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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 18/11/2025, n. 1108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1108 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice on. Dott. ON SD,
all'esito dell'udienza del 18/11/2025, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato la seguente,
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.962/2020 R.G., vertente tra:
Parte 1 nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F.
rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Maria Sinagra, edCodice Fiscale 1
elettivamente domiciliata nel suo studio sito in Sinagra Via U. Corica n. 36;
-opponente-
CONTRO C.F. e P.I. P.IVA 1 in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Giovan Battista Santangelo, e,
dall'Avv. Francesco Ferraù, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in
Messina alla Via F. Faranda n. 11;
-opposta-
E NEI CONFRONTI DI
con sede legale in Venezia Mestre (VE), Via Terraglio, 63 (C.F. Controparte 2
,P.IVA 3 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. P.IVA 2 - P.IVA
ON HR GE Pellegrino, con domicilio eletto in Via T. Campanella n. 46 - 89127
Reggio Calabria (RC), presso l'Avv. Elettra Cortese;
-intervenuta-
"Controparte_3 nato a [...] il [...], C.F. C.F. 2 ); -chiamato in causa-contumace-
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - contratti bancari-.
Conclusioni delle parti come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito della riforma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L.18/06/2009 n.69, non è
necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo, dovendosi il Giudice limitare a dare conto,
in forma concisa, dei motivi in fatto ed in diritto della decisione.
Al fine di inquadrare i termini delle questioni in decisione con la presente sentenza, pare opportuno ripercorrere brevemente i passaggi salienti del giudizio.
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedeva ed otteneva, decreto ingiuntivo n.139/2020, emesso dal Tribunale di Patti, nel procedimento R.G.
n.1524/2019, a mezzo del quale veniva ingiunto all'odierna opponente, Parte 1 il
pagamento della somma di Euro 9.440,73, oltre interessi, spese e compensi del procedimento monitorio, somme portare quale saldo debitore, coobbligata con Controparte 3 del contratto di
,
finanziamento n.2956675, sottoscritto e versato in atti. Parte 1Avverso il detto decreto ingiuntivo, proponeva opposizione la sig.ra argomentando ed eccependo tra i motivi di opposizione, il difetto di legittimazione passiva rilevando che il contratto su cui si fonda la pretesa avversaria, non è stato sottoscritto dalla sig.ra
Pt 1 alla quale oggi si richiede l'adempimento, bensì da tale Controparte_3 all'epoca dei fatti و
coniuge ma dal quale oggi risulta separata, giusto provvedimento del Tribunale di Patti del
04.10.2013. Che la Pt 1 non è assolutamente il soggetto contraente del rapporto di prestito né
tantomeno il beneficiario dell'erogazione della somma in oggetto, e, che pertanto, non le può essere richiesto un adempimento difettandone i presupposti.
Eccepiva altresì la violazione dell'art. 50 T.U.B., l'applicazione del tasso di interesse superiore alla soglia legale, la violazione dell'art. 33 del codice del consumo, e, concludeva per l'accoglimento della proposta opposizione, con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Chiedeva, altresì, di essere autorizzata a chiamare in causa Controparte 3 Si costituiva la Controparte 1 la quale contestava i motivi di opposizione avversi chiedendone il rigetto con la conferma del decreto ingiuntivo.
Veniva autorizzata la chiamata in causa di Controparte_3 و, che restava contumace.
Concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., esperito negativamente il procedimento di mediazione obbligatoria, nel corso del giudizio si costituiva, con comparsa di intervento, [...]
essionaria del diritto di credito oggetto del presente procedimento, aderendo eControparte_2
riportandosi a tutto quanto domandato, dedotto ed eccepito da Controparte 4
La causa, istruita documentalmente, e, matura per la decisione veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale.
All'esito dell'udienza del 18/11/2025, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con le note scritte e conclusive, veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice,
nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è
affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Va dichiarata la contumacia di Controparte 3
L'opposizione attorea è infondata e va rigettata, per le motivazioni di seguito specificate, con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, che va dichiarato definitivamente esecutivo. La procedura di mediazione obbligatoria risulta esperita negativamente.
Va scrutinato l'eccepito difetto di legittimazione passiva sollevato dalla parte opponente.
