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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 11/04/2025, n. 1006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1006 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
- Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel. est.
- Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
- Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Riunito in Camera di Consiglio in data 11.4.2025 sentita la relazione del giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto a R.G. 6868/2023 pendente tra
Parte_1
( c.f. ) C.F._1
Difensore: avv. Marco Mori
Domicilio eletto: Rapallo C.so Mameli 98/4A presso lo studio del difensore
E
Controparte_1
( c.f. ) C.F._2
Difensore: avv. Andrea Gotelli
Domicilio eletto: Chiavari C.so Genova 11/1 presso lo studio del difensore
E
1 AVV. VANESSA RIGAMONTI
Curatore speciale del minore Persona_1
avente ad oggetto ricorso ex art. 473 bis. 29 cpc
CONCLUSIONI: tutte le parti: come all'udienza del 3.4.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo ( da ora anche il ricorrente o il padre ) allegava in Parte_1 estrema sintesi e per quanto di rilevanza le seguenti circostanze:
- Di avere intrattenuto relazione di convivenza con Controparte_1
- Che dall'unione in data 21.7.2016 era nato il figlio Per_1
- Che con provvedimento 31.1.2019 il Tribunale di Genova aveva affidato il figlio alla madre e disposto che gli incontri col padre potessero avvenire, previo accordo con la madre, alla sola presenza della stessa o di un educatore.
- Che tale provvedimento sarebbe derivato dal fatto che il ricorrente, all'epoca disoccupato, non aveva potuto permettersi la nomina di un difensore
- Che in oggi sarebbero invece maturi i tempi la normalizzazione delle frequentazioni padre – figlio.
Su tali premesse chiedeva a modifica del precedente provvedimento:
- L'affidamento condiviso
- Di potere tenere con sé il figlio due fine settimana al mese con pernotto, per le festività ed in occasione delle vacanze estive.
Con vittoria delle spese in caso di contestazione
( da ora anche la resistente o la madre ) si costituiva mediante comparsa Controparte_1 con la quale in estrema sintesi e per quanto di rilevanza allegava:
- che sarebbe stato il padre a non attivarsi con i servizi sociali per vedere il figlio con regolarità
- Che egli, anzi, avrebbe fatto mancare il consenso per esami medici necessari per la cura del minore
- Che il padre non ha comunque mai corrisposto l'importo di euro 200, 00 mensili stabilità dal giudice quale contributo al mantenimento ordinario del figlio
Su tali premesse chiedeva:
- L'affidamento c.d. rinforzato del figlio
2 - L'aumento ad euro 400, 00 mensili del contributo di mantenimento ordinario
- La regolamentazione delle frequentazione padre – figlio nella misura meglio ritenuta dal Tribunale
Con vittoria delle spese.
All'udienza del 20.11.2023 il ricorrente precisava ulteriormente di svolgere attività di lavoro dipendente percependo uno stipendio di euro 1500, 00 mensile;
di convivere con la propria compagna, da cui nel 2022 è nato un secondo figlio, in locazione corrispondendo un canone mensile di euro 650, 00 e di non avere altre entrate;
La dichiarava di vivere all'interno di appartamento di proprietà della madre, di CP_1 percepire una retribuzione pari ad euro 800, 00 mensili e, per intero, l'assegno unico, di importo pari ad euro 50, 00 mensili
Con ordinanza 4.1.2024 il giudice delegato, provvedendo in via temporanea e urgente, attribuiva alla madre anche la facoltà di assumente in totale autonomia le decisioni relative al settore medico sanitario, confermava il contributo di mantenimento già disposto nel 2019, elevandolo per l'aumento Istat ad euro 231, 60 mensili, e delegava i servizi sociali a relazionare in merito ai genitori.
All'esito le parti precisavano le conclusioni sostanzialmente confermando le originarie.
Con ordinanza 11.3.2025 il giudice delegato, anziché rimettere la causa in decisione, rilevava d'ufficio la sussistenza dei presupposti per l'affidamento del minore ai servizi sociali, concedendo i termini di cui alle memorie ex art. 101 cpc, nominava curatore speciale e ordinava alle parti il deposito dell'ultima dichiarazione dei redditi e del contratto di locazione.
L'avv. Vanessa Rigamonti, curatore speciale del minore, si costituiva chiedendo l'affidamento del minore ai servizi sociali, la disposizione di incontri protetti padre figlio, l'adeguamento della misura dell'assegno di mantenimento da porsi a carico del padre.
Le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 3.4.2025 a conclusione della quale la causa veniva rimessa in decisione.
