CA
Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/07/2025, n. 2839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2839 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 3/07/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 142/2022
T R A
con sede legale in Pozzuoli in via Bognar n. 63 in persona del legale Parte_1 rappresentante , elettivamente domiciliata in Napoli alla via Andrea D'Isernia n.31 Parte_2 presso l'avv. Paola Coppola che la rappresenta e difende;
Appellante
E
nata il [...] a [...], ed ivi residente a[...], CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Leopoldo Spedaliere e dall'avv. Luciano Spedaliere, con i quali elett.te domicilia in Portici al Corso Garibaldi n.85; Appellata
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.10.2019 premesso di aver lavorato alle dipendenze CP_1 della presso il locale – bar, paninoteca “Boom Steak House Paninoteca” come Parte_1 cameriera di sala, addetta al banco e alla cassa, con mansioni ascrivibili al 5° livello del c.c.n.l. Pubblici Esercizi, dal 2.11.2017 al 31.5.2019, formalmente assunta solo dal 11.2.19 con inquadramento al 6° livello, aveva esposto di aver lavorato con orario dalle 17.00 alle 01.30 per due giorni a settimana fino alla formalizzazione del rapporto di lavoro e poi dal 11.2.2019 per tre giorni alla settimana fino alla cessazione;
che non aveva goduto di ferie, permessi, né aveva percepito le indennità sostitutive né gli assegni per il nucleo familiare;
che il 28.5.2019 era stata licenziata oralmente da allora padre dell'amministratore della società, che l'aveva Parte_2 invitata a non recarsi più al lavoro;
che il 29 ed il 31 maggio successivi aveva prestato normalmente servizio come da turno settimanale, dopodiché non era più stata inserita nei turni;
che aveva impugnato il provvedimento risolutivo e messo a disposizione la sua prestazione lavorativa con due raccomandate del 4.6.2019 e poi con comunicazione a mezzo pec del difensore del 15.6.2019; che il 31.7.19 era stata nuovamente licenziata con effetto immediato e per giusta causa per assenza ingiustificata dal 31.5.2019; che aveva impugnato anche detto recesso con raccomandata del 6.9.2019; che non aveva percepito il t.f.r., né l'indennità sostitutiva di mancato preavviso.
La lavoratrice aveva dedotto la nullità del licenziamento del 28.5.2019 per l'oralità e la non immediatezza della contestazione relativa ad una presunta aggressione verbale al Aveva Parte_2 inoltre lamentato che il successivo recesso del 31.7.2019 era immotivato e ritorsivo, posto in essere al fine di sanare il precedente provvedimento espulsivo, nullo e inefficace, e diretta conseguenza della volontà legittima della lavoratrice di tutelarsi giudizialmente.
Aveva quindi chiesto di accertare il rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 2.11.2017 al 31.5.2019 o fino al 31.7.2019; accertare la nullità e/o inefficacia e/o invalidità del licenziamento orale del 28.5.2019 o, in via subordinata, del licenziamento intimato in data 31.7.2019; per l'effetto ordinare alla convenuta la sua reintegrazione nelle mansioni già svolte, con condanna al pagamento delle retribuzioni globali di fatto maturate dal licenziamento alla effettiva ricostituzione della funzionalità concreta del rapporto;
in via ancora più gradata, accertare l'illegittimità del licenziamento per giusta causa del 31.7.2019 con tutela risarcitoria nella misura massima;
in ogni caso, condannare la convenuta al pagamento a titolo di differenze retributive della somma di euro 12.846,47, di cui euro 1275,55 per t.f.r. (solo in caso di mancata reintegra), tutto come da analitici conteggi allegati;
con vittoria di spese distratte.
Costituito il contraddittorio, la società aveva resistito alle opposte pretese deducendo la regolarità del rapporto di lavoro, svoltosi in conformità all'inquadramento effettuato.
Aveva esposto, in merito al recesso, che il 28.5.2019, alle ore 18,30 circa, l'istante aveva Par aggredito verbalmente all'epoca preposto della che la ricorrente, Parte_2 Parte_1 dopo aver lavorato il 29.05 ed il 31.05.2019, non si era presentata più al lavoro;
che con raccomandata a.r. del 12.6.2019, rifiutata dalla destinataria il 14.6.2019, le era stata contestata l'aggressione del 28.05.2019 ed erano stati allegati i turni di lavoro per la settimana dal 17.6 al 23.6.2019; che nella prima settimana di giugno la era andata all'estero in vacanza con la CP_1 figlia, per questo non era stata inserita nella turnazione successiva al 31.5.2019 (dal 1°.6 al 7.6.2019).
Sulla durata del rapporto lavorativo, aveva precisato che in sede di colloquio per l'assunzione, la ricorrente aveva riferito che almeno per un primo periodo di un anno non poteva essere inquadrata in quanto percepiva gli assegni familiari come ragazza madre convivente ed a carico dei propri familiari, poi a febbraio del 2019 la società aveva preteso di assumerla formalmente.
La convenuta aveva inoltre contestato i conteggi eseguiti sulla base di un inquadramento (6° livello) e orario di lavoro non corrispondenti alla prestazione svolta, ribadendo che la ricorrente era stata regolarmente retribuita mediante compensi parametrati al trattamento economico previsto per il 5° livello. Aveva, infine, dedotto che il rapporto di lavoro era cessato, a prescindere dal licenziamento del 31.7.2019, per volontà della stessa lavoratrice che dopo il 31.5.2019 non si era più presentata al lavoro, senza alcun preavviso, e che sin dai primi di giugno 2019 aveva iniziato a lavorare senza soluzione di continuità presso due locali in Bacoli, da ciò evincendosi l'intenzione di dimettersi. Tanto premesso, la società aveva chiesto il rigetto delle avverse domande e proposto domanda riconvenzionale per l'indennità sostitutiva del mancato preavviso per giorni 15, pari ad euro 350,00, con vittoria di spese.
Con la sentenza n. 7062/2021 pubblicata in data 15.12.2021 il Tribunale di Napoli, espletata la prova orale, ha parzialmente accolto la domanda della lavoratrice e condannato la Parte_1 al pagamento, in suo favore, di euro 8419,13, oltre accessori;
dichiarato la nullità del recesso del 31.7.2019 con ordine di reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro e il risarcimento del danno nella misura di euro 1079,98 per ogni mese dal giorno del licenziamento sino all'effettiva reintegrazione;
condannato la convenuta per il medesimo periodo al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
con rifusione delle spese di giudizio e attribuzione.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto provato il periodo di lavoro con gli orari dedotti in ricorso e le mansioni di cameriera di cui al 5° livello del c.c.n.l. Pubblici Esercizi. Ha aderito ai conteggi predisposti dalla ricorrente e detratto dall'importo richiesto il t.f.r. e la indennità di mancato preavviso, essendo il rapporto in corso, nonché gli assegni per il nucleo familiare, non essendo provato che siano stati richiesti alla convenuta.
