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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/12/2025, n. 17084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17084 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
TA IE Presidente
Cecilia Pratesi GI rel.
AN AN GI
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7811/2021 , introdotta da
(ROMA (RM), 22/09/1968), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. STEFANIA TODARO;
ricorrente nei confronti di
AC (RM), 07/07/1983), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. MARINA MARCONATO;
resistente
Con l'intervento di
Avv. VIOLETTA DOSI, difesa in proprio, quale tutore della minore
[...]
Per_1
e del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: separazione personale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nel gennaio 2021 si è rivolto a questo ufficio per chiedere Parte_1 2
la separazione dalla moglie e la regolazione Controparte_1
dell'affidamento della figlia minore nata nel 2019. Per_1
Come meglio si vedrà oltre, è di tutta evidenza che il rapporto tra le parti sia definitivamente degradato e che vi siano quindi i presupposti per la pronuncia della loro separazione personale.
I due coniugi sin dall'inizio della causa hanno manifestato una elevata conflittualità, offrendo ricostruzioni contrapposte del breve percorso di vita comune (le nozze risalivano al 2016) ed accusandosi reciprocamente di condotte violente.
In relazione della alta intensità del conflitto e della serietà delle reciproche accuse, già nella fase presidenziale la figlia minore venne affidata al Servizio
Sociale e collocata presso la madre;
la frequentazione con il padre venne disciplinata in orari esclusivamente diurni in ragione della tenera età di e venne stabilito a carico del ricorrente un contributo di € 650 mensili, Per_1
oltre al 70% delle spese straordinarie.
A pochi mesi di distanza dalla emissione dei provvedimenti provvisori, il padre si rivolse al tribunale per ottenerne il rispetto, lamentando comportamenti ostruzionistici della madre, la quale a sua volta reagì
invocando l'affidamento esclusivo della minore.
Le prime relazioni dei servizi sociali evidenziarono l'elevata criticità del sistema familiare, la difficoltà della madre di condividere con il padre le informazioni relative a l'atteggiamento polemico del marito;
venne Per_1
data indicazione per l'avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità. Tale
suggerimento venne ribadito nella relazione del gennaio 2022, nella quale i
Servizi proposero -tra l'altro- un ampliamento della frequentazione padre- 3
figlia con graduale introduzione dei pernottamenti.
Venne attivato un servizio di educativa domiciliare per favorire la transizione della minore dalla madre al padre;
tuttavia nel febbraio 2022 i Servizi
segnalarono una situazione di altissima conflittualità e richiesero la nomina di un curatore speciale per la minore.
Con decreto del 21 giugno 2022, il collegio ha nominato l'avv. Violetta Dosi
quale curatrice speciale della minore Per_1
All'epoca la frequentazione era stata ampliata con l'aggiunta ai due pomeriggi di una domenica a settimane alterne (dalle ore 10 alle 18) e un pomeriggio supplementare nelle altre settimane. Era stato poi introdotto il pernottamento della minore con il padre, cambiamento che sembrava avere innalzato il livello del conflitto tra i genitori.
Nel luglio 2022 i Servizi hanno rappresentato la difficoltà di portare avanti un lavoro comune sulla genitorialità (L'alta conflittualità e la scarsa
elaborazione dei vissuti legati alla separazione conflittuale hanno quasi
sempre impedito il lavoro su fronte genitoriale) e riferito di un atteggiamento tendenzialmente provocatorio da parte di entrambi. I Servizi hanno segnalato poi la difficoltà della madre a separarsi dalla figlia, che appariva fortemente coinvolta nel conflitto. In questo periodo si è manifestata una marcata resistenza della bambina nei riguardi del padre. La resistente ha chiesto la sospensione dei pernottamenti e -aderendo alla indicazione della curatrice- il
Tribunale ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio.
La professionista nominata (d.ssa nel marzo 2023 ha Persona_2
depositato il proprio elaborato suggerendo in sintesi di mantenere ferme le misure vigenti (affido al Servizio Sociale, prosecuzione dei percorsi di 4
sostegno e di educativa), ed ampliare la frequentazione padre- figlia con l'obiettivo di giungere ad un modulo paritario. Nella consulenza viene rimarcata la difficoltà della bambina a separarsi dalla madre;
tuttavia durante l'osservazione diadica padre- figlia si è evidenziata una interazione serena,
confermata anche dagli operatori SISMIF, sebbene da parte del padre vi fossero talora modalità educative che non facilitavano la relazione;
rispetto alla madre venne evidenziato un funzionamento simbiotico fusionale, nel quale inevitabilmente la minore finiva per assorbire la sfiducia di fondo che la madre nutriva verso il marito. Secondo la CTU la madre avrebbe dovuto incoraggiare la minore la cui sofferenza era determinata da un improprio coinvolgimento nella relazione disfuzionale tra i genitori e non direttamente da una difficoltà nei riguardi del padre.
Nel mese di maggio del 2023, in udienza, le parti hanno manifestato una apparente disponibilità ad attuare il calendario di frequentazione suggerito dal
CTU, e verbalizzato quanto segue:
frequenterà il padre a week-end alterni, dal venerdì alla domenica Per_1
sera alle ore 19,30 e due giorni infrasettimanali, il martedì con pernotto ed
il giovedì sino alle ore 19,30, nella settimana in cui il papà ha con sé Per_1
il week-end, mentre martedì e giovedì, entrambi con pernotto, nella settimana
in cui il week-end è di spettanza della madre.
Per il mese di luglio ed agosto 2023 trascorrerà con ciascun genitore Per_1
31 giorni, da dividere a “pacchetti” di 7 giorni ciascuno, dal 1° luglio
inizierà con la madre.
A partire dal settembre 2023 starà con il padre a week-end alterni, Per_1
dal venerdì al lunedì mattina e due giorni infrasettimanali, martedì con 5
pernotto e giovedì sino alle 19,30 nella settimana in cui il papà ha con sé
nel week end, ed il martedì ed il giovedì, entrambi con pernotto, nella Per_1
settimana in cui il week-end è di spettanza della madre.
I genitori concordano che nei giorni in cui sarà con l'altro genitore Per_1
la bambina eseguirà una videochiamata giornaliera indicativamente alle ore
20,30
Tuttavia nel mese di settembre 2023 la situazione è nuovamente precipitata,
gli incontri previsti con il padre sono stati annullati perché Per_1
manifestava resistenze crescenti a separarsi dalla madre, e nonostante l'intervento delle forze dell'ordine (sollecitate da non è stato Parte_1
possibile sbloccare la situazione;
con l'inizio della scuola la situazione ha registrato un miglioramento perché la minore non mostrava difficoltà nel passaggio verso il padre all'uscita di scuola, ma vi si avvicinava serenamente,
e, secondo quanto riferito dagli operatori sismif, gli incontri avvenivano in un clima positivo. Alcuni incontri non sono tuttavia avvenuti perché la minore non veniva portata a scuola nei giorni in cui avrebbe dovuto essere prelevata dal padre all'uscita.
I servizi e la curatrice speciale hanno suggerito dunque una rivalutazione della CTU, disposta dal giudice istruttore. Al termine della nuova indagine la d.ssa ha formulato le valutazioni di seguito riportate: Per_2
“Siamo in presenza di una coppia che ha svolto una precedente consulenza tecnica
d'ufficio terminata a marzo 2023. Nella stessa, la scrivente faceva presente, in buona sostanza due elementi di spicco.
Il primo concerneva alcune importanti difficoltà presenti nella mamma con ricaduta sulla relazione tra la sig.ra e la bambina, per cui ella evidenziava un CP_1 rapporto ancora troppo simbiotico con la figlia, con viraggi evitanti, che disorganizzavano la piccola, ma soprattutto l'angosciavano nei vari passaggi.
Infatti, mostrava difficoltà di separazione sia quando doveva essere lasciata Per_1 6
a scuola sia in altri contesti, non partecipava, per problematiche alimentari, alla vita piena della scuola. L'angoscia separativa dalla madre, la minore la presentava con violenza, soprattutto quando dovevano avvenire i passaggi di consegna della bambina al padre, transitando direttamente dalla madre.
Il padre, per la sua parte presentava una certa ruvidità relazionale, come una difficoltà a cogliere l'asimmetria tra la mente infantile e quella adulta, per cui spesso esponeva ad alcune condotte improprie ed a tratti troppo direttive. Per_1
Detto ciò, era comunque evidente che tale quadro familiare necessitava di alcuni correttivi.
Per cui la scrivente aveva suggerito ai genitori di continuare le terapie individuali
e di effettuare un sostegno alla genitorialità, luogo in cui avrebbero potuto/dovuto affrontare tutte quelle questioni in cui gli stessi hanno nel tempo trovato difficoltà nei confronti della bambina, come ad esempio le transizioni, l'alimentazione di
ed in generale le decisioni inerenti alla figlia. Per_1
Inoltre, la Scrivente aveva suggerito un graduale ampliamento della frequentazione padre-figlia – poi confermato dai genitori in udienza –, fino a raggiungere una suddivisione paritetica dei tempi di permanenza, ritenendo che proprio la pariteticità dei tempi fornisse nella regolazione della presenza dei genitori presso la bambina, un correttivo al tema della relazione eccessivamente fusionale tra mamma
e bambina, che oltre alle difficoltà separative scivolava anche su tematiche alimentari che nel futuro potrebbero assumere caratteristiche più preoccupanti, seppure le stesse abbiano anche un'origine reale nella carenza di ferro di . Per_1
Tuttavia, tutto ciò non è avvenuto ed i Servizi Sociali attivati hanno potuto osservare nel tempo ulteriori criticità che hanno sollecitato il GI a richiedere un aggiornamento.
Infatti, al primo tentativo di raggiungere un tempo paritetico, durante il periodo estivo, si è potuto assistere ad un rebound, per cui sempre durante l'estate, in assenza del perno scuola (dove avvenivano i passaggi) e della presenza costante dei
SS e del Sismif, la madre non sarebbe più riuscita a consegnare al padre. Per_1
La piccola ha rimesso in atto condotte caratterizzate da angoscia pervasiva che impedivano i passaggi.
Il padre è riuscito a rivedere solo con l'inizio della scuola, dopo un Per_1 susseguirsi reciproco di denunce.
Per quanto concerne l'attuale parte di valutazione, attraverso i colloqui e gli atti è stato possibile osservare un netto miglioramento della relazione tra il padre e la figlia, determinata dai progressi che hanno caratterizzato il sig. Egli, Pt_1 nonostante il periodo di maggiore tensione dovuto alla perdita della propria madre, 7
ha mostrato maggiori competenze nella relazione con una bambina di 4 anni, ma soprattutto la disponibilità ad ascoltare i suggerimenti dei Servizi attivati – Servizio
Sociale, Sismif e Curatrice – ed a modificare il proprio comportamento, con
l'obiettivo di sostenere il benessere della minore, seppure abbia anche presentato un momento, riportato nella relazione del Sismif in cui è apparso in difficoltà come ai tempi della prima Ctu. Avvertito del problema il padre ha immediatamente recuperato.
Si è, quindi, evidenziata una relazione caratterizzata da complicità, affetto e divertimento tra il padre e la bambina, lo stesso riesce a porre confini chiari ed a ricoprire una funzione normativa. Ciò è fondamentale per la bambina, che con il padre riesce ad entrare in orario a scuola, ma anche a terminare il tempo scolastico come tutti i bambini della sua età; inoltre, sembrerebbe essere meno presente anche la selettività alimentare che caratterizza la minore quando sta con la madre.
Tuttavia, si rappresentano comunque alcune criticità rispetto alle lamentele che il signore propone di fronte alla bambina nei confronti della madre;
nonostante ciò, come riportato dal Sismif, questo avviene in momenti di alta frustrazione e, se sostenuto, il signore riesce a comprendere l'impatto negativo sulla bambina ed a modificare il proprio comportamento.
Dall'altra parte, è stato possibile osservare una mancata adesione da parte della signora alle indicazioni del Servizio Sociale, ma anche una refrattarietà ad accettare il ruolo del Servizio in qualità di affidatario. Per cui ella ha spesso preso decisioni senza concertarle prima con il SS, ed allo stesso modo ha ritenuto che alcune necessarie spiegazioni al padre sulla bambina avessero la funzione di fastidioso controllo (ad esempio dove si trovasse CA durante le vacanze).
Per questo, la signora tende ad attendere nel rispondere alle domande che le vengono poste, creando così difficoltà nella gestione della minore, ma soprattutto tale atteggiamento mostra la necessità della signora di mantenere sulla bambina una monogenitorialità, agendo direttamente senza informare, o non rispondendo per condividere Ella non sembra essere riuscita a porre un giusto confine diversificando la conflittualità tra i coniugi dal rapporto tra genitori, come quello tra genitori e figlia. Ha espressamente esplicitato che le difficoltà della bambina nel frequentare il padre siano dovute al fatto che egli è una persona violenta. Su questo punto, si vuole sottolineare come la signora abbia depositato degli audio della bambina mentre questa piangeva, affermando di non volere andare dal padre.
Alla signora sembra sfuggire, proprio dall'ascolto degli audio, come ella stessa non sia di supporto alla bambina nell'aiutarla a sciogliere l'angoscia, e come invece proprio il suo stesso atteggiamento sia di rinforzo negativo. 8
Negli audio tra la bambina e la madre, inizia a piangere e la sig.ra Per_1 CP_1 continua a chiedere alla figlia la spiegazione per cui ella non vuole vedere o andare dal padre, insistendo anche di fronte ad una escalation emotiva di . Proprio Per_1
l'aver depositato questi audio lascia intravedere come la signora non si renda conto non solo del proprio atteggiamento di rinforzo, ma anche della possibilità di spiegazioni alternative come l'elevata conflittualità tra genitori, il continuo evitamento tra loro.