Ciò premesso
O S S E R V A
Il padre ha chiesto al Tribunale di disporre, a modifica di quanto disposto con decreto 31.1.2029, l'affidamento condiviso del figlio di cui invece la madre, costituendosi, ha chiesto il c.d. affidamento rafforzato.
Ai sensi dell'art, 337 ter comma secondo c.c. il giudice deve valutare come opzione prioritaria l'affidamento condiviso potendo optare per formule diverse solo quando
3 l'affidamento ad uno o ad entrambi i genitori si pongano, in concreto, in contrasto con gli interessi del minore.
Ora nel caso di specie entrambi genitori, sia individualmente valutati, sia valutati come coppia genitoriale, non paiono idonei al pieno esercizio della responsabilità genitoriale.
Con riferimento al padre, peraltro inadempiente agli obblighi di mantenimento del figlio, i servizi sociali con la relazione 6.2.2025 segnalano la discontinuità nella partecipazione agli incontri protetti col minore e nei contatti telefonici evidenziando come tale forma di disinteresse per gli incontri col figlio, già si fosse manifestata più volte in passato.
Anche la madre, però, seppure più presente nella vita del figlio, presenta evidenti carenze, tanto più gravi anche perché relative alle condizioni igieniche del minore.
Le criticità individuali, poi, sono amplificate dalla estrema conflittualità della coppia genitoriale e dalla conseguente assenza di comunicazione.
Tale situazione si sta riverberando in termini assai preoccupanti nelle condotte e nella psiche del minore. A tal fine si riporta quanto riferito dai servizi con la relazione 6.2.2025:
“ In data 14.1.2025 si è svolto un incontro di rete, richiesto dagli operatori del servizio di Npi, particolarmente preoccupati per il minore: riferiscono che negli ultimi mesi è peggiorato molto Per_1 nell'attenzione e nei comportamenti, talvolta si reca alle sedute riabilitative non vestito adeguatamente e non sempre pulito. Inoltre rilevano una particolare stanchezza del bambino, che avrebbe detto di essere andato a letto tardi, perché la mamma lavora in pizzeria ( le sere in cui era impegnata avrebbe lasciato il bambino alla bisnonna per poi riprenderlo a fine turno per portarlo a dormire a casa ), il bambino avrebbe poi aggiunto “ ma questo non dovevo dirtelo “. Anche la scuola ha riferito la sua preoccupazione per ( che ricordiamo essere titolare di L. 104 con diagnosi ADHD, disturbo Per_1 della condotta di tipo oppositivo-provocatorio, grave ritardo nell'apprendimento ): gli obiettivi riguardo alla lettura non sono ancora raggiunti seppur si sia visto un minimo miglioramento, mentre risultava all'inizio dell'anno migliorato il comportamento. Anche le insegnanti hanno rilevato dei problemi riguardo igiene e abbigliamento ad esempio cattivo odore, vestiti sporchi, unghie sporche . L'educatrice scolastica, che supporta le insegnanti nella gestione del bambino, riferisce un notevole peggioramento sia nell'attenzione che nel rendimento scolastico, in confronto all'inizio dell'anno. è agitato e Per_1 provocatorio, spesso arriva a scuola con una ventina di macchinine con cui gioca, invece che prestare attenzione “.
A fronte della condizione di disabilità del minore, che richiederebbe particolare attenzione e cura, il padre risulta sostanzialmente assente mentre la madre palesemente inadeguata: il tutto aggravato dalla conflittualità tra i genitori che, invece di ritrovarsi uniti nella gestione delle difficoltà del figlio, continuano a litigare tra loro.
In siffatta situazione, così come proposto dagli stessi servizi, si rende necessario procedere all'affidamento del minore ai servizi stessi, con conseguente limitazione della capacità genitoriale. I servizi dovranno inoltre proseguire nell'attività di sostegno alla genitorialità. Qualora la situazione dovesse richiederlo i servizi potranno poi rivolgersi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni per eventuale istanza di decadenza o alla Procura della Repubblica ordinaria per richiedere la modifica della sentenza anche con eventuale richiesta di istituzionalizzazione del minore. Ferma la possibilità di proposizione di istanza di attuazione a questo giudice ai sensi dell'art. 5 bis comma sesto L. 184/1983 e fermo il potere di vigilanza del giudice tutelare.
Quanto agli incontri tra padre e figlio, tanto più in considerazione del disinteresse dimostrato dal , è scontato che gli stessi debbano proseguire in forma protetta. Pt_1
4 Per quanto concerne il contributo al mantenimento da porre a carico del padre con decreto
31.1.2019 di questo Tribunale esso era stato determinato nella misura di euro 200, 00 mensili;
parte resistente ne ha chiesto l'aumento ad euro 400, 00 mensili.