Sull'episodio del 28.5.2019, ha rilevato come invitare un dipendente, se non vuole sottostare al potere organizzativo imprenditoriale, a “non recarsi più al lavoro” non equivale al recesso, bensì solo a ribadire la libertà di recesso da parte del lavoratore stesso;
la ricorrente, del resto, nei due giorni successivi si era regolarmente recata al lavoro. Il Tribunale ha quindi escluso che la ricorrente fosse stata licenziata oralmente il 28.5.2019, mentre ha ritenuto ingiustificato il successivo licenziamento disciplinare del 31.7.2019, effettuato per ragioni esclusivamente ritorsive, in assenza di turni di lavoro comunicati alla lavoratrice in relazione ai quali assentarsi.
Avverso detta statuizione, con atto depositato presso questa Corte territoriale in data 21.1.2022, è insorta l'odierna appellante contestando specificamente le motivazioni espresse dal primo Giudice.
La società ha lamentato l'illegittimità, illogicità e infondatezza degli assunti posti a base della sentenza e dedotto: che non era stata provata la volontà espulsiva della appellante, posto che la ricorrente non era stata inserita nella turnazione successiva al 31.5.2019 (da sabato 1.6 a venerdì 7.6.2019) poiché sarebbe stata assente per la comunione della figlia la domenica e i due giorni successivi;
che la stessa ricorrente si era recata a lavoro il 29 e il 31 maggio, dopo l'episodio del 28.5.2019, ed aveva chiesto delucidazioni sulla condotta datoriale con messaggi Whatsapp, così rivelando l'insussistenza del licenziamento orale del 28.5; che la lavoratrice era stata regolarmente inserita nella turnazione dal 17 al 23 giugno 2019, comunicata con raccomandata del 12.6.2019, rifiutata dalla stessa il successivo 14.6.2019, ad ulteriore riprova del difetto di volontà risolutiva da parte della società; che il licenziamento del 31.7.2019 era stato determinato dalla assenza ingiustificata della successivamente al 31.5.2019, contestata mediante lettera CP_1 del 19.7.2019.
Ha poi eccepito la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c assumendo che il Giudice avesse introdotto nel processo un titolo – licenziamento ritorsivo
– che è causa petendi nuova e diversa da quella enunciata dalla parte a sostegno della domanda.
Sull'ordine di reintegrazione, ha aggiunto che – come indicato dal nel corso del Parte_2 precedente grado – il 27.2.2020 l'amministratore della aveva rilasciato i locali in favore Pt_1 di altra società e l'Inail aveva cessato il rapporto assicurativo e le posizioni ad esso riferite, di modo che la reintegra non poteva essere disposta. Sulla indennità risarcitoria ha censurato l'insufficiente istruttoria da parte del Giudice sulla circostanza, specificamente articolata nel ricorso introduttivo, che la tornata dal viaggio con la figlia, avesse lavorato presso due CP_1 locali in Bacoli come hostess di sala.
Sul lavoro irregolare, ha eccepito la carenza di prova in ordine all'inizio del rapporto lavorativo sin dal 2.11.2017 e sulle mansioni;
ha confermato la retribuzione adeguata all'orario di lavoro prestato e al 5° livello assegnato;
ha censurato l'adesione del Giudice ai conteggi attorei.
Ha concluso chiedendo la riforma integrale della sentenza di primo grado con rigetto delle domande introdotte da e condanna della stessa al pagamento della indennità di CP_1 mancato preavviso, pari ad euro 350,00. Vinte le spese del doppio grado di giudizio.
Ricostituito il contradditorio, la lavoratrice ha con plurime argomentazioni resistito al gravame di cui ha chiesto il rigetto.
Ha condiviso gli assunti del primo giudice relativi alla finalità ritorsiva del licenziamento del 31.7.2019 debitamente dedotta nel ricorso introduttivo, alla valutazione delle risultanze istruttorie e in particolare delle dichiarazioni testimoniali, alla durata del rapporto di lavoro, le mansioni, gli orari ed i conteggi, tutte circostanze peraltro mai contestate dalla società in primo grado.
Sulla domanda riconvenzionale riproposta in appello, ha rilevato l'incoerente posizione della datrice di lavoro che da un lato contesta le assenze alla lavoratrice e dall'altro deduce le sue dimissioni.
Ha concluso per il rigetto del gravame e l'integrale conferma della prima sentenza, con vittoria di spese e attribuzione.
La Corte ha disposto la trattazione cartolare e, quindi, acquisite le note scritte delle parti, alla odierna udienza come sostituita ex art. 127-ter c.p.c. ha riservato la causa in decisione.
L'appello è infondato.
Occorre premettere che il gravame della società investe il (secondo) licenziamento del 31.7.2019, la durata del rapporto di lavoro, l'inquadramento e le connesse differenze retributive, nonché l'indennità di mancato preavviso oggetto della domanda riconvenzionale proposta in primo grado. Alcuna censura è stata sollevata dalle parti in riferimento alle problematiche introdotte nel precedente grado relative al (primo) licenziamento del 28.5.2019 che – risolte come da pronuncia del primo giudice - sono ormai coperte da giudicato.
Sulla durata del rapporto di lavoro, iniziato già dal 2.11.2017, la nella memoria di Pt_1 costituzione di primo grado ha osservato “Dopo l'iniziale colloquio finalizzato all'assunzione la ricorrente riferì al preposto della L&A che almeno per un primo periodo di un anno non poteva essere inquadrata in quanto percepiva gli assegni familiari come ragazza madre convivente ed a carico dei propri familiari, della madre per la precisione. A febbraio del 2019, tuttavia, la società ha preteso di assumere formalmente la lavoratrice in quanto non era più possibile proseguire in una condizione di irregolarità”. Come rilevato dal primo Giudice, non vi è stata espressa contestazione in ordine al periodo di lavoro indicato in ricorso ed anzi una ammissione da parte della società.
In ogni caso sia il periodo di lavoro sia i turni, come dedotti dalla lavoratrice, sono stati confermati dai testi escussi.
La teste , amica della ricorrente e collega di lavoro presso il pub “Boom” della Tes_1 convenuta, ha riferito che entrambe erano cameriere, che lei aveva lavorato da ottobre 2018 a febbraio 2020 e la ricorrente già c'era quando lei ha iniziato;
che erano 5 cameriere, un cuoco, un aiuto cuoco, un lavapiatti e una barista la mattina;
“Il locale apriva al mattino alle 6,30 con una barista che terminava alle 17,00. A tale orario iniziavamo tutti noi. Il locale chiudeva al pubblico all'una e staccavamo circa 30 minuti dopo per fare le pulizie. Lavoravamo a turni e ciascuno di noi lavorava dai 3 ai 5 giorni a settimana. La ricorrente svolgeva i turni sopra descritti”.
Il teste , collega di lavoro della in quanto responsabile della cucina presso Testimone_2 CP_1 il pub “Boom” dal 2014, si è limitato a ricordare che la ricorrente aveva lavorato per la convenuta per un annetto e che era una delle 5 cameriere del locale. Sui turni ha precisato “Il locale apriva la mattina alle 7-7,30 e fino alle 17,30 c'era una barista, poi arrivavano le cameriere che si occupavano anche del bar, dalle 17,00 all'1,30. Ciascuna cameriera svolgeva almeno 3 turni a settimana. La ricorrente tra il mercoledì e la domenica”.
