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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 10/03/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Prima sezione civile composta dai consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Antonino Fichera Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n. 859/2023 R.G. avente ad oggetto risarcimento danno da colpa medica promosso da
(C.F. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
(C.F.: ) nata a [...] il Parte_2 C.F._2
15/07/1976 in proprio che nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sul figlio Per_1
nato a [...] il [...], nonché (C.F.
[...] Parte_3
) nata a [...] il [...] rappresentati e difesi dagli avv. Paolo C.F._3
Bernardinetti e Angelo Porzioli come da procura in atti;
APPELLANTI contro elettivamente domiciliata presso Controparte_1
la sede in via Santa Maria La Grande, 5 rappresentata e difesa dall'avv. Filippa Maria Luisa CP_1
Morina come da procura in atti;
APPELLATA
All'udienza del 17.1.2025, previa assegnazione del termine di giorni 30 prima dell'udienza, richiesto dalle parti, per il deposito di note difensive, entrambi i difensori discutevano la causa e indi la Corte poneva la causa in decisione ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con sentenza n.5149/2022, pubblicata il 20.12.2022, il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, rigettava la domanda di risarcimento del danno avanzata da
[...]
e nei riguardi dell' Parte_1 Parte_2 Controparte_1
in quanto l'invalidità riscontrata in capo a non poteva essere ricondotta
[...] Persona_1 con sufficienti margini di probabilità alla condotta ascritta ai sanitari dell'Ospedale di Bronte ove era stato partorito e comunque accertava la prescrizione dell'azione Parte_1
risarcitoria proposta, compensando interamente le spese di lite fra le parti.
Con atto di citazione notificato il 19.6.2023, e sia Parte_1 Parte_2
in proprio che quali genitori di , unitamente a Persona_1 Parte_3
proponevano appello avverso la detta sentenza e chiedevano, in riforma, l'accoglimento delle domande avanzate in primo grado.
Si costituiva l' per eccepire la infondatezza del Controparte_1
gravame e ne chiedeva il rigetto con vittoria delle spese di lite.
1) E' preliminare l'esame del 4° motivo di gravame con cui gli appellanti censurano la decisione del Tribunale nella parte in cui ha affermato la fondatezza dell'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno conseguente alla condotta colposa ascritta ai sanitari dell'Ospedale di Bronte dopo la nascita di . Persona_1
Assumono che l'eccezione è stata tardivamente proposta dall' in quanto si Controparte_1 era costituita all'udienza del 11.1.2016 e non nel termine di 10 giorni prima della già menzionata udienza.
Rilevano poi che la decadenza permane anche nel caso in cui, come nella specie, vi era stato il passaggio dal rito sommario a quello ordinario, né rileva che la prescrizione era stata tempestivamente proposta nel procedimento ex art.696 bis c.p.c., che era stato rigettato per motivi di rito, per cui l'eccezione di prescrizione nel giudizio di merito, successivamente incardinato, andava riproposta nei termini previsti dal codice di rito.
In ogni caso deducono che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno decorreva dal mese di settembre 2005 quando i genitori avevano avuto conoscenza della corretta diagnosi eseguita dall'Istituto Gaslini di Genova.
Infatti, il dies a quo nelle cause di malpractice medica va individuato non nel momento in cui si era verificato il fatto che aveva determinato il danno, ma da quando il danno ingiusto era divenuto oggettivamente percepibile e nel caso in esame non prima del ricovero al Gaslini e dopo la perizia di parte del medico legale.
2 2) Avuto riguardo alla tempestività dell'eccezione di prescrizione avanzata dall'
[...]
