Rigetto
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 15/04/2025, n. 3236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3236 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03236/2025REG.PROV.COLL.
N. 03243/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 3243 del 2024, proposto da
Jonathan s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 979400194C, rappresentata e difesa dall'avvocato Clemente Manzo, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia;
contro
Asmel Consortile s.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
Comune di Sarno, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Centore, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia;
nei confronti
Site s.r.l., in proprio e quale capogruppo mandataria di costituendo RTI, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Migliarotti, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia;
Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dell'interno e Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , non costituiti in giudizio;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, nonché Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, sono elettivamente domiciliati;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) n. 638/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, del Comune di Sarno e di Site s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2025 il Cons. Valerio Perotti e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso al Tribunale amministrativo della Campania – Sezione staccata di Salerno, la società Jonathan s.r.l. impugnava i verbali di gara ed il provvedimento di aggiudicazione in favore del raggruppamento temporaneo di imprese Site s.r.l. - Cofrat s.r.l. relativi alla procedura, finanziata con fondi PNRR, indetta con bando di gara dal Comune di Sarno, avente ad oggetto l’affidamento congiunto della progettazione definitiva ed esecutiva e della esecuzione delle opere relative ad un “ Intervento di caratterizzazione e messa in sicurezza ex Cava dismessa in località Lavorate ” e ad un “ Intervento di riqualificazione urbana e rifunzionalizzazione di area degradata presente presso ex Cava dismessa in località Lavorate ”.
La ricorrente si era collocata al secondo posto in graduatoria, con il punteggio di 79,323, subito dopo il RTI Site s.r.l. - Cofrat s.r.l., che aveva ottenuto il punteggio di 81,263.
In data 24 giugno 2023 chiedeva alla stazione appaltante, a mezzo pec, l’accesso agli atti della procedura di gara per estrarre copia della documentazione amministrativa, tecnica ed economica del primo classificato, istanza che rimaneva inevasa sino all’11 luglio 2023.
Successivamente all’acquisizione dei dati richiesti, il 17 luglio 2023 Jonathan s.r.l. depositava istanza di autotutela e di rettifica dell’aggiudicazione per violazione dei minimi salariali e costi per la manodopera non giustificati; quindi, il successivo 20 luglio presentava alla stazione appaltante una nota di sollecito “ a rettificare la sequenza procedimentale degli atti di gara con contestuale richiesta di estrazione della copia dell’esito di accoglimento delle giustifiche rese dal primo classificato ” nel subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, avviato in data 30
giugno 2023.
Presentava quindi, in data 3 agosto 2023, un parere precontenzioso all’ANAC che, in data 5 settembre 2023, sollecitava il Comune affinché documentasse lo stato del procedimento amministrativo della verifica di anomalia avviata il 30 giugno 2023, sollecitata con ulteriore nota di approfondimento da parte del Dirigente del Settore tecnico nei confronti del RTI Site - Cofrat in data 24 luglio 2023.
Il ricorso innanzi al giudice amministrativo era affidato ai seguenti motivi di impugnazione:
1) Violazione di legge – violazione e falsa applicazione delle prescrizioni di cui al disciplinare di gara – violazione dell’articolo 83 comma 9 del d.lgs n. 50/16 e successive modifiche ed integrazioni – violazione dell’articolo 97 della Costituzione – violazione e falsa applicazione del principio della par condicio tra i concorrenti - difetto di istruttoria – eccesso di potere per illogicità manifesta –
erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto .
2) Violazione di legge – violazione e falsa applicazione delle prescrizioni di cui al disciplinare di gara – violazione dell’articolo 83 del d.lgs n. 50/16 e successive modifiche ed integrazioni – violazione dell’articolo 97 della Costituzione – violazione e falsa applicazione del principio della par condicio tra i concorrenti - difetto di istruttoria – eccesso di potere per illogicità manifesta –
erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto .
3) Violazione di legge – violazione dell’articolo 95 e 97 del d.lgs. n. 50/16 – violazione dell’articolo 97 della Costituzione – violazione e falsa applicazione del principio della par condicio tra i concorrenti - difetto di istruttoria – eccesso di potere per illogicità manifesta – erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto .
Si costituivano in giudizio l’ANAC, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’interno, il Ministero dell’economia e delle finanze ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Anche il Comune di Sarno si costituiva, eccependo l’inammissibilità del ricorso, sia in quanto riferito ad atti non autonomamente impugnabili, sia in quanto tardivo, in ogni caso concludendo per l’infondatezza, nel merito, dello stesso.
Pure SITE s.r.l. si costituiva, eccependo l’inammissibilità del ricorso per tardività e, comunque, la sua infondatezza nel merito.
Con successivo atto per motivi aggiunti la ricorrente impugnava il provvedimento di dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione definitiva prot. n. 0036965 del 22 settembre 2023, altresì chiedendone la sospensione dell’efficacia. A sostegno del ricorso venivano riproposti i motivi del ricorso principale, facendo valere l’illegittimità derivata della dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione definitiva, nonché la violazione dell’art. 32, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016 e la violazione della clausola di stand-still, per aver il Comune stipulato il contratto di appalto il 29 settembre 2023, ossia in data successiva alla notifica del ricorso introduttivo e prima della
trattazione della causa in camera di consiglio.
Con sentenza 12 marzo 2024, n. 638, il giudice adito respingeva il ricorso principale ed i motivi aggiunti, ritenendoli infondati.
Avverso tale decisione Jonathan s.r.l. interponeva appello, deducendo i seguenti motivo di impugnazione:
1) Errores in iudicando. Erronea ed insufficiente valutazione degli elementi di fatto e di diritto posti a sostegno della sentenza n. 638/24 nella parte in cui ha respinto il terzo motivo di ricorso – Contraddittorietà e irragionevolezza di motivazione .
2) Errores in iudicando. Erronea ed insufficiente valutazione degli elementi di fatto e di diritto posti a sostegno della sentenza n. 638/24 nella parte in cui ha respinto il primo e secondo motivo di ricorso – Contraddittorietà e irragionevolezza della motivazione resa dal G.A .
Costituitosi in giudizio, il Comune di Sarno insisteva per la reiezione del gravame, siccome infondato.
Anche SITE s.r.l. si costituiva, analogamente concludendo per l’infondatezza dell’appello, che chiedeva fosse respinto.
Con atto di forma altresì si costituivano la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Con istanza istruttoria del 23 settembre 2024, l’appellante chiedeva le fosse consentito l’accesso ai documenti variamente richiamati nella determinazione RCG n. 1107 del 5 settembre 2024, in quanto a suo avviso “ indispensabili al fine di comprovare l'irrealizzabilità delle migliorie e l'avvenuta adozione, a conclusione della conferenza dei servizi, da parte del Comune, di accorgimenti e modifiche con l’approvazione del progetto esecutivo, tese proprio a superare le criticità sollevate dalla società Jonathan che, se fondate, si ripercuotono sul provvedimento di aggiudicazione ”.
Successivamente le parti ulteriormente precisavano, con apposite memorie, le rispettive tesi difensive ed all’udienza del 23 gennaio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con il primo motivo di appello si contesta al primo giudice, nel motivare la sentenza impugnata, di essersi acriticamente uniformato alle risultanze istruttorie emerse dalla relazione depositata dal verificatore, senza per contro valutare le contestazioni sollevate dalla Jonathan s.r.l., la quale avrebbe in particolare rappresentato che il verificatore, in relazione alle controdeduzioni, sarebbe stato omissivo sul terzo quesito, limitandosi ad una replica parziale (e financo contraddittoria) sul primo e sul secondo.
