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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 16/12/2025, n. 1479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1479 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Stefania Frojo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al N. 3659/2023 degli Affari
Contenziosi Civili promossa da:
in proprio e nella sua qualità di titolare della ditta Controparte_1 individuale DE LE di ZZ LE, (p.i.:
) con sede legale in Chivasso (TO) Via San Marco n. 1 ed P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Torino Via G. Casalis n. 41 presso lo studio dell'Avv. Roberto Bottero;
attrice contro
(p.i. ) in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore con sede Caluso (TO) Via Trieste
n. 55/D, difesa e rappresentata dall'avv. Alessandro NICOLA del Foro di
Ivrea, cd elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Via
EL ER n.4; convenuto
nonchè
(c.f. - P. IV ), in persona Controparte_3 P.IVA_3 dell'Amministratore Unico, legale rapp.te pro tempore, sig.
[...] con sede legale in Torino (TO), Via Filadelfia n. 116, difesa e CP_4 rappresentata dall'Avv. Marta BAROLAT LUISA del Foro di Ivrea ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Ivrea (TO), alla Via ER n. 4; convenuto
Pag. 1 a 15 oggetto: risoluzione negoziale.
conclusioni
Parte attrice: “Previa ammissione delle prove orali dedotte e non ammesse articolate nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. anche con particolare riferimento all'effettivo coinvolgimento contrattuale della nella vicenda per cui è causa;
Controparte_2
- accertare e dichiarare la risoluzione per inadempimento di non scasa importanza del contratto di vendita del veicolo Piaggio Porter Maxxi
Ribaltabile per le causali dedotte e, per l'effetto, dichiarare tenute e condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore e in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al pagamento in favore della sig.ra della somma di € 19.800,00 a titolo di Controparte_1 rimborso del prezzo pagato detratto il valore effettivo stimato dal CTU indicato in € 3.500,00 e così € 16.300,00 o in quella diversa determinata oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. e rivalutazione monetaria dal giorno dei singoli pagamenti alla notifica dell'atto introduttivo e interessi legali al saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data di notifica dell'atto introduttivo al saldo effettivo;
- dichiarare tenute altresì e condannare, in solido fra loro, CP_3 in
[...] persona del legale rappresentante pro tempore e Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore al
[...] risarcimento dei danni in favore della signora nella Controparte_1 misura di € 13.000,00 a titolo di risarcimento del danno o in quella diversa in via equitativa determinata per le causali in premessa oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. e rivalutazione monetaria dal giorno dei singoli pagamenti alla notifica dell'atto introduttivo e interessi legali al saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data di notifica dell'atto introduttivo al saldo effettivo;
- dato atto e avuto riguardo all'immotivato rifiuto delle società convenute della proposta transattiva formulata dal Giudice all'udienza del 17/04/2024 contestualmente accettata dall'attrice e ribadita anche all'udienza del
19/06/2024, dichiarare altresì tenute e condannare in solido
[...] in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore e in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
Pag. 2 a 15 tempore al pagamento dei compensi professionali per l'attività stragiudiziale documentata e secondo i parametri del D.M. 55/14 oltre alle spese processuali e degli oneri del presente procedimento, oltre rimborso forfetario 15%, I.V.A., C.P.A. ed anticipazioni come per legge;
- porre a carico definitivo i compensi e le spese di CTU in a
[...]
e in solido tra loro oltre alla Controparte_2 Controparte_5 refusione dei compensi di CTP di parte attrice.
Parte convenuta Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis Controparte_6 reiectis, In via pregiudiziale di rito: accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'azione e delle domande proposte dalla sig.ra in Controparte_1 proprio e nella sua qualità di titolare della ditta individuale DE
RA di ZZ LE nei confronti della CP_3
per mancato esperimento del procedimento di negoziazione
[...] assistita, condizione di procedibilità
In via preliminare di rito: accertare e dichiarare l'incompetenza del
Tribunale di Ivrea, in favore del Tribunale di Torino, per violazione delle condizioni generali di contratto, con ogni consequenziale effetto di legge.
In via preliminare di merito:
Accertare e dichiarare la decadenza dal diritto alla garanzia e per l'effetto dall'azione fatta valere dalla sig.ra , in proprio e nella Controparte_1 sua qualità di titolare della ditta individuale DE RA di ZZ LE nei confronti della con ogni Controparte_3 consequenziale effetto di legge, anche in punto spese di lite.
