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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 06/04/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1560/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Michele Moggi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1560/2024 R.G. promossa da
(C.F.: ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, per mandato allegata all'atto di citazione, dall'Avv. Silvana
Dolei, presso il cui studio in Catania, Piazza Trento n. 2, è elettivamente domiciliata
ATTRICE contro
(C.F.: , rappresentato e Controparte_1 C.F._1
difeso, per mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Ugo
Loglisci, presso il cui studio in Milano, Via Abbondio Sangiorgio n. 18, è elettivamente domiciliato
C.F.: ), contumace Controparte_2 P.IVA_2
CONVENUTI avente ad oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 26.2.2025, N. 1560/2024 R.G. 2 / 12
per , l'Avv. Angela Marchese, in Parte_1
sostituzione dell'Avv. Silvana Dolei, precisa le conclusioni come all'atto di citazione, di seguito riprodotte: “In totale accoglimento delle deduzioni ed eccezioni rassegnate, voglia integralmente rigettare la opposizione proposta dalla parte esecutata, signor , avverso il pignoramento mobiliare Controparte_1
esperito dall , che va integralmente confermato, Parte_1
con la condanna dell'opponente al pagamento delle spese e degli onorari del presente giudizio.”; chiede, in caso di vittoria, la distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario;
per l'Avv. Domenico Carello, in sostituzione Controparte_1
dell'Avv. Ugo Loglisci, precisa le conclusioni come alla comparsa di costituzione e risposta, di seguito riprodotte: “Chiede Che l'Ill.mo Tribunale adito voglia: accertare e dichiarare intervenuta la prescrizione dei crediti esattoriali di cui alle cartelle di pagamento 1) Cartella n. 08720040019780230000 notificata il
18/07/2005; 2) Cartella n. 08720060019326920000 notificata il 25/01/2007; 3)
Cartella n. 08720070012533249000 notificata il 30/11/2007; 4) Cartella n.
08720080014944053000 notificata il 26/11/2008; sia in relazione al tributo per prescrizione decennale sia in relazione agli interessi e sanzioni per prescrizione quinquennale e per l'effetto dichiarare nullo e/o inefficace il pignoramento promosso dall nei confronti del Signor Parte_1 CP_1
per tutte le motivazioni di cui in premessa. Con vittoria di spese di giudizio
[...] da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Siena il 28.5.2024 CP_1
proponeva opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (procedimento n.
[...]
437/2024 R.G.Es.Mob.) avverso il pignoramento mobiliare di crediti verso terzi, notificato in data 24.4.2024, dall , ex art. 72-bis Parte_1
DPR 602/1973 per un importo complessivo di € 197.259,07, sulla base delle seguenti cartelle esattoriali: 1) n. 08720040019780230000 notificata il 18.7.2005,
2) n. 08720060019326920000 notificata il 25.1.2007, 3) n. N. 1560/2024 R.G. 3 / 12
08720070012533249000 notificata il 30.11.2007, 4) n. 08720080014944053000 notificata il 26.11.2008, 5) n. 08720140008206703000 notificata il 15.7.2014 e 6)
n. 08720170002539207000 notificata il 5.4.2017; a fondamento dell'opposizione, sosteneva che il credito in questione, tenuto conto dell'epoca di notifica delle cartelle esattoriali, era prescritto, in assenza di atti interruttivi;
concludeva per la sospensione dell'esecuzione, con vittoria di spese.
Il Giudice dell'Esecuzione, all'esito della comparizione delle parti, rigettate le eccezioni preliminari di difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario e di inammissibilità dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., sospendeva l'esecuzione in relazione alle cartelle 1), 2), 3), 4) e 5), mentre rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione relativamente alla cartella 6), dichiarava integralmente compensate le spese di lite e disponeva per l'introduzione del processo di merito.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 5.8.2024, Parte_1
conveniva e dinanzi al
[...] Controparte_1 Controparte_2
Tribunale di Siena ed introduceva il processo di merito;
sosteneva che 1) il credito portato dalle cartelle esattoriali per interessi e sanzioni era soggetto all'ordinaria prescrizione decennale, per il principio di unitarietà rispetto alla prescrizione della pretesa principale tributaria e che, 2) anche a ritenere applicabile il termine quinquennale, il termine non era decorso a seguito della notifica di atti interruttivi;
concludeva per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
Il convenuto si costituiva il 6.11.2024 in vista dell'udienza di Controparte_1
prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. indicata in atto di citazione per il
15.1.2025 contestando la domanda attorea;
in particolare, ribadiva quanto già affermato in ricorso con riferimento alla durata della prescrizione ed all'assenza di atti interruttivi e concludeva chiedendo di accertare la prescrizione delle cartelle 1),
2), 3) e 4) e l'inefficacia del pignoramento presso terzi, con vittoria di spese.
L'altra convenuta non si costituiva e restava contumace. Controparte_2
Concessi i termini per le memorie integrative di cui all'art. 171-ter c.p.c. ed espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione e trattazione N. 1560/2024 R.G. 4 / 12
ex art. 183 c.p.c. del 26.2.2025, la causa veniva istruita solo con la produzione di documenti.