, il motivo di gravame è infondato. CP_1
Basti considerare che le preclusioni maturate nel corso del procedimento sommario di cognizione non si applicano al giudizio ordinario a cognizione piena che si instaura all'esito della conversione del rito sommario, poiché nulla al riguardo dispone l'art. 702 bis c.p.c. che trova nella specie applicazione, “laddove allorquando ha voluto diversamente disporre il legislatore ha introdotto espressa eccezione alla suindicata regola generale (es., D.lgs. n. 150 del 2011, art. 4, comma 5, relativo a procedimenti diversi da quello oggetto del presente giudizio). Va ulteriormente osservato che all'esito del mutamento del rito da sommario in ordinario, ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c., comma 3, "il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa l'udienza di cui all'art. 183. In tal caso si applicano le disposizioni del libro II". Orbene, atteso il chiaro tenore della norma, trovano nella detta ipotesi applicazione i termini indicati all'art. 183 c.p.c., cui l'art. 702 ter, comma 3, fa espresso rinvio, con conseguente necessità di osservare i termini di cui all'art. 163 bis c.p.c., comma 1 e all'art. 166 c.p.c. a tutela del diritto di difesa del convenuto”. (Cassazione civile sez. III, 06/07/2020, n.13879).
Ora alla luce del chiaro arresto della Suprema Corte, che si attaglia specificatamente alla fattispecie in esame, nessuna rilevanza assume, al fine di verificare se l'eccezione di prescrizione proposta dalla convenuta sia o meno tempestiva, la tardiva costituzione di quest'ultima nel giudizio ex art.702 bis c.p.c., avvenuta alla prima udienza e non già 10 giorni prima dell'udienza fissata dal giudice per la comparizione delle parti, posto che, una volta mutato il rito da sommario ad ordinario alla prima udienza, la tempestività o meno delle eccezioni in senso stretto - qual è quella di prescrizione - va valutata considerata la nuova udienza fissata, ai sensi degli artt.163 e segg. c.p.c., il 18.5.2016 in relazione alla quale l' si è costituita con comparsa Controparte_1
depositata il 27.4.2018, ovvero 20 giorni liberi prima della udienza, proponendo l'eccezione di prescrizione del credito risarcitorio azionato dagli attori.
3) Una volta affermata la tempestività della proposta eccezione di prescrizione, va esaminata la censura con cui gli appellanti ritengono errata la decisione di prime cure per avere affermato che la prescrizione del diritto dal risarcimento del danno era maturata, essendo decorsi più di 10 anni tra la data in cui i genitori avevano avuto contezza che le patologie del figlio erano collegate alla condotta colposa dei sanitari dell'ospedale di Bronte.
Precisamente la sentenza impugnata rileva che tale consapevolezza non può risalire al ricovero presso l'Istituto Gaslini posto che già i medici dell'Ospedale Garibaldi, ove il neonato era
3 stato portato subito dopo la nascita, avevano prescritto svariati esami da eseguirsi nelle date indicate e fino a 3 anni di vita del bambino.
Inoltre tale consapevolezza era dimostrata dai “momenti concitati del post parto, ivi compreso il trasporto in urgenza alla terapia intensiva e l'arrivo in gravissime condizioni e la sottoposizione a ventilazione forzosa per tre giorni e la prescrizione di esami specifici neurologici, rappresentano tutte circostanze che avrebbero dovuto indurre una persona di media diligenza a verificare la eventuale correlazione tra le condotte dei sanitari che hanno eseguito il parto e le condizioni neurologiche del neonato o dell'infante prima che lo stesso venisse preso in cure presso l'Ospedale Gaslini di Genova”
3.1) Assumono gli appellanti che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, il dies a quo della prescrizione in materia di malpractice medica va individuato non nel momento in cui si verifica il fatto che ha determinato il danno, ma da quando è percepito o è divenuto percepibile all'esterno il danno ingiusto, con la conseguenza che tale consapevolezza era avvenuta, osservando la normale diligenza del buon padre di famiglia, solo dopo il ricovero al Gaslini nel settembre del
2005 e dopo la perizia di parte del medico legale.
Ora sebbene i principi richiamati dagli appellanti siano corretti tuttavia non ne è stata fatta giusta applicazione in concreto.
3.2) E' pacifico in giurisprudenza che l'interpretazione corretta dell'art. 2935 c.c. impone che “il termine da cui far decorrere la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni non coincide con il giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche” (cfr. di recente Cassazione civile sez. VI, 12/10/2022, n.29760).