In via principale di merito:
Rigettare le domande, tutte, formulate dalla sig.ra , in Controparte_1 proprio e nella sua qualità di titolare della ditta individuale DE
RA di ZZ LE nei confronti della CP_3 poiché infondate in fatto e in diritto con ogni consequenziale effetto
[...] di legge anche in punto spese di lite. In via subordinata:
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento di quanto in principalità, accertare il grado di responsabilità percentualmente addebitabile alla
[...]
e per l'effetto, in caso di accoglimento delle domande di CP_3 parte attrice, contenere le richieste di riduzione del prezzo e di risarcimento del danno avanzate dalla sig.ra , in Controparte_1 proprio e nella sua qualità di titolare della ditta individuale DE
RA di ZZ LE nei confronti della CP_3 nei limiti del giusto e provato.
[...]
In ogni caso con vittoria di spese, onorari di lite, oltre IVA, CPA, rimborso forfettario come per legge.
Pag. 3 a 15
Parte convenuta “Accertare e dichiarare il difetto di Controparte_2 legittimazione passiva in capo alla società Controparte_2
e per l'effetto rigettare le domande, tutte, spiegate nei suoi confronti
[...] dalla sig.ra sia in proprio, sia in qualità di legale Controparte_1 rappresentante della ditta individuale DE RA di
ZZ LE
In via principale di merito:
Rigettare le domande, tutte, formulate dalla sig.ra sia Controparte_1 in proprio sia in qualità di legale rappresentante della ditta individuale
DE RA di ZZ LE nei confronti della poiché infondate in fatto e in diritto Controparte_2 con ogni consequenziale effetto di legge anche in punto spese di lite.
In ogni caso con vittoria di spese, onorari di lite, oltre IVA, CPA, rimborso forfettario come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ Con atto di citazione notificato in data 5/12/2023, , in Controparte_1 proprio e in qualità di legale rappresentante della ditta individuale
DE LE di ZZ LE, ha convenuto in giudizio la società e la società Controparte_3 Controparte_2 esponendo le seguenti circostanze:
- in data 6/12/2022, l'attrice ha concluso con la società CP_3
per intermediazione della società
[...] Controparte_2
un contratto per l'acquisto di un veicolo Piaggio Porter
[...]
Maxi Ribaltabile, immatricolato nel 2013 al prezzo di € 19.800,00, con versamento di € 900,00 a titolo di caparra;
- il veicolo è stato consegnato in data 29/12/2022 e il prezzo è stato versato in parte mediante un bonifico bancario (€ 14.000,00) e per il residuo mediante permuta di un veicolo, marca di CP_7 proprietà dell'attrice;
- sin da subito, il veicolo ha presentato vizi e difetti che ne hanno impedito l'utilizzo.
Per questi motivi
, parte attrice ha domandato, originariamente, la riduzione del prezzo (per € 12.000) e il risarcimento del danno per l'ammontare di
€13.000,00; in prima memoria istruttoria, parte attrice ha modificato la domanda, chiedendo la risoluzione del contratto e la restituzione del prezzo versato, pari ad € 19.800,00, oltre interessi.
Pag. 4 a 15 La società costituita di tempestivamente in giudizio, ha Controparte_8 eccepito preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva, nel merito ha contestato la fondatezza della domanda avversaria chiedendone l'integrale rigetto.
La società costituita di tempestivamente nel giudizio, ha Controparte_3 eccepito l'improcedibilità della domanda per irritualità dell'invito a stipulare una convenzione negoziale assistita, l'incompetenza territorio del giudice adito in favore del giudice di Torino, ha contestato nel merito la fondatezza delle difese avversarie, eccependo in via preliminare la decadenza dal diritto di garanzia.
La causa è stata istruita mediante espletamento di consulenza tecnica di ufficio ed è stata rimessa in decisione all'udienza del 15.10.2025.
§ Sull'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita.
Parte convenuta ha eccepito, preliminarmente, l'improcedibilità dell'azione per omesso esperimento del procedimento di negoziazione assistita sul rilievo che l'invito alla stipula, notificato da parte attrice, sarebbe stato carente della certificazione del difensore di autografia della firma apposta dalla parte.
