Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 27 agosto 2022 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 17 settembre 2024 |
Commentari • 215
- 1. Concessioni balnerari: scendono i canoniRedazione Fisco E Tasse · https://www.fiscoetasse.com/ · 24 ottobre 2025
- 2. Dlgs controlli alle imprese: agevolazioni per chi è certificato ESGRedazione Fisco E Tasse · https://www.fiscoetasse.com/ · 30 luglio 2024
- 3. Guida al diritto (8/2025)Carmine Spadavecchia · https://www.primogrado.com/copia-di-diritto-eurounitario · 20 marzo 2025
- 4. Raccomandata dall'Agenzia delle Entrate: Cosa Può EssereGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 18 luglio 2025
Hai trovato una raccomandata nella cassetta della posta con mittente Agenzia delle Entrate e ti stai chiedendo cosa può essere, se è grave e cosa rischi se non fai nulla? Prima di farti prendere dal panico, è fondamentale capire di che tipo di atto si tratta: perché alcune comunicazioni richiedono azione immediata, mentre altre hanno solo valore informativo. Quali tipi di raccomandata può inviarti l'Agenzia delle Entrate? – Avviso di accertamento: ti contesta maggiori imposte e apre il termine per fare ricorso – Cartella di pagamento: inviata tramite Agenzia delle Entrate-Riscossione per riscuotere un credito – Comunicazione bonaria: esito di un controllo automatizzato o formale della …
Leggi di più… - 5. L’incostituzionalità delle proroghe legali delle concessioni balneari per violazione della “direttiva servizi” (nota a Corte cost. n. 109/2024)Stefania Gaggegi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Matteo Timo Sommario: 1. Premessa: la questione di legittimità costituzionale – 2. La decisione assunta dalla Corte costituzionale – 3. (Segue) La declaratoria di incostituzionalità – 4. Osservazioni conclusive 1. Premessa: la questione di legittimità costituzionale Con la pronuncia in rassegna la Corte costituzionale torna, nuovamente, sul dibattuto tema delle proroghe legali delle concessioni demaniali marittime e lacuali ad uso turistico-ricreativo, meglio note con l'espressione di sintesi “concessioni balneari”. L'occasione per l'ennesima pronuncia nel senso dell'illegittimità del peculiare regime delle proroghe ope legis è fornita al Giudice delle leggi da un ricorso, promosso …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/02/2026, n. 3821Provvedimento: Civile Sent. Sez. U Num. 3821 Anno 2026 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: MAROTTA CATERINA Data pubblicazione: 20/02/2026 dato testuale dell'art. 12 né nella ratio della norma - come ricostruita dalla stessa difesa ricorrente - e neppure nella giurisprudenza del Tribunale Superiore, confermata anche dalla Cassazione, che si è già pronunciata sotto vari profili sulla disciplina del canone di cui comma 1-quinquies dell'art. 12 e della cessione gratuita di energia. Ha evidenziato che, diversamente da altre disposizioni, il comma 1- quinquies, invece, fa riferimento a tutte le concessioni di grande derivazioni - non distinguendo le concessioni scadute, quelle in corso di validità, …Leggi di più...
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- 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/03/2026, n. 4735Provvedimento: SENTENZA sul procedimento di rinvio pregiudiziale iscritto al n. 4771/2025, disposto dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria con ordinanza depositata il 28 febbraio 2025 nel procedimento tra: ZO NI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIORGIO FREGNI; e ASL 5 AZIENDA SOCIOSANITARIA LIGURE 5, rappresentata e difesa dall'avvocato LUIGI COCCHI; Civile Sent. Sez. U Num. 4735 Anno 2026 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: VINCENTI ENZO Data pubblicazione: 03/03/2026 2 e CO LE, rappresentato e difeso dagli avvocati AO GAGGERO ed EL LI; e IR VA AN rappresentata e difesa dagli avvocati DANIELA NS, LE NS e AO AN; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del …Leggi di più...