Inoltre, la bambina solo da poco ha mostrato la possibilità di parlare della madre nella casa paterna, ma non sembra sia pronta per il contrario. Per questo, potrebbe apparire come incoerente la richiesta continua ed a tratti incalzante della signora alla figlia rispetto alla presenza e frequentazione paterna. Inoltre, ella ha depositato
l'audio del momento di transizione del 1° settembre, in cui i genitori discutono, mentre la bambina urla e, di fronte alla rilevante difficoltà della piccola, la signora appare nuovamente inviarle due messaggi contrastanti: la informa che il padre la prenderà e contemporaneamente che si farà quello che ella vuole, ossia non andare con il padre.
La scrivente concorda con il Servizio Sociale rispetto al fatto che la signora mostra un atteggiamento solo in apparenza collaborativo, così come è ambivalente nelle comunicazioni alla bambina. Ciò si rileva anche dal fatto che la dieta sollecitata da tempo dai Servizi è stata richiesta alla pediatra solo dopo alcuni mesi, nei quali la signora ha sempre preso la bambina alle 13.00/13.30, invece che all'orario di uscita della scuola delle 16.00 circa.
La difficoltà di separazione della mamma nei confronti della bambina, a cui Per_1 risponde con angosce altrettanto determinanti, è stata già rappresentata nella precedente ctu e, nonostante sia trascorso un anno, la signora non mostra un'evoluzione positiva, lasciando così la piccola alle prese con un rischio evolutivo.
Inoltre, la bambina entra a scuola tardi quando si trova con la madre, la quale sottolinea la difficoltà nel prepararla e – come rappresentato dalla scuola – nella separazione. appare una bambina tranquilla e socievole con entrambi i Per_1 genitori. Nonostante ciò, le difficoltà rappresentate da entrambi, come anche gli audio e le foto raccolte, preoccupano la scrivente rispetto alle conseguenze nella crescita. Da quanto narrato dalla scuola e dal Sismif, tende a rassicurare i Per_1 genitori, ad esempio disegnando per entrambi la stessa cosa, oppure raccontando di eseguire le stesse attività, creando lei quel ponte di cui ogni minore avrebbe necessità per poter passare liberamente dal mondo materno al mondo paterno e che
i suoi genitori non riescono a costruire. Difatti, le difficoltà maggiori avvengono proprio nelle transizioni, e se da una parte il mancato passaggio crea nella signora 9
l'aspettativa che questo sia causato dalla presenza di un uomo violento, non riuscendo poi a supportare la bambina, dall'altra il signore tende a non riuscire a contenere la sofferenza, che talvolta viene esternalizzata.
Un ulteriore aspetto di preoccupazione, per quanto concerne la signora è il mantenere la visione del padre come di un uomo violento, e comunque aldilà di ciò, il ritenere impossibile la riparazione della relazione, se non tra se stessa ed il sig.
almeno tra il sig. e . Pt_1 Pt_1 Per_1
L'assenza della speranza a poter riparare le relazioni umane sofferenti è un fattore di angoscia che pesa sulle spalle di come un macigno. Per_1
La signora è così convinta che il rifiuto del padre da parte di CP_1 Per_1 dipenda dal solo padre e non da altro e, a differenza del padre, che all'inizio aveva appoggiato la proposta di frequentazione paritetica, ella l'ha boicottata già in Ctu, avendola ritenuta inadatta, pretendendo di mantenere l'egida di una frequentazione prevalente presso di sé.
quindi si ritrova ad assorbire le sofferenze dei due genitori, finendo per Per_1 scaricarle attraverso crisi di pianto o cercando di dare a queste contenimento mediante atteggiamenti adultizzati di rassicurazione e di normatività di una bambina più grande della sua età.
Per quanto concerne l'affidamento e la frequentazione, le Parti rappresentano due proposte speculari seppure di arrocco. Ognuna delle due parti propone l'affido esclusivo e la frequentazione prevalente per sé.
Sul punto si è già fatto presente alla sig.ra che le sue criticità, che CP_1 purtroppo ricadono sulla bambina in termini di difficoltà a frequentare il padre non solo non le consentono la richiesta di affido esclusivo, ma nella sua stessa richiesta vi è un'assenza di comprensione del problema e del proprio contributo alla generazione dello stesso.
Naturalmente diversa è la posizione del padre, che seppure con le sue difficoltà, sta subendo questa condizione di esautorazione da lungo tempo;
quindi, la sua richiesta assume altro valore.
Per cui a questo proposito la scrivente ritiene che sia arrivato il tempo di suggerire
l'affido esclusivo al padre, che ha dimostrato nel tempo di sapersi allineare con le indicazioni delle varie Istituzioni, soprattutto il Servizio Sociale, con cui dovrà continuare a collaborare, in quanto la scrivente suggerisce che il Servizio mantenga il monitoraggio del nucleo familiare, oltre che la funzione di relatore al TO.
Le difficoltà di in termini di salute fisica e psichica potranno essere meglio Per_1 risolte con un affido esclusivo al padre ed il monitoraggio del Servizio Sociale.
Il suggerimento di affido esclusivo al padre assume nella mente della scrivente 10
quella risposta maggiormente radicale che lo stesso quesito conteneva chiedendo al
Ctu se fosse utile un collocamento extrafamiliare.
La scrivente ritiene al momento che un collocamento extrafamiliare provocherebbe solo ulteriore sofferenza nella bambina e che non vi siano motivi reali per perseguirlo, mentre attuare una diversa formula di affidamento, per le motivazioni sopra esplicitate, può aiutare la bambina rinforzando il peso positivo del padre nella vita di . Per_1
Per quanto concerne la frequentazione, la scrivente ritiene ancora di dover proporre una frequentazione paritetica come precedentemente suggerita, che sarebbe dovuta iniziare a gennaio 2024, ove le transizioni avrebbero dovuto essere effettuate a scuola e non tra i genitori, per limitare gli episodi difficili evidenziati in questi anni.
Frequentazione motivata per non aumentare la sofferenza di che ha un Per_1 legame ancora molto fusionale con la madre. La frequentazione prevalente presso il padre sarebbe stato un correttivo utile, ma come già rappresentato la bambina ad oggi ha ancora bisogno di mantenere una relazione consistente con la mamma, non essendo mai realmente decollata la frequentazione paritetica indicata in precedente ctu.
Infine, sarà necessario attivare una psicoterapia che possa lavorare sulla relazione padre-figlia, in modo da mantenere e sviluppare i miglioramenti osservati, attenzionando anche quegli aspetti critici sopra rappresentati, si suggerisce anche un intervento di psicoterapia madre-figlia, affinché si lavorino le criticità sopra segnalate nella loro relazione.
Qualora i genitori convergessero su di un terapeuta familiare il lavoro potrebbe essere inclusivo per tutti loro, lavorando così come famiglia e sarebbe quello maggiormente indicato.
Si ritiene indispensabile il mantenimento del Sismif presso le due abitazioni ma con un unico operatore che possa osservare nella globalità la complicata situazione di questo nucleo.
All'esito della consulenza le parti sono state invitate a precisare le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione;
mentre erano in corso i termini ex art. 190 cpc tuttavia la situazione è ulteriormente precipitata;
la resistente ha chiesto la rimessione della causa sul ruolo evidenziando che la minore aveva preso a rifiutarsi violentemente di frequentare il padre, sostenendo che l'uomo 11
le legava le mani e la schiaffeggiava e depositando delle registrazioni che davano atto di una condizione di agitazione parossistica della minore.
Sempre nel corso dei termini è pervenuta una nuova nota del Servizio Sociale
che a sua volta evidenziava una situazione di crescente allarme:
La causa in seguito a tali accadimenti è stata rimessa sul ruolo dinanzi al collegio;
all'udienza del 20 dicembre 2024 Tribunale di Roma, svolta anche alla presenza degli operatori del Servizio Sociale, la curatrice ha ribadito la gravità della condizione di e la difficoltà di attivare percorsi riparativi Per_1
per via degli agiti di entrambi i genitori, manifestando il convincimento che la bambina dovesse essere messa in protezione e collocata temporaneamente in casa famiglia;
il Servizio Sociale ha rilevato che le difficoltà di Per_1
interferivano in modo rilevante sul suo percorso scolastico perché nei giorni in cui in precedenza la minore veniva presa dal padre manifestava ancora delle crisi e non entrava a scuola;
tutti gli operatori hanno ribadito che nell'osservazione quando la minore è sola ha sempre manifestato una 12
relazione positiva con il padre ma in compresenza o quando viene accompagnata dalla madre si manifestano crisi di angoscia non risolvibili. Gli
operatori hanno anche fatto notare che la presenza di numerose querele reciproche costituiva un ulteriore fattore di criticità e tensione tra le parti;
e'
emerso nel corso dell'udienza che la minore avesse anche realizzato a scuola un disegno che sembrava rappresentare il padre che le legava le mani;
la difesa ha sottolineato nell'occasione come il padre continuasse ad CP_1
attivare comportamenti provocatori ed offensivi nei riguardi della madre;
E' stato chiesto alla consulente d.ssa di effettuare un' ulteriore Per_2
indagine, coordinandosi con i sanitari che avevano avviato la valutazione sulla minore presso l'istituto di Neuropsichiatria infantile del Policlinico
Umberto Primo di via dei Sabelli in Roma, al fine di valutare se la prospettiva di un collocamento eterofamiliare di apparisse sue condizioni Per_1
psicofisiche. La d.ssa ha rilevato che la condizione della bambina Per_2
appariva ormai molto grave e deteriorata, e che la famiglia non costituiva più
un luogo dove potesse vivere serenamente. La professionista ha Per_1
espresso seria preoccupazione per le condizioni psichiche di il cui Per_1
malessere a suo parere aveva raggiunto livelli insostenibili. Secondo la professionista non si tratterebbe più di verificare se possa sostenere Per_1
un temporaneo collocamento in casa-famiglia, quanto di chiedersi se possa
“sopravvivere psichicamente” alla propria famiglia.
La CTU ha fatto riferimento ad un “disturbo dell'adattamento a componente traumatica” con tratti dissociativi, ipotizzando che si tratti del prodotto di anni di esposizione a un conflitto distruttivo e a dinamiche di triangolazione patologica che hanno compromesso la possibilità per di percepire il Per_1 13
nucleo familiare come luogo sicuro.
Entrambi i genitori hanno dimostrato di non aderire, con diverse modalità,
alle indicazioni fornite, vanificando tutti i tentativi posti in essere per rafforzare le rispettive competenze e migliorare la capacità di coordinamento.
La madre induce nella minore un'idea negativa del padre, quest'ultimo la coinvolge nella propria reattività, alimentando ulteriormente la resistenza della bambina.
Con ordinanza del 3 marzo 2025 il tribunale ha sospeso entrambe le parti dalla responsabilità genitoriale, e nominato quale tutrice di l'avv. Violetta Per_1
Dosi; ha poi disposto l'inserimento della minore in casa-famiglia incaricando la tutrice e i servizi sociali di individuare una struttura idonea ad accogliere la minore e di prestare assistenza all'inserimento.
Il provvedimento è stato reclamato dalla resistente dinanzi alla Corte
d'Appello, che ha successivamente respinto l'impugnazione e confermato le decisioni assunte dal collegio. Da parte della signora al momento CP_1
collocataria di fatto della minore e dunque unica figura genitoriale che avrebbe potuto fare in modo che l'ingresso della minore in struttura avvenisse con le modalità meno traumatiche possibile, è stato invece posto in essere un comportamento apertamente oppositivo ed ostruzionistico, attuato peraltro con modalità clamorose ed certamente dannose per la serenità e la salute della minore.
Dopo avere offerto la propria apparente disponibilità ad accompagnare presso la sede del Servizio Sociale, la donna pochi minuti prima Per_1
dell'appuntamento per il tramite del proprio legale dell'epoca, avvocato
Spoletini, ha richiesto invece agli operatori di venire a prendere la bambina 14
presso il suo domicilio;
recatisi sul posto la tutrice e gli operatori del servizio,
hanno trovato una piccola folla di persone che rivolgendosi loro con modi aggressivi e insultanti cercavano di impedirne l'accesso; con difficoltà la tutrice e l'assistente sociale sono riuscite ad accedere all'appartamento dove tuttavia si trovavano numerose altre persone urlanti intente a registrare la scena con i telefonini, che additavano inoltre le due operatrici di cui mostravano di conoscere i nomi e la funzione;
si trattava dunque di una situazione non certo improvvisata ma adeguatamente orchestrata e preparata con una certa professionalità; in questo frangente si trovava sotto un Per_1
tavolo, legata con del nastro adesivo, urlava e piangeva;
la tutrice si è a questo punto limitata a rassicurare per quanto possibile ritenendo - Per_1
condivisibilmente- che una forzatura ulteriore della situazione avrebbe rappresentato per lei un trauma eccessivo.
All'udienza collegiale fissata all'esito di tali avvenimenti si è appreso che la vicenda aveva avuto un inusuale clamore mediatico, ed era divenuta oggetto di attenzione da parte di diversi organi di stampa e di numerose personalità
politiche. La difesa della signora e suoi difensori dell'epoca CP_1
(Spoletini – hanno in quella sede (v. verbale) escluso qualsiasi CP_2
preordinazione degli avvenimenti, accreditando l'inverosimile tesi della formazione di un movimento di opinione spontaneo;
la resistente (che il pomeriggio stesso aveva poi preso parte ad una conferenza stampa tenutasi presso la Camera dei Deputati), ha dichiarato a verbale che l'assembramento nei pressi della sua abitazione si sarebbe formato a sua insaputa, e si è
impegnata a condurre presso la sede del Servizio Sociale il successivo Per_1
10 aprile;
tale impegno è stato da lei disatteso, e nel giorno fissato CP_1 15
ha nuovamente chiesto al Servizio Sociale di recarsi in loco a CP_1
prelevare la minore (richiesta cui per evidenti ragioni il servizio non ha dato seguito).