L'eccezione è infondata dal momento che, secondo il principio generale espresso dalla condivisibile giurisprudenza con specifico riferimento alla procura alle liti (da ultimo, Cass. Cass. 15977/2001) e riferibile anche al caso della negoziazione assistita, la mancata certificazione, da parte del difensore, dell'autenticità della firma apposta per procura sull'atto di citazione non è causa di nullità, non essendo l'invalidità dell'atto comminata dalla legge, né incidendo la detta formalità sui requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo dell'atto (consistente nella formazione del rapporto processuale attraverso la costituzione in giudizio del procuratore nominato ), sempre che la controparte non contesti, con valide e specifiche motivazioni, l'autografia della firma non autenticata (tra le tante, sentenza 22/10/19998 n. 10494).
Nella specie, l'art. 4 comma 2° del D.L. 132/2014 conv. L. 162/2014 non commina la nullità dell'invito che sia sprovvisto della certificazione dell'autografia della firma ad opera dell'avvocato che formula l'invito.
Pag. 5 a 15 Inoltre, l'invito de quo (doc. 9 f. attore) contiene in calce la sottoscrizione del difensore accanto a quella della parte assistita e la controparte non ha sollevato alcuna contestazione sull'autenticità della firma di parte attrice sull'invito.
Il motivo, pertanto, è infondato.
§ Sull'eccezione di incompetenza territoriale. L'eccezione di incompetenza territoriale, sollevata dalla convenuta in favore del Tribunale di Torino quale foro convenzionale ex art. 29 c.p.c., è infondata dal momento che la clausola di determinazione del foro esclusivo, contenuta all'art. 9 delle condizioni generali di contratto (doc. 3 Contr f. convenuto , non rientra tra quelle che hanno formato oggetto di specifico richiamo nell'atto ai fini dell'art. 1341 II° comma c.c. (Cass. sez.
6 - 3, Ordinanza n. 17939 del 09/07/2018).
§ Sulla domanda di garanzia ex art. 1495 c.c.
Il rapporto negoziale per cui è causa ha avuto ad oggetto il trasferimento di proprietà di un veicolo usato, in cambio della consegna di un veicolo di proprietà dell'acquirente e del pagamento di una somma di danaro.
Occorre, prima di tutto, stabilire se il rapporto contrattuale intervenuto tra le parti vada qualificato come una vendita oppure come una permuta con supplemento in danaro.
Giova richiamare a tale proposito l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 5605 del 2014) secondo cui “un contratto traslativo della proprietà, nel quale la controprestazione abbia cumulativamente ad oggetto una cosa in natura ed una somma di denaro (ove venga superata la ravvisabilità di una duplicità di negozi, di cui uno di adempimento mediante datio in solutum, o, in virtù del criterio dell'assorbimento, l'ipotesi di un unico negozio a causa mista), può realizzare tanto la fattispecie di una compravendita con integrazione del prezzo in natura, quanto quella di permuta con supplemento in denaro e, in tale ultimo caso, la questione dell'individuazione del negozio in concreto voluto e posto in essere dalle parti non può essere risolta con il mero richiamo all'equivalenza (o anche prevalenza) economica del valore del bene in natura o della somma di denaro che unitamente costituiscono la controprestazione, dovendo
Pag. 6 a 15 invece essere determinata in ragione della prevalenza giuridica dell'una o dell'altra prestazione. Agli effetti della qualificazione del contratto, è necessario ricostruire gli interessi comuni e personali, che le parti avevano inteso regolare con il negozio, ed accertare se i contraenti avessero voluto cedere un bene in natura contro una somma di denaro, che, per ragioni di opportunità, avevano parzialmente commutata in un altro bene, ovvero avessero concordato lo scambio tra loro di due beni in natura e fossero ricorsi all'integrazione in denaro, soltanto per colmare la differenza di valore tra i beni stessi".
In sintesi, ai fini della qualificazione di un contratto avente ad oggetto il trasferimento di proprietà di un bene in cambio di una controprestazione costituita in parte da una cosa in natura e in parte da una somma di denaro, è necessario indagare la comune volontà delle parti onde stabilire se essa sia stata rivolta a cedere un bene contro una somma di denaro, commutando una parte di essa con un altro bene per ragioni di opportunità, oppure a concordare uno scambio di beni in natura, ricorrendo all'integrazione in denaro soltanto per colmare la differenza di valore tra i beni stessi.
