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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 18/02/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gabriella
Puzzovio, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza odierna mediante lo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, promossa da:
Parte_1 con l'avv. MARUCCIA DONATO
Ricorrente
Contro
CP_1 con l'avv. MATTIA MARCELLA
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 442 cpc parte ricorrente in epigrafe emarginata impugnava il provvedimento di diniego della prestazione di Reddito di Cittadinanza richiesta tramite domanda protocollo CP_1
RDC-2022-6723509 del 28.11.2022 e respinta dal convenuto in data 17/02/2023 con la CP_2 seguente motivazione: “- Mancanza del requisito di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a), 2), del decreto legge n. 4 del 2019, convertito in legge n. 26 del 2019, ovvero "essere residente-in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo".”
Assumendo l'illegittimità di tale determinazione, l'odierno ricorrente introduceva il presente giudizio e rassegnava le seguenti conclusioni: “condannare l' in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, a riliquidare e corrispondere i ratei del reddito di cittadinanza relativi alla domanda CP_1
RDC-2022-6723509 al ricorrente”.
Si costituiva in giudizio l'ente convenuto contestando in fatto e in diritto la fondatezza dell'avversa pretesa;
precisato che il ricorrente aveva presentato ben due domande di rdc - la prima (
[...] del 20.07.22) revocata in data 09/02/2023, la seconda ( del CP_3 Controparte_4
28.11.22 oggetto del presente giudizio) respinta in data 17/02/2023 - dopo un breve excursus sulla disciplina del Reddito di Cittadinanza e dell'onere della prova in materia assistenziale, adduceva quale motivo pressoché fondante di entrambe le determinazioni la circostanza “dell'insussistenza del requisito della residenza del ricorrente in Italia da almeno dieci anni”; instava, quindi, per il rigetto.
Istruito il procedimento con l'acquisizione degli atti e documenti offerti dalle parti, all'odierna udienza, all'esito della discussione mediante scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa veniva decisa come da dispositivo con sentenza recante contestuale motivazione.
***
Il ricorso è fondato e deve esser accolto per quanto di ragione.
Come noto, il D.L. n. 4 del 28/01/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26 del
28/03/2019, ha istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il reddito di cittadinanza, anche Rdc, quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.
A mente dell'articolo 2 del D.L. n. 4 del 28/01/2019, come convertito con Legge n. 26 del 28/03/2019, il Rdc è riconosciuto “ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio”, di specifici requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, oltreché di peculiari requisiti reddituali e patrimoniali.
In particolare, a norma di tale articolo:
“
1. Il Rdc e' riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente:
1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b) , del decreto legislativo 6 febbraio
2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo.” Tra i requisiti necessari per beneficiare della prestazione assistenziale è quindi richiesta la residenza in Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.
Tale essendo il quadro normativo di riferimento, nel caso di specie ha disposto la revoca del CP_1
sussidio già concesso con la prima domanda (poi revocato) e respinto la seconda domanda, in quanto dai dati in possesso dell'istituto risultava che il ricorrente avesse fatto ingresso in Italia ed ottenuto la residenza anagrafica nel comune di Copertino a far data dal 09/04/2013.
Pertanto, essendo pacifico che il ricorrente, al momento della presentazione della domanda amministrativa del 2022, non fosse in possesso del requisito di cui all'art. 2 comma 1 lettera A punto CP_ 2 DL 4/2019, denegava il beneficio.
Ebbene i documenti versati in atti attestano l'ingresso del ricorrente in Italia già dal 5.10.2006 e la permanenza sul territorio italiano in maniera pressoché continuativa dal 01.05.2012 (cfr. estratto contributivo) circostanze tutte che - insieme alla residenza effettiva poi di fatto intervenuta - comprovano un soggiorno di lunga durata.
