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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 07/04/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 6740 del 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier GI De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6740 del 2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Tatiana Cannavale ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Latina (LT), Via Matilde Serao n. 10, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Alessandro Gava ed CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Pontedera (PI), Corso Matteotti, n. 40, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti in sede di udienza di p.c.: per parte ricorrente: “precisa le conclusioni come già rassegnate in atti con i termini ex art. 190
c.p.c.”; conclusioni di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.: “- pronuncia della separazione giudiziale tra i coniugi /Liuti; / assegno di mantenimento: imporre al IG. CP_1
un assegno di euro 800,00 mensili, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oppure CP_1
quella somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia, da versarsi entro il 5 di ogni mese a rate anticipate, alle condizioni che saranno concordate dai coniugi;
/ addebito della separazione:
1 le circostanze descritte in premessa, e che verranno provate nella presente fase istruttoria, giustificano una pronuncia di separazione con addebito. Delle predette circostanze verrà data ampia dimostrazione, in ogni caso, la IG.ra , si riserva di chiedere altresì il risarcimento Parte_1
dei danni;
/ - assegnazione della casa coniugale con i mobili in essa contenuti. / Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori di legge.”; per parte resistente: ““Voglia l'Ill.mo Tribunale di Latina dichiarare la separazione personale dei coniugi con contestuale rigetto della domanda di addebito e della domanda di assegnazione della casa coniugale a carico del sig. alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati CP_1 con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) dichiarare che nessun contributo economico per il mantenimento è dovuto dal nei confronti della stante l'indipendenza economica e la CP_1 Pt_1
capacità economica della ricorrente;
3) respingere la domanda di addebito della separazione in quanto infondata in fatto e in diritto;
4) respingere la domanda di assegnazione della casa coniugale in quanto infondata in fatto in diritto. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Chiede i termini ex art. 190 c.p.c.”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati trasmessi al P.M. che non ha formulato osservazioni.
In sede di udienza di precisazione delle conclusioni, le parti hanno precisato le conclusioni come indicato in epigrafe e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
1. SULLO STATUS.
Il matrimonio trova conferma nell'estratto di matrimonio, agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio con rito religioso in Roma, in data 12 settembre 2015, trascritto al Reg. Atti di
Matrimonio del suddetto comune al n. 950, parte II, serie A04, anno 2015 e che le parti hanno scelto il regime di separazione dei beni.
Il fallito tentativo di conciliazione in sede presidenziale e le allegazioni di entrambe le parti inducono il Tribunale a ritenere che sussistano con evidenza i presupposti di legge per dichiarare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.p.c.
Va, pertanto, pronunciata la separazione personale delle parti.
2. SULLA DOMANDA DI ADDEBITO FORMULATA DA PARTE RICORRENTE.
Il coniuge che intende chiedere l'addebito all'altro della separazione, ai sensi dell'art. 151 c.c., in base a orientamento ormai pacifico della Suprema Corte, del tutto condiviso da questo Collegio, ha
2 l'onere di provare non solo l'esistenza di una violazione degli obblighi tra coniugi sorti dal matrimonio, ai sensi dell'art. 143 c.c., ma anche quella di uno stretto nesso di causalità tra tale violazione e l'elemento dell'intollerabilità della convivenza.
Ciò in generale per qualsiasi violazione degli obblighi, ivi compreso quello relativo all'assistenza morale e materiale al coniuge e ai figli (cfr., tra le molte, Cass. ord. n. 25966 del 2016, Cass. sent.
2059 del 2012, Cass. sent. 9074 del 2011, da ultimo Cass. ord. 3923 del 2018).
La Suprema Corte ha chiarito come “anche nel caso dell'allontanamento dalla casa coniugale e di richiesta di addebito a tale condotta conseguente, spetta al richiedente, e non all'altro coniuge, provare non solo l'allontanamento dalla casa coniugale, ma anche il nesso di causalità tra detto comportamento e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (Cass. Civ. n. 19328 del
2015). Al coniuge che si è allontanato spetta provare la giusta causa dell'allontanamento, ma non per effetto della inversione dell'onus probandi in ordine al nesso di causalità, ma all'esclusivo fine di escludere che tale condotta possa essere qualificata come causa d'addebito” (Cass. n. 25072 del
2017).
Per quanto attiene, poi, alla violazione dell'obbligo di fedeltà, citando le parole della Suprema Corte
“secondo consolidata giurisprudenza: a) l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, che deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed a giustificare
l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (Cass. 7 dicembre 2007, n. 25618; ed ancora, più di recente, Cass., ord. 14 agosto 2015, n. 16859; n. 917 del 2017); b) la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell'art. 151 c.c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e, quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge. (Cass. n. 15557 del 2008; n. 8929 del 2013; n. 21657 del 2017);c) grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass. 14 febbraio 2012, n. 2059)” (così Cass. ord. n. 3923 del
3 2018, v. anche Cass. ord. n. 14591 del 2019, nel senso che non basta provare la violazione dell'obbligo di fedeltà e di coabitazione, ma anche l'efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza).
Nel caso di specie, nel ricorso introduttivo, la ricorrente ha imputato la responsabilità della crisi matrimoniale al marito, “a causa di gravissimi comportamenti messi in atto dal in palese CP_1
violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, che hanno determinato inequivocabilmente, per sua colpa esclusiva, il venir meno dell'affectio coniugalis” (v. ricorso, pag. 1). La ricorrente non ha specificato quali fossero stati i comportamenti in questione. Inoltre, ha dedotto che a giugno 2019 il marito aveva abbandonato la casa coniugale, pur avendo le parti circa venti giorni prima firmato i moduli per la domanda di adozione da depositare presso il Tribunale di Roma, e avendo in programma per agosto 2019 l'operazione d'impianto degli ovuli, e che “tale situazione, già di per sé drammatica, si è trasformata in una sofferenza umanamente insostenibile per la IG.ra a Pt_1 seguito della scoperta, successivamente all'allontanamento del di prove sconcertanti in CP_1
ordine a comportamenti messi in atto dal marito in costanza di matrimonio, tale da indurre la resistente a prendere la decisione di richiedere la separazione.” (v. ricorso, pag. 3 e 4).
La difesa di parte ricorrente non ha depositato memoria integrativa, e solamente con la prima memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. ha allegato che “in verità le motivazioni che hanno indotto il ad abbandonare il tetto coniugale sono di ben altra natura, come scoperto nei giorni a CP_1 seguire dall'avvenuta aggressione, dalla IG.ra Infatti rimasta sola presso la casa coniugale, Pt_1
la ha fatto una scoperta sconcertante ed agghiacciante, in ragione non ad un solo tradimento Pt_1
in costanza di matrimonio, ma a più tradimenti attuati con modalità repellenti e, cosa ancor più grave, commessi durante il lungo periodo in cui la coppia era in cura per la fecondazione assistita, in barba al protocollo medico in materia, che prevede il rispetto di regole precise, pena
l'insuccesso della fecondazione cosa che è accaduta, purtroppo, più di una volta” (memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., pag. 3).
Con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 parte ricorrente ha prodotto, in allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., gli allegati denominati “ALLEGATO 1”, “ALLEGATO 2” e
[...]
– quest'ultimo comprensivo di due cartelle Controparte_2
“Conversazione con amico” e “Immagini pornografiche” – contenenti una serie di screenshot
WhatsApp e riproduzioni fotografiche della schermata WhatsApp di uno smartphone relativi a conversazioni asseritamente intercorse tra l'odierno resistente e altre donne nonché fotografie aventi ad oggetto anche parti intime nude, e dedotto per la prima volta nei capitoli formulati per la prova testimoniale, che si tratta del materiale che la ricorrente aveva scoperto nei giorni immediatamente successivi all'allontanamento del su un telefono cellulare regalatole proprio dal marito. CP_1
4 Il resistente, dal canto suo, già nella memoria di costituzione nella fase presidenziale ha contestato la genericità degli addebiti mossi dalla ricorrente, con specifico riferimento al dedotto allontanamento dal tetto coniugale, ha allegato che “entrambi i coniugi, di comune accordo, si allontanavano dall'abitazione” all'esito di un litigio avvenuto in data 19 giugno 2019 culminato nella manifestazione di volontà della ricorrente di lasciare l'abitazione a fronte della quale, il resistente, per consentire alla moglie di raccogliere con calma i propri effetti personali, aveva deciso di recarsi lui per qualche giorno dai propri genitori chiedendole, in un secondo momento, preso atto della comune decisione di lasciare l'abitazione, la restituzione dell'immobile al fine di riconsegnarlo al padre (v. pagg. 4 e 5 della memoria di costituzione e missiva di cui al documento
5). Ha allegato, comunque, l'anteriorità della crisi matrimoniale rappresentando che “il venir meno della convivenza si è determinato a causa delle ragioni complesse che avevano innescato la crisi della coppia già antecedentemente al giugno del 2019” che risiedono “in primo luogo in un'incompatibilità caratteriale”, in secondo luogo “nelle diverse attività lavorative dei coniugi” che hanno condotto ad un allontanamento progressivo stante la diversità di orari e l'aver stabilito la residenza principale lontano dal posto di lavoro di entrambi e, in terzo luogo, nel “doloroso percorso della fecondazione assistita, conclusosi negativamente” che ha determinato una “distanza incolmabile nella coppia” non addebitabile a nessuno dei due coniugi (v. pag. 3 della memoria di costituzione).
