Decreto cautelare 8 maggio 2024
Ordinanza cautelare 5 giugno 2024
Ordinanza collegiale 12 marzo 2025
Ordinanza collegiale 17 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
Ordinanza cautelare 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 19/06/2025, n. 12056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12056 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 12056/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05070/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ZI
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5070 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AN EL NN, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Iacovino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l’annullamento,
previa adozione di misure cautelari anche monocratiche,
- del Decreto Dipartimentale prot. n. 853 del 16.4.2024 con cui l’Amministrazione intimata comunicava all’odierna ricorrente l’avvenuta esclusione dalla partecipazione alla prova di accesso al corso intensivo di formazione per mancanza dei requisiti richiesti dal D.M. 8 giugno 2023, n. 107;
- ove necessario e limitatamente alle parti che si dovessero ritenere lesive dalla posizione dell’odierna parte ricorrente, del D.M. 8 giugno 2023, n. 107;
- di ogni ulteriore atto e provvedimento anche dagli estremi sconosciuti che dovesse ritenersi lesivo della posizione dell’odierna parte ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati dalla parte ricorrente il 10 settembre 2024:
per l’annullamento ,
- oltre agli atti già tempestivamente impugnati con ricorso principale, del Decreto Dipartimentale del Ministero dell’Istruzione e del Merito 0002187 del 9 agosto 2024, con cui veniva approvata la graduatoria definitiva generale nazionale per merito e titoli della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al D.M. n. 107 del 2023 e dell’annessa graduatoria allegata nella parte in cui non contempla il nominativo della ricorrente;
- del Decreto Dipartimentale del Ministero dell’Istruzione e del Merito 0002206 del 19 agosto 2024 con cui, a seguito della correzione di errori materiali commessi dall’Amministrazione, veniva riapprovata graduatoria definitiva relativa alla procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al D.M. n. 107 del 2023 e dell’annessa graduatoria rettificata allegata nella parte in cui non contempla il nominativo della parte ricorrente;
- della nota del Ministero dell’istruzione e del merito del 31 luglio 2024 prot. 0118636 - Procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici, D.M. 8 giugno 2023, n. 107. Valutazione dei titoli culturali, di servizio e professionali di cui alla tabella A allegata al D.M. n. 138/2017 nonché della relativa tabella di valutazione titoli concorso riservato D.S., pubblicata in data 1° agosto 2024 e del relativo provvedimento di approvazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito nella parte in cui non contempla il nominativo della parte ricorrente;
- dell’avviso del 9 agosto 2024 del Ministero dell’Istruzione e del Merito 0124319 - Procedura di reclutamento riservata ai dirigenti scolastici di cui al D.M. n. 107/2023 - assegnazione ai ruoli regionali, nonché degli eventuali successivi provvedimenti di assegnazione ai ruoli regionali nella parte in cui non contempla il nominativo della parte ricorrente;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2025 il dott. Marco Martone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 6 maggio 2024, depositato in pari data, AN EL NN ha premesso, in punto di fatto, di aver partecipato alla procedura concorsuale per il reclutamento del personale dirigenziale scolastico, indetto con D.D.G. del 23 novembre 2017 n. 1259 e, all’esito della prova orale, di avere ottenuto un punteggio per il quale è risultata idonea non vincitrice, instaurando il giudizio n. 12092/2019 R.G., a questo Tribunale, rigettato con sentenza n. 16710/2022 pubblicata in data 12 dicembre 2022.
La parte ricorrente ha, quindi, dedotto che, con il Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198 (convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14), il Legislatore aveva previsto che potevano partecipare alla procedura per il reclutamento straordinario del personale dirigenziale scolastico di cui al D.M. n. 107/2023, esclusivamente coloro che avessero, alla data del 28 febbraio 2023, un giudizio pendente relativo all’impugnazione delle prove scritte/orali del citato concorso, indetto con il Decreto del Direttore Generale del M.I.U.R. n. 1259 del 23 novembre 2017.