Alla medesima udienza del 26.2.2025, le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'originario ricorso in opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., il ha eccepito l'intervenuta prescrizione dei crediti vantati da CP_1 [...]
successivamente alla notificazione delle cartelle esattoriali. Parte_1
A fronte di tale eccezione, con riferimento alla prima questione sollevata dall'odierna attrice relativamente alla durata del termine di prescrizione per la pretesa relativa ad interessi e sanzioni, si deve ribadire che, secondo la giurisprudenza, in caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall'art. 20, comma 3° Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 e, per gli interessi, dall'art. 2948, comma 1° n. 4, c.c. (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 8 marzo 2022, n. 7486); in particolare, contrariamente a quanto sostenuto dalla concessionaria attrice, sempre secondo quanto evidenziato in giurisprudenza, gli interessi relativi alle obbligazioni tributarie si pongono in rapporto di accessorietà rispetto a queste ultime unicamente nel momento genetico, atteso che, una volta sorta,
l'obbligazione di interessi acquista una propria autonomia in virtù della sua progressiva maturazione, uniformandosi, pertanto, quanto alla prescrizione, al termine quinquennale previsto, in via generale, dall'art. 2948, n. 4, c.c., che prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura dell'obbligazione principale (in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez. V, 24 gennaio 2023 n. 2095).
Quanto all'ulteriore questione relativa all'interruzione del termine di prescrizione per effetto della notificazione delle intimazioni di pagamento indicate dalla concessionaria, appare necessario esaminare singolarmente i vari atti con riferimento alle varie cartelle esattoriali su cui si fonda l'esecuzione. N. 1560/2024 R.G. 5 / 12
L'Agenzia attrice, in effetti, ha individuato, quale primo atto interruttivo della prescrizione, l'intimazione di pagamento n. 08720129008045290000 notificata il
17.10.2012 con consegna, in assenza del destinatario, a tale , Persona_1 qualificatasi come “madre” del destinatario medesimo.
Il ha eccepito la nullità di tale notifica affermando, da un lato, che la CP_1
consegnataria non era legata da alcun rapporto di famiglia, parentela o affinità con lui, né di servizio quale addetto alla casa, e, dall'altro, che il dato indicato non era veritiero perché era orfano di madre dal 2002, ed ha prodotto un certificato di residenza e stato di famiglia da cui non risulta il nominativo in questione (doc. 9 fasc.conv.).
E tuttavia, come anche affermato in giurisprudenza, la qualità di persona di famiglia, di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, di vicina di casa di chi ha ricevuto l'atto, si presume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell'atto, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria e, in particolare, di provare l'inesistenza di un rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità su indicate, ovvero l'occasionalità della presenza dello stesso consegnatario (in tal senso, con riferimento ad un caso in cui il consegnatario si era qualificato come persona “autorizzata al ritiro della posta”, cfr. Cassazione civile, sez. V, 3 aprile 2019, n. 9240), non potendosi imporre all'ufficiale giudiziario (o all'agente postale) l'onere di effettuare ricerche in ordine al rapporto di dipendenza tra la persona che si qualifica come addetta alla casa e il destinatario dell'atto.
Dunque, nel caso di specie, sarebbe stato onere del dimostrare che la citata CP_1
non era sua madre e che, ove lo fosse stata, non avrebbe potuto Persona_1
ricevere la consegna del plico perché deceduta nel 2002, circostanze che invece il non ha provato. In effetti, il certificato contestuale di residenza e di stato di CP_1
famiglia prodotto dal dal quale non risulta il nominativo della CP_1
consegnataria, non può ritenersi sufficiente al superamento della presunzione de qua, non essendo idonea a escludere il rapporto di parentela (in tal senso, cfr.
Cassazione civile, sez. VI, 12 marzo 2012, n. 3906). N. 1560/2024 R.G. 6 / 12
Ancora il ha eccepito la nullità della notifica perché, a seguito della CP_1
consegna nelle mani di persona diversa dall'effettivo destinatario, il concessionario non aveva provato “tanto l'inoltro quanto L'EFFETTIVA RICEZIONE, da parte del reale destinatario del provvedimento, della raccomandata informativa di cui all'art. 60 del comma 1, lettera b-bis, D.p.r. n. 600/73, comunicazione che il CP_1 afferma di non aver mai ricevuto”.
In realtà, però, come evidenziato in giurisprudenza, la notificazione in questione deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa “semplice”, e non con avviso di ricevimento, atteso che l'art. 60 comma 1° lett. b-bis) fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine (in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez. V, 27 gennaio 2022, n. 2377).
In questo quadro, irrilevante è il fatto che manchi la prova della ricezione della raccomandata, essendo sufficiente che sia provato l'invio, anche attraverso la distinta delle spedizioni contenente, oltre al numero dell'intimazione, anche il numero della raccomandata, il destinatario e il luogo ove è stata inviata la raccomandata. Tale atto appare dunque idoneo a determinare l'interruzione della prescrizione.
Quale secondo atto interruttivo della prescrizione, relativamente alle cartelle sub 1), portante il n. 08720040019780230000 e notificata il 18.7.2005, sub 2) portante il n.