Parte Ora, come emerge dalla consulenza tecnica d'ufficio eseguita in primo grado, la eseguita presso l'U.O. di Neuropsichiatria infantile di Acireale ad ottobre del 2002 ha evidenziato un quadro di leucomalacia conseguenza di un insulto ipossico-ischemico intervenuto nel periodo peri-natale.
Quindi anche a voler ritenere che il grave insulto ipossico manifestatosi subito dopo la nascita del piccolo e che ha determinato dopo 4 ore dalla nascita il trasferimento Per_1
dall'ospedale di Bronte al Policlinico di , quale emerge dalla cartella clinica sia CP_1
dell'ospedale di Bronte che del Policlinico, non possa essere sufficiente a percepire la malattia quale danno ingiusto, deve ritenersi che tale percezione certamente è sussistente alla data in cui
4 viene eseguita la RNM presso l'Unita Operativa di Acireale che accerta che dall'insulto ipossico patito alla nascita era conseguito per il piccolo una diagnosi di leucomalacia Persona_1
dovuta ad un fenomeno ipossico.
D'altra parte la percezione del danno ingiusto collocato dalla data del ricovero presso l'Istituto Gaslini di Genova, avvenuto nel settembre 2005, pertanto il ricorso ex art.702 bis depositato a maggio del 2005 sarebbe stato proposto entro il termine di 10 anni, non trova riscontro nella certificazione prodotta e proveniente dal predetto Istituto il quale evidenzia le risultanze di quanto era emerso alla nascita di ed in particolare anche la patologia indicata Persona_1
nella RNM del 2002 derivante dall'insulto ipossico verificatosi nel periodo prenatale.
Né la consulenza medico legale di parte, datata 10 marzo 2014, redatta proprio allo scopo di avviare il giudizio risarcitorio nei riguardi dell può ritenersi invece - CP_2
contrariamente all'assunto degli appellanti – l'epoca a partire dalla quale gli appellanti ebbero la percezione che il fenomeno ipossico verificatosi alla nascita aveva causato la patologia di leucomalacia da cui è affetto, stante la conoscenza o conoscibilità del danno ad Persona_1
opera di terzi in epoca antecedente, come sopra precisato.
In conclusione, affermata la conoscenza o la conoscibilità secondo l'ordinaria diligenza del danno patito da tutti gli attori fin dal 2002, il diritto al risarcimento del danno patito a causa della allegata condotta negligente dei sanitari dell'Ospedale di Bronte, quando è stato proposto l'odierno giudizio nel 2015 era ormai prescritto, volendo considerare per tutti i danni descritti e richiesti da tutti gli attori la prescrizione decennale.
4) Il rigetto del motivo determina l'assorbimento degli altri riguardanti il merito della controversia e precisamente la responsabilità ascritta ai sanitari e negata dal Tribunale.
Dal rigetto del gravame consegue la condanna degli appellanti in solido a pagare le spese del giudizio di impugnazione che liquida in favore dell'appellata nella misura indicata in dispositivo applicando i valori minimi considerata la pronuncia in rito ed esclusa la fase di trattazione ed istruttoria non essendo state espletate né attività istruttorie né le attività ulteriori indicate dall'art. 4 comma 5 lett. c) del D.M. n.55 del 2014 come modificato dal d.m. 147 del 2022.
Avuto riguardo all'epoca di proposizione dell'atto di appello, posteriore al 30 gennaio 2013, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n.228, art.1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis"
(Cass. sez. un. 20/02/2020, n.4315; ibidem Cass., Sez. Un., n. 23535 del 20/09/2019).
5
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
859/2023 R.G., rigetta l'appello proposto da e , sia in Parte_1 Parte_2
proprio che quali genitori di e da con atto di citazione Persona_1 Parte_3
notificato il 19.6.2023 avverso la sentenza n.5149/2022, pubblicata il 20.12.2022 del Tribunale di
Catania che conferma sebbene con differente motivazione;
condanna gli appellanti in solido a pagare le spese processuali del grado in favore dell'appellata che liquida quali compensi in €.7.000,00 oltre IVA, CPA e spese generali;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. n.115/2012.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 26.2.2025.
