Articolo 2 della Legge 26 ottobre 1971, n. 919
Articolo 1
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2 dicembre 1971
Art. 2.
All'onere di cui al precedente articolo si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa, del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 2 dicembre 1971