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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 15/04/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta: dott.ssa Silvana Ferriero Presidente dott. Antonio Rizzuti Consigliere dott.ssa Alessia Dattilo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 580/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente tra
(C.F.: ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in LA PO IZ, via Vienna n. 3, presso lo studio dell'avv.to Bernardo Procopio, che lo rappresenta e difende in forza di procura allegata al ricorso in appello.
CP_1
e
– (codice Controparte_2
fiscale , in persona del Direttore legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro (con indirizzo di posta elettronica certificata: presso i Email_1
cui uffici in Catanzaro, via Gioacchino Da Fiore n. 34, legalmente domicilia).
-APPELLATA-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1723/2023 del 17.10.2023 pubblicata in pari data e non notificata, relativa ad opposizione ad ordinanza ingiunzione.
Conclusioni delle parti:
-Per il difensore dell'appellante : in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1723/2023 del17/10/2023, R.G.N.R. 4377//2021, ,accogliere tutte le conclusioni, oltre a tutti gli scritti difensivi e verbali, avanzate in prime cure che qui si intendo integralmente riportati: e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
-Per l'Avvocatura dello Stato, in difesa dell'appellata :respingere l'atto di appello proposto dal sig. - in quanto infondato e/o inammissibile - e, per l'effetto, Pt_1
confermare la sentenza n. 1723/2023 del Tribunale di Catanzaro, in quanto pienamente legittima;
con conseguente conferma dell'ordinanza ingiunzione di pagamento prot. n. 30377 del 24.11.2021 e definitiva condanna al pagamento delle somme con esso ingiunte e dei relativi accessori di legge. Con condanna di controparte alla refusione delle spese, competenze e onorari di entrambi i gradi del giudizio”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe indicata il tribunale di Catanzaro ha rigettato l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 30377 del 24 novembre 2021, proposta da con cui gli era stata comminata la sanzione Parte_1 amministrativa di € 40.000,00 (per un totale di € 280.000,00), all'esito del verbale di contestazione del 24.02.2021 per avere, in qualità di titolare del bar Tesoro di LA
PO IZ , messo a disposizione all'interno del proprio locale commerciale n. 6 apparecchi tipo Totem ed una postazione internet destinati a forme di gioco non consentite ai sensi dell'art. 110, comma 9, lett. f) quater del TULPS e comunque in violazione dell'art. 110 commi 6 e 7 del TULPS.
Nella predetta sentenza il Tribunale, dopo aver rammentato che il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova fino a querela di falso, ha evidenziato che nel caso di specie, dal verbale posto a fondamento dell'ordinanza ingiunzione, era emerso che il ricorrente aveva messo a disposizione dei clienti, all'interno del proprio locale commerciale, apparecchi del tipo “Totem” collegati alla rete di giochi on line, tipo New Slot, dando libero accesso ai siti di gioco a distanza, consentendo l'effettuazione di giochi on line, videolottery e scommesse sportive..completamente in contrasto con le norme che regolano la materia del gioco, risultando così non conforme alle caratteristiche ed alla prescrizioni di legge ed amministrative.
Il giudice del primo grado stante le violazioni accertate e la mancata proposizione di querela di falso in relazione al verbale di contestazione, ha ritenuto superflua ed irrilevante la CTU richiesta dall'opponente.
2. Tanto premesso con ricorso depositato telematicamente, il 16.04.2024,
[...]