Il collegio ha già posto in evidenza, e deve qui ribadire nuovamente, quanto le modalità utilizzate dalla resistente per eludere il provvedimento siano state poco tutelanti per la minore, la cui vicenda è stata insistentemente oggetto di articoli di stampa e di documenti video diffusi in rete, che pur mascherandone il nome proprio, e nel caso dei video occultandone il volto, offrivano una descrizione del suo luogo di abitazione che la rendeva di fatto perfettamente identificabile.
Successivamente a tali episodi, come emerso nella successiva udienza collegiale, la tutrice ha reso noto che -avuta notizia del rigetto del reclamo presentato in corte d' appello- la madre non aveva più condotto la minore a scuola, comunicando che la bambina aveva problemi di salute;
la stessa tutrice aveva quindi fissato un appuntamento con la pediatra, ma la madre non vi aveva condotto la bambina, affermando che la minore stava bene e non aveva bisogno di essere visitata. A causa di ciò non aveva partecipato Per_1
alla recita scolastica e alla gita di fine anno dell'ultimo periodo della scuola dell'infanzia. Gli operatori del municipio hanno manifestato -con comprensibile disagio- di avere ricevuto pesanti pressioni, ed essere state oggetto di attacchi politici e di stampa.
A questo punto del procedimento è stato posto in evidenza dalla difesa della resistente il rischio che il trauma di un allontanamento dalla madre potesse determinare un aggravamento della malattia di , di cui la minore è Per_3
portatrice asintomatica. Nel frattempo, come riferito dalla stessa difesa 16
(impersonata da una nuova professionista), la minore si trovava a CP_1
vivere in una condizione di sostanziale segregazione entro le mura domestiche, edotta dei passaggi processuali, e perciò comprensibilmente allarmata, tanto da riferire ad alcuni compagni di classe venuti a trovarla a casa di non poter andare a scuola per il timore che venissero delle signore a portarla via.
Ad ulteriore garanzia della minore è stato richiesto l'apporto di una consulente tecnica d' ufficio, una specialista in nefrologia, cui è stato posto il quesito che segue: “Visitata la minore ed esaminata la sua Persona_1
storia clinica, previo accesso alla relativa documentazione, dica la CTU se l'esperienza della separazione dal proprio contesto di vita abituale ed il collocamento in struttura possa rappresentare un fattore di rischio rispetto alla evoluzione della malattia di cui risulta portatrice (malattia di )”. Per_3
La risposta della consulente, che fonda il proprio parere sulle evidenze scientifiche al momento disponibili, è nel senso che non esistono prove dirette che lo stress emotivo determini un'immediata evoluzione o peggioramento clinico della sindrome di RY in soggetti asintomatici (come CA); la
CTU evidenzia tuttavia che gli eventi traumatici o stressanti rilevanti di natura emotiva, acuti o cronici, possono - pur senza un legame dimostrato causa effetto- fungere da cofattore nell'attivazione di processi ossidativi e infiammatori in soggetti predisposti. Pertanto, nel caso della minore Per_1
la separazione dal proprio ambiente abituale e il collocamento in struttura
rappresentano un potenziale fattore di rischio per l'evoluzione della malattia.
Va evidenziato tuttavia che analogo fattore di rischio può essere
rappresentato anche da altre cause di stress psicologico rilevante a cui la 17
minore può anche allo stato attuale trovarsi esposta;
In una patologia come
la sindrome di RY, dove lo stress ossidativo contribuisce in modo
determinante alla compromissione d'organo, la gestione dello stress emotivo
assume quindi un ruolo potenzialmente protettivo;
La sorveglianza clinica
integrata, con attenzione agli aspetti psicologici e al supporto emotivo, è in
ogni caso raccomandata per minimizzare eventuali effetti sfavorevoli sulla
salute generale della minore nel tempo. In sintesi, l'allontanamento
dall'ambiente abituale e il collocamento in struttura non accelerano
direttamente la progressione biologica della sindrome di RY, ma possono
rappresentare una evenienza in grado di creare stress significativo per la
minore e quindi costituire un fattore di rischio indiretto per l'evoluzione della
malattia, la gestione clinica e la qualità di vita.
La consulente ha poi efficacemente replicato alle osservazioni di parte (con particolare riguardo a quelle di parte asseritamente tratte da studi CP_1
che – attentamente esaminati dalla CTU – non conducevano affatto alle tesi propugnate dal consulente di parte secondo cui poteva essere invece stabilito un rapporto causale diretto fra stress e progressione della malattia).
All'esito di tale ulteriore indagine, la difesa e la curatrice insistono Parte_1
perché venga data esecuzione al provvedimento di collocamento di Per_1
fuori dal contesto familiare, la difesa si oppone fermamente a questa CP_1
prospettiva.
E' certo che sia stata indebitamente trascinata all'interno di una Per_1
situazione talmente conflittuale da non darle modo di trovarvi una 18
collocazione se non schierandosi dalla parte del genitore che le è più prossimo e sviluppando verso l'altro genitore una forma di crescente rifiuto che ad oggi non è stato possibile superare e che è andato anzi aggravandosi nel tempo;
entrambi i genitori seguendo uno schema di comportamento simmetricamente disfunzionale hanno favorito la progressiva cristallizzazione di questo stato di fatto;
il padre, alterato dalla frustrazione e dal risentimento verso la madre,
non è stato in grado di intercettare la minore sul piano della comunicazione e dell'empatia, nè di relazionarsi su un piano consono all'età della bambina e si è trovato a redarguirla anche per piccole imprecisioni (si veda la relazione del Servizio SISMIF del giugno 2022 in atti); la madre a sua volta ha favorito lo sviluppo di una relazione simbiotica, ed ha progressivamente cessato ogni forma di collaborazione con gli operatori che cercavano di sostenere il nucleo familiare;
la messaggistica depositata, riferita al periodo in cui ancora Per_1
frequentava il padre, dà conto inoltre della profonda ostilità della donna verso il marito.
A tale proposito è opportuno chiarire – anche a fronte delle numerose distorsioni mediatiche che nessun contributo hanno offerto alla individuazione di una soluzione effettivamente tutelante per – che non Per_1
si è di fronte ad una forma di vittimizzazione secondaria di una donna oggetto di violenza domestica, e che tale argomento non può e non deve essere invocato a giustificazione della sua ormai radicale mancanza di adesione ai provvedimenti via via emessi a tutela della figlia.
Va ribadito che le articolate accuse mosse da nei riguardi Controparte_1
di (si veda la denuncia depositata nella fase iniziale della Parte_1
lite) sono cadute, ed il procedimento aperto a seguito della sua denuncia è 19
stato archiviato con provvedimento dal cui tenore si evince che dall'istruttoria
è emerso un quadro reciprocamente conflittuale che vede i due protagonisti muoversi su un piano di sostanziale parità. Indipendentemente dall'esito del giudizio penale, anche in questa sede è stata svolta una istruttoria sulle condotte tenute dalle parti nel corso della vita comune;
sono stati ricostruiti in tal modo due episodi, relativi rispettivamente al dicembre 2019 e al dicembre 2020: quanto al primo episodio emerge che la lite avesse lasciato segni tanto sulla persona della moglie che su quella del marito;
su di esso hanno deposto alcuni colleghi del ricorrente ed una vicina di casa della resistente.
Il collega del ricorrente sig. ha dichiarato: “E' vero quello che Parte_2
mi si legge. Io lavoro in Guardia di Finanza presso l'aeroporto di Fiumicino
dall'agosto del 200 ed ho conosciuto il sig. che invece lavora in Pt_3
sempre presso l'aeroporto. Ricordo bene di aver visto Pt_4 Pt_1
all'aeroporto con un occhio nero ma non so dire che mese e anno fosse. Era
molto agitato ed aveva abrasioni sul collo. Preciso che il lavorava Pt_1
in una postazione Dogane all'uscita del terminal tre e quella era una anche
una nostra postazione di servizio, per cui quando giunsi lo trovai fuori
dall'ufficio, sul canale uscita passeggeri nelle condizioni di cui ho detto.
Come ho detto non ricordo il giorno e nemmeno in che stagione fosse, come
non ricordo l'orario perché io non avevo turni fissi”; “Se non erro Tes_1
l'occhio nero era il destro e le abrasione sul collo erano a sinistra. Che io
ricordi, non mi fece vedere lesioni al cuoio capelluto. Preciso che Pt_1
era in piedi sul canale d'uscita passeggeri come ho detto. Io sono Parte_1
arrivato e lui era lì in piedi, si è girato ed io ho visto l'occhio nero e le 20
abrasioni”; ed ancora “Io chiesi a cosa fosse accaduto e lui mi disse Pt_1
era stato aggredito dalla moglie e che era dovuto andare al pronto soccorso
per farsi medicare. Non ricordo se mi fece vedere il certificato del pronto
soccorso.””Che io ricordi, quando arrivai eravamo solo io e Pt_1
Confermo di aver visto l'occhio nero e le abrasioni che non erano coperte da
cerotti o altro”
Sull'episodio è stata ascoltata anche la vicina di casa, Testimone_2
che ha riferito “Ricordo che era il dicembre 2019, la loro figlia era piccola,
aveva un paio di mesi. Io ho la camera da pranzo confinante con la loro e
sentii urla di aiuto di e rumori come di cose che cadevano. Mi CP_1
sembra di aver sentito dire “aiuto” e che la bimba piangesse. Io CP_1
stavo aspettando di vedere se chiamare qualcuno, ma nel frattempo venne da
me con la bimba. Rimase da me con la bambina e dopo ritornò a CP_1
casa sua”;… e la bimba rimasero da me fino a quando quest'ultima CP_1
non doveva prendere il latte. Non so precisare però che ora fosse, comunque
era dopo le ore 22,00.”.. “ aveva dei segni sulle braccia e sullo CP_1
sterno. Non so precisare se fossero graffi o lividi: era molto rossa nelle zone
che ho detto.”; successivamente alla teste sono state mostrate le fotografie di alcuni lividi sulle braccia della signora e la teste ha dichiarato che le CP_1
immagini corrispondevano a quelle che lei aveva notato, e che la resistente le aveva detto che erano stati procurati dal marito;
anche il fratello del ricorrente, è stato ascoltato in merito ai Testimone_3
fatti del dicembre 2019, ha raccontato che la notte dell'11 dicembre aveva ricevuto verso mezzanotte la telefonata della cognata che gli aveva detto di avere litigato con il marito;
in casa c'erano solo madre e figlia, in un'altra 21
stanza; il teste riferisce: Noi eravamo in cucina. Era molto agitata, impaurita
ed arrabbiata: mi disse che aveva litigato con mio fratello e che lei gli aveva
dato una pizza e lo aveva spinto, oltre che tirato un mazzo di chiavi. Aggiunse
che dato che era uno scricciolo non poteva secondo lei avergli fatto nulla di
grave. Disse che lui era un egoista, un borderline, oltre altri epiteti. Mi disse
anche che lui era andato al pronto soccorso e mi chiese se io ne sapessi
qualcosa, ma io non sapevo nulla. Mio fratello me ne parlò più tardi sotto
casa mia dove lui passò. Io rimasi a casa di un paio d'ore anche CP_1
perché c'era mia nipote.” Il teste ha poi riferito.: ”Capitava spesso che
e mio fratello litigassero: non so dire perché lo fecero quella volta CP_1
di cui ho detto. mi disse di aver dato una pizza ad e che lui CP_1 Pt_1
l'aveva spintonata per allontanarla. mi disse tante cose insieme di CP_1
cui non ricordo in precisione. Posso dire che non mi riferì di essere stata
aggredita da mio fratello. Mi disse solo che il litigio era degenerato. CP_1
non presentava segni addosso”.
Su quanto accaduto il giorno seguente ha riferito altro collega di Pt_1
“ confermo che il venne a lavoro agitatissimo. Io Testimone_4 Pt_1
lo incontrai in ufficio: lui venne da me e portò un certificato medico del
pronto soccorso. Aveva un occhio già livido, non ricordo quale e varie
escoriazioni in testa e sul collo. Le escoriazioni erano visibili, ma non ricordo
da che parte della testa e collo fossero. Le escoriazioni in testa erano graffi
profondi visibili, quelle sul collo non ricordo. Mi fece vedere il certificato
medico che lui inviò poi all'ufficio personale. Non ricordo cosa fosse scritto
nel detto certificato”; A.D.R.: “il D'IZ dopo che venne da me andò via
dal lavoro, in base alla prognosi del certificato medico. Non ricordo quale 22
fosse la prognosi anche perché queste cose le gestisce l'ufficio personale.
Par Quando incontrai il ffizi c'erano anche altre persone, ricordo tra queste
la sig.ra ”; ….” Io chiesi al cosa fosse successo e lui Parte_5 Pt_1
mi rispose che era stata la moglie e che era stato costretto ad andare la
pronto soccorso.” Tali accadimenti vengono poi confermati dalla teste
[...]
: “Io ed il sig. lavoriamo per le da tanti anni, se Pt_5 Pt_1 Pt_4
non ricordo male dal 1999. Lui ha fatto parte anche della mia squadra. Non
ricordo se nel periodo che mi si legge facesse parte della mia squadra ma
comunque eravamo in servizio insieme il 12.12.2019. In questo giorno lui
venne al lavoro nelle condizioni che mi si leggono. Il D'IZ era graffiato
in varie parti del volto e della testa, preciso sul collo. Aveva un occhio livido,
mi pare il sinistro. Era parecchio scosso, piangeva” ..“Io ed altri colleghi
presenti abbiamo chiesto al D'IZ cosa fosse successo e lui ci disse che
aveva litigato con la moglie e la situazione era andata un po' oltre ed era
stata la moglie a fargli quei graffi ed anche l'occhio nero. Non ricordo se mi
disse anche che era andato al pronto soccorso e neppure se il D'IZ
presentava un certificato. Non ero io la persona preposta a ricevere il detto
certificato.”