, cliente del pub, poi divenuta amica della ricorrente, ha dichiarato “Mi Persona_1 recavo al pub 1 o 2 volte a settimana nel week-end … la ricorrente ha lavorato per la convenuta dal novembre 2017 al maggio 2019 … Alla sera lavoravano almeno 2 persone in sala. Mi è capitato di vedere alle 2,00, passando fuori il locale, gente intenta a fare le pulizie, tra cui la ricorrente. Preciso che il locale ha vetrate che affacciano all'esterno. Un paio di volte ho visto la ricorrente lavorare la mattina. Il turno pomeridiano iniziava alle 15,00- 16,00 al locale”.
Le dichiarazioni di tutti i testi individuano in modo preciso ed univoco l'orario di lavoro dalle 17:00 all'1:30 osservato anche dalla per tre giorni a settimana, così confermando le CP_1 allegazioni della lavoratrice.
La teste ha comprovato l'inizio del rapporto di lavoro a novembre 2017, circostanza Persona_1 suffragata anche dalla (secondo cui la già lavorava al pub ad ottobre 2018) e dalle Tes_1 CP_1 turnazioni settimanali relative anche al periodo anteriore alla formale assunzione, ove la CP_1 risulta inserita (cfr. produzione di primo grado della . CP_1
Va peraltro rimarcato che la durata del rapporto di lavoro da novembre 2017 è stata in realtà ammessa dalla stessa società (sia pur addebitando l'omessa immediata regolarizzazione alla volontà della lavoratrice) e che la neanche ha formulato contestazioni specifiche e Pt_1 circostanziate sui turni ed orari come dedotti in ricorso, essendosi limitata a lamentare genericamente l'erroneità dei conteggi redatti sulla base di un livello, giornate ed orari non conformi alla prestazione effettivamente svolta e alla documentazione prodotta.
Sull'inquadramento contrattuale, le allegazioni della appellante sono carenti e confuse. La società
– già nel precedente grado – riferisce che la sarebbe stata retribuita conformemente al 5° CP_1 livello del c.c.n.l. del settore e avrebbe immotivatamente richiesto differenze retributive parametrate al 6° livello. Invero, dalla documentazione in atti risulta il formale inquadramento della nel 6° (e non CP_1
5°) livello del c.c.n.l. Pubblici Esercizi, con la qualifica di “operaio” e le mansioni di “cameriera di sala” (cfr. lettera di assunzione dell'8.2.2019, busta paga e modello Unilav, doc. 3, 4 e 5 produzione di primo grado della , mentre la lavoratrice in sede di ricorso introduttivo ha CP_1 reclamato il superiore 5° (e non 6°) livello.
Si condivide l'impostazione del primo giudice che ha ritenuto corrispondente alle mansioni svolte il 5° livello richiesto, tenuto conto delle mansioni di “cameriera” espletate, comprovate dai testi e dalla documentazione prodotta (che indica, appunto, la mansione di “cameriera di sala”), nonché del c.c.n.l. del settore che comprende al 5° livello “i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro” e nelle esemplificazioni elenca il “cameriere bar, tavola calda, self-service”.
E' invece inadeguato il 6° livello, applicato dalla convenuta, al quale appartengono “i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali” e che menziona l'aiuto barista e il fattorino.
Convincente è anche l'adesione ai conteggi allegati al ricorso, essendo le contestazioni della società generiche e riferite all'inquadramento e alle giornate/orari di lavoro, confermati all'esito della istruttoria.
Sul recesso del 31.7.2019, nella lettera del 19.7.2019 (produzione di primo grado è Pt_1 contestata alla lavoratrice la mancata presenza al lavoro, in quanto in vacanza all'estero, nella turnazione dal 17.6 al 23.6.2019, comunicata alla stessa mediante raccomandata rifiutata il 14.6.2019, nonché l'attività lavorativa prestata fin dal mese di giugno presso altri locali in Bacoli. Nella successiva lettera di licenziamento del 31.7.2019 (produzione di primo grado della CP_1 all. 16) la volontà espulsiva della società è ricollegata “all'interruzione del rapporto di fiducia … dovuta alla Sua assenza ingiustificata dal 31.5.2019. Ultimo giorno in cui si è presentata al lavoro, senza più fornire alcuna giustificazione delle sue assenze”.
Va premesso che la lettera di contestazione del 19.7.2019 è priva di sottoscrizione e che non vi è prova della sua ricezione da parte della lavoratrice (essendo allegata la sola ricevuta di spedizione della racc. a/r). La condotta contestata inoltre riguarda l'assenza della per la sola turnazione CP_1 dal 17 al 23 giugno 2019. In ogni caso la motivazione alla base del recesso del 31.7 (assenza ingiustificata dopo il 31.5.2019) appare pretestuosa e fittizia, volta in realtà a mascherare l'intento della società di estromettere la lavoratrice per i contrasti insorti a partire dall'episodio del 28.5 e per la volontà espressa dalla di tutelarsi giudizialmente. CP_1
La S.C. ha statuito in tema di licenziamento ritorsivo che “il motivo illecito addotto ex art. 1345 c.c. deve essere determinante, cioè costituire l'unica effettiva ragione di recesso, ed esclusivo, nel senso che il motivo lecito formalmente addotto risulti insussistente nel riscontro giudiziale;
ne consegue che la verifica dei fatti allegati dal lavoratore, ai fini all'applicazione della tutela prevista dall'art. 18, comma 1, st.lav. novellato, richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del licenziamento” (Cass. Sentenza n. 9468 del 4.4.2019) e che “affinché resti escluso il carattere unico e determinante del motivo illecito, non basta che il datore di lavoro alleghi l'esistenza di un giustificato motivo oggettivo, ma è necessario che quest'ultimo risulti comprovato e che, quindi, possa da solo sorreggere il licenziamento” (Cass. Sentenza n. 27325 del 17.11.2017; cfr. di recente anche Cass. Ordinanza n. 6838 del 7.3.2023 ove si afferma “In tema di licenziamento ritorsivo, l'accoglimento della domanda di accertamento della nullità è subordinata alla verifica che l'intento di vendetta abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di risolvere il rapporto di lavoro”).
Sull'onere della prova la S.C. ha chiarito: “L'onere di provare la sussistenza del motivo illecito del licenziamento, quale è quello discriminatorio, grava - in applicazione della regola generale sulla ripartizione dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 cod. civ. - sul lavoratore che lo alleghi a fondamento della domanda di reintegrazione, tenendo conto però che tale onere può essere assolto anche attraverso presunzioni, che, per poter assurgere al rango di prova, debbono essere gravi, precise e concordanti” (Cass. Sez. L. Sentenza n. 14753 del 15.11.2000 e di recente Cass. Sez. L. Ordinanza n. 17266 del 24.6.2024 secondo cui “In tema di licenziamento per ritorsione, l'onere di provare l'efficacia determinativa esclusiva del motivo ritorsivo grava sul lavoratore, il quale può assolverlo anche a mezzo di presunzioni”).
Nella specie, le risultanze dell'istruttoria orale e documentale hanno dimostrato l'inconsistenza del motivo utilizzato dalla società a giustificazione del licenziamento del 31.7 (assenza ingiustificata della lavoratrice dal 31.5.2019). Plurimi indizi gravi, precisi e concordanti hanno inoltre suffragato l'assunto in ordine al motivo ritorsivo unico e determinante alla base del recesso datoriale.