a proposto appello avverso la suddetta sentenza, adducendo quali motivi Pt_1
di doglianza:
1) l'erronea considerazione del motivo di ricorso afferente alla mancata notifica del provvedimento di rigetto dell'opposizione al sequestro, poiché il giudice di prime cure non ha tenuto conto che, la mail alla quale è stato trasmessa la comunicazione del provvedimento di rigetto, è stata inoltrata ad un indirizzo pec erroneo;
2) l'erronea valutazione della documentazione agli atti poiché il ministero convenuto non ha dimostrato che gli apparecchi per cui è causa davano vincite in denaro, trattandosi di apparecchi impiegati solo per navigare sul web ed i giochi in essi trovati erano solo promozionali, con conseguente incidenza anche sul tipo di sanzione irrogata, richiamando all'uopo in suo favore la sentenza della suprema Corte di
Cass. n. 30804 del 27.01.2017;
3) la non corretta interpretazione della direttiva Europea sul commercio elettronico poiché gli eventuali incrementi ottenuti con i giochi promozionali, non possono essere convertiti in alcun modo in denaro;
4) la mancata ammissione della CTU tecnica, che sarebbe servita per determinare con esattezza se gli apparecchi rinvenuti all'interno del locale fossero o meno con vincita in denaro.
Pertanto, previa richiesta di sospensione della sentenza impugnata e richiesta di ammissione della CTU, non ammessa in primo grado, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza appellata, ha chiesto l'accoglimento di tutte le conclusioni avanzate in primo grado, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Si è costituita nella presente fase l' Controparte_2
eccependo l'assoluta infondatezza dell'appello.
[...]
In particolare ha evidenziato di aver adottato il provvedimento di rigetto della richiesta di dissequestro nel termine di 10 giorni previsto dall'art. 19 della legge
689/1981 e di aver rigettato anche la successiva richiesta del 5.11.2021 e che, in ogni caso, ogni eventuale decadenza della validità del provvedimento di rigetto della richiesta di dissequestro, non può comportare il venir meno della validità dell'ordinanza ingiunzione.
Quanto alla riproposta eccezione sulla mancata dimostrazione che gli apparecchi sequestrati fossero abilitati a dare vincite in denaro, ha evidenziato come dalla documentazione fotografica agli atti, allegata al verbale di contestazione, si distinguono chiaramente due fessure, una per l'inserimento delle banconote ed una per il rilascio dei ticket tramutabili in denaro e che ciò che rileva ai fini della violazione è la messa a disposizione degli apparecchi per il gioco on line.
In merito alla riproposizione del motivo di opposizione relativo alla previsione di giochi promozionali ha richiamato la normativa applicabile al caso di specie, ovvero l'art. 7 comma 3 quater del DL 158/2012 e l'art. 1 comma 646 lettera b) della legge 190/2014, nonché l'art. 110 comma 9 f quater del d.l. 4/2019, convertito nella legge
26/2019 e da ultimo la circolare prot. n. 1325/Strategie/UCA del 3 maggio CP_3
2010.
In base alla predetta normativa possono essere installati e utilizzati nei pubblici locali, solo gli apparecchi per i quali è previsto un collegamento obbligatorio alla rete telematica statale, gestita da concessionari, per controllare il funzionamento di ogni singolo apparecchio a tutela del consumatore.
Quanto al richiamo operato dal reclamante alla direttiva Bolkestein il ministero appellato ha chiarito che nel caso di specie non si tratta di libera prestazioni di servizi, ma di mera attività di gioco in contrasto con la normativa vigente.
Infine per ciò che attiene alla doglianza afferente alla mancata ammissione della CTU anche rispetto ad essa ne ha dedotto l'infondatezza poiché, per come evidenziato dal giudice di primo grado, il funzionamento degli apparecchi è chiaramente descritto nel processo verbale di contestazione, rivestito di fede privilegiata.
Pertanto previa richiesta di rigetto dell'istanza di sospensione della sentenza appellata, ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata con condanna di controparte alla refusione delle spese.
Con decreto del Presidente del 17.04.2024 è stata fissata la prima udienza del
10.7.2024 ed all'esito, a scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza , sono state rigettate le istanze inibitoria ed istruttoria e la causa è stata rinviata all'udienza del 22.1.2025 per la discussione.
Dopo due rinvii per assenza del consigliere relatore la causa è stata rinviata al
9.04.2025 per la discussione.
Detta udienza , fissata per la discussione, è stata sostituita, ai sensi degli artt. 127, comma 3°, e 127-ter c.p.c., con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. La causa è stata poi decisa con il deposito telematico della sentenza nei trenta giorni successivi.
