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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 16/06/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Gabriella Lupoli Presidente dott.ssa Claudia De Santi Giudice dott.ssa Giulia Orefice Giudice relatore pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 110 del 2025 R.G.V.G., avente ad oggetto: ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, pendente tra
(C.F. ,), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Walter Turrini ed elettivamente domiciliato come in atti, giusta procura depositata al fascicolo telematico;
e
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_2 C.F._2 dall'avv. Walter Turrini ed elettivamente domiciliata come in atti, giusta procura depositata al fascicolo telematico;
-ricorrenti- nonché
Pubblico Ministero in sede interventore ex lege
Conclusioni: come in atti.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19 febbraio 2025 e Parte_1 Parte_2
hanno adito congiuntamente l'intestato Tribunale al fine di ottenere la
[...]
declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato, in data
29 maggio 1994, a CO (VV) e hanno dedotto che dalla loro unione sono nati due figli: (04/08/1998) e (12/11/1996), Persona_1 Persona_2
entrambi economicamente autosufficienti. Gli atti del giudizio sono stati regolarmente comunicati al Pubblico Ministero in sede.
Le parti hanno rinunciato alla comparizione personale.
Con note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel rispetto del termine assegnato, il difensore delle parti ha insistito nell'accoglimento della domanda.
Nel merito
La domanda è fondata e va accolta.
Si è infatti realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), della L. 1.12.1970, n.
898 in quanto: 1) sono decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Milano nell'ambito del procedimento n. 62097 del 2001 R.G., avente ad oggetto il giudizio di separazione, conclusosi omologa del 03.05.2002; 2) è perdurata la separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. I coniugi hanno chiesto le condizioni che di seguito si riportano:
“1) La casa familiare sita nel Comune di CO (VV), in via Comerconi, n.
13, Fraz. Comerconi, rimane di proprietà e ad uso esclusivo della SI.ra
. Parte_2
2)I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e non di vantare alcuna pretesa economica l'uno nei confronti dell'altra”.
Il collegio ritiene di poter confermare le seguenti condizioni.
2 Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 110 del 2025 R.G.V.G., così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a CO
(VV), in data 29 maggio 1994 (trascritto nel R.A.M. anno 1994, parte II, serie
A, n. 6), tra e sopra generalizzati, alle Parte_2 Parte_1
condizioni concordate e riportate in parte motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria e in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CO (VV) per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), del D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento Stato Civile);
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vibo Valentia nella camera di consiglio del 11.06.2025.
Il giudice relatore Il presidente dott.ssa Giulia Orefice dott.ssa Gabriella Lupoli
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