I testimoni hanno confermato la discussione tra la e il giorno 28.5.2019, la CP_1 Parte_2 circostanza che la lavoratrice fosse andata regolarmente a lavoro i giorni successivi (29.5 e 31.5.2019) e il non inserimento della stessa nella successiva turnazione.
La teste ha riferito “Quando il rapporto di lavoro della ricorrente finì ci fu una discussione Tes_1 tra lei e e questi le disse “se non ti conviene più, domani non venire a lavorare”. Parte_2
La ricorrente il giorno dopo venne lo stesso a lavorò. Completò i suoi turni già assegnati e poi non fu più presente a lavoro. I turni li proponevamo noi dipendenti ed il titolare li approvava ovvero li modificava. Quando redissero il nuovo turno, il titolare espunse la ricorrente dall'elenco, non facendola più così venire a lavorare. I turni che noi sottoponevamo al titolare per la sua approvazione erano dal lunedì alla domenica successiva. La discussione tra la ricorrente e il è nata per ragioni a me ignote. Voglio precisare che già sapevamo che la ricorrente Parte_2 non avrebbe lavorato la domenica della comunione della figlia ed i due giorni successivi”.
ha raccontato di essere stato presente ad una discussione tra la ricorrente ed il Testimone_2
la ricorrente “voleva recuperare un fine settimana che non aveva lavorato di lunedì o di Parte_2 martedì, ma il rifiutò perché la non poteva lavorare da sola non sapendo usare il Parte_2 CP_1
Tablet. Gli animi si scaldarono ed il le disse: “Se non ti sta bene puoi non venire”… poi Parte_2 però la ricorrente i giorni dopo venne … i turni venivano redatti da noi dipendenti che li proponevamo al il quale li modificava a suo piacimento. La ricorrente i giorni successivi Parte_2 venne a lavoro rispettando i turni già redatti. Ad un certo punto la ricorrente non venne più; non so se fosse inserita nei turni”.
Il foglio datato 2.6.2019, con la turnazione dal lunedì (3 giugno) alla domenica (9 giugno 2019; cfr. all. 9 produzione di primo grado) non indica il nominativo della ricorrente. CP_1
La società ha allegato che era a conoscenza che la si sarebbe assentata per la comunione CP_1 della figlia domenica 2 giugno e i due giorni successivi (3 e 4 giugno), perciò non l'aveva inserita nel turno successivo al 31.5.2019 (dal 1.6 al 7.6.2019; cfr. atto di appello, pag. 6 e 7). Inoltre, ha più volte invocato una raccomandata del 12.6.2019, rifiutata dal destinatario il 14.6.2019, con la quale avrebbe comunicato alla lavoratrice la turnazione di lavoro per i giorni dal 17 (lunedì) al 23 giugno 2019 (domenica).
Invero, l'assenza della lavoratrice per i giorni 2, 3 e 4 giugno non giustifica il mancato inserimento della stessa nel turno successivo al 31.5.2019, relativo alla settimana da lunedì 3 giugno a domenica 9 giugno 2019, ben potendo la ricorrente prestare i suoi 3 giorni di lavoro tra il mercoledì (5 giugno) e la domenica (9 giugno).
Inoltre, non risulta in atti la raccomandata del 12.6.2019 con la comunicazione alla della CP_1 turnazione dal 17 al 23 giugno. Solo nel presente grado la società ha prodotto copia di una cartolina datata 14.6.2019 con l'attestazione di mancato recapito di un invio perché “rifiutato”, senza allegare la lettera oggetto dell'invio (all. A, atto di appello).
In ogni caso, la raccomandata del 12.6.2019 riguarda solo la settimana lavorativa dal 17.6 (lunedì) al 23.6.2019 (domenica), con ciò confermandosi l'esclusione della ricorrente dai turni precedenti (fino al 17 giugno).
Ancora, non è veritiera l'allegazione della che colloca il turno successivo al 31.5.2019 Pt_1 nel periodo dal 1° giugno (sabato) al 7 giugno (venerdì), in modo da poter comprendere i giorni di assenza della lavoratrice per la comunione della figlia (2, 3 e 4 giugno). Le turnazioni, infatti, andavano dal lunedì alla domenica successiva (cfr. teste e turnazioni all. 9 cit.) e la stessa Tes_1 società ha menzionato il turno dal 17 al 23 giugno 2019, relativo appunto alla settimana dal lunedì (17 giugno) alla domenica (23 giugno).
I rilievi esposti evidenziano che la società ha intenzionalmente escluso la dai turni CP_1 successivi al 31.5.2019. La documentazione in atti comprova, inoltre, che la lavoratrice ha inteso la condotta della convenuta del 28.5.19, seguita dal mancato inserimento nei turni di lavoro, quale recesso, tanto da impugnarlo con plurime raccomandate, dopo aver chiesto spiegazioni mediante messaggi Whatsapp (cfr. produzione di primo grado della . CP_1
La descritta volontà espulsiva della società rende artificiosa la lettera del 19.7.2019, peraltro priva di firma e di attestazione di consegna, con la contestazione dell'assenza dal lavoro, verosimilmente effettuata per procurarsi una apparente giustificazione e poter così recedere dal rapporto di lavoro.
In ogni caso il licenziamento del 31.7.2019 non è supportato da alcuna legittima motivazione, non potendo configurarsi una assenza ingiustificata della lavoratrice, convinta di essere stata licenziata ed esclusa dai turni di lavoro.
L'inconsistenza della causale richiamata dalla società nell'atto di recesso del 31.7.2019, la mancanza di un altro legittimo motivo di licenziamento, le rivendicazioni espresse dalla lavoratrice circa l'esercizio dei propri diritti in sede giudiziaria, le lettere inviate dalla società per precostituirsi un legittimo motivo di recesso, rappresentano elementi indiziari gravi, precisi e concordanti che, complessivamente valutati, sono idonei a dimostrare la natura ritorsiva del licenziamento in esame, privo di legittima giustificazione e intimato al solo fine (illecito) di reagire alle pretese della lavoratrice. In ordine alla indennità risarcitoria, non risulta provata l'attività lavorativa della presso CP_1 altre strutture successivamente al recesso del 31.7.2019, mentre sull'ordine di reintegra è ininfluente la dismissione dei locali aziendali ad altra società a febbraio 2020, avendo la lavoratrice optato per l'indennità sostitutiva.
Neanche spetta alla appellante l'indennità di mancato preavviso, avendo l'istruttoria smentito l'assunto della società circa le dimissioni della peraltro in contraddizione con la stessa CP_1 condotta della datrice di lavoro che ha contestato alla lavoratrice l'assenza ingiustificata (il 19 luglio) e poi intimato il licenziamento (il 31.7.2019).
Per i motivi descritti, che assorbono ogni altra questione proposta, l'appello va respinto con conferma della sentenza gravata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della società appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
1) rigetta l'appello, e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna la al pagamento, in favore di delle spese del grado, Parte_1 CP_1 che liquida in complessivi euro 4997,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione.
3) Dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti di cui al co.