Ebbene, con il presente gravame la parte ricorrente, lamentando di essere stata esclusa dalla procedura di reclutamento straordinario di cui al D.M. n. 107/2023 poiché il suo procedimento giurisdizionale non rientrava tra quelli tassativamente indicati all’articolo 2 del DM 107/2023, ha censurato l’illegittimità degli atti e dei provvedimenti amministrativi indicati in epigrafe alla stregua delle seguenti ragioni.
1.1. Con unico motivo, è stata dedotta la violazione dell’art. 97 della Costituzione - violazione della Legge n. 241/1990 e ss.mm. - violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 comma 1 del D.M. n. 107/2023 - violazione dell’art. 5, commi da 11 quinquies a 11 novies del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198 - violazione del D.M. 8 giugno 2023, n. 107 - difetto di istruttoria - difetto di motivazione per avere l’Amministrazione ritenuto, erroneamente, che la posizione della ricorrente non rientrasse tra quelle previste dall’art. 2, comma 1, del D.M. 107/2023, sebbene la stessa avesse proposto ricorso nei termini di legge ed avesse pendente - alla data del 28 febbraio 2023 - un contenzioso giurisdizionale relativo all’attribuzione del punteggio ottenuto alla prova orale.
Per tali motivi, la parte ricorrente ha chiesto l’annullamento, in parte qua e nei limiti dell’interesse, dei provvedimenti impugnati e la condanna dell’Amministrazione all’accertamento del proprio diritto alla partecipazione, anche con riserva, alla prova orale della procedura del corso intensivo di formazione nonché alla relativa prova finale.
2. Con decreto monocratico n. 1778/2024 del 8 maggio 2024, il Presidente della Sezione III bis - illo tempore competente per materia - ha accolto l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente “ considerato che sono positivamente riscontrabili gli stringenti presupposti di estrema gravità ed urgenza prescritti dall’art. 56 c.p.a. per la concessione della richiesta tutela cautelare monocratica, tenuto conto che il termine ultimo per le prove orali è fissato al 31 maggio 2024 " ed ha fissato per la trattazione dell’istanza cautelare collegiale la Camera di Consiglio del 4 giugno 2024.
3. In data 29 maggio 2024, si è costituita in giudizio l’Avvocatura erariale nell’interesse del Ministero dell’Istruzione e del Merito, producendo in giudizio una relazione dell’Amministrazione, con la quale sono state contestate le doglianze contenute nel ricorso; in particolare, la ricorrente avrebbe impugnato l’esito negativo della sola prova orale del D.D.G. 1259/2017, in un giudizio conclusosi con sentenza pubblicata in data 12 dicembre 2022, dunque anteriormente all’entrata in vigore della menzionata legge di conversione, non potendo perciò rientrare nella platea dei beneficiari individuata dalla norma; l’Amministrazione ha inoltre eccepito che le censure relative alla presunta illegittimità del provvedimento di esclusione investirebbero direttamente la legge-provvedimento che, in quanto atto di natura politica, non sarebbe sindacabile dal giudice amministrativo; da ciò deriverebbe un difetto assoluto di giurisdizione, in applicazione del principio di separazione dei poteri, salvi i limiti legati alla responsabilità politica.
4. Con ordinanza n. 2320/2024, pubblicata in data 6 giugno 2024, resa all’esito della Camera di Consiglio del 4 giugno 2024, la Sezione III bis ha confermato il decreto cautelare, ritenendo che il contenzioso resti pendente fino al passaggio in giudicato della sentenza ed ha fissato per la trattazione nel merito del ricorso la pubblica udienza del 19 novembre 2024.
4.1. La predetta ordinanza cautelare è stata, poi, riformata in sede d’appello dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 2977/2024, pubblicata il 5 giugno 2024, in base al (diverso) assunto, secondo cui “ la letterale previsione dell’art. 5, comma 11-quinquies, del d.l. n. 198 del 2022, conv. in l. n. 14 del 2023, e dell’art. 2 del D.M. n. 107 del 2023, disposizioni, entrambe, che richiedono la previa proposizione di un ricorso, anche in appello, e dunque la effettiva - e non solo potenziale - pendenza di un giudizio relativo alla mancata ammissione alle prove per la previa proposizione del ricorso ”.
