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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 22/09/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Cremona
PRIMA SEZIONE
R.G. 1671/2022
Il Giudice Federica Meloni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. BUCCINO VALENTINA attore e
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
assistito e difeso dall'Avv. GANDOLFI SARA convenuto
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 16.6.2022 il notificava a Controparte_1
il decreto ingiuntivo concesso dal Tribunale di Parte_1
Cremona in data 13.6.2022 n. 480, non provvisoriamente esecutivo, per la somma di 82.723,93 €, oltre interessi e spese della procedura.
A fondamento della pretesa il produceva n. 12 fatture elettroniche CP_1
emesse nel corso del 2019 nei confronti di . Quest'ultima proponeva opposizione così formulando le seguenti conclusioni:
“voglia codesto Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
-a) in via preliminare, e comunque qualora fosse ex adverso chiesta, non concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo del Tribunale di
Cremona n. 480/2022 qui opposto per le motivazioni di cui alla parte III del presente atto;
-b) annullare e/o revocare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi argomentati nel presente atto;
-c) in via riconvenzionale, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale ovvero extracontrattuale del per i motivi di cui Controparte_1
alle parti I e II del presente atto e, per l'effetto, condannarlo previa compensazione legale ovvero giudiziale, al risarcimento del danno in favore della concludente nella misura di 48.654,13 € ovvero in quella minore o maggiore che risulterà in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì del dovuto fino al saldo.
In ogni caso, con il favore delle spese e degli onorari del presente giudizio di opposizione.
Con ogni più ampia riserva di deduzione, produzione ed istanza istruttoria, nei termini che sono previsti per legge e che saranno stabiliti nel presente giudizio”.
Si costituiva il , il quale contestava quanto ex adverso dedotto e CP_1
chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto;
formulava le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, reietta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, così provvedere:
pag. 2/8 a) In via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del Decreto
Ingiuntivo n. 480/2022 R.G. n. 1180/2022, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta ne è di pronta soluzione, né è stata contestata la debenza delle somme ingiunte;
b) Nel merito rigettare la spiegata opposizione, in quanto infondata, in fatto e in diritto, per i motivi dedotti in narrativa;
c) confermare il decreto ingiuntivo n. 480/2022 R.G. n. 1180/2022, emesso dal Tribunale di Cremona;
d) condannare la al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
e) condannare la ai sensi dell'art. 96 c.p.c. come ritenuto di giustizia”.
Con riserva di produrre documenti di prova, capitolare e indicare testi in via istruttoria nei termini e nei modi ex art. 183, sesto comma, c.p.c.”.
***
L'opponente è una società di import/export di pezzi di ricambio per macchine agricole;
la relazione commerciale tra la stessa ed il CP_1
prendeva avvio nel novembre del 2013, quando alla occorreva Pt_1
acquistare i ricambi CNH New Holland venduti dall'opposta. I primi anni di collaborazione, secondo quanto allegato dall'opponente, erano stati proficui, senza questioni di sorta. Tuttavia l'opponente allegava che a partire dal 2016 erano intervenuti gravi ritardi nella gestione degli ordinativi da parte del
. In particolare, secondo quanto allegato dall'opponente, per la CP_1
vendita di qualsivoglia tipologia ricambi CNH la tempistica di evasione dell'ordine prevederebbe la ricezione della merce disponibile:
- c/o OD (Italia) entro 4 gg dalla data dell'ordine considerato che il 95% del materiale CNH si trova nel magazzino di OD (che è il più rifornito in assoluto insieme a quello francese);
pag. 3/8 - c/o Le EI (Francia) entro 5-6 gg dalla data dell'ordine;
- c/o EI (Germania) entro 5-6 gg dalla data dell'ordine.
Tale tempistica non sarebbe stata rispettata dal , che aveva così CP_1
causato a i danni diretti e indiretti per i quali la stessa riteneva estinta e, Pt_1
comunque, impedita la pretesa del di cui al decreto ingiuntivo CP_1
opposto.
