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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 20/05/2025, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Deli
Luca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A EX ART 281 SEXIES CPC
nella causa iscritta a ruolo al n. 6767/2023 R.G., promossa DA:
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
15.08.1973, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Innocenzo D'Angelo (C.F.: ), del Foro di Treviso, C.F._2 con domicilio eletto presso il suo studio in Treviso, Via Olivi n.38, PEC:
fax 0422.591634; Email_1
— attore —
contro
(C.F.: ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._3 residente in [...], rappresentato e difeso dagli
Avv.ti Francesca Pizzolon (C.F.: ) e Giulia Polesello (C.F.: C.F._4
), del Foro di Treviso, con domicilio eletto presso il loro studio in C.F._5
Treviso (TV), Via Daniele Manin, 56, PEC:
Email_2
fax 0422.546545; Email_3
— convenuto —
Giudice: Dott. Deli Luca
Oggetto: Azione di responsabilità per immissioni rumorose ex artt. 844 e 2043 c.c.
Udienza: 31.10.2024 ore 11:00
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
COME DA NOTE CONCLUSIVE .
L'attore, , ha chiesto di accertare che la pompa di calore installata Parte_1 presso l'abitazione del sig. superi i limiti di tollerabilità in quanto al rumore CP_1 prodotto dalla stessa, ordinare la cessazione delle immissioni moleste, stabilire le corrette modalità di utilizzo del macchinario per evitare il superamento dei limiti di tollerabilità, e condannare al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali CP_1 subiti, da determinarsi in via equitativa, oltre rivalutazione e interessi, con vittoria di spese
e competenze di causa in favore del procuratore antistatario.
Il convenuto, , ha chiesto di rigettare integralmente le domande CP_1 formulate nei suoi confronti in quanto infondate, con integrale rifusione dei compensi e delle spese di lite, oltre rimborso forfettario (nella misura del 15% dei compensi), CPA e
IVA di legge, nonché il rimborso delle eventuali spese per tecnici di parte.
La domanda promossa dall'attore volta ad accertare la rumorosità Parte_1 intollerabile delle immissioni provenienti dalla pompa di calore installata presso l'abitazione confinante del convenuto , deve essere integralmente rigettata in quanto del CP_1 tutto infondata.
Innanzitutto, il convenuto ha ampiamente dimostrato che il posizionamento e l'installazione del macchinario sono pienamente conformi al progetto autorizzato dal Comune di PO
TO. La richiesta iniziale del Comune del 05.10.2018 per individuare il posizionamento della macchina esterna di condizionamento rientrava nella normale istruttoria per verificare la conformità al Regolamento Edilizio, senza alcuna segnalazione di errori progettuali. A seguito delle integrazioni documentali, il permesso di costruire è stato regolarmente rilasciato il 30.01.2019. Pertanto, la collocazione originaria dell'unità esterna presso l'abitazione del signor era del tutto corretta e legittima. CP_1
Quanto alle immissioni acustiche contestate, si rileva la carenza di un adeguato supporto probatorio da parte dell'attore.
Le registrazioni audio-video prodotte dalla parte attrice sono state realizzate con un telefono cellulare, strumento non idoneo a fornire misurazioni fonometriche attendibili e rigorose ai fini processuali.
L'istanza di CTU tecnica formulata dall'attore risulta del tutto esplorativa e ultronea, considerato che lo stato dei luoghi è mutato e il macchinario stesso è stato oggetto di interventi di riparazione e sostituzione del compressore, rendendo impossibile una misurazione delle immissioni pregresse. Né la relazione dell'IN. , prodotta Per_1 dall'attore, può fungere da prova oggettiva, poiché si riferisce a dati di funzionamento di un macchinario campione e non alle specifiche emissioni sonore in concreto misurate presso l'abitazione dell'attore, né indica le modalità concrete di acquisizione dei dati.
È di fondamentale rilevanza, inoltre, il riconoscimento da parte dello stesso attore, reso in sede di udienza del 09.05.2024, che il problema del rumore è cessato a seguito dello spostamento del macchinario.
Tale spostamento, avvenuto il 27.11.2023, ha visto la pompa di calore ricollocata all'interno di una "bocca di lupo" sul lato nord-ovest dell'abitazione del convenuto, con l'installazione di pannelli fonoassorbenti.
La stessa parte attrice ha documentalmente confermato la presenza di tale involucro fonoassorbente
2 BE . l'avvenuta risoluzione del problema acustico, ancor prima della notifica dell'atto di citazione, priva l'attore dell'interesse ad agire per l'accertamento dell'intollerabilità e per un ordine inibitorio su un macchinario già spostato.
Le lamentele dell'attore appaiono inoltre basate su una sensibilità soggettiva non riconducibile alla "sensibilità dell'uomo medio", criterio adottato dalla giurisprudenza per valutare la normale tollerabilità delle immissioni. La circostanza che nessuno degli altri proprietari delle unità abitative confinanti si sia mai lamentato, e che l'attore stesso abbia continuato ad utilizzare il proprio giardino, conferma la natura soggettiva del presunto disagio e l'assenza di un disturbo generalizzato.
