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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/06/2025, n. 2165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2165 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 7975 /2017
TRIBUNALE DI BARI
II Sezione Civile
Verbale di udienza in trattazione scritta del 04/06/2025
Lette le note depositate dalle parti che si sono riportate in atti, precisando le conclusioni il giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito del quale pronuncia sentenza come da fogli allegati.
Bari, 04/06/2025
Il Giudice
Laura Vincenza Amato
Verbale redatto mediante l'applicativo consolle del magistrato e depositato in originale nel fascicolo telematico N. R.G. 7975/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE CIVILE
quale giudice d'appello, nella persona della dott.ssa Laura Vincenza Amato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. R.g. 7975/2017 promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Marinelli Parte_1
APPELLANTE contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Avenia;
Controparte_1
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Bari n. 2440/16 R.G. del 26.10.2016– opposizione a precetto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
1. Con atto di appello regolarmente notificato a controparte, ha impugnato la Parte_1 sentenza emessa dal Giudice di Pace di Bari con cui è stata rigettata l'opposizione ex art. 615 c.p.c., sulla asserita erronea validità della notificazione del titolo esecutivo rappresentato dal decreto ingiuntivo n. 3478/2015. Segnatamente ha ribadito l'invalidità della notifica in quanto effettuata presso luogo diverso da quello di residenza effettiva, come documentata. Ha, quindi, proposto in sede di appello, querela di falso in via incidentale, chiedendo, conclusivamente, la declaratoria di nullità e inefficacia del precetto, nonché nullità e inefficacia del decreto ingiuntivo per decorso del termine. 2. Con comparsa depositata il 28.09.2017 si è costituita l'avv. , contestando le Controparte_1 avverse difese, eccependo l'inammissibilità della proposta querela di falso in quanto tardiva e chiedendo la conferma della sentenza appellata.
3. Acquisito il fascicolo d'ufficio del procedimento di primo grado, dopo una serie di rinvii per carico del ruolo e assegnazione a questo giudice, la causa è stata assunta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza odierna, trattata con modalità cartolare accettata dalle parti.
***
4. L'appello è infondato e la sentenza di primo grado va confermata seppur con diversa motivazione come di seguito esposto.
L'opposizione originaria va, infatti, dichiarata inammissibile.
La questione principale verte sull'invalidità della notificazione del decreto ingiuntivo, in quanto notificato in un luogo dove il debitore non era più residente. Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, il vizio denunciato ricade nella categoria della nullità anziché in quello dell'inesistenza e avrebbe giustificato la proposizione di una opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.
I vizi di notificazione lamentati dall'opponente non potevano, invece, essere dedotti con l'opposizione di cui all'art. 615 e 617 c.p.c. avanti a un'autorità diversa da quella funzionalmente competente a giudicare sull'opposizione a decreto ingiuntivo.
Invero, innanzi al giudice dell'esecuzione potrebbero dedursi unicamente vizi idonei a determinare la radicale inesistenza del titolo esecutivo, mentre ogni questione attinente alla sua validità o nullità dev'essere decisa dal giudice funzionalmente competente (così Cass. n.
29729/2019).
Per le ragioni suesposte la sentenza di primo grado va confermata.
5. Le spese sono liquidate come in dispositivo, secondo il principio di soccombenza, tenuto conto del valore della controversia (scaglione di riferimento sino a 1.100,00 – fasi studio, introduttiva e decisoria) in applicazione del d.m. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, quale giudice d'appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. Rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
2. condanna al pagamento delle spese di lite in favore di nella Parte_1 Controparte_1 misura di € 462,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (al 15%), iva e cpa come per legge.
Così deciso in Bari il 04.06.2025
Il Giudice Laura Vincenza Amato
TRIBUNALE DI BARI
II Sezione Civile
Verbale di udienza in trattazione scritta del 04/06/2025
Lette le note depositate dalle parti che si sono riportate in atti, precisando le conclusioni il giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito del quale pronuncia sentenza come da fogli allegati.
Bari, 04/06/2025
Il Giudice
Laura Vincenza Amato
Verbale redatto mediante l'applicativo consolle del magistrato e depositato in originale nel fascicolo telematico N. R.G. 7975/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE CIVILE
quale giudice d'appello, nella persona della dott.ssa Laura Vincenza Amato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. R.g. 7975/2017 promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Marinelli Parte_1
APPELLANTE contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Avenia;
Controparte_1
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Bari n. 2440/16 R.G. del 26.10.2016– opposizione a precetto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
1. Con atto di appello regolarmente notificato a controparte, ha impugnato la Parte_1 sentenza emessa dal Giudice di Pace di Bari con cui è stata rigettata l'opposizione ex art. 615 c.p.c., sulla asserita erronea validità della notificazione del titolo esecutivo rappresentato dal decreto ingiuntivo n. 3478/2015. Segnatamente ha ribadito l'invalidità della notifica in quanto effettuata presso luogo diverso da quello di residenza effettiva, come documentata. Ha, quindi, proposto in sede di appello, querela di falso in via incidentale, chiedendo, conclusivamente, la declaratoria di nullità e inefficacia del precetto, nonché nullità e inefficacia del decreto ingiuntivo per decorso del termine. 2. Con comparsa depositata il 28.09.2017 si è costituita l'avv. , contestando le Controparte_1 avverse difese, eccependo l'inammissibilità della proposta querela di falso in quanto tardiva e chiedendo la conferma della sentenza appellata.
3. Acquisito il fascicolo d'ufficio del procedimento di primo grado, dopo una serie di rinvii per carico del ruolo e assegnazione a questo giudice, la causa è stata assunta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza odierna, trattata con modalità cartolare accettata dalle parti.
***
4. L'appello è infondato e la sentenza di primo grado va confermata seppur con diversa motivazione come di seguito esposto.
L'opposizione originaria va, infatti, dichiarata inammissibile.
La questione principale verte sull'invalidità della notificazione del decreto ingiuntivo, in quanto notificato in un luogo dove il debitore non era più residente. Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, il vizio denunciato ricade nella categoria della nullità anziché in quello dell'inesistenza e avrebbe giustificato la proposizione di una opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.
I vizi di notificazione lamentati dall'opponente non potevano, invece, essere dedotti con l'opposizione di cui all'art. 615 e 617 c.p.c. avanti a un'autorità diversa da quella funzionalmente competente a giudicare sull'opposizione a decreto ingiuntivo.
Invero, innanzi al giudice dell'esecuzione potrebbero dedursi unicamente vizi idonei a determinare la radicale inesistenza del titolo esecutivo, mentre ogni questione attinente alla sua validità o nullità dev'essere decisa dal giudice funzionalmente competente (così Cass. n.
29729/2019).
Per le ragioni suesposte la sentenza di primo grado va confermata.
5. Le spese sono liquidate come in dispositivo, secondo il principio di soccombenza, tenuto conto del valore della controversia (scaglione di riferimento sino a 1.100,00 – fasi studio, introduttiva e decisoria) in applicazione del d.m. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, quale giudice d'appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. Rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
2. condanna al pagamento delle spese di lite in favore di nella Parte_1 Controparte_1 misura di € 462,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (al 15%), iva e cpa come per legge.
Così deciso in Bari il 04.06.2025
Il Giudice Laura Vincenza Amato