Obietta l’appellante che il Collegio di prime cure, per aderire “ alle conclusioni del consulente senza esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento ” avrebbe dovuto motivatamente dar atto che, una volta raffrontate le doglianze indicate da Jonathan s.r.l. e le risultanze istruttorie della relazione del verificatore, effettivamente non sussistevano né il deficit istruttorio, né la carenza motivazionale lamentate dall’appellante, indicando le ragioni di tale convincimento.
Invero, più nello specifico, sul terzo quesito di cui all’ordinanza istruttoria del TAR Salerno n. 433 del 2023, “ se risulta congruo il monte ore indicato dalla controinteressata, ossia la quantità di tempo impiegata per eseguire i lavori ”, il verificatore, appreso che l’aggiudicatario in sede di gara aveva ridotto la quantità di tempo per ogni singola lavorazione prevista dal tariffario, avrebbe dovuto verificare dai documenti prodotti dall’aggiudicatario il monte ore per le singole quantità sulla singola lavorazione.
Sotto altro profilo, l’aggiudicatario non avrebbe fornito alcun elemento volto a giustificare l’enorme riduzione dei tempi di lavorazione indicati, in quanto neppure avrebbe indicato in che modo e con quali mezzi intendeva eseguire la lavorazione: al riguardo, il verificatore si limitava a rappresentare che la congruità della manodopera non va verificata voce per voce, ossia per ogni singola lavorazione, bensì nel suo complesso.
Tale modus procedendi , lamenta l’appellante, avrebbe deviato l’attenzione rispetto al tema principale, oggetto di contestazione da parte della società ricorrente: oggetto del contendere, infatti, sul quale né il RUP, né il verificatore, né la sentenza di primo grado avrebbero offerto alcun riscontro, era la denunziata macroscopica illogicità del giudizio del RUP nella determinazione n. 859/23, nell’attestare la congruità del costo della manodopera dichiarato dal R.T.I. in fase di gara senza aver effettuato – circostanza che sarebbe stata ammessa dal Comune nel corso del giudizio – alcuna verifica della “quantità di tempo” necessaria per eseguire i lavori e senza richiedere al concorrente aggiudicatario di dimostrare la concreta sostenibilità delle rilevanti riduzioni delle quantità di tempo operate (in media, pari a circa il 75% su tutte le voci di progetto).
In estrema sintesi, ancorché sia pacifico che la verifica di congruità del costo della manodopera non necessiti di essere effettuata “voce per voce” (come rilevato dal verificatore), purtuttavia risulta per tabulas che il RUP non aveva effettuato la verifica di congruità della “quantità di tempo” per alcuna delle lavorazioni previste in progetto, nonostante l’amplissima riduzione media del 75% delle quantità di tempo applicata su tutte le voci di progetto e nonostante l’incongruità del costo della manodopera complessivo rispetto ai parametri previsti dal d.m. n. 143 del 2021.
Per l’effetto, conclude l’appellante, non sarebbe chiaro il ragionamento svolto in sentenza, né evidenti le risultanze istruttorie e documentali sulla cui base il TAR sarebbe giunto a definire (punto 9.4 pag. 18-19) che ai fini dirimenti “ per la decisione del presente ricorso ” Jonathan s.r.l. avrebbe
dovuto dimostrare “ l'irragionevolezza o l'erroneità, dando prova che la voce di costo ritenuta sottostimata renda l'offerta economica complessivamente inaffidabile [...] ”, nel momento in cui la ricorrente aveva rilevato, per tabulas , che il RUP non aveva in alcun modo motivato sulla congruità dell’impugnata determinazione n. 859/23, afferente la verifica di anomalia del costo per la manodopera.
Conclude l’appellante che il percorso argomentativo di cui al punto 9.5. della sentenza n. 638/24, che rimanda alla relazione del verificatore, sarebbe “ frutto di una motivazione frazionata, apodittica e non sufficientemente articolata delle risultanze istruttorie, ritenute erroneamente “accurate” dal Giudice di Prime Cure, il quale si uniforma a tale decisione senza vagliare le stesse unitamente agli elementi di contrasto sollevati e documentati dall’appellante ”.