Nella fattispecie, il Tribunale reputa che il negozio tra le parti debba essere qualificato come vendita e non come permuta sulla base dei seguenti elementi di rilevante carattere indiziario:
a) il modulo contrattuale recava la chiara dicitura “contratto di compravendita di auto usato";
b) diversamente dalla permuta, il corrispettivo del trasferimento è stato determinato in una somma di danaro (€ 19.800,00) e il veicolo, di proprietà di parte attrice, è stato consegnato alla stregua di una datio in solutum, rapportandolo ad una quota del prezzo da pagare
(€ 4.900,00).
In conclusione, il contratto concluso tra le parti deve essere qualificato come vendita, con ogni conseguenza in punto di disciplina.
Tanto premesso, occorre esaminare, anzitutto, l'eccezione di decadenza dalla garanzia sollevata dalla convenuta CP_3
La normativa di riferimento in tema di vizi della cosa compravenduta è questa stabilita dagli artt. 1490 e ss c.c., dal momento che non possono trovare applicazione gli artt. 128 e ss. del d.lgs. 206/2005 poiché il
Pag. 7 a 15 contratto è stato concluso da per scopi inerenti alla Controparte_1 propria attività lavorativa (lavanderia).
Ebbene, il venditore ha sollevato l'eccezione di decadenza ex art. 1495
c.c. assumendo di aver ricevuto per la prima volta la denuncia dei vizi in data 30 gennaio 2023, quindi ben oltre il termine di otto giorni dalla consegna avvenuta in data 29.12.2022. Privi di rilievo sarebbero state le precedenti contestazioni indirizzate, soltanto, alla società Controparte_2
L'eccezione non è fondata.
I vizi denunciati dal compratore riguardano, essenzialmente, problematiche di funzionamento del motore per cui essi erano occulti in quanto non percepibili all'esterno sulla base di una mera verifica esteriore del bene.
Pertanto, il termine di decadenza è iniziato a decorrere dal giorno della scoperta del vizio, non dalla consegna del bene, che secondo la giurisprudenza va individuato non tanto nel momento della manifestazione esteriore del difetto quanto nel diverso (e successivo) momento in cui il compratore ha acquisito certezza obiettiva e completa delle cause che lo hanno determinato (cfr. ex Sez. 2, Sentenza n. 11046 del 27/05/2016 e
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 40814 del 20/12/2021).
Nel caso di specie, risulta pacifico in causa (in quanto fatto non specificamente contestato) che, subito dopo l'insorgenza della problematica lamentata, il compratore abbia consegnato il mezzo al concessionario al fine di verificare la possibilità di riparare il CP_2 mezzo, per cui il termine non può essere iniziato a decorrere, quantomeno, prima del 24/01/2023, ossia della data in cui la concessionaria ha riconsegnato il mezzo all'attrice dopo il tentativo di riparazione (rimasto infruttuoso).
Pertanto, la denuncia presentata al venditore in data 30.01.23 non può considerarsi tardiva ex art. 1495 c.c. e, per l'effetto, l'eccezione preliminare di decadenza va rigettata.
Passando ora ad esaminare le domande proposte, va da subito evidenziato che parte attrice, modificando la domanda originaria (di riduzione del prezzo), ha chiesto la risoluzione del contratto di
Pag. 8 a 15 compravendita deducendo che i vizi denunciati sarebbero di gravità tale da rendere il bene totalmente idoneo all'uso (cfr. sull'ammissibilità del mutamento Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 22539 del 18/07/2022: “In tema di compravendita, la parte che abbia chiesto, con la domanda giudiziale, la riduzione del prezzo pattuito, può, in alternativa, chiedere, con la memoria ex art.183, comma 6, c.p.c., la risoluzione del contratto per grave inadempimento, senza per questo porsi in contrasto sia col principio della irrevocabilità della scelta operata inizialmente ex art. 1492 c.c., atteso che esso, trovando il suo limite nella identità del vizio fatto valere, è superato dall'emersione di ulteriori e diversi vizi, sia con quello del divieto di
"mutatio libelli" nel processo, stanti l'identità delle parti, del contratto e della complessiva vicenda sostanziale dedotta in giudizio e la connessione per alternatività delle due domande”).
La domanda di risoluzione del contratto è fondata.
