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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 22/07/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto
– Sezione Lavoro – composta dalle Signore:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Monica SGARRO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di Previdenza in grado di appello iscritta al N. 200 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, discussa e decisa all'udienza di discussione del 9.7.2025
TRA
(c.f.: , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Taranto al viale Virgilio n. 106, presso lo studio dell'avv. Stefano Russo dal quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti
- APPELLANTE -
E
(c.f.: ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, dagli avv.ti
Antonio Andriulli e Francesca Belli, in virtù di procura generale alle liti, in atti, elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale dell' in Taranto a Viale Golfo CP_1
di Taranto, 7/D
- APPELLATO -
Oggetto: indebito – liquidazione spese processuali
All'udienza del 9.7.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con l'appellata sentenza (n. 2942/2020), il Tribunale di Taranto, in funzione di
Giudice del Lavoro, pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1
CP_ confronti dell' – volto a sentire dichiarare non dovuta la somma di €. 3.228,60 percepita a titolo di indennità di accompagnamento del dante causa e Persona_1
CP_ chiesta in ripetizione dall' con nota del 25.9.2019, in quanto ritenuto ricoverato a titolo gratuito dal 23.4.2013 al 26.11.2013, invece che a titolo oneroso – accoglieva la domanda attorea e, per l'effetto, dichiarava non dovuta dalla ricorrente la somma di
CP_
€. 3.228,60 chiesta in ripetizione dall' Compensava tra le parti le spese di lite.
Avverso tale ultima statuizione proponeva appello la lamentandone la Pt_1
erroneità, sostenendo, in particolare, che l'iniziale errore sulla dichiarata gratuità del ricovero del de cuius era stato rettificato e comunicato con istanza di riesame del
30.10.2019, rimasta inevasa, a cui era stata allegata anche l'attestazione della struttura
CP_ di ricovero a titolo oneroso con la conseguenza che l nella fase amministrativa, era stato posto in condizione di accogliere l'istanza e di annullare l'indebito.
Concludeva chiedendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, la condanna
CP_ dell' al pagamento integrale, delle spese del primo e secondo grado di giudizio.
CP_ Resisteva l' concludendo per la conferma, evidenziando la coerente compensazione delle spese processuali, giustificata dalla mancata attestazione dell'avvento pagamento della prestazione in misura ridotta rispetto alla domanda.
La causa era discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura del separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo giudice ha ritenuto meritevole di accoglimento la domanda della ricorrente rilevando che la dichiarazione resa dalla Direzione della residenza convenzionata offra adeguata dimostrazione del fatto che il ricovero in questione avesse Pt_2
comportato un esborso di oneri a carico dell'assistito così motivando la compensazione delle spese tra le parti: “la circostanza che la richiesta di ripetizione
2 CP_ formulata dall' sia stata originata da una dichiarazione sulla gratuità del suddetto ricovero promanante dallo stesso (vds. Documentazione allegata alla memorai Per_1
CP_ di costituzione dell , vale ad enucleare un a iniziale “situazione di oggettiva e marcata incertezza” (vds: Corte Cost. n. 77 del 19.4.2018) connotata da “gravità” ed
“eccezionalità”, pari a quelle sottese alle ipotesi di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti considerate dall'art. 92 c.p.c., tale da giustificare l'integrale compensazione di spese“
La sentenza non merita le censure rivoltele.
È pacifico, come risulta dallo stesso ricorso, che nel caso di specie il de cuius _2
, titolare dell'indennità di accompagnamento, era stato ricoverato presso la
[...]
RSA convenzionata Villa Genusia dal 23.4.2013 al 26.11.2013, ossia in un periodo in cui era stata egualmente erogata la provvidenza in esame, e che lo stesso assistito abbia
CP_ trasmesso all' in data 6.11.2013 la dichiarazione indicando il suo ricovero a titolo gratuito, confermando tale indicazione anche con dichiarazione del 26.11.2014.
E' altresì pacifico che al ricorso presentato in data 11.12.2019 dal coniuge superstite, odierna appellante, non risultava allegata la documentazione attestante l'avvenuto pagamento della retta, che da sola avrebbe consentito l'annullamento dell'indebito in autotutela, stante il più volte dichiarato ricovero gratuito e l'attestazione di ricovero oneroso del 29.10.2019, priva di data certa, comunque rilasciata ad oltre sei anni dal ricovero e a seguito della richiesta di ripetizione del 25.9.2019, tanto da ingenerare nell' l'affidamento sulla illiceità dell'erogazione dei ratei di tale indennità CP_1
contemporaneamente alla fruizione del ricovero gratuito a carico dell'erario, con conseguente ripetibilità dei ratei indebitamente erogati.
Ciò posto, osserva la Corte come le censure mosse alle argomentazioni che il primo
Giudice ha svolto a sostegno della decisione assunta in ordine alla disposta compensazione delle spese processuali siano totalmente destituite di fondamento.
3 Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante la condivisibile affermazione del
Primo Giudice, innanzi riportata, è coerente, corretta e va confermata.
L'appello va dunque respinto.
Nulla per le spese di questo grado di giudizio, ex art. 152 disp. att. c.p.c., nella dichiarata ricorrenza del requisito reddituale.
P.Q.M.
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la impugnata sentenza;
2) nulla per le ex art. 152 disp. att.cpc.