Per quanto riguarda i tradimenti allegati dalla ricorrente per la prima volta in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., il resistente, con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., ha contestato la genericità delle accuse e ha dedotto che, ad ogni modo, gli asseriti comportamenti non rileverebbero ai fini della pronuncia di addebito per difetto di nesso di causalità con la crisi matrimoniale che era già in atto (v. pag. 3 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.).
Per quanto riguarda la documentazione prodotta dalla ricorrente con la memoria ex art. 183 comma
6 n. 2 c.p.c., parte resistente l'ha disconosciuta ai sensi dell'art. 2712 c.c., ad eccezione delle foto che ritraggono il resistente da solo di cui alle pagine 6, 11, 15 e 18 allegate alla cartella “Immagini pornografiche”, e ne ha dedotto l'inammissibilità e inutilizzabilità, perché documentazione prodotta
“in mancanza di specifica istanza assistita dall'esposizione, negli scritti difensivi, degli scopi della produzione con riferimento alle pretese dedotte”, richiamando la sentenza a S.U. 2435 del 2008, per di più prodotta in violazione della disciplina della privacy e, comunque, priva di qualsivoglia valore probatorio (v. memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. di parte resistente).
Ciò premesso, va rilevato che, come chiarito dalla Cassazione, in modo condiviso da questo
Collegio, “in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c., il
5 disconoscimento idoneo a fare perdere ad esse la qualità di prova, pur non soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 c.p.c., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta, anche se non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215 c.p.c., comma 2, perchè mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni
(cfr. Cass. 3122/2015, nella quale questa Corte ha confermato la sentenza impugnata, laddove aveva ritenuto utilizzabile un DVD contenente un filmato, considerato che la parte aveva contestato del tutto genericamente la conformità all'originale della riproduzione informatica prodotta e che il giudice di merito aveva ritenuto l'assenza di elementi che consentissero di ritenere il documento non rispondente al vero;
conf. 17526/2016; in termini, Cass.1250/2018)” (cfr Cass. ord. 19155 del
2019);
Tuttavia, nel caso di specie, si pongono questioni più complesse, in quanto la documentazione prodotta da parte ricorrente nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. è stata effettuata senza una perizia di parte che attestasse come fosse avvenuta l'estrazione dei contenuti dal suddetto cellulare, e dunque senza una c.d. “copia forense”; inoltre va rilevato che trattasi di documentazione verosimilmente illecita, in quanto riporta screenshot di conversazioni WhatsApp avvenute tra altre persone e foto che si assumono essere state scambiate in tale contesto.
Ebbene, sul punto dell'illiceità, l'art. 160 bis del d. lgs. 196 del 2003, al comma 2, dispone che “la validità, l'efficacia e l'utilizzabilità nel procedimento giudiziario di atti, documenti e provvedimenti basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di Regolamento restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali”, e non è sussistente alcuna disposizione nel codice di procedura civile che sancisce espressamente l'inutilizzabilità di tale documentazione, al contrario di quanto previsto dall'art. 191 c.p.p., sicché condivide il Collegio il principio per cui “Nel silenzio di legge, la valutazione in merito all'utilizzabilità delle prove documentali illecite, ottenute dal producente violando specifiche norme di legge, è demandata al singolo giudice, chiamato a compiere un giudizio di bilanciamento tra tutti i diritti e gli interessi emersi nel caso concreto” (cfr. Tribunale di Torino, 8 maggio 2013, Giur. It., 2014, 11, 2480, v. in senso conforme anche Tribunale di Roma, 20/01/2017, Famiglia e Diritto, 2018, 1, 41).
Nel caso di specie, la ricorrente solo nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., in modo del tutto tardivo e inammissibile, ha dedotto di aver rinvenuto le foto e le chat su un telefono cellulare lasciatole dal marito.
6 Nel caso di specie, come rilevato dalla difesa di parte resistente, in un caso (v. doc. 1) è stata tratta anche documentazione che presume l'accesso alla posta elettronica del resistente, di cui è riportato l'indirizzo e - mail. Ebbene, nel caso di specie, pare verosimile che la resistente abbia prodotto documentazione in violazione con quanto previsto dalla normativa penale, infatti, come chiarito dalla Suprema Corte, con sentenza Cass. pen. n. 3025 del 2025, in un caso in cui la difesa dell'imputato assumeva che la persona offesa avesse lasciato il telefono incustodito e senza la protezione di un pin, “in tema di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico ex art.
615-ter cod. pen., non rileva la circostanza che le chiavi di accesso al sistema informatico protetto siano state comunicate all'autore del reato, in epoca antecedente rispetto all'accesso abusivo, dallo stesso titolare delle credenziali, qualora la condotta incriminata abbia portato ad un risultato certamente in contrasto con la volontà della persona offesa ed esorbitante l'eventuale ambito autorizzatorio (Sez. 5, Sentenza n. 2905 del 02/10/2018, dep. 2019, Rv. 274596 - 01)” e, nel caso di specie, non solo è stata prodotta una schermata che presuppone l'accesso alla posta elettronica del resistente, ma anche quelle che, secondo la versione della ricorrente, sono chat WhatsApp intervenute tra il resistente e altre donne.
Ritiene il Tribunale che nel caso di specie, in cui parte ricorrente del tutto tardivamente, e senza averne dato alcuna prova, ha indicato le fonti di acquisizioni del materiale prodotto, anche in violazione del dettato penale, e dal contenuto fortemente “riservato”, depositando foto addirittura di genitali di terze persone, seppure non identificabili, debba ritenersi che tale documentazione sia in radice inammissibile e inutilizzabile nel presente giudizio.
Oltre a quanto sin qui osservato, poi, pure va rilevato che la documentazione prodotta non ha comunque alcun valore probatorio, atteso che è stata prodotta in assenza di una c.d. copia forense, senza una perizia di parte che attestasse da quale dispositivo cellulare e in che modo sia stato estratto il materiale prodotto. Trattasi di documentazione che non può essere con certezza riferita ad alcun dispositivo telefonico.
Sotto altro profilo, va rilevato che la ricorrente entro i termini di preclusione delle allegazioni
(memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.) non ha compiutamente allegato quanto, poi, ha inteso dimostrare producendo il suddetto materiale. Infatti, si è limitata nel ricorso introduttivo a fare riferimento a circostanze del tutto generiche e, nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1, a riferire di aver scoperto di plurimi tradimenti, senza tuttavia allegare specificatamente, entro i termini di preclusione delle allegazioni, di aver rinvenuto le chat e le foto poi prodotte in sede di memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. e le circostanze specifiche di tali rinvenimento, ciò in palese violazione del diritto di difesa e del contraddittorio di parte resistente.
7 Seppure, infatti, la documentazione appare evidentemente prodotta al fine di fondare la domanda di addebito, proposta sin dal ricorso introduttivo, era onere della parte ricorrente allegare entro i termini di preclusione le circostanze di fatto in base alle quali intendeva fondare la propria domanda.
Ciò premesso sulla produzione documentale di parte ricorrente nella memoria ex art. 183 comma 6
n. 2 c.p.c., deve osservarsi che le parti hanno fornito ricostruzioni alternative della medesima vicenda nella misura in cui parte ricorrente ha allegato che il coniuge ha abbandonato il tetto coniugale per sua unilaterale decisione e del tutto improvvisamente, mentre parte resistente ha contestato la prospettazione di parte ricorrente, allegando di essersi allontanato dalla casa coniugale per decisione comune ad entrambi seguita ad una accesa lite intervenuta dopo un'aggressione ricevuta, e che, comunque, in quel momento la crisi coniugale era già in atto.
La ricorrente non ha tempestivamente contestato le allegazioni del resistente circa la volontà di entrambi i coniugi di interrompere la convivenza dopo l'accesa lite della sera del 19 giugno 2019 e l'anteriorità della crisi coniugale rispetto al venir meno della convivenza nel giungo 2019, in quanto non ha depositato alcuna memoria integrativa, prima difesa utile rispetto alla memoria di costituzione di parte resistente.
