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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/08/2025, n. 11756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11756 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
R.G.N. 12915/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale di Roma, in persona del dott. Stefano Iannaccone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
Sentenza non definitiva nelle cause civili di primo grado iscritte al n. 12915 e al n. 12972 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2019, poste in deliberazione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del
4/11/2024, vertente
tra
C.F. in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Via Ignazio Guidi, n.
46, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Giovanniello e Antonio Del Deo giusta mandato collazionato in calce all'atto di citazione
- Attrice in relazione al proc. N. 12915/2019 r.g,
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Roma, via Controparte_1 C.F._1
Ignazio Guidi, 46, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alberto Giovanniello e Antonio Del Deo giusta mandato collazionato in calce all'atto di citazione
- Attore in relazione al proc. N. 12972/2019 r.g.
e
(già elettivamente domiciliato in Parte_2 CP_2
Roma, via Arancione, n. 71 presso lo studio dell'avv. Stefano D'Ercole che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta
- Convenuto in relazione al proc. N. 12915/2012 r.g. e al proc. N. 12972/2019 r.g.
Pag. 1 a 10 Conclusioni delle parti: per la società : “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contraris reiectriis: In via principale, nel Pt_1 merito:
1.1. per le ragioni di cui in narrativa, accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia
e/o invalidità del contratto di apertura di credito in conto corrente ordinario n. 242283 ed il contratto di apertura di credito in conto corrente anticipi n. 242291 intercorso tra il correntista
e/o le loro singole disposizioni, previa verifica del superamento del tasso soglia Parte_1 usura e, per l'effetto, dichiarare non dovuta alla Convenuta da parte del correntista Parte_1 alcuna somma a titolo di interessi, per tutto il periodo in cui sono stati applicati tassi usurai;
1.2 sempre nel merito, accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o invalidità del contratto di apertura di credito in conto corrente ordinario n. 242283 ed il contratto di apertura di credito in conto corrente anticipi n. 242291 intercorso tra il correntista e/o le loro singole Parte_1 disposizioni, previa verifica di: (a) applicazione dell'anatocismo, (b) applicazione di interessi ultra legali e ricapitalizzazione trimestrale, (c) applicazione della commissione di massimo scoperto non dovute, (d) commissioni fuori fido, (e) commissioni servizio affidamento, (f) commissioni istruttoria veloce, (g) applicazione di interessi debitori indeterminati, (h) applicazione di tassi di interesse debitori in violazione della legge n. 108 /1996 perché superiori al c.d. tasso soglia tempo per tempo determinato e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto alla
od in subordine il diverso saldo dovuto;
2. sempre nel merito , accertare e dichiarare la CP_3 nullità e/o l'inefficacia e/o invalidità di tutte le variazioni della condizioni contrattuali successive alla stipula dei contratti suddetti e sfavorevoli alla GE.CO.P: SPA;
2.2. per Ie ragioni di cui in narrativa, accertare e dichiarare non dovute, per prestazione indeterminata e/o senza causa e/o per mancanza di forma scritta della relativa clausola, le somme addebitate per commissione di massimo scoperto (C.M.S.), calcolate in aggiunta agli interessi passivi, in costanza di utilizzo dell'apertura di credito, commissioni fuori fido, commissioni servizio affidamento (csa) e commissioni istruttoria veloce (civ).; 2.3. per le ragioni di cui in narrativa, accertare e dichiarare la nullità, inefficacia e/o l' invalidità parziale del contratto di apertura di credito in conto corrente e/o di singole sue clausole, intercorso tra iI correntista e la Convenuta, laddove prevede l'applicazione di interessi passivi ultra legali e interessi attivi non pattuiti consensualmente e in forma scritta. Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa”.
Per “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contraris reiectriis: In via principale, nel Controparte_1 merito:
1.1. per le ragioni di cui in narrativa, accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia
e/o invalidità del contratto di fideiussione ed in particolare la sua scadenza e/o decadenza;
1.2 sempre in via principale e nel merito accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o invalidità del contratto di apertura di credito in conto corrente ordinario n. 242283 intercorso
Pag. 2 a 10 tra il correntista e/o le loro singole disposizioni, previa verifica del superamento Parte_1 del tasso soglia usura e, per l'effetto, dichiarare non dovuta alla Convenuta da parte del Sig. alcuna somma a titolo di garante, per tutto il periodo in cui sono stati applicati Controparte_1 tassi usurai;
1.3 sempre nel merito, accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o invalidità del contratto di apertura di credito in conto corrente ordinario n. 242283 intercorso tra il correntista e/o le loro singole disposizioni, previa verifica di: (a) applicazione Parte_1 dell'anatocismo, (b) applicazione di interessi ultra legali e ricapitalizzazione trimestrale, (c) applicazione della commissione di massimo scoperto non dovute, (d) commissioni fuori fido, (e) commissioni servizio affidamento, (f) commissioni istruttoria veloce, (g) applicazione di interessi debitori indeterminati, (h) applicazione di tassi di interesse debitori in violazione della legge n.
108 /1996 perché superiori al c.d. tasso soglia tempo per tempo determinato e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto alla od in subordine il diverso saldo dovuto da parte del CP_3
Co garante Sig. sempre nel merito, accertare e dichiarare la nullità e/o Controparte_1
l'inefficacia e/o invalidità di tutte le variazioni delle condizioni contrattuali successive alla stipula dei contratti suddetti e sfavorevoli alla e di conseguenza inapplicabili al Sig. Parte_1
1.5 per le ragioni di cui in narrativa, accertare e dichiarare non dovute, per Controparte_1 prestazione indeterminata e/o senza causa e/o per mancanza di forma scritta della relativa clausola, le somme addebitate per commissione di massimo scoperto (C.M.S.), calcolate in aggiunta agli interessi passivi, in costanza di utilizzo dell'apertura di credito, commissioni fuori fido, commissioni servizio affidamento (csa) e commissioni istruttoria veloce (civ) e quindi non attribuibili a titolo di garanzia al Sig. Con vittoria di spese, competenze e Controparte_1 onorari di causa”.
