Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 05/04/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1427/2023
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
Il Giudice dott.ssa Francesca Incandela
titolare della causa n. r.g. 1427/2023, pendente tra
Parte_1
e
Controparte_1
e nei confronti di
Il Giudice
Visto il proprio decreto con il quale è stato disposto che l'udienza odierna, venisse sostituita dallo scambio e il deposito in telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ed è stato assegnato alle parti termine per il deposito telematico delle predette note scritte;
Lette le conclusioni formulate dalle parti costituite con le note tempestivamente depositate giusta precedente decreto di trattazione scritta reso ai sensi degli artt. 127 ter c.p.c.
PQM
Visto l'art. 281 sexies cpc, decide dando lettura della sentenza.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa Francesca Incandela in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della
Giustizia 21/2/2011 n. 44
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di TERMINI IMERESE
Sezione Civile
Nella persona della Dr.ssa Francesca Incandela, in funzione di Giudice mono- cratico, ha pronunciato – ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ultimo comma e ad esito della discussione svolta dalle parti e sulle conclusioni da queste precisate con le note tempestivamente depositate giusta precedente decreto di trattazione scritta reso ai sensi dell'art. 127ter c.p.c– la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 1427 del Ruolo Generale del 2023
TRA
, elettivamente domiciliata in VIA GIOVANNI Parte_1
BONANNO N. 67 90143 PALERMO , presso lo studio dell'avv. CIGNA
FRANCESCO che la rappresentata difende giusto mandato in atti
-parte opponente-
CONTRO elettivamente domiciliata in elettivamente domiciliata Controparte_1 in VIA PAOLO EMILIO TAVIANI, N.10 LA SPEZIA e rappresentata e difesa dagli avv.ti ZURLO RAFFAELE e ORNATI ANDREA giusta procura in atti
-parte convenuta -
CONCLUSIONI: Come da note di trattazione scritta depositate entro il termine assegnato dal Tribunale del 04.04.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Fatti controversi.
La controversia ha a oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n.
251/2023 emesso dal Tribunale di Termini Imerese – in accoglimento del ricorso proposto da per l'importo complessivo di € Controparte_1
8.144,29, oltre interessi come da domanda e spese della procedura di ingiunzione;
credito asseritamente nascente dal rapporto contrattuale n.
2 10062214357983 “OFFERTA B” sottoscritto dalla sig.ra con Parte_1
Findomestic Banca S.p.A. in data 25.11.2007(vd. ricorso monitorio).
L'opponente lamentava l'illegittimità del decreto ingiuntivo e ne chiedeva la revoca, sostenendo l'inidoneità della documentazione prodotta in sede monitoria a dimostrare l'esistenza del credito e la c.d. “legittimazione attiva” della cessionaria, non essendovi agli atti prova che il credito asseritamente vantato da Findomestic Banca S.p.A. (erroneamente indicata da parte opponente più di una volta come Banca Ifis) nei confronti della sig.ra abbia costituito oggetto di cessione nei confronti di Parte_1
non essendo stato prodotto in fase monitoria l'allegato A al Controparte_1 contratto di cessione;
contestava l'efficacia probatoria della cd. “lista dei crediti ceduti” (vd. all. 8 fascicolo monitorio); evidenziava l'inesistenza del credito stante la mancata produzione del “rapporto contrattuale n.
10062214357983 ab origine intrattenuto con Findomestic Banca
S.p.A.”,– essendo quella in atti una mera richiesta di finanziamento per l'importo di € 2.037,00, per l'acquisto di elettrodomestici, sottoscritta dal cliente, non riportante l'identificativo n. 10062214357983 (bensì recante il n. 10023342677796) e non accettata dalla società finanziatrice;
aggiungeva in ultimo che in ogni caso, qualsivoglia credito era prescritto, sia nell'ipotesi di applicazione della prescrizione abbreviata quinquennale che nell'ipotesi di prescrizione ordinaria, non essendo intervenuto alcun valido atto interruttivo.
Chiedeva pertanto: i) di revocare il decreto ingiuntivo;
ii) di dichiarare la carenza di legittimazione attiva di parte opposta;
iii) in ogni caso, di dichiarare che nulla era dovuto dalla sig.ra a Parte_1
iv) in subordine, dichiarare la prescrizione di tutti i crediti Controparte_1 eventualmente vantati per decorso del termine quinquennale o decennale, con vittoria di spese e onorari di giudizio.