Nella memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., ha contestato la rispondenza al vero di quanto allegato dal resistente relativamente al fatto che la causa della separazione risalirebbe a qualche anno dopo il matrimonio, rimarcando quanto aveva indicato in ricorso in merito ai percorsi per l'adozione e la procreazione medicalmente assistita, ma non ha contestato specificamente quanto dedotto dal marito circa i fatti del 19 giugno 2019, e dunque che la moglie aveva dato del fallito al marito, affermando di voler andare via dalla casa coniugale e che solo allora il marito aveva deciso di allontanarsi dalla casa coniugale. Trattasi dunque di circostanza da ritenere pacifica ai sensi dell'art. 115 comma 1 c.p.c.
Dunque, anche a voler ritenere che effettivamente la ricorrente abbia trovato un cellulare, nei giorni immediatamente successivi all'allontanamento del resistente, e che la ricorrente, a prescindere da quanto sopra rilevato sull'illiceità della condotta, abbia appreso che il resistente aveva scambiato le conversazioni WhatsApp e foto con altre donne prodotte, come è stato riferito anche da alcuni testi, ciò non inficia il fatto che in ogni caso non sarebbe dimostrato il nesso di causalità tra tale scoperta e la crisi del matrimonio, che appariva già compromesso, dopo la lite del 19 giugno 2019. In ogni caso la ricorrente, come sopra dedotto, avrebbe dovuto compiutamente dedurre tali circostanze entro i termini di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.
Inoltre, quanto sopra rilevato sulla mancata contestazione dei fatti del 19 giugno 2019 come allegati dal resistente, palesa che nemmeno può essere ritenuto che la crisi del matrimonio sia da imputare
8 all'allontanamento del resistente dalla casa coniugale, seguito invece ad un litigio in cui anche la ricorrente aveva sostenuto di volere andare via dalla casa coniugale. Verosimilmente tale litigio ha palesato una situazione di disagio e disaffezione delle parti, nonché di crescente disgregazione del vincolo matrimoniale, circostanza che non appare inficiata dal fatto che le parti pochi giorni prima avessero firmato i documenti per l'adozione o stessero ancora cercando un figlio con la procreazione medica assistita. Si tratta, infatti, come noto, di percorsi estremamente impegnativi che possono, talvolta, anche incidere sulla stabilità della coppia.
Ad ogni modo ritiene il Tribunale che da quanto allegato e non contestato, dalla documentazione utilizzabile in atti, e dall'istruttoria testimoniale espletata, non sia emersa la prova che il fallimento del matrimonio è in nesso di causalità con l'allontanamento dalla casa coniugale del resistente o a condotte del resistente che possano aver dato luogo a plausibili sospetti di infedeltà coniugale.
3. SULLA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE FORMULATA
DA PARTE RICORRENTE.
La domanda è inammissibile in quanto dal matrimonio non sono nati figli sicché nessuna determinazione può essere assunta in merito all'assegnazione della casa coniugale, essendo presupposto indefettibile per tale provvedimento la sussistenza di prole minorenne o maggiorenne ma economicamente non indipendente (orientamento pacifico, v. tra le molte Cass. ord. n. 772 del
15 gennaio 2018).
4. SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO RICHIESTO DA PARTE RICORRENTE.
Per quanto attiene alla richiesta di assegno di mantenimento di € 800,00 mensili formulata da parte ricorrente, come noto l'art. 156 c.c., stabilisce, a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al proprio mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità della somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'articolo sopra citato va interpretato considerando che la separazione personale ha solo l'effetto di sospendere gli obblighi di natura personale, quale quello di fedeltà, convivenza e collaborazione, mentre permane il vincolo coniugale, così come l'obbligo di assistenza materiale, sicché l'assegno di mantenimento in sede di separazione ha natura del tutto differente da quello divorzile, e i “redditi adeguati” summenzionati, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (cfr. Cass. sent. 28938 del 2017). Pure bisogna tenere presente che, per utilizzare le parole della Suprema Corte, “Se è vero che nella separazione personale i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (Cass. n. 12196/2017), è anche vero che la prova della ricorrenza dei
9 presupposti dell'assegno incombe su chi chiede il mantenimento (v., tra le tante, Cass. n.
1691/1987) e che tale prova ha ad oggetto anche l'incolpevolezza del coniuge richiedente.” (Cass. sent. n. 6886 del 2018), sicché nel caso di specie la Cassazione non ha riconosciuto il diritto all'assegno ad un coniuge disoccupato che non si era attivato doverosamente per reperire un'occupazione confacente alle sue attitudini.
Ciò premesso, quanto alle condizioni economiche delle parti, la ricorrente, nel ricorso introduttivo, ha dedotto di essere priva di stabilità economica lavorando in forza di un contratto a tempo determinato prossimo a scadere con una retribuzione di € 1.000,00 al mese, al contrario del resistente, che è proprietario di un panificio ( e svolge attività di consulenza in Parte_2
materia di sicurezza sul lavoro (v. pagg. 3 e 4 del ricorso introduttivo).
Il resistente, invece, nella memoria di costituzione, ha allegato che la ricorrente, in costanza di matrimonio, ha sempre lavorato come commessa e responsabile di negozio, percependo da €
1.000,00 a € 1.500,00 al mese e che, comunque, anche laddove il contratto a tempo determinato fosse prossimo a scadere, la stessa non verserebbe nell'impossibilità oggettiva di procurarsi mezzi adeguati per il suo mantenimento potendo svolgere un'attività lavorativa adeguata alla sua qualifica, posizione sociale, condizioni personali d'età e di salute (v. pag. 6 della memoria di costituzione).
Ha rappresentato di non essere proprietario del panificio indicato dalla ricorrente, ma socio accomandante con quota minoritaria pari al 30% del totale e che l'attività di consulenza è cessata nel dicembre 2018, successivamente, però, in sede di udienza presidenziale, ha dichiarato di continuare a svolgerla, sia pure sporadicamente;
infine, ha dedotto di essere gravato da una rata mensile di € 535,00 per un prestito contratto in costanza di matrimonio per la ristrutturazione della casa coniugale, di proprietà del padre, per l'ammontare complessivo di € 30.000,00 da restituire in settantadue rate;
prestito che, come emerso dall'indagine tributaria è stato estinto (v. pagg. 6 e 7 della memoria di costituzione e allegati 6, 8, 10, 11 e 12 alla stessa, nonché relazione G.d.f. di
Latina depositata il 31 gennaio 2023 pag. 94).
Dall'indagine della G.d.f. su entrambe le parti è emerso, per quel che più rileva, quanto segue.
Parte ricorrente non risulta intestataria di beni immobili mentre risulta intestataria dal 18 aprile
2018, con importo dichiarato di € 8.700,00, di una Lancia Y, immatricolata in data 1° giugno 2018, per il cui acquisto ha acceso un finanziamento estinto il 28 giugno 2022 (v relazione G.d.f. di
Frascati del 13 ottobre 2022 per la documentazione inerente al finanziamento estinto). Dai modelli
730/2020, 730/2021 e 730/2022 allegati dalla G.d.F. risulta che ha dichiarato, per l'anno di imposta
2019, un reddito imponibile pari a € 14.473,03 con imposta netta pari a € 1.763,00; per l'anno di imposta 2020, un reddito imponibile pari a € 6.760,00 con imposta netta pari a € 175,00 e per l'anno di imposta 2021, un reddito imponibile per € 17.810,00 con imposta netta di € 2.771,00. In
10 particolare, ha percepito, per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 agosto 2022, € 13.743,00 dalla in qualità di lavoratore dipendente;
non risulta che abbia partecipazione societarie. La Parte_3 ricorrente è titolare di un conto corrente BancoPosta con saldo al 30 settembre 2022 di € 3.754,10, di cui è stato allegato l'estratto conto dalla cui lettura, per quel che più interessa, risulta che: a) la ricorrente ha percepito l'indennità Naspi e, a decorrere da aprile 2021, ha percepito accrediti per stipendio da parte di b) che in data 16 ottobre 2020 ha versato assegni bancari per € Parte_3
15.000,00 – trattasi verosimilmente del denaro che la ricorrente ha prelevato dal libretto di prestito sociale a lei intestato in data 10 ottobre 2020, come risulta dalla documentazione dalla stessa depositata in allegato alla nota di deposito depositata il 31 dicembre 2021 – e che in data 23 ottobre
2020 ha effettuato un'operazione di postagiro per € 15.000,00 in favore di con causale Persona_1
“soldi per lavori casa”; è intestataria di buoni postali fruttiferi dei quali uno cointestato con Per_1 del valore nominale di € 10.000,00 e altri tre personalmente intestati del valore nominale di €
[...]
5.000,00; è intestataria del conto corrente n. 17209 acceso presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma insieme a e , con saldo al 30 giugno 2022 di € 31.501.16, Persona_1 Parte_4
dalla lettura del cui estratto conto risultano, per quel che più rileva, accrediti per pensione INPS a favore di , un accredito di € 11.000,00 in data 28 marzo 2022 con causale “ Parte_4 [...]
