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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 04/08/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Ufficio Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Crotone, in composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 552/2025 R.G.V.G., posta in deliberazione con ordinanza del 24.06.2025, vertente tra
, nato il [...] a [...], cod. fisc. Parte_1
elettivamente domiciliato in Crotone, Via XXV Aprile 74/B - presso C.F._1
lo studio dell'avv. NOTARIANNI PINA (cod. fisc. - pec: C.F._2
, che lo rappresenta e difende per mandato in Email_1 calce al ricorso;
ricorrente
e
, nata il [...] a [...], cod. fisc. CP
, elettivamente domiciliata in Crotone, Via XXV Aprile 74/B - presso C.F._3
lo studio dell'avv. STRICAGNOLI ROBERTO (cod. fisc. - pec: C.F._4
, che la rappresenta e difende per mandato Email_2 in calce al ricorso;
resistente
PUBBLICO MINISTERO;
intervenuto
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO premesso che con ricorso ex art. 473-bis e ss. cod. proc. civ., depositato l'8.5.2025,
e , congiuntamente esponevano: di aver Parte_1 CP
avuto una relazione sentimentale sfociata poi, in un rapporto di convivenza more uxorio;
che dalla loro relazione era nato il figlio: , nato il [...], minore riconosciuto da Per_1 entrambi i genitori;
la SI , è madre anche di , nato il CP Persona_2
09.12.2006 a Crotone, da una precedente relazione e di , nato a [...] il Parte_2
04.09.2003, quest'ultimo residente in Crotone, in via Discesa San Leonardo, presso il padre;
che venivano meno i presupposti che si pongono a fondamento della vita di coppia e pertanto, i ricorrenti decidevano di interrompere il loro rapporto di convivenza;
tanto premesso chiedevano: la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale con riguardo al figlio , secondo gli accordi raggiunti e cristallizzati Per_1
nell'atto introduttivo del giudizio.
In data 17.05.2025, il Presidente del. fissava con decreto, l'udienza di comparizione delle parti, assegnava la causa e ne disponeva la sostituzione con il deposito telematico di note scritte entro il giorno dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ.
Con ordinanza del 24.06.2025, resa in sostituzione dell'udienza, lette le note scritte, dato atto dell'accordo raggiunto dalle parti, l'odierno Giudice rel., riservava la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE tanto premesso, deve darsi atto che le parti hanno stabilito alcune condizioni concordate e che tale accordo appare congruo nell'interesse del figlio minore;
le parti hanno infatti stabilito che:
- il figlio sarà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, i Persona_3 quali limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
- il figlio avrà la residenza abituale presso la casa familiare della SI CP
, sita in Crotone alla Via Paolo VI n. 3, dove continuerà ad abitare insieme ai
[...] due figli e quindi con collocamento prevalente presso la madre;
- il signor corrisponderà a titolo di mantenimento del figlio, la Parte_1
somma di euro 250,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat da versarsi entro e non oltre il giorno 22 di ogni mese sul conto corrente intestato alla SI;
CP
- l'assegno unico per il figlio sarà percepito dalla sig.ra ; CP
- entrambi i genitori concorreranno al pagamento delle spese straordinarie necessarie al figlio nella misura del 50% il padre e del 50% la madre;
- il minore frequenta attualmente la seconda elementare della scuola Per_1
primaria IC Rosmini di Crotone e tenuto conto di ciò, si regolamentano gli incontri col padre, come segue: il padre terrà con sé il figlio per due giorni alla settimana dal venerdì sera a domenica sera prendendolo dalla casa della madre alle 21:00 e riportandolo dopo cena;
nel periodo scolastico alle ore 20.00 e nel periodo estivo alle ore 21, per prenderlo e riportarlo alle ore 22.00 di domenica sera, salvo diverso accordo tra le parti;
- nel periodo delle festività natalizie salvo diverso accordo tra i genitori, si rispetterà il criterio delle alternanze e dunque il figlio trascorrerà la Vigilia di Natale e il giorno di Natale con la mamma, il giorno di Santo Stefano e la vigilia di Capodanno con il papà, il primo dell'anno con la madre e l'epifania con la madre e così via negli anni a seguire in modo alternato fra i genitori, salvo accordo diverso tra gli stessi. Anche in occasione delle festività pasquali, il minore starà con ciascun genitore o la Pasquetta
o la Pasqua ad anni alterni. Resta sempre e comunque la facoltà di decidere di comune accordo di modificare e quindi cambiare i giorni. Resta ferma altresì, la facoltà di ciascun genitore di sentire telefonicamente il figlio almeno una volta al giorno durante il giorno di permanenza del medesimo presso l'altro.
- durante il periodo estivo luglio/agosto il signor , terrà con sé il Parte_1
figlio per 10 giorni consecutivi nel mese di agosto (Ferragosto), periodo che dovrà essere concordato con la SI entro il mese di giugno, cercando in ogni CP
caso di farlo coincidere con il periodo di ferie godute dal padre;
- il figlio festeggerà il proprio compleanno ed il proprio onomastico con un genitore a pranzo e con l'altro a cena ad anni alterni tra di loro, salvo diversi accordi tra i genitori anche rispetto alla possibilità di organizzare un'unica festa e di dividere le spese al 50%; del pari i riti religiosi saranno festeggiati con le stesse modalità. Il minore parteciperà poi a tutte le ricorrenze di ciascun genitore (compleanno, festa del Papa,
Festa della Mamma ecc.) e dai familiari del rispettivo ramo parentale a prescindere dal giorno in cui le stesse dovessero cadere.
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Il suddetto accordo tra le parti, pertanto, può essere recepito nella presente sentenza, nella parte in cui stabilisce la regolamentazione dei rapporti tra i genitori per la gestione del figlio minore;
considerato che
, in ragione dell'accordo concluso, le spese debbono ritenersi compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale, nella suddetta composizione collegiale, visti ed applicati gli artt. 337 bis c.c.; dispone la regolamentazione dell'affido, del collocamento del minore e del suo Per_1 mantenimento, alle condizioni concordate tra le parti come sopra riportate.
Spese compensate.
Così deciso in Crotone, nella Camera di Consiglio del 24 luglio 2025.
Il Presidente rel. est. dott.ssa Alessandra Angiuli