Detta eccezione è infondata e va rigettata.
Per costante giurisprudenza, il coobbligato è responsabile, insieme al debitore principale, per l'adempimento del debito, trattandosi di obbligazione solidale.
Infatti, se il debitore principale non adempie, il creditore può agire direttamente contro il coobbligato per l'intera somma dovuta, senza che sia necessario la messa in mora, preliminare, del debitore principale.
Orbene, esaminato il contratto di finanziamento, deve ritenersi che le parti, facendo riferimento alla figura del "garante-coobbligato", (vedesi sottoscrizione della parte odierna opponente) abbiano inteso stipulare un contratto atipico con funzione di garanzia, che prevede, nei rapporti esterni,
un'obbligazione solidale ex art. 1292 c.c. tra “cliente” e “coobbligato”. L'opponente, dunque,
firmando il contratto, ha inteso assumere lo stesso obbligo di restituzione assunto dall'altro debitore nei confronti della società mutuante, OS Finance.
Come, infatti, rilevato dalla giurisprudenza di merito, "la solidarietà passiva si caratterizza per l'eadem res debita e eadem causa petendi, come nel caso di specie, a differenza del contratto di fideiussione ove vi sono due rapporti obbligatori autonomi (quello del debitore principale e quello di garanzia), legati solo dal vincolo di accessorietà, e due fonti di obbligazione diverse, con conseguenti diverse discipline per i due rapporti. Il regime della solidarietà passiva, che può essere previsto per legge o per volontà delle parti nell'obbligazione soggettivamente complessa, ben può
essere utilizzato dalle parti quale strumento di garanzia per il creditore al fine di agevolare la realizzazione dell'affare, in quanto consente al creditore di poter agire, in caso di inadempimento,
verso una molteplicità di debitori tutti nella identica posizione, scopo perseguito anche nel contratto per cui è causa. Nel caso in cui uno dei debitori solidali si assuma il debito pur senza essere tenuto alla prestazione, come avvenuto nel caso di specie, si realizza l'ipotesi in cui più chiaramente viene ad evidenziarsi la funzione di garanzia sottostante all'assunzione da parte sua dell'impegno all'adempimento dell'obbligazione. Questa figura del condebitore solidale che assume l'obbligo nell'esclusivo interesse di altro condebitore è prevista dalla stessa disciplina delle obbligazioni solidali che, nel regolare i rapporti interni, all'art. 1299 c.c. regresso tra condebitori, prevede che tale condebitore non sia tenuto a sostenere l'obbligazione assunta, con possibilità di ottenere la completa restituzione di quanto corrisposto dal condebitore e che nei suoi confronti non sia esercitabile il regresso. Le parti, quindi, hanno stipulato un contratto volto a realizzare un interesse economico degno di tutela nel nostro ordinamento, in quanto è stata realizzata una forma di garanzia in favore del creditore mediante il ricorso della figura dell'obbligazione solidale nell'interesse di solo uno dei condebitori" (cfr. Corte di Appello di Venezia, Sent. n. 2065/2023 del
19/10/2023).
Pertanto, per quanto sopra evidenziato, l'eccepita carenza di legittimazione di parte opponente, va rigettata.
Passando a scrutinare il merito, va evidenziato che il procedimento per decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (art. 645, 2° comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto,
quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza
(Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
Quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza, o, persistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo. La società opposta, ha assolto l'onere ex art. 2697 c.c. di provare i fatti costitutivi della pretesa creditoria richiesta in via monitoria, in virtù del contratto di finanziamento n.2956675, stipulato e sottoscritto tra l'odierna opponente e la OS Finance, cui l'odierna parte opposta, a seguito di vari passaggi, si dichiara cessionaria, e non espressamente contestato dalla parte opponente, se non per la eccepita e rigettata carenza di legittimazione passiva.
Orbene, per quanto attiene alle contestazioni svolte da parte attrice-opponente, è da osservare che,
nel caso in esame, la stessa, ha formulato censure generiche, non suffragate da valide prove,
nemmeno richieste, nonostante la concessione dei termini ex art. 183 VI comma c.p.c..