2. Tanto premesso l'appello è infondato, dovendosi confermare la sentenza del
Tribunale. Innanzitutto il collegio deve rilevare come il motivo di appello relativo alla mancata notifica del provvedimento di rigetto della richiesta di dissequestro, che sarebbe stato notificato al difensore dell'appellante ma ad un indirizzo pec errato, non incide in alcun modo sulla validità dell'ordinanza ingiunzione con la quale è stata applicata la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione posta in essere dal nel Pt_1
proprio locale commerciale.
In diritto il collegio deve preliminarmente evidenziare che nell'ordinanza Contro ingiunzione per cui è causa l dopo aver affermato che risultano integrati gli estremi della sanzione di cui all'art. 1 comma 646 della legge 23/12/2014 n. 19, sia quelli dell'art. 1 comma 923 della legge 208/2015, per essere i Totem rinvenuti all'interno dell'esercizio, idonei a consentire l'esercizio del gioco con vincite in denaro, ha poi ritenuto nel caso concreto di applicare la sanzione di cui all'art. 27 del dl 28.01.2019 comma 7 , convertito nella legge 28.03.2019 che ha aggiunto al TULPS il comma 9 dell'art. 110 lettera f quater.
Ora l'art. 7, comma 3-quater, del decreto legge n. 158/2012 , la cui violazione è sanzionata dall'art. 1, comma 923, della legge n. 208/2015 e, prima ancora, dall'art. 1, comma 646, della legge n. 190/2014 , prevede il divieto di installare presso pubblici esercizi le apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco, messe a disposizione dai concessionari on line, da soggetti autorizzati all'esercizio del gioco a distanza ovvero, anche, da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità.
L'art. 110 comma 9 lettera f. quater TULPS, invece, stabilisce che chiunque, sul territorio nazionale, produce, distribuisce o installa o comunque mette a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio e con la chiusura dell'esercizio da trenta a sessanta giorni. Quest'ultima, giova ribadirlo, è la sanzione che è stata comminata con l'ordinanza ingiunzione per cui è causa.
Premesso questo in punto di diritto, osserva la Corte di Appello, quanto al caso in esame, che una serie di elementi, nel complesso, univoci, inducono a ritenere che la condotta del integri l'illecito amministrativo sanzionato ai sensi delle norme Pt_1
citate, poiché i congegni elettronici installati del tipo “Totem” e collegati alla rete elettrica, rinvenuti dal personale della Questura di Crotone presso il locale commerciale dell'appellante non rispettavano le prescrizioni contenute nell'art. 110 comma 6 lettera b del TULPS, ovvero non erano quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14 bis, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa e devono essere soggetti ad autorizzazione preventiva, mancante nel caso di specie.
Peraltro è indubbio che tali apparecchiature fossero pronte ad essere utilizzate da potenziali giocatori, per come emerge dai verbali di sequestro e di contestazione del
24.02.2021, nonché dal relativo corredo fotografico agli atti, da cui emerge anche la fondatezza dell'assunto del ministero in ordine alla presenza di due fessure sulle apparecchiature per cui è causa, una per l'inserimento delle monete e l'altra per il rilascio dei ticket.
Trattandosi di circostante direttamente accertate dai verbalizzanti, il collegio deve rilevare che il verbale risulta assistito da fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700
c.c.,(in tal senso Cass. Civ. ass. civ., Sez. III, Ordinanza, 17/04/2024, n. 10376 in cui i giudici di legittimità hanno affermato che Il rapporto di polizia fa piena prova, fino
a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria).
Dunque è evidente che la contestazione del relativo contenuto si sarebbe dovuta proporre con le forme della querela di falso, per come correttamente evidenziato anche dal giudice di prime cure, querela che non risulta essere stata proposta nel caso di specie.
Con particolare riferimento al motivo di doglianza afferente alla sanzione in concreto comminata, che non avrebbe dovuto essere quella di cui all'art. 110 comma 9 lettera f quater del TUPLS ma quella di cui all'art. 1 comma 923 L. 208/2015 il collegio ritiene che anche tale motivo di doglianza risulti infondato.