Il consulente tecnico d'ufficio ha accertato che il mezzo non è funzionante, in quanto il motore non può essere avviato, e non può neppure essere riparato per irreperibilità dei componenti principali del motopropulsore.
Cfr. in relazione di consulenza pag. 18: “Il motore in questione, durante l'ispezione non si avviava e pertanto si è potuto accertare il difetto manifestato dalla ricorrente” [..] “le parti di ricambio principali NON erano e non sono più reperibili nei magazzini Piaggio-Iveco poiché fuori produzione dal 2016 e fuori listino da oltre quattro anni impossibile procedere con la riparazione e la messa in marcia del veicolo, rendendolo di fatto inutilizzabile”.
Parte convenuta ha obiettato che, non essendo stata accertata CP_3 la causa del difetto, non poteva escludersi che quest'ultimo fosse riconducibile ad un errato utilizzo del mezzo da parte dell'attrice.
L'obiezione non è accolta atteso che, una volta accertata l'esistenza del vizio e la sua gravità, la colpa del venditore è presunta ex art. 1218 c.c., trattandosi di responsabilità contrattuale, per cui incombeva sul venditore medesimo, per liberarsi da responsabilità, l'onere di provare che il vizio dipendeva da una causa a sé non imputabile.
In altri termini, la mera allegazione del venditore che il vizio sarebbe riconducibile ad un errato utilizzo del bene da parte del compratore non
Pag. 9 a 15 può considerarsi sufficiente per far superare la presunzione di responsabilità a suo carico ex art. 1218 c.c.
Per questi motivi
, la domanda di risoluzione del contratto deve essere accolta essendo stato provato in giudizio che il venditore non ha adempiuto all'obbligo di consegnare un bene esente da gravi vizi che ne impediscano l'uso.
La risoluzione del contratto di compravendita ha effetto retroattivo ex art. 1458 c.c. e, stante l'espressa domanda del compratore, comporta l'obbligo a carico del venditore di restituire il corrispettivo di prezzo per l'intero importo di € 19.800,00 (ciò sia tenuto conto della natura del contratto come vendita sia in considerazione della intervenuta rivendita del veicolo da parte della società convenuta ad un CP_7 Controparte_3 terzo, che ne rende impossibile la restituzione;
cfr. fattura sub. doc. 3/B).
Nelle precisazioni definitive, parte attrice ha riformulato la domanda nel seguente modo: “dichiarare tenute e condannare in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore e Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, in
[...] solido tra loro, al pagamento in favore della sig.ra Controparte_1 della somma di € 19.800,00 a titolo di rimborso del prezzo pagato detratto il valore effettivo stimato dal CTU indicato in € 3.500,00 e così € 16.300,00
o in quella diversa determinata oltre interessi legali ex art. 1284 c.c.”
L'aggiunta della locuzione “detratto il valore effettivo stimato dal CTU indicato in € 3.500,00 e così € 16.300,00 o in quella diversa determinata oltre interessi legali ex art. 1284 c.c.”, dal tenore equivoco, viene interpretata dal giudice come rivolta a richiedere, in via subordinata, una riduzione dell'importo chiesto in restituzione dietro riconoscimento del diritto a trattenere il veicolo.
Tuttavia, va osservato in contrario che dalla risoluzione contrattuale conseguono ex lege obblighi restitutori reciproci essendo venuto meno
(per entrambi) il titolo costitutivo del rapporto obbligatorio e, per l'effetto, il compratore ha diritto alla restituzione del prezzo versato e il venditore ha diritto alla riconsegna del bene.
Pertanto, il compratore non è legittimato a trattenere il veicolo che dovrà essere restituito al venditore.
Pag. 10 a 15 Nella specie, peraltro, la restituzione del veicolo al venditore non viene ordinata stante la mancanza di una esplicita domanda in tale senso ma rimane impregiudicata la facoltà per il medesimo di domandarla in un separato giudizio.
La somma di € 19.800,00 (costituente debito di valuta) deve essere maggiorata, ai sensi dell'art. 2033 c.c., degli interessi al tasso legale ex art. 1284 comma 4° c.c., su richiesta di parte, a decorrere dalla domanda giudiziale (05.12.2023) al saldo (da ultimo, Cass. Sez. 1 - , Sentenza n.
423 del 08/01/2025).