Il Presidente estensore dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Prima sezione civile composta dai consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Antonino Fichera Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n. 859/2023 R.G. avente ad oggetto risarcimento danno da colpa medica promosso da
(C.F. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
(C.F.: ) nata a [...] il Parte_2 C.F._2
15/07/1976 in proprio che nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sul figlio Per_1
nato a [...] il [...], nonché (C.F.
[...] Parte_3
) nata a [...] il [...] rappresentati e difesi dagli avv. Paolo C.F._3
Bernardinetti e Angelo Porzioli come da procura in atti;
APPELLANTI contro elettivamente domiciliata presso Controparte_1
la sede in via Santa Maria La Grande, 5 rappresentata e difesa dall'avv. Filippa Maria Luisa CP_1
Morina come da procura in atti;
APPELLATA
All'udienza del 17.1.2025, previa assegnazione del termine di giorni 30 prima dell'udienza, richiesto dalle parti, per il deposito di note difensive, entrambi i difensori discutevano la causa e indi la Corte poneva la causa in decisione ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con sentenza n.5149/2022, pubblicata il 20.12.2022, il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, rigettava la domanda di risarcimento del danno avanzata da
[...]
e nei riguardi dell' Parte_1 Parte_2 Controparte_1
in quanto l'invalidità riscontrata in capo a non poteva essere ricondotta
[...] Persona_1 con sufficienti margini di probabilità alla condotta ascritta ai sanitari dell'Ospedale di Bronte ove era stato partorito e comunque accertava la prescrizione dell'azione Parte_1
risarcitoria proposta, compensando interamente le spese di lite fra le parti.
Con atto di citazione notificato il 19.6.2023, e sia Parte_1 Parte_2
in proprio che quali genitori di , unitamente a Persona_1 Parte_3
proponevano appello avverso la detta sentenza e chiedevano, in riforma, l'accoglimento delle domande avanzate in primo grado.
Si costituiva l' per eccepire la infondatezza del Controparte_1
gravame e ne chiedeva il rigetto con vittoria delle spese di lite.
1) E' preliminare l'esame del 4° motivo di gravame con cui gli appellanti censurano la decisione del Tribunale nella parte in cui ha affermato la fondatezza dell'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno conseguente alla condotta colposa ascritta ai sanitari dell'Ospedale di Bronte dopo la nascita di . Persona_1
Assumono che l'eccezione è stata tardivamente proposta dall' in quanto si Controparte_1 era costituita all'udienza del 11.1.2016 e non nel termine di 10 giorni prima della già menzionata udienza.
Rilevano poi che la decadenza permane anche nel caso in cui, come nella specie, vi era stato il passaggio dal rito sommario a quello ordinario, né rileva che la prescrizione era stata tempestivamente proposta nel procedimento ex art.696 bis c.p.c., che era stato rigettato per motivi di rito, per cui l'eccezione di prescrizione nel giudizio di merito, successivamente incardinato, andava riproposta nei termini previsti dal codice di rito.
In ogni caso deducono che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno decorreva dal mese di settembre 2005 quando i genitori avevano avuto conoscenza della corretta diagnosi eseguita dall'Istituto Gaslini di Genova.
Infatti, il dies a quo nelle cause di malpractice medica va individuato non nel momento in cui si era verificato il fatto che aveva determinato il danno, ma da quando il danno ingiusto era divenuto oggettivamente percepibile e nel caso in esame non prima del ricovero al Gaslini e dopo la perizia di parte del medico legale.
2 2) Avuto riguardo alla tempestività dell'eccezione di prescrizione avanzata dall'
[...]