1-quater dell'art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1 co. 17 L. 24.12.2012 n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento, da parte della società appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli, 3/07/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 3/07/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 142/2022
T R A
con sede legale in Pozzuoli in via Bognar n. 63 in persona del legale Parte_1 rappresentante , elettivamente domiciliata in Napoli alla via Andrea D'Isernia n.31 Parte_2 presso l'avv. Paola Coppola che la rappresenta e difende;
Appellante
E
nata il [...] a [...], ed ivi residente a[...], CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Leopoldo Spedaliere e dall'avv. Luciano Spedaliere, con i quali elett.te domicilia in Portici al Corso Garibaldi n.85; Appellata
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.10.2019 premesso di aver lavorato alle dipendenze CP_1 della presso il locale – bar, paninoteca “Boom Steak House Paninoteca” come Parte_1 cameriera di sala, addetta al banco e alla cassa, con mansioni ascrivibili al 5° livello del c.c.n.l. Pubblici Esercizi, dal 2.11.2017 al 31.5.2019, formalmente assunta solo dal 11.2.19 con inquadramento al 6° livello, aveva esposto di aver lavorato con orario dalle 17.00 alle 01.30 per due giorni a settimana fino alla formalizzazione del rapporto di lavoro e poi dal 11.2.2019 per tre giorni alla settimana fino alla cessazione;
che non aveva goduto di ferie, permessi, né aveva percepito le indennità sostitutive né gli assegni per il nucleo familiare;
che il 28.5.2019 era stata licenziata oralmente da allora padre dell'amministratore della società, che l'aveva Parte_2 invitata a non recarsi più al lavoro;
che il 29 ed il 31 maggio successivi aveva prestato normalmente servizio come da turno settimanale, dopodiché non era più stata inserita nei turni;
che aveva impugnato il provvedimento risolutivo e messo a disposizione la sua prestazione lavorativa con due raccomandate del 4.6.2019 e poi con comunicazione a mezzo pec del difensore del 15.6.2019; che il 31.7.19 era stata nuovamente licenziata con effetto immediato e per giusta causa per assenza ingiustificata dal 31.5.2019; che aveva impugnato anche detto recesso con raccomandata del 6.9.2019; che non aveva percepito il t.f.r., né l'indennità sostitutiva di mancato preavviso.
La lavoratrice aveva dedotto la nullità del licenziamento del 28.5.2019 per l'oralità e la non immediatezza della contestazione relativa ad una presunta aggressione verbale al Aveva Parte_2 inoltre lamentato che il successivo recesso del 31.7.2019 era immotivato e ritorsivo, posto in essere al fine di sanare il precedente provvedimento espulsivo, nullo e inefficace, e diretta conseguenza della volontà legittima della lavoratrice di tutelarsi giudizialmente.
Aveva quindi chiesto di accertare il rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 2.11.2017 al 31.5.2019 o fino al 31.7.2019; accertare la nullità e/o inefficacia e/o invalidità del licenziamento orale del 28.5.2019 o, in via subordinata, del licenziamento intimato in data 31.7.2019; per l'effetto ordinare alla convenuta la sua reintegrazione nelle mansioni già svolte, con condanna al pagamento delle retribuzioni globali di fatto maturate dal licenziamento alla effettiva ricostituzione della funzionalità concreta del rapporto;
in via ancora più gradata, accertare l'illegittimità del licenziamento per giusta causa del 31.7.2019 con tutela risarcitoria nella misura massima;
in ogni caso, condannare la convenuta al pagamento a titolo di differenze retributive della somma di euro 12.846,47, di cui euro 1275,55 per t.f.r. (solo in caso di mancata reintegra), tutto come da analitici conteggi allegati;
con vittoria di spese distratte.
Costituito il contraddittorio, la società aveva resistito alle opposte pretese deducendo la regolarità del rapporto di lavoro, svoltosi in conformità all'inquadramento effettuato.
Aveva esposto, in merito al recesso, che il 28.5.2019, alle ore 18,30 circa, l'istante aveva Par aggredito verbalmente all'epoca preposto della che la ricorrente, Parte_2 Parte_1 dopo aver lavorato il 29.05 ed il 31.05.2019, non si era presentata più al lavoro;
che con raccomandata a.r. del 12.6.2019, rifiutata dalla destinataria il 14.6.2019, le era stata contestata l'aggressione del 28.05.2019 ed erano stati allegati i turni di lavoro per la settimana dal 17.6 al 23.6.2019; che nella prima settimana di giugno la era andata all'estero in vacanza con la CP_1 figlia, per questo non era stata inserita nella turnazione successiva al 31.5.2019 (dal 1°.6 al 7.6.2019).
Sulla durata del rapporto lavorativo, aveva precisato che in sede di colloquio per l'assunzione, la ricorrente aveva riferito che almeno per un primo periodo di un anno non poteva essere inquadrata in quanto percepiva gli assegni familiari come ragazza madre convivente ed a carico dei propri familiari, poi a febbraio del 2019 la società aveva preteso di assumerla formalmente.
La convenuta aveva inoltre contestato i conteggi eseguiti sulla base di un inquadramento (6° livello) e orario di lavoro non corrispondenti alla prestazione svolta, ribadendo che la ricorrente era stata regolarmente retribuita mediante compensi parametrati al trattamento economico previsto per il 5° livello. Aveva, infine, dedotto che il rapporto di lavoro era cessato, a prescindere dal licenziamento del 31.7.2019, per volontà della stessa lavoratrice che dopo il 31.5.2019 non si era più presentata al lavoro, senza alcun preavviso, e che sin dai primi di giugno 2019 aveva iniziato a lavorare senza soluzione di continuità presso due locali in Bacoli, da ciò evincendosi l'intenzione di dimettersi. Tanto premesso, la società aveva chiesto il rigetto delle avverse domande e proposto domanda riconvenzionale per l'indennità sostitutiva del mancato preavviso per giorni 15, pari ad euro 350,00, con vittoria di spese.
Con la sentenza n. 7062/2021 pubblicata in data 15.12.2021 il Tribunale di Napoli, espletata la prova orale, ha parzialmente accolto la domanda della lavoratrice e condannato la Parte_1 al pagamento, in suo favore, di euro 8419,13, oltre accessori;
dichiarato la nullità del recesso del 31.7.2019 con ordine di reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro e il risarcimento del danno nella misura di euro 1079,98 per ogni mese dal giorno del licenziamento sino all'effettiva reintegrazione;
condannato la convenuta per il medesimo periodo al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
con rifusione delle spese di giudizio e attribuzione.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto provato il periodo di lavoro con gli orari dedotti in ricorso e le mansioni di cameriera di cui al 5° livello del c.c.n.l. Pubblici Esercizi. Ha aderito ai conteggi predisposti dalla ricorrente e detratto dall'importo richiesto il t.f.r. e la indennità di mancato preavviso, essendo il rapporto in corso, nonché gli assegni per il nucleo familiare, non essendo provato che siano stati richiesti alla convenuta.