Il secondo accadimento è invece riferito all'anno seguente: su di esso ha deposto , cugina di che ha riferito di Testimone_5 Controparte_1
avere ricevuto una telefonata dalla vicina (la teste di Testimone_2
cui sono già state riportate alcune dichiarazioni): “ Ricevetti la telefonata
della sig.ra che mi disse che sentiva che il sig. urlava
contro
Tes_2 Pt_1
la sig.ra per cui io le dissi di chiamare il 113, dal momento che io CP_1
non potevo intervenire stando a Civitavecchia. Non ricordo cosa mi riferì 23
nello specifico la sig.ra circa quello che diceva il Posso dire Tes_2 Pt_1
che la telefonata fu molto breve perché era necessario che lei chiamasse il
113.” .. ”Credo che non fu chiamato poi il 113 perché mi è stato detto che
aveva parlato con la sig.ra vicina di casa. Non so Controparte_1 Tes_2
dire il contenuto della loro conversazione”.
a sua volta sull'accaduto afferma: “Io sentii dalla mia Testimone_2
abitazione, il urlare e quindi chiamai la cugina di , la sig.ra Pt_1 CP_1
a cui dissi che c'era “maretta” e che non sapevo come Tes_5
comportarmi. Lei mi disse che era a Civitavecchia per cui non poteva
intervenire. Così io chiamai ”; ed ancora “ io chiamai e lei CP_1 CP_1
mi tranquillizzò: mi disse di non chiamare nessuno perché le cose si stavano
“placando” un po'”.
Il contesto che si è così delineato, come già anticipato, non è dunque quello di uno squilibrio di potere all'interno di una relazione familiare, bensì quello di una grave e violenta conflittualità, tra due protagonisti entrambi attivi.
è stato effettivamente rinviato a giudizio, successivamente, per una Pt_1
ipotesi di lesioni lievi, riconducibile all'anno 2023, allorquando nel corso di una discussione (che aveva ad oggetto il prelievo di l'uomo avrebbe Per_1
spinto il cancello della propria abitazione contro la moglie, cagionandole una dorsalgia post traumatica giudicata guaribile in 5 giorni;
tale condotta è
sicuramente esecrabile, ed esemplificativa della difficoltà dell'uomo di contenere i propri impulsi, ma certamente non è rappresentativa di una situazione di protratta violenza domestica in condizioni di disequilibrio di forze, o di soggezione dell'una all'altro.
Dunque le considerazioni difensive volte a ricostruire i provvedimenti 24
adottati da questo ufficio a tutela della minore come forme di vittimizzazione secondaria risultano palesemente fuorvianti;
ed è bene chiarire nuovamente che la scelta di allontanare dal contesto familiare non costituisce una Per_1
reazione a presunti comportamenti alienanti della madre, ma il tentativo di porre rimedio alla condizione di grave sofferenza in cui versa la minore,
segnalata dalla CTU d.ssa dagli operatori del Servizio Sociale, dal Per_2
prof. (NPI del Policlinico Umberto I) che ha valutato la bambina. Per_4
E' certo che il collegio oggi si trova di fronte ad una alternativa che presenta in ogni caso profili altamente problematici;
da un lato una situazione che sta danneggiando psichicamente la minore, che pur adeguatamente accudita sul piano materiale, viene coinvolta in modo improprio alle conseguenze del conflitto e presenta una dinamica di rifiuto verso il padre /fusione con la madre, che non potrà che pregiudicare il suo sviluppo psichico futuro e che ha determinato in lei una condizione di sofferenza psichica che presenta già
aspetti dissociativi (si veda il parere del prof NPI del Policlinico Per_4
Umberto I, chiamato a valutare la minore, parere poi raccolto dalla CTU e riportato nella relazione); dall'altro una specifica fragilità della minore sul piano della salute fisica, che potrebbe essere resa più critica dalla sottoposizione ad eventi particolarmente stressanti, in una con la consapevolezza che da parte della resistente non si avrà la minima collaborazione nell'esecuzione del provvedimento che dispone il collocamento extrafamiliare di e che ogni eventuale ulteriore Per_1
tentativo sarà accompagnato -come i precedenti- da forme di resistenza organizzata, rumore mediatico, interferenze di terzi, sospensione della 25
frequenza scolastica della bambina, tutte situazioni potenzialmente stressogene e a loro volta altamente dannose per la piccola Si tratta Per_1
di una situazione nella quale una eventuale esecuzione del provvedimento non potrebbe che avere luogo attraverso l'uso della forza, con modalità quindi che nella situazione data rappresentano di per sé un rischio inaccettabile, tanto per i potenziali effetti sulla sindrome da cui è affetta la minore quanto in generale per gli effetti psicologici -anche a lungo termine- di un prelievo attuato con modalità tanto traumatiche.
E' pertanto inevitabile che allo stato rimanga collocata presso la Per_1
madre; ciò non toglie che il collegio sia chiamato ad intervenire sul tema della responsabilità genitoriale, in considerazione di quanto si è verificato nel corso di questo procedimento.
La resistente, come emerge dalla ricostruzione che precede, ha dato vita ad una forma di resistenza rispetto a decisioni che sono state assunte nell'esclusivo interesse della figlia, ed in luogo di rassicurarla ed accompagnarla verso quello che doveva essere un passaggio transitorio finalizzato a sottrarla al grave conflitto genitoriale e restituirle serenità, l'ha coinvolta in situazioni altamente drammatiche, consentendo l'interferenza a tratti anche violenta di terzi;
la ha ripetutamente allontanata dal contesto scolastico, persino in occasione dei festeggiamenti dell'ultimo periodo della scuola dell'infanzia, e ancora oggi continua a sottovalutare il malessere della figlia, ad onta dei rilievi formulati da tutti i professionisti che hanno preso in carico il nucleo familiare;
tali condotte rendono evidente che al momento non sia in grado di tutelare l'interesse superiore della figlia. Controparte_1
Per tale ragione deve essere dichiarata , la sua decadenza dalla responsabilità 26
genitoriale, come ha domandato la difesa del ricorrente nel precisare le conclusioni.
Quanto al padre, il collegio ritiene di mantenere ferma la sospensione già a suo tempo disposta, essenzialmente sul rilievo che al momento egli non avrebbe alcuna possibilità concreta di esercitare il proprio ruolo, essendo ormai da tempo privo di qualsiasi contatto con la figlia e nella impossibilità
di trovare una forma di coordinamento anche minimo con la collocataria;
è quindi indispensabile che intervenga – per adottare le decisioni di maggiore rilievo relative alla minore- un soggetto terzo, quale un tutore, che in via provvisoria si conferma nella persona dell'avv. Violetta Dosi, mentre alla nomina definitiva provvederà il giudice tutelare funzionalmente competente.
Nelle more della decisione si sono verificate ulteriori difficoltà nell'avvio del percorso psicoterapico, indicato come passaggio indispensabile per garantire a una possibilità di uscire da questa condizione di stallo e di Per_1
sofferenza; sul punto vi è stato uno scambio di memorie in fase conclusionale;
si apprende che la minore ha manifestato resistenza nei riguardi della terapeuta che le è stata proposta, e che da parte della resistente non vi è stata
– nuovamente – una adeguata collaborazione;
si legge infatti nella nota che la terapeuta ha rilasciato per comunicare la propria rinuncia all'incarico “.. Il
lavoro terapeutico con non è stato portato avanti perle difficoltà Per_1
importanti che la mamma ripone nella fiducia verso la psicoterapia che la
condizionano nell'averne confidenza anch'ella. Questo rifiuto, lo si evince
dalla sua difficoltà, sin dal primo incontro, a rimanere (anche per poco) o
pensarsi da sola nella stanza di lavoro con la scrivente rimanendo sempre
legata alla figura della madre che accettando questa opzione purtroppo non 27
concede a la possibilità e il diritto di accedere ad uno spazio Per_1
terapeutico personale per curare le sue importanti ferite.”
E' dunque necessario che venga con urgenza individuata dal tutore una nuova figura professionale che prenda in carico e che alla madre, che in Per_1
quanto collocataria è l'unico soggetto che al momento può intervenire in concreto per favorire un accesso della minore al percorso, venga intimato di cessare dalle condotte ostruzionistiche sin qui poste in essere, e venga comminata ai sensi dell'art. 614 bis cpc (richiamato dall'art. 473bis.39 cpc alla lettera b) la sanzione di € 100,00 (da versarsi alla Cassa delle Ammende)
per ogni appuntamento che sarà mancato da con la terapeuta che sarà Per_1
individuata dal tutore.
Il Servizio Sociale e il tutore vigileranno sulla ripresa del percorso terapeutico segnalando la situazione al PMM in caso di protratta inosservanza del provvedimento;
Al Servizio Sociale si richiede inoltre di prestare la propria opera per una ripresa della relazione tra ed il padre, organizzando – non appena ve Per_1
ne saranno le condizioni ed in coordinazione con il tutore ed il professionista che prenderà in carico la minore – incontri assistiti alla presenza di un operatore con il compito di facilitare la relazione padre – figlia;
Considerato che la minore resta di fatto collocata presso la madre, è
necessario prevedere un contributo economico a carico del padre.
Poiché il giudizio e l'attività istruttoria hanno avuto per oggetto pressoché
esclusivo il tema dell'affidamento di le parti non hanno ritenuto di Per_1
fornire informazioni aggiornate in merito alle rispettive condizioni economiche;
è un dipendente delle e secondo la Parte_1 Pt_4 28
più recente certificazione unica depositata percepiva circa 25.000 euro netti annui;
non deposita estratti di conto corrente;
vive in un immobile in locazione per il quale versa un canone di circa 720 euro mensili;
secondo la resistente egli svolge parallelamente anche attività di fotografo;
la circostanza
è documentata dalla produzione di alcune schermate che pubblicizzano i suoi lavori;
si ignora entro quali limiti tale attività sia produttiva di reddito,
circostanza non verificabile in assenza di produzione di estratti conto analitici;
si dichiara onicotecnica e truccatrice ed afferma Controparte_1
(senza documentarlo) di percepire redditi prossimi ai 500 euro mensili;
vive unitamente alla figlia nella ex casa familiare, un immobile in locazione per il quale versa un canone di € 850 mensili;
non deposita modelli fiscali né
estratti di conto corrente;
all'avvio del procedimento (2021) ha indicato tuttavia i saldi semestrali degli ultimi anni prima dell'avvio del procedimento,
che si attestano fra i 3.000 e i 1.500 euro circa;
Sulla base di tali scarne informazioni si ritiene che l'importo del contributo dovuto dal resistente possa essere confermato nella misura di € 650 mensili,
come sin qui stabilito, considerato l'onere locatizio che grava sulla resistente,
assegnataria della casa coniugale, e lo squilibrio reddituale tra le parti, che in mancanza di nuove informazioni deve ritenersi rimasto inalterato rispetto alla fase iniziale della lite;
tale somma in ragione della decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale sarà versata su un conto corrente aperto dal tutore a nome della minore, ed il suo utilizzo sarà vincolato all'ordine del giudice tutelare per garantire che venga impiegato nell'esclusivo interesse di e delle sue necessità. Le spese straordinarie, rimborsabili se assentite Per_1
dal tutore, a far data dal mese successivo al deposito della presente sentenza 29
saranno divise in pari quota tra i genitori.
Quanto alle spese di lite, si ritiene debbano essere compensate per un terzo nei rapporti tra le parti principali, e poste per il resto a carico della resistente,
in quanto parte maggiormente soccombente ed in ragione della condotta ostativa tenuta durante il procedimento, che ha impedito di fatto l'attuazione dei provvedimenti adottati dal collegio in corso di causa e determinato la dilatazione dei tempi processuali;
interamente a carico della resistente andranno poi poste le spese della curatrice/tutrice, da corrispondere all'Erario; le spese di CTU restano invece ripartite in pari quota tra le parti in via definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7811/2021 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio in Roma il 24 -6-2016, atto n. 412,
[...]
parte 2 serie A03, anno 2016;
- dichiara la decadenza della resistente dalla responsabilità genitoriale e conferma la sospensione del padre dalla responsabilità genitoriale;
- nomina in via provvisoria quale tutore della minore l'avv. Violetta Dosi,
disponendo la trasmissione degli atti al GI Tutelare per la nomina del tutore definitivo;
- dispone che la minore venga con urgenza avviata verso il percorso psicoterapico più volte prescritto, come indicato in parte motiva, ed incarica il tutore ed il Servizio Sociale di vigilare sul punto, e segnalare ogni eventuale 30
interruzione o impedimento al PMM;
- pone a carico della resistente, quale collocataria della minore, una sanzione di
€ 100.00 per ogni seduta di terapia saltata da CA, da corrispondere alla
Cassa delle Ammende;
- dispone che la minore resti collocata presso la madre, cui assegna la casa familiare, e richiede al Servizio Sociale di raccordarsi con il tutore e professionista che prenderà in carico la minore per organizzare – non appena ve ne siano le condizioni – incontri assisiti padre- figlia, così come indicato in motivazione;
- Pone a carico del padre un assegno perequativo di € 650.00 mensili per il mantenimento ordinario di da versare entro il giorno 5 di ogni mese su Per_1
conto corrente aperto dal tutore a nome della minore sotto vincolo del giudice tutelare, oltre al 50% delle spese straordinarie, individuate dal tutore (così
modificando le precedenti disposizioni con effetto dal mese successivo alla pubblicazione della presente decisione);
- Compensa per un terzo le spese tra le parti principali e pone a carico di CP_1
i rimanenti due terzi, liquidandoli in € 7.240,00 per competenze
[...]
professionali, oltre iva cpa e spese generali;
- Condanna la resistente a rifondere all'Erario le spese di lite relative alla curatrice/tutrice della minore, ammessa al patrocinio a spese dello Stato,
liquidandole in € 10.860,00 per compensi professionali, oltre iva cpa e spese generali;
- Spese di CTU a carico di ambo le parti in pari quota in via definitiva.