08720060019326920000 notificata il 25.1.2007, sub 3) portante il n.
08720070012533249000 notificata il 30.11.2007, sub 4) portante il n.
08720080014944053000 notificata il 26.11.2008, l Parte_1
ha indicato l'intimazione di pagamento n. 08720139005524569000,
[...]
notificata a mezzo posta il 28.10.2013 (doc. 5 fasc.att.), ancora con consegna a tale indicata come “addetto alla Casa Ufficio o Azienda”. Persona_1 N. 1560/2024 R.G. 7 / 12
A fronte di ciò, il ha eccepito la nullità della notifica affermando, ancora una CP_1
volta, che tale soggetto non era legato a lui da alcun rapporto di famiglia, parentela o affinità, né di servizio quale addetto alla casa, depositando un certificato del proprio stato di famiglia (doc. 9 fasc.conv.).
E tuttavia, il fatto che dalla relazione di notificazione non emerga alcun collegamento tra il consegnatario dell'atto e il destinatario della notifica è circostanza del tutto irrilevante, dovendosi presumere l'esistenza di tale collegamento, per come già evidenziato supra. Ed analogamente irrilevante è il già citato certificato di residenza e stato di famiglia, per le ragioni già esplicitate.
Ancora il ha invocato la nullità per mancanza di prova dell'invio e della CP_1
ricezione della raccomandata informativa.
In effetti, secondo quanto previsto dall'art. 7 comma 6° Legge 20 novembre 1982,
n. 890 in materia di notificazioni a mezzo posta, in caso di notifica a mani di persona diversa dall'effettivo destinatario, l'agente postale deve dare notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata.
Nel caso di specie, invece, a fronte della contestazione del non vi è prova CP_1
che tale raccomandata informativa sia mai stata inviata, in quanto ciò non risulta neanche dalla cartolina di ricevimento della notifica dell'intimazione.
Dunque, la notifica del secondo atto di intimazione di pagamento in data
28.10.2013 deve essere ritenuta nulla e, come tale, inidonea a determinare l'interruzione del termine di prescrizione.
Ancora, quale terzo atto interruttivo della prescrizione, ancora una volta relativamente a tutte le quattro cartelle sub 1), portante il n.
08720040019780230000 e notificata il 18.7.2005, sub 2) portante il n.
08720060019326920000 notificata il 25.1.2007, sub 3) portante il n.
08720070012533249000 notificata il 30.11.2007, sub 4) portante il n.
08720080014944053000 notificata il 26.11.2008, l'Agenzia ha quindi indicato
l'intimazione di pagamento n. 08720189002523008000 notificata in data N. 1560/2024 R.G. 8 / 12
8.10.2018 (doc. 6 e 6-bis fasc.att.), rispetto al quale il non ha sollevato CP_1
contestazioni.
Ugualmente, non è contestata l'efficacia interruttiva della prescrizione dell'intimazione n. 08720239001032079000 in data 14.6.2023 (docc. 8 e 8-bis fasc.att.).
Lo stesso originario opponente ha poi riconosciuto, nella comparsa di CP_1
costituzione e risposta depositata in questa sede, che non opera nel caso di specie la sospensione della prescrizione prevista dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 -
c.d. Legge di Stabilità 2014.
Da ultimo, invece, si deve valutare la sussistenza della sospensione della prescrizione per effetto della normativa covid-19, in particolare della sospensione per 542 giorni tra l'8.3.2020 ed il 31.12.2021, prevista dall'art. 12
Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 159, richiamato dall'art. 68 Decreto-
Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile
2020, n. 27.
Ora, è pur vero che, come evidenziato dal convenuto, l'art. 68 D.L. 18/2020 cit. dispone che siano “sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione” e ciò potrebbe indurre a ritenere che anche la sospensione della prescrizione riguardi esclusivamente i crediti in scadenza - cioè solo i crediti per i quali la prescrizione sarebbe scaduta - in quel periodo, tra l'8.3.2020 ed il
31.12.2021, e non quelli per i quali sarebbe scaduta successivamente.
Si deve tuttavia considerare che, come recentemente evidenziato anche in giurisprudenza (cfr. Cassazione civile, sez. I, 15 gennaio 2025, n. 960), l'art. 67
D.L. 18/2020 cit., al comma 1°, ha “sospes[o] dall'8 marzo al 31 maggio 2020
(termine poi prorogato dapprima fino al 31 gennaio 2021 dall'art. 151, comma 1
Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 e quindi fino al 31 gennaio 2022 dal Decreto
Legge 22 marzo 2021, n. 41) i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori” nonché “i termini per fornire risposta alle istanze di N. 1560/2024 R.G. 9 / 12
interpello” e poi, al comma 4°, ha ulteriormente richiamato l'art. 12 D.Lgs.
159/2015; tale norma, avente carattere generale, stabilisce che “le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi…, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori…”; a sua volta, l'art. 12 comma 3 D.Lgs. 159/2015 cit. dispone che “l riscossione non procede CP_3
alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”. Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
Ciò detto, è possibile valutare, specificamente per ogni cartella esattoriale,
l'avvenuto verificarsi della prescrizione.