Ed invero appare del tutto irrilevante la circostanza , peraltro non suffragata da alcuna prova, che i giochi trovati nelle apparecchiature sequestrate fossero giochi promozionali che non erogavano vincite in denaro e che in quanto tali non potessero essere qualificati come giochi d'azzardo.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità nella parte motiva dell'ordinanza n.895/2020, (conforme a Cass. Civ. sentenza n. 101/2016 richiamata anche dal giudice di prime cure), con principi chiaramente applicabili anche al caso di specie, ha affermato che è irrilevante, quindi, che la Dir. comunitaria n.
2000/31/CE preveda i c.d. giochi promozionali e che altri ordinamenti consentano
l'utilizzo di determinate apparecchiature, essendo necessario che si tratti di giochi consentiti dall'ordinamento interno: di tali principi si è tenuto evidentemente conto nell'emanazione del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 70, recante l'”Attuazione della Dir.
2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno”, che all'art. 1, comma 2, prevede che: “Non rientrano nel campo di applicazione del presente decreto: (omissis) g) i giochi d'azzardo, ove ammessi, che implicano una posta pecuniaria, i giochi di fortuna, compresi il lotto, le lotterie, le scommesse i concorsi pronostici e gli altri giochi come definiti dalla normativa vigente, nonché quelli nei quali l'elemento aleatorio è prevalente”. Il D.Lgs. in questione esclude dunque “a monte” che i giochi di fortuna o quelli in cui l'alea rappresenti elemento prevalente possano rientrare nell'ambito devoluto dalla ed, a Controparte_5
fortiori, ciò deve valere per i giochi di tale specie che abbiano mero carattere promozionale, come nella specie. Il solo fatto che le apparecchiature in questione consentano la selezione dell'opzione “poker room” e distribuiscano premi, sia pure sotto forma di punti spendibili on line, configura l'ipotesi del gioco d'azzardo e dell'alea, concretando i divieti oggetto delle contestazioni.
L'applicazione dei su esposti principi al caso di specie porta il collegio ad affermare che la sanzione irrogata sia stata corretta perché nel caso di specie è stato accertato che non si trattasse di giochi di mero intrattenimento, ma di apparecchiature che necessitavano ai sensi dell'art. 110 comma 6 del TULPS delle necessarie autorizzazioni, mancanti nel caso di specie, anche perché il carattere dedotto come promozionale dei giochi installati nel bar del non esclude la violazione, Pt_1
secondo i principi più volte espressi dalla giurisprudenza di legittimità (ex plurimis
Cass. Civ. ordinanza n. 1783/2024).
Né il ricorrente ha prodotto in giudizio elementi di prova volti a dimostrare che i giochi installati nel bar per cui è causa, non rientrassero tra quelli necessitanti le prescrizioni e le autorizzazioni richieste dall'art. 110 del TUPLS.
Da ultimo, in ordine al rilievo dell'appellante relativo alla mancata ammissione della
CTU tecnica da parte del giudice di prime cure, non risulta che il abbia Pt_1
prodotto in primo grado una ctp di parte volta a contestare l'assunto contenuto nei verbale agli atti, per cui un'eventuale ammissione della richiesta CTU avrebbe finito con l'assumere carattere totalmente esplorativo.
Ricorda, infatti, il collegio che la CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle a carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti ( ex plurimis Cass. Civ. parte motiva ordinanza n.
19631/2020).
3. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M.. n. 55/2014, aggiornato con D.M. n. 147/2022, con la precisazione che in base al valore della controversia è stato applicato lo scaglione compreso tra € 260.000,00 ed € 520.000,00 ai valori minimi.
