Art. 2.
All'onere di cui al precedente articolo si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa, del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di cui al precedente articolo si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa, del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.