, il motivo di gravame è infondato. CP_1
Basti considerare che le preclusioni maturate nel corso del procedimento sommario di cognizione non si applicano al giudizio ordinario a cognizione piena che si instaura all'esito della conversione del rito sommario, poiché nulla al riguardo dispone l'art. 702 bis c.p.c. che trova nella specie applicazione, “laddove allorquando ha voluto diversamente disporre il legislatore ha introdotto espressa eccezione alla suindicata regola generale (es., D.lgs. n. 150 del 2011, art. 4, comma 5, relativo a procedimenti diversi da quello oggetto del presente giudizio). Va ulteriormente osservato che all'esito del mutamento del rito da sommario in ordinario, ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c., comma 3, "il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa l'udienza di cui all'art. 183. In tal caso si applicano le disposizioni del libro II". Orbene, atteso il chiaro tenore della norma, trovano nella detta ipotesi applicazione i termini indicati all'art. 183 c.p.c., cui l'art. 702 ter, comma 3, fa espresso rinvio, con conseguente necessità di osservare i termini di cui all'art. 163 bis c.p.c., comma 1 e all'art. 166 c.p.c. a tutela del diritto di difesa del convenuto”. (Cassazione civile sez. III, 06/07/2020, n.13879).
Ora alla luce del chiaro arresto della Suprema Corte, che si attaglia specificatamente alla fattispecie in esame, nessuna rilevanza assume, al fine di verificare se l'eccezione di prescrizione proposta dalla convenuta sia o meno tempestiva, la tardiva costituzione di quest'ultima nel giudizio ex art.702 bis c.p.c., avvenuta alla prima udienza e non già 10 giorni prima dell'udienza fissata dal giudice per la comparizione delle parti, posto che, una volta mutato il rito da sommario ad ordinario alla prima udienza, la tempestività o meno delle eccezioni in senso stretto - qual è quella di prescrizione - va valutata considerata la nuova udienza fissata, ai sensi degli artt.163 e segg. c.p.c., il 18.5.2016 in relazione alla quale l' si è costituita con comparsa Controparte_1
depositata il 27.4.2018, ovvero 20 giorni liberi prima della udienza, proponendo l'eccezione di prescrizione del credito risarcitorio azionato dagli attori.
3) Una volta affermata la tempestività della proposta eccezione di prescrizione, va esaminata la censura con cui gli appellanti ritengono errata la decisione di prime cure per avere affermato che la prescrizione del diritto dal risarcimento del danno era maturata, essendo decorsi più di 10 anni tra la data in cui i genitori avevano avuto contezza che le patologie del figlio erano collegate alla condotta colposa dei sanitari dell'ospedale di Bronte.
Precisamente la sentenza impugnata rileva che tale consapevolezza non può risalire al ricovero presso l'Istituto Gaslini posto che già i medici dell'Ospedale Garibaldi, ove il neonato era
3 stato portato subito dopo la nascita, avevano prescritto svariati esami da eseguirsi nelle date indicate e fino a 3 anni di vita del bambino.
Inoltre tale consapevolezza era dimostrata dai “momenti concitati del post parto, ivi compreso il trasporto in urgenza alla terapia intensiva e l'arrivo in gravissime condizioni e la sottoposizione a ventilazione forzosa per tre giorni e la prescrizione di esami specifici neurologici, rappresentano tutte circostanze che avrebbero dovuto indurre una persona di media diligenza a verificare la eventuale correlazione tra le condotte dei sanitari che hanno eseguito il parto e le condizioni neurologiche del neonato o dell'infante prima che lo stesso venisse preso in cure presso l'Ospedale Gaslini di Genova”
3.1) Assumono gli appellanti che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, il dies a quo della prescrizione in materia di malpractice medica va individuato non nel momento in cui si verifica il fatto che ha determinato il danno, ma da quando è percepito o è divenuto percepibile all'esterno il danno ingiusto, con la conseguenza che tale consapevolezza era avvenuta, osservando la normale diligenza del buon padre di famiglia, solo dopo il ricovero al Gaslini nel settembre del
2005 e dopo la perizia di parte del medico legale.
Ora sebbene i principi richiamati dagli appellanti siano corretti tuttavia non ne è stata fatta giusta applicazione in concreto.
3.2) E' pacifico in giurisprudenza che l'interpretazione corretta dell'art. 2935 c.c. impone che “il termine da cui far decorrere la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni non coincide con il giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche” (cfr. di recente Cassazione civile sez. VI, 12/10/2022, n.29760).