Sussistono, inoltre, le condizioni per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater del d.P.R. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza in epigrafe indicata Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, domanda o eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento , in favore dell Parte_1 Controparte_2
delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi
[...]
euro € 10.060,00 oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge;
- dichiara che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessia Dattilo dott.ssa Silvana Ferriero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta: dott.ssa Silvana Ferriero Presidente dott. Antonio Rizzuti Consigliere dott.ssa Alessia Dattilo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 580/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente tra
(C.F.: ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in LA PO IZ, via Vienna n. 3, presso lo studio dell'avv.to Bernardo Procopio, che lo rappresenta e difende in forza di procura allegata al ricorso in appello.
CP_1
e
– (codice Controparte_2
fiscale , in persona del Direttore legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro (con indirizzo di posta elettronica certificata: presso i Email_1
cui uffici in Catanzaro, via Gioacchino Da Fiore n. 34, legalmente domicilia).
-APPELLATA-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1723/2023 del 17.10.2023 pubblicata in pari data e non notificata, relativa ad opposizione ad ordinanza ingiunzione.
Conclusioni delle parti:
-Per il difensore dell'appellante : in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1723/2023 del17/10/2023, R.G.N.R. 4377//2021, ,accogliere tutte le conclusioni, oltre a tutti gli scritti difensivi e verbali, avanzate in prime cure che qui si intendo integralmente riportati: e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
-Per l'Avvocatura dello Stato, in difesa dell'appellata :respingere l'atto di appello proposto dal sig. - in quanto infondato e/o inammissibile - e, per l'effetto, Pt_1
confermare la sentenza n. 1723/2023 del Tribunale di Catanzaro, in quanto pienamente legittima;
con conseguente conferma dell'ordinanza ingiunzione di pagamento prot. n. 30377 del 24.11.2021 e definitiva condanna al pagamento delle somme con esso ingiunte e dei relativi accessori di legge. Con condanna di controparte alla refusione delle spese, competenze e onorari di entrambi i gradi del giudizio”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe indicata il tribunale di Catanzaro ha rigettato l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 30377 del 24 novembre 2021, proposta da con cui gli era stata comminata la sanzione Parte_1 amministrativa di € 40.000,00 (per un totale di € 280.000,00), all'esito del verbale di contestazione del 24.02.2021 per avere, in qualità di titolare del bar Tesoro di LA
PO IZ , messo a disposizione all'interno del proprio locale commerciale n. 6 apparecchi tipo Totem ed una postazione internet destinati a forme di gioco non consentite ai sensi dell'art. 110, comma 9, lett. f) quater del TULPS e comunque in violazione dell'art. 110 commi 6 e 7 del TULPS.
Nella predetta sentenza il Tribunale, dopo aver rammentato che il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova fino a querela di falso, ha evidenziato che nel caso di specie, dal verbale posto a fondamento dell'ordinanza ingiunzione, era emerso che il ricorrente aveva messo a disposizione dei clienti, all'interno del proprio locale commerciale, apparecchi del tipo “Totem” collegati alla rete di giochi on line, tipo New Slot, dando libero accesso ai siti di gioco a distanza, consentendo l'effettuazione di giochi on line, videolottery e scommesse sportive..completamente in contrasto con le norme che regolano la materia del gioco, risultando così non conforme alle caratteristiche ed alla prescrizioni di legge ed amministrative.
Il giudice del primo grado stante le violazioni accertate e la mancata proposizione di querela di falso in relazione al verbale di contestazione, ha ritenuto superflua ed irrilevante la CTU richiesta dall'opponente.
2. Tanto premesso con ricorso depositato telematicamente, il 16.04.2024,
[...]