Sempre secondo quanto allegato dalla parte opponente, la sussistenza del termine di consegna dell'ordine entro i successivi 4 gg dallo stesso è fatto provato dalla documentazione prodotta unitamente alla II memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. sub docc. 20 e 21 ovvero i bollettini informativi tra casa madre (CNH Industriale OD) e dealer dai quali risultano le condizioni di vendita e in particolare il c.d. ordine “stock giornaliero entro 4 giorni” .
Produceva quindi gli ordini e i relativi DDT dai quali emergerebbe per tabulas il mancato rispetto del termine per la consegna relativamente ad alcuni ordini precedenti rispetto a quelli di cui alle fatture azionate.
Allegava inoltre che altri due ordini – successivi e diversi rispetto a quelli di cui alle fatture azionate – non erano stati consegnati per colpa/dolo dell'opposta.
Visto tale inadempimento del (seppur relativo a differenti ordini), CP_1
l'opponente aveva sospeso i pagamenti relativi alle fatture oggi azionate ed agito in via riconvenzionale per l'accertamento di tale inadempimento e per la conseguente condanna del al risarcimento dei danni subiti. CP_1
Si deve in primo luogo notare che il credito di cui alle fatture che hanno portato alla concessione del decreto ingiuntivo opposto non è stato specificamente contestato dall'opponente, la quale ha piuttosto eccepito l'inadempimento relativo a differenti ordini. Come correttamente osservato dall'opposta, l'opposizione si fonda esclusivamente sulla domanda riconvenzionale per asseriti fatti e circostanze che nulla hanno a che vedere pag. 4/8 con quanto è dovuto in forza delle fatture impagate e, quindi, del decreto ingiuntivo. Le contestazioni avanzate dall'opponente, infatti, non riguardano direttamente il rapporto giuridico sottostante alle fatture azionate. Non sono state contestate le fatture azionate, né la consegna dei beni, né la qualità o la consistenza dei predetti beni espressamente indicati nelle fatture medesime.
Si deve a questo punto rilevare come l'art. 1460 c.c. sancisca che “Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto”.
L'eccezione di inadempimento può, pertanto, essere sollevata solo all'interno di un contratto con prestazioni corrispettive, non anche laddove, come nel caso di specie, le due prestazioni abbiano fonte contrattuale differente.
L'applicabilità dell'art. 1460 c.c. sarebbe altresì ammessa nel caso di contratti collegati, ma si richiede che dall'interpretazione della comune volontà delle parti emerga l'esistenza di un'interdipendenza che consenta di configurare un unico rapporto obbligatorio (C. 19556/2003; C. 271/1998), il che non emerge nel caso di specie, laddove i singoli contratti sono da considerarsi separati e con causa autonoma, nonostante intervenuti tra i medesimi soggetti.
Si deve, altresì, osservare che l'istituto non ha funzione punitiva ma, piuttosto, ha la funzione di salvare il rapporto contrattuale inducendo all'adempimento di una parte attraverso l'inadempimento strumentale dell'altra. Nel caso di specie, invece, la parte opposta ha adempiuto le prestazioni de quibus (come risulta dalla indicazione del DDT sulle fatture prodotte e comunque mai contestati), sicché la parte opponente non può rifiutarsi di adempiere in virtù di precedenti asseritamente inesatti adempimenti, relativi a differenti contratti.
pag. 5/8 Per tali ragioni, considerato che il risulta adempiente (come risulta CP_1
dalla indicazione del DDT sulle fatture prodotte e comunque mai contestati), mentre la non ha dato prova del proprio adempimento (anzi ha Pt_1
confessato di non voler adempiere in virtù di asseriti precedenti inadempimenti da parte del ), l'opposizione deve essere rigettata e il CP_1
decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
Quanto alla domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente, la quale allega di aver avuto dei danni a causa della consegna in ritardo di alcuni ordini
(precedenti agli ordini relativi alle fatture azionate in via monitoria), si osserva come l'attrice opponente si dolga del mancato rispetto di un asserito obbligo di consegna entro 4 gg lavorativi, senza tuttavia dar prova dell'esistenza di un siffatto termine contrattualmente previsto.