Con riferimento alla cartella esattoriale n. 08720040019780230000, notificata il
18.7.2005, ovvero quella indicata col n. 1) nell'atto di citazione, per la quale la notificazione della prima intimazione di pagamento in data 17.10.2012 non è stata effettuata e la notificazione dell'intimazione di pagamento in data 28.10.2013 è inidonea a determinare l'interruzione della prescrizione, alla data dell'8.10.2018 in cui è stato notificato il primo atto interruttivo - costituito dalla terza intimazione di pagamento -, il termine quinquennale di prescrizione era già decorso;
dunque, il credito al pagamento di sanzioni e interessi di cui alla cartella indicata col n. 1) deve ritenersi prescritto;
allo stesso modo deve ritenersi decorso il termine decennale di prescrizione del credito al pagamento dei tributi. E pertanto, si deve dichiarare che non sussiste il diritto del concessionario alla riscossione a procedere ad esecuzione forzata in relazione alla cartella 1) portante il n.
08720040019780230000, notificata il 18.7.2005 N. 1560/2024 R.G. 10 / 12
Con riferimento alla cartella esattoriale n. 08720060019326920000, notificata il
25.1.2007, ovvero quella indicata col n. 2) nell'atto di citazione, alla data del
17.10.2012 in cui è stato notificato il primo atto interruttivo - costituito dalla prima intimazione di pagamento -, il termine quinquennale di prescrizione era già decorso;
dunque, il credito al pagamento di sanzioni e interessi di cui alla cartella indicata col n. 2) deve ritenersi prescritto.
Invece, il termine di prescrizione ordinario decennale è interrotto dalla notificazione della citata prima intimazione di pagamento in data 17.10.2012 e poi dalla terza intimazione di pagamento in data 8.10.2018; dunque, il credito relativo ai tributi non è prescritto.
Quindi, tenuto conto delle varie voci che compongono la cartella esattoriale (doc. 5 fasc.conv.), si deve dichiarare il diritto del concessionario a procedere ad esecuzione forzata in relazione alla cartella 2) limitatamente al minor importo di €
9.056,00 per tributi.
Con riferimento alla cartella esattoriale portante il n. 08720070012533249000 notificata il 30.11.2007, ovvero quella indicata col n. 3) nell'atto di citazione, ed alla cartella esattoriale portante il n. 08720080014944053000 notificata il
26.11.2008, ovvero quella indicata col n. 4) nell'atto di citazione, alla data del
17.10.2012 in cui è stato notificato il primo atto interruttivo - costituito dalla prima intimazione di pagamento -, il termine quinquennale di prescrizione non era ancora decorso;
la notificazione della seconda intimazione di pagamento in data
28.10.2013 è inidonea a determinare l'interruzione della prescrizione;
tuttavia, alla data dell'8.10.2018 in cui è stato notificato l'ulteriore interruttivo - costituito dalla terza intimazione di pagamento -, il termine quinquennale di prescrizione era già decorso;
dunque, il credito al pagamento di sanzioni e interessi di cui alle cartelle indicate col n. 3) e n. 4) deve ritenersi prescritto.
Invece, il termine di prescrizione ordinario decennale è interrotto dalla notificazione della citata prima intimazione di pagamento in data 17.10.2012 e poi dalla terza intimazione di pagamento in data 8.10.2018; dunque, il credito relativo ai tributi non è prescritto. N. 1560/2024 R.G. 11 / 12
Quindi, tenuto conto delle varie voci che compongono le cartelle esattoriali (docc. 6
e 7 fasc.conv.), si deve dichiarare il diritto del concessionario a procedere ad esecuzione forzata in relazione alla cartella 3) limitatamente al minor importo di €
15.143,00 per tributi ed alla cartella 4) limitatamente al minor importo di €
18.361,00.
Lo stesso originario opponente ed odierno convenuto, nella propria comparsa di costituzione in questa sede, ha riconosciuto come non prescritte le pretese di cui alle cartelle esattoriali 5) n. 08720140008206703000, notificata il 15.7.2014, e 6) n.
08720170002539207000, notificata il 5.4.2017.
* * * * * * *
Tenuto conto dell'oggettiva complessità della controversia e del solo parziale accoglimento dell'originaria opposizione, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, definitivamente pronunciando, dichiara che non sussiste il diritto a procedere ad esecuzione forzata in relazione alla cartella n. 08720040019780230000, notificata il 18.7.2005; dichiarare che sussiste il diritto a procedere ad esecuzione forzata in relazione alla cartella n. 08720060019326920000, notificata il 25.1.2007 limitatamente al minor importo di € 9.056,00 per tributi, alla cartella n. 08720070012533249000 notificata il 30.11.2007 limitatamente al minor importo di € 15.143,00 per tributi ed alla cartella n. 08720080014944053000 notificata il 26.11.2008 limitatamente al minor importo di € 18.361,00 per tributi;
dichiara che sussiste il diritto di procedere ad esecuzione forzata in relazione alla cartella n. 08720140008206703000, notificata il 15.7.2014, ed alla cartella n.
08720170002539207000, notificata il 5.4.2017; compensa integralmente le spese di lite.
Siena, 6 aprile 2025
Il Giudice N. 1560/2024 R.G.