5. Con atto recante motivi aggiunti, notificato in data 11 settembre 2024, tempestivamente depositato, la parte ricorrente ha poi impugnato, in uno ai provvedimenti già oggetto di gravame, la graduatoria definitiva della procedura di reclutamento de qua, approvata con Decreto Dipartimentale del M.I.M. n. 2187 del 9 agosto 2024, come poi rettificata con il Decreto n. 2206 del 19 agosto 2024 del M.I.M., e gli altri atti indicati in epigrafe, chiedendone l’annullamento per illegittimità derivata.
5.1. La parte ricorrente ha, con i motivi aggiunti, specificato di aver preso parte e superato la prova orale prevista per il 28 maggio 2024 per l’accesso al corso intensivo di formazione, cui era stata ammessa con riserva in ragione del suddetto decreto monocratico cautelare.
6. CA TT OM, intimata quale controinteressata in relazione ai predetti motivi aggiunti, non si è costituita in giudizio.
7. Con ordinanza n. 5165/2025 della Sezione III bis di questo Tribunale, resa all’esito della udienza pubblica del 19 novembre 2025, è stata disposta l’integrazione del contraddittorio con pubblici sul sito web del Ministero dell’Istruzione e del Merito e trasmesso il fascicolo al Presidente del T.A.R. per l’eventuale riassegnazione dell’affare alla Sezione competente sulla base delle nuove tabelle.
8. Con documentazione depositata il 21 marzo 2025, la parte ricorrente ha attestato l’avvenuta integrazione del contraddittorio.
9. Con memoria depositata il 5 maggio 2025, la parte ricorrente ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
11. Alla pubblica udienza del 10 giugno 2025, fissata a seguito di riassegnazione del presente affare dal Presidente di questo T.A.R., la causa è stata infine introitata per la decisione.
12. Il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, è fondato e deve pertanto essere accolto.
12.1. La parte ricorrente, premesso di aver tempestivamente impugnato il mancato superamento della prova scritta del concorso di cui al D.G. n. 1259/2017, con giudizio pendente alla data del 28 febbraio 2023 per essere stata la relativa sentenza (di rigetto) emessa da questo T.A.R. il 12 dicembre 2022, si duole, in questa sede, della sua esclusione dalla partecipazione alla (successiva) procedura di reclutamento del personale dirigenziale scolastico, indetta con il D.M. n. 107/2023, per la carenza dei requisiti di legge.
Secondo la prospettazione della parte ricorrente, l’Amministrazione avrebbe errato nell’adozione del provvedimento impugnato, perché (verosimilmente) essa avrebbe considerato non utile, ai fini della verifica della pendenza del giudizio - requisito indispensabile ai fini della partecipazione - , i termini per la proposizione dell’appello, sulla base di un’interpretazione restrittiva della lex specialis , nel senso di considerare pendenti esclusivamente quei giudizi non ancora definiti con una statuizione giurisdizionale.
Tale impostazione, infatti, non sarebbe coerente con il dato testuale contenuto nell’art. 2 del D.M. n. 107/2023, emanato in attuazione del D.L. n. 198/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 14/2023, né con un’interpretazione sistematica e teleologica dalla legge, finalizzata, per l’appunto, alla deflazione del contenzioso insorto a seguito delle numerose impugnazioni degli esiti della procedura di reclutamento di cui al D.D.G. n. 1259/2017.
Peraltro, l’interpretazione restrittiva del concetto di pendenza seguita dall’Amministrazione non potrebbe trovare neanche un sicuro ancoraggio nella giurisprudenza amministrativa e civile, che avrebbe, invece, sempre considerato utile, ai fini che qui interessano, anche i termini per l’eventuale proposizione di gravami. Opinare diversamente, invero, determinerebbe l’insorgere di ulteriore contenzioso, in contrasto con le finalità deflattive del D.L. n. 198/2022, per cui il provvedimento di esclusione non potrebbe essere in alcun modo essere condiviso.