Secondo quanto allegato dalla parte opponente, la sussistenza del termine di consegna dell'ordine entro i successivi 4 gg dallo stesso è fatto provato dalla documentazione prodotta unitamente alla II memoria ex art. 183, comma 6,
c.p.c. sub docc. 20 e 21 ovvero i bollettini informativi tra casa madre (CNH
Industriale OD) e dealer dai quali risultano le condizioni di vendita e in particolare il c.d. ordine “stock giornaliero entro 4 giorni”.
Tali documenti tuttavia rappresentano delle locandine di origine non verificabile e non certo un contratto intercorso tra le parti.
Non vi è agli atti alcun contratto le cui condizioni prevedano una consegna entro un termine stabilito;
in tali casi, la consegna va effettuata entro un termine congruo, ragionevole, il quale appare rispettato nel caso di specie
(d'altronde, alcuna significativa doglianza era stata avanzata dall'opponente prima dell'odierno contenzioso, ed anzi la stessa aveva effettuato ulteriori ordini nonostante la consegna fosse intervenuta in tre mesi e non in quattro giorni).
pag. 6/8 Infine, quanto alla mancata consegna degli ultimi due ordini, la parte opposta ha eccepito, in questo caso in modo ammissibile ai sensi dell'art. 1460 c.c., come tali ordini siano stati bloccati a fronte di un perdurante mancato e adempimento da parte dell'opponente (la quale, in effetti, non ha dato prova di aver adempiuto).
Per tali ragioni, la domanda riconvenzionale deve essere rigettata.
Quanto alla domanda ex art. 96 c.p.c., si osserva come in specie difetti il requisito della mala fede o della colpa grave richiesta dalla norma in parola;
infatti non si ravvisano in causa elementi, anche secondo la prospettazione della convenuta, idonei a ravvisare la coscienza e volontà dell'opponente di servirsi del processo per conseguire fini estranei ai suoi fini istituzionali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda disattesa, così provvede:
- Rigetta l'opposizione,
- Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla parte attrice opponente,
- condanna la parte attrice opponente al pagamento, in favore della parte convenuta opposta, del presente grado del giudizio, che liquida in €
5.077,00, oltre 15 % per spese generali, rimborso spese vive, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
22/09/2025.
Il Giudice
Federica Meloni
pag. 7/8 pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Cremona
PRIMA SEZIONE
R.G. 1671/2022
Il Giudice Federica Meloni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. BUCCINO VALENTINA attore e
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
assistito e difeso dall'Avv. GANDOLFI SARA convenuto
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 16.6.2022 il notificava a Controparte_1
il decreto ingiuntivo concesso dal Tribunale di Parte_1
Cremona in data 13.6.2022 n. 480, non provvisoriamente esecutivo, per la somma di 82.723,93 €, oltre interessi e spese della procedura.
A fondamento della pretesa il produceva n. 12 fatture elettroniche CP_1
emesse nel corso del 2019 nei confronti di . Quest'ultima proponeva opposizione così formulando le seguenti conclusioni:
“voglia codesto Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
-a) in via preliminare, e comunque qualora fosse ex adverso chiesta, non concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo del Tribunale di
Cremona n. 480/2022 qui opposto per le motivazioni di cui alla parte III del presente atto;
-b) annullare e/o revocare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi argomentati nel presente atto;
-c) in via riconvenzionale, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale ovvero extracontrattuale del per i motivi di cui Controparte_1
alle parti I e II del presente atto e, per l'effetto, condannarlo previa compensazione legale ovvero giudiziale, al risarcimento del danno in favore della concludente nella misura di 48.654,13 € ovvero in quella minore o maggiore che risulterà in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì del dovuto fino al saldo.
In ogni caso, con il favore delle spese e degli onorari del presente giudizio di opposizione.
Con ogni più ampia riserva di deduzione, produzione ed istanza istruttoria, nei termini che sono previsti per legge e che saranno stabiliti nel presente giudizio”.
Si costituiva il , il quale contestava quanto ex adverso dedotto e CP_1
chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto;
formulava le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, reietta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, così provvedere:
pag. 2/8 a) In via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del Decreto
Ingiuntivo n. 480/2022 R.G. n. 1180/2022, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta ne è di pronta soluzione, né è stata contestata la debenza delle somme ingiunte;
b) Nel merito rigettare la spiegata opposizione, in quanto infondata, in fatto e in diritto, per i motivi dedotti in narrativa;
c) confermare il decreto ingiuntivo n. 480/2022 R.G. n. 1180/2022, emesso dal Tribunale di Cremona;
d) condannare la al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
e) condannare la ai sensi dell'art. 96 c.p.c. come ritenuto di giustizia”.