Sull'episodio del 28.5.2019, ha rilevato come invitare un dipendente, se non vuole sottostare al potere organizzativo imprenditoriale, a “non recarsi più al lavoro” non equivale al recesso, bensì solo a ribadire la libertà di recesso da parte del lavoratore stesso;
la ricorrente, del resto, nei due giorni successivi si era regolarmente recata al lavoro. Il Tribunale ha quindi escluso che la ricorrente fosse stata licenziata oralmente il 28.5.2019, mentre ha ritenuto ingiustificato il successivo licenziamento disciplinare del 31.7.2019, effettuato per ragioni esclusivamente ritorsive, in assenza di turni di lavoro comunicati alla lavoratrice in relazione ai quali assentarsi.
Avverso detta statuizione, con atto depositato presso questa Corte territoriale in data 21.1.2022, è insorta l'odierna appellante contestando specificamente le motivazioni espresse dal primo Giudice.
La società ha lamentato l'illegittimità, illogicità e infondatezza degli assunti posti a base della sentenza e dedotto: che non era stata provata la volontà espulsiva della appellante, posto che la ricorrente non era stata inserita nella turnazione successiva al 31.5.2019 (da sabato 1.6 a venerdì 7.6.2019) poiché sarebbe stata assente per la comunione della figlia la domenica e i due giorni successivi;
che la stessa ricorrente si era recata a lavoro il 29 e il 31 maggio, dopo l'episodio del 28.5.2019, ed aveva chiesto delucidazioni sulla condotta datoriale con messaggi Whatsapp, così rivelando l'insussistenza del licenziamento orale del 28.5; che la lavoratrice era stata regolarmente inserita nella turnazione dal 17 al 23 giugno 2019, comunicata con raccomandata del 12.6.2019, rifiutata dalla stessa il successivo 14.6.2019, ad ulteriore riprova del difetto di volontà risolutiva da parte della società; che il licenziamento del 31.7.2019 era stato determinato dalla assenza ingiustificata della successivamente al 31.5.2019, contestata mediante lettera CP_1 del 19.7.2019.
Ha poi eccepito la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c assumendo che il Giudice avesse introdotto nel processo un titolo – licenziamento ritorsivo
– che è causa petendi nuova e diversa da quella enunciata dalla parte a sostegno della domanda.
Sull'ordine di reintegrazione, ha aggiunto che – come indicato dal nel corso del Parte_2 precedente grado – il 27.2.2020 l'amministratore della aveva rilasciato i locali in favore Pt_1 di altra società e l'Inail aveva cessato il rapporto assicurativo e le posizioni ad esso riferite, di modo che la reintegra non poteva essere disposta. Sulla indennità risarcitoria ha censurato l'insufficiente istruttoria da parte del Giudice sulla circostanza, specificamente articolata nel ricorso introduttivo, che la tornata dal viaggio con la figlia, avesse lavorato presso due CP_1 locali in Bacoli come hostess di sala.
Sul lavoro irregolare, ha eccepito la carenza di prova in ordine all'inizio del rapporto lavorativo sin dal 2.11.2017 e sulle mansioni;
ha confermato la retribuzione adeguata all'orario di lavoro prestato e al 5° livello assegnato;
ha censurato l'adesione del Giudice ai conteggi attorei.
Ha concluso chiedendo la riforma integrale della sentenza di primo grado con rigetto delle domande introdotte da e condanna della stessa al pagamento della indennità di CP_1 mancato preavviso, pari ad euro 350,00. Vinte le spese del doppio grado di giudizio.
Ricostituito il contradditorio, la lavoratrice ha con plurime argomentazioni resistito al gravame di cui ha chiesto il rigetto.
Ha condiviso gli assunti del primo giudice relativi alla finalità ritorsiva del licenziamento del 31.7.2019 debitamente dedotta nel ricorso introduttivo, alla valutazione delle risultanze istruttorie e in particolare delle dichiarazioni testimoniali, alla durata del rapporto di lavoro, le mansioni, gli orari ed i conteggi, tutte circostanze peraltro mai contestate dalla società in primo grado.
Sulla domanda riconvenzionale riproposta in appello, ha rilevato l'incoerente posizione della datrice di lavoro che da un lato contesta le assenze alla lavoratrice e dall'altro deduce le sue dimissioni.
Ha concluso per il rigetto del gravame e l'integrale conferma della prima sentenza, con vittoria di spese e attribuzione.
La Corte ha disposto la trattazione cartolare e, quindi, acquisite le note scritte delle parti, alla odierna udienza come sostituita ex art. 127-ter c.p.c. ha riservato la causa in decisione.
L'appello è infondato.
Occorre premettere che il gravame della società investe il (secondo) licenziamento del 31.7.2019, la durata del rapporto di lavoro, l'inquadramento e le connesse differenze retributive, nonché l'indennità di mancato preavviso oggetto della domanda riconvenzionale proposta in primo grado. Alcuna censura è stata sollevata dalle parti in riferimento alle problematiche introdotte nel precedente grado relative al (primo) licenziamento del 28.5.2019 che – risolte come da pronuncia del primo giudice - sono ormai coperte da giudicato.
Sulla durata del rapporto di lavoro, iniziato già dal 2.11.2017, la nella memoria di Pt_1 costituzione di primo grado ha osservato “Dopo l'iniziale colloquio finalizzato all'assunzione la ricorrente riferì al preposto della L&A che almeno per un primo periodo di un anno non poteva essere inquadrata in quanto percepiva gli assegni familiari come ragazza madre convivente ed a carico dei propri familiari, della madre per la precisione. A febbraio del 2019, tuttavia, la società ha preteso di assumere formalmente la lavoratrice in quanto non era più possibile proseguire in una condizione di irregolarità”. Come rilevato dal primo Giudice, non vi è stata espressa contestazione in ordine al periodo di lavoro indicato in ricorso ed anzi una ammissione da parte della società.
In ogni caso sia il periodo di lavoro sia i turni, come dedotti dalla lavoratrice, sono stati confermati dai testi escussi.
La teste , amica della ricorrente e collega di lavoro presso il pub “Boom” della Tes_1 convenuta, ha riferito che entrambe erano cameriere, che lei aveva lavorato da ottobre 2018 a febbraio 2020 e la ricorrente già c'era quando lei ha iniziato;
che erano 5 cameriere, un cuoco, un aiuto cuoco, un lavapiatti e una barista la mattina;
“Il locale apriva al mattino alle 6,30 con una barista che terminava alle 17,00. A tale orario iniziavamo tutti noi. Il locale chiudeva al pubblico all'una e staccavamo circa 30 minuti dopo per fare le pulizie. Lavoravamo a turni e ciascuno di noi lavorava dai 3 ai 5 giorni a settimana. La ricorrente svolgeva i turni sopra descritti”.
Il teste , collega di lavoro della in quanto responsabile della cucina presso Testimone_2 CP_1 il pub “Boom” dal 2014, si è limitato a ricordare che la ricorrente aveva lavorato per la convenuta per un annetto e che era una delle 5 cameriere del locale. Sui turni ha precisato “Il locale apriva la mattina alle 7-7,30 e fino alle 17,30 c'era una barista, poi arrivavano le cameriere che si occupavano anche del bar, dalle 17,00 all'1,30. Ciascuna cameriera svolgeva almeno 3 turni a settimana. La ricorrente tra il mercoledì e la domenica”.