Evocata in giudizio si costituiva la quale poneva in evidenza Controparte_1 che, a seguito del contratto di cessione intercorso tra la società cedente e la stessa, il credito vantato nei confronti dell'odierna controparte processuale era stato oggetto di una operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del Testo Unico
Bancario, i cui obblighi pubblicitari erano stati assolti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e di godere dunque della legittimazione attiva;
eccepiva la nullità della
3 citazione ex art. 163 n. 7 c.p.c. e art 164 co. 3 c.p.c. ritenendo applicabile, al presente giudizio di opposizione, il rito antecedente la c.d. riforma
Cartabia; rilevava che la controversia era soggetta al preventivo esperimento della mediazione obbligatoria ex art. 5 comma 1 D. Lgs.
28/2010 come condizione di procedibilità; quanto alla prova della sussistenza del credito, deduceva che il credito ceduto era derivato dall'utilizzo della carta revolving n. 10062214357983, e non dal contratto di finanziamento per l'acquisto dell'elettrodomestico, e che la numerazione indicata in monitorio era quella attribuita alla carta e non al contratto;
sulla dedotta nullitá del contratto di finanziamento per vizio di forma, rilevava la presenza dell'accettazione in atti identificata con n.
011115755 del 25/11/2007 (cfr. doc. 03 pag. 1 in basso a sinistra fascicolo monitorio); sull'eccezione di prescrizione, deduceva il mancato decorso dei termini prescrizionali;
sosteneva la sussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, e chiedeva la concessione della provvisoria esecutorietà.
Chiedeva dunque: i) in via pregiudiziale, di accertare e dichiarare l'applicabilità al procedimento del rito anteriore al D.L. 149/2022 e per l'effetto rilevare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, III comma,
C.p.c. per difetto dei requisiti di cui all'art.163 n. 7 C.p.c.; ii) in via preliminare, nel merito, di concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 251/2023 del 20/03/2023 RG n.
292/2023 emesso dal Tribunale di Termini Imerese stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c. e di concedere termine per attivare il procedimento di mediazione;
iii) nel merito, di rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto e confermare il decreto ingiuntivo n. 251/2023 del
20/03/2023 RG n. 292/2023 emesso dal Tribunale di Termini Imerese;
iv) in via subordinata, nel merito, di condannare la signora Parte_1
al pagamento della diversa, maggiore o minore somma che
[...] risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria, con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.
251/ 2023, veniva assegnato a parte convenuta il termine di quindici giorni a decorrere dal 15.1.2024 per la presentazione della domanda di
4 mediazione, rinviando all'udienza del 10 maggio 2024 da tenersi in modalità cartolare.
Esperito il tentativo di mediazione con esito negativo, entrambe le parti chiedevano concedersi termini ex art 183 co. 6 c.p.c., all'esito dei quali parte opponente non depositava alcuna memoria, mentre parte opposta depositava la sola memoria di cui all'art 183 co. 6 n.2 c.p.c.
La causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza del
04.04.2025, tenutasi in modalità cartolare, per discussione e decisone con termine per note conclusive fino a 10 giorni prima.
2. Questioni preliminari e/o pregiudiziali
Parte opposta ha eccepito la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, III comma, C.p.c. per erroneità dell'avvertimento di cui all'art.163 n. 7 C.p.c., giacchè- tenuto conto della data di deposito del ricorso monitorio
(30.1.2023)- avrebbe dovuto applicarsi il rito ordinario anteriore alla c.d.
Riforma Cartabia.
È indubbio come nel caso di specie, poiché il ricorso per decreto ingiuntivo
è stato depositato in data anteriore al 28.02.2024, debba trovare applicazione il rito di cognizione ordinario anteriore alla predetta riforma, nelle cui forme il giudizio è proseguito.