Con riserva di produrre documenti di prova, capitolare e indicare testi in via istruttoria nei termini e nei modi ex art. 183, sesto comma, c.p.c.”.
***
L'opponente è una società di import/export di pezzi di ricambio per macchine agricole;
la relazione commerciale tra la stessa ed il CP_1
prendeva avvio nel novembre del 2013, quando alla occorreva Pt_1
acquistare i ricambi CNH New Holland venduti dall'opposta. I primi anni di collaborazione, secondo quanto allegato dall'opponente, erano stati proficui, senza questioni di sorta. Tuttavia l'opponente allegava che a partire dal 2016 erano intervenuti gravi ritardi nella gestione degli ordinativi da parte del
. In particolare, secondo quanto allegato dall'opponente, per la CP_1
vendita di qualsivoglia tipologia ricambi CNH la tempistica di evasione dell'ordine prevederebbe la ricezione della merce disponibile:
- c/o OD (Italia) entro 4 gg dalla data dell'ordine considerato che il 95% del materiale CNH si trova nel magazzino di OD (che è il più rifornito in assoluto insieme a quello francese);
pag. 3/8 - c/o Le EI (Francia) entro 5-6 gg dalla data dell'ordine;
- c/o EI (Germania) entro 5-6 gg dalla data dell'ordine.
Tale tempistica non sarebbe stata rispettata dal , che aveva così CP_1
causato a i danni diretti e indiretti per i quali la stessa riteneva estinta e, Pt_1
comunque, impedita la pretesa del di cui al decreto ingiuntivo CP_1
opposto.
Sempre secondo quanto allegato dalla parte opponente, la sussistenza del termine di consegna dell'ordine entro i successivi 4 gg dallo stesso è fatto provato dalla documentazione prodotta unitamente alla II memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. sub docc. 20 e 21 ovvero i bollettini informativi tra casa madre (CNH Industriale OD) e dealer dai quali risultano le condizioni di vendita e in particolare il c.d. ordine “stock giornaliero entro 4 giorni” .
Produceva quindi gli ordini e i relativi DDT dai quali emergerebbe per tabulas il mancato rispetto del termine per la consegna relativamente ad alcuni ordini precedenti rispetto a quelli di cui alle fatture azionate.
Allegava inoltre che altri due ordini – successivi e diversi rispetto a quelli di cui alle fatture azionate – non erano stati consegnati per colpa/dolo dell'opposta.
Visto tale inadempimento del (seppur relativo a differenti ordini), CP_1
l'opponente aveva sospeso i pagamenti relativi alle fatture oggi azionate ed agito in via riconvenzionale per l'accertamento di tale inadempimento e per la conseguente condanna del al risarcimento dei danni subiti. CP_1
Si deve in primo luogo notare che il credito di cui alle fatture che hanno portato alla concessione del decreto ingiuntivo opposto non è stato specificamente contestato dall'opponente, la quale ha piuttosto eccepito l'inadempimento relativo a differenti ordini. Come correttamente osservato dall'opposta, l'opposizione si fonda esclusivamente sulla domanda riconvenzionale per asseriti fatti e circostanze che nulla hanno a che vedere pag. 4/8 con quanto è dovuto in forza delle fatture impagate e, quindi, del decreto ingiuntivo. Le contestazioni avanzate dall'opponente, infatti, non riguardano direttamente il rapporto giuridico sottostante alle fatture azionate. Non sono state contestate le fatture azionate, né la consegna dei beni, né la qualità o la consistenza dei predetti beni espressamente indicati nelle fatture medesime.
Si deve a questo punto rilevare come l'art. 1460 c.c. sancisca che “Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto”.
L'eccezione di inadempimento può, pertanto, essere sollevata solo all'interno di un contratto con prestazioni corrispettive, non anche laddove, come nel caso di specie, le due prestazioni abbiano fonte contrattuale differente.