Per la in relazione al proc. N. 12915/2019 r.g.: “Voglia l'Ill.mo Parte_2
Giudice adito così provvedere: 1) In via preliminare di rito: accertare e dichiarare
l'improcedibilità della domanda per le ragioni indicate nel § 2 della comparsa;
2) nel merito: rigettare in ogni caso ogni avversa domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque sfornita da idonea prova;
3) sempre nel merito e in via riconvenzionale: condannare
[...]
, in persona del suo l.r.p.t., al pagamento della somma Parte_1 complessiva di € 1.870.126,52, oltre interessi sino al soddisfo, per le causali di cui al § 10 della comparsa. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite”.
In relazione al n. 12972/2019 r.g.: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito così provvedere:
4) In via preliminare di rito: accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda per le ragioni indicate nel § 2 della comparsa;
5) nel merito: rigettare in ogni caso ogni avversa
Pag. 3 a 10 domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque sfornita da idonea prova;
6) sempre nel merito e in via riconvenzionale: condannare il Sig. in qualità di Controparte_1 fideiussore della , al pagamento della somma Parte_1 complessiva di € 1.590.000,00, per le causali di cui al § 10 della comparsa”.
Oggetto: accertamento negativo.
All'udienza del 4/11/2024, tenutasi con modalità cartolare, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società citava in giudizio la nelle Pt_1 CP_2 more divenuta esponendo che: Parte_2
- in data 5/12/2016 la avrebbe notificato ad essa attrice una lettera Parte_3 di recesso dal contratto di conto corrente ed intimazione di pagamento della somma di
€ 1.869.246,81 oltre spese ed interessi;
- in data 30/04/2018 la , nella sua qualità di cessionaria dei crediti di titolarità CP_3 della predetta banca, avrebbe reiterato la richiesta di pagamento delle somme suddette;
- in data 09/11/2018 essa attrice avrebbe notificato richiesta ex art. 119 TUB di ostensione di tutta la documentazione relativa ai contratti intrattenuti con la banca, senza ricevere riscontro alcuno;
- la richiesta di pagamento sarebbe fondata sui contratti di conto corrente ordinario n.
242283 e conto corrente anticipi n. 242291;
- a garanzia dei conti anzidetti avrebbe rilasciato fideiussione sino a Controparte_1 concorrenza della somma pari ad € 1.590.000,00;
- i contratti di conto corrente non sarebbero stati sottoscritti da essa attrice ed inoltre dagli estratti ad essa inoltrati emergerebbe la nullità di talune condizioni applicate, concernenti, in particolare, anatocismo, interessi ultralegali, capitalizzazione trimestrale, commissione di massimo scoperto, commissioni fuori fido, commissioni servizio affidamento, commissioni istruttoria veloce, applicazione di interessi debitori indeterminati, applicazione di tassi di interesse debitori in violazione della legge n.
108/1996 perché superiori al c.d. tasso soglia tempo per tempo determinato;
- non sarebbe pertanto tenuta al pagamento di nessuna somma in favore della richiedente, posta l'illegittimità delle condizioni applicate.
Pag. 4 a 10 A fondamento della svolta domanda allegava, dunque, che:
- sui suddetti rapporti di conto la banca avrebbe applicato interessi illegittimi, quali, usurari, anatocistici;
- avrebbe inoltre applicato diverse commissioni illegittime, commissione di massimo scoperto, di istruttoria veloce etc.;
- le condizioni contrattuali sarebbero ad ogni modo nulle per indeterminatezza ai sensi degli artt. 1284 e 1346 c.c..
Per tali ragioni chiedeva la rideterminazione del saldo conto con espunzione di tutte le competenze illegittimamente applicate.
Si costituiva in giudizio la – successivamente – la quale, CP_3 Parte_2 premesso di essere cessionaria dei crediti della Parte_4
a far data dall'11/04/2018 e, contestate tutte le doglianze attoree, eccepiva:
[...]
- in via pregiudiziale la improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
- nel merito l'assoluta infondatezza delle doglianze attoree.
Chiedeva in via riconvenzionale la condanna della società attrice al pagamento della somma pari ad € 1.870.126,52 a titolo di saldo debitorio derivante dai rapporti di conto intrattenuti dalla predetta con l'allora , oltre interessi sino al soddisfo. Parte_3
Con autonomo e distinto atto di citazione, nella pertinente qualità di Controparte_1 fideiussore garante dei rapporti di conto corrente intrattenuti dalla società e la Pt_1
, citava in giudizio l'allora , esponendo che: Parte_3 CP_3
- in data 05/12/2016 la avrebbe notificato ad esso attore lettera di Parte_3 recesso dal contratto n. 242283 ed intimazione al pagamento della somma di
€1.590.000,00 oltre spese ed interessi;
- in data 01/10/2014 esso attore avrebbe sottoscritto atto integrativo di fideiussione per l'importo di €1.550.000,00 con scadenza il 30/11/2014;
- in data 30/12/2014 avrebbe sottoscritto atto integrativo di fideiussione per l'importo di €1.550.000,00 con scadenza al 30/06/2015;
- in data 1/10/2014 la nella sua qualità di cessionaria del credito avrebbe CP_3 notificato una lettera di richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di saldo debitorio derivante dai suddetti rapporti di conto corrente;
Pag. 5 a 10 - in centrale dei Rischi risulterebbe in capo alla una esposizione debitoria Parte_1 pari ad 2.238.499,00;
- in data 9/11/2018 avrebbe inoltrato alla convenuta richiesta di ostensione – ex art. 119 TUB – rimasta tuttavia priva di riscontro.