a proposto appello avverso la suddetta sentenza, adducendo quali motivi Pt_1
di doglianza:
1) l'erronea considerazione del motivo di ricorso afferente alla mancata notifica del provvedimento di rigetto dell'opposizione al sequestro, poiché il giudice di prime cure non ha tenuto conto che, la mail alla quale è stato trasmessa la comunicazione del provvedimento di rigetto, è stata inoltrata ad un indirizzo pec erroneo;
2) l'erronea valutazione della documentazione agli atti poiché il ministero convenuto non ha dimostrato che gli apparecchi per cui è causa davano vincite in denaro, trattandosi di apparecchi impiegati solo per navigare sul web ed i giochi in essi trovati erano solo promozionali, con conseguente incidenza anche sul tipo di sanzione irrogata, richiamando all'uopo in suo favore la sentenza della suprema Corte di
Cass. n. 30804 del 27.01.2017;
3) la non corretta interpretazione della direttiva Europea sul commercio elettronico poiché gli eventuali incrementi ottenuti con i giochi promozionali, non possono essere convertiti in alcun modo in denaro;
4) la mancata ammissione della CTU tecnica, che sarebbe servita per determinare con esattezza se gli apparecchi rinvenuti all'interno del locale fossero o meno con vincita in denaro.
Pertanto, previa richiesta di sospensione della sentenza impugnata e richiesta di ammissione della CTU, non ammessa in primo grado, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza appellata, ha chiesto l'accoglimento di tutte le conclusioni avanzate in primo grado, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Si è costituita nella presente fase l' Controparte_2
eccependo l'assoluta infondatezza dell'appello.
[...]
In particolare ha evidenziato di aver adottato il provvedimento di rigetto della richiesta di dissequestro nel termine di 10 giorni previsto dall'art. 19 della legge
689/1981 e di aver rigettato anche la successiva richiesta del 5.11.2021 e che, in ogni caso, ogni eventuale decadenza della validità del provvedimento di rigetto della richiesta di dissequestro, non può comportare il venir meno della validità dell'ordinanza ingiunzione.
Quanto alla riproposta eccezione sulla mancata dimostrazione che gli apparecchi sequestrati fossero abilitati a dare vincite in denaro, ha evidenziato come dalla documentazione fotografica agli atti, allegata al verbale di contestazione, si distinguono chiaramente due fessure, una per l'inserimento delle banconote ed una per il rilascio dei ticket tramutabili in denaro e che ciò che rileva ai fini della violazione è la messa a disposizione degli apparecchi per il gioco on line.
In merito alla riproposizione del motivo di opposizione relativo alla previsione di giochi promozionali ha richiamato la normativa applicabile al caso di specie, ovvero l'art. 7 comma 3 quater del DL 158/2012 e l'art. 1 comma 646 lettera b) della legge 190/2014, nonché l'art. 110 comma 9 f quater del d.l. 4/2019, convertito nella legge
26/2019 e da ultimo la circolare prot. n. 1325/Strategie/UCA del 3 maggio CP_3
2010.
In base alla predetta normativa possono essere installati e utilizzati nei pubblici locali, solo gli apparecchi per i quali è previsto un collegamento obbligatorio alla rete telematica statale, gestita da concessionari, per controllare il funzionamento di ogni singolo apparecchio a tutela del consumatore.
Quanto al richiamo operato dal reclamante alla direttiva Bolkestein il ministero appellato ha chiarito che nel caso di specie non si tratta di libera prestazioni di servizi, ma di mera attività di gioco in contrasto con la normativa vigente.
Infine per ciò che attiene alla doglianza afferente alla mancata ammissione della CTU anche rispetto ad essa ne ha dedotto l'infondatezza poiché, per come evidenziato dal giudice di primo grado, il funzionamento degli apparecchi è chiaramente descritto nel processo verbale di contestazione, rivestito di fede privilegiata.
Pertanto previa richiesta di rigetto dell'istanza di sospensione della sentenza appellata, ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata con condanna di controparte alla refusione delle spese.
Con decreto del Presidente del 17.04.2024 è stata fissata la prima udienza del
10.7.2024 ed all'esito, a scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza , sono state rigettate le istanze inibitoria ed istruttoria e la causa è stata rinviata all'udienza del 22.1.2025 per la discussione.
Dopo due rinvii per assenza del consigliere relatore la causa è stata rinviata al
9.04.2025 per la discussione.
Detta udienza , fissata per la discussione, è stata sostituita, ai sensi degli artt. 127, comma 3°, e 127-ter c.p.c., con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. La causa è stata poi decisa con il deposito telematico della sentenza nei trenta giorni successivi.