Il verificatore, nella versione conclusiva della perizia poi recepita dal TAR, si limitava a dichiarare che “ non ci si può, infine, esprimere sulla effettiva congruità del monte ore indicato dalla controinteressata, ossia sulla quantità di tempo necessaria per eseguire i lavori […] ”.
Il motivo non è fondato.
Va preliminarmente ribadito – come da consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale allo stato non vi è evidente ragione di discostarsi – che “ il giudice che abbia disposto consulenza tecnica (ovvero verificazione), qualora ne condivida i risultati, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento e, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico (o del verificatore) che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento; non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (cfr. Cons. Stato, sez. II, 26 marzo 2021, n. 2551) ” ( ex pluribus , Cons. Stato IV, 1° marzo 2022, n. 1446).
Nel caso in esame, la società appellante lamenta che il verificatore avrebbe ritenuto l’offerta del RTI Site s.r.l., nel suo complesso, affidabile, senza però fornire adeguati precisazioni in merito al rapporto tra il monte-ore indicato dall’aggiudicatario ed il tempo di esecuzione delle lavorazioni oggetto dell’appalto.
Tale contestazione, effettivamente va a sovrapporre – impropriamente – due profili valutativi tra loro del tutto diversi ed autonomi, ossia la verifica in ordine alla congruità dei costi di manodopera indicati nell’offerta dell’aggiudicataria e quella relativa alla possibile anomalia dell’offerta medesima, effettuata ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. n. 50 del 2016.
All’uopo va ricordato – come invero già fatto dal primo giudice – che la verifica del costo della manodopera mira solamente a determinare il costo orario delle maestranze destinate all’esecuzione dell’appalto, così da verificare il rispetto dei parametri salariali di riferimento come indicati nelle apposite tabelle ministeriali, ai fini della verifica del costo della manodopera (verifica condotta contestualmente o separatamente da quella di congruità complessiva dell’offerta).
La verifica dei costi della manodopera, dunque, non incide direttamente sulla complessiva congruità e/o affidabilità dell’offerta, ma è innanzitutto tesa a garantire la tutela del diritto dei lavoratori ad una equa retribuzione; per tale ragione l’eventuale incongruenza tra i costi di manodopera indicati dall’operatore e quelli fissati dall’art. 23, comma 16 d.lgs. n. 50 del 2016 non integra una causa di esclusione automatica dell’offerente dalla procedura di gara.
La società Jonathan s.r.l., con il motivo di appello qui esaminato, non contesta la violazione dei parametri salariali di cui al citato art. 23 comma 16 d.lgs. n. 50 del 2016, bensì – come bene evidenziato nella sentenza appellata – degli indici di congruità di cui al d.m. n. 143 del 2021: questi ultimi, peraltro, giusta quanto precisato all’art. 4 del suddetto decreto, si riferiscono alla sola fase esecutiva dell’affidamento: “ Per i lavori pubblici, la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva è richiesta dal committente o dall’impresa affidataria in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori ”.
Trattandosi di una verifica specifica, funzionale al solo pagamento del saldo finale da pare del committente, da un lato la stessa non avrebbe potuto essere svolta – per difetto dei presupposti – in una fase antecedente l’esecuzione dell’appalto (quale, in particolare, quella della valutazione delle offerte), ma soprattutto non avrebbe mai potuto portare, in ipotesi, all’esclusione automatica di un’offerta.