A fondamento della svolta domanda allegava che:
- le fideiussioni, da esso rilasciate, sarebbero nulle per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, non essendo neppure indicato il rapporto di conto corrente principale;
- in spregio al dettato contenuto nell'art. 1941 c.c. la banca avrebbe imposto condizioni più onerose rispetto al rapporto principale cui accede la garanzia;
- in ragione del vincolo di accessorietà che lega – a mente dell'art. 1945 c.c. – il rapporto di garanzia ed il rapporto principale, l'intervenuta estinzione del principale per recesso della banca comporterebbe l'estinzione anche della garanzia;
- quest'ultima sarebbe in ogni caso estinta per scadenza del termine negoziale – pattiziamente stabilito nella data del 30/06/2015-;
- sarebbe poi altresì estinta per decadenza del termine previsto dall'art. 1957 c.c. non avendo il creditore coltivato le proprie pretese creditorie entro i sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale;
- anche i rapporti di conto corrente sarebbero nulli e la somma pretesa non dovuta in quanto portato dell'applicazione di interessi, commissioni e condizioni illegittime.
Si costituiva in giudizio la , la quale, premesso di essere cessionaria del credito in lite CP_3
(nei termini su esposti), in contestazione della domanda attoree, eccepiva:
- in via pregiudiziale, l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
- nel merito l'infondatezza della domanda attorea tanto in relazione alla predicata nullità delle fideiussioni che in relazione alle altresì predicate nullità dei rapporti principali.
Chiedeva in via riconvenzionale la condanna dell'attore al pagamento delle somme ad essa dovute a titolo di saldo debitorio derivante dai rapporti principali di conto corrente.
Chiedeva, infine, disporsi la riunione del giudizio in commento con il giudizio incardinato innanzi a questa Sezione rubricato al n. 12915/2019 r.g. posta la sussistenza dei presupposti di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva.
Pag. 6 a 10 All'udienza del 04/11/2019 veniva disposta la riunione dei procedimenti in epigrafe – ex art. 274 c.pc. - posta la sussistenza dei presupposti di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva. Venivano, al contempo, concessi alle parti i termini per l'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria.
Con ordinanza del 04/11/2024 la causa, istruita documentalmente ed a mezzo espletamento di ctu di natura contabile, veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
In rito deve prendersi atto che il tentativo di mediazione ha avuto esito negativo tra le parti, sicchè l'avvenuto esperimento dello stesso comporta il rigetto dell'eccezione di improcedibilità della domanda.
Va premesso che con la prima memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. la parte attrice ha eccepito la nullità delle fideiussioni prestate in favore della società debitrice principale in quanto sulla scorta del parere reso dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Pt_1
Mercato, la Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005, ha ravvisato la contrarietà all'art. 2, comma 2, lett. a) della legge 287/1990 dello schema contrattuale ABI per il contratto di fideiussione bancaria con riferimento alle clausole 2, 6 e 8.
In proposito, come noto, la Suprema Corte di Cassazione ha dapprima ritenuto che la pedissequa riproposizione dello schema tacciato di nullità con il richiamato provvedimento della Banca di Italia comportasse la nullità dell'intero contratto (così Cass. sent. n.
29819/2017), successivamente con la nota sentenza resa a Sezioni Unite, n. 41994/2021, nel dirimere il contrasto giurisprudenziale involgente proprio il regime di nullità da comminare in ipotesi di tal fatta, ha diversamente opinato per la nullità solo parziale delle stesse, ritenendo a tal riguardo di dover dare preminenza al principio di conservazione del contratto.
In particolare, va rammentato che i rilievi critici dell'Autorità garante riguardarono le clausole nn. 2, 6, 8 del citato schema contrattuale e precisamente: la “clausola di reviviscenza”, a termini della quale “il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo (art. 2)”; la c.d. “clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.” in forza della quale “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, coobbligato o garante entro i termini previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c. che si intende derogato (art. 6)" ; la c.d. clausola di sopravvivenza a termini della quale “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme alla stesso erogate”.
Pag. 7 a 10 Sulla scorta di tale parere, e rilevato che dall'istruttoria espletata era emerso che diverse banche avevano ormai adottato lo schema predisposto dall'ABI e che dai dati raccolti era altresì risultato che la maggior parte delle clausole esaminate fosse stata ritenuta dalle banche applicabile anche ai contratti stipulati da soggetti privati, in qualità di fideiussori, la Banca
d'Italia ha emesso il menzionato provvedimento n. 55/2005. Nel provvedimento l'Autorità
Garante ha innanzitutto osservato che “le condizioni generali di contratto comunicate dall'ABI relativamente alle fideiussioni a garanzia delle operazioni bancarie, in quanto deliberazioni di un'associazione di imprese, rientrano nell'ambito di applicazione della L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 1, laddove dispone che “sono considerati intese gli accordi e o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari”. La restrizione della concorrenza derivante da una siffatta intesa risulterebbe significativa nel mercato rilevante atteso l'elevato numero di banche associate all'ABI. Tali clausole avrebbero quindi l'attitudine di falsare la concorrenza e dunque da considerarsi nulle.
Preso quindi atto della nullità parziale dei contratti riproponenti pedissequamente il menzionato schema, deve verificarsi se l'opposta sia incorsa nella decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., la quale, proprio in ragione della summenzionata nullità dell'art. 6 della fideiussione, deve ritenersi pienamente operativa nel caso di specie.
Ebbene, nel caso di specie deve escludersi che la dante causa dell'opposta fosse incorsa in detta decadenza, avendo lo stesso fideiussore riconosciuto che, contestualmente alla chiusura del rapporto di conto corrente, l'istituto di credito aveva richiesto l'immediato versamento del saldo passivo, tanto al debitore principale quanto al garante, a mezzo di lettera raccomandata del 05/12/2016.