Orbene, in virtù del principio della vicinanza della prova, “l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”; in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costituito;
tuttavia in tal caso la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo.
Ne segue che parte convenuta opposta deve dimostrare l'entità del proprio credito, e del pari l'attore-opponente, pur agendo per l'accertamento negativo, dovrà fornire la prova della fondatezza della propria domanda.
Nel caso in esame, parte attrice-opponente non ha fornito alcuna prova del pagamento del debito maturato nei confronti della convenuta-opposta.
Parte opposta al contrario come sopra evidenziato, ha prodotto in atti documentazione che manifesta il fumus del credito vantato (contratto di finanziamento), peraltro mai disconosciuto dalla parte opponente.
L'asserita inidoneità dell'estratto conto prodotto in sede monitoria dalla società opposta a fungere da certificazione ex art. 50 TUB appare irrilevante ai fini decisori, posto che, come detto, il credito
è stato provato con la produzione del contratto di finanziamento n.2956675, del quale la parte opponente non ha contestato l'esistenza.
L'eccezione di usurarietà degli interessi contrattuali si appalesa manifestamente generica, non avendo la parte opponente nemmeno indicato il TEG contrattuale (eventualmente comprensivo delle spese assicurative indicate in contratto), né la soglia usuraria asseritamente superata.
Pertanto, e per le superiori considerazioni, l'opposizione attrice va rigettata con la conferma del decreto ingiuntivo n.139/2020, emesso dal Tribunale di Patti, nel procedimento R.G. n.1524/2019,
che va dichiarato definitivamente esecutivo.
Il rigetto dell'opposizione, comporta che ogni altra questione sollevata dalle parti resta assorbita.
Visto l'interpretazione e l'evoluzione giurisprudenziale, sussistono validi ed eccezionali motivi per compensare le spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1)Dichiara la contumacia di Controparte_3 ;
2)Rigetta l'opposizione, e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.139/2020, emesso dal
Tribunale di Patti, nel procedimento R.G. n.1524/2019, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
3)Compensa le spese del presente giudizio;
La sentenza è esecutiva per legge;
Così deciso in Patti 18/11/2025.
Il Giudice on.
ON SD
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice on. Dott. ON SD,
all'esito dell'udienza del 18/11/2025, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato la seguente,
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.962/2020 R.G., vertente tra:
Parte 1 nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F.
rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Maria Sinagra, edCodice Fiscale 1
elettivamente domiciliata nel suo studio sito in Sinagra Via U. Corica n. 36;
-opponente-
CONTRO C.F. e P.I. P.IVA 1 in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Giovan Battista Santangelo, e,
dall'Avv. Francesco Ferraù, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in
Messina alla Via F. Faranda n. 11;
-opposta-
E NEI CONFRONTI DI
con sede legale in Venezia Mestre (VE), Via Terraglio, 63 (C.F. Controparte 2
,P.IVA 3 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. P.IVA 2 - P.IVA
ON HR GE Pellegrino, con domicilio eletto in Via T. Campanella n. 46 - 89127
Reggio Calabria (RC), presso l'Avv. Elettra Cortese;
-intervenuta-
"Controparte_3 nato a [...] il [...], C.F. C.F. 2 ); -chiamato in causa-contumace-
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - contratti bancari-.
Conclusioni delle parti come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito della riforma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L.18/06/2009 n.69, non è
necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo, dovendosi il Giudice limitare a dare conto,
in forma concisa, dei motivi in fatto ed in diritto della decisione.
Al fine di inquadrare i termini delle questioni in decisione con la presente sentenza, pare opportuno ripercorrere brevemente i passaggi salienti del giudizio.
