Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 28/04/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL T R I B U N A L E DI M A C E R A T A
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 2780\2023 R.G. avente ad oggetto:
Altri istituti e leggi speciali , e vertente
T R A
) rapp.to e difeso dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
MARCANTONI GERARDO, giusta procura alle liti in atti;
-Attrice-
E
rapp.ta e difesa dall' CP_1 C.F._1
avv.to COLA RENATO, giusta procura in atti;
-Convenuta- conclusioni delle parti:
come da note scritte di p.c. depositate il 19-20.12.2024, comparse conclusionali e memorie di replica depositate per l'udienza di rimessione in decisione del 20.2.2025
ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette lo svolgimento del processo che, se del caso, sarà richiamato dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi (art. 132 cpc come mod. dall'art. 45 co. 17° L. 69/09).
La controversia viene definita sulla base delle ragioni che di seguito si espongono dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli argomenti, difese, domande, eccezioni e conclusioni che, sebbene non espressamente menzionati, sono logicamente incompatibili con la presente decisione.
La ragione del credito su cui si fonda la domanda monitoria attengono ai costi per la costruzione e gestione del canile di Montegranaro e, a prescindere dal tema generale della struttura della associazione e dei rapporti tra associazione nazionale e locali, quello che rileva è sia che il contratto di appalto per la costruzione del canile denominato
VILLAGGIO DEL CANE in Comune di Montegranaro stipulato con la appaltatrice è stato sottoscritto in qualità di committenti Parte_2 dalla e da quella locale rappresentata da Parte_3 CP_1
, sia transazione (v. doc. 5 comparsa di costituzione) che ha
[...] definito la posizione di debito di verso la Parte_1 Parte_2 sottoscritta congiuntamente dalla e da quella Parte_4 locale che hanno riconosciuto congiuntamente il loro debito.
L'importo totale che risulta versato alla da è all' Pt_2 CP_1 aprile 2023 pari a complessivi € 86.613,90 (v. buste paga e riepilogo delle trattenute (all.ti 4 e 5 ricorso monitorio).
Coobbligati, nei confronti del terzo appaltatore, per il pagamento dei lavori appaltati sono entrambe le associazioni unitamente a coloro che hanno agito in nome e per conto delle stesse.
Nei rapporti interni tra i due coobbligati, in difetto di indicazioni si segno contrario, in debito va ripartito al 50%.
non è un soggetto terzo rispetto alle due associazioni CP_1 committenti l'appalto ma è il soggetto coobbligato insieme all
[...] ex art. 38 c.c. quale persona che ha agito “in nome e per Parte_3 conto” dell'associazione ANTA Locale nei confronti del terzo appaltatore Pt_2
Ne deriva che l'opponente è obbligata a corrispondere a CP_1 la somma di euro 43.306,95.
2 Nr. 2780\2023 R.G.
Sarà poi onere della chiedere all'ANTA locale e ai suoi associati CP_1 il rimborso della somma corrisposta alla per aver agito in nome Pt_2
e per conto dell'associazione locale nei cui interesse è stato sottoscritto il contratto di appalto e sono state assunte le obbligazioni di pagamento.
Considerato che la d.ssa è cessata dalla carica a seguito delle CP_1 dimissioni a far data dal maggio 2017 (v. rendiconto finale di gestione presentato a seguito delle dimissioni -all. n. 8) e che i fatti ai quali qui ci si riferisce sono pacificamente anteriori alla predetta data;
considerato che
vertendosi in tema di responsabilità extracontrattuale il termine di prescrizione è quinquennale;
deve concludersi per l'intervenuta prescrizione dell'azione di responsabilità spiegata in via riconvenzionale dall'opponente.
Non è accoglibile neanche la richiesta dell'opponente di restituzione dell'importo di € 78.856,00 costituente a dire dell'opponente una somma mutuata dalla associazione nazionale a quella locale, e dell'importo di € 23.853,01 per fatture emesse dall'appaltatore
[...]
e pagate dalla associazione nazionale. Pt_2
Quanto all'asserito mutuo non vi è prova della dedotta causale di prestito e le causali dei bonifici, prodotte con le memorie istruttorie, non dimostra affatto che si trattò di somme erogate a titolo di prestito, non risultando detta causale.
Il pagamento di fatture tutte emesse a nome della Parte_2 associazione nazionale, dimostra solo ci vi è stata assunzione degli oneri relativi alla realizzazione del “VILLAGGIO DEL CANE” di
Montegranaro.
Poiché all'esito del presente giudizio si è accertata come dovuta una somma minore rispetto a quella ingiunta il decreto ingiuntivo va revocato quanto alla pronuncia in linea capitale e confermato per il resto.
3 Nr. 2780\2023 R.G.
Ferme restando le spese della fase monitoria, le spese del presente giudizio vanno interamente compensate state l'accoglimento parziale dell'opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di
Giudice Unico, definitivamente pronunciando cosi provvede:
accoglie per quanto di ragione, l'opposizione;
revoca il decreto ingiuntivo 755\2023 limitatamente all'importo ingiunto in linea capitale e, per l'effetto, condanna Parte_1
) al pagamento, in favore di , della somma P.IVA_1 CP_1 di euro euro 43.306,95, oltre interessi e spese della fase monitoria come indicati nel decreto ingiuntivo.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Macerata, il 28/04/2025
Il Giudice est.
Umberto Rana
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