In conclusione, deve essere pronunciata la risoluzione del contratto di compravendita del veicolo Piaggio Porter Maxi Ribaltabile, immatricolato nel 2013, concluso tra e la società Controparte_1 Controparte_3 con condanna di quest'ultima al versamento a favore dell'attrice della somma di € 19.800,00 oltre interessi legali ex art. 1284 comma 4° c.c. a decorrere dalla domanda giudiziale sino al saldo.
La domanda, invece, non può invece accolta nei riguardi della società
[...]
Controparte_2
Dall'esame della documentazione prodotta in fascicolo si ricava che il contratto di trasferimento della proprietà del veicolo è stato concluso, soltanto, tra la società e parte attrice, . Controparte_3 Controparte_1
In particolare:
- il modulo contrattuale reca l'intestazione della società CP_3 ed è stato sottoscritto dalla medesima società in qualità di
[...] parte venditrice (cfr. contratto doc. 3 f. attore);
- l'intestatario del veicolo Piaggio era proprio la società CP_3
(cfr. certificato PRA doc. 21 e fattura spese voltura doc. 8);
[...]
- il veicolo , consegnato dall'attrice per pagare una CP_7 parte del prezzo, è stato intestato alla società in data Controparte_3
28.02.2022 (cfr. carta di circolazione sub. doc. 9 f.convenuto) e da quest'ultima è stato poi rivenduto a un terzo (cfr. fattura di vendita sub. doc. 3/B).
Ne discende che il soggetto legittimato passivo dell'azione di risoluzione del contratto (e di quella restitutoria, proposta in via conseguenziale) è,
Pag. 11 a 15 esclusivamente, la società quale parte contraente e non Controparte_3 anche la società la quale ha svolto, anche in base alla Controparte_2 stessa prospettazione del ricorrente, un ruolo di mero intermediario nell'affare, essendosi occupata soltanto del procacciamento di un acquirente nell'interesse del venditore.
Tale soluzione non è smentita dal fatto, valorizzato da parte attrice, che il preventivo sia stato redatto su carta intestata alla società oppure CP_2 che vi sia un legame di parentela tra i legali rappresentanti delle due società posto che rileva, ai fini dell'individuazione di un soggetto legittimato a resistente ad un'azione di impugnativa contrattuale, è soltanto il possesso della qualità di parte contraente.
§ Sul risarcimento del danno.
Passando ad esaminare la domanda di risarcimento del danno proposta dal compratore, la domanda non è fondata.
Anzitutto, non può essere accolta la domanda di condanna al pagamento della somma di € 4.500,00, chiesta a titolo di rimborso della somma preventivata per le riparazioni al mezzo (cfr. preventivo Controparte_9
sub. doc. 8), dal momento che la parte attrice ha voluto risolvere
[...] giudizialmente il rapporto negoziale, chiedendo la restituzione del prezzo pagato, e non ha invece voluto conservare il rapporto medesimo, mantenendo la proprietà del bene e domandando il risarcimento del danno in misura pari al costo delle riparazioni.
Parimenti, non è accolta la domanda di condanna al rimborso delle spese sostenute per il noleggio di un mezzo sostitutivo, determinato nell'importo di € 8.500,00 oppure nella diversa somma equitativamente determinata dal giudice.
Si osserva, anzitutto, che tale voce di danno è riconosciuta dalla giurisprudenza, quale componente di danno emergente, soltanto a favore del soggetto che sia proprietario di un mezzo in relazione al periodo in cui costui non abbia avuto la disponibilità del mezzo a causa del fermo
“tecnico” del veicolo (per l'esecuzione di riparazioni: cfr. Cass.
27389/2022).
Pag. 12 a 15 Nel caso di specie, il mezzo non è riparabile secondo quanto accertato dal c.t.u. per cui non è configurabile neppure in astratto un danno da fermo tecnico.
Giova richiamare, a tale proposito, i principi elaborati in giurisprudenza in tema di risarcibilità del danno da fermo tecnico in caso di perdita definita del veicolo: cfr. ex multis sentenza della Cass. 2070/2014: che precisa che: “il danno da fermo tecnico ha come presupposto che il danneggiato per un certo periodo abbia sopportato le spese di gestione dell'auto, pur senza poterla utilizzare, poiché la stessa era in riparazione. In altri termini la locuzione individua uno stato transeunte dell'auto che procura danni al suo proprietario o utilizzatore che ne sopporta i costi inutilmente. Se, invece, l'auto è definitivamente inservibile, è integrata una perdita definitiva per il patrimonio del danneggiato ed allora non vi è più un problema di fermo tecnico del veicolo, ma solo di liquidazione del danno per la definitiva perdita del bene. Va solo specificato che, sotto questa diversa ottica, il danneggiato potrà richiedere non solo il danno da perdita dell'autoveicolo, ma anche il diverso danno relativo alle spese di gestione dell'auto nella parte in cui essa non è stata utilizzata (a titolo esemplificativo: residuo del bollo di circolazione, o del premio assicurativo, fino al momento in cui non sia stata richiesta la sospensione della copertura assicurativa)”.