In merito alla domanda risarcitoria, l'attore non ha fornito alcuna prova concreta dei pregiudizi asseritamente subiti, come il mancato riposo notturno o la limitata fruizione del giardino, avendo egli stesso ammesso di aver sempre continuato ad utilizzare gli spazi esterni. Il danno non può ritenersi "in re ipsa", essendo necessario dimostrare l'esistenza e l'entità del pregiudizio. L'allegato superamento dei limiti, se anche fosse stato provato, risulterebbe episodico e non collegato a un funzionamento continuo e illecito, non configurando, pertanto, un danno risarcibile.
Infine, si evidenzia la condotta processuale contraddittoria dell'attore, che ha fornito diverse e contrastanti rappresentazioni dei fatti, negando lo spostamento del macchinario e utilizzando fotografie non attuali, per poi riconoscere la circostanza in udienza. Tale comportamento ha appesantito il contraddittorio, introducendo questioni inconferenti e non pertinenti al thema decidendum. Le istanze istruttorie di parte attrice, ivi comprese le richieste di prova orale sui capitoli da 1 a 12, sono state ritenute inammissibili per genericità, valutatività, attinenza a circostanze documentali o incapacità a testimoniare dei testi indicati.
Parimenti, le istanze di esibizione documentale, formulate ex art. 210 c.p.c., sono state rigettate in quanto volte a sopperire all'inerzia della parte attrice nell'acquisizione autonoma della documentazione o perché relative a documenti irrilevanti ai fini del giudizio.
In definitiva, la carenza di un adeguato supporto probatorio a sostegno della domanda, unita alla dimostrata regolarità urbanistica e acustica dell'impianto contestato, impone il rigetto integrale delle richieste avanzate dall'attore.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate COME DA DISPOSITIVO
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta integralmente le domande formulate dall'attore Parte_1
Condanna alla rifusione in favore di delle spese legali, Parte_1 CP_1 che liquida COME SEGUE: Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa
Fase Compenso
3 Fase di studio della controversia, valore minimo: € 851,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 602,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 903,00
Fase decisionale, valore minimo: € 1.453,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 3.809,00
PROSPETTO FINALE
Compenso tabellare € 3.809,00
Spese generali ( 15% sul compenso totale ) € 571,35
TOTALE € 4.380,35
OLTRE CPA e IVA come per legge.
Treviso, 19/05/2025
Il Giudice
dott. Deli Luca
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Deli
Luca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A EX ART 281 SEXIES CPC
nella causa iscritta a ruolo al n. 6767/2023 R.G., promossa DA:
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
15.08.1973, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Innocenzo D'Angelo (C.F.: ), del Foro di Treviso, C.F._2 con domicilio eletto presso il suo studio in Treviso, Via Olivi n.38, PEC:
fax 0422.591634; Email_1
— attore —
contro
(C.F.: ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._3 residente in [...], rappresentato e difeso dagli
Avv.ti Francesca Pizzolon (C.F.: ) e Giulia Polesello (C.F.: C.F._4
), del Foro di Treviso, con domicilio eletto presso il loro studio in C.F._5
Treviso (TV), Via Daniele Manin, 56, PEC:
Email_2
fax 0422.546545; Email_3
— convenuto —
Giudice: Dott. Deli Luca
Oggetto: Azione di responsabilità per immissioni rumorose ex artt. 844 e 2043 c.c.
Udienza: 31.10.2024 ore 11:00
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
COME DA NOTE CONCLUSIVE .
L'attore, , ha chiesto di accertare che la pompa di calore installata Parte_1 presso l'abitazione del sig. superi i limiti di tollerabilità in quanto al rumore CP_1 prodotto dalla stessa, ordinare la cessazione delle immissioni moleste, stabilire le corrette modalità di utilizzo del macchinario per evitare il superamento dei limiti di tollerabilità, e condannare al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali CP_1 subiti, da determinarsi in via equitativa, oltre rivalutazione e interessi, con vittoria di spese
e competenze di causa in favore del procuratore antistatario.
Il convenuto, , ha chiesto di rigettare integralmente le domande CP_1 formulate nei suoi confronti in quanto infondate, con integrale rifusione dei compensi e delle spese di lite, oltre rimborso forfettario (nella misura del 15% dei compensi), CPA e
IVA di legge, nonché il rimborso delle eventuali spese per tecnici di parte.
La domanda promossa dall'attore volta ad accertare la rumorosità Parte_1 intollerabile delle immissioni provenienti dalla pompa di calore installata presso l'abitazione confinante del convenuto , deve essere integralmente rigettata in quanto del CP_1 tutto infondata.