Parte Ora, come emerge dalla consulenza tecnica d'ufficio eseguita in primo grado, la eseguita presso l'U.O. di Neuropsichiatria infantile di Acireale ad ottobre del 2002 ha evidenziato un quadro di leucomalacia conseguenza di un insulto ipossico-ischemico intervenuto nel periodo peri-natale.
Quindi anche a voler ritenere che il grave insulto ipossico manifestatosi subito dopo la nascita del piccolo e che ha determinato dopo 4 ore dalla nascita il trasferimento Per_1
dall'ospedale di Bronte al Policlinico di , quale emerge dalla cartella clinica sia CP_1
dell'ospedale di Bronte che del Policlinico, non possa essere sufficiente a percepire la malattia quale danno ingiusto, deve ritenersi che tale percezione certamente è sussistente alla data in cui
4 viene eseguita la RNM presso l'Unita Operativa di Acireale che accerta che dall'insulto ipossico patito alla nascita era conseguito per il piccolo una diagnosi di leucomalacia Persona_1
dovuta ad un fenomeno ipossico.
D'altra parte la percezione del danno ingiusto collocato dalla data del ricovero presso l'Istituto Gaslini di Genova, avvenuto nel settembre 2005, pertanto il ricorso ex art.702 bis depositato a maggio del 2005 sarebbe stato proposto entro il termine di 10 anni, non trova riscontro nella certificazione prodotta e proveniente dal predetto Istituto il quale evidenzia le risultanze di quanto era emerso alla nascita di ed in particolare anche la patologia indicata Persona_1
nella RNM del 2002 derivante dall'insulto ipossico verificatosi nel periodo prenatale.
Né la consulenza medico legale di parte, datata 10 marzo 2014, redatta proprio allo scopo di avviare il giudizio risarcitorio nei riguardi dell può ritenersi invece - CP_2
contrariamente all'assunto degli appellanti – l'epoca a partire dalla quale gli appellanti ebbero la percezione che il fenomeno ipossico verificatosi alla nascita aveva causato la patologia di leucomalacia da cui è affetto, stante la conoscenza o conoscibilità del danno ad Persona_1
opera di terzi in epoca antecedente, come sopra precisato.
In conclusione, affermata la conoscenza o la conoscibilità secondo l'ordinaria diligenza del danno patito da tutti gli attori fin dal 2002, il diritto al risarcimento del danno patito a causa della allegata condotta negligente dei sanitari dell'Ospedale di Bronte, quando è stato proposto l'odierno giudizio nel 2015 era ormai prescritto, volendo considerare per tutti i danni descritti e richiesti da tutti gli attori la prescrizione decennale.
4) Il rigetto del motivo determina l'assorbimento degli altri riguardanti il merito della controversia e precisamente la responsabilità ascritta ai sanitari e negata dal Tribunale.
Dal rigetto del gravame consegue la condanna degli appellanti in solido a pagare le spese del giudizio di impugnazione che liquida in favore dell'appellata nella misura indicata in dispositivo applicando i valori minimi considerata la pronuncia in rito ed esclusa la fase di trattazione ed istruttoria non essendo state espletate né attività istruttorie né le attività ulteriori indicate dall'art. 4 comma 5 lett. c) del D.M. n.55 del 2014 come modificato dal d.m. 147 del 2022.
Avuto riguardo all'epoca di proposizione dell'atto di appello, posteriore al 30 gennaio 2013, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n.228, art.1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis"
(Cass. sez. un. 20/02/2020, n.4315; ibidem Cass., Sez. Un., n. 23535 del 20/09/2019).
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
859/2023 R.G., rigetta l'appello proposto da e , sia in Parte_1 Parte_2
proprio che quali genitori di e da con atto di citazione Persona_1 Parte_3
notificato il 19.6.2023 avverso la sentenza n.5149/2022, pubblicata il 20.12.2022 del Tribunale di
Catania che conferma sebbene con differente motivazione;
condanna gli appellanti in solido a pagare le spese processuali del grado in favore dell'appellata che liquida quali compensi in €.7.000,00 oltre IVA, CPA e spese generali;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. n.115/2012.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 26.2.2025.
Il Presidente estensore dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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