Alla luce di tali premesse, non può quindi che confermarsi il generale principio – bene evidenziato dal primo giudice – secondo cui “ Spetta all’operatore economico che contesta l’aggiudicazione e l’esito del giudizio di anomalia dedurre le cause di insostenibilità dell’offerta, offrendo gli elementi a sostegno di tali deduzioni ” (Cons. Stato, V, 21 ottobre 2024, n. 8436). In particolare, in sede giudiziale, quando la stazione appaltante abbia espresso una valutazione di non anomalia dell’offerta e questa sia stata impugnata dall’operatore economico non aggiudicatario, spetta al ricorrente dimostrare la manifesta erroneità o contraddittorietà della valutazione dell’amministrazione, essendo perciò gravato dell’onere della prova relativa, potendosi dubitare della congruità dell’offerta, anche sotto lo specifico profilo relativo al costo della manodopera, qualora la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata, alla luce di una valutazione globale e sintetica che è espressione di un apprezzamento tecnico-discrezionale insindacabile, salvo che la manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza non renda palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta.
Più nel dettaglio, chi contesta il giudizio positivo formulato in sede di verifica di anomalia delle offerte ha anche l’onere di dimostrarne l’irragionevolezza o l’erroneità, dando prova che la voce di costo ritenuta sottostimata renda l’offerta economica complessivamente inaffidabile, non essendo a tal fine sufficiente allegare considerazioni parcellizzate sull'incongruenza o insufficienza solo di talune voci di costo.
Tali presupposti non si verificano, nel caso di specie.
In particolare, come efficacemente eccepisce nelle proprie difese la stazione appaltante, nel terzo motivo del ricorso principale, riproposto nel motivo di gravame in esame, la ricorrente aveva dedotto solamente delle considerazioni “parcellizzate” sulla presunta non congruità dei costi di
manodopera indicati dall’aggiudicatario, senza peraltro dimostrare in modo obiettivo (ed evidente) in quale modo tali voci di costo – in ipotesi sottostimate – avrebbero determinato l’inaffidabilità o l’indeterminatezza dell’offerta economica nel suo complesso.
In questi termini, l’onere della ricorrente sarebbe stato validamente assolto solo laddove la stessa avesse evidenziato, per un verso, delle palesi lacune giustificative da parte dell’aggiudicataria e, per altro verso, delle altrettanto manifeste contraddizioni tra quanto dichiarato in sede procedimentale e quanto risultante da documenti provenienti dalla medesima parte; la stessa ricorrente avrebbe dovuto inoltre dimostrare che né le une, né le altre erano state considerate dalla stazione appaltante, in tal modo palesandosi un cattivo esercizio ( in primis , per difetto di istruttoria) del relativo potere tecnico-discrezionale.
Ora, parte appellante si limita a lamentare – come già in primo grado – che il verificatore avrebbe erroneamente ritenuto l’offerta del RTI aggiudicatario complessivamente affidabile, senza però fornire degli adeguati chiarimenti in ordine al rapporto tra monte-ore indicato dall’aggiudicatario e tempo di esecuzione delle lavorazioni oggetto dell’appalto; non considera però l’appellante che un eventuale scostamento tra il monte-ore indicato nell’offerta e quello poi rivelatosi necessario per le lavorazioni oggetto di affidamento non può da solo fondare il giudizio di anomalia, in quanto “ l’apparente contraddittorietà dell’offerta con i piani di lavoro presentati, potrà essere superata […] a garanzia del principio di massima partecipazione, nei limiti in cui siano già presenti tutti gli elementi necessari a concretizzare specificatamente le indicazioni richieste […] ” (Cons. Stato, VI, 20 aprile 2020, n. 2521).
Con il secondo motivo di appello la sentenza impugnata viene quindi censurata (per presunta illogicità e carenza di motivazione) nella parte in cui non dà atto delle contraddizioni insite nelle conclusioni raggiunte dal verificatore in ordine al primo quesito postogli.
Il verificatore, in particolare, aveva dichiarato, a pag. 15 della propria relazione finale, che la fascia di rispetto delle sorgenti di cui all’art. 12 delle NTA del PUC del Comune di ER NF sarebbe stata ottenuta mediante lo strumento di processing “Buffer” di QGIS, imponendo una distanza di 200 m dal perimetro dell’opera di captazione.