L'applicabilità dell'art. 1460 c.c. sarebbe altresì ammessa nel caso di contratti collegati, ma si richiede che dall'interpretazione della comune volontà delle parti emerga l'esistenza di un'interdipendenza che consenta di configurare un unico rapporto obbligatorio (C. 19556/2003; C. 271/1998), il che non emerge nel caso di specie, laddove i singoli contratti sono da considerarsi separati e con causa autonoma, nonostante intervenuti tra i medesimi soggetti.
Si deve, altresì, osservare che l'istituto non ha funzione punitiva ma, piuttosto, ha la funzione di salvare il rapporto contrattuale inducendo all'adempimento di una parte attraverso l'inadempimento strumentale dell'altra. Nel caso di specie, invece, la parte opposta ha adempiuto le prestazioni de quibus (come risulta dalla indicazione del DDT sulle fatture prodotte e comunque mai contestati), sicché la parte opponente non può rifiutarsi di adempiere in virtù di precedenti asseritamente inesatti adempimenti, relativi a differenti contratti.
pag. 5/8 Per tali ragioni, considerato che il risulta adempiente (come risulta CP_1
dalla indicazione del DDT sulle fatture prodotte e comunque mai contestati), mentre la non ha dato prova del proprio adempimento (anzi ha Pt_1
confessato di non voler adempiere in virtù di asseriti precedenti inadempimenti da parte del ), l'opposizione deve essere rigettata e il CP_1
decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
Quanto alla domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente, la quale allega di aver avuto dei danni a causa della consegna in ritardo di alcuni ordini
(precedenti agli ordini relativi alle fatture azionate in via monitoria), si osserva come l'attrice opponente si dolga del mancato rispetto di un asserito obbligo di consegna entro 4 gg lavorativi, senza tuttavia dar prova dell'esistenza di un siffatto termine contrattualmente previsto.
Secondo quanto allegato dalla parte opponente, la sussistenza del termine di consegna dell'ordine entro i successivi 4 gg dallo stesso è fatto provato dalla documentazione prodotta unitamente alla II memoria ex art. 183, comma 6,
c.p.c. sub docc. 20 e 21 ovvero i bollettini informativi tra casa madre (CNH
Industriale OD) e dealer dai quali risultano le condizioni di vendita e in particolare il c.d. ordine “stock giornaliero entro 4 giorni”.
Tali documenti tuttavia rappresentano delle locandine di origine non verificabile e non certo un contratto intercorso tra le parti.
Non vi è agli atti alcun contratto le cui condizioni prevedano una consegna entro un termine stabilito;
in tali casi, la consegna va effettuata entro un termine congruo, ragionevole, il quale appare rispettato nel caso di specie
(d'altronde, alcuna significativa doglianza era stata avanzata dall'opponente prima dell'odierno contenzioso, ed anzi la stessa aveva effettuato ulteriori ordini nonostante la consegna fosse intervenuta in tre mesi e non in quattro giorni).
pag. 6/8 Infine, quanto alla mancata consegna degli ultimi due ordini, la parte opposta ha eccepito, in questo caso in modo ammissibile ai sensi dell'art. 1460 c.c., come tali ordini siano stati bloccati a fronte di un perdurante mancato e adempimento da parte dell'opponente (la quale, in effetti, non ha dato prova di aver adempiuto).
Per tali ragioni, la domanda riconvenzionale deve essere rigettata.
Quanto alla domanda ex art. 96 c.p.c., si osserva come in specie difetti il requisito della mala fede o della colpa grave richiesta dalla norma in parola;
infatti non si ravvisano in causa elementi, anche secondo la prospettazione della convenuta, idonei a ravvisare la coscienza e volontà dell'opponente di servirsi del processo per conseguire fini estranei ai suoi fini istituzionali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda disattesa, così provvede:
- Rigetta l'opposizione,
- Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla parte attrice opponente,
- condanna la parte attrice opponente al pagamento, in favore della parte convenuta opposta, del presente grado del giudizio, che liquida in €
5.077,00, oltre 15 % per spese generali, rimborso spese vive, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
22/09/2025.
Il Giudice
Federica Meloni
pag. 7/8 pag. 8/8