Roma, 26-11-2025
Il GI estensore Il Presidente Cecilia Pratesi TA IE 31
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
TA IE Presidente
Cecilia Pratesi GI rel.
AN AN GI
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7811/2021 , introdotta da
(ROMA (RM), 22/09/1968), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. STEFANIA TODARO;
ricorrente nei confronti di
AC (RM), 07/07/1983), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. MARINA MARCONATO;
resistente
Con l'intervento di
Avv. VIOLETTA DOSI, difesa in proprio, quale tutore della minore
[...]
Per_1
e del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: separazione personale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nel gennaio 2021 si è rivolto a questo ufficio per chiedere Parte_1 2
la separazione dalla moglie e la regolazione Controparte_1
dell'affidamento della figlia minore nata nel 2019. Per_1
Come meglio si vedrà oltre, è di tutta evidenza che il rapporto tra le parti sia definitivamente degradato e che vi siano quindi i presupposti per la pronuncia della loro separazione personale.
I due coniugi sin dall'inizio della causa hanno manifestato una elevata conflittualità, offrendo ricostruzioni contrapposte del breve percorso di vita comune (le nozze risalivano al 2016) ed accusandosi reciprocamente di condotte violente.
In relazione della alta intensità del conflitto e della serietà delle reciproche accuse, già nella fase presidenziale la figlia minore venne affidata al Servizio
Sociale e collocata presso la madre;
la frequentazione con il padre venne disciplinata in orari esclusivamente diurni in ragione della tenera età di e venne stabilito a carico del ricorrente un contributo di € 650 mensili, Per_1
oltre al 70% delle spese straordinarie.
A pochi mesi di distanza dalla emissione dei provvedimenti provvisori, il padre si rivolse al tribunale per ottenerne il rispetto, lamentando comportamenti ostruzionistici della madre, la quale a sua volta reagì
invocando l'affidamento esclusivo della minore.
Le prime relazioni dei servizi sociali evidenziarono l'elevata criticità del sistema familiare, la difficoltà della madre di condividere con il padre le informazioni relative a l'atteggiamento polemico del marito;
venne Per_1
data indicazione per l'avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità. Tale
suggerimento venne ribadito nella relazione del gennaio 2022, nella quale i
Servizi proposero -tra l'altro- un ampliamento della frequentazione padre- 3
figlia con graduale introduzione dei pernottamenti.
Venne attivato un servizio di educativa domiciliare per favorire la transizione della minore dalla madre al padre;
tuttavia nel febbraio 2022 i Servizi
segnalarono una situazione di altissima conflittualità e richiesero la nomina di un curatore speciale per la minore.
Con decreto del 21 giugno 2022, il collegio ha nominato l'avv. Violetta Dosi
quale curatrice speciale della minore Per_1
All'epoca la frequentazione era stata ampliata con l'aggiunta ai due pomeriggi di una domenica a settimane alterne (dalle ore 10 alle 18) e un pomeriggio supplementare nelle altre settimane. Era stato poi introdotto il pernottamento della minore con il padre, cambiamento che sembrava avere innalzato il livello del conflitto tra i genitori.
Nel luglio 2022 i Servizi hanno rappresentato la difficoltà di portare avanti un lavoro comune sulla genitorialità (L'alta conflittualità e la scarsa
elaborazione dei vissuti legati alla separazione conflittuale hanno quasi
sempre impedito il lavoro su fronte genitoriale) e riferito di un atteggiamento tendenzialmente provocatorio da parte di entrambi. I Servizi hanno segnalato poi la difficoltà della madre a separarsi dalla figlia, che appariva fortemente coinvolta nel conflitto. In questo periodo si è manifestata una marcata resistenza della bambina nei riguardi del padre. La resistente ha chiesto la sospensione dei pernottamenti e -aderendo alla indicazione della curatrice- il
Tribunale ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio.
La professionista nominata (d.ssa nel marzo 2023 ha Persona_2
depositato il proprio elaborato suggerendo in sintesi di mantenere ferme le misure vigenti (affido al Servizio Sociale, prosecuzione dei percorsi di 4
sostegno e di educativa), ed ampliare la frequentazione padre- figlia con l'obiettivo di giungere ad un modulo paritario. Nella consulenza viene rimarcata la difficoltà della bambina a separarsi dalla madre;
tuttavia durante l'osservazione diadica padre- figlia si è evidenziata una interazione serena,
confermata anche dagli operatori SISMIF, sebbene da parte del padre vi fossero talora modalità educative che non facilitavano la relazione;
rispetto alla madre venne evidenziato un funzionamento simbiotico fusionale, nel quale inevitabilmente la minore finiva per assorbire la sfiducia di fondo che la madre nutriva verso il marito. Secondo la CTU la madre avrebbe dovuto incoraggiare la minore la cui sofferenza era determinata da un improprio coinvolgimento nella relazione disfuzionale tra i genitori e non direttamente da una difficoltà nei riguardi del padre.
Nel mese di maggio del 2023, in udienza, le parti hanno manifestato una apparente disponibilità ad attuare il calendario di frequentazione suggerito dal
CTU, e verbalizzato quanto segue:
frequenterà il padre a week-end alterni, dal venerdì alla domenica Per_1
sera alle ore 19,30 e due giorni infrasettimanali, il martedì con pernotto ed
il giovedì sino alle ore 19,30, nella settimana in cui il papà ha con sé Per_1
il week-end, mentre martedì e giovedì, entrambi con pernotto, nella settimana
in cui il week-end è di spettanza della madre.
Per il mese di luglio ed agosto 2023 trascorrerà con ciascun genitore Per_1
31 giorni, da dividere a “pacchetti” di 7 giorni ciascuno, dal 1° luglio
inizierà con la madre.
A partire dal settembre 2023 starà con il padre a week-end alterni, Per_1
dal venerdì al lunedì mattina e due giorni infrasettimanali, martedì con 5
pernotto e giovedì sino alle 19,30 nella settimana in cui il papà ha con sé
nel week end, ed il martedì ed il giovedì, entrambi con pernotto, nella Per_1
settimana in cui il week-end è di spettanza della madre.
I genitori concordano che nei giorni in cui sarà con l'altro genitore Per_1
la bambina eseguirà una videochiamata giornaliera indicativamente alle ore
20,30
Tuttavia nel mese di settembre 2023 la situazione è nuovamente precipitata,
gli incontri previsti con il padre sono stati annullati perché Per_1
manifestava resistenze crescenti a separarsi dalla madre, e nonostante l'intervento delle forze dell'ordine (sollecitate da non è stato Parte_1
possibile sbloccare la situazione;
con l'inizio della scuola la situazione ha registrato un miglioramento perché la minore non mostrava difficoltà nel passaggio verso il padre all'uscita di scuola, ma vi si avvicinava serenamente,
e, secondo quanto riferito dagli operatori sismif, gli incontri avvenivano in un clima positivo. Alcuni incontri non sono tuttavia avvenuti perché la minore non veniva portata a scuola nei giorni in cui avrebbe dovuto essere prelevata dal padre all'uscita.
I servizi e la curatrice speciale hanno suggerito dunque una rivalutazione della CTU, disposta dal giudice istruttore. Al termine della nuova indagine la d.ssa ha formulato le valutazioni di seguito riportate: Per_2
“Siamo in presenza di una coppia che ha svolto una precedente consulenza tecnica
d'ufficio terminata a marzo 2023. Nella stessa, la scrivente faceva presente, in buona sostanza due elementi di spicco.
Il primo concerneva alcune importanti difficoltà presenti nella mamma con ricaduta sulla relazione tra la sig.ra e la bambina, per cui ella evidenziava un CP_1 rapporto ancora troppo simbiotico con la figlia, con viraggi evitanti, che disorganizzavano la piccola, ma soprattutto l'angosciavano nei vari passaggi.
Infatti, mostrava difficoltà di separazione sia quando doveva essere lasciata Per_1 6
a scuola sia in altri contesti, non partecipava, per problematiche alimentari, alla vita piena della scuola. L'angoscia separativa dalla madre, la minore la presentava con violenza, soprattutto quando dovevano avvenire i passaggi di consegna della bambina al padre, transitando direttamente dalla madre.
Il padre, per la sua parte presentava una certa ruvidità relazionale, come una difficoltà a cogliere l'asimmetria tra la mente infantile e quella adulta, per cui spesso esponeva ad alcune condotte improprie ed a tratti troppo direttive. Per_1
Detto ciò, era comunque evidente che tale quadro familiare necessitava di alcuni correttivi.
Per cui la scrivente aveva suggerito ai genitori di continuare le terapie individuali
e di effettuare un sostegno alla genitorialità, luogo in cui avrebbero potuto/dovuto affrontare tutte quelle questioni in cui gli stessi hanno nel tempo trovato difficoltà nei confronti della bambina, come ad esempio le transizioni, l'alimentazione di
ed in generale le decisioni inerenti alla figlia. Per_1
Inoltre, la Scrivente aveva suggerito un graduale ampliamento della frequentazione padre-figlia – poi confermato dai genitori in udienza –, fino a raggiungere una suddivisione paritetica dei tempi di permanenza, ritenendo che proprio la pariteticità dei tempi fornisse nella regolazione della presenza dei genitori presso la bambina, un correttivo al tema della relazione eccessivamente fusionale tra mamma
e bambina, che oltre alle difficoltà separative scivolava anche su tematiche alimentari che nel futuro potrebbero assumere caratteristiche più preoccupanti, seppure le stesse abbiano anche un'origine reale nella carenza di ferro di . Per_1
Tuttavia, tutto ciò non è avvenuto ed i Servizi Sociali attivati hanno potuto osservare nel tempo ulteriori criticità che hanno sollecitato il GI a richiedere un aggiornamento.
Infatti, al primo tentativo di raggiungere un tempo paritetico, durante il periodo estivo, si è potuto assistere ad un rebound, per cui sempre durante l'estate, in assenza del perno scuola (dove avvenivano i passaggi) e della presenza costante dei
SS e del Sismif, la madre non sarebbe più riuscita a consegnare al padre. Per_1
La piccola ha rimesso in atto condotte caratterizzate da angoscia pervasiva che impedivano i passaggi.
Il padre è riuscito a rivedere solo con l'inizio della scuola, dopo un Per_1 susseguirsi reciproco di denunce.
Per quanto concerne l'attuale parte di valutazione, attraverso i colloqui e gli atti è stato possibile osservare un netto miglioramento della relazione tra il padre e la figlia, determinata dai progressi che hanno caratterizzato il sig. Egli, Pt_1 nonostante il periodo di maggiore tensione dovuto alla perdita della propria madre, 7
ha mostrato maggiori competenze nella relazione con una bambina di 4 anni, ma soprattutto la disponibilità ad ascoltare i suggerimenti dei Servizi attivati – Servizio
Sociale, Sismif e Curatrice – ed a modificare il proprio comportamento, con
l'obiettivo di sostenere il benessere della minore, seppure abbia anche presentato un momento, riportato nella relazione del Sismif in cui è apparso in difficoltà come ai tempi della prima Ctu. Avvertito del problema il padre ha immediatamente recuperato.
Si è, quindi, evidenziata una relazione caratterizzata da complicità, affetto e divertimento tra il padre e la bambina, lo stesso riesce a porre confini chiari ed a ricoprire una funzione normativa. Ciò è fondamentale per la bambina, che con il padre riesce ad entrare in orario a scuola, ma anche a terminare il tempo scolastico come tutti i bambini della sua età; inoltre, sembrerebbe essere meno presente anche la selettività alimentare che caratterizza la minore quando sta con la madre.
Tuttavia, si rappresentano comunque alcune criticità rispetto alle lamentele che il signore propone di fronte alla bambina nei confronti della madre;
nonostante ciò, come riportato dal Sismif, questo avviene in momenti di alta frustrazione e, se sostenuto, il signore riesce a comprendere l'impatto negativo sulla bambina ed a modificare il proprio comportamento.
Dall'altra parte, è stato possibile osservare una mancata adesione da parte della signora alle indicazioni del Servizio Sociale, ma anche una refrattarietà ad accettare il ruolo del Servizio in qualità di affidatario. Per cui ella ha spesso preso decisioni senza concertarle prima con il SS, ed allo stesso modo ha ritenuto che alcune necessarie spiegazioni al padre sulla bambina avessero la funzione di fastidioso controllo (ad esempio dove si trovasse CA durante le vacanze).
Per questo, la signora tende ad attendere nel rispondere alle domande che le vengono poste, creando così difficoltà nella gestione della minore, ma soprattutto tale atteggiamento mostra la necessità della signora di mantenere sulla bambina una monogenitorialità, agendo direttamente senza informare, o non rispondendo per condividere Ella non sembra essere riuscita a porre un giusto confine diversificando la conflittualità tra i coniugi dal rapporto tra genitori, come quello tra genitori e figlia. Ha espressamente esplicitato che le difficoltà della bambina nel frequentare il padre siano dovute al fatto che egli è una persona violenta. Su questo punto, si vuole sottolineare come la signora abbia depositato degli audio della bambina mentre questa piangeva, affermando di non volere andare dal padre.
Alla signora sembra sfuggire, proprio dall'ascolto degli audio, come ella stessa non sia di supporto alla bambina nell'aiutarla a sciogliere l'angoscia, e come invece proprio il suo stesso atteggiamento sia di rinforzo negativo. 8
Negli audio tra la bambina e la madre, inizia a piangere e la sig.ra Per_1 CP_1 continua a chiedere alla figlia la spiegazione per cui ella non vuole vedere o andare dal padre, insistendo anche di fronte ad una escalation emotiva di . Proprio Per_1
l'aver depositato questi audio lascia intravedere come la signora non si renda conto non solo del proprio atteggiamento di rinforzo, ma anche della possibilità di spiegazioni alternative come l'elevata conflittualità tra genitori, il continuo evitamento tra loro.
