Versione
15 febbraio 1951
15 febbraio 1951
Art. 46.
L'amministrazione finanziaria e' autorizzata a liquidare e ad iscrivere a ruolo per il 1951 l'imposta fabbricati, l'imposta per i redditi di ricchezza mobile categoria A, cat. B, e cat. C/1, l'imposta complementare, sugli stessi redditi iscritti od iscrivibili a ruolo per l'imposta relativa all'anno 1950, salvo gli effetti delle rettifiche per l'anno 1951 presentate dai contribuenti o promosse dall'Amministrazione.
La liquidazione ha carattere provvisorio procedendosi a conguaglio sulla base delle dichiarazioni presentate nell'anno 1951 a norma della presente legge e delle eventuali rettifiche od accertamenti dell'Ufficio.
Le norme previste nei comuni precedenti non innovano alle disposizioni in vigore relative alla liquidazione ed alla iscrizione a ruolo dell'imposta per i redditi di ricchezza mobile cat. C/2 e degli enti collettivi tassabili in base a bilancio.
L'amministrazione finanziaria e' autorizzata a liquidare e ad iscrivere a ruolo per il 1951 l'imposta fabbricati, l'imposta per i redditi di ricchezza mobile categoria A, cat. B, e cat. C/1, l'imposta complementare, sugli stessi redditi iscritti od iscrivibili a ruolo per l'imposta relativa all'anno 1950, salvo gli effetti delle rettifiche per l'anno 1951 presentate dai contribuenti o promosse dall'Amministrazione.
La liquidazione ha carattere provvisorio procedendosi a conguaglio sulla base delle dichiarazioni presentate nell'anno 1951 a norma della presente legge e delle eventuali rettifiche od accertamenti dell'Ufficio.
Le norme previste nei comuni precedenti non innovano alle disposizioni in vigore relative alla liquidazione ed alla iscrizione a ruolo dell'imposta per i redditi di ricchezza mobile cat. C/2 e degli enti collettivi tassabili in base a bilancio.
Giurisprudenza • 6
- 1. TAR Napoli, sez. V, sentenza 25/06/2025, n. 4744Provvedimento: Pubblicato il 25/06/2025 N. 04744/2025 REG.PROV.COLL. N. 01822/2008 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1822 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da IO DI, GI D'AN, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Leone, Benedetta Leone, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giovanni Leone in OL, viale Gramsci n.23; NI DI, RI IA DI, IN OR DI, GI NO, AN FR RI DI, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Leone, Benedetta Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di …Leggi di più...
- giudicato amministrativo·
- art. 114 c.p.a.·
- ripristino stato dei luoghi·
- occupazione illegittima·
- ottemperanza al giudicato·
- eccesso di potere·
- difetto di istruttoria·
- responsabilità aquiliana·
- art. 2043 c.c.·
- violazione giudicato