L'eccezione non può trovare accoglimento alla luce dell'orientamento giurisprudenziale, di recente affermazione, secondo il quale ogni qualvolta l'obbligo di garanzia vincoli il garante “a prima richiesta” (come avvenuto nel caso di specie), deve affermarsi l'idoneità anche di istanze stragiudiziali ad assolvere all'onere previsto a pena di decadenza dall'art. 1957 c.c..
In tal senso si veda Cass. Civ. Sez. III n.5179/2025, la quale, ripercorrendo precedenti arresti giurisprudenziali, ha fornito la seguente interpretazione del quadro normativo di riferimento:
“in presenza della clausola a prima richiesta, onde evitare la decadenza prevista nell'art. 1957 cod. civ., non è necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato
Pag. 8 a 10 all'esercizio di un'azione in giudizio. Difatti, soltanto la presenza di una clausola contrattuale non solo con riferimento al termine decadenziale, ma anche alla prevista modalità di esercizio dell'azione, potrebbe, previa, naturalmente, valutazione del caso di specie, giustificare la conclusione che, ferma la natura a prima richiesta della garanzia, l'impedimento della decadenza esiga l'azione in sede giurisdizionale (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13078 del 21/05/2008;
Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 22346 del 26/09/2017; Cass.Sez. 3 -, Ordinanza n. 30185 del
14/10/2022). A maggior ragione, nel caso in questione, ove l'applicazione dell'art. 1957 cod. civ. non deriva da una scelta pattizia, ma dalla pronuncia di nullità parziale della clausola derogatoria contenuta nel negozio di garanzia (perché ritenuto conforme allo schema ABI giudicato come anticoncorrenziale dall'autorità garante), secondo la tradizionale esegesi di tale norma, l'impedimento della decadenza si determina anche solo con un'attività extragiudiziale, e dunque non solo iniziando l'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale, ma anche soltanto rivolgendo al fideiussore la richiesta di adempimento (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13078 del 21/05/2008), poiché se il rinvio si intendesse anche alla previsione di un'azione giudiziale, la garanzia non sarebbe più a prima richiesta, essendovi palese contraddizione nel postulare che una volontà contrattuale di imporre al garante l'adempimento dell'obbligazione di garanzia a semplice richiesta e senza possibilità di eccezioni (Cass. Sez. 3 Sentenza n. 22346 del
26/9/2017)”.
Nello stesso solco si pone la giurisprudenza, ormai consolidata della Corte d'Appello di Roma, secondo la quale, dato che il provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia non ha interessato la clausola di pagamento a prima richiesta contenuto nello schema ABI 2002, deve in ogni caso affermarsi la perdurante operatività di detta clausola, con conseguente idoneità della diffida stragiudiziale ad assolvere all'onere previsto dall'art. 2957 c.c. (cfr. Corte App.
Roma sent. n. 5598/2024, nonché, in senso conforme, Corte App. Roma sent. n. 2815/2025;
Corte App. Roma sent. n. 526/2025; Corte App. Roma sent. n. 1421/2024; Corte App. Roma sent. n. 7572/2023).
Pertanto, applicando al caso di specie le considerazioni che precedono, deve essere rigettata l'eccezione di decadenza formulata dal garante opponente, risultando in atti la prova della richiesta stragiudiziale di pagamento, pacificamente inviata dall'opposta al debitore ed ai fideiussori contestualmente alla revoca delle linee di credito.
Quanto alle domande concernenti i rapporti di conto corrente intrattenuti dalla società debitrice principale con l'allora segnatamente i rapporti di conto corrente Parte_3 ordinario n. 242283 – acceso in data 22/11/2006 -; il conto corrente ordinario n. 280629 –
Pag. 9 a 10 acceso in data 4/03/2008 ed il conto anticipi n. 22/11/2006 – acceso in data 22/11/2006, rispetto ai quali tanto la predetta debitrice quanto il fideiussore hanno rilevato l'applicazione di una pluralità di competenze illegittime ed in assenza di un valido contratto avente la forma prescritta dall'art. 117 TUB, si è ritenuto necessario procedere all'espletamento di ctu di natura contabile.
Tuttavia, si ritiene di non poter aderire alle risultanze cui è pervenuto il consulente come espresse nell'elaborato definitivo in atti, posto che in tema di usura se da un lato il predetto ha riferito che l'assenza di un valido contratto non avrebbe consentito di accertare l'applicazione di interessi usurari, onde per usura deve intendersi secondo il dettato normativo di disciplina la sola usura originaria – vale a dire contrattualmente stabilita – e non anche la c.d. usura sopravvenuta, dall'altro lato, ha di contro ritenuto di espungere dal saldo banca le voci illegittimamente addebitate a tale titolo dacchè, a suo avviso, pacificamente integranti usura pattizia, dando probabilmente rilievo proprio alla fattispecie di usura sopravvenuta. Né, a tale ultimo proposito, risulta sia stato accertato un valido esercizio di ius variandi tale da poter giustificare il rilievo dal predetto conferito al superamento dei tassi di interesse nei trimestri elencati nella perizia.
La circostanza induce a ritenere sostanzialmente inattendibili le conclusioni cui è pervenuto il
CTU, con conseguente necessità di ripetere le operazioni peritali mediante conferimento dell'incarico ad un diverso professionista.
Alla luce dei rilievi che precedono la causa va rimessa sul ruolo istruttorio in relazione ai rapporti di conto al fine di procedere all'espletamento di una nuova consulenza tecnica d'ufficio.
Rimette alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, non definitivamente pronunciando in persona del dott. Stefano
Iannaccone, in funzione di giudice unico, così provvede:
I. dichiara la nullità parziale delle fideiussioni omnibus rilasciate da Controparte_1 limitatamente alle clausole previste dagli artt. 3, 7 e 10 delle fideiussioni;
II. rigetta l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. sollevata da;
Controparte_1
III. provvede con separata ordinanza in merito al prosieguo del giudizio.
Roma, 08/08/2025
Il Giudice
Dott. Stefano Iannaccone
Pag. 10 a 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale di Roma, in persona del dott. Stefano Iannaccone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
Sentenza non definitiva nelle cause civili di primo grado iscritte al n. 12915 e al n. 12972 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2019, poste in deliberazione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del
4/11/2024, vertente
tra
C.F. in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Via Ignazio Guidi, n.
46, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Giovanniello e Antonio Del Deo giusta mandato collazionato in calce all'atto di citazione
- Attrice in relazione al proc. N. 12915/2019 r.g,
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Roma, via Controparte_1 C.F._1
Ignazio Guidi, 46, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alberto Giovanniello e Antonio Del Deo giusta mandato collazionato in calce all'atto di citazione
- Attore in relazione al proc. N. 12972/2019 r.g.
e
(già elettivamente domiciliato in Parte_2 CP_2
Roma, via Arancione, n. 71 presso lo studio dell'avv. Stefano D'Ercole che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta
- Convenuto in relazione al proc. N. 12915/2012 r.g. e al proc. N. 12972/2019 r.g.
Pag. 1 a 10 Conclusioni delle parti: per la società : “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contraris reiectriis: In via principale, nel Pt_1 merito:
1.1. per le ragioni di cui in narrativa, accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia
e/o invalidità del contratto di apertura di credito in conto corrente ordinario n. 242283 ed il contratto di apertura di credito in conto corrente anticipi n. 242291 intercorso tra il correntista
e/o le loro singole disposizioni, previa verifica del superamento del tasso soglia Parte_1 usura e, per l'effetto, dichiarare non dovuta alla Convenuta da parte del correntista Parte_1 alcuna somma a titolo di interessi, per tutto il periodo in cui sono stati applicati tassi usurai;
1.2 sempre nel merito, accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o invalidità del contratto di apertura di credito in conto corrente ordinario n. 242283 ed il contratto di apertura di credito in conto corrente anticipi n. 242291 intercorso tra il correntista e/o le loro singole Parte_1 disposizioni, previa verifica di: (a) applicazione dell'anatocismo, (b) applicazione di interessi ultra legali e ricapitalizzazione trimestrale, (c) applicazione della commissione di massimo scoperto non dovute, (d) commissioni fuori fido, (e) commissioni servizio affidamento, (f) commissioni istruttoria veloce, (g) applicazione di interessi debitori indeterminati, (h) applicazione di tassi di interesse debitori in violazione della legge n. 108 /1996 perché superiori al c.d. tasso soglia tempo per tempo determinato e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto alla
od in subordine il diverso saldo dovuto;
2. sempre nel merito , accertare e dichiarare la CP_3 nullità e/o l'inefficacia e/o invalidità di tutte le variazioni della condizioni contrattuali successive alla stipula dei contratti suddetti e sfavorevoli alla GE.CO.P: SPA;
2.2. per Ie ragioni di cui in narrativa, accertare e dichiarare non dovute, per prestazione indeterminata e/o senza causa e/o per mancanza di forma scritta della relativa clausola, le somme addebitate per commissione di massimo scoperto (C.M.S.), calcolate in aggiunta agli interessi passivi, in costanza di utilizzo dell'apertura di credito, commissioni fuori fido, commissioni servizio affidamento (csa) e commissioni istruttoria veloce (civ).; 2.3. per le ragioni di cui in narrativa, accertare e dichiarare la nullità, inefficacia e/o l' invalidità parziale del contratto di apertura di credito in conto corrente e/o di singole sue clausole, intercorso tra iI correntista e la Convenuta, laddove prevede l'applicazione di interessi passivi ultra legali e interessi attivi non pattuiti consensualmente e in forma scritta. Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa”.
Per “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contraris reiectriis: In via principale, nel Controparte_1 merito:
1.1. per le ragioni di cui in narrativa, accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia
e/o invalidità del contratto di fideiussione ed in particolare la sua scadenza e/o decadenza;
1.2 sempre in via principale e nel merito accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o invalidità del contratto di apertura di credito in conto corrente ordinario n. 242283 intercorso
Pag. 2 a 10 tra il correntista e/o le loro singole disposizioni, previa verifica del superamento Parte_1 del tasso soglia usura e, per l'effetto, dichiarare non dovuta alla Convenuta da parte del Sig. alcuna somma a titolo di garante, per tutto il periodo in cui sono stati applicati Controparte_1 tassi usurai;
1.3 sempre nel merito, accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o invalidità del contratto di apertura di credito in conto corrente ordinario n. 242283 intercorso tra il correntista e/o le loro singole disposizioni, previa verifica di: (a) applicazione Parte_1 dell'anatocismo, (b) applicazione di interessi ultra legali e ricapitalizzazione trimestrale, (c) applicazione della commissione di massimo scoperto non dovute, (d) commissioni fuori fido, (e) commissioni servizio affidamento, (f) commissioni istruttoria veloce, (g) applicazione di interessi debitori indeterminati, (h) applicazione di tassi di interesse debitori in violazione della legge n.
108 /1996 perché superiori al c.d. tasso soglia tempo per tempo determinato e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto alla od in subordine il diverso saldo dovuto da parte del CP_3
Co garante Sig. sempre nel merito, accertare e dichiarare la nullità e/o Controparte_1
l'inefficacia e/o invalidità di tutte le variazioni delle condizioni contrattuali successive alla stipula dei contratti suddetti e sfavorevoli alla e di conseguenza inapplicabili al Sig. Parte_1
1.5 per le ragioni di cui in narrativa, accertare e dichiarare non dovute, per Controparte_1 prestazione indeterminata e/o senza causa e/o per mancanza di forma scritta della relativa clausola, le somme addebitate per commissione di massimo scoperto (C.M.S.), calcolate in aggiunta agli interessi passivi, in costanza di utilizzo dell'apertura di credito, commissioni fuori fido, commissioni servizio affidamento (csa) e commissioni istruttoria veloce (civ) e quindi non attribuibili a titolo di garanzia al Sig. Con vittoria di spese, competenze e Controparte_1 onorari di causa”.
