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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 26/03/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Marsala, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice
Francesco Giardina, all'udienza del 26/03/2025, tenuta con il sistema di cui all'art. 127 ter c.p.c., dato atto che è stato comunicato alle parti il provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione scritta, lette le note depositate dall'avv. LA GRASSA GASPARE nell'interesse di , ritenuta la causa matura per la decisione, ha Parte_1 pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1694/2024 R.G., promossa
DA
, (CF. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
LA GRASSA GASPARE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Marsala nella Via Sibilla n.5.
RICORRENTE
CONTRO
– in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, domiciliato elettivamente in Trapani, nella via Scontrino n. 28, con l'avv. ANTONINO RIZZO che lo rappresenta e difende per procura generale alle liti rogato in Roma dal Notaio Persona_1
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/08/2024 la sig.ra contestando le Parte_1 risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., ha convenuto in giudizio l' per sentir accertare il possesso dei requisiti sanitari previsti CP_1 dalla legge per percepire l'assegno mensile di invalidità civile ex art. 13 Legge 118/71 a decorrere dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
Ha resistito in giudizio l' contestando l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso di CP_1 cui ha chiesto il rigetto. La causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e decisa sulle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta.
Il ricorso va accolto.
Giova precisare che ai fini della corresponsione dell'assegno mensile di invalidità civile ex art. 13 Legge 118/71 l'istante deve, innanzitutto, possedere una riduzione della propria capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74%, ed inoltre non deve svolgere attività lavorativa.
Ed invero la dott.ssa sulla base dell'accertamento sanitario e Persona_2 dall'analisi della documentazione medica prodotta, ha ritenuto la sig.ra Parte_1 invalido nella misura del 91% (cfr. relazione in atti).
Sotto il profilo strettamente sanitario, il ctu nominato, con ragionamento completo e scevro da qualunque censura razionale ha asseverato che: “Indipendentemente dalla percentuale invalidante attribuibile ad ogni singola complicanza e dalla patologia a carico dell'apparato osteoarticolare che si ritiene ininfluente ai fini del presente giudizio, il diabete di cui è affetta la Ricorrente va ascritto al cod
9311 (diabete mellito insulino dipendente complicato da grave nefropatia e da aeretiopatia ostruttiva) delle tabelle del DM 05.02.92 con percentuale invalidante del 91% con diritto alla concessione dell'assegno mensile ai sensi dell'art. 13 L.118/71”.
In merito alla decorrenza il ctu ha specificato che i requisiti l'assegno mensile di invalidità civile ex art. 13 Legge 118/71 sono riconosciuti: “dalla data di presentazione dell'istanza in quanto già in tale data l'insufficienza renale risultava al 4° stadio”.
Può, quindi, concludersi che la sig.ra è in possesso dei requisiti sanitari Parte_1 richiesti dalla legge per fruire dell'assegno mensile di invalidità civile ex art. 13 Legge
118/71, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Le spese di lite, anche della precedente fase di accertamento tecnico preventivo, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto dei parametri indicati dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara in possesso del requisito sanitario per fruire dell'assegno Parte_1 mensile di invalidità civile ex art. 13 Legge 118/71, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 4.000,00 per CP_1 compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. La Grassa Gaspare dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già liquidate CP_1 con separato provvedimento.
Così deciso in Marsala, il 26/03/2025
IL GIUDICE
Francesco Giardina
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Francesco Giardina, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.