Innanzitutto, il convenuto ha ampiamente dimostrato che il posizionamento e l'installazione del macchinario sono pienamente conformi al progetto autorizzato dal Comune di PO
TO. La richiesta iniziale del Comune del 05.10.2018 per individuare il posizionamento della macchina esterna di condizionamento rientrava nella normale istruttoria per verificare la conformità al Regolamento Edilizio, senza alcuna segnalazione di errori progettuali. A seguito delle integrazioni documentali, il permesso di costruire è stato regolarmente rilasciato il 30.01.2019. Pertanto, la collocazione originaria dell'unità esterna presso l'abitazione del signor era del tutto corretta e legittima. CP_1
Quanto alle immissioni acustiche contestate, si rileva la carenza di un adeguato supporto probatorio da parte dell'attore.
Le registrazioni audio-video prodotte dalla parte attrice sono state realizzate con un telefono cellulare, strumento non idoneo a fornire misurazioni fonometriche attendibili e rigorose ai fini processuali.
L'istanza di CTU tecnica formulata dall'attore risulta del tutto esplorativa e ultronea, considerato che lo stato dei luoghi è mutato e il macchinario stesso è stato oggetto di interventi di riparazione e sostituzione del compressore, rendendo impossibile una misurazione delle immissioni pregresse. Né la relazione dell'IN. , prodotta Per_1 dall'attore, può fungere da prova oggettiva, poiché si riferisce a dati di funzionamento di un macchinario campione e non alle specifiche emissioni sonore in concreto misurate presso l'abitazione dell'attore, né indica le modalità concrete di acquisizione dei dati.
È di fondamentale rilevanza, inoltre, il riconoscimento da parte dello stesso attore, reso in sede di udienza del 09.05.2024, che il problema del rumore è cessato a seguito dello spostamento del macchinario.
Tale spostamento, avvenuto il 27.11.2023, ha visto la pompa di calore ricollocata all'interno di una "bocca di lupo" sul lato nord-ovest dell'abitazione del convenuto, con l'installazione di pannelli fonoassorbenti.
La stessa parte attrice ha documentalmente confermato la presenza di tale involucro fonoassorbente
2 BE . l'avvenuta risoluzione del problema acustico, ancor prima della notifica dell'atto di citazione, priva l'attore dell'interesse ad agire per l'accertamento dell'intollerabilità e per un ordine inibitorio su un macchinario già spostato.
Le lamentele dell'attore appaiono inoltre basate su una sensibilità soggettiva non riconducibile alla "sensibilità dell'uomo medio", criterio adottato dalla giurisprudenza per valutare la normale tollerabilità delle immissioni. La circostanza che nessuno degli altri proprietari delle unità abitative confinanti si sia mai lamentato, e che l'attore stesso abbia continuato ad utilizzare il proprio giardino, conferma la natura soggettiva del presunto disagio e l'assenza di un disturbo generalizzato.
In merito alla domanda risarcitoria, l'attore non ha fornito alcuna prova concreta dei pregiudizi asseritamente subiti, come il mancato riposo notturno o la limitata fruizione del giardino, avendo egli stesso ammesso di aver sempre continuato ad utilizzare gli spazi esterni. Il danno non può ritenersi "in re ipsa", essendo necessario dimostrare l'esistenza e l'entità del pregiudizio. L'allegato superamento dei limiti, se anche fosse stato provato, risulterebbe episodico e non collegato a un funzionamento continuo e illecito, non configurando, pertanto, un danno risarcibile.
Infine, si evidenzia la condotta processuale contraddittoria dell'attore, che ha fornito diverse e contrastanti rappresentazioni dei fatti, negando lo spostamento del macchinario e utilizzando fotografie non attuali, per poi riconoscere la circostanza in udienza. Tale comportamento ha appesantito il contraddittorio, introducendo questioni inconferenti e non pertinenti al thema decidendum. Le istanze istruttorie di parte attrice, ivi comprese le richieste di prova orale sui capitoli da 1 a 12, sono state ritenute inammissibili per genericità, valutatività, attinenza a circostanze documentali o incapacità a testimoniare dei testi indicati.
Parimenti, le istanze di esibizione documentale, formulate ex art. 210 c.p.c., sono state rigettate in quanto volte a sopperire all'inerzia della parte attrice nell'acquisizione autonoma della documentazione o perché relative a documenti irrilevanti ai fini del giudizio.
In definitiva, la carenza di un adeguato supporto probatorio a sostegno della domanda, unita alla dimostrata regolarità urbanistica e acustica dell'impianto contestato, impone il rigetto integrale delle richieste avanzate dall'attore.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate COME DA DISPOSITIVO
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta integralmente le domande formulate dall'attore Parte_1
Condanna alla rifusione in favore di delle spese legali, Parte_1 CP_1 che liquida COME SEGUE: Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa
Fase Compenso
3 Fase di studio della controversia, valore minimo: € 851,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 602,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 903,00
Fase decisionale, valore minimo: € 1.453,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 3.809,00
PROSPETTO FINALE
Compenso tabellare € 3.809,00
Spese generali ( 15% sul compenso totale ) € 571,35
TOTALE € 4.380,35
OLTRE CPA e IVA come per legge.
Treviso, 19/05/2025
Il Giudice
dott. Deli Luca
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