Per la in relazione al proc. N. 12915/2019 r.g.: “Voglia l'Ill.mo Parte_2
Giudice adito così provvedere: 1) In via preliminare di rito: accertare e dichiarare
l'improcedibilità della domanda per le ragioni indicate nel § 2 della comparsa;
2) nel merito: rigettare in ogni caso ogni avversa domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque sfornita da idonea prova;
3) sempre nel merito e in via riconvenzionale: condannare
[...]
, in persona del suo l.r.p.t., al pagamento della somma Parte_1 complessiva di € 1.870.126,52, oltre interessi sino al soddisfo, per le causali di cui al § 10 della comparsa. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite”.
In relazione al n. 12972/2019 r.g.: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito così provvedere:
4) In via preliminare di rito: accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda per le ragioni indicate nel § 2 della comparsa;
5) nel merito: rigettare in ogni caso ogni avversa
Pag. 3 a 10 domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque sfornita da idonea prova;
6) sempre nel merito e in via riconvenzionale: condannare il Sig. in qualità di Controparte_1 fideiussore della , al pagamento della somma Parte_1 complessiva di € 1.590.000,00, per le causali di cui al § 10 della comparsa”.
Oggetto: accertamento negativo.
All'udienza del 4/11/2024, tenutasi con modalità cartolare, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società citava in giudizio la nelle Pt_1 CP_2 more divenuta esponendo che: Parte_2
- in data 5/12/2016 la avrebbe notificato ad essa attrice una lettera Parte_3 di recesso dal contratto di conto corrente ed intimazione di pagamento della somma di
€ 1.869.246,81 oltre spese ed interessi;
- in data 30/04/2018 la , nella sua qualità di cessionaria dei crediti di titolarità CP_3 della predetta banca, avrebbe reiterato la richiesta di pagamento delle somme suddette;
- in data 09/11/2018 essa attrice avrebbe notificato richiesta ex art. 119 TUB di ostensione di tutta la documentazione relativa ai contratti intrattenuti con la banca, senza ricevere riscontro alcuno;
- la richiesta di pagamento sarebbe fondata sui contratti di conto corrente ordinario n.
242283 e conto corrente anticipi n. 242291;
- a garanzia dei conti anzidetti avrebbe rilasciato fideiussione sino a Controparte_1 concorrenza della somma pari ad € 1.590.000,00;
- i contratti di conto corrente non sarebbero stati sottoscritti da essa attrice ed inoltre dagli estratti ad essa inoltrati emergerebbe la nullità di talune condizioni applicate, concernenti, in particolare, anatocismo, interessi ultralegali, capitalizzazione trimestrale, commissione di massimo scoperto, commissioni fuori fido, commissioni servizio affidamento, commissioni istruttoria veloce, applicazione di interessi debitori indeterminati, applicazione di tassi di interesse debitori in violazione della legge n.
108/1996 perché superiori al c.d. tasso soglia tempo per tempo determinato;
- non sarebbe pertanto tenuta al pagamento di nessuna somma in favore della richiedente, posta l'illegittimità delle condizioni applicate.
Pag. 4 a 10 A fondamento della svolta domanda allegava, dunque, che:
- sui suddetti rapporti di conto la banca avrebbe applicato interessi illegittimi, quali, usurari, anatocistici;
- avrebbe inoltre applicato diverse commissioni illegittime, commissione di massimo scoperto, di istruttoria veloce etc.;
- le condizioni contrattuali sarebbero ad ogni modo nulle per indeterminatezza ai sensi degli artt. 1284 e 1346 c.c..
Per tali ragioni chiedeva la rideterminazione del saldo conto con espunzione di tutte le competenze illegittimamente applicate.
Si costituiva in giudizio la – successivamente – la quale, CP_3 Parte_2 premesso di essere cessionaria dei crediti della Parte_4
a far data dall'11/04/2018 e, contestate tutte le doglianze attoree, eccepiva:
[...]
- in via pregiudiziale la improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
- nel merito l'assoluta infondatezza delle doglianze attoree.
Chiedeva in via riconvenzionale la condanna della società attrice al pagamento della somma pari ad € 1.870.126,52 a titolo di saldo debitorio derivante dai rapporti di conto intrattenuti dalla predetta con l'allora , oltre interessi sino al soddisfo. Parte_3
Con autonomo e distinto atto di citazione, nella pertinente qualità di Controparte_1 fideiussore garante dei rapporti di conto corrente intrattenuti dalla società e la Pt_1
, citava in giudizio l'allora , esponendo che: Parte_3 CP_3
- in data 05/12/2016 la avrebbe notificato ad esso attore lettera di Parte_3 recesso dal contratto n. 242283 ed intimazione al pagamento della somma di
€1.590.000,00 oltre spese ed interessi;
- in data 01/10/2014 esso attore avrebbe sottoscritto atto integrativo di fideiussione per l'importo di €1.550.000,00 con scadenza il 30/11/2014;
- in data 30/12/2014 avrebbe sottoscritto atto integrativo di fideiussione per l'importo di €1.550.000,00 con scadenza al 30/06/2015;
- in data 1/10/2014 la nella sua qualità di cessionaria del credito avrebbe CP_3 notificato una lettera di richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di saldo debitorio derivante dai suddetti rapporti di conto corrente;
Pag. 5 a 10 - in centrale dei Rischi risulterebbe in capo alla una esposizione debitoria Parte_1 pari ad 2.238.499,00;
- in data 9/11/2018 avrebbe inoltrato alla convenuta richiesta di ostensione – ex art. 119 TUB – rimasta tuttavia priva di riscontro.