Più precisamente, essendo l’organo di captazione della sorgente a forma di “T”, l’individuazione della fascia di rispetto di 200 mt non poteva che essere determinata mediante l’ offset del perimetro dell’opera di captazione. Traducendosi tale operazione nel creare virtualmente una copia parallela di un oggetto esistente ad una distanza lineare determinata, non sarebbe chiara la ragione per cui il medesimo verificatore aveva concluso che le opere che il raggruppamento aggiudicatario avrebbe inteso realizzare non rientrassero nell’area soggetta a vincolo di inedificabilità.
Ancora, sotto il profilo della dedotta mancata previsione, nel computo metrico estimativo allegato all’offerta, di alcune voci relative alle migliorie offerte, l’appellante rileva come – essendo l’appalto in esame “ a corpo e a misura ” (lo Stralcio n. 1 prevedendo una contabilità interamente “a misura”, lo Stralcio n. 2 una esclusivamente “a corpo”) – tutte le migliorie presentate da SITE s.r.l. sarebbero state inserite e stralciate nella parte “a misura”.
A tal punto, applicando le premesse riportate al p.to 8.3 della sentenza (per cui “ diversamente dagli appalti a corpo, nei quali elemento essenziale della proposta del concorrente è soltanto l'importo finale offerto, mentre i prezzi unitari indicati nell'elenco prezzi hanno un valore meramente indicativo delle voci di costo che concorrono a formarlo, in un appalto compensato a misura, quale è in parte quello in esame, i singoli prezzi unitari offerti divengono parte integrante ed essenziale dell'offerta economica, anche in mancanza di un'esplicita previsione della legge di gara ”), l’offerta aggiudicataria avrebbe dovuto in realtà essere esclusa dalla gara per indeterminatezza.
In ragione della scelta contabile operata da SITE s.r.l., infatti, il direttore dei lavori avrebbe dovuto, in corso d’opera, contabilizzare le migliorie eseguite sulla base di prezzi unitari riportati nell’elenco e quindi, paradossalmente, “ quando saranno eseguite le attività di cui alle migliorie offerte, il direttore dei lavori sarà costretto a contabilizzarle, determinando conseguentemente un aumento dell’importo complessivo del contratto originario sottoscritto con la P.A. ”.
Ciò in quanto, ai sensi dell’art. 22 del Capitolato speciale d’appalto, per la parte dei lavori a misura “ La contabilizzazione delle opere e delle forniture dei lavori è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti previsti dall’Elenco Prezzi Unitari, ribassati della percentuale di sconto offerta dall’Appaltatore in sede di gara ”.
Neppure questo motivo può essere accolto.
Quanto al primo profilo di doglianza, il verificatore aveva concluso che “[...] la miglioria consistente nell’adeguamento della distanza dal confine alla pedana nella direzione di tiro, [...] non risulta in contrasto né con tale progetto a base di gara né con i vincoli di inedificabilità gravanti sull’area di interesse e, in particolare, con la fascia di rispetto delle sorgenti di cui all'articolo 12 delle NTA del PUC Strutturale del Comune di ER NF ”, nonostante la miglioria offerta ricadesse a rigore nella cd. fascia di rispetto, individuata partendo dal perimetro dell’opera di captazione.
Ritiene però il Collegio che le considerazioni esposte dall’appellante siano smentite in primis dalle documentate controdeduzioni del Comune di Sarno, che evidenzia come il semplice confronto grafico tra la planimetria originaria posta a base del progetto di gara e quella “riconfigurata” sulla base della miglioria offerta dall’aggiudicatario dia evidenza del fatto che le opere in questione comunque non ricadrebbero nella c.d. fascia di rispetto delineata alla distanza di 200 mt. dalla sorgente captata.