2. Tanto premesso l'appello è infondato, dovendosi confermare la sentenza del
Tribunale. Innanzitutto il collegio deve rilevare come il motivo di appello relativo alla mancata notifica del provvedimento di rigetto della richiesta di dissequestro, che sarebbe stato notificato al difensore dell'appellante ma ad un indirizzo pec errato, non incide in alcun modo sulla validità dell'ordinanza ingiunzione con la quale è stata applicata la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione posta in essere dal nel Pt_1
proprio locale commerciale.
In diritto il collegio deve preliminarmente evidenziare che nell'ordinanza Contro ingiunzione per cui è causa l dopo aver affermato che risultano integrati gli estremi della sanzione di cui all'art. 1 comma 646 della legge 23/12/2014 n. 19, sia quelli dell'art. 1 comma 923 della legge 208/2015, per essere i Totem rinvenuti all'interno dell'esercizio, idonei a consentire l'esercizio del gioco con vincite in denaro, ha poi ritenuto nel caso concreto di applicare la sanzione di cui all'art. 27 del dl 28.01.2019 comma 7 , convertito nella legge 28.03.2019 che ha aggiunto al TULPS il comma 9 dell'art. 110 lettera f quater.
Ora l'art. 7, comma 3-quater, del decreto legge n. 158/2012 , la cui violazione è sanzionata dall'art. 1, comma 923, della legge n. 208/2015 e, prima ancora, dall'art. 1, comma 646, della legge n. 190/2014 , prevede il divieto di installare presso pubblici esercizi le apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco, messe a disposizione dai concessionari on line, da soggetti autorizzati all'esercizio del gioco a distanza ovvero, anche, da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità.
L'art. 110 comma 9 lettera f. quater TULPS, invece, stabilisce che chiunque, sul territorio nazionale, produce, distribuisce o installa o comunque mette a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio e con la chiusura dell'esercizio da trenta a sessanta giorni. Quest'ultima, giova ribadirlo, è la sanzione che è stata comminata con l'ordinanza ingiunzione per cui è causa.
Premesso questo in punto di diritto, osserva la Corte di Appello, quanto al caso in esame, che una serie di elementi, nel complesso, univoci, inducono a ritenere che la condotta del integri l'illecito amministrativo sanzionato ai sensi delle norme Pt_1
citate, poiché i congegni elettronici installati del tipo “Totem” e collegati alla rete elettrica, rinvenuti dal personale della Questura di Crotone presso il locale commerciale dell'appellante non rispettavano le prescrizioni contenute nell'art. 110 comma 6 lettera b del TULPS, ovvero non erano quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14 bis, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa e devono essere soggetti ad autorizzazione preventiva, mancante nel caso di specie.
Peraltro è indubbio che tali apparecchiature fossero pronte ad essere utilizzate da potenziali giocatori, per come emerge dai verbali di sequestro e di contestazione del
24.02.2021, nonché dal relativo corredo fotografico agli atti, da cui emerge anche la fondatezza dell'assunto del ministero in ordine alla presenza di due fessure sulle apparecchiature per cui è causa, una per l'inserimento delle monete e l'altra per il rilascio dei ticket.
Trattandosi di circostante direttamente accertate dai verbalizzanti, il collegio deve rilevare che il verbale risulta assistito da fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700
c.c.,(in tal senso Cass. Civ. ass. civ., Sez. III, Ordinanza, 17/04/2024, n. 10376 in cui i giudici di legittimità hanno affermato che Il rapporto di polizia fa piena prova, fino
a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria).
Dunque è evidente che la contestazione del relativo contenuto si sarebbe dovuta proporre con le forme della querela di falso, per come correttamente evidenziato anche dal giudice di prime cure, querela che non risulta essere stata proposta nel caso di specie.
Con particolare riferimento al motivo di doglianza afferente alla sanzione in concreto comminata, che non avrebbe dovuto essere quella di cui all'art. 110 comma 9 lettera f quater del TUPLS ma quella di cui all'art. 1 comma 923 L. 208/2015 il collegio ritiene che anche tale motivo di doglianza risulti infondato.