A fondamento della svolta domanda allegava che:
- le fideiussioni, da esso rilasciate, sarebbero nulle per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, non essendo neppure indicato il rapporto di conto corrente principale;
- in spregio al dettato contenuto nell'art. 1941 c.c. la banca avrebbe imposto condizioni più onerose rispetto al rapporto principale cui accede la garanzia;
- in ragione del vincolo di accessorietà che lega – a mente dell'art. 1945 c.c. – il rapporto di garanzia ed il rapporto principale, l'intervenuta estinzione del principale per recesso della banca comporterebbe l'estinzione anche della garanzia;
- quest'ultima sarebbe in ogni caso estinta per scadenza del termine negoziale – pattiziamente stabilito nella data del 30/06/2015-;
- sarebbe poi altresì estinta per decadenza del termine previsto dall'art. 1957 c.c. non avendo il creditore coltivato le proprie pretese creditorie entro i sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale;
- anche i rapporti di conto corrente sarebbero nulli e la somma pretesa non dovuta in quanto portato dell'applicazione di interessi, commissioni e condizioni illegittime.
Si costituiva in giudizio la , la quale, premesso di essere cessionaria del credito in lite CP_3
(nei termini su esposti), in contestazione della domanda attoree, eccepiva:
- in via pregiudiziale, l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
- nel merito l'infondatezza della domanda attorea tanto in relazione alla predicata nullità delle fideiussioni che in relazione alle altresì predicate nullità dei rapporti principali.
Chiedeva in via riconvenzionale la condanna dell'attore al pagamento delle somme ad essa dovute a titolo di saldo debitorio derivante dai rapporti principali di conto corrente.
Chiedeva, infine, disporsi la riunione del giudizio in commento con il giudizio incardinato innanzi a questa Sezione rubricato al n. 12915/2019 r.g. posta la sussistenza dei presupposti di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva.
Pag. 6 a 10 All'udienza del 04/11/2019 veniva disposta la riunione dei procedimenti in epigrafe – ex art. 274 c.pc. - posta la sussistenza dei presupposti di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva. Venivano, al contempo, concessi alle parti i termini per l'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria.
Con ordinanza del 04/11/2024 la causa, istruita documentalmente ed a mezzo espletamento di ctu di natura contabile, veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
In rito deve prendersi atto che il tentativo di mediazione ha avuto esito negativo tra le parti, sicchè l'avvenuto esperimento dello stesso comporta il rigetto dell'eccezione di improcedibilità della domanda.
Va premesso che con la prima memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. la parte attrice ha eccepito la nullità delle fideiussioni prestate in favore della società debitrice principale in quanto sulla scorta del parere reso dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Pt_1
Mercato, la Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005, ha ravvisato la contrarietà all'art. 2, comma 2, lett. a) della legge 287/1990 dello schema contrattuale ABI per il contratto di fideiussione bancaria con riferimento alle clausole 2, 6 e 8.
In proposito, come noto, la Suprema Corte di Cassazione ha dapprima ritenuto che la pedissequa riproposizione dello schema tacciato di nullità con il richiamato provvedimento della Banca di Italia comportasse la nullità dell'intero contratto (così Cass. sent. n.
29819/2017), successivamente con la nota sentenza resa a Sezioni Unite, n. 41994/2021, nel dirimere il contrasto giurisprudenziale involgente proprio il regime di nullità da comminare in ipotesi di tal fatta, ha diversamente opinato per la nullità solo parziale delle stesse, ritenendo a tal riguardo di dover dare preminenza al principio di conservazione del contratto.
In particolare, va rammentato che i rilievi critici dell'Autorità garante riguardarono le clausole nn. 2, 6, 8 del citato schema contrattuale e precisamente: la “clausola di reviviscenza”, a termini della quale “il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo (art. 2)”; la c.d. “clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.” in forza della quale “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, coobbligato o garante entro i termini previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c. che si intende derogato (art. 6)" ; la c.d. clausola di sopravvivenza a termini della quale “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme alla stesso erogate”.
Pag. 7 a 10 Sulla scorta di tale parere, e rilevato che dall'istruttoria espletata era emerso che diverse banche avevano ormai adottato lo schema predisposto dall'ABI e che dai dati raccolti era altresì risultato che la maggior parte delle clausole esaminate fosse stata ritenuta dalle banche applicabile anche ai contratti stipulati da soggetti privati, in qualità di fideiussori, la Banca
d'Italia ha emesso il menzionato provvedimento n. 55/2005. Nel provvedimento l'Autorità
Garante ha innanzitutto osservato che “le condizioni generali di contratto comunicate dall'ABI relativamente alle fideiussioni a garanzia delle operazioni bancarie, in quanto deliberazioni di un'associazione di imprese, rientrano nell'ambito di applicazione della L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 1, laddove dispone che “sono considerati intese gli accordi e o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari”. La restrizione della concorrenza derivante da una siffatta intesa risulterebbe significativa nel mercato rilevante atteso l'elevato numero di banche associate all'ABI. Tali clausole avrebbero quindi l'attitudine di falsare la concorrenza e dunque da considerarsi nulle.
Preso quindi atto della nullità parziale dei contratti riproponenti pedissequamente il menzionato schema, deve verificarsi se l'opposta sia incorsa nella decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., la quale, proprio in ragione della summenzionata nullità dell'art. 6 della fideiussione, deve ritenersi pienamente operativa nel caso di specie.
Ebbene, nel caso di specie deve escludersi che la dante causa dell'opposta fosse incorsa in detta decadenza, avendo lo stesso fideiussore riconosciuto che, contestualmente alla chiusura del rapporto di conto corrente, l'istituto di credito aveva richiesto l'immediato versamento del saldo passivo, tanto al debitore principale quanto al garante, a mezzo di lettera raccomandata del 05/12/2016.