Taranto, 9.7.2025
Il Consigliere Ausiliare Estensore Il Presidente
Dott. Maria Filippa LEONE Dott. Annamaria LASTELLA
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I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto
– Sezione Lavoro – composta dalle Signore:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Monica SGARRO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di Previdenza in grado di appello iscritta al N. 200 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, discussa e decisa all'udienza di discussione del 9.7.2025
TRA
(c.f.: , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Taranto al viale Virgilio n. 106, presso lo studio dell'avv. Stefano Russo dal quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti
- APPELLANTE -
E
(c.f.: ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, dagli avv.ti
Antonio Andriulli e Francesca Belli, in virtù di procura generale alle liti, in atti, elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale dell' in Taranto a Viale Golfo CP_1
di Taranto, 7/D
- APPELLATO -
Oggetto: indebito – liquidazione spese processuali
All'udienza del 9.7.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con l'appellata sentenza (n. 2942/2020), il Tribunale di Taranto, in funzione di
Giudice del Lavoro, pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1
CP_ confronti dell' – volto a sentire dichiarare non dovuta la somma di €. 3.228,60 percepita a titolo di indennità di accompagnamento del dante causa e Persona_1
CP_ chiesta in ripetizione dall' con nota del 25.9.2019, in quanto ritenuto ricoverato a titolo gratuito dal 23.4.2013 al 26.11.2013, invece che a titolo oneroso – accoglieva la domanda attorea e, per l'effetto, dichiarava non dovuta dalla ricorrente la somma di
CP_
€. 3.228,60 chiesta in ripetizione dall' Compensava tra le parti le spese di lite.
Avverso tale ultima statuizione proponeva appello la lamentandone la Pt_1
erroneità, sostenendo, in particolare, che l'iniziale errore sulla dichiarata gratuità del ricovero del de cuius era stato rettificato e comunicato con istanza di riesame del
30.10.2019, rimasta inevasa, a cui era stata allegata anche l'attestazione della struttura
CP_ di ricovero a titolo oneroso con la conseguenza che l nella fase amministrativa, era stato posto in condizione di accogliere l'istanza e di annullare l'indebito.
Concludeva chiedendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, la condanna
CP_ dell' al pagamento integrale, delle spese del primo e secondo grado di giudizio.
CP_ Resisteva l' concludendo per la conferma, evidenziando la coerente compensazione delle spese processuali, giustificata dalla mancata attestazione dell'avvento pagamento della prestazione in misura ridotta rispetto alla domanda.
La causa era discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura del separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo giudice ha ritenuto meritevole di accoglimento la domanda della ricorrente rilevando che la dichiarazione resa dalla Direzione della residenza convenzionata offra adeguata dimostrazione del fatto che il ricovero in questione avesse Pt_2
comportato un esborso di oneri a carico dell'assistito così motivando la compensazione delle spese tra le parti: “la circostanza che la richiesta di ripetizione
2 CP_ formulata dall' sia stata originata da una dichiarazione sulla gratuità del suddetto ricovero promanante dallo stesso (vds. Documentazione allegata alla memorai Per_1
CP_ di costituzione dell , vale ad enucleare un a iniziale “situazione di oggettiva e marcata incertezza” (vds: Corte Cost. n. 77 del 19.4.2018) connotata da “gravità” ed
“eccezionalità”, pari a quelle sottese alle ipotesi di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti considerate dall'art. 92 c.p.c., tale da giustificare l'integrale compensazione di spese“
La sentenza non merita le censure rivoltele.
È pacifico, come risulta dallo stesso ricorso, che nel caso di specie il de cuius _2
, titolare dell'indennità di accompagnamento, era stato ricoverato presso la
[...]
RSA convenzionata Villa Genusia dal 23.4.2013 al 26.11.2013, ossia in un periodo in cui era stata egualmente erogata la provvidenza in esame, e che lo stesso assistito abbia
CP_ trasmesso all' in data 6.11.2013 la dichiarazione indicando il suo ricovero a titolo gratuito, confermando tale indicazione anche con dichiarazione del 26.11.2014.
E' altresì pacifico che al ricorso presentato in data 11.12.2019 dal coniuge superstite, odierna appellante, non risultava allegata la documentazione attestante l'avvenuto pagamento della retta, che da sola avrebbe consentito l'annullamento dell'indebito in autotutela, stante il più volte dichiarato ricovero gratuito e l'attestazione di ricovero oneroso del 29.10.2019, priva di data certa, comunque rilasciata ad oltre sei anni dal ricovero e a seguito della richiesta di ripetizione del 25.9.2019, tanto da ingenerare nell' l'affidamento sulla illiceità dell'erogazione dei ratei di tale indennità CP_1
contemporaneamente alla fruizione del ricovero gratuito a carico dell'erario, con conseguente ripetibilità dei ratei indebitamente erogati.
Ciò posto, osserva la Corte come le censure mosse alle argomentazioni che il primo
Giudice ha svolto a sostegno della decisione assunta in ordine alla disposta compensazione delle spese processuali siano totalmente destituite di fondamento.
3 Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante la condivisibile affermazione del
Primo Giudice, innanzi riportata, è coerente, corretta e va confermata.
L'appello va dunque respinto.
Nulla per le spese di questo grado di giudizio, ex art. 152 disp. att. c.p.c., nella dichiarata ricorrenza del requisito reddituale.
P.Q.M.
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la impugnata sentenza;
2) nulla per le ex art. 152 disp. att.cpc.
Taranto, 9.7.2025
Il Consigliere Ausiliare Estensore Il Presidente
Dott. Maria Filippa LEONE Dott. Annamaria LASTELLA
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