Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 27 agosto 2022 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 17 settembre 2024 |
Commentari • 180
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ricorso iscritto al n. 17 del registro ricorsi 2023, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, tra le altre, in riferimento agli artt. 117, primo comma, 3 e 9 della Costituzione e 14 e 17 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 36 e 38 della legge della Regione Siciliana 22 febbraio 2023, n. 2 (Legge di stabilità regionale 2023-2025). 1.1.- L'art. 36 della legge reg. Siciliana, rubricato «Modifiche di norme in …
Leggi di più… - 2. Accertamento Su Sconti In Fattura Non Spettanti: Come DifendersiGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 14 agosto 2025
Hai ricevuto un accertamento fiscale per sconti in fattura ritenuti non spettanti e non sai come difenderti? Negli ultimi anni l'Agenzia delle Entrate ha intensificato i controlli sugli sconti in fattura legati a bonus edilizi e incentivi fiscali. Se il Fisco ritiene che non ci siano i requisiti per l'agevolazione, può chiedere la restituzione dell'importo maggiorato di sanzioni e interessi. Sapere come funziona il procedimento e come contestarlo è fondamentale per evitare esborsi ingiustificati. Quando può scattare un accertamento sugli sconti in fattura – Quando l'intervento non rientra tra quelli ammessi dal bonus fiscale utilizzato – Quando mancano documenti tecnici o amministrativi …
Leggi di più… - 3. Giurisdizione su incarico di dirigente di struttura sanitaria complessaAntonino Ripepi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
- 4. TAR Campania, sezione IX, sentenza 26 marzo 2025, n. 2523https://www.eius.it/articoli/
- 5. In arrivo il Testo Unico energie rinnovabiliRedazione · https://www.giurdanella.it/ · 14 novembre 2024
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/02/2026, n. 3821Provvedimento: Civile Sent. Sez. U Num. 3821 Anno 2026 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: MAROTTA CATERINA Data pubblicazione: 20/02/2026 dato testuale dell'art. 12 né nella ratio della norma - come ricostruita dalla stessa difesa ricorrente - e neppure nella giurisprudenza del Tribunale Superiore, confermata anche dalla Cassazione, che si è già pronunciata sotto vari profili sulla disciplina del canone di cui comma 1-quinquies dell'art. 12 e della cessione gratuita di energia. Ha evidenziato che, diversamente da altre disposizioni, il comma 1- quinquies, invece, fa riferimento a tutte le concessioni di grande derivazioni - non distinguendo le concessioni scadute, quelle in corso di validità, …Leggi di più...
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- art. 12 d.lgs. 79/1999·
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- art. 15-bis d.l. 4/2022·
- art. 204 R.D. 1775/1933·
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- art. 360 cod. proc. civ.·
- art. 117 Cost.·
- art. 41 Cost.·
- art. 3 Cost.·
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- libertà di stabilimento
- 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/02/2026, n. 2995Provvedimento: Civile Sent. Sez. U Num. 2995 Anno 2026 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: MAROTTA CATERINA Data pubblicazione: 11/02/2026 dato testuale dell'art. 12 né nella ratio della norma - come ricostruita dalla stessa difesa ricorrente - e neppure nella giurisprudenza del Tribunale Superiore, confermata anche dalla Cassazione, che si è già pronunciata sotto vari profili sulla disciplina del canone di cui comma 1-quinquies dell'art. 12 e della cessione gratuita di energia. Ha evidenziato che, diversamente da altre disposizioni, il comma 1- quinquies, invece, fa riferimento a tutte le concessioni di grande derivazioni - non distinguendo le concessioni scadute, quelle in corso di validità, …Leggi di più...
- canone binomio·
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- art. 2 Cost.·
- art. 12 d.lgs. 79/1999·
- art. 15-bis d.l. 4/2022·
- art. 204 R.D. 1775/1933·
- art. 97 Cost.·
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- art. 11 disp. prel. cod. civ.·
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- art. 360 cod. proc. civ.·
- art. 117 Cost.·
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- 3. Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/03/2026, n. 4735Provvedimento: SENTENZA sul procedimento di rinvio pregiudiziale iscritto al n. 4771/2025, disposto dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria con ordinanza depositata il 28 febbraio 2025 nel procedimento tra: ZO NI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIORGIO FREGNI; e ASL 5 AZIENDA SOCIOSANITARIA LIGURE 5, rappresentata e difesa dall'avvocato LUIGI COCCHI; Civile Sent. Sez. U Num. 4735 Anno 2026 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: VINCENTI ENZO Data pubblicazione: 03/03/2026 2 e CO LE, rappresentato e difeso dagli avvocati AO GAGGERO ed EL LI; e IR VA AN rappresentata e difesa dagli avvocati DANIELA NS, LE NS e AO AN; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del …Leggi di più...
