Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 27 agosto 2022 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 17 settembre 2024 |
Commentari • 221
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 3 febbraio 2026
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ricorso iscritto al n. 10 del registro ricorsi 2025, notificato il 10 febbraio 2025 e depositato il successivo 11 febbraio, la Regione siciliana ha proposto questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, commi 1, 2 e 13, e relativo Allegato C, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante «Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118», in riferimento all'art. 14, lettere d), l) e n), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (Conversione in legge costituzionale dello Statuto speciale della Regione …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/02/2026, n. 3821Provvedimento: Civile Sent. Sez. U Num. 3821 Anno 2026 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: MAROTTA CATERINA Data pubblicazione: 20/02/2026 dato testuale dell'art. 12 né nella ratio della norma - come ricostruita dalla stessa difesa ricorrente - e neppure nella giurisprudenza del Tribunale Superiore, confermata anche dalla Cassazione, che si è già pronunciata sotto vari profili sulla disciplina del canone di cui comma 1-quinquies dell'art. 12 e della cessione gratuita di energia. Ha evidenziato che, diversamente da altre disposizioni, il comma 1- quinquies, invece, fa riferimento a tutte le concessioni di grande derivazioni - non distinguendo le concessioni scadute, quelle in corso di validità, …Leggi di più...
- canone binomio·
- principio di irretroattività·
- art. 12 d.lgs. 79/1999·
- concessioni idroelettriche·
- rettificazione·
- art. 15-bis d.l. 4/2022·
- art. 204 R.D. 1775/1933·
- extraprofitti imprese energetiche·
- cessione gratuita energia·
- art. 360 cod. proc. civ.·
- art. 117 Cost.·
- art. 41 Cost.·
- art. 3 Cost.·
- principio di affidamento·
- libertà di stabilimento
Versioni del testo
- Capo I : Finalita'
- Art. 1. Finalita' 1. La presente legge reca disposizioni per la tutela della concorrenza ai sensi dell' articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e dell' articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99 , finalizzate, in particolare, a: a) promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche al fine di garantire l'accesso ai mercati di imprese di minori dimensioni, tenendo in adeguata considerazione gli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, nel quadro dei principi dell'Unione europea, nonche' di contribuire al rafforzamento della giustizia sociale, di migliorare la qualita' e l'efficienza dei servizi pubblici e di potenziare lo sviluppo degli investimenti e dell'innovazione in funzione della tutela dell'ambiente, della sicurezza e del diritto alla salute dei cittadini; b) rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo, all'apertura dei mercati; c) garantire la tutela dei consumatori. N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell' art. 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia): «Art. 47 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza). - 1. Il presente articolo disciplina l'adozione della legge annuale per il mercato e la concorrenza, al fine di rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori. 2. Entro sessanta giorni dalla data di trasmissione al Governo della relazione annuale dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell' art. 23 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 , come modificato dal comma 5 del presente articolo, il Governo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all' art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , e successive modificazioni, tenendo conto anche delle segnalazioni eventualmente trasmesse agli stessi fini di cui al comma 1 del presente articolo dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, presenta alle Camere il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza. 3. Il disegno di legge di cui al comma 2 reca, in distinte sezioni: a) norme di immediata applicazione, al fine, anche in relazione ai pareri e alle segnalazioni dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, espressi ai sensi degli articoli 21 , 22 e 23 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 , nonche' alle indicazioni contenute nelle relazioni annuali dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e delle altre autorita' amministrative indipendenti, di rimuovere gli ostacoli all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche con riferimento alle funzioni pubbliche e ai costi regolatori condizionanti l'esercizio delle attivita' economiche private, nonche' di garantire la tutela dei consumatori; b) una o piu' deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi, da adottare non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ai fini di cui al comma 1; c) l'autorizzazione all'adozione di regolamenti, decreti ministeriali e altri atti, ai fini di cui al comma 1; d) disposizioni recanti i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano le proprie competenze normative, quando vengano in rilievo profili attinenti alla tutela della concorrenza, ai sensi dell' art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione ; e) norme integrative o correttive di disposizioni contenute in precedenti leggi per il mercato e la concorrenza, con esplicita indicazione delle norme da modificare o abrogare. 4. Il Governo allega al disegno di legge di cui al comma 2 una relazione di accompagnamento che evidenzi: a) lo stato di conformita' dell'ordinamento interno ai principi comunitari in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonche' alle politiche europee in materia di concorrenza; b) lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle precedenti leggi per il mercato e la concorrenza, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione; c) l'elenco delle segnalazioni e dei pareri dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, espressi ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 , indicando gli ambiti in cui non si e' ritenuto opportuno darvi seguito. 5. All'art. 23, comma 1, primo periodo, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 , le parole: "entro il 30 aprile di ogni anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo di ogni anno".»
- Capo II : Rimozione di barriere all'entrata nei mercati. regimi concessori