12 / 12
Dott. Michele Moggi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Michele Moggi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1560/2024 R.G. promossa da
(C.F.: ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, per mandato allegata all'atto di citazione, dall'Avv. Silvana
Dolei, presso il cui studio in Catania, Piazza Trento n. 2, è elettivamente domiciliata
ATTRICE contro
(C.F.: , rappresentato e Controparte_1 C.F._1
difeso, per mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Ugo
Loglisci, presso il cui studio in Milano, Via Abbondio Sangiorgio n. 18, è elettivamente domiciliato
C.F.: ), contumace Controparte_2 P.IVA_2
CONVENUTI avente ad oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 26.2.2025, N. 1560/2024 R.G. 2 / 12
per , l'Avv. Angela Marchese, in Parte_1
sostituzione dell'Avv. Silvana Dolei, precisa le conclusioni come all'atto di citazione, di seguito riprodotte: “In totale accoglimento delle deduzioni ed eccezioni rassegnate, voglia integralmente rigettare la opposizione proposta dalla parte esecutata, signor , avverso il pignoramento mobiliare Controparte_1
esperito dall , che va integralmente confermato, Parte_1
con la condanna dell'opponente al pagamento delle spese e degli onorari del presente giudizio.”; chiede, in caso di vittoria, la distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario;
per l'Avv. Domenico Carello, in sostituzione Controparte_1
dell'Avv. Ugo Loglisci, precisa le conclusioni come alla comparsa di costituzione e risposta, di seguito riprodotte: “Chiede Che l'Ill.mo Tribunale adito voglia: accertare e dichiarare intervenuta la prescrizione dei crediti esattoriali di cui alle cartelle di pagamento 1) Cartella n. 08720040019780230000 notificata il
18/07/2005; 2) Cartella n. 08720060019326920000 notificata il 25/01/2007; 3)
Cartella n. 08720070012533249000 notificata il 30/11/2007; 4) Cartella n.
08720080014944053000 notificata il 26/11/2008; sia in relazione al tributo per prescrizione decennale sia in relazione agli interessi e sanzioni per prescrizione quinquennale e per l'effetto dichiarare nullo e/o inefficace il pignoramento promosso dall nei confronti del Signor Parte_1 CP_1
per tutte le motivazioni di cui in premessa. Con vittoria di spese di giudizio
[...] da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Siena il 28.5.2024 CP_1
proponeva opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (procedimento n.
[...]
437/2024 R.G.Es.Mob.) avverso il pignoramento mobiliare di crediti verso terzi, notificato in data 24.4.2024, dall , ex art. 72-bis Parte_1
DPR 602/1973 per un importo complessivo di € 197.259,07, sulla base delle seguenti cartelle esattoriali: 1) n. 08720040019780230000 notificata il 18.7.2005,
2) n. 08720060019326920000 notificata il 25.1.2007, 3) n. N. 1560/2024 R.G. 3 / 12
08720070012533249000 notificata il 30.11.2007, 4) n. 08720080014944053000 notificata il 26.11.2008, 5) n. 08720140008206703000 notificata il 15.7.2014 e 6)
n. 08720170002539207000 notificata il 5.4.2017; a fondamento dell'opposizione, sosteneva che il credito in questione, tenuto conto dell'epoca di notifica delle cartelle esattoriali, era prescritto, in assenza di atti interruttivi;
concludeva per la sospensione dell'esecuzione, con vittoria di spese.
Il Giudice dell'Esecuzione, all'esito della comparizione delle parti, rigettate le eccezioni preliminari di difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario e di inammissibilità dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., sospendeva l'esecuzione in relazione alle cartelle 1), 2), 3), 4) e 5), mentre rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione relativamente alla cartella 6), dichiarava integralmente compensate le spese di lite e disponeva per l'introduzione del processo di merito.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 5.8.2024, Parte_1
conveniva e dinanzi al
[...] Controparte_1 Controparte_2
Tribunale di Siena ed introduceva il processo di merito;
sosteneva che 1) il credito portato dalle cartelle esattoriali per interessi e sanzioni era soggetto all'ordinaria prescrizione decennale, per il principio di unitarietà rispetto alla prescrizione della pretesa principale tributaria e che, 2) anche a ritenere applicabile il termine quinquennale, il termine non era decorso a seguito della notifica di atti interruttivi;
concludeva per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
Il convenuto si costituiva il 6.11.2024 in vista dell'udienza di Controparte_1
prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. indicata in atto di citazione per il
15.1.2025 contestando la domanda attorea;
in particolare, ribadiva quanto già affermato in ricorso con riferimento alla durata della prescrizione ed all'assenza di atti interruttivi e concludeva chiedendo di accertare la prescrizione delle cartelle 1),
2), 3) e 4) e l'inefficacia del pignoramento presso terzi, con vittoria di spese.
L'altra convenuta non si costituiva e restava contumace. Controparte_2
Concessi i termini per le memorie integrative di cui all'art. 171-ter c.p.c. ed espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione e trattazione N. 1560/2024 R.G. 4 / 12
ex art. 183 c.p.c. del 26.2.2025, la causa veniva istruita solo con la produzione di documenti.