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- art. 63 d.lgs. 165/2001
- 4. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza breve 04/04/2025, n. 2907Provvedimento: Pubblicato il 04/04/2025 N. 02907/2025REG.PROV.COLL. N. 01750/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente SENTENZA ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 1750 del 2025, proposto da Albergo Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Pavan, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia; contro Ente di Decentramento Regionale di Udine, non costituito in giudizio; Città di Lignano Sabbiadoro, in persona del Sindaco pro …Leggi di più...
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- 5. TAR Latina, sez. II, sentenza 27/05/2025, n. 480Provvedimento: Pubblicato il 27/05/2025 N. 00480/2025 REG.PROV.COLL. N. 00341/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di AT (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 341 del 2024, proposto dal sig. VI Bersani, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Coppacchioli, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia; contro il Comune di AT, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv.ssa Alessandra Muccitelli, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia; l'Agenzia del …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Capo I : Finalita'
- Art. 1. Finalita' 1. La presente legge reca disposizioni per la tutela della concorrenza ai sensi dell' articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e dell' articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99 , finalizzate, in particolare, a: a) promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche al fine di garantire l'accesso ai mercati di imprese di minori dimensioni, tenendo in adeguata considerazione gli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, nel quadro dei principi dell'Unione europea, nonche' di contribuire al rafforzamento della giustizia sociale, di migliorare la qualita' e l'efficienza dei servizi pubblici e di potenziare lo sviluppo degli investimenti e dell'innovazione in funzione della tutela dell'ambiente, della sicurezza e del diritto alla salute dei cittadini; b) rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo, all'apertura dei mercati; c) garantire la tutela dei consumatori. N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell' art. 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia): «Art. 47 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza). - 1. Il presente articolo disciplina l'adozione della legge annuale per il mercato e la concorrenza, al fine di rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori. 2. Entro sessanta giorni dalla data di trasmissione al Governo della relazione annuale dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell' art. 23 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 , come modificato dal comma 5 del presente articolo, il Governo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all' art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , e successive modificazioni, tenendo conto anche delle segnalazioni eventualmente trasmesse agli stessi fini di cui al comma 1 del presente articolo dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, presenta alle Camere il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza. 3. Il disegno di legge di cui al comma 2 reca, in distinte sezioni: a) norme di immediata applicazione, al fine, anche in relazione ai pareri e alle segnalazioni dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, espressi ai sensi degli articoli 21 , 22 e 23 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 , nonche' alle indicazioni contenute nelle relazioni annuali dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e delle altre autorita' amministrative indipendenti, di rimuovere gli ostacoli all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche con riferimento alle funzioni pubbliche e ai costi regolatori condizionanti l'esercizio delle attivita' economiche private, nonche' di garantire la tutela dei consumatori; b) una o piu' deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi, da adottare non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ai fini di cui al comma 1; c) l'autorizzazione all'adozione di regolamenti, decreti ministeriali e altri atti, ai fini di cui al comma 1; d) disposizioni recanti i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano le proprie competenze normative, quando vengano in rilievo profili attinenti alla tutela della concorrenza, ai sensi dell' art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione ; e) norme integrative o correttive di disposizioni contenute in precedenti leggi per il mercato e la concorrenza, con esplicita indicazione delle norme da modificare o abrogare. 4. Il Governo allega al disegno di legge di cui al comma 2 una relazione di accompagnamento che evidenzi: a) lo stato di conformita' dell'ordinamento interno ai principi comunitari in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonche' alle politiche europee in materia di concorrenza; b) lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle precedenti leggi per il mercato e la concorrenza, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione; c) l'elenco delle segnalazioni e dei pareri dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, espressi ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 , indicando gli ambiti in cui non si e' ritenuto opportuno darvi seguito. 5. All'art. 23, comma 1, primo periodo, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 , le parole: "entro il 30 aprile di ogni anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo di ogni anno".»
- Capo II : Rimozione di barriere all'entrata nei mercati. regimi concessori