Articolo 2061 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
Art. 2061. Militari di truppa che hanno prestato servizio nelle Forze di polizia dello Stato 1. I militari di truppa in congedo illimitato iscritti nei ruoli dell'Esercito italiano che durante il servizio di leva hanno prestato servizio come ausiliari nelle Forze di Polizia ad ordinamento militare o civile o nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in caso di richiamo alle armi per qualsiasi motivo, possono essere destinati a prestare servizio nei predetti Corpi. Resta fermo il divieto di richiamo di coloro che sono, alla data del richiamo, appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento civile e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 1929.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010