, cliente del pub, poi divenuta amica della ricorrente, ha dichiarato “Mi Persona_1 recavo al pub 1 o 2 volte a settimana nel week-end … la ricorrente ha lavorato per la convenuta dal novembre 2017 al maggio 2019 … Alla sera lavoravano almeno 2 persone in sala. Mi è capitato di vedere alle 2,00, passando fuori il locale, gente intenta a fare le pulizie, tra cui la ricorrente. Preciso che il locale ha vetrate che affacciano all'esterno. Un paio di volte ho visto la ricorrente lavorare la mattina. Il turno pomeridiano iniziava alle 15,00- 16,00 al locale”.
Le dichiarazioni di tutti i testi individuano in modo preciso ed univoco l'orario di lavoro dalle 17:00 all'1:30 osservato anche dalla per tre giorni a settimana, così confermando le CP_1 allegazioni della lavoratrice.
La teste ha comprovato l'inizio del rapporto di lavoro a novembre 2017, circostanza Persona_1 suffragata anche dalla (secondo cui la già lavorava al pub ad ottobre 2018) e dalle Tes_1 CP_1 turnazioni settimanali relative anche al periodo anteriore alla formale assunzione, ove la CP_1 risulta inserita (cfr. produzione di primo grado della . CP_1
Va peraltro rimarcato che la durata del rapporto di lavoro da novembre 2017 è stata in realtà ammessa dalla stessa società (sia pur addebitando l'omessa immediata regolarizzazione alla volontà della lavoratrice) e che la neanche ha formulato contestazioni specifiche e Pt_1 circostanziate sui turni ed orari come dedotti in ricorso, essendosi limitata a lamentare genericamente l'erroneità dei conteggi redatti sulla base di un livello, giornate ed orari non conformi alla prestazione effettivamente svolta e alla documentazione prodotta.
Sull'inquadramento contrattuale, le allegazioni della appellante sono carenti e confuse. La società
– già nel precedente grado – riferisce che la sarebbe stata retribuita conformemente al 5° CP_1 livello del c.c.n.l. del settore e avrebbe immotivatamente richiesto differenze retributive parametrate al 6° livello. Invero, dalla documentazione in atti risulta il formale inquadramento della nel 6° (e non CP_1
5°) livello del c.c.n.l. Pubblici Esercizi, con la qualifica di “operaio” e le mansioni di “cameriera di sala” (cfr. lettera di assunzione dell'8.2.2019, busta paga e modello Unilav, doc. 3, 4 e 5 produzione di primo grado della , mentre la lavoratrice in sede di ricorso introduttivo ha CP_1 reclamato il superiore 5° (e non 6°) livello.
Si condivide l'impostazione del primo giudice che ha ritenuto corrispondente alle mansioni svolte il 5° livello richiesto, tenuto conto delle mansioni di “cameriera” espletate, comprovate dai testi e dalla documentazione prodotta (che indica, appunto, la mansione di “cameriera di sala”), nonché del c.c.n.l. del settore che comprende al 5° livello “i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro” e nelle esemplificazioni elenca il “cameriere bar, tavola calda, self-service”.
E' invece inadeguato il 6° livello, applicato dalla convenuta, al quale appartengono “i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali” e che menziona l'aiuto barista e il fattorino.
Convincente è anche l'adesione ai conteggi allegati al ricorso, essendo le contestazioni della società generiche e riferite all'inquadramento e alle giornate/orari di lavoro, confermati all'esito della istruttoria.
Sul recesso del 31.7.2019, nella lettera del 19.7.2019 (produzione di primo grado è Pt_1 contestata alla lavoratrice la mancata presenza al lavoro, in quanto in vacanza all'estero, nella turnazione dal 17.6 al 23.6.2019, comunicata alla stessa mediante raccomandata rifiutata il 14.6.2019, nonché l'attività lavorativa prestata fin dal mese di giugno presso altri locali in Bacoli. Nella successiva lettera di licenziamento del 31.7.2019 (produzione di primo grado della CP_1 all. 16) la volontà espulsiva della società è ricollegata “all'interruzione del rapporto di fiducia … dovuta alla Sua assenza ingiustificata dal 31.5.2019. Ultimo giorno in cui si è presentata al lavoro, senza più fornire alcuna giustificazione delle sue assenze”.
Va premesso che la lettera di contestazione del 19.7.2019 è priva di sottoscrizione e che non vi è prova della sua ricezione da parte della lavoratrice (essendo allegata la sola ricevuta di spedizione della racc. a/r). La condotta contestata inoltre riguarda l'assenza della per la sola turnazione CP_1 dal 17 al 23 giugno 2019. In ogni caso la motivazione alla base del recesso del 31.7 (assenza ingiustificata dopo il 31.5.2019) appare pretestuosa e fittizia, volta in realtà a mascherare l'intento della società di estromettere la lavoratrice per i contrasti insorti a partire dall'episodio del 28.5 e per la volontà espressa dalla di tutelarsi giudizialmente. CP_1
La S.C. ha statuito in tema di licenziamento ritorsivo che “il motivo illecito addotto ex art. 1345 c.c. deve essere determinante, cioè costituire l'unica effettiva ragione di recesso, ed esclusivo, nel senso che il motivo lecito formalmente addotto risulti insussistente nel riscontro giudiziale;
ne consegue che la verifica dei fatti allegati dal lavoratore, ai fini all'applicazione della tutela prevista dall'art. 18, comma 1, st.lav. novellato, richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del licenziamento” (Cass. Sentenza n. 9468 del 4.4.2019) e che “affinché resti escluso il carattere unico e determinante del motivo illecito, non basta che il datore di lavoro alleghi l'esistenza di un giustificato motivo oggettivo, ma è necessario che quest'ultimo risulti comprovato e che, quindi, possa da solo sorreggere il licenziamento” (Cass. Sentenza n. 27325 del 17.11.2017; cfr. di recente anche Cass. Ordinanza n. 6838 del 7.3.2023 ove si afferma “In tema di licenziamento ritorsivo, l'accoglimento della domanda di accertamento della nullità è subordinata alla verifica che l'intento di vendetta abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di risolvere il rapporto di lavoro”).
Sull'onere della prova la S.C. ha chiarito: “L'onere di provare la sussistenza del motivo illecito del licenziamento, quale è quello discriminatorio, grava - in applicazione della regola generale sulla ripartizione dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 cod. civ. - sul lavoratore che lo alleghi a fondamento della domanda di reintegrazione, tenendo conto però che tale onere può essere assolto anche attraverso presunzioni, che, per poter assurgere al rango di prova, debbono essere gravi, precise e concordanti” (Cass. Sez. L. Sentenza n. 14753 del 15.11.2000 e di recente Cass. Sez. L. Ordinanza n. 17266 del 24.6.2024 secondo cui “In tema di licenziamento per ritorsione, l'onere di provare l'efficacia determinativa esclusiva del motivo ritorsivo grava sul lavoratore, il quale può assolverlo anche a mezzo di presunzioni”).
Nella specie, le risultanze dell'istruttoria orale e documentale hanno dimostrato l'inconsistenza del motivo utilizzato dalla società a giustificazione del licenziamento del 31.7 (assenza ingiustificata della lavoratrice dal 31.5.2019). Plurimi indizi gravi, precisi e concordanti hanno inoltre suffragato l'assunto in ordine al motivo ritorsivo unico e determinante alla base del recesso datoriale.