Alla medesima udienza del 26.2.2025, le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'originario ricorso in opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., il ha eccepito l'intervenuta prescrizione dei crediti vantati da CP_1 [...]
successivamente alla notificazione delle cartelle esattoriali. Parte_1
A fronte di tale eccezione, con riferimento alla prima questione sollevata dall'odierna attrice relativamente alla durata del termine di prescrizione per la pretesa relativa ad interessi e sanzioni, si deve ribadire che, secondo la giurisprudenza, in caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall'art. 20, comma 3° Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 e, per gli interessi, dall'art. 2948, comma 1° n. 4, c.c. (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 8 marzo 2022, n. 7486); in particolare, contrariamente a quanto sostenuto dalla concessionaria attrice, sempre secondo quanto evidenziato in giurisprudenza, gli interessi relativi alle obbligazioni tributarie si pongono in rapporto di accessorietà rispetto a queste ultime unicamente nel momento genetico, atteso che, una volta sorta,
l'obbligazione di interessi acquista una propria autonomia in virtù della sua progressiva maturazione, uniformandosi, pertanto, quanto alla prescrizione, al termine quinquennale previsto, in via generale, dall'art. 2948, n. 4, c.c., che prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura dell'obbligazione principale (in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez. V, 24 gennaio 2023 n. 2095).
Quanto all'ulteriore questione relativa all'interruzione del termine di prescrizione per effetto della notificazione delle intimazioni di pagamento indicate dalla concessionaria, appare necessario esaminare singolarmente i vari atti con riferimento alle varie cartelle esattoriali su cui si fonda l'esecuzione. N. 1560/2024 R.G. 5 / 12
L'Agenzia attrice, in effetti, ha individuato, quale primo atto interruttivo della prescrizione, l'intimazione di pagamento n. 08720129008045290000 notificata il
17.10.2012 con consegna, in assenza del destinatario, a tale , Persona_1 qualificatasi come “madre” del destinatario medesimo.
Il ha eccepito la nullità di tale notifica affermando, da un lato, che la CP_1
consegnataria non era legata da alcun rapporto di famiglia, parentela o affinità con lui, né di servizio quale addetto alla casa, e, dall'altro, che il dato indicato non era veritiero perché era orfano di madre dal 2002, ed ha prodotto un certificato di residenza e stato di famiglia da cui non risulta il nominativo in questione (doc. 9 fasc.conv.).
E tuttavia, come anche affermato in giurisprudenza, la qualità di persona di famiglia, di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, di vicina di casa di chi ha ricevuto l'atto, si presume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell'atto, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria e, in particolare, di provare l'inesistenza di un rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità su indicate, ovvero l'occasionalità della presenza dello stesso consegnatario (in tal senso, con riferimento ad un caso in cui il consegnatario si era qualificato come persona “autorizzata al ritiro della posta”, cfr. Cassazione civile, sez. V, 3 aprile 2019, n. 9240), non potendosi imporre all'ufficiale giudiziario (o all'agente postale) l'onere di effettuare ricerche in ordine al rapporto di dipendenza tra la persona che si qualifica come addetta alla casa e il destinatario dell'atto.
Dunque, nel caso di specie, sarebbe stato onere del dimostrare che la citata CP_1
non era sua madre e che, ove lo fosse stata, non avrebbe potuto Persona_1
ricevere la consegna del plico perché deceduta nel 2002, circostanze che invece il non ha provato. In effetti, il certificato contestuale di residenza e di stato di CP_1
famiglia prodotto dal dal quale non risulta il nominativo della CP_1
consegnataria, non può ritenersi sufficiente al superamento della presunzione de qua, non essendo idonea a escludere il rapporto di parentela (in tal senso, cfr.
Cassazione civile, sez. VI, 12 marzo 2012, n. 3906). N. 1560/2024 R.G. 6 / 12
Ancora il ha eccepito la nullità della notifica perché, a seguito della CP_1
consegna nelle mani di persona diversa dall'effettivo destinatario, il concessionario non aveva provato “tanto l'inoltro quanto L'EFFETTIVA RICEZIONE, da parte del reale destinatario del provvedimento, della raccomandata informativa di cui all'art. 60 del comma 1, lettera b-bis, D.p.r. n. 600/73, comunicazione che il CP_1 afferma di non aver mai ricevuto”.
In realtà, però, come evidenziato in giurisprudenza, la notificazione in questione deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa “semplice”, e non con avviso di ricevimento, atteso che l'art. 60 comma 1° lett. b-bis) fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine (in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez. V, 27 gennaio 2022, n. 2377).
In questo quadro, irrilevante è il fatto che manchi la prova della ricezione della raccomandata, essendo sufficiente che sia provato l'invio, anche attraverso la distinta delle spedizioni contenente, oltre al numero dell'intimazione, anche il numero della raccomandata, il destinatario e il luogo ove è stata inviata la raccomandata. Tale atto appare dunque idoneo a determinare l'interruzione della prescrizione.
Quale secondo atto interruttivo della prescrizione, relativamente alle cartelle sub 1), portante il n. 08720040019780230000 e notificata il 18.7.2005, sub 2) portante il n.
08720060019326920000 notificata il 25.1.2007, sub 3) portante il n.