L'applicazione di questi principi conduce a negare anche la risarcibilità dei costi di noleggio che sono stati già sostenuti dalla parte in ragione della dedotta inservibilità del mezzo di trasporto.
Si rammenta che parte attrice ha inteso domandare la risoluzione del contratto di compravendita, la quale, come noto, ha effetto retroattivo (art. 1458 c.c.) rendendo il contratto come mai concluso tra le parti.
Per effetto della retroattività dell'effetto risolutorio, quindi, il costo di noleggio del mezzo è divenuto una spesa che la parte contraente avrebbe comunque dovuto sostenere a causa della indisponibilità di un mezzo proprio di trasporto e non integra quindi una spesa che è strettamente correlata alla necessità di utilizzare un'altra vettura per rimediare al fermo tecnico della propria (circostanza, quest'ultima, che avrebbe legittimato la sua domanda di rimborso).
Pag. 13 a 15 Tale soluzione è ulteriormente rafforzata dalla considerazione che, diversamente opinando, si realizzerebbe una ingiustificata locupletazione a vantaggio dell'attrice la quale otterrebbe non solo la restituzione dell'intero corrispettivo di prezzo ma anche il rimborso delle spese per il noleggio di un mezzo di trasporto.
In conclusione, la domanda di risarcimento deve essere respinta.
§ Le spese di lite.
Nel rapporto processuale tra parte attrice e la società le Controparte_3 spese sono poste a carico di parte convenuta in applicazione del principio della soccombenza e valutato il maggior peso delle domande di risoluzione del contratto e di restituzione del prezzo (rispetto a cui la parte attrice è risultata vittoriosa) rispetto alla domanda risarcitoria (rispetto a cui
è stata soccombente).
Le spese sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri stabiliti dal D.M. 55/2014 per lo scaglione tariffario compreso tra € 5.200,01 –
26.000.00 (in ragione del decisum), liquidato il compenso in via omnicomprensiva (Cass. civ. Sez. 2 sentenza n. 11657 del 30/04/2024) applicati i valori medi e in misura non eccedente alla somma domandata in nota spese da parte attrice (Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 14198 del
05/05/2022).
Il compenso del c.t.u., liquidato con decreto del 29.04.2025, è posto interamente a carico di Nel rapporto processuale tra parte Controparte_3 attrice e la società invece, le Controparte_2 spese sono poste a carico dell'attrice per il principio di causalità della lite e sono liquidate in base ai valori minimi dello scaglione tariffario compreso tra € 5.200,01 – 26.000,00 tenuto conto della modesta complessità dell'attività processuale svolta dalla convenuta in rapporto in ragione della posizione processuale e del contenuto delle proprie difese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento R.G.N. 3659/2023 così provvede:
1) pronuncia la risoluzione del contratto di compravendita tra e la società in data 06.12.2022 Controparte_1 Controparte_3
Pag. 14 a 15 avente ad oggetto il veicolo marca Piaggio modello Porter Maxi
Ribaltabile;
2) per l'effetto, condanna la società a restituire a parte Controparte_3 attrice la somma capitale di € 19.800,00, oltre interessi come in parte motiva;
3) rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da parte attrice;
4) rigetta le domande proposte da parte attrice nei confronti della società Controparte_2
5) condanna la società al pagamento delle spese di Controparte_3 lite a favore di parte attrice che liquida in € 5.077,00 per onorari, €
266,50 per spese non imponibili, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA.
6) condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite a favore della società che liquida in € Controparte_2
2.538,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali,
IVA e CPA;
7) pone le spese di c.t.u. interamente a carico di parte convenuta
Controparte_3
Ivrea, 14.12.2025
Il Giudice
(dott.ssa Stefania Frojo)
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