”, un addebito per assegno emesso in pari data per € 20.000,00 e un successivo Parte_5 accredito di € 3.000,00 in data 12 maggio 2022 con causale “ ” (v. pag. 4 della Parte_5
relazione della G.d.f. di Frascati); è emerso altresì che la ricorrente è delegata a operare, dal 5 agosto 2022, sul conto corrente n. 3458794 intestato a e sul conto corrente n. 5218083 Parte_3
intestato a CP_3
Infine, si rileva che la ricorrente ha prodotto documentazione inerente al libretto di prestito sociale a lei intestato da cui risulta un saldo al 28 gennaio 2020 di € 21.170,75 (v. allegato denominato
“Saldo libretto sociale Tirreno Unicoop” alla nota di deposito dell'8 giugno 2020) e una lista movimenti del libretto sociale con saldo al 4 gennaio 2021 pari a € 2.243,73, da cui si evince l'erosione del libretto a seguito di operazioni di prelievo, come quella di € 15.000,00 di cui si è dato atto sopra (v. all. alla nota di deposito del 31 dicembre 2021).
Per quanto concerne parte resistente, invece, è emerso che lo stesso non risulta intestatario di alcun bene immobile;
è proprietario di una Toyota Yaris, per la quale ha acceso un finanziamento ad oggi estinto e di una Nissan Micra, entrambe acquistate usate;
è socio accomandante della Panificio
ON Sas di ON GI;
ha presentato modello Persone fisiche 2020, 2021 e 2022 da cui risulta che, nell'anno di imposta 2019, ha dichiarato reddito imponibile di € 13.283,00 con imposta netta di € 1.434,00; nell'anno di imposta 2020, ha dichiarato reddito imponibile di € 9.719,00 con imposta netta di € 433,00 e, nell'anno di imposta 2021, ha dichiarato reddito imponibile di €
11 7.647,00 con imposta netta di € 342,00; ha stipulato una polizza infortuni in data 24 novembre
2021, è iscritto a un fondo di previdenza complementare, di cui, peraltro, lo stesso resistente ha prodotto documentazione da cui risulta che ha maturato al 31 dicembre 2020 € 3.670,89 (v. doc. 24 alla nota di deposito del 22 dicembre 2021); intrattiene diversi rapporti con l'Istituto Intesa
Sanpaolo e, in particolare, è intestatario di una carta Nextcard aperta il 22 aprile 2015 regolata su c.c. 1000/2984; è titolare, insieme alla madre (come dallo stesso dedotto) del conto corrente ordinario 1000/2984 e ha contratto un prestito personale, di cui si è dato atto sopra, in data 22 aprile
2015 ed estinto il 24 novembre 2021; sono stati allegati gli estratti conto del c.c. acceso presso
Intesa Sanpaolo e cointestato con la madre, con saldo al 30 giugno 2022 di € 273,51, dal cui esame, risultano, per quel che più interessa, regolari versamenti di denaro contante, accrediti a titolo di stipendio da parte del Panificio ON Sas di ON GI dapprima di € 1.000,00 e poi,
d'importo inferiore, il più delle volte pari a € 500,00; ha sottoscritto quote di fondi comuni di investimento gestiti da Anima, nello specifico, rapporto 12158657, rete Monte dei Paschi di Siena, con controvalore alla data del 1° gennaio 2019 pari a 5,76 e controvalore alla data del 5 giugno
2022 pari a 8,31; è intestatario anche di un rapporto assicurativo in forza di Polizza Axa MPS
Previdenza Attiva, rapporto di remote banking e di dematerializzazzione (v. pagg. 21 e ss. della citata relazione).
Parte resistente ha prodotto, per quel che più rileva e di cui non si è già dato atto con l'esame della relazione della G.d.f., il riepilogo di operazioni relative una carta prepagata Vivid dal cui esame non risulta nulla di rilevante (v. doc. 23 alla nota di deposito del 22 dicembre 2021 e 23 bis in allegato alla nota di deposito del 7 febbraio 2022); la lista movimenti del conto corrente intestato a Panificio
ON Sas di ON GI relativa all'anno 2019 dalla cui lettura risultano versamenti di denaro contante per importi degni di nota, talora anche superiori a € 4.000,00 (v. allegato 25 alla nota di deposito del 22 dicembre 2021), con un saldo al 30 settembre 2021 di € 3.559,43 (v. doc. 27 in allegato alla nota di deposito del 22 dicembre 2021); successivamente, in allegato alla nota di deposito del 7 febbraio 2022, ha prodotto la lista di movimenti successivi del suddetto ed estratto conto al 31 dicembre 2021, lista movimenti inerente al 2020 da cui risultano ancora le operazioni di versamento contante di cui già si è dato atto (v. all.ti 26 bis e 26 ter, 27 bis, 27 ter); documentazione contrattuale del mutuo contratto da Panificio ON Sas di ON GI per € 30.000,00 con rate di € 327,25 mensili circa sino al novembre 2030 (v. doc. 28 in allegato alla nota di deposito del
22 dicembre 2021); documentazione delle spese sostenute con la carta di credito aziendale Nexi intestata alla suddetta società (v. doc. 29, 30 e 31 in allegato alla nota di deposito del 22 dicembre
2021 e 29 bis, 30 bis, 31 bis in allegato alla nota di deposito del 7 febbraio 2022); modello Società di Persone 2019 relativo a Panificio ON Sas di ON GI da cui risulta che, nel periodo
12 di imposta 2018, ha conseguito utili per € 2.493,00 senza perdite e ha dichiarato un reddito di impresa di € 18.583,00 (v. doc. 32 in allegato alla nota di deposito del 22 dicembre 2021); modello
Società di Persone 2020 relativo al Panificio ON Sas di ON GI da cui risulta che, nel periodo di imposta 2019, ha conseguito utili per € 10.490,00 senza perdite e ha dichiarato un reddito di impresa di € 16.831,00 (v. doc. 33 in allegato alla nota di deposito del 22 dicembre 2021) e modello Società di Persone 2021 da cui risulta che, nel periodo di imposta 2020, ha conseguito utili per € 7.216,00 senza perdite e ha dichiarato un reddito di impresa di € 10.808,00 (v. doc. 34 bis in allegato alla nota di deposito del 7 febbraio 2022).
Ebbene, tanto premesso, ritiene il Tribunale che la domanda della ricorrente non sia meritevole di accoglimento, non avendo la stessa provato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno in suo favore.
La ricorrente, infatti, non ha neppure adeguatamente documentato le proprie effettive condizioni economiche considerato che, dalla relazione della G.d.f., è emerso che è titolare di un conto corrente cointestato con altri due soggetti (la madre, e il fratello), di buoni postali fruttiferi, lavora con un adeguato stipendio ed è delegata a operare su due conti correnti, l'uno della e Parte_3
l'altro della La ricorrente, inoltre, ha prodotto documentazione lacunosa in sede di CP_3
documentazione esibita su ordine di esibizione del G.I., e pure ha depositato una dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 del d.p.r. 445 del 2000, depositata l'8 giugno 2020, lacunosa, in cui nulla ha riferito sui buoni fruttiferi postali e sul conto corrente cointestato con la madre e il fratello.
Dunque, considerato quanto emerso dalla relazione della G.d.F., considerato che entrambe le parti lavorano, il resistente per l'azienda di famiglia di cui è altresì socio accomandante, e la ricorrente, sia pure in forza di contratti di lavoro a tempo determinato, ha lavorato, sia in costanza di matrimonio sia nel corso del presente giudizio (come da estratto contributivo INPS allegato dalla
G.d.f. di Roma il 20.10.2022), si ritiene che parte ricorrente non abbia provato di essere in una condizione economico – reddituale senz'altro deteriore rispetto a quella del marito, né in assenza di capitoli di prova testimoniali ammissibili in proposito, ha adeguatamente provato quale fosse il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, e dunque non ha provato la sussistenza dei presupposti di legge per percepire un assegno di mantenimento.
La domanda, pertanto, va rigettata in quanto infondata.
5. SULLE SPESE DI LITE.
Si ritiene che le spese di lite siano da porre a carico di parte ricorrente, per il principio di soccombenza e di causalità, e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
13 Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. 6740 del 2019, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Pronuncia la separazione personale di e che hanno contratto Parte_1 CP_1
matrimonio con rito religioso in Roma in data 12 settembre 2015, trascritto al Reg. Atti di
Matrimonio del suddetto comune al n. 950, parte II, serie A04, anno 2015.
2. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. Rigetta la domanda di addebito formulata da parte ricorrente.
4. Dichiara l'inammissibilità della domanda di assegnazione della casa coniugale formulata da parte ricorrente.
5. Rigetta la domanda di assegno di mantenimento formulata da parte ricorrente.
6. Condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese di lite che liquida in € 7.616,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario del 15% ai sensi dell'art. 2 del d.m. 55 del 2014, ed Iva e
C.a. come per legge.
Manda alla cancelleria di trasmettere, al passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 4 aprile 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Pier GI De Cinti.