08720070012533249000 notificata il 30.11.2007, sub 4) portante il n.
08720080014944053000 notificata il 26.11.2008, l Parte_1
ha indicato l'intimazione di pagamento n. 08720139005524569000,
[...]
notificata a mezzo posta il 28.10.2013 (doc. 5 fasc.att.), ancora con consegna a tale indicata come “addetto alla Casa Ufficio o Azienda”. Persona_1 N. 1560/2024 R.G. 7 / 12
A fronte di ciò, il ha eccepito la nullità della notifica affermando, ancora una CP_1
volta, che tale soggetto non era legato a lui da alcun rapporto di famiglia, parentela o affinità, né di servizio quale addetto alla casa, depositando un certificato del proprio stato di famiglia (doc. 9 fasc.conv.).
E tuttavia, il fatto che dalla relazione di notificazione non emerga alcun collegamento tra il consegnatario dell'atto e il destinatario della notifica è circostanza del tutto irrilevante, dovendosi presumere l'esistenza di tale collegamento, per come già evidenziato supra. Ed analogamente irrilevante è il già citato certificato di residenza e stato di famiglia, per le ragioni già esplicitate.
Ancora il ha invocato la nullità per mancanza di prova dell'invio e della CP_1
ricezione della raccomandata informativa.
In effetti, secondo quanto previsto dall'art. 7 comma 6° Legge 20 novembre 1982,
n. 890 in materia di notificazioni a mezzo posta, in caso di notifica a mani di persona diversa dall'effettivo destinatario, l'agente postale deve dare notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata.
Nel caso di specie, invece, a fronte della contestazione del non vi è prova CP_1
che tale raccomandata informativa sia mai stata inviata, in quanto ciò non risulta neanche dalla cartolina di ricevimento della notifica dell'intimazione.
Dunque, la notifica del secondo atto di intimazione di pagamento in data
28.10.2013 deve essere ritenuta nulla e, come tale, inidonea a determinare l'interruzione del termine di prescrizione.
Ancora, quale terzo atto interruttivo della prescrizione, ancora una volta relativamente a tutte le quattro cartelle sub 1), portante il n.
08720040019780230000 e notificata il 18.7.2005, sub 2) portante il n.
08720060019326920000 notificata il 25.1.2007, sub 3) portante il n.
08720070012533249000 notificata il 30.11.2007, sub 4) portante il n.
08720080014944053000 notificata il 26.11.2008, l'Agenzia ha quindi indicato
l'intimazione di pagamento n. 08720189002523008000 notificata in data N. 1560/2024 R.G. 8 / 12
8.10.2018 (doc. 6 e 6-bis fasc.att.), rispetto al quale il non ha sollevato CP_1
contestazioni.
Ugualmente, non è contestata l'efficacia interruttiva della prescrizione dell'intimazione n. 08720239001032079000 in data 14.6.2023 (docc. 8 e 8-bis fasc.att.).
Lo stesso originario opponente ha poi riconosciuto, nella comparsa di CP_1
costituzione e risposta depositata in questa sede, che non opera nel caso di specie la sospensione della prescrizione prevista dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 -
c.d. Legge di Stabilità 2014.
Da ultimo, invece, si deve valutare la sussistenza della sospensione della prescrizione per effetto della normativa covid-19, in particolare della sospensione per 542 giorni tra l'8.3.2020 ed il 31.12.2021, prevista dall'art. 12
Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 159, richiamato dall'art. 68 Decreto-
Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile
2020, n. 27.
Ora, è pur vero che, come evidenziato dal convenuto, l'art. 68 D.L. 18/2020 cit. dispone che siano “sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione” e ciò potrebbe indurre a ritenere che anche la sospensione della prescrizione riguardi esclusivamente i crediti in scadenza - cioè solo i crediti per i quali la prescrizione sarebbe scaduta - in quel periodo, tra l'8.3.2020 ed il
31.12.2021, e non quelli per i quali sarebbe scaduta successivamente.
Si deve tuttavia considerare che, come recentemente evidenziato anche in giurisprudenza (cfr. Cassazione civile, sez. I, 15 gennaio 2025, n. 960), l'art. 67
D.L. 18/2020 cit., al comma 1°, ha “sospes[o] dall'8 marzo al 31 maggio 2020
(termine poi prorogato dapprima fino al 31 gennaio 2021 dall'art. 151, comma 1
Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 e quindi fino al 31 gennaio 2022 dal Decreto
Legge 22 marzo 2021, n. 41) i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori” nonché “i termini per fornire risposta alle istanze di N. 1560/2024 R.G. 9 / 12
interpello” e poi, al comma 4°, ha ulteriormente richiamato l'art. 12 D.Lgs.
159/2015; tale norma, avente carattere generale, stabilisce che “le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi…, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori…”; a sua volta, l'art. 12 comma 3 D.Lgs. 159/2015 cit. dispone che “l riscossione non procede CP_3
alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”. Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
Ciò detto, è possibile valutare, specificamente per ogni cartella esattoriale,
l'avvenuto verificarsi della prescrizione.