In primis , ciò discende dalla stessa natura di “miglioria” dell’intervento indicato nell’offerta del RTI SITE: la proposta migliorativa offerta dall’aggiudicatario, infatti, consisteva nel riconfigurare il campo da tiro ad una distanza (addirittura) maggiore di quella prevista in base al progetto originario di gara, ed era volta proprio a rendere quest’ultimo maggiormente coerente con i parametri tecnici stabiliti dalle norme FITAV40, per le quali “ […] la distanza del confine dalla pedana nella direzione di tiro deve essere tra 250-300 mt. […] ”.
In ogni caso, la censura mossa dall’appellante è del tutto generica quanto all’area che in concreto sarebbe stata interessata dalla miglioria di cui trattasi (ed ai corrispondenti vincoli): l’art. 94 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (“ Norme in materia ambientale ”) non prevede infatti un indistinto e generalizzato divieto di costruzione, bensì distingue le aree di salvaguardia tra “zona di tutela assoluta” (avente un’estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione) e “zona di rispetto” (avente un’estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione della sorgente): solo la prima è soggetta al vincolo di inedificabilità assoluta, mentre la seconda è piuttosto conformata da “ vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata ”.
Prevede infatti il quarto comma dell’art. 94 cit. che “ La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare, nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:
a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade.
e) aree cimiteriali;
f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
h) gestione di rifiuti;
i) stoccaggio di prodotti ovvero, sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
m) pozzi perdenti;
n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. É comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta ”.
Non rientrando le opere di cui alle migliorie nell’elenco di quelle vietate a priori, non poteva dunque parlarsi di irrealizzabilità dell’offerta e di conseguente doverosa esclusione per violazione del capo 4, art. 4.1, lettera d) del disciplinare di gara.
Quanto infine alle riproposte doglianze di cui al secondo motivo del ricorso introduttivo, con cui era stata dedotta l’incertezza e l’indeterminatezza dell’offerta economica presentata dal RTI SITE, risultano prodotti in atti il computo metrico estimativo, sia l’analisi dei prezzi (essendo l’appalto in questione – come già detto – compensato in parte a corpo ed in parte a misura, per quest’ultima modalità rilevano i singoli prezzi unitari delle lavorazioni effettuate).
Nel computo metrico estimativo sono state individuate anche le opere migliorative ed aggiuntive, rendendo esplicito il loro valore economico, anche se il relativo costo risulta essere stato detratto dall’importo complessivo dell’offerta: tale operazione contabile non sembra però contraddire la prescrizione del bando di gara per cui “ Il totale dell’offerta presente nel documento di Dettaglio
dovrà necessariamente corrispondere con l’importo complessivo ottenuto a seguito della compilazione dell’Offerta Economica. In caso di discordanza prevarrà il dato inserito nel suddetto
file dell’Offerta Economica ”.
In breve, alla luce delle previsioni della legge di gara deve concludersi che per potersi ritenere valida l’offerta economica debba esservi corrispondenza tra il totale ottenuto tramite la sommatoria delle singole voci di costo ed il totale dell’offerta economica (pur però prevalendo, in caso di discordanza, il dato offerto da quest’ultima). In questi termini, le conclusioni raggiunte sul punto dal verificatore (“ […] all’interno del computo metrico estimativo risultano individuate, quantificate e valorizzate tutte le voci dell’Offerta tecnico-economica, comprese quelle relative alle opere relative alle migliorie offerte, che, tuttavia, l’aggiudicatario non quantifica come un onere a carico della SA ”) non possono dirsi manifestamente illogiche o comunque contrastanti con le previsioni della legge di gara, atteso che nessuna di esse in realtà vieta di praticare operazioni contabili come quella posta in essere dal raggruppamento aggiudicatario.
Alla luce dei rilievi che precedono, l’appello va dunque respinto. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento, in favore del Comune di Sarno e della società SIRE s.r.l., delle spese di lite del grado di giudizio, pari ad euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) ciascuno, oltre Iva e Cpa se dovute.
Compensa interamente le spese nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno e del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Diego Sabatino, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere, Estensore
Stefano Fantini, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valerio Perotti | Diego Sabatino |
IL SEGRETARIO