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedeva ed otteneva, decreto ingiuntivo n.139/2020, emesso dal Tribunale di Patti, nel procedimento R.G.
n.1524/2019, a mezzo del quale veniva ingiunto all'odierna opponente, Parte 1 il
pagamento della somma di Euro 9.440,73, oltre interessi, spese e compensi del procedimento monitorio, somme portare quale saldo debitore, coobbligata con Controparte 3 del contratto di
,
finanziamento n.2956675, sottoscritto e versato in atti. Parte 1Avverso il detto decreto ingiuntivo, proponeva opposizione la sig.ra argomentando ed eccependo tra i motivi di opposizione, il difetto di legittimazione passiva rilevando che il contratto su cui si fonda la pretesa avversaria, non è stato sottoscritto dalla sig.ra
Pt 1 alla quale oggi si richiede l'adempimento, bensì da tale Controparte_3 all'epoca dei fatti و
coniuge ma dal quale oggi risulta separata, giusto provvedimento del Tribunale di Patti del
04.10.2013. Che la Pt 1 non è assolutamente il soggetto contraente del rapporto di prestito né
tantomeno il beneficiario dell'erogazione della somma in oggetto, e, che pertanto, non le può essere richiesto un adempimento difettandone i presupposti.
Eccepiva altresì la violazione dell'art. 50 T.U.B., l'applicazione del tasso di interesse superiore alla soglia legale, la violazione dell'art. 33 del codice del consumo, e, concludeva per l'accoglimento della proposta opposizione, con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Chiedeva, altresì, di essere autorizzata a chiamare in causa Controparte 3 Si costituiva la Controparte 1 la quale contestava i motivi di opposizione avversi chiedendone il rigetto con la conferma del decreto ingiuntivo.
Veniva autorizzata la chiamata in causa di Controparte_3 و, che restava contumace.
Concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., esperito negativamente il procedimento di mediazione obbligatoria, nel corso del giudizio si costituiva, con comparsa di intervento, [...]
essionaria del diritto di credito oggetto del presente procedimento, aderendo eControparte_2
riportandosi a tutto quanto domandato, dedotto ed eccepito da Controparte 4
La causa, istruita documentalmente, e, matura per la decisione veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale.
All'esito dell'udienza del 18/11/2025, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con le note scritte e conclusive, veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice,
nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è
affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Va dichiarata la contumacia di Controparte 3
L'opposizione attorea è infondata e va rigettata, per le motivazioni di seguito specificate, con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, che va dichiarato definitivamente esecutivo. La procedura di mediazione obbligatoria risulta esperita negativamente.
Va scrutinato l'eccepito difetto di legittimazione passiva sollevato dalla parte opponente.
Detta eccezione è infondata e va rigettata.
Per costante giurisprudenza, il coobbligato è responsabile, insieme al debitore principale, per l'adempimento del debito, trattandosi di obbligazione solidale.
Infatti, se il debitore principale non adempie, il creditore può agire direttamente contro il coobbligato per l'intera somma dovuta, senza che sia necessario la messa in mora, preliminare, del debitore principale.
Orbene, esaminato il contratto di finanziamento, deve ritenersi che le parti, facendo riferimento alla figura del "garante-coobbligato", (vedesi sottoscrizione della parte odierna opponente) abbiano inteso stipulare un contratto atipico con funzione di garanzia, che prevede, nei rapporti esterni,
un'obbligazione solidale ex art. 1292 c.c. tra “cliente” e “coobbligato”. L'opponente, dunque,
firmando il contratto, ha inteso assumere lo stesso obbligo di restituzione assunto dall'altro debitore nei confronti della società mutuante, OS Finance.
Come, infatti, rilevato dalla giurisprudenza di merito, "la solidarietà passiva si caratterizza per l'eadem res debita e eadem causa petendi, come nel caso di specie, a differenza del contratto di fideiussione ove vi sono due rapporti obbligatori autonomi (quello del debitore principale e quello di garanzia), legati solo dal vincolo di accessorietà, e due fonti di obbligazione diverse, con conseguenti diverse discipline per i due rapporti. Il regime della solidarietà passiva, che può essere previsto per legge o per volontà delle parti nell'obbligazione soggettivamente complessa, ben può
essere utilizzato dalle parti quale strumento di garanzia per il creditore al fine di agevolare la realizzazione dell'affare, in quanto consente al creditore di poter agire, in caso di inadempimento,
verso una molteplicità di debitori tutti nella identica posizione, scopo perseguito anche nel contratto per cui è causa. Nel caso in cui uno dei debitori solidali si assuma il debito pur senza essere tenuto alla prestazione, come avvenuto nel caso di specie, si realizza l'ipotesi in cui più chiaramente viene ad evidenziarsi la funzione di garanzia sottostante all'assunzione da parte sua dell'impegno all'adempimento dell'obbligazione. Questa figura del condebitore solidale che assume l'obbligo nell'esclusivo interesse di altro condebitore è prevista dalla stessa disciplina delle obbligazioni solidali che, nel regolare i rapporti interni, all'art. 1299 c.c. regresso tra condebitori, prevede che tale condebitore non sia tenuto a sostenere l'obbligazione assunta, con possibilità di ottenere la completa restituzione di quanto corrisposto dal condebitore e che nei suoi confronti non sia esercitabile il regresso. Le parti, quindi, hanno stipulato un contratto volto a realizzare un interesse economico degno di tutela nel nostro ordinamento, in quanto è stata realizzata una forma di garanzia in favore del creditore mediante il ricorso della figura dell'obbligazione solidale nell'interesse di solo uno dei condebitori" (cfr. Corte di Appello di Venezia, Sent. n. 2065/2023 del
19/10/2023).