L'eccezione non può trovare accoglimento alla luce dell'orientamento giurisprudenziale, di recente affermazione, secondo il quale ogni qualvolta l'obbligo di garanzia vincoli il garante “a prima richiesta” (come avvenuto nel caso di specie), deve affermarsi l'idoneità anche di istanze stragiudiziali ad assolvere all'onere previsto a pena di decadenza dall'art. 1957 c.c..
In tal senso si veda Cass. Civ. Sez. III n.5179/2025, la quale, ripercorrendo precedenti arresti giurisprudenziali, ha fornito la seguente interpretazione del quadro normativo di riferimento:
“in presenza della clausola a prima richiesta, onde evitare la decadenza prevista nell'art. 1957 cod. civ., non è necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato
Pag. 8 a 10 all'esercizio di un'azione in giudizio. Difatti, soltanto la presenza di una clausola contrattuale non solo con riferimento al termine decadenziale, ma anche alla prevista modalità di esercizio dell'azione, potrebbe, previa, naturalmente, valutazione del caso di specie, giustificare la conclusione che, ferma la natura a prima richiesta della garanzia, l'impedimento della decadenza esiga l'azione in sede giurisdizionale (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13078 del 21/05/2008;
Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 22346 del 26/09/2017; Cass.Sez. 3 -, Ordinanza n. 30185 del
14/10/2022). A maggior ragione, nel caso in questione, ove l'applicazione dell'art. 1957 cod. civ. non deriva da una scelta pattizia, ma dalla pronuncia di nullità parziale della clausola derogatoria contenuta nel negozio di garanzia (perché ritenuto conforme allo schema ABI giudicato come anticoncorrenziale dall'autorità garante), secondo la tradizionale esegesi di tale norma, l'impedimento della decadenza si determina anche solo con un'attività extragiudiziale, e dunque non solo iniziando l'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale, ma anche soltanto rivolgendo al fideiussore la richiesta di adempimento (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13078 del 21/05/2008), poiché se il rinvio si intendesse anche alla previsione di un'azione giudiziale, la garanzia non sarebbe più a prima richiesta, essendovi palese contraddizione nel postulare che una volontà contrattuale di imporre al garante l'adempimento dell'obbligazione di garanzia a semplice richiesta e senza possibilità di eccezioni (Cass. Sez. 3 Sentenza n. 22346 del
26/9/2017)”.
Nello stesso solco si pone la giurisprudenza, ormai consolidata della Corte d'Appello di Roma, secondo la quale, dato che il provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia non ha interessato la clausola di pagamento a prima richiesta contenuto nello schema ABI 2002, deve in ogni caso affermarsi la perdurante operatività di detta clausola, con conseguente idoneità della diffida stragiudiziale ad assolvere all'onere previsto dall'art. 2957 c.c. (cfr. Corte App.
Roma sent. n. 5598/2024, nonché, in senso conforme, Corte App. Roma sent. n. 2815/2025;
Corte App. Roma sent. n. 526/2025; Corte App. Roma sent. n. 1421/2024; Corte App. Roma sent. n. 7572/2023).
Pertanto, applicando al caso di specie le considerazioni che precedono, deve essere rigettata l'eccezione di decadenza formulata dal garante opponente, risultando in atti la prova della richiesta stragiudiziale di pagamento, pacificamente inviata dall'opposta al debitore ed ai fideiussori contestualmente alla revoca delle linee di credito.
Quanto alle domande concernenti i rapporti di conto corrente intrattenuti dalla società debitrice principale con l'allora segnatamente i rapporti di conto corrente Parte_3 ordinario n. 242283 – acceso in data 22/11/2006 -; il conto corrente ordinario n. 280629 –
Pag. 9 a 10 acceso in data 4/03/2008 ed il conto anticipi n. 22/11/2006 – acceso in data 22/11/2006, rispetto ai quali tanto la predetta debitrice quanto il fideiussore hanno rilevato l'applicazione di una pluralità di competenze illegittime ed in assenza di un valido contratto avente la forma prescritta dall'art. 117 TUB, si è ritenuto necessario procedere all'espletamento di ctu di natura contabile.
Tuttavia, si ritiene di non poter aderire alle risultanze cui è pervenuto il consulente come espresse nell'elaborato definitivo in atti, posto che in tema di usura se da un lato il predetto ha riferito che l'assenza di un valido contratto non avrebbe consentito di accertare l'applicazione di interessi usurari, onde per usura deve intendersi secondo il dettato normativo di disciplina la sola usura originaria – vale a dire contrattualmente stabilita – e non anche la c.d. usura sopravvenuta, dall'altro lato, ha di contro ritenuto di espungere dal saldo banca le voci illegittimamente addebitate a tale titolo dacchè, a suo avviso, pacificamente integranti usura pattizia, dando probabilmente rilievo proprio alla fattispecie di usura sopravvenuta. Né, a tale ultimo proposito, risulta sia stato accertato un valido esercizio di ius variandi tale da poter giustificare il rilievo dal predetto conferito al superamento dei tassi di interesse nei trimestri elencati nella perizia.
La circostanza induce a ritenere sostanzialmente inattendibili le conclusioni cui è pervenuto il
CTU, con conseguente necessità di ripetere le operazioni peritali mediante conferimento dell'incarico ad un diverso professionista.
Alla luce dei rilievi che precedono la causa va rimessa sul ruolo istruttorio in relazione ai rapporti di conto al fine di procedere all'espletamento di una nuova consulenza tecnica d'ufficio.
Rimette alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, non definitivamente pronunciando in persona del dott. Stefano
Iannaccone, in funzione di giudice unico, così provvede:
I. dichiara la nullità parziale delle fideiussioni omnibus rilasciate da Controparte_1 limitatamente alle clausole previste dagli artt. 3, 7 e 10 delle fideiussioni;
II. rigetta l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. sollevata da;
Controparte_1
III. provvede con separata ordinanza in merito al prosieguo del giudizio.
Roma, 08/08/2025
Il Giudice
Dott. Stefano Iannaccone
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