Tuttavia, i vizi contenuti nell'atto di citazione (errata indicazione dei termini a comparire e dell'avverimento dic ui all'art. 163 n.7 cpc), risultano sanati dalla costituzione del convenuto (avvenuta comunque entro il termine di settanta giorni prima dell'udienza fissata); questi, costituendosi, non ha espressamente fatto richiesta di fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini in seno alle conclusioni contenute nella comparsa di risposta (v. Cass. civ. n. 12129/2004), sicchè la costituzione ha sanato i presunti vizi della citazione ed il rispetto della nuova formulazione normativa non ha arrecato alcun pregiudizio alla difesa di parte opposta.
3. Merito della lite.
Ciò premesso nei fatti, l'analisi deve muovere dal quadro processuale principale che, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, vede invertirsi la posizione solo processuale delle parti, nel senso che colui che propone l'opposizione al decreto ingiuntivo riveste, solo formalmente, la veste di “attore”, ritrovandosi davanti al Giudice nella medesima posizione
5 sostanziale che avrebbe avuto qualora il decreto non fosse stato mai pronunciato e, il convenuto formale, rimane nella sostanza attore.
In via generale, quindi, il criterio di riparto dell'onere di allegazione e prova di siffatta azione contrattuale di adempimento è regolato dagli artt.
1218 e 2697 cc e dal principio di vicinanza della prova, in forza dei quali spetta a chi agisce per l'inadempimento allegare e provare la fonte legale o convenzionale dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, nonché allegare l'inadempimento dell'altro contraente totale o parziale e, ciò fatto, spetta al debitore allegare di avere esattamente adempiuto (ex multis: Cass. civ., SS.UU., 30.10.2001 n. 13533).
I criteri probatori di cui sopra vanno naturalmente coordinati con il principio dell'onere di contestazione specifica, codificato nel novellato art. 115 c.p.c., in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato (ex multis: Cass. civ., sez. 6,
21.08.2012 n. 14594).
Tutto ciò premesso, la domanda formulata da parte opponente è infondata nei limiti e per le ragioni che seguono.
Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione attiva di , va CP_2 preliminarmente chiarito che nell'eccepire il “difetto di legittimazione attiva” parte opponente ha inteso, in realtà, contestare la titolarità del rapporto giuridico dedotto in causa.
Ed invero, la legittimazione ad agire o a contraddire in giudizio
(legittimazione attiva o passiva) si collega al principio dettato dall'art. 81 cod. proc. civ. (secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge) e deve intendersi quale diritto potestativo di ottenere una pronunzia sul merito della domanda giudiziale.
La legittimazione attiva e passiva integra, quindi, una condizione dell'azione e, pertanto, la verifica della sua sussistenza deve essere effettuata sulla base dei soli fatti esposti dall'attore nell'atto introduttivo.
Il giudice, cioè, deve accertare se, secondo la sola prospettazione fatta nella domanda giudiziale, l'attore e il convenuto possano, in relazione alla disciplina prevista per il rapporto giuridico controverso, rispettivamente assumere la veste di soggetto dotato del potere di chiedere la pronunzia e di quello che deve subirla.
6 Di conseguenza, non attiene alla “legitimatio ad causam”, ma al merito della lite, la questione relativa alla titolarità, attiva e passiva, del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, risolvendosi nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata (cfr. sul punto Cass. civ., sez. III, 28 ottobre 2002, n. 15177)
Come recentemente ritenuto dalla Suprema Corte: “L'eccezione di difetto di titolarità attiva del diritto controverso non attiene alla carenza di legittimazione attiva, bensì al merito della controversia, con la conseguenza che il giudice, qualora abbia così correttamente riqualificato l'eccezione sollevata dalla parte, è tenuto a delibare nel merito la relativa questione”. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che - pur avendo correttamente riqualificato alla stregua di contestazione della titolarità del diritto fatto valere in giudizio l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dal debitore in sede di opposizione al decreto ingiuntivo - in relazione all'intervenuta cessione del ramo di azienda da parte della banca creditrice aveva omesso di valutare le risultanze istruttorie suscettibili di comprovare, da un lato, la suddetta titolarità e, dall'altro, il fatto modificativo consistente nella dedotta cessione del credito conseguente al trasferimento del ramo d'azienda, limitandosi a rigettare l'eccezione mediante il generico riferimento a una non meglio identificata "copiosa documentazione" prodotta dal soggetto che aveva agito in giudizio) (cfr. Cass. sez. III, 27/11/2023, n.32814).
