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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 16/06/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio con i magistrati: dr. Elvira Bellantoni Presidente dr. Chiara Sangiuolo Giudice dr. Alessia Annunziata Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. CAMMARANO ANTONIO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. IMPERATI ANDRERAFFAEL
RESISTENTE
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI: All'udienza del 27/5/2025, le parti hanno chiesto pronunciarsi la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni già statuite in sede di separazione personale dei coniugi. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 10/1/2025, , nato ad Parte_1
Agropoli il 02.10.1995 (C.F. ), proponeva C.F._1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato in data 07.09.2022 in Torchiara , trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Torchiara Anno
2022, nr.1 Parte I Serie Uff. I. , con (nata a Controparte_1
Scandiano (RE) il 19/04/1999 , C.F. ), C.F._2 esponendo: che il rapporto coniugale tra le parti era stato particolarmente breve, giacché, a seguito del viaggio di nozze, dal quale esse rientravano in data 27/ 9/2022, già in data 28/9/2022 la convivenza era interrotta e non veniva mai ric ostituita;
che, in data
8/6/2023, le parti comparivano dinanzi al G.D. dal Presidente per la celebrazione della prima udienza nel procedimento di separazione giudiziale, il quale si concludeva con sentenza n. 950/2024 del
25/7/2024; che dall'udienza presidenziale la convivenza tra i coniugi non veniva mai ripresa e perdurava ininterrotta;
che, pert anto, erano maturati i presupposti perché il Tribunale pronunciasse sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, nulla richiedendosi in ordine alle statuizioni accessorie .
Instaurato il contraddittorio si è costituit a, con comparsa depositata in data 18/2/2025, , la quale ha aderito alla Controparte_1 domanda articolata dal ricorrente.
Alla prima udienza del 27/5/2025, le parti sono comparse di persona e hanno confermato la volontà di voler divorziare, nulla richiedendo in ordine alle statuizioni accessorie;
all'esito, pertanto, il G.D., sulle conclusioni rassegnate dalle parti , che rinunciavano ai termini, chiedendo che la causa fosse trattenuta in decisione, riservava di relazionare al Collegio per la decisione.
Ebbene, ritiene il Collegio che la domanda sia fondata e meriti accoglimento, essendo maturati i presupposti perché sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le pa rti.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale di Vallo della Lucania nel procedimento di separazione giudiziale la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta
Alla luce degli esiti del giudizio e dell'adesione totale della resistente alla domanda articolata dal ricorrente, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Pt_1
(C.F. ) e con (C.F.
[...] C.F._1 Controparte_1
), trascritto nel Registro degli Atti di C.F._2
Matrimonio del Comune di Torchiara Anno 2022, nr.1 Parte I Serie
Uff. I.
- Ordina che la presente sentenza, ai sensi degli artt. 10 l. n.
898/1970 e 69 d.P.R. 3.11.2000, n. 396, una volta passata in giudicato, sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torchiara per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'ordinamento dello stato civile.
- Compensa integralmente le spese di lite.
- Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio del 4/6/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Alessia Annunziata Elvira Bellantoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio con i magistrati: dr. Elvira Bellantoni Presidente dr. Chiara Sangiuolo Giudice dr. Alessia Annunziata Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. CAMMARANO ANTONIO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. IMPERATI ANDRERAFFAEL
RESISTENTE
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI: All'udienza del 27/5/2025, le parti hanno chiesto pronunciarsi la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni già statuite in sede di separazione personale dei coniugi. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 10/1/2025, , nato ad Parte_1
Agropoli il 02.10.1995 (C.F. ), proponeva C.F._1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato in data 07.09.2022 in Torchiara , trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Torchiara Anno
2022, nr.1 Parte I Serie Uff. I. , con (nata a Controparte_1
Scandiano (RE) il 19/04/1999 , C.F. ), C.F._2 esponendo: che il rapporto coniugale tra le parti era stato particolarmente breve, giacché, a seguito del viaggio di nozze, dal quale esse rientravano in data 27/ 9/2022, già in data 28/9/2022 la convivenza era interrotta e non veniva mai ric ostituita;
che, in data
8/6/2023, le parti comparivano dinanzi al G.D. dal Presidente per la celebrazione della prima udienza nel procedimento di separazione giudiziale, il quale si concludeva con sentenza n. 950/2024 del
25/7/2024; che dall'udienza presidenziale la convivenza tra i coniugi non veniva mai ripresa e perdurava ininterrotta;
che, pert anto, erano maturati i presupposti perché il Tribunale pronunciasse sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, nulla richiedendosi in ordine alle statuizioni accessorie .
Instaurato il contraddittorio si è costituit a, con comparsa depositata in data 18/2/2025, , la quale ha aderito alla Controparte_1 domanda articolata dal ricorrente.
Alla prima udienza del 27/5/2025, le parti sono comparse di persona e hanno confermato la volontà di voler divorziare, nulla richiedendo in ordine alle statuizioni accessorie;
all'esito, pertanto, il G.D., sulle conclusioni rassegnate dalle parti , che rinunciavano ai termini, chiedendo che la causa fosse trattenuta in decisione, riservava di relazionare al Collegio per la decisione.
Ebbene, ritiene il Collegio che la domanda sia fondata e meriti accoglimento, essendo maturati i presupposti perché sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le pa rti.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale di Vallo della Lucania nel procedimento di separazione giudiziale la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta
Alla luce degli esiti del giudizio e dell'adesione totale della resistente alla domanda articolata dal ricorrente, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Pt_1
(C.F. ) e con (C.F.
[...] C.F._1 Controparte_1
), trascritto nel Registro degli Atti di C.F._2
Matrimonio del Comune di Torchiara Anno 2022, nr.1 Parte I Serie
Uff. I.
- Ordina che la presente sentenza, ai sensi degli artt. 10 l. n.
898/1970 e 69 d.P.R. 3.11.2000, n. 396, una volta passata in giudicato, sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torchiara per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'ordinamento dello stato civile.
- Compensa integralmente le spese di lite.
- Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio del 4/6/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Alessia Annunziata Elvira Bellantoni