12.2. Ritiene il Collegio, in conformità con quanto già affermato da questo Tribunale in sede cautelare, che tali doglianze siano condivisibili e meritino accoglimento, non potendo essere percorsa la differente soluzione proposta dal Consiglio di Stato in sede cautelare sulla base delle seguenti ragioni.
In via preliminare, vanno respinte le eccezioni sollevate dall’Avvocatura erariale, in relazione al dedotto difetto assoluto di giurisdizione, in quanto l’atto impugnato sarebbe la c.d. legge - provvedimento, incensurabile innanzi al Giudice (amministrativo), stante la divisione dei poteri; ed invero, si evidenzia che, invece, non viene contestato il contenuto della legge, come poi trasfusa nel D.M. n. 107/2023, ma gli atti conseguenti adottati dall’Amministrazione nell’esercizio dei propri poteri autoritativi; ne consegue, quindi, che gli atti impugnati possono essere sicuramente sindacati da questo Giudice, trattandosi, a tutti gli effetti, di provvedimenti amministrativi.
Ciò posto, in punto di diritto, giova richiamare l’art. 5, comma 11 quinquies del D.L. n. 198/2022, secondo cui “ Al fine di coprire i posti vacanti di dirigente scolastico, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di partecipazione ad un corso intensivo di formazione e della relativa prova finale, anche per prevenire le ripercussioni sull'Amministrazione dei possibili esiti dei contenziosi pendenti in relazione al predetto concorso. Al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al primo periodo che abbiano sostenuto almeno la prova scritta e a condizione che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:
a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta del predetto concorso;
b) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale del predetto concorso ovvero abbiano superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato. ”.
L’art. 2 del D.M. n. 107/2023 (rubricato “soggetti destinatari”), emanato in esecuzione del predetto dato legislativo, ha quindi previsto che:
“ 1. Alla prova di ammissione al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al DDG 23 novembre 2017, n. 1259, che abbiano sostenuto almeno la prova scritta della predetta procedura concorsuale e, alla data del 28 febbraio 2023, versino in una delle condizioni di seguito tassativamente elencate:
a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta;
b) abbiano superato la prova scritta e la prova orale cui siano stati ammessi in forza di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato;
c) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale ”.
Il comma 2 dell’art. 2 del D.M. n. 107/2023 ha, poi, specificato che “ Ai fini del comma 1 devono intendersi esclusivamente i ricorsi tempestivamente promossi innanzi al Giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato) ovvero al Presidente della Repubblica, nei prescritti termini di 60 ovvero di 120 giorni dall’effettiva conoscibilità del primo atto immediatamente e direttamente efficace nei confronti del singolo interessato. ”.
Il successivo comma 3 dell’art. 2 del D.M. n. 10/2023 ha, poi, ulteriormente precisato che “ 3. Sono considerati ricorsi di cui al precedente comma 1, lettere a) b) e c), solo quelli proposti per: a) l’annullamento degli atti amministrativi di approvazione dell’elenco degli ammessi alla prova orale, ove non contempli il nominativo dei singoli ricorrenti, in quanto respinti alla prova scritta; b) l’annullamento degli atti amministrativi di depennamento dalla Graduatoria di merito finale, all’esito di superamento di tutte le prove concorsuali, per le ipotesi di sopravvenuto negativo scioglimento della riserva giudiziale; c) l’annullamento degli atti amministrativi di esclusione dalla Graduatoria di merito finale, in conseguenza di mancato superamento della prova orale; d) la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato sfavorevole al candidato, avente ad oggetto il mancato superamento di una delle prove concorsuali prescritte. Non rilevano, ai fini della partecipazione alla presente procedura come disciplinata dal presente articolato, i ricorsi esperiti innanzi al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro.”.
Infine, il comma 5 dell’art 2 D.M. n. 107/2023 ha disposto che “ 5. Accedono, altresì, alla prova i candidati che hanno formalizzato rinuncia al ricorso, per i quali non risulti ancora restituita alcuna pronuncia in rito o nel merito da parte del Giudice amministrativo, ovvero, quando restituita, tempestivamente gravata dall’interessato, con conseguente giudizio pendente alla data del 28 febbraio 2023 .”.