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier GI De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6740 del 2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Tatiana Cannavale ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Latina (LT), Via Matilde Serao n. 10, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Alessandro Gava ed CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Pontedera (PI), Corso Matteotti, n. 40, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti in sede di udienza di p.c.: per parte ricorrente: “precisa le conclusioni come già rassegnate in atti con i termini ex art. 190
c.p.c.”; conclusioni di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.: “- pronuncia della separazione giudiziale tra i coniugi /Liuti; / assegno di mantenimento: imporre al IG. CP_1
un assegno di euro 800,00 mensili, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oppure CP_1
quella somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia, da versarsi entro il 5 di ogni mese a rate anticipate, alle condizioni che saranno concordate dai coniugi;
/ addebito della separazione:
1 le circostanze descritte in premessa, e che verranno provate nella presente fase istruttoria, giustificano una pronuncia di separazione con addebito. Delle predette circostanze verrà data ampia dimostrazione, in ogni caso, la IG.ra , si riserva di chiedere altresì il risarcimento Parte_1
dei danni;
/ - assegnazione della casa coniugale con i mobili in essa contenuti. / Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori di legge.”; per parte resistente: ““Voglia l'Ill.mo Tribunale di Latina dichiarare la separazione personale dei coniugi con contestuale rigetto della domanda di addebito e della domanda di assegnazione della casa coniugale a carico del sig. alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati CP_1 con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) dichiarare che nessun contributo economico per il mantenimento è dovuto dal nei confronti della stante l'indipendenza economica e la CP_1 Pt_1
capacità economica della ricorrente;
3) respingere la domanda di addebito della separazione in quanto infondata in fatto e in diritto;
4) respingere la domanda di assegnazione della casa coniugale in quanto infondata in fatto in diritto. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Chiede i termini ex art. 190 c.p.c.”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati trasmessi al P.M. che non ha formulato osservazioni.
In sede di udienza di precisazione delle conclusioni, le parti hanno precisato le conclusioni come indicato in epigrafe e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
1. SULLO STATUS.
Il matrimonio trova conferma nell'estratto di matrimonio, agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio con rito religioso in Roma, in data 12 settembre 2015, trascritto al Reg. Atti di
Matrimonio del suddetto comune al n. 950, parte II, serie A04, anno 2015 e che le parti hanno scelto il regime di separazione dei beni.
Il fallito tentativo di conciliazione in sede presidenziale e le allegazioni di entrambe le parti inducono il Tribunale a ritenere che sussistano con evidenza i presupposti di legge per dichiarare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.p.c.
Va, pertanto, pronunciata la separazione personale delle parti.
2. SULLA DOMANDA DI ADDEBITO FORMULATA DA PARTE RICORRENTE.
Il coniuge che intende chiedere l'addebito all'altro della separazione, ai sensi dell'art. 151 c.c., in base a orientamento ormai pacifico della Suprema Corte, del tutto condiviso da questo Collegio, ha
2 l'onere di provare non solo l'esistenza di una violazione degli obblighi tra coniugi sorti dal matrimonio, ai sensi dell'art. 143 c.c., ma anche quella di uno stretto nesso di causalità tra tale violazione e l'elemento dell'intollerabilità della convivenza.
Ciò in generale per qualsiasi violazione degli obblighi, ivi compreso quello relativo all'assistenza morale e materiale al coniuge e ai figli (cfr., tra le molte, Cass. ord. n. 25966 del 2016, Cass. sent.
2059 del 2012, Cass. sent. 9074 del 2011, da ultimo Cass. ord. 3923 del 2018).
La Suprema Corte ha chiarito come “anche nel caso dell'allontanamento dalla casa coniugale e di richiesta di addebito a tale condotta conseguente, spetta al richiedente, e non all'altro coniuge, provare non solo l'allontanamento dalla casa coniugale, ma anche il nesso di causalità tra detto comportamento e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (Cass. Civ. n. 19328 del
2015). Al coniuge che si è allontanato spetta provare la giusta causa dell'allontanamento, ma non per effetto della inversione dell'onus probandi in ordine al nesso di causalità, ma all'esclusivo fine di escludere che tale condotta possa essere qualificata come causa d'addebito” (Cass. n. 25072 del
2017).
Per quanto attiene, poi, alla violazione dell'obbligo di fedeltà, citando le parole della Suprema Corte
“secondo consolidata giurisprudenza: a) l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, che deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed a giustificare
l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (Cass. 7 dicembre 2007, n. 25618; ed ancora, più di recente, Cass., ord. 14 agosto 2015, n. 16859; n. 917 del 2017); b) la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell'art. 151 c.c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e, quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge. (Cass. n. 15557 del 2008; n. 8929 del 2013; n. 21657 del 2017);c) grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass. 14 febbraio 2012, n. 2059)” (così Cass. ord. n. 3923 del
3 2018, v. anche Cass. ord. n. 14591 del 2019, nel senso che non basta provare la violazione dell'obbligo di fedeltà e di coabitazione, ma anche l'efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza).
Nel caso di specie, nel ricorso introduttivo, la ricorrente ha imputato la responsabilità della crisi matrimoniale al marito, “a causa di gravissimi comportamenti messi in atto dal in palese CP_1
violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, che hanno determinato inequivocabilmente, per sua colpa esclusiva, il venir meno dell'affectio coniugalis” (v. ricorso, pag. 1). La ricorrente non ha specificato quali fossero stati i comportamenti in questione. Inoltre, ha dedotto che a giugno 2019 il marito aveva abbandonato la casa coniugale, pur avendo le parti circa venti giorni prima firmato i moduli per la domanda di adozione da depositare presso il Tribunale di Roma, e avendo in programma per agosto 2019 l'operazione d'impianto degli ovuli, e che “tale situazione, già di per sé drammatica, si è trasformata in una sofferenza umanamente insostenibile per la IG.ra a Pt_1 seguito della scoperta, successivamente all'allontanamento del di prove sconcertanti in CP_1
ordine a comportamenti messi in atto dal marito in costanza di matrimonio, tale da indurre la resistente a prendere la decisione di richiedere la separazione.” (v. ricorso, pag. 3 e 4).
La difesa di parte ricorrente non ha depositato memoria integrativa, e solamente con la prima memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. ha allegato che “in verità le motivazioni che hanno indotto il ad abbandonare il tetto coniugale sono di ben altra natura, come scoperto nei giorni a CP_1 seguire dall'avvenuta aggressione, dalla IG.ra Infatti rimasta sola presso la casa coniugale, Pt_1
la ha fatto una scoperta sconcertante ed agghiacciante, in ragione non ad un solo tradimento Pt_1
in costanza di matrimonio, ma a più tradimenti attuati con modalità repellenti e, cosa ancor più grave, commessi durante il lungo periodo in cui la coppia era in cura per la fecondazione assistita, in barba al protocollo medico in materia, che prevede il rispetto di regole precise, pena
l'insuccesso della fecondazione cosa che è accaduta, purtroppo, più di una volta” (memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., pag. 3).
Con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 parte ricorrente ha prodotto, in allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., gli allegati denominati “ALLEGATO 1”, “ALLEGATO 2” e
[...]
– quest'ultimo comprensivo di due cartelle Controparte_2
“Conversazione con amico” e “Immagini pornografiche” – contenenti una serie di screenshot
WhatsApp e riproduzioni fotografiche della schermata WhatsApp di uno smartphone relativi a conversazioni asseritamente intercorse tra l'odierno resistente e altre donne nonché fotografie aventi ad oggetto anche parti intime nude, e dedotto per la prima volta nei capitoli formulati per la prova testimoniale, che si tratta del materiale che la ricorrente aveva scoperto nei giorni immediatamente successivi all'allontanamento del su un telefono cellulare regalatole proprio dal marito. CP_1
4 Il resistente, dal canto suo, già nella memoria di costituzione nella fase presidenziale ha contestato la genericità degli addebiti mossi dalla ricorrente, con specifico riferimento al dedotto allontanamento dal tetto coniugale, ha allegato che “entrambi i coniugi, di comune accordo, si allontanavano dall'abitazione” all'esito di un litigio avvenuto in data 19 giugno 2019 culminato nella manifestazione di volontà della ricorrente di lasciare l'abitazione a fronte della quale, il resistente, per consentire alla moglie di raccogliere con calma i propri effetti personali, aveva deciso di recarsi lui per qualche giorno dai propri genitori chiedendole, in un secondo momento, preso atto della comune decisione di lasciare l'abitazione, la restituzione dell'immobile al fine di riconsegnarlo al padre (v. pagg. 4 e 5 della memoria di costituzione e missiva di cui al documento
5). Ha allegato, comunque, l'anteriorità della crisi matrimoniale rappresentando che “il venir meno della convivenza si è determinato a causa delle ragioni complesse che avevano innescato la crisi della coppia già antecedentemente al giugno del 2019” che risiedono “in primo luogo in un'incompatibilità caratteriale”, in secondo luogo “nelle diverse attività lavorative dei coniugi” che hanno condotto ad un allontanamento progressivo stante la diversità di orari e l'aver stabilito la residenza principale lontano dal posto di lavoro di entrambi e, in terzo luogo, nel “doloroso percorso della fecondazione assistita, conclusosi negativamente” che ha determinato una “distanza incolmabile nella coppia” non addebitabile a nessuno dei due coniugi (v. pag. 3 della memoria di costituzione).