Ed invero appare del tutto irrilevante la circostanza , peraltro non suffragata da alcuna prova, che i giochi trovati nelle apparecchiature sequestrate fossero giochi promozionali che non erogavano vincite in denaro e che in quanto tali non potessero essere qualificati come giochi d'azzardo.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità nella parte motiva dell'ordinanza n.895/2020, (conforme a Cass. Civ. sentenza n. 101/2016 richiamata anche dal giudice di prime cure), con principi chiaramente applicabili anche al caso di specie, ha affermato che è irrilevante, quindi, che la Dir. comunitaria n.
2000/31/CE preveda i c.d. giochi promozionali e che altri ordinamenti consentano
l'utilizzo di determinate apparecchiature, essendo necessario che si tratti di giochi consentiti dall'ordinamento interno: di tali principi si è tenuto evidentemente conto nell'emanazione del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 70, recante l'”Attuazione della Dir.
2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno”, che all'art. 1, comma 2, prevede che: “Non rientrano nel campo di applicazione del presente decreto: (omissis) g) i giochi d'azzardo, ove ammessi, che implicano una posta pecuniaria, i giochi di fortuna, compresi il lotto, le lotterie, le scommesse i concorsi pronostici e gli altri giochi come definiti dalla normativa vigente, nonché quelli nei quali l'elemento aleatorio è prevalente”. Il D.Lgs. in questione esclude dunque “a monte” che i giochi di fortuna o quelli in cui l'alea rappresenti elemento prevalente possano rientrare nell'ambito devoluto dalla ed, a Controparte_5
fortiori, ciò deve valere per i giochi di tale specie che abbiano mero carattere promozionale, come nella specie. Il solo fatto che le apparecchiature in questione consentano la selezione dell'opzione “poker room” e distribuiscano premi, sia pure sotto forma di punti spendibili on line, configura l'ipotesi del gioco d'azzardo e dell'alea, concretando i divieti oggetto delle contestazioni.
L'applicazione dei su esposti principi al caso di specie porta il collegio ad affermare che la sanzione irrogata sia stata corretta perché nel caso di specie è stato accertato che non si trattasse di giochi di mero intrattenimento, ma di apparecchiature che necessitavano ai sensi dell'art. 110 comma 6 del TULPS delle necessarie autorizzazioni, mancanti nel caso di specie, anche perché il carattere dedotto come promozionale dei giochi installati nel bar del non esclude la violazione, Pt_1
secondo i principi più volte espressi dalla giurisprudenza di legittimità (ex plurimis
Cass. Civ. ordinanza n. 1783/2024).
Né il ricorrente ha prodotto in giudizio elementi di prova volti a dimostrare che i giochi installati nel bar per cui è causa, non rientrassero tra quelli necessitanti le prescrizioni e le autorizzazioni richieste dall'art. 110 del TUPLS.
Da ultimo, in ordine al rilievo dell'appellante relativo alla mancata ammissione della
CTU tecnica da parte del giudice di prime cure, non risulta che il abbia Pt_1
prodotto in primo grado una ctp di parte volta a contestare l'assunto contenuto nei verbale agli atti, per cui un'eventuale ammissione della richiesta CTU avrebbe finito con l'assumere carattere totalmente esplorativo.
Ricorda, infatti, il collegio che la CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle a carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti ( ex plurimis Cass. Civ. parte motiva ordinanza n.
19631/2020).
3. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M.. n. 55/2014, aggiornato con D.M. n. 147/2022, con la precisazione che in base al valore della controversia è stato applicato lo scaglione compreso tra € 260.000,00 ed € 520.000,00 ai valori minimi.
Sussistono, inoltre, le condizioni per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater del d.P.R. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza in epigrafe indicata Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, domanda o eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento , in favore dell Parte_1 Controparte_2
delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi
[...]
euro € 10.060,00 oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge;
- dichiara che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessia Dattilo dott.ssa Silvana Ferriero