Articolo 3 della Legge 5 agosto 2022, n. 118
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Art. 3. Disposizioni sull'efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalita' turistico-ricreative e sportive 1. ((Al fine di consentire l'ordinata programmazione delle procedure di affidamento di cui all'articolo 4 e il loro svolgimento nel rispetto del diritto dell'Unione europea e secondo le modalita' stabilite dal medesimo articolo 4, continuano ad avere efficacia fino al 30 settembre 2027)) , ovvero fino al termine di cui al comma 3, qualora successivo, se in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , e del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 : ((a) le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attivita' turistico-ricreative e sportive di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, quelle gestite dalle societa' e associazioni sportive iscritte al registro del CONI, istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, o, a decorrere dalla sua operativita', al Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, quelle gestite dagli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;)) b) i rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico-ricreative e sportive in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione. (1) 2. ((Per le medesime finalita' di cui al comma 1, le concessioni)) e i rapporti di cui al comma 1, lettere a) e b), che con atto dell'ente concedente sono individuati come affidati o rinnovati mediante procedura selettiva con adeguate garanzie di imparzialita' e di trasparenza e, in particolare, con adeguata pubblicita' dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento, continuano ad avere efficacia sino al termine previsto dal relativo titolo e comunque fino al ((30 settembre 2027)) se il termine previsto e' anteriore a tale data. 3. ((In presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 4, entro il 30 settembre 2027, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficolta' oggettive legate all'espletamento della procedura stessa, l'autorita' competente, con atto motivato, puo' differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 marzo 2028.)) Fino a tale data l'occupazione dell'area demaniale da parte del concessionario uscente e' comunque legittima anche in relazione all' articolo 1161 del codice della navigazione . (( 4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette alle Camere, entro il 31 luglio 2027, una relazione concernente lo stato delle procedure selettive al 30 giugno 2027, evidenziando in particolare l'esito delle procedure concluse e, per quelle non concluse, le ragioni che ne abbiano eventualmente impedito la conclusione. Il medesimo Ministro trasmette altresi' alle Camere, entro il 30 giugno 2028, una relazione finale relativa alla conclusione delle procedure selettive sul territorio nazionale )) 5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati: a) i commi 675 , 676 , 677 , 678 , 679 , 680 , 681 , 682 e 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ; b) il comma 2 dell'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ; c) il comma 1 dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 . ------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 , convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 , ha disposto (con l'art. 10-quater, comma 3) che "Le concessioni e i rapporti di cui all' articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 5 agosto 2022, n. 118 , continuano in ogni caso ad avere efficacia sino alla data di rilascio dei nuovi provvedimenti concessori".
Entrata in vigore il 17 settembre 2024
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