Con riferimento alla cartella esattoriale n. 08720040019780230000, notificata il
18.7.2005, ovvero quella indicata col n. 1) nell'atto di citazione, per la quale la notificazione della prima intimazione di pagamento in data 17.10.2012 non è stata effettuata e la notificazione dell'intimazione di pagamento in data 28.10.2013 è inidonea a determinare l'interruzione della prescrizione, alla data dell'8.10.2018 in cui è stato notificato il primo atto interruttivo - costituito dalla terza intimazione di pagamento -, il termine quinquennale di prescrizione era già decorso;
dunque, il credito al pagamento di sanzioni e interessi di cui alla cartella indicata col n. 1) deve ritenersi prescritto;
allo stesso modo deve ritenersi decorso il termine decennale di prescrizione del credito al pagamento dei tributi. E pertanto, si deve dichiarare che non sussiste il diritto del concessionario alla riscossione a procedere ad esecuzione forzata in relazione alla cartella 1) portante il n.
08720040019780230000, notificata il 18.7.2005 N. 1560/2024 R.G. 10 / 12
Con riferimento alla cartella esattoriale n. 08720060019326920000, notificata il
25.1.2007, ovvero quella indicata col n. 2) nell'atto di citazione, alla data del
17.10.2012 in cui è stato notificato il primo atto interruttivo - costituito dalla prima intimazione di pagamento -, il termine quinquennale di prescrizione era già decorso;
dunque, il credito al pagamento di sanzioni e interessi di cui alla cartella indicata col n. 2) deve ritenersi prescritto.
Invece, il termine di prescrizione ordinario decennale è interrotto dalla notificazione della citata prima intimazione di pagamento in data 17.10.2012 e poi dalla terza intimazione di pagamento in data 8.10.2018; dunque, il credito relativo ai tributi non è prescritto.
Quindi, tenuto conto delle varie voci che compongono la cartella esattoriale (doc. 5 fasc.conv.), si deve dichiarare il diritto del concessionario a procedere ad esecuzione forzata in relazione alla cartella 2) limitatamente al minor importo di €
9.056,00 per tributi.
Con riferimento alla cartella esattoriale portante il n. 08720070012533249000 notificata il 30.11.2007, ovvero quella indicata col n. 3) nell'atto di citazione, ed alla cartella esattoriale portante il n. 08720080014944053000 notificata il
26.11.2008, ovvero quella indicata col n. 4) nell'atto di citazione, alla data del
17.10.2012 in cui è stato notificato il primo atto interruttivo - costituito dalla prima intimazione di pagamento -, il termine quinquennale di prescrizione non era ancora decorso;
la notificazione della seconda intimazione di pagamento in data
28.10.2013 è inidonea a determinare l'interruzione della prescrizione;
tuttavia, alla data dell'8.10.2018 in cui è stato notificato l'ulteriore interruttivo - costituito dalla terza intimazione di pagamento -, il termine quinquennale di prescrizione era già decorso;
dunque, il credito al pagamento di sanzioni e interessi di cui alle cartelle indicate col n. 3) e n. 4) deve ritenersi prescritto.
Invece, il termine di prescrizione ordinario decennale è interrotto dalla notificazione della citata prima intimazione di pagamento in data 17.10.2012 e poi dalla terza intimazione di pagamento in data 8.10.2018; dunque, il credito relativo ai tributi non è prescritto. N. 1560/2024 R.G. 11 / 12
Quindi, tenuto conto delle varie voci che compongono le cartelle esattoriali (docc. 6
e 7 fasc.conv.), si deve dichiarare il diritto del concessionario a procedere ad esecuzione forzata in relazione alla cartella 3) limitatamente al minor importo di €
15.143,00 per tributi ed alla cartella 4) limitatamente al minor importo di €
18.361,00.
Lo stesso originario opponente ed odierno convenuto, nella propria comparsa di costituzione in questa sede, ha riconosciuto come non prescritte le pretese di cui alle cartelle esattoriali 5) n. 08720140008206703000, notificata il 15.7.2014, e 6) n.
08720170002539207000, notificata il 5.4.2017.
* * * * * * *
Tenuto conto dell'oggettiva complessità della controversia e del solo parziale accoglimento dell'originaria opposizione, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, definitivamente pronunciando, dichiara che non sussiste il diritto a procedere ad esecuzione forzata in relazione alla cartella n. 08720040019780230000, notificata il 18.7.2005; dichiarare che sussiste il diritto a procedere ad esecuzione forzata in relazione alla cartella n. 08720060019326920000, notificata il 25.1.2007 limitatamente al minor importo di € 9.056,00 per tributi, alla cartella n. 08720070012533249000 notificata il 30.11.2007 limitatamente al minor importo di € 15.143,00 per tributi ed alla cartella n. 08720080014944053000 notificata il 26.11.2008 limitatamente al minor importo di € 18.361,00 per tributi;
dichiara che sussiste il diritto di procedere ad esecuzione forzata in relazione alla cartella n. 08720140008206703000, notificata il 15.7.2014, ed alla cartella n.
08720170002539207000, notificata il 5.4.2017; compensa integralmente le spese di lite.
Siena, 6 aprile 2025
Il Giudice N. 1560/2024 R.G.
12 / 12
Dott. Michele Moggi