Ciò posto, ritiene il Collegio che la risoluzione della presente controversia discenda inevitabilmente dalla definizione del concetto di “giudizio pendente”, indicato dal citato art. 2 del D.M. n. 107/2023.
Orbene, sul punto, giova premettere che non esiste nel codice del processo amministrativo una specifica disposizione che chiarisca cosa si intenda per giudizio pendente, per cui deve farsi necessariamente riferimento alle disposizioni contenute nel codice del processo civile giusta il rinvio esterno operato dall’art. 39 c.p.a. (vedi: Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria del 3 luglio 2012, n. 24).
Il concetto di pendenza deve quindi desunto dall’art. 324 c.p.c., in tema di cosa giudicata formale, secondo cui “ Si intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395 ”. La formula "cosa giudicata formale" indica quindi una decisione non più impugnabile in quanto i mezzi di impugnazione sono già stati proposti o non sono più proponibili per la scadenza dei relativi termini. Il giudicato formale è causa di quello sostanziale, che consiste nel valore vincolante della sentenza tra le parti, i loro eredi o aventi causa (art. 2909 c.c.).
È vero che l’emissione di un provvedimento giurisdizionale definitivo (in rito o nel merito) determina la fine della “pendenza” (c.d. pendenza in senso stretto) del procedimento giurisdizionale, ma è altrettanto vero che la stabilizzazione degli effetti della pronuncia del Giudice non possa che avvenire una volta che siano stati esperiti tutti i rimedi giurisdizionali previsti dall’ordinamento ovvero nel caso in cui la parte abbia prestato acquiescenza mediante un comportamento incompatibile con la volontà di impugnare la sentenza ovvero ancora qualora essa abbia espressamente rinunciato al gravame (art. 329 c.p.c.) (c.d. pendenza in senso lato).
Che il concetto di pendenza debba essere interpretato in senso lato risulta confermato dal rilievo secondo cui l’ordinamento ha previsto, in ipotesi del tutto eccezionali, strumenti di impugnazione straordinaria in tutte quelle ipotesi in cui il processo non sia più, per l’appunto, pendente ovvero le parti non abbiamo avuto la possibilità di partecipare al processo (vedi: revocazione straordinaria di cui all’art. 395, n. 1, 2, 3, 6 e opposizione di terzo di cui all’art. 404 c.p.c.).
Applicando le conclusioni di cui sopra al processo amministrativo, deve quindi affermarsi il principio per il quale il giudizio deve considerarsi non (più) pendente qualora sia stata emessa una pronuncia giurisdizionale non (più) soggetta ad impugnazione ordinaria.
Queste affermazioni sono state, peraltro, confermate dal Consiglio di Stato, che ha, sul punto, precisato che “ sussiste la pendenza del procedimento allorché sia stata emessa la relativa sentenza e non sia ancora decorso il termine per la proposizione dell'impugnazione ordinaria (cfr. Cass. 15 gennaio 2013 n. 841; Cass. 3 aprile 2006 n. 7802; Cass. 2 luglio 2010 n. 15778). ” (vedi: Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza del 5 aprile 2019, n. 2252).
Quanto, poi, all’art. 2 del D.M. n. 107/2023, si osserva che il dato testuale della norma non pone alcuna restrizione al concetto di pendenza del giudizio (c.d. pendenza in senso stretto), essendosi limitato a disporre che, per l’appunto, il giudizio stesso dovesse essere pendente alla data del 28 febbraio 2023; ritenere quindi che si debba distinguere, ai fini della verifica della legittimazione alla partecipazione al concorso de quo , tra i soggetti che, alla suddetta data, abbiano o meno presentato appello non trova quindi alcuna corrispondenza nel dato normativo e si pone in contrasto con gli scopi deflattivi del D.L. n. 198/2022, come convertito nella Legge n. 14/2023.