I testimoni hanno confermato la discussione tra la e il giorno 28.5.2019, la CP_1 Parte_2 circostanza che la lavoratrice fosse andata regolarmente a lavoro i giorni successivi (29.5 e 31.5.2019) e il non inserimento della stessa nella successiva turnazione.
La teste ha riferito “Quando il rapporto di lavoro della ricorrente finì ci fu una discussione Tes_1 tra lei e e questi le disse “se non ti conviene più, domani non venire a lavorare”. Parte_2
La ricorrente il giorno dopo venne lo stesso a lavorò. Completò i suoi turni già assegnati e poi non fu più presente a lavoro. I turni li proponevamo noi dipendenti ed il titolare li approvava ovvero li modificava. Quando redissero il nuovo turno, il titolare espunse la ricorrente dall'elenco, non facendola più così venire a lavorare. I turni che noi sottoponevamo al titolare per la sua approvazione erano dal lunedì alla domenica successiva. La discussione tra la ricorrente e il è nata per ragioni a me ignote. Voglio precisare che già sapevamo che la ricorrente Parte_2 non avrebbe lavorato la domenica della comunione della figlia ed i due giorni successivi”.
ha raccontato di essere stato presente ad una discussione tra la ricorrente ed il Testimone_2
la ricorrente “voleva recuperare un fine settimana che non aveva lavorato di lunedì o di Parte_2 martedì, ma il rifiutò perché la non poteva lavorare da sola non sapendo usare il Parte_2 CP_1
Tablet. Gli animi si scaldarono ed il le disse: “Se non ti sta bene puoi non venire”… poi Parte_2 però la ricorrente i giorni dopo venne … i turni venivano redatti da noi dipendenti che li proponevamo al il quale li modificava a suo piacimento. La ricorrente i giorni successivi Parte_2 venne a lavoro rispettando i turni già redatti. Ad un certo punto la ricorrente non venne più; non so se fosse inserita nei turni”.
Il foglio datato 2.6.2019, con la turnazione dal lunedì (3 giugno) alla domenica (9 giugno 2019; cfr. all. 9 produzione di primo grado) non indica il nominativo della ricorrente. CP_1
La società ha allegato che era a conoscenza che la si sarebbe assentata per la comunione CP_1 della figlia domenica 2 giugno e i due giorni successivi (3 e 4 giugno), perciò non l'aveva inserita nel turno successivo al 31.5.2019 (dal 1.6 al 7.6.2019; cfr. atto di appello, pag. 6 e 7). Inoltre, ha più volte invocato una raccomandata del 12.6.2019, rifiutata dal destinatario il 14.6.2019, con la quale avrebbe comunicato alla lavoratrice la turnazione di lavoro per i giorni dal 17 (lunedì) al 23 giugno 2019 (domenica).
Invero, l'assenza della lavoratrice per i giorni 2, 3 e 4 giugno non giustifica il mancato inserimento della stessa nel turno successivo al 31.5.2019, relativo alla settimana da lunedì 3 giugno a domenica 9 giugno 2019, ben potendo la ricorrente prestare i suoi 3 giorni di lavoro tra il mercoledì (5 giugno) e la domenica (9 giugno).
Inoltre, non risulta in atti la raccomandata del 12.6.2019 con la comunicazione alla della CP_1 turnazione dal 17 al 23 giugno. Solo nel presente grado la società ha prodotto copia di una cartolina datata 14.6.2019 con l'attestazione di mancato recapito di un invio perché “rifiutato”, senza allegare la lettera oggetto dell'invio (all. A, atto di appello).
In ogni caso, la raccomandata del 12.6.2019 riguarda solo la settimana lavorativa dal 17.6 (lunedì) al 23.6.2019 (domenica), con ciò confermandosi l'esclusione della ricorrente dai turni precedenti (fino al 17 giugno).
Ancora, non è veritiera l'allegazione della che colloca il turno successivo al 31.5.2019 Pt_1 nel periodo dal 1° giugno (sabato) al 7 giugno (venerdì), in modo da poter comprendere i giorni di assenza della lavoratrice per la comunione della figlia (2, 3 e 4 giugno). Le turnazioni, infatti, andavano dal lunedì alla domenica successiva (cfr. teste e turnazioni all. 9 cit.) e la stessa Tes_1 società ha menzionato il turno dal 17 al 23 giugno 2019, relativo appunto alla settimana dal lunedì (17 giugno) alla domenica (23 giugno).
I rilievi esposti evidenziano che la società ha intenzionalmente escluso la dai turni CP_1 successivi al 31.5.2019. La documentazione in atti comprova, inoltre, che la lavoratrice ha inteso la condotta della convenuta del 28.5.19, seguita dal mancato inserimento nei turni di lavoro, quale recesso, tanto da impugnarlo con plurime raccomandate, dopo aver chiesto spiegazioni mediante messaggi Whatsapp (cfr. produzione di primo grado della . CP_1
La descritta volontà espulsiva della società rende artificiosa la lettera del 19.7.2019, peraltro priva di firma e di attestazione di consegna, con la contestazione dell'assenza dal lavoro, verosimilmente effettuata per procurarsi una apparente giustificazione e poter così recedere dal rapporto di lavoro.
In ogni caso il licenziamento del 31.7.2019 non è supportato da alcuna legittima motivazione, non potendo configurarsi una assenza ingiustificata della lavoratrice, convinta di essere stata licenziata ed esclusa dai turni di lavoro.
L'inconsistenza della causale richiamata dalla società nell'atto di recesso del 31.7.2019, la mancanza di un altro legittimo motivo di licenziamento, le rivendicazioni espresse dalla lavoratrice circa l'esercizio dei propri diritti in sede giudiziaria, le lettere inviate dalla società per precostituirsi un legittimo motivo di recesso, rappresentano elementi indiziari gravi, precisi e concordanti che, complessivamente valutati, sono idonei a dimostrare la natura ritorsiva del licenziamento in esame, privo di legittima giustificazione e intimato al solo fine (illecito) di reagire alle pretese della lavoratrice. In ordine alla indennità risarcitoria, non risulta provata l'attività lavorativa della presso CP_1 altre strutture successivamente al recesso del 31.7.2019, mentre sull'ordine di reintegra è ininfluente la dismissione dei locali aziendali ad altra società a febbraio 2020, avendo la lavoratrice optato per l'indennità sostitutiva.
Neanche spetta alla appellante l'indennità di mancato preavviso, avendo l'istruttoria smentito l'assunto della società circa le dimissioni della peraltro in contraddizione con la stessa CP_1 condotta della datrice di lavoro che ha contestato alla lavoratrice l'assenza ingiustificata (il 19 luglio) e poi intimato il licenziamento (il 31.7.2019).
Per i motivi descritti, che assorbono ogni altra questione proposta, l'appello va respinto con conferma della sentenza gravata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della società appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
1) rigetta l'appello, e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna la al pagamento, in favore di delle spese del grado, Parte_1 CP_1 che liquida in complessivi euro 4997,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione.
3) Dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti di cui al co.
1-quater dell'art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1 co. 17 L. 24.12.2012 n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento, da parte della società appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli, 3/07/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano