Articolo 46 della Legge 11 gennaio 1951, n. 25
Articolo 45Articolo 47
Versione
15 febbraio 1951
Art. 46.
L'amministrazione finanziaria e' autorizzata a liquidare e ad iscrivere a ruolo per il 1951 l'imposta fabbricati, l'imposta per i redditi di ricchezza mobile categoria A, cat. B, e cat. C/1, l'imposta complementare, sugli stessi redditi iscritti od iscrivibili a ruolo per l'imposta relativa all'anno 1950, salvo gli effetti delle rettifiche per l'anno 1951 presentate dai contribuenti o promosse dall'Amministrazione.
La liquidazione ha carattere provvisorio procedendosi a conguaglio sulla base delle dichiarazioni presentate nell'anno 1951 a norma della presente legge e delle eventuali rettifiche od accertamenti dell'Ufficio.
Le norme previste nei comuni precedenti non innovano alle disposizioni in vigore relative alla liquidazione ed alla iscrizione a ruolo dell'imposta per i redditi di ricchezza mobile cat. C/2 e degli enti collettivi tassabili in base a bilancio.
Entrata in vigore il 15 febbraio 1951
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