Per quanto riguarda i tradimenti allegati dalla ricorrente per la prima volta in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., il resistente, con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., ha contestato la genericità delle accuse e ha dedotto che, ad ogni modo, gli asseriti comportamenti non rileverebbero ai fini della pronuncia di addebito per difetto di nesso di causalità con la crisi matrimoniale che era già in atto (v. pag. 3 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.).
Per quanto riguarda la documentazione prodotta dalla ricorrente con la memoria ex art. 183 comma
6 n. 2 c.p.c., parte resistente l'ha disconosciuta ai sensi dell'art. 2712 c.c., ad eccezione delle foto che ritraggono il resistente da solo di cui alle pagine 6, 11, 15 e 18 allegate alla cartella “Immagini pornografiche”, e ne ha dedotto l'inammissibilità e inutilizzabilità, perché documentazione prodotta
“in mancanza di specifica istanza assistita dall'esposizione, negli scritti difensivi, degli scopi della produzione con riferimento alle pretese dedotte”, richiamando la sentenza a S.U. 2435 del 2008, per di più prodotta in violazione della disciplina della privacy e, comunque, priva di qualsivoglia valore probatorio (v. memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. di parte resistente).
Ciò premesso, va rilevato che, come chiarito dalla Cassazione, in modo condiviso da questo
Collegio, “in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c., il
5 disconoscimento idoneo a fare perdere ad esse la qualità di prova, pur non soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 c.p.c., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta, anche se non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215 c.p.c., comma 2, perchè mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni
(cfr. Cass. 3122/2015, nella quale questa Corte ha confermato la sentenza impugnata, laddove aveva ritenuto utilizzabile un DVD contenente un filmato, considerato che la parte aveva contestato del tutto genericamente la conformità all'originale della riproduzione informatica prodotta e che il giudice di merito aveva ritenuto l'assenza di elementi che consentissero di ritenere il documento non rispondente al vero;
conf. 17526/2016; in termini, Cass.1250/2018)” (cfr Cass. ord. 19155 del
2019);
Tuttavia, nel caso di specie, si pongono questioni più complesse, in quanto la documentazione prodotta da parte ricorrente nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. è stata effettuata senza una perizia di parte che attestasse come fosse avvenuta l'estrazione dei contenuti dal suddetto cellulare, e dunque senza una c.d. “copia forense”; inoltre va rilevato che trattasi di documentazione verosimilmente illecita, in quanto riporta screenshot di conversazioni WhatsApp avvenute tra altre persone e foto che si assumono essere state scambiate in tale contesto.
Ebbene, sul punto dell'illiceità, l'art. 160 bis del d. lgs. 196 del 2003, al comma 2, dispone che “la validità, l'efficacia e l'utilizzabilità nel procedimento giudiziario di atti, documenti e provvedimenti basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di Regolamento restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali”, e non è sussistente alcuna disposizione nel codice di procedura civile che sancisce espressamente l'inutilizzabilità di tale documentazione, al contrario di quanto previsto dall'art. 191 c.p.p., sicché condivide il Collegio il principio per cui “Nel silenzio di legge, la valutazione in merito all'utilizzabilità delle prove documentali illecite, ottenute dal producente violando specifiche norme di legge, è demandata al singolo giudice, chiamato a compiere un giudizio di bilanciamento tra tutti i diritti e gli interessi emersi nel caso concreto” (cfr. Tribunale di Torino, 8 maggio 2013, Giur. It., 2014, 11, 2480, v. in senso conforme anche Tribunale di Roma, 20/01/2017, Famiglia e Diritto, 2018, 1, 41).
Nel caso di specie, la ricorrente solo nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., in modo del tutto tardivo e inammissibile, ha dedotto di aver rinvenuto le foto e le chat su un telefono cellulare lasciatole dal marito.
6 Nel caso di specie, come rilevato dalla difesa di parte resistente, in un caso (v. doc. 1) è stata tratta anche documentazione che presume l'accesso alla posta elettronica del resistente, di cui è riportato l'indirizzo e - mail. Ebbene, nel caso di specie, pare verosimile che la resistente abbia prodotto documentazione in violazione con quanto previsto dalla normativa penale, infatti, come chiarito dalla Suprema Corte, con sentenza Cass. pen. n. 3025 del 2025, in un caso in cui la difesa dell'imputato assumeva che la persona offesa avesse lasciato il telefono incustodito e senza la protezione di un pin, “in tema di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico ex art.
615-ter cod. pen., non rileva la circostanza che le chiavi di accesso al sistema informatico protetto siano state comunicate all'autore del reato, in epoca antecedente rispetto all'accesso abusivo, dallo stesso titolare delle credenziali, qualora la condotta incriminata abbia portato ad un risultato certamente in contrasto con la volontà della persona offesa ed esorbitante l'eventuale ambito autorizzatorio (Sez. 5, Sentenza n. 2905 del 02/10/2018, dep. 2019, Rv. 274596 - 01)” e, nel caso di specie, non solo è stata prodotta una schermata che presuppone l'accesso alla posta elettronica del resistente, ma anche quelle che, secondo la versione della ricorrente, sono chat WhatsApp intervenute tra il resistente e altre donne.
Ritiene il Tribunale che nel caso di specie, in cui parte ricorrente del tutto tardivamente, e senza averne dato alcuna prova, ha indicato le fonti di acquisizioni del materiale prodotto, anche in violazione del dettato penale, e dal contenuto fortemente “riservato”, depositando foto addirittura di genitali di terze persone, seppure non identificabili, debba ritenersi che tale documentazione sia in radice inammissibile e inutilizzabile nel presente giudizio.
Oltre a quanto sin qui osservato, poi, pure va rilevato che la documentazione prodotta non ha comunque alcun valore probatorio, atteso che è stata prodotta in assenza di una c.d. copia forense, senza una perizia di parte che attestasse da quale dispositivo cellulare e in che modo sia stato estratto il materiale prodotto. Trattasi di documentazione che non può essere con certezza riferita ad alcun dispositivo telefonico.
Sotto altro profilo, va rilevato che la ricorrente entro i termini di preclusione delle allegazioni
(memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.) non ha compiutamente allegato quanto, poi, ha inteso dimostrare producendo il suddetto materiale. Infatti, si è limitata nel ricorso introduttivo a fare riferimento a circostanze del tutto generiche e, nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1, a riferire di aver scoperto di plurimi tradimenti, senza tuttavia allegare specificatamente, entro i termini di preclusione delle allegazioni, di aver rinvenuto le chat e le foto poi prodotte in sede di memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. e le circostanze specifiche di tali rinvenimento, ciò in palese violazione del diritto di difesa e del contraddittorio di parte resistente.
7 Seppure, infatti, la documentazione appare evidentemente prodotta al fine di fondare la domanda di addebito, proposta sin dal ricorso introduttivo, era onere della parte ricorrente allegare entro i termini di preclusione le circostanze di fatto in base alle quali intendeva fondare la propria domanda.
Ciò premesso sulla produzione documentale di parte ricorrente nella memoria ex art. 183 comma 6
n. 2 c.p.c., deve osservarsi che le parti hanno fornito ricostruzioni alternative della medesima vicenda nella misura in cui parte ricorrente ha allegato che il coniuge ha abbandonato il tetto coniugale per sua unilaterale decisione e del tutto improvvisamente, mentre parte resistente ha contestato la prospettazione di parte ricorrente, allegando di essersi allontanato dalla casa coniugale per decisione comune ad entrambi seguita ad una accesa lite intervenuta dopo un'aggressione ricevuta, e che, comunque, in quel momento la crisi coniugale era già in atto.
La ricorrente non ha tempestivamente contestato le allegazioni del resistente circa la volontà di entrambi i coniugi di interrompere la convivenza dopo l'accesa lite della sera del 19 giugno 2019 e l'anteriorità della crisi coniugale rispetto al venir meno della convivenza nel giungo 2019, in quanto non ha depositato alcuna memoria integrativa, prima difesa utile rispetto alla memoria di costituzione di parte resistente.