Ciò chiarito, il Tribunale rileva e osserva quanto segue.
In data 14/09/2018, FINDOMESTIC BANCA S.p.A. nell'ambito di una cessione di portafoglio di crediti pecuniari non in blocco - ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 385/1993 e dell'art. 1, 4 e 7.1 della Legge 130/99 - ha ceduto ad il credito oggetto di ingiunzione nei confronti Controparte_1 dell'opponente.
Ai fini della prova della cessione (e quindi della titolarità del rapporto), parte opposta ha prodotto: il contratto di cessione sottoscritto il
14/09/2018 (all.7 fasc. monitorio); la comunicazione del contratto di cessione avvenuta con lett. racc. 61727956249-7 (all.6 monitorio) sottoscritta pure dalla cedente Findomestic c.p.a; l'avviso di cessione dei crediti non in blocco da Findomestic s.p.a. a pubblicato in Controparte_2
Gazzetta Ufficiale n.117 del 06.10.2018, recante l'indicazione dei
7 rapporti ceduti non in blocco, mediante rimando ad un link contenente una “lista dei crediti ceduti” (estratto), identificati per numerazione.
Tale “estratto crediti ceduti” prodotto in fase di opposizione (all. doc. 4 comparsa di risposta) reca l'inclusione del credito oggetto di ingiunzione tra quelli ceduti: in tale documento, figura infatti un credito identificato con n. Modulo “10062214357983” associato ad un NDG n.
20133210845900, numerazione coincidente con quella di cui al contratto di cessione ed alla comunicazione della cessione avvenuta con lett. racc. 61727956249-7 (all.6 monitorio), nonché con la comunicazione di decadenza dal beneficio del termini (all. 5 comparsa di costituzione).
Pertanto, deve ritenersi provata sia la titolarità del rapporto controverso in capo alla società opposta, sia l'inclusione del credito azionato tra quelli oggetto della cessione.
Quanto all'evidenziata discrasia tra l'identificativo numerico del contratto di finanziamento indicato nel ricorso monitorio ed il credito ceduto, va osservato che la cessionaria ha prodotto la richiesta di finanziamento n.
10023342677796 “OFFERTA B” sottoscritto dalla sig.ra con Parte_1
Findomestic Banca S.p.A. in data 25.11.2007, recante la accettazione della finanziaria indicata con n. 011115755 del 25/11/2007 (cfr. doc. 03 pag.
1 in basso a sinistra fascicolo monitorio), con il quale è stata concessa una linea di credito per € 2.600,00, utilizzabile mediante carta “revolving”
(10062214357983), con rimborso minimo mensile di € 40,00.
Quanto, infine, all'eccepita prescrizione, basti osservare che il dies a quo del termine decennale va individuato nel passaggio a sofferenza della posizione.
Orbene, dalla mera lettura dell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB, già versato in sede monitoria (all. 5 del fascicolo monitorio) e dalla comunicazione di decadenza del beneficio del termine (v. doc. 5 DBT, allegato alla comparsa di risposta) si evince come il rapporto sia passato a sofferenza a far data dal 06.11.2017, pertanto il credito non avrebbe potuto prescriversi se non a far data dal 06.11.2027. Sono seguite poi le lettere di parte creditrice del 2018 al fine di sollecitare il pagamento della somma successivamente oggetto di ingiunzione (cfr. doc. 06 fascicolo monitorio).
8 alla luce delle suesposte argomentazioni, non essendo state proposte ulteriori doglianze (non avendo peraltro l'opponente depositato note conclusive), si conclude per il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'impugnato decreto ingiuntivo.
4. Le spese di lite.
Relativamente alle spese di lite, queste seguono la soccombenza, nella misura liquidata nel dispositivo.
Per questi motivi
Il Tribunale di Termini Imerese definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, così provvede:
-rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n.
251/2023 emesso dal Tribunale di Termini Imerese;
-conferma il decreto ingiuntivo n. 251/2023 emesso dal Tribunale di
Termini Imerese;
-condanna l'opponente , a rifondere le spese di Parte_1 lite in favore di che si liquidano in complessivi euro € Controparte_1
4.237 per onorari di difesa, oltre Iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%.
Così è deciso in Termini Imerese, 05.04.2025.
Il Giudice
Francesca Incandela
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