La che pure ha chiesto l'aumento del contributo di mantenimento, non ha CP_1 dimostrato i propri redditi relativi all'anno 2019, quando la misura del contributo è stata fissata;
è però ragionevole ritenere ( l'onere della prova dell'impoverimento del resto gravava sulla richiedente ) che le condizioni di reddito della donna non fossero migliori delle attuali, ma anzi, che vi sia stato un seppure modesto miglioramento;
dal 730/2021 risulta infatti che la donna nell'anno 2020, quello immediatamente successivo alla regolamentazione, abbia percepito un reddito imponibile di euro 8.759, 00 inferiore al reddito imponibile di euro 11.688, 00 risultante dal 730/2024 relativo all'esercizio 2023 e ultimo disponibile.
Quanto al egli nell'anno 2020 ( anche in questo caso non è stata prodotta la Pt_1 dichiarazione relativa al 2019 ) percepiva un reddito modestissimo, di poco superiore ai 3 mila euro annuali;
egli non ha ottemperato all'ordine del giudice di depositare la dichiarazione relativa al 2023, ciò che dovrà essere valutato ai sensi dell'art. 116 cpc, ma all'udienza di comparizione delle parti ha dichiarato di percepire un reddito mensile di euro 1500, di convivere in locazione con la nuova compagna pagando un canone mensile di euro 650, 00 ( ma non ha ottemperato all'ordine del giudice di produrre il contratto di locazione ) e di avere avuto un secondo figlio.
Il reddito del è dunque significativamente aumentato, pur a fronte del maggior Pt_1 carico familiare, e, del resto, la convivenza con la nuova compagna fa presumere che il ricorrente sia anche coadiuvato nel pagamento del canone di locazione e nel mantenimento della famiglia. Il fatto che, poi, in violazione dell'ordine del giudice del giudice, il ricorrente non abbia depositato la dichiarazione relativa all'esercizio 2023 deve essere valutato, ai sensi dell'art. 116 cpc, come argomento di prova per ritenere che i suoi redditi siano comunque superiori rispetto a quelli riferiti all'udienza.
In considerazione della modestia dei redditi della pur leggermente aumentati CP_1 rispetto al passato, e della migliore condizione reddituale del padre stimasi equo aumentare il contributo al mantenimento ordinario del figlio ad euro 300, 00 Per_1 mensili.
Stante la reciproca soccombenza sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Genova in composizione collegiale definitivamente pronunciando e a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto 31.1.2019 del Tribunale di Genova
Dispone l'affidamento di ( nato il [...] ) al servizio sociale Persona_1 distretto sociale 16 Tigullio orientale per la durata di mesi 24
Dispone conseguentemente la limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i
5 genitori e per l'effetto, Dispone a) che la residenza abituale del minore sia fissata presso l'abitazione materna b) che il servizio sociale affidatario possa direttamente compiere nell'interesse del minore, i seguenti atti:
1) questioni mediche di ogni genere compresa l'espressione del consenso informato per qualunque pratica sanitaria;
2) questioni attinenti all'istruzione, alla iscrizione ai corsi di studio di qualunque grado e ordine, ai rapporti con le strutture scolastiche, alle autorizzazioni connesse alle attività scolastiche;
3) questioni attinenti ad attività ludiche e sportive, alla scelta degli sport da praticare, alla iscrizione a società sportive, ai rapporti con le strutture sportive, alla scelta e pratica di attività ludiche;
4) autorizzazione al rilascio dei documenti di identità del figlio validi anche per l'espatrio, nonché del passaporto, con facoltà di gestire tutte le pratiche amministrative e firmare ogni consenso o autorizzazione necessaria;
Dispone che i servizi sociali affidatari proseguano nell'opera di supporto alla genitorialità delle parti
Dispone che i servizi affidatari relazionino al giudice tutelare con frequenza semestrale
Dispone che gli incontri tra il padre e il minore proseguano in forma protetta con il sostegno dei servizi Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il Parte_1 Controparte_1 giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio la Per_1 somma mensile di euro 300, 00, con rivalutazione annuale Istat
Fermo il resto
Dispone la integrale compensazione delle spese di lite. Così deciso in Genova nella sopra richiamata camera di consiglio dell'11.4.2025
Si comunichi:
- Alle parti
- Al Pubblico Ministero
- Al curatore speciale avv. Vanessa Rigamonti
- Ai Servizi Sociali distretto sociale 16 Tigullio orientale
- Al Giudice Tutelare sede
Il Presidente rel. est.
Dott. Giovanni Maddaleni
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