Nella memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., ha contestato la rispondenza al vero di quanto allegato dal resistente relativamente al fatto che la causa della separazione risalirebbe a qualche anno dopo il matrimonio, rimarcando quanto aveva indicato in ricorso in merito ai percorsi per l'adozione e la procreazione medicalmente assistita, ma non ha contestato specificamente quanto dedotto dal marito circa i fatti del 19 giugno 2019, e dunque che la moglie aveva dato del fallito al marito, affermando di voler andare via dalla casa coniugale e che solo allora il marito aveva deciso di allontanarsi dalla casa coniugale. Trattasi dunque di circostanza da ritenere pacifica ai sensi dell'art. 115 comma 1 c.p.c.
Dunque, anche a voler ritenere che effettivamente la ricorrente abbia trovato un cellulare, nei giorni immediatamente successivi all'allontanamento del resistente, e che la ricorrente, a prescindere da quanto sopra rilevato sull'illiceità della condotta, abbia appreso che il resistente aveva scambiato le conversazioni WhatsApp e foto con altre donne prodotte, come è stato riferito anche da alcuni testi, ciò non inficia il fatto che in ogni caso non sarebbe dimostrato il nesso di causalità tra tale scoperta e la crisi del matrimonio, che appariva già compromesso, dopo la lite del 19 giugno 2019. In ogni caso la ricorrente, come sopra dedotto, avrebbe dovuto compiutamente dedurre tali circostanze entro i termini di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.
Inoltre, quanto sopra rilevato sulla mancata contestazione dei fatti del 19 giugno 2019 come allegati dal resistente, palesa che nemmeno può essere ritenuto che la crisi del matrimonio sia da imputare
8 all'allontanamento del resistente dalla casa coniugale, seguito invece ad un litigio in cui anche la ricorrente aveva sostenuto di volere andare via dalla casa coniugale. Verosimilmente tale litigio ha palesato una situazione di disagio e disaffezione delle parti, nonché di crescente disgregazione del vincolo matrimoniale, circostanza che non appare inficiata dal fatto che le parti pochi giorni prima avessero firmato i documenti per l'adozione o stessero ancora cercando un figlio con la procreazione medica assistita. Si tratta, infatti, come noto, di percorsi estremamente impegnativi che possono, talvolta, anche incidere sulla stabilità della coppia.
Ad ogni modo ritiene il Tribunale che da quanto allegato e non contestato, dalla documentazione utilizzabile in atti, e dall'istruttoria testimoniale espletata, non sia emersa la prova che il fallimento del matrimonio è in nesso di causalità con l'allontanamento dalla casa coniugale del resistente o a condotte del resistente che possano aver dato luogo a plausibili sospetti di infedeltà coniugale.
3. SULLA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE FORMULATA
DA PARTE RICORRENTE.
La domanda è inammissibile in quanto dal matrimonio non sono nati figli sicché nessuna determinazione può essere assunta in merito all'assegnazione della casa coniugale, essendo presupposto indefettibile per tale provvedimento la sussistenza di prole minorenne o maggiorenne ma economicamente non indipendente (orientamento pacifico, v. tra le molte Cass. ord. n. 772 del
15 gennaio 2018).
4. SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO RICHIESTO DA PARTE RICORRENTE.
Per quanto attiene alla richiesta di assegno di mantenimento di € 800,00 mensili formulata da parte ricorrente, come noto l'art. 156 c.c., stabilisce, a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al proprio mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità della somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'articolo sopra citato va interpretato considerando che la separazione personale ha solo l'effetto di sospendere gli obblighi di natura personale, quale quello di fedeltà, convivenza e collaborazione, mentre permane il vincolo coniugale, così come l'obbligo di assistenza materiale, sicché l'assegno di mantenimento in sede di separazione ha natura del tutto differente da quello divorzile, e i “redditi adeguati” summenzionati, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (cfr. Cass. sent. 28938 del 2017). Pure bisogna tenere presente che, per utilizzare le parole della Suprema Corte, “Se è vero che nella separazione personale i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (Cass. n. 12196/2017), è anche vero che la prova della ricorrenza dei
9 presupposti dell'assegno incombe su chi chiede il mantenimento (v., tra le tante, Cass. n.
1691/1987) e che tale prova ha ad oggetto anche l'incolpevolezza del coniuge richiedente.” (Cass. sent. n. 6886 del 2018), sicché nel caso di specie la Cassazione non ha riconosciuto il diritto all'assegno ad un coniuge disoccupato che non si era attivato doverosamente per reperire un'occupazione confacente alle sue attitudini.
Ciò premesso, quanto alle condizioni economiche delle parti, la ricorrente, nel ricorso introduttivo, ha dedotto di essere priva di stabilità economica lavorando in forza di un contratto a tempo determinato prossimo a scadere con una retribuzione di € 1.000,00 al mese, al contrario del resistente, che è proprietario di un panificio ( e svolge attività di consulenza in Parte_2
materia di sicurezza sul lavoro (v. pagg. 3 e 4 del ricorso introduttivo).
Il resistente, invece, nella memoria di costituzione, ha allegato che la ricorrente, in costanza di matrimonio, ha sempre lavorato come commessa e responsabile di negozio, percependo da €
1.000,00 a € 1.500,00 al mese e che, comunque, anche laddove il contratto a tempo determinato fosse prossimo a scadere, la stessa non verserebbe nell'impossibilità oggettiva di procurarsi mezzi adeguati per il suo mantenimento potendo svolgere un'attività lavorativa adeguata alla sua qualifica, posizione sociale, condizioni personali d'età e di salute (v. pag. 6 della memoria di costituzione).
Ha rappresentato di non essere proprietario del panificio indicato dalla ricorrente, ma socio accomandante con quota minoritaria pari al 30% del totale e che l'attività di consulenza è cessata nel dicembre 2018, successivamente, però, in sede di udienza presidenziale, ha dichiarato di continuare a svolgerla, sia pure sporadicamente;
infine, ha dedotto di essere gravato da una rata mensile di € 535,00 per un prestito contratto in costanza di matrimonio per la ristrutturazione della casa coniugale, di proprietà del padre, per l'ammontare complessivo di € 30.000,00 da restituire in settantadue rate;
prestito che, come emerso dall'indagine tributaria è stato estinto (v. pagg. 6 e 7 della memoria di costituzione e allegati 6, 8, 10, 11 e 12 alla stessa, nonché relazione G.d.f. di
Latina depositata il 31 gennaio 2023 pag. 94).
Dall'indagine della G.d.f. su entrambe le parti è emerso, per quel che più rileva, quanto segue.
Parte ricorrente non risulta intestataria di beni immobili mentre risulta intestataria dal 18 aprile
2018, con importo dichiarato di € 8.700,00, di una Lancia Y, immatricolata in data 1° giugno 2018, per il cui acquisto ha acceso un finanziamento estinto il 28 giugno 2022 (v relazione G.d.f. di
Frascati del 13 ottobre 2022 per la documentazione inerente al finanziamento estinto). Dai modelli
730/2020, 730/2021 e 730/2022 allegati dalla G.d.F. risulta che ha dichiarato, per l'anno di imposta
2019, un reddito imponibile pari a € 14.473,03 con imposta netta pari a € 1.763,00; per l'anno di imposta 2020, un reddito imponibile pari a € 6.760,00 con imposta netta pari a € 175,00 e per l'anno di imposta 2021, un reddito imponibile per € 17.810,00 con imposta netta di € 2.771,00. In
10 particolare, ha percepito, per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 agosto 2022, € 13.743,00 dalla in qualità di lavoratore dipendente;
non risulta che abbia partecipazione societarie. La Parte_3 ricorrente è titolare di un conto corrente BancoPosta con saldo al 30 settembre 2022 di € 3.754,10, di cui è stato allegato l'estratto conto dalla cui lettura, per quel che più interessa, risulta che: a) la ricorrente ha percepito l'indennità Naspi e, a decorrere da aprile 2021, ha percepito accrediti per stipendio da parte di b) che in data 16 ottobre 2020 ha versato assegni bancari per € Parte_3
15.000,00 – trattasi verosimilmente del denaro che la ricorrente ha prelevato dal libretto di prestito sociale a lei intestato in data 10 ottobre 2020, come risulta dalla documentazione dalla stessa depositata in allegato alla nota di deposito depositata il 31 dicembre 2021 – e che in data 23 ottobre
2020 ha effettuato un'operazione di postagiro per € 15.000,00 in favore di con causale Persona_1
“soldi per lavori casa”; è intestataria di buoni postali fruttiferi dei quali uno cointestato con Per_1 del valore nominale di € 10.000,00 e altri tre personalmente intestati del valore nominale di €
[...]
5.000,00; è intestataria del conto corrente n. 17209 acceso presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma insieme a e , con saldo al 30 giugno 2022 di € 31.501.16, Persona_1 Parte_4
dalla lettura del cui estratto conto risultano, per quel che più rileva, accrediti per pensione INPS a favore di , un accredito di € 11.000,00 in data 28 marzo 2022 con causale “ Parte_4 [...]