Inoltre, la bambina solo da poco ha mostrato la possibilità di parlare della madre nella casa paterna, ma non sembra sia pronta per il contrario. Per questo, potrebbe apparire come incoerente la richiesta continua ed a tratti incalzante della signora alla figlia rispetto alla presenza e frequentazione paterna. Inoltre, ella ha depositato
l'audio del momento di transizione del 1° settembre, in cui i genitori discutono, mentre la bambina urla e, di fronte alla rilevante difficoltà della piccola, la signora appare nuovamente inviarle due messaggi contrastanti: la informa che il padre la prenderà e contemporaneamente che si farà quello che ella vuole, ossia non andare con il padre.
La scrivente concorda con il Servizio Sociale rispetto al fatto che la signora mostra un atteggiamento solo in apparenza collaborativo, così come è ambivalente nelle comunicazioni alla bambina. Ciò si rileva anche dal fatto che la dieta sollecitata da tempo dai Servizi è stata richiesta alla pediatra solo dopo alcuni mesi, nei quali la signora ha sempre preso la bambina alle 13.00/13.30, invece che all'orario di uscita della scuola delle 16.00 circa.
La difficoltà di separazione della mamma nei confronti della bambina, a cui Per_1 risponde con angosce altrettanto determinanti, è stata già rappresentata nella precedente ctu e, nonostante sia trascorso un anno, la signora non mostra un'evoluzione positiva, lasciando così la piccola alle prese con un rischio evolutivo.
Inoltre, la bambina entra a scuola tardi quando si trova con la madre, la quale sottolinea la difficoltà nel prepararla e – come rappresentato dalla scuola – nella separazione. appare una bambina tranquilla e socievole con entrambi i Per_1 genitori. Nonostante ciò, le difficoltà rappresentate da entrambi, come anche gli audio e le foto raccolte, preoccupano la scrivente rispetto alle conseguenze nella crescita. Da quanto narrato dalla scuola e dal Sismif, tende a rassicurare i Per_1 genitori, ad esempio disegnando per entrambi la stessa cosa, oppure raccontando di eseguire le stesse attività, creando lei quel ponte di cui ogni minore avrebbe necessità per poter passare liberamente dal mondo materno al mondo paterno e che
i suoi genitori non riescono a costruire. Difatti, le difficoltà maggiori avvengono proprio nelle transizioni, e se da una parte il mancato passaggio crea nella signora 9
l'aspettativa che questo sia causato dalla presenza di un uomo violento, non riuscendo poi a supportare la bambina, dall'altra il signore tende a non riuscire a contenere la sofferenza, che talvolta viene esternalizzata.
Un ulteriore aspetto di preoccupazione, per quanto concerne la signora è il mantenere la visione del padre come di un uomo violento, e comunque aldilà di ciò, il ritenere impossibile la riparazione della relazione, se non tra se stessa ed il sig.
almeno tra il sig. e . Pt_1 Pt_1 Per_1
L'assenza della speranza a poter riparare le relazioni umane sofferenti è un fattore di angoscia che pesa sulle spalle di come un macigno. Per_1
La signora è così convinta che il rifiuto del padre da parte di CP_1 Per_1 dipenda dal solo padre e non da altro e, a differenza del padre, che all'inizio aveva appoggiato la proposta di frequentazione paritetica, ella l'ha boicottata già in Ctu, avendola ritenuta inadatta, pretendendo di mantenere l'egida di una frequentazione prevalente presso di sé.
quindi si ritrova ad assorbire le sofferenze dei due genitori, finendo per Per_1 scaricarle attraverso crisi di pianto o cercando di dare a queste contenimento mediante atteggiamenti adultizzati di rassicurazione e di normatività di una bambina più grande della sua età.
Per quanto concerne l'affidamento e la frequentazione, le Parti rappresentano due proposte speculari seppure di arrocco. Ognuna delle due parti propone l'affido esclusivo e la frequentazione prevalente per sé.
Sul punto si è già fatto presente alla sig.ra che le sue criticità, che CP_1 purtroppo ricadono sulla bambina in termini di difficoltà a frequentare il padre non solo non le consentono la richiesta di affido esclusivo, ma nella sua stessa richiesta vi è un'assenza di comprensione del problema e del proprio contributo alla generazione dello stesso.
Naturalmente diversa è la posizione del padre, che seppure con le sue difficoltà, sta subendo questa condizione di esautorazione da lungo tempo;
quindi, la sua richiesta assume altro valore.
Per cui a questo proposito la scrivente ritiene che sia arrivato il tempo di suggerire
l'affido esclusivo al padre, che ha dimostrato nel tempo di sapersi allineare con le indicazioni delle varie Istituzioni, soprattutto il Servizio Sociale, con cui dovrà continuare a collaborare, in quanto la scrivente suggerisce che il Servizio mantenga il monitoraggio del nucleo familiare, oltre che la funzione di relatore al TO.
Le difficoltà di in termini di salute fisica e psichica potranno essere meglio Per_1 risolte con un affido esclusivo al padre ed il monitoraggio del Servizio Sociale.
Il suggerimento di affido esclusivo al padre assume nella mente della scrivente 10
quella risposta maggiormente radicale che lo stesso quesito conteneva chiedendo al
Ctu se fosse utile un collocamento extrafamiliare.
La scrivente ritiene al momento che un collocamento extrafamiliare provocherebbe solo ulteriore sofferenza nella bambina e che non vi siano motivi reali per perseguirlo, mentre attuare una diversa formula di affidamento, per le motivazioni sopra esplicitate, può aiutare la bambina rinforzando il peso positivo del padre nella vita di . Per_1
Per quanto concerne la frequentazione, la scrivente ritiene ancora di dover proporre una frequentazione paritetica come precedentemente suggerita, che sarebbe dovuta iniziare a gennaio 2024, ove le transizioni avrebbero dovuto essere effettuate a scuola e non tra i genitori, per limitare gli episodi difficili evidenziati in questi anni.
Frequentazione motivata per non aumentare la sofferenza di che ha un Per_1 legame ancora molto fusionale con la madre. La frequentazione prevalente presso il padre sarebbe stato un correttivo utile, ma come già rappresentato la bambina ad oggi ha ancora bisogno di mantenere una relazione consistente con la mamma, non essendo mai realmente decollata la frequentazione paritetica indicata in precedente ctu.
Infine, sarà necessario attivare una psicoterapia che possa lavorare sulla relazione padre-figlia, in modo da mantenere e sviluppare i miglioramenti osservati, attenzionando anche quegli aspetti critici sopra rappresentati, si suggerisce anche un intervento di psicoterapia madre-figlia, affinché si lavorino le criticità sopra segnalate nella loro relazione.
Qualora i genitori convergessero su di un terapeuta familiare il lavoro potrebbe essere inclusivo per tutti loro, lavorando così come famiglia e sarebbe quello maggiormente indicato.
Si ritiene indispensabile il mantenimento del Sismif presso le due abitazioni ma con un unico operatore che possa osservare nella globalità la complicata situazione di questo nucleo.
All'esito della consulenza le parti sono state invitate a precisare le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione;
mentre erano in corso i termini ex art. 190 cpc tuttavia la situazione è ulteriormente precipitata;
la resistente ha chiesto la rimessione della causa sul ruolo evidenziando che la minore aveva preso a rifiutarsi violentemente di frequentare il padre, sostenendo che l'uomo 11
le legava le mani e la schiaffeggiava e depositando delle registrazioni che davano atto di una condizione di agitazione parossistica della minore.
Sempre nel corso dei termini è pervenuta una nuova nota del Servizio Sociale
che a sua volta evidenziava una situazione di crescente allarme:
La causa in seguito a tali accadimenti è stata rimessa sul ruolo dinanzi al collegio;
all'udienza del 20 dicembre 2024 Tribunale di Roma, svolta anche alla presenza degli operatori del Servizio Sociale, la curatrice ha ribadito la gravità della condizione di e la difficoltà di attivare percorsi riparativi Per_1
per via degli agiti di entrambi i genitori, manifestando il convincimento che la bambina dovesse essere messa in protezione e collocata temporaneamente in casa famiglia;
il Servizio Sociale ha rilevato che le difficoltà di Per_1
interferivano in modo rilevante sul suo percorso scolastico perché nei giorni in cui in precedenza la minore veniva presa dal padre manifestava ancora delle crisi e non entrava a scuola;
tutti gli operatori hanno ribadito che nell'osservazione quando la minore è sola ha sempre manifestato una 12
relazione positiva con il padre ma in compresenza o quando viene accompagnata dalla madre si manifestano crisi di angoscia non risolvibili. Gli
operatori hanno anche fatto notare che la presenza di numerose querele reciproche costituiva un ulteriore fattore di criticità e tensione tra le parti;
e'
emerso nel corso dell'udienza che la minore avesse anche realizzato a scuola un disegno che sembrava rappresentare il padre che le legava le mani;
la difesa ha sottolineato nell'occasione come il padre continuasse ad CP_1
attivare comportamenti provocatori ed offensivi nei riguardi della madre;
E' stato chiesto alla consulente d.ssa di effettuare un' ulteriore Per_2
indagine, coordinandosi con i sanitari che avevano avviato la valutazione sulla minore presso l'istituto di Neuropsichiatria infantile del Policlinico
Umberto Primo di via dei Sabelli in Roma, al fine di valutare se la prospettiva di un collocamento eterofamiliare di apparisse sue condizioni Per_1
psicofisiche. La d.ssa ha rilevato che la condizione della bambina Per_2
appariva ormai molto grave e deteriorata, e che la famiglia non costituiva più
un luogo dove potesse vivere serenamente. La professionista ha Per_1
espresso seria preoccupazione per le condizioni psichiche di il cui Per_1
malessere a suo parere aveva raggiunto livelli insostenibili. Secondo la professionista non si tratterebbe più di verificare se possa sostenere Per_1
un temporaneo collocamento in casa-famiglia, quanto di chiedersi se possa
“sopravvivere psichicamente” alla propria famiglia.
La CTU ha fatto riferimento ad un “disturbo dell'adattamento a componente traumatica” con tratti dissociativi, ipotizzando che si tratti del prodotto di anni di esposizione a un conflitto distruttivo e a dinamiche di triangolazione patologica che hanno compromesso la possibilità per di percepire il Per_1 13
nucleo familiare come luogo sicuro.
Entrambi i genitori hanno dimostrato di non aderire, con diverse modalità,
alle indicazioni fornite, vanificando tutti i tentativi posti in essere per rafforzare le rispettive competenze e migliorare la capacità di coordinamento.
La madre induce nella minore un'idea negativa del padre, quest'ultimo la coinvolge nella propria reattività, alimentando ulteriormente la resistenza della bambina.
Con ordinanza del 3 marzo 2025 il tribunale ha sospeso entrambe le parti dalla responsabilità genitoriale, e nominato quale tutrice di l'avv. Violetta Per_1
Dosi; ha poi disposto l'inserimento della minore in casa-famiglia incaricando la tutrice e i servizi sociali di individuare una struttura idonea ad accogliere la minore e di prestare assistenza all'inserimento.
Il provvedimento è stato reclamato dalla resistente dinanzi alla Corte
d'Appello, che ha successivamente respinto l'impugnazione e confermato le decisioni assunte dal collegio. Da parte della signora al momento CP_1
collocataria di fatto della minore e dunque unica figura genitoriale che avrebbe potuto fare in modo che l'ingresso della minore in struttura avvenisse con le modalità meno traumatiche possibile, è stato invece posto in essere un comportamento apertamente oppositivo ed ostruzionistico, attuato peraltro con modalità clamorose ed certamente dannose per la serenità e la salute della minore.
Dopo avere offerto la propria apparente disponibilità ad accompagnare presso la sede del Servizio Sociale, la donna pochi minuti prima Per_1
dell'appuntamento per il tramite del proprio legale dell'epoca, avvocato
Spoletini, ha richiesto invece agli operatori di venire a prendere la bambina 14
presso il suo domicilio;
recatisi sul posto la tutrice e gli operatori del servizio,
hanno trovato una piccola folla di persone che rivolgendosi loro con modi aggressivi e insultanti cercavano di impedirne l'accesso; con difficoltà la tutrice e l'assistente sociale sono riuscite ad accedere all'appartamento dove tuttavia si trovavano numerose altre persone urlanti intente a registrare la scena con i telefonini, che additavano inoltre le due operatrici di cui mostravano di conoscere i nomi e la funzione;
si trattava dunque di una situazione non certo improvvisata ma adeguatamente orchestrata e preparata con una certa professionalità; in questo frangente si trovava sotto un Per_1
tavolo, legata con del nastro adesivo, urlava e piangeva;
la tutrice si è a questo punto limitata a rassicurare per quanto possibile ritenendo - Per_1
condivisibilmente- che una forzatura ulteriore della situazione avrebbe rappresentato per lei un trauma eccessivo.
All'udienza collegiale fissata all'esito di tali avvenimenti si è appreso che la vicenda aveva avuto un inusuale clamore mediatico, ed era divenuta oggetto di attenzione da parte di diversi organi di stampa e di numerose personalità
politiche. La difesa della signora e suoi difensori dell'epoca CP_1
(Spoletini – hanno in quella sede (v. verbale) escluso qualsiasi CP_2
preordinazione degli avvenimenti, accreditando l'inverosimile tesi della formazione di un movimento di opinione spontaneo;
la resistente (che il pomeriggio stesso aveva poi preso parte ad una conferenza stampa tenutasi presso la Camera dei Deputati), ha dichiarato a verbale che l'assembramento nei pressi della sua abitazione si sarebbe formato a sua insaputa, e si è
impegnata a condurre presso la sede del Servizio Sociale il successivo Per_1
10 aprile;
tale impegno è stato da lei disatteso, e nel giorno fissato CP_1 15
ha nuovamente chiesto al Servizio Sociale di recarsi in loco a CP_1
prelevare la minore (richiesta cui per evidenti ragioni il servizio non ha dato seguito).