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- 4. TAR Venezia, sez. IV, sentenza 26/01/2026, n. 193Provvedimento: Pubblicato il 26/01/2026 N. 00193/2026 REG.PROV.COLL. N. 00052/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 52 del 2025, proposto dal dott. DI BE, rappresentato e difeso dagli avv.ti Franco Scarpelli, Luigi De Andreis, Gionata Golo Cavallini e Fabrizio Scagliotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv.to Fabrizio Scagliotti in Padova, corso Garibaldi n. 5; contro l'Azienda U.L.S.S. n. 8 Berica, in persona del Direttore Generale pro …Leggi di più...
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- 5. TAR Trieste, sez. I, sentenza 05/02/2025, n. 61Provvedimento: Pubblicato il 05/02/2025 N. 00061/2025 REG.PROV.COLL. N. 00391/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il LI EN LI (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 391 del 2024, proposto da ER S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B3BA414F7F, B3BA415057, B3BA472D12, rappresentata e difesa dall'avvocato prof. Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia; contro Regione Autonoma LI EN LI, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore , rappresentata e …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Capo I : Finalita'
- Art. 1. Finalita' 1. La presente legge reca disposizioni per la tutela della concorrenza ai sensi dell' articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e dell' articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99 , finalizzate, in particolare, a: a) promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche al fine di garantire l'accesso ai mercati di imprese di minori dimensioni, tenendo in adeguata considerazione gli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, nel quadro dei principi dell'Unione europea, nonche' di contribuire al rafforzamento della giustizia sociale, di migliorare la qualita' e l'efficienza dei servizi pubblici e di potenziare lo sviluppo degli investimenti e dell'innovazione in funzione della tutela dell'ambiente, della sicurezza e del diritto alla salute dei cittadini; b) rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo, all'apertura dei mercati; c) garantire la tutela dei consumatori. N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell' art. 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia): «Art. 47 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza). - 1. Il presente articolo disciplina l'adozione della legge annuale per il mercato e la concorrenza, al fine di rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori. 2. Entro sessanta giorni dalla data di trasmissione al Governo della relazione annuale dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell' art. 23 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 , come modificato dal comma 5 del presente articolo, il Governo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all' art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , e successive modificazioni, tenendo conto anche delle segnalazioni eventualmente trasmesse agli stessi fini di cui al comma 1 del presente articolo dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, presenta alle Camere il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza. 3. Il disegno di legge di cui al comma 2 reca, in distinte sezioni: a) norme di immediata applicazione, al fine, anche in relazione ai pareri e alle segnalazioni dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, espressi ai sensi degli articoli 21 , 22 e 23 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 , nonche' alle indicazioni contenute nelle relazioni annuali dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e delle altre autorita' amministrative indipendenti, di rimuovere gli ostacoli all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche con riferimento alle funzioni pubbliche e ai costi regolatori condizionanti l'esercizio delle attivita' economiche private, nonche' di garantire la tutela dei consumatori; b) una o piu' deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi, da adottare non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ai fini di cui al comma 1; c) l'autorizzazione all'adozione di regolamenti, decreti ministeriali e altri atti, ai fini di cui al comma 1; d) disposizioni recanti i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano le proprie competenze normative, quando vengano in rilievo profili attinenti alla tutela della concorrenza, ai sensi dell' art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione ; e) norme integrative o correttive di disposizioni contenute in precedenti leggi per il mercato e la concorrenza, con esplicita indicazione delle norme da modificare o abrogare. 4. Il Governo allega al disegno di legge di cui al comma 2 una relazione di accompagnamento che evidenzi: a) lo stato di conformita' dell'ordinamento interno ai principi comunitari in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonche' alle politiche europee in materia di concorrenza; b) lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle precedenti leggi per il mercato e la concorrenza, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione; c) l'elenco delle segnalazioni e dei pareri dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, espressi ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 , indicando gli ambiti in cui non si e' ritenuto opportuno darvi seguito. 5. All'art. 23, comma 1, primo periodo, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 , le parole: "entro il 30 aprile di ogni anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo di ogni anno".»
- Capo II : Rimozione di barriere all'entrata nei mercati. regimi concessori