincolo di parentela o affinità.
Nel merito, ai sensi dell'art. 438 c.c., il diritto agli alimenti presuppone che il richiedente versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. Come chiarito dalla Cassazione con ordinanza n. 10033/2023,
l'onere probatorio richiede la dimostrazione dell'impossibilità di provvedere al proprio sostentamento per incapacità fisica o per circostanze comunque non imputabili.
Presupposto per il riconoscimento del diritto agli alimenti è pertanto lo stato di bisogno del beneficiario che si realizza quando questi non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento (art. 438 c.c.).
Gli alimenti devono essere determinati in proporzione dello stato di bisogno del richiedente e delle condizioni economiche dell'onerato, dovendo essere la loro misura circoscritta a quanto necessario per la vita dell'alimentando "avuto però riguardo alla sua posizione sociale" (art. 438 c.c.).
Nel caso di specie, lo stato di bisogno dell'attrice risulta documentato e parimenti non contestato dalle parti costituite.
Così come è circostanza pacifica l'impossibilità, per l'attrice, di procurarsi altrimenti quanto le serve per il proprio mantenimento.
Il principio è parimenti condiviso anche dalla dottrina che individua il fondamento dell'obbligo alimentare nella solidarietà familiare, intesa come risposta ad esigenze di aiuto e di soccorso tra i vari componenti la famiglia.
Ulteriormente merita precisare che nel concetto di "alimenti" non rientrano solo il vitto e l'alloggio, bensì tutto ciò che è necessario per la sopravvivenza e, quindi, anche un'assistenza continua;
con la precisazione che gli obbligati ex art. 433 c.c.
pagina 3 di 6 possono ricoverare il malato presso una casa di cura, la cui retta mensile è superiore all'importo della pensione minima e dell'assegno di accompagnamento, integrando personalmente l'assistenza fornita dalla casa di cura, tanto che l'art. 443
c.c. stabilisce che gli alimenti possono essere prestati o versando un assegno alimentare oppure in natura accogliendo e mantenendo nella propria casa colui che vi ha diritto.
Nel caso di specie nessuno dei congiunti ha dichiarato di volere mantenere nella propria dimora la madre invalida.
Posto quanto sopra, essendo stata accertata la sola disponibilità in capo all'alimentanda della unica pensione, che nella specie non può ritenersi sufficiente a soddisfare le di lei necessità di vita con riferimento alla misura certa corrispondente alla retta mensile della casa di riposo.
Come detto la misura degli alimenti deve essere proporzionale al bisogno di chi ne beneficia, e tale da non superare quanto necessario per la vita dell'alimentanda, avuto riguardo alla sua posizione sociale.
Per determinare, quindi, l'entità dell'assegno periodico da porre a carico degli obbligati devono essere valutati i redditi e le disponibilità dei medesimi.
Emerge dalla lettura delle produzioni quanto di seguito:
coniuge della sig.ra ha prodotto un'attestazione P_ Parte_1
ISEE rilasciata il 25/09/2024 - in atti - con un indicatore della situazione economica pari ad € 63.788,80=;
figlia della sig.ra ha prodotto un'attestazione ISEE Controparte_3 Parte_1 rilasciata il 26/09/2024 - in atti - con un indicatore della situazione economica pari ad € 32.438,32=;
figlio della sig.ra ha prodotto un'attestazione Controparte_2 Parte_1
ISEE rilasciata il 26/09/2024 - in atti - con un indicatore della situazione economica pari ad € 55.145,20=;
figlia della sig.ra ha prodotto un'attestazione Controparte_4 Parte_1
ISEE rilasciata il 20/02/2024 - in atti - con un indicatore della situazione economica pari ad € 2.882,80=.
L'indicatore ISEE si presenta come dato oggettivo e ragionevole sul quale fondare la decisione.
pagina 4 di 6 Posto quanto sopra, considerato che è emerso che il coniuge sig. , P_ persona anch'essa anziana, è stato recentemente ricoverato per problemi di salute tanto che non pare opportuno addossare sul medesimo la parte preponderante, in ragione della sua impossibilità a procurarsi mezzi ulteriori di sostentamento.
Appare dunque equo determinare, alla luce delle condizioni economiche come sopra descritte e considerato il fatto che nessuno dei figli ha dimostrato di trovarsi in condizioni tali da non poter reperire mezzi di sostentamento o incapacità lavorative specifiche, le seguenti obbligazioni alimentari:
€ 150,00 a carico di , coniuge P_
€ 180,00 a carico di , figlio Controparte_2
€ 100,00 a carico di , figlia Controparte_3
€ 70,00 a carico di , figlia Controparte_4
Il tutto con decorrenza dalla messa in mora, ovvero dal 12 giugno 2023 con possibilità di dedurre quanto già corrisposto a tale titolo.
Posto quanto sopra non vi è ulteriore necessità di ulteriore istruttoria avendo il giudice a disposizione ogni elemento utile al fine di decidere.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto a carico delle parti convenute in solido tra loro ed in parti uguali.
Dette spese, tenuto conto della entità della causa e delle questioni trattate, possono essere liquidate nella misura media prevista dai parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto della controversia di valore indeterminabile complessità bassa, come meglio specificato in dispositivo.
Il pagamento di dette spese va effettuato in favore dell'Erario essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) In accoglimento della domanda di parte attrice accerta il diritto di percezione di assegno alimentare ex art. 438 c.c., nella misura di € 500,00 mensili, in favore della attrice sig.ra ; Parte_1
2) condanna alla corresponsione, in favore della ricorrente P_ [...] degli alimenti, che vengono liquidati nella somma Parte_1
pagina 5 di 6 complessiva mensile di € 150,00; stabilisce la decorrenza dell'assegno dalla data di costituzione in mora (12.06.2023), possibilità di dedurre quanto già corrisposto a tale titolo;
3) condanna alla corresponsione, in favore della ricorrente Controparte_2
che vengono liquidati nella somma Parte_2 complessiva mensile di € 180,00; stabilisce la decorrenza dell'assegno dalla data di costituzione in mora (12.06.2023), possibilità di dedurre quanto già corrisposto a tale titolo;
4) condanna alla corresponsione, in favore della ricorrente Controparte_3 [...]
che vengono liquidati nella somma Parte_2 complessiva mensile di € 100,00; stabilisce la decorrenza dell'assegno dalla data di costituzione in mora (12.06.2023), possibilità di dedurre quanto già corrisposto a tale titolo;
5) condanna alla corresponsione, in favore della ricorrente Controparte_4
che vengono liquidati nella somma Parte_2 complessiva mensile di € 70,00; stabilisce la decorrenza dell'assegno dalla data di costituzione in mora (12.06.2023), possibilità di dedurre quanto già corrisposto a tale titolo.
6) Condanna tutti i convenuti in solido tra loro ed in parti uguali, al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi € 7.616,00 dispone che il pagamento di dette spese sia effettuato in favore dell'Erario.
Così deciso in Bologna, il giorno 29 Marzo 2025
Il Giudice
Dottoressa Alessia Zucconi
pagina 6 di 6