Il collegio ha già posto in evidenza, e deve qui ribadire nuovamente, quanto le modalità utilizzate dalla resistente per eludere il provvedimento siano state poco tutelanti per la minore, la cui vicenda è stata insistentemente oggetto di articoli di stampa e di documenti video diffusi in rete, che pur mascherandone il nome proprio, e nel caso dei video occultandone il volto, offrivano una descrizione del suo luogo di abitazione che la rendeva di fatto perfettamente identificabile.
Successivamente a tali episodi, come emerso nella successiva udienza collegiale, la tutrice ha reso noto che -avuta notizia del rigetto del reclamo presentato in corte d' appello- la madre non aveva più condotto la minore a scuola, comunicando che la bambina aveva problemi di salute;
la stessa tutrice aveva quindi fissato un appuntamento con la pediatra, ma la madre non vi aveva condotto la bambina, affermando che la minore stava bene e non aveva bisogno di essere visitata. A causa di ciò non aveva partecipato Per_1
alla recita scolastica e alla gita di fine anno dell'ultimo periodo della scuola dell'infanzia. Gli operatori del municipio hanno manifestato -con comprensibile disagio- di avere ricevuto pesanti pressioni, ed essere state oggetto di attacchi politici e di stampa.
A questo punto del procedimento è stato posto in evidenza dalla difesa della resistente il rischio che il trauma di un allontanamento dalla madre potesse determinare un aggravamento della malattia di , di cui la minore è Per_3
portatrice asintomatica. Nel frattempo, come riferito dalla stessa difesa 16
(impersonata da una nuova professionista), la minore si trovava a CP_1
vivere in una condizione di sostanziale segregazione entro le mura domestiche, edotta dei passaggi processuali, e perciò comprensibilmente allarmata, tanto da riferire ad alcuni compagni di classe venuti a trovarla a casa di non poter andare a scuola per il timore che venissero delle signore a portarla via.
Ad ulteriore garanzia della minore è stato richiesto l'apporto di una consulente tecnica d' ufficio, una specialista in nefrologia, cui è stato posto il quesito che segue: “Visitata la minore ed esaminata la sua Persona_1
storia clinica, previo accesso alla relativa documentazione, dica la CTU se l'esperienza della separazione dal proprio contesto di vita abituale ed il collocamento in struttura possa rappresentare un fattore di rischio rispetto alla evoluzione della malattia di cui risulta portatrice (malattia di )”. Per_3
La risposta della consulente, che fonda il proprio parere sulle evidenze scientifiche al momento disponibili, è nel senso che non esistono prove dirette che lo stress emotivo determini un'immediata evoluzione o peggioramento clinico della sindrome di RY in soggetti asintomatici (come CA); la
CTU evidenzia tuttavia che gli eventi traumatici o stressanti rilevanti di natura emotiva, acuti o cronici, possono - pur senza un legame dimostrato causa effetto- fungere da cofattore nell'attivazione di processi ossidativi e infiammatori in soggetti predisposti. Pertanto, nel caso della minore Per_1
la separazione dal proprio ambiente abituale e il collocamento in struttura
rappresentano un potenziale fattore di rischio per l'evoluzione della malattia.
Va evidenziato tuttavia che analogo fattore di rischio può essere
rappresentato anche da altre cause di stress psicologico rilevante a cui la 17
minore può anche allo stato attuale trovarsi esposta;
In una patologia come
la sindrome di RY, dove lo stress ossidativo contribuisce in modo
determinante alla compromissione d'organo, la gestione dello stress emotivo
assume quindi un ruolo potenzialmente protettivo;
La sorveglianza clinica
integrata, con attenzione agli aspetti psicologici e al supporto emotivo, è in
ogni caso raccomandata per minimizzare eventuali effetti sfavorevoli sulla
salute generale della minore nel tempo. In sintesi, l'allontanamento
dall'ambiente abituale e il collocamento in struttura non accelerano
direttamente la progressione biologica della sindrome di RY, ma possono
rappresentare una evenienza in grado di creare stress significativo per la
minore e quindi costituire un fattore di rischio indiretto per l'evoluzione della
malattia, la gestione clinica e la qualità di vita.
La consulente ha poi efficacemente replicato alle osservazioni di parte (con particolare riguardo a quelle di parte asseritamente tratte da studi CP_1
che – attentamente esaminati dalla CTU – non conducevano affatto alle tesi propugnate dal consulente di parte secondo cui poteva essere invece stabilito un rapporto causale diretto fra stress e progressione della malattia).
All'esito di tale ulteriore indagine, la difesa e la curatrice insistono Parte_1
perché venga data esecuzione al provvedimento di collocamento di Per_1
fuori dal contesto familiare, la difesa si oppone fermamente a questa CP_1
prospettiva.
E' certo che sia stata indebitamente trascinata all'interno di una Per_1
situazione talmente conflittuale da non darle modo di trovarvi una 18
collocazione se non schierandosi dalla parte del genitore che le è più prossimo e sviluppando verso l'altro genitore una forma di crescente rifiuto che ad oggi non è stato possibile superare e che è andato anzi aggravandosi nel tempo;
entrambi i genitori seguendo uno schema di comportamento simmetricamente disfunzionale hanno favorito la progressiva cristallizzazione di questo stato di fatto;
il padre, alterato dalla frustrazione e dal risentimento verso la madre,
non è stato in grado di intercettare la minore sul piano della comunicazione e dell'empatia, nè di relazionarsi su un piano consono all'età della bambina e si è trovato a redarguirla anche per piccole imprecisioni (si veda la relazione del Servizio SISMIF del giugno 2022 in atti); la madre a sua volta ha favorito lo sviluppo di una relazione simbiotica, ed ha progressivamente cessato ogni forma di collaborazione con gli operatori che cercavano di sostenere il nucleo familiare;
la messaggistica depositata, riferita al periodo in cui ancora Per_1
frequentava il padre, dà conto inoltre della profonda ostilità della donna verso il marito.
A tale proposito è opportuno chiarire – anche a fronte delle numerose distorsioni mediatiche che nessun contributo hanno offerto alla individuazione di una soluzione effettivamente tutelante per – che non Per_1
si è di fronte ad una forma di vittimizzazione secondaria di una donna oggetto di violenza domestica, e che tale argomento non può e non deve essere invocato a giustificazione della sua ormai radicale mancanza di adesione ai provvedimenti via via emessi a tutela della figlia.
Va ribadito che le articolate accuse mosse da nei riguardi Controparte_1
di (si veda la denuncia depositata nella fase iniziale della Parte_1
lite) sono cadute, ed il procedimento aperto a seguito della sua denuncia è 19
stato archiviato con provvedimento dal cui tenore si evince che dall'istruttoria
è emerso un quadro reciprocamente conflittuale che vede i due protagonisti muoversi su un piano di sostanziale parità. Indipendentemente dall'esito del giudizio penale, anche in questa sede è stata svolta una istruttoria sulle condotte tenute dalle parti nel corso della vita comune;
sono stati ricostruiti in tal modo due episodi, relativi rispettivamente al dicembre 2019 e al dicembre 2020: quanto al primo episodio emerge che la lite avesse lasciato segni tanto sulla persona della moglie che su quella del marito;
su di esso hanno deposto alcuni colleghi del ricorrente ed una vicina di casa della resistente.
Il collega del ricorrente sig. ha dichiarato: “E' vero quello che Parte_2
mi si legge. Io lavoro in Guardia di Finanza presso l'aeroporto di Fiumicino
dall'agosto del 200 ed ho conosciuto il sig. che invece lavora in Pt_3
sempre presso l'aeroporto. Ricordo bene di aver visto Pt_4 Pt_1
all'aeroporto con un occhio nero ma non so dire che mese e anno fosse. Era
molto agitato ed aveva abrasioni sul collo. Preciso che il lavorava Pt_1
in una postazione Dogane all'uscita del terminal tre e quella era una anche
una nostra postazione di servizio, per cui quando giunsi lo trovai fuori
dall'ufficio, sul canale uscita passeggeri nelle condizioni di cui ho detto.
Come ho detto non ricordo il giorno e nemmeno in che stagione fosse, come
non ricordo l'orario perché io non avevo turni fissi”; “Se non erro Tes_1
l'occhio nero era il destro e le abrasione sul collo erano a sinistra. Che io
ricordi, non mi fece vedere lesioni al cuoio capelluto. Preciso che Pt_1
era in piedi sul canale d'uscita passeggeri come ho detto. Io sono Parte_1
arrivato e lui era lì in piedi, si è girato ed io ho visto l'occhio nero e le 20
abrasioni”; ed ancora “Io chiesi a cosa fosse accaduto e lui mi disse Pt_1
era stato aggredito dalla moglie e che era dovuto andare al pronto soccorso
per farsi medicare. Non ricordo se mi fece vedere il certificato del pronto
soccorso.””Che io ricordi, quando arrivai eravamo solo io e Pt_1
Confermo di aver visto l'occhio nero e le abrasioni che non erano coperte da
cerotti o altro”
Sull'episodio è stata ascoltata anche la vicina di casa, Testimone_2
che ha riferito “Ricordo che era il dicembre 2019, la loro figlia era piccola,
aveva un paio di mesi. Io ho la camera da pranzo confinante con la loro e
sentii urla di aiuto di e rumori come di cose che cadevano. Mi CP_1
sembra di aver sentito dire “aiuto” e che la bimba piangesse. Io CP_1
stavo aspettando di vedere se chiamare qualcuno, ma nel frattempo venne da
me con la bimba. Rimase da me con la bambina e dopo ritornò a CP_1
casa sua”;… e la bimba rimasero da me fino a quando quest'ultima CP_1
non doveva prendere il latte. Non so precisare però che ora fosse, comunque
era dopo le ore 22,00.”.. “ aveva dei segni sulle braccia e sullo CP_1
sterno. Non so precisare se fossero graffi o lividi: era molto rossa nelle zone
che ho detto.”; successivamente alla teste sono state mostrate le fotografie di alcuni lividi sulle braccia della signora e la teste ha dichiarato che le CP_1
immagini corrispondevano a quelle che lei aveva notato, e che la resistente le aveva detto che erano stati procurati dal marito;
anche il fratello del ricorrente, è stato ascoltato in merito ai Testimone_3
fatti del dicembre 2019, ha raccontato che la notte dell'11 dicembre aveva ricevuto verso mezzanotte la telefonata della cognata che gli aveva detto di avere litigato con il marito;
in casa c'erano solo madre e figlia, in un'altra 21
stanza; il teste riferisce: Noi eravamo in cucina. Era molto agitata, impaurita
ed arrabbiata: mi disse che aveva litigato con mio fratello e che lei gli aveva
dato una pizza e lo aveva spinto, oltre che tirato un mazzo di chiavi. Aggiunse
che dato che era uno scricciolo non poteva secondo lei avergli fatto nulla di
grave. Disse che lui era un egoista, un borderline, oltre altri epiteti. Mi disse
anche che lui era andato al pronto soccorso e mi chiese se io ne sapessi
qualcosa, ma io non sapevo nulla. Mio fratello me ne parlò più tardi sotto
casa mia dove lui passò. Io rimasi a casa di un paio d'ore anche CP_1
perché c'era mia nipote.” Il teste ha poi riferito.: ”Capitava spesso che
e mio fratello litigassero: non so dire perché lo fecero quella volta CP_1
di cui ho detto. mi disse di aver dato una pizza ad e che lui CP_1 Pt_1
l'aveva spintonata per allontanarla. mi disse tante cose insieme di CP_1
cui non ricordo in precisione. Posso dire che non mi riferì di essere stata
aggredita da mio fratello. Mi disse solo che il litigio era degenerato. CP_1
non presentava segni addosso”.
Su quanto accaduto il giorno seguente ha riferito altro collega di Pt_1
“ confermo che il venne a lavoro agitatissimo. Io Testimone_4 Pt_1
lo incontrai in ufficio: lui venne da me e portò un certificato medico del
pronto soccorso. Aveva un occhio già livido, non ricordo quale e varie
escoriazioni in testa e sul collo. Le escoriazioni erano visibili, ma non ricordo
da che parte della testa e collo fossero. Le escoriazioni in testa erano graffi
profondi visibili, quelle sul collo non ricordo. Mi fece vedere il certificato
medico che lui inviò poi all'ufficio personale. Non ricordo cosa fosse scritto
nel detto certificato”; A.D.R.: “il D'IZ dopo che venne da me andò via
dal lavoro, in base alla prognosi del certificato medico. Non ricordo quale 22
fosse la prognosi anche perché queste cose le gestisce l'ufficio personale.
Par Quando incontrai il ffizi c'erano anche altre persone, ricordo tra queste
la sig.ra ”; ….” Io chiesi al cosa fosse successo e lui Parte_5 Pt_1
mi rispose che era stata la moglie e che era stato costretto ad andare la
pronto soccorso.” Tali accadimenti vengono poi confermati dalla teste
[...]
: “Io ed il sig. lavoriamo per le da tanti anni, se Pt_5 Pt_1 Pt_4
non ricordo male dal 1999. Lui ha fatto parte anche della mia squadra. Non
ricordo se nel periodo che mi si legge facesse parte della mia squadra ma
comunque eravamo in servizio insieme il 12.12.2019. In questo giorno lui
venne al lavoro nelle condizioni che mi si leggono. Il D'IZ era graffiato
in varie parti del volto e della testa, preciso sul collo. Aveva un occhio livido,
mi pare il sinistro. Era parecchio scosso, piangeva” ..“Io ed altri colleghi
presenti abbiamo chiesto al D'IZ cosa fosse successo e lui ci disse che
aveva litigato con la moglie e la situazione era andata un po' oltre ed era
stata la moglie a fargli quei graffi ed anche l'occhio nero. Non ricordo se mi
disse anche che era andato al pronto soccorso e neppure se il D'IZ
presentava un certificato. Non ero io la persona preposta a ricevere il detto
certificato.”