Peraltro, diversamente ragionando si verrebbe a determinare anche un’evidente violazione del principio di non discriminazione tra coloro che, proposto il ricorso, non avevano avuto (ancora) alcuna decisione dal Giudice ovvero coloro che, ottenuta la pronuncia, avevano avuto il tempo di interporre appello (e che, quindi, potevano partecipare alla procedura straordinaria di reclutamento) e coloro che, invece, proposto comunque il ricorso, avevano ricevuto l’esito del giudizio a ridosso della scadenza del termine del 28 febbraio 2023 nell’evidente impossibilità di predisporre utilmente il gravame prima del predetto termine.
Inoltre, questa Sezione, chiamata a pronunciarsi in sede cautelare su casi analoghi a quelli oggetto del presente giudizio, ha, per l’appunto, aderito alla tesi estensiva del concetto di pendenza, affermando che “ l’art. 2, comma 1, del predetto Decreto Ministeriale prevedeva, tra l’altro, che potessero partecipare al corso intensivo di formazione di che trattasi i soggetti che abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente, alla data del 28 febbraio 2023, un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta e tale circostanza sembrerebbe essere sicuramente sussistere nel caso concreto, quanto meno con riferimento alla interposta impugnazione avverso il mancato superamento della prova scritta mediante ricorso iscritto innanzi a questo T.A.R. (omissis) - circostanza non contestata dall’Amministrazione intimata - con giudizio di primo grado conclusosi con sentenza (omissis), depositata il 3 novembre 2022, il cui termine (lungo) per la proposizione del giudizio di appello scadeva il 3 maggio 2023 ” (vedi: T.A.R. ZI, Sez. IV quater , ordinanza del 6 novembre 2024, n. 4996); decisione peraltro confermata in appello anche dal Consiglio di Stato, sez. VII, con l’ordinanza del 22 gennaio 2025, n. 297.
12.3. Tanto chiarito, osserva il Collegio che, nel caso di specie, la parte ricorrente ha dichiarato nella propria domanda di avere pendente, alla data del 28 febbraio 2023, un giudizio avverso l’impugnazione della prova orale relativamente alla procedura di reclutamento di cui al D.D.G. n. 1259/2017, avente n. 12092/2019 R.G., giudizio definito con sentenza del T.A.R. ZI n. 16710/2022, pubblicata il 12 dicembre 2022, ossia quando erano ancora pendenti i termini per la proposizione dell’appello.
Ne consegue, pertanto, che il provvedimento di esclusione impugnato con il ricorso principale è illegittimo e deve, pertanto, essere annullato, dovendo essere accertato il diritto della parte ricorrente a partecipare alla procedura di reclutamento de qua.
12.4. L’accoglimento del ricorso principale determina l’accoglimento anche dei motivi aggiunti con i quali è stata impugnata la graduatoria definitiva, così come rettificata, e gli atti conseguenti relativi all’assegnazione delle sedi da parte dei soggetti risultati vincitori.
A tal proposito, questo Collegio precisa che l’accoglimento dei motivi aggiunti determina il consolidamento della posizione della parte ricorrente all’interno della graduatoria definitiva, con salvezza degli effetti degli altri provvedimenti impugnati, salvi comunque i conseguenti provvedimenti successivi dell’Amministrazione circa l’assegnazione della sede.
12.5. In conclusione, per le ragioni sopra illustrate, il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, è fondato e deve essere accolto nei sensi e nei termini suindicati.
13. Tenuto conto dell’assoluta novità della questione, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite, ai sensi dell’art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ZI (Sezione Quarta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ed integrato dai motivi aggiunti notificati il 10 settembre 2024, lo accoglie e, per l’effetto, annulla in parte qua , nei sensi e nei limiti di cui in parte motiva, i provvedimenti impugnati, accerta il diritto della parte ricorrente a partecipare alla procedura di reclutamento de qua e all’inserimento nella graduatoria di concorso, salvi i provvedimenti successivi dell’Amministrazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mariangela Caminiti, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
Marco Martone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Martone | Mariangela Caminiti |
IL SEGRETARIO