”, un addebito per assegno emesso in pari data per € 20.000,00 e un successivo Parte_5 accredito di € 3.000,00 in data 12 maggio 2022 con causale “ ” (v. pag. 4 della Parte_5
relazione della G.d.f. di Frascati); è emerso altresì che la ricorrente è delegata a operare, dal 5 agosto 2022, sul conto corrente n. 3458794 intestato a e sul conto corrente n. 5218083 Parte_3
intestato a CP_3
Infine, si rileva che la ricorrente ha prodotto documentazione inerente al libretto di prestito sociale a lei intestato da cui risulta un saldo al 28 gennaio 2020 di € 21.170,75 (v. allegato denominato
“Saldo libretto sociale Tirreno Unicoop” alla nota di deposito dell'8 giugno 2020) e una lista movimenti del libretto sociale con saldo al 4 gennaio 2021 pari a € 2.243,73, da cui si evince l'erosione del libretto a seguito di operazioni di prelievo, come quella di € 15.000,00 di cui si è dato atto sopra (v. all. alla nota di deposito del 31 dicembre 2021).
Per quanto concerne parte resistente, invece, è emerso che lo stesso non risulta intestatario di alcun bene immobile;
è proprietario di una Toyota Yaris, per la quale ha acceso un finanziamento ad oggi estinto e di una Nissan Micra, entrambe acquistate usate;
è socio accomandante della Panificio
ON Sas di ON GI;
ha presentato modello Persone fisiche 2020, 2021 e 2022 da cui risulta che, nell'anno di imposta 2019, ha dichiarato reddito imponibile di € 13.283,00 con imposta netta di € 1.434,00; nell'anno di imposta 2020, ha dichiarato reddito imponibile di € 9.719,00 con imposta netta di € 433,00 e, nell'anno di imposta 2021, ha dichiarato reddito imponibile di €
11 7.647,00 con imposta netta di € 342,00; ha stipulato una polizza infortuni in data 24 novembre
2021, è iscritto a un fondo di previdenza complementare, di cui, peraltro, lo stesso resistente ha prodotto documentazione da cui risulta che ha maturato al 31 dicembre 2020 € 3.670,89 (v. doc. 24 alla nota di deposito del 22 dicembre 2021); intrattiene diversi rapporti con l'Istituto Intesa
Sanpaolo e, in particolare, è intestatario di una carta Nextcard aperta il 22 aprile 2015 regolata su c.c. 1000/2984; è titolare, insieme alla madre (come dallo stesso dedotto) del conto corrente ordinario 1000/2984 e ha contratto un prestito personale, di cui si è dato atto sopra, in data 22 aprile
2015 ed estinto il 24 novembre 2021; sono stati allegati gli estratti conto del c.c. acceso presso
Intesa Sanpaolo e cointestato con la madre, con saldo al 30 giugno 2022 di € 273,51, dal cui esame, risultano, per quel che più interessa, regolari versamenti di denaro contante, accrediti a titolo di stipendio da parte del Panificio ON Sas di ON GI dapprima di € 1.000,00 e poi,
d'importo inferiore, il più delle volte pari a € 500,00; ha sottoscritto quote di fondi comuni di investimento gestiti da Anima, nello specifico, rapporto 12158657, rete Monte dei Paschi di Siena, con controvalore alla data del 1° gennaio 2019 pari a 5,76 e controvalore alla data del 5 giugno
2022 pari a 8,31; è intestatario anche di un rapporto assicurativo in forza di Polizza Axa MPS
Previdenza Attiva, rapporto di remote banking e di dematerializzazzione (v. pagg. 21 e ss. della citata relazione).
Parte resistente ha prodotto, per quel che più rileva e di cui non si è già dato atto con l'esame della relazione della G.d.f., il riepilogo di operazioni relative una carta prepagata Vivid dal cui esame non risulta nulla di rilevante (v. doc. 23 alla nota di deposito del 22 dicembre 2021 e 23 bis in allegato alla nota di deposito del 7 febbraio 2022); la lista movimenti del conto corrente intestato a Panificio
ON Sas di ON GI relativa all'anno 2019 dalla cui lettura risultano versamenti di denaro contante per importi degni di nota, talora anche superiori a € 4.000,00 (v. allegato 25 alla nota di deposito del 22 dicembre 2021), con un saldo al 30 settembre 2021 di € 3.559,43 (v. doc. 27 in allegato alla nota di deposito del 22 dicembre 2021); successivamente, in allegato alla nota di deposito del 7 febbraio 2022, ha prodotto la lista di movimenti successivi del suddetto ed estratto conto al 31 dicembre 2021, lista movimenti inerente al 2020 da cui risultano ancora le operazioni di versamento contante di cui già si è dato atto (v. all.ti 26 bis e 26 ter, 27 bis, 27 ter); documentazione contrattuale del mutuo contratto da Panificio ON Sas di ON GI per € 30.000,00 con rate di € 327,25 mensili circa sino al novembre 2030 (v. doc. 28 in allegato alla nota di deposito del
22 dicembre 2021); documentazione delle spese sostenute con la carta di credito aziendale Nexi intestata alla suddetta società (v. doc. 29, 30 e 31 in allegato alla nota di deposito del 22 dicembre
2021 e 29 bis, 30 bis, 31 bis in allegato alla nota di deposito del 7 febbraio 2022); modello Società di Persone 2019 relativo a Panificio ON Sas di ON GI da cui risulta che, nel periodo
12 di imposta 2018, ha conseguito utili per € 2.493,00 senza perdite e ha dichiarato un reddito di impresa di € 18.583,00 (v. doc. 32 in allegato alla nota di deposito del 22 dicembre 2021); modello
Società di Persone 2020 relativo al Panificio ON Sas di ON GI da cui risulta che, nel periodo di imposta 2019, ha conseguito utili per € 10.490,00 senza perdite e ha dichiarato un reddito di impresa di € 16.831,00 (v. doc. 33 in allegato alla nota di deposito del 22 dicembre 2021) e modello Società di Persone 2021 da cui risulta che, nel periodo di imposta 2020, ha conseguito utili per € 7.216,00 senza perdite e ha dichiarato un reddito di impresa di € 10.808,00 (v. doc. 34 bis in allegato alla nota di deposito del 7 febbraio 2022).
Ebbene, tanto premesso, ritiene il Tribunale che la domanda della ricorrente non sia meritevole di accoglimento, non avendo la stessa provato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno in suo favore.
La ricorrente, infatti, non ha neppure adeguatamente documentato le proprie effettive condizioni economiche considerato che, dalla relazione della G.d.f., è emerso che è titolare di un conto corrente cointestato con altri due soggetti (la madre, e il fratello), di buoni postali fruttiferi, lavora con un adeguato stipendio ed è delegata a operare su due conti correnti, l'uno della e Parte_3
l'altro della La ricorrente, inoltre, ha prodotto documentazione lacunosa in sede di CP_3
documentazione esibita su ordine di esibizione del G.I., e pure ha depositato una dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 del d.p.r. 445 del 2000, depositata l'8 giugno 2020, lacunosa, in cui nulla ha riferito sui buoni fruttiferi postali e sul conto corrente cointestato con la madre e il fratello.
Dunque, considerato quanto emerso dalla relazione della G.d.F., considerato che entrambe le parti lavorano, il resistente per l'azienda di famiglia di cui è altresì socio accomandante, e la ricorrente, sia pure in forza di contratti di lavoro a tempo determinato, ha lavorato, sia in costanza di matrimonio sia nel corso del presente giudizio (come da estratto contributivo INPS allegato dalla
G.d.f. di Roma il 20.10.2022), si ritiene che parte ricorrente non abbia provato di essere in una condizione economico – reddituale senz'altro deteriore rispetto a quella del marito, né in assenza di capitoli di prova testimoniali ammissibili in proposito, ha adeguatamente provato quale fosse il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, e dunque non ha provato la sussistenza dei presupposti di legge per percepire un assegno di mantenimento.
La domanda, pertanto, va rigettata in quanto infondata.
5. SULLE SPESE DI LITE.
Si ritiene che le spese di lite siano da porre a carico di parte ricorrente, per il principio di soccombenza e di causalità, e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
13 Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. 6740 del 2019, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Pronuncia la separazione personale di e che hanno contratto Parte_1 CP_1
matrimonio con rito religioso in Roma in data 12 settembre 2015, trascritto al Reg. Atti di
Matrimonio del suddetto comune al n. 950, parte II, serie A04, anno 2015.
2. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. Rigetta la domanda di addebito formulata da parte ricorrente.
4. Dichiara l'inammissibilità della domanda di assegnazione della casa coniugale formulata da parte ricorrente.
5. Rigetta la domanda di assegno di mantenimento formulata da parte ricorrente.
6. Condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese di lite che liquida in € 7.616,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario del 15% ai sensi dell'art. 2 del d.m. 55 del 2014, ed Iva e
C.a. come per legge.
Manda alla cancelleria di trasmettere, al passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 4 aprile 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Pier GI De Cinti.
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