Sulla questione si è espresso in senso sfavorevole al ricorrente il Tribunale di Brindisi, tuttavia, di recente, nelle more del procedimento la corte di giustizia è stata chiamata a rispondere al seguente quesito “Se il diritto dell'Unione, e in particolare [gli articoli 18 e 45 TFUE], l'articolo 7 comma 2 del [regolamento n. 492/2011], l'articolo 11 paragrafo 1.d) della [direttiva 2003/109], l'articolo 29
[della direttiva 2011/95], l'articolo 34 della [Carta], gli articoli 30 e 31 della [Carta sociale europea], ostino a una normativa nazionale quale quella contenuta nel combinato disposto degli articoli 7 comma 1 e 2 comma 1 lettera a) del [decreto-legge n. 4/2019], nella parte in cui condiziona
l'accesso al reddito di cittadinanza al requisito della residenza in Italia per almeno 10 anni (di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo) riservando così un trattamento deteriore ai cittadini italiani, [dell'Unione] titolari del diritto di soggiorno o di soggiorno permanente, o [di paesi terzi] soggiornanti di lungo periodo residenti [in Italia] da meno di dieci anni o da dieci anni di cui gli ultimi due non continuativi rispetto alle stesse categorie residenti da dieci anni di cui gli ultimi due in modo continuativo.”.
Con la pronuncia n. 112 del 2024 la Corte giustizia UE grande sezione ha ritenuto che la norma dell'ordinamento interno che prevede il requisito della residenza sia incompatibile con il diritto dell'UE “la direttiva 2003/109 prevede, al suo articolo 4, paragrafo 1, un requisito di soggiorno legale e ininterrotto di cinque anni nel territorio di uno Stato membro affinché il cittadino di un paese terzo possa ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo da parte di tale Stato membro. Dalla suddetta disposizione, letta congiuntamente al considerando 6 di tale direttiva, risulta che il legislatore dell'Unione ha considerato che tale periodo di soggiorno legale e ininterrotto di cinque anni testimoni il «radicamento del richiedente nel paese in questione», e debba quindi essere considerato sufficiente affinché quest'ultimo abbia diritto, dopo l'acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo, alla parità di trattamento con i cittadini di detto Stato membro, in particolare per quanto riguarda le prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), di detta direttiva.
58 Pertanto uno Stato membro non può prorogare unilateralmente il periodo di soggiorno richiesto affinché tale soggiornante di lungo periodo possa godere del diritto garantito dall'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109, senza violare quest'ultima disposizione e l'obiettivo da essa perseguito, consistente, come risulta dal considerando 12 della medesima direttiva, nel garantire che lo status di soggiornante di lungo periodo costituisca «un autentico strumento di integrazione sociale».
59 Ne consegue che un requisito di residenza di dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, come quello di cui trattasi nei procedimenti principali, è contrario all'articolo 11, paragrafo 1, lettera
d), della direttiva 2003/109…..
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109, letto alla luce dell'articolo 34 della Carta, dev'essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno
Stato membro che subordina l'accesso dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo a una misura riguardante le prestazioni sociali, l'assistenza sociale o la protezione sociale al requisito, applicabile anche ai cittadini di tale Stato membro, di aver risieduto in detto Stato membro per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, e che punisce con sanzione penale qualsiasi falsa dichiarazione relativa a tale requisito di residenza.”
Ne consegue che tale disposizione deve esser disapplicata e non può esser posta a fondamento del diniego operato da . CP_1
Alla luce del quadro normativo innanzi richiamato e della ricostruzione in fatto della vicenda così come attestata dai documenti versati in atti, nel caso di specie – incontestata la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge – può dirsi riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire il beneficio richiesto.
Il ricorso deve pertanto esser accolto.
Le spese di lite possono esser compensate nella misura del 50% in ragione del fatto che la questione di illegittimità della norma è sopravvenuta solo di recente nelle more del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1 CP_
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere al ricorrente il chiesto Rdc
dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e fino all'effettivo pagamento;
CP_
- condanna al pagamento della metà delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in
€. 934,00 per compenso professionale, con attribuzione, oltre accessori e spese come per legge, compensa la residua parte di spese di lite.
Brindisi, 18/02/2025
Il Giudice
Gabriella Puzzovio