Il secondo accadimento è invece riferito all'anno seguente: su di esso ha deposto , cugina di che ha riferito di Testimone_5 Controparte_1
avere ricevuto una telefonata dalla vicina (la teste di Testimone_2
cui sono già state riportate alcune dichiarazioni): “ Ricevetti la telefonata
della sig.ra che mi disse che sentiva che il sig. urlava
contro
Tes_2 Pt_1
la sig.ra per cui io le dissi di chiamare il 113, dal momento che io CP_1
non potevo intervenire stando a Civitavecchia. Non ricordo cosa mi riferì 23
nello specifico la sig.ra circa quello che diceva il Posso dire Tes_2 Pt_1
che la telefonata fu molto breve perché era necessario che lei chiamasse il
113.” .. ”Credo che non fu chiamato poi il 113 perché mi è stato detto che
aveva parlato con la sig.ra vicina di casa. Non so Controparte_1 Tes_2
dire il contenuto della loro conversazione”.
a sua volta sull'accaduto afferma: “Io sentii dalla mia Testimone_2
abitazione, il urlare e quindi chiamai la cugina di , la sig.ra Pt_1 CP_1
a cui dissi che c'era “maretta” e che non sapevo come Tes_5
comportarmi. Lei mi disse che era a Civitavecchia per cui non poteva
intervenire. Così io chiamai ”; ed ancora “ io chiamai e lei CP_1 CP_1
mi tranquillizzò: mi disse di non chiamare nessuno perché le cose si stavano
“placando” un po'”.
Il contesto che si è così delineato, come già anticipato, non è dunque quello di uno squilibrio di potere all'interno di una relazione familiare, bensì quello di una grave e violenta conflittualità, tra due protagonisti entrambi attivi.
è stato effettivamente rinviato a giudizio, successivamente, per una Pt_1
ipotesi di lesioni lievi, riconducibile all'anno 2023, allorquando nel corso di una discussione (che aveva ad oggetto il prelievo di l'uomo avrebbe Per_1
spinto il cancello della propria abitazione contro la moglie, cagionandole una dorsalgia post traumatica giudicata guaribile in 5 giorni;
tale condotta è
sicuramente esecrabile, ed esemplificativa della difficoltà dell'uomo di contenere i propri impulsi, ma certamente non è rappresentativa di una situazione di protratta violenza domestica in condizioni di disequilibrio di forze, o di soggezione dell'una all'altro.
Dunque le considerazioni difensive volte a ricostruire i provvedimenti 24
adottati da questo ufficio a tutela della minore come forme di vittimizzazione secondaria risultano palesemente fuorvianti;
ed è bene chiarire nuovamente che la scelta di allontanare dal contesto familiare non costituisce una Per_1
reazione a presunti comportamenti alienanti della madre, ma il tentativo di porre rimedio alla condizione di grave sofferenza in cui versa la minore,
segnalata dalla CTU d.ssa dagli operatori del Servizio Sociale, dal Per_2
prof. (NPI del Policlinico Umberto I) che ha valutato la bambina. Per_4
E' certo che il collegio oggi si trova di fronte ad una alternativa che presenta in ogni caso profili altamente problematici;
da un lato una situazione che sta danneggiando psichicamente la minore, che pur adeguatamente accudita sul piano materiale, viene coinvolta in modo improprio alle conseguenze del conflitto e presenta una dinamica di rifiuto verso il padre /fusione con la madre, che non potrà che pregiudicare il suo sviluppo psichico futuro e che ha determinato in lei una condizione di sofferenza psichica che presenta già
aspetti dissociativi (si veda il parere del prof NPI del Policlinico Per_4
Umberto I, chiamato a valutare la minore, parere poi raccolto dalla CTU e riportato nella relazione); dall'altro una specifica fragilità della minore sul piano della salute fisica, che potrebbe essere resa più critica dalla sottoposizione ad eventi particolarmente stressanti, in una con la consapevolezza che da parte della resistente non si avrà la minima collaborazione nell'esecuzione del provvedimento che dispone il collocamento extrafamiliare di e che ogni eventuale ulteriore Per_1
tentativo sarà accompagnato -come i precedenti- da forme di resistenza organizzata, rumore mediatico, interferenze di terzi, sospensione della 25
frequenza scolastica della bambina, tutte situazioni potenzialmente stressogene e a loro volta altamente dannose per la piccola Si tratta Per_1
di una situazione nella quale una eventuale esecuzione del provvedimento non potrebbe che avere luogo attraverso l'uso della forza, con modalità quindi che nella situazione data rappresentano di per sé un rischio inaccettabile, tanto per i potenziali effetti sulla sindrome da cui è affetta la minore quanto in generale per gli effetti psicologici -anche a lungo termine- di un prelievo attuato con modalità tanto traumatiche.
E' pertanto inevitabile che allo stato rimanga collocata presso la Per_1
madre; ciò non toglie che il collegio sia chiamato ad intervenire sul tema della responsabilità genitoriale, in considerazione di quanto si è verificato nel corso di questo procedimento.
La resistente, come emerge dalla ricostruzione che precede, ha dato vita ad una forma di resistenza rispetto a decisioni che sono state assunte nell'esclusivo interesse della figlia, ed in luogo di rassicurarla ed accompagnarla verso quello che doveva essere un passaggio transitorio finalizzato a sottrarla al grave conflitto genitoriale e restituirle serenità, l'ha coinvolta in situazioni altamente drammatiche, consentendo l'interferenza a tratti anche violenta di terzi;
la ha ripetutamente allontanata dal contesto scolastico, persino in occasione dei festeggiamenti dell'ultimo periodo della scuola dell'infanzia, e ancora oggi continua a sottovalutare il malessere della figlia, ad onta dei rilievi formulati da tutti i professionisti che hanno preso in carico il nucleo familiare;
tali condotte rendono evidente che al momento non sia in grado di tutelare l'interesse superiore della figlia. Controparte_1
Per tale ragione deve essere dichiarata , la sua decadenza dalla responsabilità 26
genitoriale, come ha domandato la difesa del ricorrente nel precisare le conclusioni.
Quanto al padre, il collegio ritiene di mantenere ferma la sospensione già a suo tempo disposta, essenzialmente sul rilievo che al momento egli non avrebbe alcuna possibilità concreta di esercitare il proprio ruolo, essendo ormai da tempo privo di qualsiasi contatto con la figlia e nella impossibilità
di trovare una forma di coordinamento anche minimo con la collocataria;
è quindi indispensabile che intervenga – per adottare le decisioni di maggiore rilievo relative alla minore- un soggetto terzo, quale un tutore, che in via provvisoria si conferma nella persona dell'avv. Violetta Dosi, mentre alla nomina definitiva provvederà il giudice tutelare funzionalmente competente.
Nelle more della decisione si sono verificate ulteriori difficoltà nell'avvio del percorso psicoterapico, indicato come passaggio indispensabile per garantire a una possibilità di uscire da questa condizione di stallo e di Per_1
sofferenza; sul punto vi è stato uno scambio di memorie in fase conclusionale;
si apprende che la minore ha manifestato resistenza nei riguardi della terapeuta che le è stata proposta, e che da parte della resistente non vi è stata
– nuovamente – una adeguata collaborazione;
si legge infatti nella nota che la terapeuta ha rilasciato per comunicare la propria rinuncia all'incarico “.. Il
lavoro terapeutico con non è stato portato avanti perle difficoltà Per_1
importanti che la mamma ripone nella fiducia verso la psicoterapia che la
condizionano nell'averne confidenza anch'ella. Questo rifiuto, lo si evince
dalla sua difficoltà, sin dal primo incontro, a rimanere (anche per poco) o
pensarsi da sola nella stanza di lavoro con la scrivente rimanendo sempre
legata alla figura della madre che accettando questa opzione purtroppo non 27
concede a la possibilità e il diritto di accedere ad uno spazio Per_1
terapeutico personale per curare le sue importanti ferite.”
E' dunque necessario che venga con urgenza individuata dal tutore una nuova figura professionale che prenda in carico e che alla madre, che in Per_1
quanto collocataria è l'unico soggetto che al momento può intervenire in concreto per favorire un accesso della minore al percorso, venga intimato di cessare dalle condotte ostruzionistiche sin qui poste in essere, e venga comminata ai sensi dell'art. 614 bis cpc (richiamato dall'art. 473bis.39 cpc alla lettera b) la sanzione di € 100,00 (da versarsi alla Cassa delle Ammende)
per ogni appuntamento che sarà mancato da con la terapeuta che sarà Per_1
individuata dal tutore.
Il Servizio Sociale e il tutore vigileranno sulla ripresa del percorso terapeutico segnalando la situazione al PMM in caso di protratta inosservanza del provvedimento;
Al Servizio Sociale si richiede inoltre di prestare la propria opera per una ripresa della relazione tra ed il padre, organizzando – non appena ve Per_1
ne saranno le condizioni ed in coordinazione con il tutore ed il professionista che prenderà in carico la minore – incontri assistiti alla presenza di un operatore con il compito di facilitare la relazione padre – figlia;
Considerato che la minore resta di fatto collocata presso la madre, è
necessario prevedere un contributo economico a carico del padre.
Poiché il giudizio e l'attività istruttoria hanno avuto per oggetto pressoché
esclusivo il tema dell'affidamento di le parti non hanno ritenuto di Per_1
fornire informazioni aggiornate in merito alle rispettive condizioni economiche;
è un dipendente delle e secondo la Parte_1 Pt_4 28
più recente certificazione unica depositata percepiva circa 25.000 euro netti annui;
non deposita estratti di conto corrente;
vive in un immobile in locazione per il quale versa un canone di circa 720 euro mensili;
secondo la resistente egli svolge parallelamente anche attività di fotografo;
la circostanza
è documentata dalla produzione di alcune schermate che pubblicizzano i suoi lavori;
si ignora entro quali limiti tale attività sia produttiva di reddito,
circostanza non verificabile in assenza di produzione di estratti conto analitici;
si dichiara onicotecnica e truccatrice ed afferma Controparte_1
(senza documentarlo) di percepire redditi prossimi ai 500 euro mensili;
vive unitamente alla figlia nella ex casa familiare, un immobile in locazione per il quale versa un canone di € 850 mensili;
non deposita modelli fiscali né
estratti di conto corrente;
all'avvio del procedimento (2021) ha indicato tuttavia i saldi semestrali degli ultimi anni prima dell'avvio del procedimento,
che si attestano fra i 3.000 e i 1.500 euro circa;
Sulla base di tali scarne informazioni si ritiene che l'importo del contributo dovuto dal resistente possa essere confermato nella misura di € 650 mensili,
come sin qui stabilito, considerato l'onere locatizio che grava sulla resistente,
assegnataria della casa coniugale, e lo squilibrio reddituale tra le parti, che in mancanza di nuove informazioni deve ritenersi rimasto inalterato rispetto alla fase iniziale della lite;
tale somma in ragione della decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale sarà versata su un conto corrente aperto dal tutore a nome della minore, ed il suo utilizzo sarà vincolato all'ordine del giudice tutelare per garantire che venga impiegato nell'esclusivo interesse di e delle sue necessità. Le spese straordinarie, rimborsabili se assentite Per_1
dal tutore, a far data dal mese successivo al deposito della presente sentenza 29
saranno divise in pari quota tra i genitori.
Quanto alle spese di lite, si ritiene debbano essere compensate per un terzo nei rapporti tra le parti principali, e poste per il resto a carico della resistente,
in quanto parte maggiormente soccombente ed in ragione della condotta ostativa tenuta durante il procedimento, che ha impedito di fatto l'attuazione dei provvedimenti adottati dal collegio in corso di causa e determinato la dilatazione dei tempi processuali;
interamente a carico della resistente andranno poi poste le spese della curatrice/tutrice, da corrispondere all'Erario; le spese di CTU restano invece ripartite in pari quota tra le parti in via definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7811/2021 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio in Roma il 24 -6-2016, atto n. 412,
[...]
parte 2 serie A03, anno 2016;
- dichiara la decadenza della resistente dalla responsabilità genitoriale e conferma la sospensione del padre dalla responsabilità genitoriale;
- nomina in via provvisoria quale tutore della minore l'avv. Violetta Dosi,
disponendo la trasmissione degli atti al GI Tutelare per la nomina del tutore definitivo;
- dispone che la minore venga con urgenza avviata verso il percorso psicoterapico più volte prescritto, come indicato in parte motiva, ed incarica il tutore ed il Servizio Sociale di vigilare sul punto, e segnalare ogni eventuale 30
interruzione o impedimento al PMM;
- pone a carico della resistente, quale collocataria della minore, una sanzione di
€ 100.00 per ogni seduta di terapia saltata da CA, da corrispondere alla
Cassa delle Ammende;
- dispone che la minore resti collocata presso la madre, cui assegna la casa familiare, e richiede al Servizio Sociale di raccordarsi con il tutore e professionista che prenderà in carico la minore per organizzare – non appena ve ne siano le condizioni – incontri assisiti padre- figlia, così come indicato in motivazione;
- Pone a carico del padre un assegno perequativo di € 650.00 mensili per il mantenimento ordinario di da versare entro il giorno 5 di ogni mese su Per_1
conto corrente aperto dal tutore a nome della minore sotto vincolo del giudice tutelare, oltre al 50% delle spese straordinarie, individuate dal tutore (così
modificando le precedenti disposizioni con effetto dal mese successivo alla pubblicazione della presente decisione);
- Compensa per un terzo le spese tra le parti principali e pone a carico di CP_1
i rimanenti due terzi, liquidandoli in € 7.240,00 per competenze
[...]
professionali, oltre iva cpa e spese generali;
- Condanna la resistente a rifondere all'Erario le spese di lite relative alla curatrice/tutrice della minore, ammessa al patrocinio a spese dello Stato,
liquidandole in € 10.860,00 per compensi professionali, oltre iva cpa e spese generali;
- Spese di CTU a carico di ambo le parti in pari quota in via definitiva.
Roma, 26-11-2025
Il GI estensore Il Presidente Cecilia Pratesi TA IE 31