Pertanto, per quanto sopra evidenziato, l'eccepita carenza di legittimazione di parte opponente, va rigettata.
Passando a scrutinare il merito, va evidenziato che il procedimento per decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (art. 645, 2° comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto,
quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza
(Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
Quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza, o, persistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo. La società opposta, ha assolto l'onere ex art. 2697 c.c. di provare i fatti costitutivi della pretesa creditoria richiesta in via monitoria, in virtù del contratto di finanziamento n.2956675, stipulato e sottoscritto tra l'odierna opponente e la OS Finance, cui l'odierna parte opposta, a seguito di vari passaggi, si dichiara cessionaria, e non espressamente contestato dalla parte opponente, se non per la eccepita e rigettata carenza di legittimazione passiva.
Orbene, per quanto attiene alle contestazioni svolte da parte attrice-opponente, è da osservare che,
nel caso in esame, la stessa, ha formulato censure generiche, non suffragate da valide prove,
nemmeno richieste, nonostante la concessione dei termini ex art. 183 VI comma c.p.c..
Orbene, in virtù del principio della vicinanza della prova, “l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”; in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costituito;
tuttavia in tal caso la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo.
Ne segue che parte convenuta opposta deve dimostrare l'entità del proprio credito, e del pari l'attore-opponente, pur agendo per l'accertamento negativo, dovrà fornire la prova della fondatezza della propria domanda.
Nel caso in esame, parte attrice-opponente non ha fornito alcuna prova del pagamento del debito maturato nei confronti della convenuta-opposta.
Parte opposta al contrario come sopra evidenziato, ha prodotto in atti documentazione che manifesta il fumus del credito vantato (contratto di finanziamento), peraltro mai disconosciuto dalla parte opponente.
L'asserita inidoneità dell'estratto conto prodotto in sede monitoria dalla società opposta a fungere da certificazione ex art. 50 TUB appare irrilevante ai fini decisori, posto che, come detto, il credito
è stato provato con la produzione del contratto di finanziamento n.2956675, del quale la parte opponente non ha contestato l'esistenza.
L'eccezione di usurarietà degli interessi contrattuali si appalesa manifestamente generica, non avendo la parte opponente nemmeno indicato il TEG contrattuale (eventualmente comprensivo delle spese assicurative indicate in contratto), né la soglia usuraria asseritamente superata.
Pertanto, e per le superiori considerazioni, l'opposizione attrice va rigettata con la conferma del decreto ingiuntivo n.139/2020, emesso dal Tribunale di Patti, nel procedimento R.G. n.1524/2019,
che va dichiarato definitivamente esecutivo.
Il rigetto dell'opposizione, comporta che ogni altra questione sollevata dalle parti resta assorbita.
Visto l'interpretazione e l'evoluzione giurisprudenziale, sussistono validi ed eccezionali motivi per compensare le spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1)Dichiara la contumacia di Controparte_3 ;
2)Rigetta l'opposizione, e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.139/2020, emesso dal
Tribunale di Patti, nel procedimento R.G. n.1524/2019, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
3)Compensa le spese del presente giudizio;
La sentenza è esecutiva per legge;
Così deciso in Patti 18/11/2025.
Il Giudice on.
ON SD