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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 02/12/2024, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
RGN 3021 /2024
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. Mariangela Martina Carbonelli giudice dott.ssa Simona Iavazzo giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3021 / 2024 , avente ad OGGETTO: divorzio su ricorso congiunto presentato da e Parte_1 [...]
rispettivamente rappresentati e difesi dall'avv. MARUZZI Parte_2
LEONARDO e VINCITORIO MASSIMILIANO , in forza di procure in calce al ricorso;
con l'intervento del P.M., il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28/10/2024 le parti in premessa indicate chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ciò avveniva sulla premessa che le stesse avevano posto fine alla propria convivenza con separazione omologata dal Tribunale di Foggia e che dalla data di comparizione davanti al
Presidente non si era più ricomposto il vincolo di comunione spirituale e materiale della famiglia. I coniugi confermavano la volontà di divorziare;
il P.M. concludeva per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Infatti appare sussistente la condizione di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
898/70, così come modificato dalla legge 6/3/1987 n. 74 e dalla legge 6 maggio 2015
n. 55 , essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale e la separazione risulta essere stata omologata dal Tribunale di Foggia nel 2022; entrambe le parti hanno concordemente dichiarato che lo stato di separazione risulta ininterrotto da quella data, per cui si deve ritenere impossibile la ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Le parti hanno concordato le condizioni del divorzio. Le stesse non sono contrarie a norme imperative e si intendono qui per integralmente trascritte.
Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in San
Marco in Lamis in data 02/07/2021 tra , nato a Parte_1
SAN OV RO (FG) in data 08/11/1991, e
[...]
nato a SAN OV RO (FG) in [...] Parte_2
24/11/1991 , (atto n. 5 p. II s. A);
2. ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile ed ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n. 898; 3. nulla per le spese.
Così deciso in Foggia il 27.11.2024 in camera di consiglio.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Iavazzo Dott. Antonio Buccaro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. Mariangela Martina Carbonelli giudice dott.ssa Simona Iavazzo giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3021 / 2024 , avente ad OGGETTO: divorzio su ricorso congiunto presentato da e Parte_1 [...]
rispettivamente rappresentati e difesi dall'avv. MARUZZI Parte_2
LEONARDO e VINCITORIO MASSIMILIANO , in forza di procure in calce al ricorso;
con l'intervento del P.M., il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28/10/2024 le parti in premessa indicate chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ciò avveniva sulla premessa che le stesse avevano posto fine alla propria convivenza con separazione omologata dal Tribunale di Foggia e che dalla data di comparizione davanti al
Presidente non si era più ricomposto il vincolo di comunione spirituale e materiale della famiglia. I coniugi confermavano la volontà di divorziare;
il P.M. concludeva per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Infatti appare sussistente la condizione di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
898/70, così come modificato dalla legge 6/3/1987 n. 74 e dalla legge 6 maggio 2015
n. 55 , essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale e la separazione risulta essere stata omologata dal Tribunale di Foggia nel 2022; entrambe le parti hanno concordemente dichiarato che lo stato di separazione risulta ininterrotto da quella data, per cui si deve ritenere impossibile la ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Le parti hanno concordato le condizioni del divorzio. Le stesse non sono contrarie a norme imperative e si intendono qui per integralmente trascritte.
Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in San
Marco in Lamis in data 02/07/2021 tra , nato a Parte_1
SAN OV RO (FG) in data 08/11/1991, e
[...]
nato a SAN OV RO (FG) in [...] Parte_2
24/11/1991 , (atto n. 5 p. II s. A);
2. ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile ed ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n. 898; 3. nulla per le spese.
Così deciso in Foggia il 27.11.2024 in camera di consiglio.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Iavazzo Dott. Antonio Buccaro