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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 14/03/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di COSENZA
Sezione I civile
repubblica italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. R.G. procedure concorsuali 4-1/2024
Il Tribunale di Cosenza, in composizione collegiale, formato dai Magistrati:
1. dott.ssa Rosangela Viteritti presidente
2. dott.ssa Francesca Familiari giudice del.
3. dott.ssa Mariarosaria Savaglio giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
DICHIARATIVA DELLO STATO DI INSOLVENZA
sul ricorso promosso dal commissario liquidatore per la dichiarazione dello stato di insolvenza di con sede legale in Rende (CS), Parte_1
p.iva/C.F. ; P.IVA_1 visti gli artt. 297, commi 3, 4, 5, 6 e 7 e art. 298 del d.lgs. n. 14/2019 (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza: di seguito C.C.I.I.); il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, quale autorità che esercita la vigilanza sull'impresa, c/o Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro
PREMESSO IN FATTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 20.12.2024 il commissario liquidatore della società cooperativa in liquidazione in liquidazione coatta amministrativa, ha adito il tribunale ai fini Parte_2 dell'accertamento dello stato di insolvenza della predetta società, ai sensi degli artt. 297 e s.s. d.lgs. n. 14/2019 (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, di seguito C.C.I.I.). La debitrice, in persona del legale rappresentante, ha presenziato all'udienza all'uopo fissata dal giudice delegato (inizialmente in data 16.1.2025, poi rinviata al 6.3.2025), sicchè, conclusa la sua audizione, il ricorso è stato rimesso alla decisione del collegio.
RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso del commissario liquidatore espone, invero, che con D.M. n. 125/2024 del 20 settembre 2024, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha disposto l'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa ”, Parte_1 in quanto, come già attestato da una precedente comunicazione del Ministero del 16.08.2022, era stata rilevata una condizione di insolvenza desunta dall'ultimo bilancio depositato e dai dati economico patrimoniali tratti dal verbale di mancata revisione che evidenziavano un patrimonio netto di valore negativo (pari a € -259.614,00).
1 Nella stessa comunicazione il Ministero aveva invitato il legale rappresentante della Parte_1 produrre eventuali controdeduzioni attestanti l'avvenuto superamento della condizione di insolvenza. In data 23.12.2022 il Ministero aveva inviato ulteriore comunicazione al legale rappresentante della società, evidenziando che le controdeduzioni prodotte non attestavano l'avvenuto superamento dello stato di insolvenza, posto che dal bilancio al 31.12.2021 era emerso, piuttosto, un peggioramento della situazione patrimoniale della cooperativa con un patrimonio netto negativo pari a – 267.551,00.
Ebbene riportati i dati dello stato patrimoniale dei bilanci degli anni 2021-2023, regolarmente depositati dalla società:
2 essi evidenziano una situazione di evidente squilibrio tra il totale dei debiti, superiore ad € 356.000 ed il totale dell'attivo disponibile a ripianarli, pari, dall'ultimo bilancio, a soli € 100.845 e, dunque, una condizione di obiettiva insolvenza, indicativa di incapacità di soddisfare le obbligazioni assunte.
In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore della Legge Fallimentare di cui al R.D. 267/1942, ma con argomentazioni ovviamente a tutt'oggi valide ed estensibili al tenore delle norme dettate dal Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza, che nulla ha innovato in relazione a detti aspetti, lo stato di insolvenza va inteso come non transitoria situazione di impotenza economica e patrimoniale, da valutarsi sulla base di dati obiettivi, che prescindano, cioè, da ogni indagine sulle relative cause (Cass. 13 agosto 2004, n. 15769; Cass. 23 giugno 2000, n. 8374) e da stimarsi con riferimento all'attuale situazione economico patrimoniale della società debitrice,
3 indipendentemente dal momento in cui il debito è sorto o il ricorso è stato presentato (tra le tante, cfr.
Cass. 15 marzo 1994, n. 2470). In riferimento, poi, alle società in liquidazione volontaria, come l'odierna, la valutazione del tribunale è propriamente tesa a stabilire l'adeguatezza degli elementi attivi del patrimonio sociale a garantire l'uguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali. Tenendo presenti i suesposti parametri valutativi e le risultanze in atti, in particolare i dati desumibili dai richiamati bilanci, non ricorrono fondati dubbi circa la sussistenza di uno stato di obiettiva insolvenza, atteso che l'esposizione debitoria complessiva, rapportata all'attivo dello stato patrimoniale, è tale da non rendere credibile la prospettiva di integrale soddisfacimento dei creditori sociali da parte della società posta in liquidazione volontaria.
Tale insolvenza, per quanto emerge dai richiamati bilanci e dalle comunicazioni del competente
Ministero del 16.8.2022 e del 23.12.2022, nonchè dal d.m. del 20.09.2024 che ha disposto la liquidazione coatta amministrativa della cooperativa1, era già in atto al momento della messa in liquidazione coatta, cosicché sussistono i presupposti per emettere sentenza ai sensi dell'art. 298
C.C.I.I.
P. Q. M.
Il tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando sul ricorso del commissario liquidatore, così provvede: visti gli artt. 297, 298 C.C.I.I. accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara lo stato di insolvenza di “
[...]
con Controparte_1 sede legale in Rende (CS), p.iva/C.F. . P.IVA_1 Manda alla cancelleria per la comunicazione alla parte, al commissario liquidatore, al Ministero delle imprese e del Made in Italy e per la pubblicazione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 45 C.C.I.I.
Così deciso in Cosenza nella Camera di Consiglio del 12.3.2025.
Il giudice del. Il presidente dott.ssa Francesca Familiari dott.ssa Rosangela Viteritti
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si riporta, al riguardo, il tenore del d.m. in parola, nella parte in cui attesta la sussistenza dell'insolvenza:
CONSIDERATO quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2022, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di € 49.869,00, si riscontrano debiti a breve di € 65.610,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 269.918,00; CONSIDERATO che in data 16 agosto 2022 è stato assolto l'obbligo di cui all'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;
VISTA la nota del 01 settembre 2022, con cui il legale rappresentante ha presentato controdeduzioni avverso l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa;
CONSIDERATO che attraverso le controdeduzioni non è stata fornita una situazione patrimoniale aggiornata, attestate il superamento dello stato di insolvenza della cooperativa..(omissis)